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25.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/25 |
Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Hubei Xinyegang Special Tube/Commissione
(Causa T-500/17)
(2017/C 318/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd (Huangshi, Cina) (rappresentanti: E. Vermulst e J. Cornelis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile) di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2017 L 121, p. 3), quanto meno nella parte che riguarda la ricorrente, nonché |
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condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base (1) nonché degli articoli 3.1 e 3.2 dell’accordo antidumping dell’OMC nel determinare la sottoquotazione dei prezzi. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe effettuato un mero confronto matematico tra i prezzi per il solo anno 2015 senza realizzare una valutazione dinamica delle evoluzioni e delle tendenze dei prezzi nel rapporto tra prezzi di importazione e prezzi nazionali. La ricorrente adduce, inoltre, che la Commissione non ha neppure stabilito la sottoquotazione dei prezzi per il prodotto nel suo complesso. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base (e dell’articolo 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC) poiché avrebbe basato l’analisi del nesso di causalità su una determinazione illegale di sottoquotazione. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che, stabilendo un nesso causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto nel ritenere che (1) vi fosse una correlazione tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione; e (2) che altri fattori (riduzione dell’esportazione e della domanda e un aumento delle importazioni da altri paesi), non avessero interrotto, singolarmente o cumulativamente, siffatto nesso di causalità. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione avrebbe violato gli obblighi di diligenza e buona amministrazione per aver rifiutato di realizzare un’analisi per segmenti del pregiudizio sofferto e del nesso di causalità, omettendo in tal modo di garantire che le proprie conclusioni relative al pregiudizio e alla causalità non fossero distorte. |
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri dell’Unione europea. (GU 2016 L 176, p. 21).