Causa C‑474/10

Department of the Environment for Northern Ireland

contro

Seaport (NI) Ltd e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 2001/42/CE — Art. 6 — Designazione, a fini di consultazione, di una autorità che possa essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi — Possibilità per un’autorità consultiva di concepire piani o programmi — Obbligo di designazione di un’autorità distinta — Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico»

Massime della sentenza

1.        Ambiente — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 2001/42 — Consultazioni — Autorità consultiva

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 6, n. 3)

2.        Ambiente — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 2001/42 — Consultazioni — Obbligo dello Stato membro di concedere alle autorità e al pubblico interessato un termine congruo per esprimere il loro parere — Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 6, nn. 2, 3 e 4)

1.        In circostanze nelle quali, per una parte del territorio di uno Stato membro che dispone di competenze decentralizzate, un’unica autorità è designata a titolo dell’art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, tale disposizione non impone che sia creata o designata un’altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno all’autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un’entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi dell’art. 6, n. 3, di tale direttiva e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall’autorità dalla quale essa promana.

(v. punti 41, 43, dispositivo 1)

2.        L’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, dev’essere interpretato nel senso che esso non impone che siano fissati in modo preciso nella normativa nazionale di recepimento di tale direttiva i termini entro i quali le autorità designate e il pubblico che ne è o probabilmente ne verrà toccato, ai sensi dei nn. 3 e 4 di tale articolo, devono poter esprimere il proprio parere su una determinata proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale e, di conseguenza, il citato n. 2 non osta a che siffatti termini siano stabiliti di volta in volta dall’autorità che elabora un piano o un programma. Tuttavia, in quest’ultimo caso, tale medesimo n. 2 prescrive che, ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia congruo e consenta quindi di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere tempestivamente il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.

(v. punto 50, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 ottobre 2011 (*)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Art. 6 – Designazione, a fini di consultazione, delle autorità che possono essere interessate dagli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi – Possibilità per un’autorità consultiva di concepire piani o programmi – Obbligo di designazione di un’autorità distinta – Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico»

Nel procedimento C‑474/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito), con decisione 27 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2010, nella causa

Department of the Environment for Northern Ireland

contro

Seaport (NI) Ltd,

Magherafelt District Council,

F P McCann (Developments) Ltd,

Younger Homes Ltd,

Heron Brothers Ltd,

G Small Contracts,

Creagh Concrete Products Ltd,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Maurici, barrister;

–        per il governo danese, dal sig. S. Juul Jørgensen, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, dai sigg. P. Oliver e A. Marghelis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di controversie che vedono il Department of the Environment for Northern Ireland (Ministero dell’Ambiente dell’Irlanda del Nord; in prosieguo il: «Department of the Environment»), contrapposto alla Seaport (NI) Ltd (in prosieguo: la «Seaport») nonché al Magherafelt District Council, alla F P McCann (Developments) Ltd, alla Younger Homes Ltd, alla Heron Brothers Ltd, alla G Small Contracts e alla Creagh Concrete Products Ltd, in ordine alla validità delle proposte di piani per il territorio dell’Irlanda del Nord denominati «Draft Northern Area Plan 2016» e «Draft Magherafelt Area Plan 2015».

 Contesto normativo

 La direttiva 2001/42

3        I “considerando” 14, 15, 17 e 18, della direttiva 2001/42 sono formulati come segue:

«(14) Una valutazione, ove prescritta dalla presente direttiva, dovrebbe essere elaborata in modo da contenere informazioni pertinenti come stabilito dalla presente direttiva, identificare, descrivere e valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, nonché alternative ragionevoli. (…).

(15)      Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell’iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l’ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.

(…)

(17)      Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviarne l’iter legislativo.

(18)      Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando è adottato un piano o programma, le autorità interessate ed il pubblico siano informate e siano messi a loro disposizione dati pertinenti».

4        Uno degli obiettivi essenziali della citata direttiva, come risulta dal suo art. 1, consiste nel sottoporre a valutazione ambientale i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

5        L’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/42 prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva:

a)      per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

–        che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e

–        che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».

6        L’art. 5 della medesima direttiva, intitolato «Rapporto ambientale», dispone quanto segue:

«1.      Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. L’allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.

2.      Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell’iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.

3.      Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all’allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria. 

4.      Le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio».

7        L’art. 6 della direttiva 2001/42, intitolato «Consultazioni», prevede quanto segue:

«1.      La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell’articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico. 

2.      Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa. 

3.      Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi.

4.      Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall’iter decisionale nell’osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell’ambiente e altre organizzazioni interessate.

5.      Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l’informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico».

8        L’art. 8 della medesima direttiva, intitolato «Iter decisionale», dispone quanto segue:

«In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell’articolo 7».

9        In forza dell’art. 9, n. 1, della citata direttiva, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all’art. 6, n. 3, nonché, in particolare, il pubblico, devono essere informati e, segnatamente, deve essere messo a loro disposizione il piano o il programma adottato nonché una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma. Ai sensi dell’art. 10, n. 1, della medesima direttiva, gli Stati membri devono controllare gli effetti ambientali dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado, se del caso, di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

10      Ai sensi dell’art. 13, n. 1, della direttiva 2001/42, gli Stati membri avevano l’obbligo di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva prima del 21 luglio 2004.

 Il diritto nazionale

11      La direttiva è stata trasposta in diritto nord-irlandese dal regolamento del 2004 relativo alla valutazione dell’impatto ambientale dei piani e dei programmi in Irlanda del nord [Environmental Assessment of Plans and Programmes (Northern Ireland) Regulations 2004; in prosieguo: il «regolamento del 2004»].

12      L’art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42 è stato trasposto dall’art. 4 del regolamento del 2004. Tale articolo dispone, nella parte pertinente per la controversia principale, quanto segue:

«Organo consultivo

1)      Fatto salvo il paragrafo 2, l’organo consultivo ai fini del presente regolamento è il Department of the Environment.

2)      Qualora il Department of the Environment sia in qualsiasi momento l’autorità competente con riferimento ad un piano o programma, esso non può esercitare, in tale momento, le funzioni di organo consultivo [di cui al regolamento del 2004] con riferimento a tale piano o programma; i riferimenti all’organo consultivo contenuti nelle disposizioni seguenti del presente regolamento devono essere interpretati corrispondentemente».

13      L’art. 11, nn. 1 e 5, del regolamento del 2004 prevede, da un lato, che, qualora si debba procedere ad una valutazione ambientale, l’«autorità competente» elabora o fa elaborare un rapporto ambientale e, dall’altro, che «dopo aver deciso sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto e sul loro livello di dettaglio, l’autorità responsabile consulta l’organo consultivo».

14      L’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42 è stato trasposto dall’art. 12 del regolamento del 2004. Tale ultimo articolo dispone quanto segue:

«1)      Ogni proposta di piano o di programma per cui sia stato redatto un rapporto ambientale conformemente all’articolo 11 e il relativo rapporto ambientale (in prosieguo: i “documenti pertinenti”) devono essere messi a disposizione dell’organo consultivo e del pubblico ai sensi delle seguenti disposizioni del presente articolo.

2)      Una volta redatti i documenti pertinenti, l’autorità competente deve trasmetterne copia all’organo consultivo entro un termine ragionevole, invitandolo ad esprimere il proprio parere sui documenti pertinenti entro un termine stabilito.

3)      L’autorità competente è altresì responsabile per quanto segue:

(a)      entro 14 giorni dalla redazione dei documenti pertinenti, deve pubblicare, o assicurare la pubblicazione, di un avviso, ai sensi del paragrafo 5,

(i)      che indichi il titolo del piano, del programma o della modifica;

(ii)      che indichi l’indirizzo (che può comprendere un sito Internet) presso il quale è possibile consultare copia dei documenti pertinenti o presso il quale è possibile ottenerne copia;

(iii) che inviti a formulare pareri in merito ai documenti pertinenti;

(iv)      che indichi l’indirizzo e il periodo entro il quale i pareri devono essere inviati;

(b)      conservare una copia dei documenti pertinenti presso la propria sede principale, per consultazione da parte del pubblico in qualsiasi momento ragionevole e a titolo gratuito, e

(c)      pubblicare copia dei documenti pertinenti sul sito dell’autorità.

4)      I termini di cui ai paragrafi 2 e 3, lett. a), iv), devono essere tali da assicurare che i destinatari dell’invito dispongano tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere il proprio parere sui documenti pertinenti.

5)      La pubblicazione di un avviso ai sensi del paragrafo 3, lett. a), deve avere luogo in modo tale da assicurare che il contenuto dell’avviso sia atto ad informare le categorie di pubblico interessate dalla proposta di piano o dal programma, o che ne sono o probabilmente ne verranno toccate.

(…)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

15      All’epoca dei fatti della causa principale, il Department of the Environment comprendeva quattro agenzie esecutive, ciascuna delle quali ne costituiva parte ed era soggetta al suo controllo, competenti per esercitare alcuni poteri regolamentari e funzioni conferiti per legge a tale Department. Nessuna di tali quattro agenzie possedeva personalità giuridica distinta, ma ciascuna di esse disponeva di organico, risorse amministrative e locali propri. Tali agenzie erano: il Planning Service (servizio di pianificazione), l’Environment and Heritage Service [servizio dell’ambiente e del patrimonio culturale; in prosieguo: l’«EHS», attualmente denominato Northern Ireland Environnement Agency (NIEA)], la Driver and Vehicle Testing Agency (agenzia di controllo di conducenti e veicoli) e la Driver and Vehicle Licensing Northern Ireland (agenzia competente per il rilascio di patenti di guida e immatricolazione dei veicoli nell’Irlanda del Nord).

16      Le funzioni regolamentari conferite per legge al Department of the Environment con riferimento all’elaborazione dei piani di sviluppo regionali e alle decisioni in merito alle singole domande per il rilascio di permessi di pianificazione erano esercitate dal servizio di pianificazione. L’EHS, da parte sua, era l’agenzia competente per l’esercizio della maggior parte dei poteri conferiti a detto Department, riguardanti la regolamentazione dell’ambiente, esclusa la pianificazione, e il cui personale era dotato delle migliori conoscenze e competenze in materia di questioni ambientali.

17      Il servizio di pianificazione ha avviato, conformemente alle procedure nazionali all’epoca in vigore, l’elaborazione dei progetti denominati «Northern Area Plan 2016» e «Magherafelt Area Plan 2015», la quale ha avuto luogo anteriormente alla data entro la quale gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva 2001/42. Tuttavia, entrambe le proposte di piano sono state pubblicate, in definitiva, dopo tale data.

18      Nel corso dell’elaborazione di ciascuna proposta di piano regionale, il Department of the Environment ha lavorato a stretto contatto con l’EHS in relazione alla raccolta di informazioni ambientali pertinenti, nonché nella ricerca di consulenza con riferimento ai contenuti dei piani proposti.

19      Il progetto riguardante il Northern Area Plan 2016 è stato pubblicato dal servizio di pianificazione del Department of the Environment l’11 maggio 2005, insieme al relativo rapporto ambientale. Al momento della pubblicazione, tale Department ha invitato il pubblico a presentare commenti e osservazioni. Esso ha inoltre trasmesso la proposta di piano e il rapporto ambientale all’EHS e ad altre autorità pubbliche a fini di consultazione, invitandoli a presentare commenti e osservazioni. Esso ha chiesto di ricevere tutte le risposte entro otto settimane. Il Department ha ricevuto un totale di 5 250 osservazioni del pubblico riguardanti la proposta di piano e quattro osservazioni riguardanti il rapporto ambientale. Di tali osservaizioni, la Seaport ne ha presentato 49, una delle quali relativa al contenuto del rapporto ambientale e alla realizzazione della valutazione ambientale.

20      Il Department of the Environment ha pubblicato il progetto relativo al Magherafelt Area Plan 2015 il 24 aprile 2004, insieme ad una valutazione ambientale, elaborata in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale allora in vigore. Tale Department ha, in seguito, effettuato una valutazione ambientale della proposta di piano regionale ed ha pubblicato un rapporto ambientale il 24 maggio 2005, da esso ritenuto, in quel momento, conforme alle prescrizioni della direttiva 2001/42. Una copia del rapporto ambientale è stata trasmessa all’EHS e ad altri organismi interessati. Il citato Department ha invitato questi ultimi ad esprimere la propria opinione sul rapporto entro un termine di sei settimane. Esso ha ricevuto approssimativamente 5 300 osservazioni del pubblico riguardanti la proposta di piano e cinque osservazioni riguardanti il nuovo rapporto ambientale.

21      Nel novembre 2005 la Seaport ha proposto un ricorso dinanzi alla High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Regno Unito), per contestare la validità delle azioni del Department of the Environment con riferimento alla pubblicazione da parte di quest’ultimo del progetto riguardante il Northern Area Plan 2016. Essa sosteneva, in sostanza, che la direttiva 2001/42 non era stata adeguatamente recepita nel diritto nazionale e che la valutazione e il rapporto ambientali effettuati dal Department of the Environment non erano conformi alle prescrizioni di tale direttiva.

22      Il 13 dicembre 2005, il Magherafelt District Council, la F P McCann (Developments) Ltd, la Younger Homes Ltd, la Heron Brothers Ltd, la G Small Contracts e la Creagh Concrete Products Ltd hanno presentato un’istanza, dinanzi allo stesso giudice, volta a contestare la pubblicazione del progetto relativo al Magherafelt Area Plan 2015, la realizzazione della valutazione ambientale e il contenuto del rapporto ambientale. I motivi sollevati a sostegno di tali ricorsi erano simili a quelli sollevati dalla Seaport a sostegno del proprio ricorso.

23      Occorre rilevare che la Seaport ha inoltre avviato un procedimento volto a contestare la dichiarazione di non fattibilità con riferimento alla proposta del Northern Area Plan 2016. Tuttavia, la Seaport ha rinunciato all’azione e la domanda di pronuncia pregiudiziale che era stata presentata dalla High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division, è stata annullata con ordinanza di quest’ultimo giudice 23 aprile 2010, di modo che, con ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 3 giugno 2010, Seaport/Department of the Environment for Northern Ireland, la causa C‑182/09 è stata cancellata dal ruolo della Corte.

24      Nella sua sentenza 7 settembre 2007, la High Court of Justice in Northern Ireland ha constatato che le prescrizioni di cui all’art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/42 non erano state correttamente trasposte dagli artt. 4 e 12 del regolamento del 2004. Essa ha considerato che tale art. 4 non recepisse adeguatamente la prescrizione dell’art. 6, n. 3, di tale direttiva, in forza della quale gli Stati membri devono designare un’altra autorità consultiva qualora il Department of the Environment fosse l’autorità responsabile per l’elaborazione della proposta di piano. Essa ha parimenti constatato che l’art. 12 non aveva neanche trasposto adeguatamente le disposizioni dell’art. 6, n. 2, di tale medesima direttiva, in quanto tale art. 12 non stabiliva un termine specifico entro il quale deve aver luogo la consultazione.

25      Il 6 novembre 2007, il Department of the Environment ha adottato una decisione formulata come segue:

«Il Department of the Environment ha riesaminato la sua decisione di effettuare una valutazione ambientale della proposta di piano relativamente alle condizioni previste dalla direttiva [2001/42] e [dal regolamento del 2004] alla luce della recente sentenza della High Court. A seguito di tale riesame, il Department of the Environment ha deciso che non era possibile effettuare una valutazione ambientale della proposta di piano per la regione Nord 2016 che sia in conformità con la direttiva [2001/42] e [con il regolamento del 2004], e informa con la presente il pubblico della sua decisione a tale proposito, conformemente all’art. 6, n. 2, [del regolamento del 2004]».

26      In una decisione del 13 novembre 2007, la High Court of Justice in Northern Ireland si è pronunciata sulle misure da adottare per porre rimedio alle carenze constatate nella sua sentenza del 7 settembre 2007. Essa ha rifiutato di dichiarare nulla la proposta di piano, lasciando aperta la possibilità di riesaminare la questione dopo che si sia statuito sulla validità della citata decisione del 6 novembre 2007.

27      Dinanzi al giudice del rinvio, il Department of the Environment ha interposto appello avverso le conclusioni della High Court of Justice in Northern Ireland secondo le quali il regolamento del 2004 non aveva adeguatamente recepito le prescrizioni dell’art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/42.

28      A tale proposito, il Department of the Environment fa valere, in particolare, che, da un lato, qualora esso agisca in qualità di autorità responsabile con riferimento ad un piano o ad un programma, non sorge alcun obbligo di consultazione ai sensi della direttiva 2001/42, dal momento che esso possiede a tutti gli effetti la competenza e la responsabilità pertinenti, che nessun altro organismo specializzato competente in materia di ambiente esercita tali responsabilità, e nemmeno sono stati designati in tal modo altri organismi per l’Irlanda del Nord, e che tale direttiva non impone un obbligo né di istituire né di designare un nuovo organismo che il Department deve consultare.

29      D’altro lato, esso sostiene che, «contrariamente a quanto esposto nella sentenza della High Court, il [Department of the Environment] non ha sostenuto che la direttiva impone il ricorso ad una separazione di funzioni interna tra il servizio della pianificazione e l’[EHS] nel caso in cui il Department sia l’organismo responsabile con riferimento ad un piano o ad un programma. Il Department, tuttavia, ha indicato il modo in cui, di fatto, il servizio di pianificazione e [l’EHS] hanno interagito per quanto concerne le proposte di piano oggetto della controversia».

30      Il giudice del rinvio, con decisione 8 settembre 2008, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 2008, ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali identiche a quelle della presente causa. Con ordinanza 20 maggio 2009, causa C‑454/08, Seaport Investments, tale domanda è stata dichiarata manifestamente irricevibile, in quanto, segnatamente, la decisione di rinvio non conteneva nessun argomento che esplicitava il quadro regolamentare e fattuale della controversia nella causa principale e non esponeva in modo sufficientemente chiaro e preciso le ragioni che avevano condotto tale giudice ad interpellare la Corte sull’interpretazione degli artt. 3, 5 e 6 della direttiva 2001/42.

31      Alla luce di quanto precede la Court of Appeal in Northern Ireland ha nuovamente deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva 2001/42/CE debba essere interpretata nel senso che, allorché un’autorità nazionale che elabora un piano, rientrante nell’ambito dell’art. 3 [di tale direttiva], sia essa stessa l’autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro di cui trattasi, quest’ultimo possa rifiutarsi di designare, ai sensi dell’art. 6, n. 3, [della medesima direttiva] un’autorità che deve essere consultata ai fini degli artt. 5 e 6 [della stessa].

2)      Se tale direttiva debba essere interpretata nel senso che, allorché l’autorità che elabora un piano rientrante nell’ambito dell’art. 3 sia essa stessa l’autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro, incomba a quest’ultimo l’obbligo di garantire che esista un organo consultivo da designare diverso da tale autorità.

3)      Se la direttiva [2001/42] debba essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all’art. 6, n. 2, [di tale direttiva] in base alla quale le autorità di cui al suo art. 6, n. 3, e il pubblico di cui al suo art. 6, n. 4, devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere il proprio parere «in termini congrui», possano essere recepite mediante norme che prevedono che l’autorità responsabile per l’elaborazione del piano debba stabilire, di volta in volta, il termine entro il quale devono essere espressi i pareri, o se le disposizioni di recepimento della direttiva debbono prevedere esse stesse un termine, o termini diversi per circostanze diverse, entro i quali tali pareri devono essere espressi».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

32      Con le prime due questioni, da esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in circostanze come quelle della causa principale, laddove l’autorità che è stata designata quale organo consultivo ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42 è essa stessa incaricata dell’elaborazione di un piano ai sensi di quest’ultima, la citata disposizione debba essere interpretata nel senso che essa impone che sia designata un’altra autorità che deve, segnatamente, essere consultata nell’ambito dell’elaborazione del rapporto sugli effetti ambientali nonché dell’adozione di tale piano.

33      A tale proposito, il governo del Regno Unito e quello danese, nonché la Commissione europea, sostengono che, in siffatte circostanze, l’art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42 non impone agli Stati membri di designare né di creare a tal fine un’altra autorità che eserciti le competenze e disponga delle prerogative normalmente attribuite all’autorità che è stata designata per essere quella normalmente consultata. Essi fanno valere, segnatamente, che la designazione e/o la creazione di una siffatta diversa autorità sarebbe superflua in quanto, per definizione, sono proprio le autorità che dispongono di competenze in materia ambientale e, di conseguenza, di savoir-faire e di esperienza nella materia, a dover essere designate, come quindi avviene, dagli Stati membri in quanto autorità consultive ai sensi di tale direttiva.

34      In via preliminare occorre rammentare che, in applicazione dell’art. 6, n. 3, della citata direttiva, gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate, segnatamente, ai fini dell’elaborazione del rapporto ambientale nonché dell’adozione di piani e programmi ai sensi di tale direttiva. Tale scelta deve vertere su organismi che assumono responsabilità specifiche in materia di ambiente e dispongono a tale proposito di comprovate competenze.

35      Come emerge dal “considerando” 15 della direttiva 2001/42, l’obbligo di cui all’art. 6, n. 3, di tale direttiva, di designare siffatte autorità al fine di consultarle nell’ambito dell’adozione di un piano o di un programma che possa avere effetti sull’ambiente ai sensi di tale direttiva è volto a contribuire ad una maggiore trasparenza dell’iter decisionale e mira, in particolare, a garantire che, qualora un’autorità che non sia necessariamente competente o responsabile in materia ambientale preveda di adottare un piano o un programma di tal tipo, il rapporto ambientale che deve accompagnare tale piano o tale programma, nonché il citato piano o programma stesso, prendano debitamente in considerazione tali effetti e siano previste in modo oggettivo soluzioni ragionevoli alternative a tale piano o programma.

36      Quindi, l’autorità designata a titolo dell’art. 6, n. 3, della citata direttiva contribuisce, ogni volta che deve essere consultata o informata nelle differenti fasi dell’iter di elaborazione, di adozione e di attuazione del piano o del programma, a fare in modo che l’autorità che elabora tale piano o programma valuti correttamente gli effetti sull’ambiente di tale piano o programma in base ad informazioni affidabili e complete.

37      È pacifico che un’autorità pubblica come, nella causa principale, un ministero responsabile per l’ambiente in una parte del territorio di uno Stato membro assuma talune responsabilità specifiche in materia di ambiente e possa così essere «interessata» dagli effetti sull’ambiente dell’attuazione di piani o di programmi ai sensi della direttiva 2001/42, dal momento che essa è competente in materia ambientale in tale parte dello Stato membro.

38      Di conseguenza, in circostanze come quelle della causa principale, in cui un’autorità pubblica a livello ministeriale sia responsabile per le questioni legate all’ambiente, occorre rilevare che, qualora una siffatta autorità venga designata in applicazione dell’art. 6, n. 3, della citata direttiva, a seguito delle responsabilità specifiche in materia ambientale che le sono attribuite nonché delle competenze di cui essa dispone in materia, essa è in linea di principio interessata dagli effetti sull’ambiente di un piano o di un programma ed è in grado di valutarli.

39      Le disposizioni della direttiva 2001/42 sarebbero tuttavia private di ogni effetto utile se, nell’ipotesi in cui l’autorità designata in applicazione dell’art. 6, n. 3, di tale direttiva, dovesse anche elaborare o adottare essa stessa un piano o un programma, non esistesse nella struttura amministrativa dello Stato membro di cui trattasi nessun altro organo legittimato ad esercitare tale funzione consultiva.

40      A tale proposito, emerge dalle informazioni fornite nelle sue osservazioni scritte dal governo del Regno Unito che, diversamente da quanto avviene in Inghilterra, Scozia e Galles, dove, nell’ambito delle normative di recepimento della direttiva 2001/42, diverse autorità sono state disegnate in quanto autorità consultive ai sensi dell’art. 6, n. 3, di tale direttiva, la situazione nell’Irlanda del Nord è caratterizzata dal fatto che una sola autorità è stata designata, nella fattispecie il Department of the Environment, e che tale autorità comprendeva quattro agenzie esecutive. Inoltre, emerge da tali informazioni che detto Department dispone di una competenza territoriale che gli è propria, corrispondente alla devoluzione delle competenze in materia di ambiente prevista nell’organizzazione politica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e che, nell’ambito di tale organizzazione, non è previsto che un’autorità designata in un’altra parte di tale Stato membro possa essere consultata su piani o programmi riguardanti l’Irlanda del Nord.

41      In siffatte circostanze, nelle quali, per una parte del territorio di uno Stato membro che dispone di competenze decentralizzate, un’unica autorità è designata a titolo dell’art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42 e che tale autorità è, in un caso determinato, responsabile dell’elaborazione di un piano o di un programma, tale disposizione non impone che sia creata o designata un’altra autorità, situata in tale Stato membro o in tale parte di quest’ultimo, che possa procedere alle consultazioni previste dalla citata disposizione.

42      Tuttavia, in una siffatta situazione, il citato art. 6 impone che, in seno all’autorità normalmente responsabile della consultazione in materia ambientale, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un’entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, nonché sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale direttiva, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall’autorità dalla quale essa promana, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio.

43      Tenuto conto di quanto suesposto, occorre risolvere le due prime questioni dichiarando che, in circostanze come quelle della causa principale, l’art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42 non impone che sia creata o designata un’altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno all’autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un’entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall’autorità dalla quale essa promana.

 Sulla terza questione

44      Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42 debba essere interpretato nel senso che esso prevede che siano fissati in modo preciso nella normativa nazionale di recepimento di tale direttiva i «termini congrui» entro i quali le autorità designate e il pubblico, che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, ai sensi dei nn. 3 e 4 di tale articolo, devono poter esprimere il proprio parere su una proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che la accompagna.

45      A tale proposito occorre rilevare che l’art. 6, n. 2, della citata direttiva impone che sia data «tempestivamente» «un’effettiva opportunità» a tali autorità e al pubblico, che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, di esprimere il proprio parere su una proposta di piano o di programma di cui trattasi nonché sul rapporto ambientale.

46      Perché tale parere possa essere debitamente preso in considerazione dall’autorità che intende adottare un siffatto piano o programma, il citato n. 2 precisa, da un lato, che tale parere debba essere presentato prima dell’adozione di tale piano o di tale programma e, dall’altro, che le autorità consultive e il pubblico, che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, devono disporre di termini congrui per valutare il piano o il programma proposto nonché il rapporto ambientale relativo a tale piano o programma e per poter esprimere il loro parere a tale proposito.

47      Peraltro, occorre rammentare che l’art. 6, n. 5, della direttiva 2001/42 stabilisce che gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l’informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

48      Di conseguenza, l’art. 6, n. 2, della citata direttiva non osta a che una normativa nazionale di recepimento di tale disposizione preveda che spetta all’autorità che intende adottare un piano o un programma che possa avere effetti significativi sull’ambiente di stabilire essa stessa il termine impartito all’autorità consultiva e al pubblico interessato per esprimere il proprio parere sui documenti pertinenti, purché, come sembra essere il caso nella causa principale, il termine effettivamente previsto per ogni consultazione organizzata sia tale da dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, un siffatto parere.

49      Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.

50      In considerazione di quanto suesposto, si deve risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che esso non impone che siano fissati in modo preciso nella normativa nazionale di recepimento di tale direttiva i termini entro i quali le autorità designate e il pubblico, che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, ai sensi dei nn. 3 e 4 di tale articolo, devono poter esprimere il proprio parere su una determinata proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale e, di conseguenza, il citato n. 2 non osta a che siffatti termini siano stabiliti in modo preciso di volta in volta dall’autorità che elabora un piano o un programma. Tuttavia, in quest’ultimo caso, tale medesimo n. 2 prescrive che, ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia sufficiente e consenta di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      In circostanze come quelle della causa principale, l’art. 6, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, non impone che sia creata o designata un’altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno all’autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un’entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall’autorità dalla quale essa promana.

2)      L’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che esso non impone che siano fissati in modo preciso nella normativa nazionale di recepimento di tale direttiva i termini entro i quali le autorità designate e il pubblico che ne è o probabilmente ne verrà toccato, ai sensi dei nn. 3 e 4 di tale articolo, devono poter esprimere il proprio parere su una determinata proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale e, di conseguenza, il citato n. 2 non osta a che siffatti termini siano stabiliti di volta in volta dall’autorità che elabora un piano o un programma. Tuttavia, in quest’ultimo caso, tale medesimo n. 2 prescrive che, ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia congruo e consenta quindi di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.