62000C0057

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 28 maggio 2002. - Freistaat Sachsen (C-57/00 P) e Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH (C-61/00 P) contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Compensazione degli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania - Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro - Sviluppo economico regionale - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore dell'automobile. - Cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09975


Conclusioni dell avvocato generale


1. Nelle cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P, il Freistaat Sachsen, da un lato, e la Volkswagen AG (in prosieguo: la «Volkswagen») e la Volkswagen Sachsen GmbH (in prosieguo: la «VW Sachsen»), dall'altro, hanno presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 15 dicembre 1999, Freistaat Sachsen e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

I - Introduzione

2. Per una descrizione del contesto normativo e dei fatti all'origine della controversia, faccio riferimento ai punti 1-44 della sentenza impugnata che, per scrupolo di economia della trattazione, non riporterò in questa sede.

3. Tuttavia, occorre ricordare brevemente che le presenti cause hanno origine nella decisione della Commissione 26 giugno 1996, 96/666/CE, relativa ad aiuti della Germania in favore del gruppo Volkswagen per gli stabilimenti di Mosel e Chemnitz (in prosieguo: la «decisione controversa»).

4. Con la decisione controversa, la Commissione ha dichiarato compatibili con, segnatamente, l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE [(divenuto art. 87, n. 3, lett. c), CE)], determinati aiuti concessi a favore del gruppo Volkswagen per progetti di investimento in Sassonia.

5. Per contro, essa ha dichiarato incompatibili con tale stessa disposizione gli aiuti all'investimento concessi al gruppo Volkswagen per i suoi progetti d'investimento per la realizzazione di un nuovo stabilimento di costruzione di automobili a Mosel (in prosieguo: il «Mosel II») e di un nuovo stabilimento di produzione di motori a Chemnitz (in prosieguo: il «Chemnitz II») sotto forma di ammortamenti straordinari sugli investimenti nel quadro della legge tedesca sulle aree assistite, di un importo nominale pari a DM 51,67 milioni, nonché aiuti all'investimento, concessi al gruppo Volkswagen per i suoi progetti d'investimento a Mosel II, di importo pari a DM 189,1 milioni.

6. Peraltro, la Commissione ha fissato il limite dell'intensità combinata effettiva degli aiuti, espressa come equivalente sovvenzione lordo, a 22,3 % per Mosel II e 20,8 % per Chemnitz II.

7. I ricorsi presentati dinanzi al Tribunale contro la decisione controversa dal Freistaat Sachsen, da un lato, e dalla Volkswagen e VW Sachsen, dall'altro, e diretti all'annullamento parziale della stessa, sono stati respinti dalla sentenza impugnata.

8. Con i loro ricorsi, le parti ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata, accogliere le domande presentate in primo grado e condannare la Commissione alla spese. La Repubblica federale di Germania interviene a sostegno delle loro domande.

9. Quanto alla Commissione, essa conclude per il rigetto del ricorso, mantiene le sue conclusioni presentate in primo grado e dirette al rigetto dei ricorsi in quanto non fondati, e chiede la condanna delle parti ricorrenti alle spese.

II - Esame

A - Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato

10. Le parti ricorrenti, sostenute dal governo tedesco, criticano l'interpretazione accolta dal Tribunale dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato .

11. Il Tribunale si è espresso nei termini seguenti:

«129 Ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, sono compatibili con il mercato comune "gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione".

130 Lungi dall'essere stato implicitamente abrogato in seguito alla riunificazione tedesca, tale articolo è stato mantenuto in vigore sia dal Trattato di Maastricht, stipulato il 7 febbraio 1992, sia dal Trattato di Amsterdam, concluso il 2 ottobre 1997. Inoltre, una disposizione identica è stata inserita nell'art. 61, n. 2, lett. c), dell'Accordo sullo spazio economico europeo, siglato il 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

131 Di conseguenza, considerata la portata oggettiva delle norme comunitarie, di cui occorre salvaguardare l'autorità e l'effetto utile, non si può presumere che tale articolo sia divenuto privo di oggetto dopo la riunificazione della Germania, come sostenuto dalla Commissione in udienza, contrariamente alla sua prassi amministrativa (v., in particolare, le decisioni Daimler-Benz [] e Tettau []).

132 Occorre tuttavia sottolineare che, trattandosi di una deroga al principio generale, stabilito dall'art. 92, n. 1, del Trattato, dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato va interpretato rigorosamente.

133 Inoltre, come la Corte ha sottolineato, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze della Corte 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, in particolare pag. 3792, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei, Racc. pag. 1051, in particolare pag. 1062).

134 Nel caso di specie, l'espressione "divisione della Germania" si riferisce storicamente alla demarcazione della linea di separazione tra le due zone nel 1948. Pertanto, gli "svantaggi economici provocati da tale divisione" riguardano solamente quelli determinati dall'isolamento causato dalla creazione o dalla conservazione di questa linea di confine, come, per esempio, l'interclusione di certe regioni (v. decisione Daimler-Benz), l'interruzione delle vie di comunicazione (v. decisione Tettau) o ancora la perdita degli sbocchi naturali di alcune imprese che necessitano quindi di essere sostenute sia per potersi adattare alla nuova situazione, sia per sopravvivere a tali svantaggi (v., in tal senso, ma con riguardo all'art. 70, quarto comma, del Trattato CECA, sentenza Barbara Erzbergbau e a. /Alta Autorità, citata, pag. 396).

135 Per contro, l'idea dei ricorrenti e del governo tedesco secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consente di compensare totalmente l'incontestabile ritardo economico di cui soffrono i nuovi Länder finché questi non abbiano raggiunto un livello di sviluppo paragonabile a quello dei vecchi Länder, è in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale articolo quanto con il suo contesto e gli scopi che esso persegue.

136 Infatti, gli svantaggi economici subiti complessivamente dai nuovi Länder non sono dovuti alla divisione della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. In quanto tale, la divisione della Germania ha avuto solo conseguenze marginali sullo sviluppo economico delle due zone, colpite inizialmente allo stesso modo, e non ha impedito all'economia dei vecchi Länder di svilupparsi positivamente in seguito.

137 E' necessario osservare pertanto che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano per ragioni diverse dalla divisione della Germania in quanto tale, e in particolare a causa dei differenti regimi politico-economici attuati negli Stati dall'una e dall'altra parte della frontiera.

138 Da quanto precede risulta altresì che la Commissione non ha commesso un errore di diritto indicando in via generale, al punto X, terzo capoverso, della Decisione [controversa], che la deroga prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non era applicabile ad aiuti regionali a favore di nuovi progetti di investimento e che le deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato e la disciplina comunitaria erano sufficienti ad affrontare i problemi presenti nei nuovi Länder».

12. Nella sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione , la Corte ha interpretato l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato nello stesso modo e in termini quasi identici. Peraltro, essa ha, ancor di più del Tribunale, messo l'accento sull'aspetto geografico della divisione, poiché il punto 54 di tale sentenza, che si deve raffrontare con la prima frase del punto 136 della sentenza impugnata, ha il seguente tenore:

«Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato» .

13. Le parti ricorrenti e il governo tedesco mantengono, tuttavia, il loro punto di vista secondo il quale tale interpretazione è erronea e troppo restrittiva.

14. Esaminiamo i diversi argomenti che esse adducono a tal proposito.

1. Interpretazione letterale

15. Secondo le parti ricorrenti e il governo tedesco, il Tribunale ha travisato il testo dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato basando la sentenza impugnata su un'interpretazione della nozione di «divisione della Germania» che si ispira a criteri meramente fisici e/o relativi ai trasporti.

16. A loro parere, la nozione di «divisione della Germania» nell'ambito di una disposizione relativa alla compensazione di svantaggi economici, è comunemente intesa nel senso che fa riferimento alla divisione della Germania in due sistemi economici e politici distinti.

17. A sostegno di tale interpretazione, le parti ricorrenti e il governo tedesco fanno ancora riferimento al protocollo relativo al commercio interno tedesco, che contiene anch'esso i termini «divisione della Germania».

18. La Commissione sostiene che, in forza degli artt. 42, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte, che vietano la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, alle ricorrenti sarebbe precluso fondarsi sul protocollo relativo al commercio interno tedesco. Non condivido tale punto di vista in quanto, a mio parere, il riferimento al detto protocollo non costituisce un motivo nuovo dedotto dalle parti ricorrenti ma un argomento a sostegno di un motivo già dedotto in primo grado.

19. In ogni modo, per quanto riguarda tale protocollo, le stesse parti ricorrenti spiegano che «poiché, nel 1957, la firma del Trattato CEE era ancora accompagnata dalla speranza di un'imminente caduta della cortina di ferro, gli Stati firmatari hanno fatto in modo che, per quanto riguarda la circolazione delle merci tra i due Stati tedeschi, l'instaurazione della frontiera doganale esterna del territorio comunitario non ostacolasse in modo sproporzionato gli scambi di merci che esistevano ancora all'epoca tra le due zone economiche» .

20. L'accento non era quindi posto sull'esistenza di due sistemi politici ed economici diversi, ma sull'esistenza di una frontiera tra due Germanie che, senza l'attenuazione apportata dal detto protocollo, avrebbe costituito una frontiera comunitaria esterna come qualsiasi altra.

21. Le parti ricorrenti si riferiscono inoltre a diversi altri atti per dimostrare che la nozione di «divisione della Germania» deve essere intesa come sinonimo di differenziazione tra regimi economici e politici opposti. Si tratta, più in particolare, della sentenza 5 luglio 1994, Anastasiou e a. , nella quale si parla della «spartizione di fatto del territorio cipriota» , della risposta all'interrogazione scritta n. 2654/85 del sig. Pordea, membro del Parlamento europeo , nella quale viene fatto riferimento alla «divisione dell'Europa», della risoluzione del Parlamento europeo sulle conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 21 novembre e del 12 e 13 dicembre 1997 , che cita la «frammentazione dell'Europa» e del preambolo del Trattato di Maastricht, che menziona la «divisione del continente europeo».

22. Ora, come la Commissione osserva giustamente, tali atti non costituiscono un'interpretazione dei termini «divisione della Germania» figuranti nell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Essi non sono quindi rilevanti ai fini della soluzione della presente controversia.

23. Ciò detto, sono d'accordo con le ricorrenti e il governo tedesco che l'esistenza di una frontiera intertedesca e l'esistenza di due regimi politico-economici diversi sono strettamente connesse. La differenza radicale tra tali due regimi è stata certamente alla base del fatto che la frontiera intertedesca era, a parte le aperture istituite dal protocollo sul commercio interno tedesco, più chiusa, ad esempio, rispetto alla frontiera svizzero-tedesca. Inoltre, essa ha reciso i legami che si erano creati tra i territori di cui trattasi nel corso del lungo periodo durante il quale essi avevano fatto parte di un solo e unico paese. Gli svantaggi economici derivanti da tale frontiera erano, quindi, particolarmente gravi.

24. Tuttavia, ritengo che il punto 134 della sentenza impugnata sia perfettamente compatibile con tale punto di vista. Non si può dire che il Tribunale abbia unicamente fatto riferimento alla frontiera fisica in quanto esso evoca l'interclusione di certe regioni, l'interruzione delle vie di comunicazione e la perdita degli sbocchi naturali di alcune imprese, vale a dire fatti che possono spiegarsi solo con l'esistenza di due regimi politico-economici diversi, in quanto essi non si producono lungo una frontiera «normale» come la frontiera svizzero-tedesca.

25. Ciò che il Tribunale ha voluto contrapporre, ai punti 134 e 135 della sentenza impugnata, sono le conseguenze dell'instaurazione di tale frontiera politico-economica, da un lato, e i ritardi economici dovuti alla politica seguita dagli organi dirigenti della Repubblica democratica tedesca, dall'altro.

26. Ora, sono tali ritardi economici che le parti ricorrenti e il governo tedesco fanno valere per giustificare l'applicabilità dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

27. Ciò ci induce ad esaminare che cosa si debba intendere con la nozione di «svantaggi economici provocati da tale divisione» figuranti nella disposizione di cui trattasi.

28. Tali termini stabiliscono incontestabilmente un nesso di causalità tra «svantaggi economici» e «divisione della Germania».

29. Tuttavia, si deve ammettere che dopo la fine della detta divisione, tali termini, mantenuti nei Trattati di Maastricht e di Amsterdam, devono ormai essere intesi nel senso che si riferiscono alle conseguenze di tale divisione.

30. Possono essi, tuttavia, essere interpretati nel senso di «aiuti necessari per compensare ritardi di sviluppo economico la cui causa può essere attribuita al regime politico-economico che è esistito nel territorio dei nuovi Länder prima della fine di tale divisione?». E' infatti in questi termini che ritengo si possa riassumere la tesi del governo tedesco.

31. Da parte mia, sono del parere che, interpretando in tale maniera il punto c) dell'art. 92, n. 2, del Trattato, se ne modificherebbe sostanzialmente la portata. Il nesso di causalità tra «svantaggio economico» e «divisione della Germania» diventerebbe fin troppo indiretto.

32. Un testo che, come ammettono le ricorrenti e il governo tedesco, è divenuto applicabile alla Germania riunificata per il semplice gioco del principio della mobilità dell'ambito di applicazione territoriale dei Trattati non può trovarsi modificato quanto alla sua portata o al suo contenuto, semplicemente a causa di questa estensione quasi automatica.

33. Di conseguenza, la disposizione di cui trattasi non può ora essere interpretata nel senso che disciplina situazioni che non sono conseguenze dirette dell'esistenza precedente di una frontiera intertedesca, ma che sono, in larga misura, il risultato di scelte concrete di politica economica effettuate dalle vecchie autorità della Repubblica democratica tedesca.

34. La posizione contraria potrebbe indurre a giustificare con la divisione della Germania aiuti concessi alla creazione, su un sito vergine, in una regione che sia sempre stata puramente agricola, di una nuova industria per la ragione che, se tale regione avesse fatto parte prima della Repubblica federale di Germania, un'industria vi sarebbe sicuramente già stata installata da lungo tempo.

35. Vero è che il governo tedesco contesta di aver l'intenzione di spingere il suo ragionamento così lontano. Mi permetto di citare in questa sede un passaggio della replica del governo tedesco nella causa C-301/96, Germania/Commissione, pendente dinanzi alla Corte, nella quale esso dichiara di aver «sempre indicato che era esso stesso del parere che solo determinati progetti di ricostruzione dell'Est rientravano nell'ambito della clausola di divisione, vale a dire quelli che soddisfacevano i requisiti di fatto dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), il che deve essere verificato in ogni caso di specie» .

36. Ma quando si tratta di definire tali «requisiti di fatto», il governo tedesco respinge qualsiasi criterio che si ricolleghi alla vecchia frontiera e si riferisce solo al ritardo economico e tecnologico che caratterizzava l'ex Repubblica democratica tedesca nel suo insieme.

37. Ora, delle due l'una. O, «la situazione economica della Germania Est nel 1996 (è) paragonabile, da diversi punti di vista, ad esempio, a quella della Grecia e del Portogallo» . In tal caso, non si capisce perché i criteri un poco più restrittivi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato dovrebbero essere applicati alla Grecia e al Portogallo e non alla Germania Est. La sola presenza nel Trattato della clausola di divisione non sarebbe sufficiente come spiegazione. Infatti, non posso immaginare che i negoziatori del Trattato abbiano voluto che tale clausola giustifichi una differenza di trattamento tra due situazioni analoghe.

38. Oppure, «esisteva una differenza essenziale tra i progetti di ricostruzione di un vecchio paesaggio industriale che esisteva già prima del 1945 - la vecchia regione automobilistica sassone vicino a Mosel e a Chemnitz ne è qui un tipico esempio! - e il sostegno generale fornito a regioni della Comunità sino ad allora meno sviluppate, in applicazione dell'art. 92, n. 3, CE» .

39. In tal caso, si capisce ancora meno perché si dovrebbero trattare più favorevolmente, dal punto di vista degli aiuti pubblici, regioni situate molto vicine al centro dell'Europa, nelle quali esisteva già prima della fine della divisione della Germania una manodopera specializzata, stabilimenti di produzione nonché snodi ferroviari e stradali, rispetto a regioni che avevano l'handicap di essere situate alla periferia della Comunità e che non avevano mai conosciuto il minimo sviluppo industriale.

40. Nell'ambito dell'interpretazione dello stesso testo dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, non si possono neanche ignorare i termini «determinate regioni (...) che risentono » ivi figuranti.

41. Ora, al punto 135 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le parti ricorrenti e la Germania avevano sostenuto dinanzi ad esso «l'idea (...) secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consente di compensare totalmente l'incontestabile ritardo economico di cui soffrono i nuovi Länder finché questi non abbiano raggiunto un livello di sviluppo paragonabile a quello dei vecchi Länder».

42. Tale tesi è stata anche confermata nelle memorie scritte depositate nell'ambito del presente ricorso.

43. Questa concezione equivale, senza dubbio, ad affermare che la regione che ne risente, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, è l'insieme del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, poiché è lo sviluppo economico dell'insieme di tale territorio che ha sofferto di un ritardo nello sviluppo economico. Ne risulterebbe che qualsiasi tipo di aiuto concesso a qualsiasi tipo d'impresa o ente situato in tale territorio , rientrerebbe nell'ambito di applicazione della clausola di divisione.

44. In seguito ad un quesito, il governo tedesco ha tuttavia precisato all'udienza della Corte che esso non difendeva un'interpretazione così ampia e che le regioni prese in considerazione erano quelle di Mosel e di Chemnitz. Quest'ultima interpretazione è, a mio parere, la sola compatibile con il testo della clausola.

45. Infatti, prima della riunificazione non si è mai ritenuto che l'insieme delle regioni o delle imprese della Germania Ovest potessero avvalersi della clausola di divisione.

46. Di conseguenza, le regioni di Mosel e Chemnitz potrebbero essere considerate affette da «svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania» solo se l'esistenza della frontiera politico-economica tra le due parti della Germania avesse costituito un ostacolo al loro sviluppo economico in un modo che le avesse distinte rispetto alle altre regioni dell'ex Repubblica democratica tedesca (o almeno rispetto a tutte quelle che non fossero state danneggiate alla stessa maniera da tale frontiera).

47. Ora, le regioni di Mosel e Chemnitz sono situate a più di 100 Km dalla vecchia frontiera intertedesca e, lungi dall'essere state frenate nel loro sviluppo economico più di altre regioni, esse avevano «dopo gli anni 1945-1949, conosciuto un notevole risanamento se si fa riferimento alle condizioni del sistema economico comunista», come fa notare lo stesso governo tedesco .

48. Sulla base delle considerazioni che precedono, sono del parere che il Tribunale non abbia travisato il testo dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

2. Interpretazione teleologica

49. Le osservazioni che precedono sono strettamente connesse alla questione della conservazione dell'effetto utile dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato che vorrei quindi esaminare prima degli altri argomenti delle parti ricorrenti.

50. Le ricorrenti e il governo tedesco approvano la dichiarazione del Tribunale, al punto 131 della sentenza impugnata, secondo la quale l'autorità e l'effetto utile delle norme comunitarie ostano a che l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato sia considerato una disposizione divenuta priva di oggetto dopo la riunificazione tedesca.

51. Tuttavia, essi fanno valere che l'interpretazione sviluppata al punto 134 della sentenza impugnata è incompatibile con il fatto che l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, sia stato mantenuto dopo la riunificazione. Di conseguenza, tale disposizione sarebbe destinata ad applicarsi, come afferma il Tribunale, soltanto agli svantaggi provocati dall'interclusione di talune regioni, dall'interruzione delle vie di comunicazione o dalla perdita degli sbocchi verso l'Est.

52. Poiché le parti contraenti sapevano che tali conseguenze dirette del tracciato fisico della frontiera tra Germania Ovest e Germania Est sarebbero state assai rapidamente cancellate dopo la riunificazione, l'interpretazione accolta dal Tribunale sarebbe esatta solo se quest'ultimo imputasse agli Stati firmatari del Trattato di Amsterdam la volontà di mantenere, sotto forma dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, una disposizione priva di significato e di qualsiasi ambito di applicazione. Poiché il Trattato di Amsterdam ha comportato una revisione approfondita di numerose disposizioni del Trattato CE, sarebbe estremamente irrealistico attribuire un tale intento agli Stati contraenti.

53. In proposito, occorre constatare, in primo luogo, che la disposizione di cui trattasi non è stata privata di qualsiasi ambito di applicazione. Infatti, come il Tribunale ha ricordato al punto 131 della sentenza impugnata, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato è stato ancora applicato due volte dopo la riunificazione tedesca, vale a dire in occasione della decisione Daimler-Benz, adottata il 14 aprile 1992, e della decisione Tettau, adottata il 13 aprile 1994. La disposizione, come interpretata dal Tribunale, ha quindi continuato ad avere un effetto utile anche dopo la riunificazione tedesca.

54. Vero è che, tra il 1994 e il 1997, anno in cui è stato firmato il Trattato di Amsterdam, la disposizione non è stata applicata. Tuttavia, ciò non prova ancora che i negoziatori del Trattato di Amsterdam abbiano conservato in tale Trattato una disposizione priva di qualsiasi significato.

55. Infatti, non era escluso nel 1997, tre anni dopo che l'ultimo caso si era presentato, che problemi dello stesso tipo potessero ancora presentarsi, anche se con un esiguo margine di probabilità.

56. In secondo luogo, occorre aggiungere che il principio dell'effetto utile da attribuire ad una disposizione comunitaria non osta al fatto che tale disposizione possa applicarsi sempre meno frequentemente e, a termine, non si applichi più del tutto. Peraltro, lo stesso governo tedesco riconosce che i casi di applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato saranno sempre più rari.

57. Il principio dell'effetto utile non può effettivamente essere considerato uno strumento destinato a mantenere in vigore una disposizione le cui condizioni di applicazione sono tali che con il tempo nessun caso rientra più nel suo ambito di applicazione. Altrimenti, l'effetto utile diventerebbe un pretesto per dare ad una disposizione un significato che quest'ultima non ha mai avuto.

58. Ora, a mio parere, la clausola di divisione non ha mai avuto il significato di una specie di clausola di sviluppo regionale che costituisca per così dire una sintesi dei punti a) e c) dell'art. 92, n. 3, del Trattato, ma che sarebbe esonerata dalla restrizione prevista al punto c) e il cui richiamo la Commissione potrebbe criticare solo in caso di abuso manifesto.

59. Un tale significato quindi non può neanche essere stato attribuito a tale disposizione per il solo fatto che essa è stata mantenuta nei Trattati di Maastricht e Amsterdam, firmati dopo la fine della divisione della Germania. Infatti, ritengo che una modifica così fondamentale della portata di un testo non si possa presumere. Se questa fosse stata l'intenzione della conferenza intergovernativa, essa avrebbe dovuto adottare almeno un protocollo interpretativo da allegare al Trattato di Amsterdam e da sottoporre con quest'ultimo alla ratifica parlamentare.

3. Interpretazione storica

60. Nell'ambito delle osservazioni che precedono, ho di fatto già mostrato che condivido l'interpretazione storica che il Tribunale ha fornito della clausola controversa. Per essere esaustivo, devo tuttavia esaminare le obiezioni che le parti ricorrenti e il governo tedesco presentano nei confronti di tale interpretazione.

a) Le dichiarazioni del 1957

61. Anzitutto, le parti ricorrenti si riferiscono alle dichiarazioni rese dal governo federale nel 1957 a proposito dei Trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica nelle quali si può leggere, in particolare, che «i Trattati tengono conto di tale esigenza (rafforzare i legami interni ed esterni della Repubblica federale con i tedeschi della zona sovietica e sostenere la posizione di Berlino) prevedendo diverse disposizioni particolari a favore di Berlino e delle regioni che risentono della divisione tedesca nonché un protocollo sul commercio interno tedesco».

62. Ora, come osserva giustamente la Commissione, si tratta di spiegazioni unilaterali e interne fornite da uno Stato membro che non sono idonee a dare un'interpretazione valida erga omnes di una disposizione comunitaria. Peraltro, le dichiarazioni di cui trattasi non fanno altro che riprendere il testo dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato e non contribuiscono quindi ad interpretare tale disposizione.

b) Il caso della Saar

63. Le parti ricorrenti e il governo tedesco si riferiscono poi al caso della Saar, sul quale il Tribunale si è pronunciato nella maniera seguente al punto 147 della sentenza impugnata:

«Per quanto riguarda la decisione relativa alla Saar, nessuna delle parti l'ha prodotta o richiesta nell'ambito del presente procedimento. Le ricorrenti non hanno dimostrato che tale decisione rifletterebbe un approccio diverso della Commissione in passato e che, anche ove dimostrato, tale approccio rimetterebbe in discussione la validità delle valutazioni giuridiche effettuate nel 1996».

64. A tal proposito, la Volkswagen e la VW Sachsen contestano, anzi tutto, al Tribunale di avere violato l'art. 64, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura in quanto ha omesso di ingiungere alla Commissione di produrre una copia di tale decisione.

65. Secondo le parti ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto far ricorso ad una tale misura istruttoria, in quanto la Commissione si era contraddetta in primo grado circa tale decisione. Da un lato, la Commissione avrebbe riconosciuto nel controricorso che la decisione relativa alla Saar si fondava sull'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato mentre, dall'altro, essa avrebbe indicato nella controreplica che, stando alla lettura della decisione come era stata pubblicata , nulla consentiva di concludere che la decisione non fosse stata adottata sul fondamento dell'art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato.

66. E' sufficiente, a mio parere, constatare che il Tribunale è il solo giudice riguardo alla eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone delle cause che gli sono sottoposte . Peraltro, la Volkswagen e la VW Sachsen non hanno, in nessun momento del procedimento di primo grado, chiesto al Tribunale misure di organizzazione del procedimento, consistenti, nella fattispecie, nella presentazione della decisione relativa alla Saar, sebbene tale possibilità fosse loro aperta «in qualsiasi momento del procedimento» . Il loro argomento secondo cui il Tribunale era obbligato a procedere ad una tale misura non può quindi essere accolto.

67. Inoltre, nel merito, le parti ricorrenti e il governo tedesco sostengono che il caso della Saar dimostrerebbe che l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non è stato unicamente interpretato dalla Commissione come una norma sulla compensazione degli svantaggi risultanti direttamente dal tracciato fisico della frontiera tra la Germania Est e la Germania Ovest, ma anche, e in maniera generale, come una disposizione destinata a superare le conseguenze economiche della divisione della Germania in diverse zone economiche, come è stata attuata nell'ambito della riorganizzazione del dopoguerra.

68. Contrariamente a quanto avvenuto nel procedimento dinanzi al Tribunale, disponiamo ora del testo di cui trattasi, che è stato sottoposto alla Corte dal governo tedesco nell'ambito del presente ricorso. Esso si presenta sotto la forma di una lettera del presidente della Commissione al ministro degli esteri tedesco. Essa è datata 14 dicembre 1964 e reca in epigrafe la menzione: «Aiuti alla soppressione di talune conseguenze della divisione della Germania» («Beihilfen zur Beseitigung bestimmter Folgen der Teilung Deutschlands»). Il tenore della prima parte della lettera è il seguente:

«Gli aiuti diretti a sopprimere gli effetti risultanti dalla divisione della Germania hanno costituito oggetto, il 10 luglio 1963, di un esame multilaterale approfondito da parte di un gruppo di lavoro.

La Commissione ha ritenuto che le occorresse riservare un trattamento particolare alle misure indicate, non foss'altro che in ragione del loro carattere specifico, e risolvere in via prioritaria tutte le questioni che si pongono in tale contesto, per poter dopo concentrarsi sulle misure generali o regionali.

Tenuto conto delle informazioni supplementari fornite dal vostro governo, la Commissione ritiene utile comunicarvi le sue conclusioni:

1. Per quanto riguarda una prima categoria di misure, vale a dire:

- gli aiuti a favore degli espulsi, rifugiati e vittime della guerra o dei tumulti;

- le misure a favore di talune regioni situate lungo la frontiera della Germania Est (Zonenrandgebiete) (prestiti agevolati, ammortamento accelerato, compensazione per maggiori costi di trasporto);

- gli aiuti destinati a prendere in conto la particolare situazione del Land di Berlino (garanzie di credito, ammortamento accelerato, misure destinate a favorire la costituzione di scorte, riduzione delle imposte sul reddito, indennità a favore dei lavoratori berlinesi, rimborso parziale di taluni pedaggi riscossi dalle autorità della zona sovietica, esonero parziale della tassa sul fatturato a favore delle piccole e medie imprese e delle professioni liberali);

- aiuti diretti a facilitare la reintegrazione economica della Saar nella Repubblica federale di Germania;

la Commissione, alla luce degli elementi di cui dispone, è pervenuta alla conclusione che tali aiuti soddisfacevano le condizioni di applicazione delle seguenti disposizioni derogatorie: art. 92, n. 2, lett. b), "aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali" o art. 92, n. 2, lett. c), "aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione (...)"».

69. Tale testo induce alle seguenti osservazioni. Occorre constatare, in primo luogo, che non si tratta, a rigore, di una «decisione sulla Saar», poiché sono citati tutti i tipi di misure o di aiuti che possono ricollegarsi alle conseguenze della Seconda Guerra mondiale o alla divisione della Germania. In secondo luogo, non si tratta neanche di una decisione ai sensi dell'art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE), ma piuttosto di conclusioni scritte che la Commissione ha desunto dai colloqui che ha avuto con le autorità tedesche.

70. In terzo luogo, tali conclusioni hanno un carattere piuttosto preliminare, in quanto esse si riferiscono alle «indicazioni disponibili». Non se ne ricava quali aiuti precisi siano stati previsti a favore della reintegrazione della Saar. Né nelle memorie né in udienza sono stati menzionati aiuti effettivamente concessi alla Saar nel suo insieme o a talune regioni o imprese di tale Land, e non contestate dalla Commissione.

71. In quarto luogo, la lettera 14 dicembre 1964 non precisa se eventuali aiuti concessi alla Saar sarebbero stati esaminati dalla Commissione sulla base dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato o sulla base dell'art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato. Questi due fondamenti normativi sono menzionati alternativamente e, poiché la lettera si riferisce anche agli aiuti a favore «di talune regioni situate al confine della zona» («bestimmte Zonenrandgebiete») e alla situazione particolare del Land di Berlino, è possibile che il riferimento all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato sia stato fatto solo in relazione con tali regioni.

72. Ciò mi sembra persino probabile. Infatti, eventuali aiuti concessi alla Saar non avevano manifestamente alcuna relazione con la divisione Repubblica federale di Germania/Repubblica democratica tedesca. Di conseguenza, affinché tali aiuti possano rientrare nell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, si dovrebbe considerare che i termini «divisione della Germania» figuranti in tale disposizione non si riferiscono solamente alla divisione est/ovest, ma anche all'altra divisione della Germania, vale a dire quella tra la Repubblica federale di Germania e la Saar.

73. A tal proposito, ricordo che durante gli anni del dopoguerra la Saar godeva di uno statuto di autonomia sul piano politico e che esisteva un'unione economica e monetaria esisteva tra la Francia e tale territorio . Nell'ambito di accordi stipulati nell'ottobre del 1956, la Francia accettava che l'unione politica della Saar e della Germania si realizzasse il 1° gennaio 1957 e che dopo un periodo transitorio di tre anni fosse posta fine all'unione economica.

74. Al momento della firma del Trattato di Roma, avvenuta il 25 marzo 1957, la Saar, sul piano politico, faceva quindi già parte della Repubblica federale di Germania. Di conseguenza, è dubbio che i termini «divisione della Germania» si riferiscano anche al problema della Saar.

75. Peraltro, il Trattato si riferisce solo «alla divisione della Germania». Ora, le due situazioni sono talmente diverse per la loro natura, tanto geografica quanto politica ed economica, che si potrebbe, a mio parere, ritenere la divisione tra la Repubblica federale di Germania e la Saar come riconducibile all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato solo se il Trattato avesse, in un modo o nell'altro, fatto esplicitamente riferimento alle due divisioni.

76. Da ultimo, il raffronto tra il caso di specie e quello della Saar mi sembra anch'esso non pertinente nel senso che la Saar e la Repubblica federale di Germania non conoscevano regimi politico-economici sostanzialmente diversi. Quindi, non si è potuto neanche trattare di aiuti destinati a compensare un ritardo di sviluppo dovuto ad una tale differenza di regimi.

77. Di conseguenza, anche se si ammettesse - per ipotesi - che il fondamento normativo di tali aiuti fosse stato l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, si potrebbe solamente dedurre che la fine della divisione non significa la fine dell'applicabilità di tale disposizione . Ora, ciò non viene affatto contestato.

78. In tali circostanze, si può concludere che il Tribunale non ha commesso errori dichiarando che «i ricorrenti non hanno dimostrato che tale decisione rifletterebbe un approccio diverso della Commissione in passato e che, anche ove dimostrato, tale approccio rimetterebbe in discussione la validità delle valutazioni giuridiche effettuate nel 1996».

c) Gli aiuti al Zonenrand

79. Infine, le parti ricorrenti fanno valere che, a differenza di quanto indica il Tribunale nella sentenza impugnata, l'applicazione della clausola di divisione non si è affatto limitata, anche nel passato, alla compensazione di semplici difficoltà tecniche connesse ai collegamenti delle zone situate nelle vicinanze immediate della frontiera Est/Ovest.

80. A loro parere, gli aiuti alle regioni limitrofe della zona sotto occupazione sovietica (Zonenrandförderung) che la Commissione ha autorizzato per decenni ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato si sono estesi ad un territorio equivalente ad un terzo del precedente territorio federale.

81. La Commissione contesta che gli aiuti al Zonenrand abbiano interessato un terzo del territorio dei vecchi Länder senza che sia stato necessario stabilire l'esistenza di uno svantaggio concreto provocato dalla frontiera. Peraltro, a suo parere, è certo che l'incoraggiamento delle regioni situate nel Zonenrand non ha mai interessato Länder lontani da tale frontiera come la Renania del Nord-Westfalia o la Renania-Palatinato. Essa ricorda che gli stabilimenti della Volkswagen a Mosel e Chemnitz sono anch'essi distanti almeno 100 Km dalla vecchia frontiera intertedesca.

82. Ritengo che siamo, al riguardo, in presenza di un malinteso circa quanto il Tribunale ha voluto affermare.

83. Infatti, dichiarando che «gli "svantaggi economici provocati dalla divisione" riguardano solamente quelli determinati dall'isolamento causato dalla creazione o dalla conservazione di questa linea di confine» , il Tribunale non ha voluto dire, a mio parere, che solo le regioni situate a breve distanza dalla frontiera intertedesca possono beneficiare dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

84. Infatti, l'interpretazione accolta dal Tribunale di tale disposizione non è fondata sulla distanza tra la linea di confine e un potenziale beneficiario di un aiuto ma sugli effetti di tale frontiera in termini di svantaggi economici cagionati dalla cesura che quest'ultima ha prodotto. Ora, anche se il rischio che tali effetti si producano è più elevato nelle regioni molto vicine alla linea di confine, non è escluso che gli svantaggi economici, ad esempio sotto forma di perdita di sbocchi naturali, possano prodursi anche più lontano dalla frontiera.

85. A tal proposito, le stesse parti ricorrenti spiegano peraltro che, con gli aiuti al Zonenrand, la Repubblica federale di Germania «intendeva evitare che la futura riunificazione della Germania fosse resa più difficile da una desertificazione graduale del vecchio Zonenrand (di allora) al centro della Germania unita».

86. Ora, sono precisamente le circostanze come l'interclusione di talune regioni, l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita degli sbocchi naturali di alcune imprese - che, secondo il Tribunale, possono giustificare gli aiuti in forza dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato - che sono tali da ingenerare questo rischio di desertificazione.

87. Da ultimo, ritengo che non occorra soffermarsi su un'osservazione del governo tedesco secondo la quale l'anno 1948, citato dal Tribunale come quello della demarcazione della linea di confine tra le due zone, sarebbe storicamente inesatta. Infatti, è incontestabile che alla data della firma del Trattato CEE esisteva una divisione Est/Ovest della Germania e che quest'ultima è all'origine della clausola controversa.

4. Interpretazione sistematica

88. Le parti ricorrenti e il governo tedesco ritengono anche che l'interpretazione accolta dal Tribunale non terrebbe conto del fatto che, in forza dell'economia del Trattato, la compensazione, sul piano dei trasporti, degli svantaggi connessi alla divisione in Germania costituisce già oggetto dell'art. 82 del Trattato CE (divenuto art. 78 CE).

89. Tale disposizione ha il seguente tenore:

«Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione».

90. In primo luogo, faccio notare, d'accordo con Erdmenger , che tale articolo consente alla Repubblica federale di Germania di mantenere o introdurre misure nazionali che si riferiscono alla politica dei trasporti («nationale verkehrspolitische Maßnahmen»). Sono quindi contemplate misure che derogano alla «politica comune dei trasporti» della Comunità. Non sono tuttavia ricomprese misure che derogano alle regole sugli aiuti pubblici alle infrastrutture dei trasporti. Come la Commissione, ritengo che aiuti del genere continuino a rientrare nell'ambito degli artt. 92 e 93 del Trattato.

91. Come fa notare ancora Erdmenger, tale Stato membro non ha provato il bisogno di invocare tale disposizione, né durante il periodo in cui esisteva la divisione né dopo. Le misure transitorie rese necessarie dalla riunificazione tedesca non sono neanche state adottate sulla base dell'art. 82 del Trattato, ma sulla base dell'art. 75 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 71 CE) .

92. In secondo luogo, la Commissione a ragione osserva che il Tribunale non ha limitato gli svantaggi provocati dalla divisione della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, alle sole conseguenze che colpiscono le vie di comunicazione. Tali conseguenze sono state citate, al punto 134 della sentenza impugnata, solo come esempio, tra altre conseguenze possibili, quali l'interclusione di talune regioni o la perdita degli sbocchi naturali.

93. Quindi, l'argomento che le ricorrenti fondano sull'art. 82 del Trattato non convince.

5. L'onere della prova gravante sulla Repubblica federale di Germania.

94. La Volkswagen e la VW Sachsen, sostenute dal governo tedesco, ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore a proposito della portata dell'onere della prova gravante sulla Repubblica federale di Germania.

95. A tal proposito, la sentenza impugnata ha il seguente tenore:

«140 Inoltre, quanto al problema di verificare se, oltre al carattere di aiuti allo sviluppo economico del Freistaat Sachsen, gli aiuti controversi siano specificamente volti a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania, occorre ricordare che lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo, è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (sentenza [28 aprile 1993, causa C-364/90, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2097], punto 20).

141 Non vi è alcun elemento del fascicolo sottoposto al Tribunale che consenta di stabilire che il governo tedesco o i ricorrenti hanno presentato argomenti specifici, nel corso del procedimento amministrativo, per provare l'esistenza di un nesso di causalità tra la situazione dell'industria automobilistica sassone dopo la riunificazione tedesca e la divisione della Germania.

142 Giustamente, pertanto, la Commissione sostiene che le parti non hanno addotto elementi concreti che possano giustificare l'applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato al caso di specie».

96. La Volkswagen e la VW Sachsen ritengono che, al punto 141 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia contestato, a torto, alla Repubblica federale di Germania di non aver presentato argomenti specifici sull'applicabilità della clausola di divisione. Infatti, era chiaro, a loro parere, che qualsiasi considerazione sulle condizioni di applicazione fosse inutile in quanto la Commissione aveva, sul piano politico, deciso a priori di non applicare la disposizione.

97. Tale argomento non può tuttavia essere accolto.

98. Infatti, esso confonde due fasi successive dell'iter logico, vale a dire, da un lato, la definizione dell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, e, dall'altro, una volta adottata tale definizione, la questione se concretamente gli aiuti controversi soddisfino le condizioni di tale disposizione. In questa seconda fase, come risulta dalla sentenza Italia/Commissione, citata dal Tribunale, incombe allo Stato membro fornire tutti gli elementi atti a consentire alla Commissione di accertare che ricorrono le condizioni della deroga richiesta.

99. Ora, non è perché la Repubblica federale di Germania non accetta la definizione dell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, come accolto dalla Commissione nella decisione controversa e poi accettata dal Tribunale nella sentenza impugnata, che essa sarebbe dispensata dall'onere della prova se vuole comunque beneficiare di tale disposizione.

100. Il Tribunale ha quindi correttamente interpretato l'onere della prova che, nella fattispecie, incombeva sulla Repubblica federale di Germania.

101. Il governo tedesco aggiunge inoltre che ingiustamente il Tribunale non ha tenuto conto di diversi documenti allegati al suo ricorso nella causa C-301/96, citata, che aveva sottoposto a quest'ultimo anche nell'ambito del suo intervento in primo grado. Si tratta di una lettera del 9 dicembre 1992 da parte del Bundeskanzler al presidente della Commissione e di due comunicazioni datate 15 ottobre 1993 e 19 settembre 1994 e di un memorandum del 13 maggio 1996, tutti trasmessi alla Commissione.

102. Secondo il governo tedesco, se il Tribunale avesse valutato tali documenti, gli sarebbe stato impossibile affermare che nessun elemento del fascicolo sottoposto al Tribunale consente di stabilire che la Repubblica federale di Germania ha presentato argomenti sull'applicabilità della clausola di divisione.

103. Ora, tale argomento equivale a mettere in discussione una valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale mentre, secondo una consolidata giurisprudenza, «il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte» .

104. Nella fattispecie, non si può parlare di uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale. Infatti, nel leggere i documenti ai quali si riferisce il governo tedesco, si deve constatare che questi ultimi non contengono informazioni dirette a dimostrare che gli aiuti controversi soddisfino le condizioni fissate dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, come interpretato dal Tribunale, ma si limitano a presentare argomenti per un'interpretazione diversa di tale disposizione.

105. Una volta respinta tale interpretazione, il Tribunale poteva di conseguenza, senza snaturare tali documenti, dichiarare che nessun argomento specifico era stato presentato, durante il procedimento amministrativo, per fornire la prova di un nesso di causalità tra la situazione dell'industria automobilistica sassone dopo la riunificazione tedesca e la «divisione della Germania», intesa nel senso attribuito dal Tribunale a tale nozione.

6. L'equilibrio istituzionale

106. Infine, la Volkswagen e la VW Sachsen sostengono che il Tribunale pregiudica l'equilibrio istituzionale quando dichiara, al punto 136 della sentenza impugnata, che «(...) gli svantaggi economici subiti complessivamente dai nuovi Länder non sono dovuti alla divisione della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. In quanto tale, la divisione della Germania ha avuto solo conseguenze marginali sullo sviluppo economico delle due zone, colpite inizialmente allo stesso modo, e non ha impedito all'economia dei vecchi Länder di svilupparsi positivamente in seguito».

107. Secondo loro, non si trova nulla a tal riguardo nella decisione controversa. Il Tribunale si sostituirebbe quindi alla Commissione effettuando accertamenti di fatto sull'applicabilità di tale disposizione.

108. Tale argomento non può essere accolto.

109. E' sufficiente constatare, come fa giustamente la Commissione, che, al punto 136 della sentenza impugnata, il Tribunale si limita a fare proprio un argomento dedotto dalla Commissione in primo grado.

110. Infatti, come risulta dal punto 126 della sentenza impugnata, la Commissione aveva sostenuto che la cattiva situazione economica generale dei nuovi Länder non era una conseguenza diretta della divisione della Germania, bensì del sistema politico dell'ex Repubblica democratica tedesca e della riunificazione stessa.

111. Peraltro, il fatto che non si trovi nulla a tal riguardo nella decisione controversa non è pertinente. Infatti, la Commissione aveva perfettamente il diritto di rispondere, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, all'argomento delle parti ricorrenti secondo cui la constatazione di un ritardo nello sviluppo economico dei nuovi Länder era sufficiente a rendere applicabile l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, dichiarando che, a suo parere, non esisteva un nesso di causalità tra tale situazione e la divisione della Germania.

112. Risulta, a mio parere, da quanto precede che le parti non hanno dimostrato che il Tribunale abbia commesso un errore nell'interpretare l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

113. Propongo quindi di respingere il loro primo motivo.

B - Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE)

114. Le ricorrenti e il governo tedesco ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando quanto segue sull'obbligo di motivazione incombente alla Commissione:

«149 Quanto all'addebito relativo al difetto di motivazione, si deve ricordare che la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato (v., per esempio, sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punto 46).

150 Nel caso di specie, la Decisione [controversa] comporta solo un'esposizione sommaria dei motivi per cui la Commissione ha negato l'applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

151 Occorre tuttavia sottolineare che tale Decisione è stata adottata in un contesto ben noto al governo tedesco e ai ricorrenti, inserendosi nell'ambito di una giurisprudenza consolidata, specie nei confronti dei ricorrenti stessi. Una Decisione di questo tipo può essere motivata in modo sommario (sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31, e sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri et New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, punto 35).

152 Infatti, nelle sue relazioni con la Commissione, il governo tedesco, a partire dal 1990, si è più volte riferito all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, ribadendo l'importanza di tale disposizione per la ripresa dell'ex Germania Est (v., in particolare, la citata lettera 9 dicembre 1992 del cancelliere Kohl al presidente Delors).

153 Le tesi addotte in merito dal governo tedesco sono state respinte in diverse comunicazioni o decisioni della Commissione [v., in particolare, la comunicazione ai sensi dell'art. 93, paragrafo 2, del Trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati, in merito all'intenzione del governo tedesco di concedere aiuti di Stato al gruppo Opel a sostegno dei suoi programmi d'investimento nei nuovi Länder (GU 1993, C 43, pag. 14); la comunicazione ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE, indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati, relativa ad aiuti che la Germania progetta di concedere all'impresa Rhône-Poulenc Rhotex GmbH (GU 1993, C 210, pag. 11), la Decisione della Commissione 21 dicembre 1993, 94/266/CE, sul progetto di concessione di aiuti alla SST-Garngesellschaft GmbH, Turingia (GU 1994, L 114, pag. 21); la decisione Mosel I []; e la Decisione della Commissione 5 dicembre 1994, 94/1074/CE, relativa alla concessione di aiuti da parte della Germania all'impresa Textilwerke Deggendorf GmbH, Turingia (GU L 386, pag. 13)].

154 Al riguardo, bisogna attribuire un'importanza particolare alla decisione Mosel I, con cui la Commissione ha dichiarato l'incompatibilità con il mercato comune di alcuni degli aiuti considerati, pari ad un importo di DM 125,2 milioni, dopo aver escluso, per ragioni identiche a quelle accolte nella Decisione [controversa], che potessero rientrare nella deroga dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Del resto, bisogna osservare che né i ricorrenti, né le autorità tedesche hanno presentato ricorso contro questa precedente Decisione.

155 Se è vero che la Commissione, le autorità tedesche e i ricorrenti, tra l'adozione della decisione Mosel I e quella della Decisione [controversa], hanno avuto diversi contatti rivelatori delle persistenti divergenze di opinioni circa l'applicabilità dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato agli aiuti controversi (v. punti V e VI della Decisione [controversa]), va rilevato altresì che non è stato addotto alcun argomento specifico o nuovo in tale ambito, in special modo riguardo all'esistenza di un nesso causale tra la situazione dell'industria automobilistica sassone dopo la riunificazione tedesca e la divisione della Germania (v. supra, punto 141).

156 Pertanto, occorre dichiarare che i ricorrenti e l'interveniente sono stati sufficientemente informati dei motivi della Decisione [controversa] e che, in mancanza di argomenti più specifici, la Commissione non aveva l'obbligo di motivare in modo più esteso».

115. Le ricorrenti, sostenute dal governo tedesco, sostengono che la sentenza impugnata viola l'art. 190 del Trattato in quanto riduce illegittimamente i requisiti che integrano l'obbligo di motivazione. Infatti, a loro parere, la decisione controversa non consente in realtà né alle ricorrenti, né al Tribunale di discernere le ragioni per le quali la Commissione ha rifiutato l'applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

116. La Commissione fa valere che, con il loro motivo, le ricorrenti criticano in realtà una valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, anche se esse affermano che il loro argomento verte su un problema giuridico, vale a dire un'interpretazione erronea dell'art. 190 del Trattato.

117. Tuttavia, non condivido tale punto di vista della Commissione.

118. Infatti, nella sentenza 20 febbraio 1997, Commissione/Daffix , la Corte ha dichiarato, ai punti 34 e 35, che:

«(...) contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (...) la decisione controversa indicava in modo sufficientemente preciso i fatti accertati a carico del ricorrente (...).

Considerando che la decisione controversa non indicava in modo sufficientemente preciso i fatti accertati a carico del ricorrente e che risultavano così violati l'art. 190 del Trattato e l'art. 25 dello Statuto, il Tribunale è pertanto incorso in errore di diritto ».

119. Tale sentenza conferma che la questione se una decisione sia sufficientemente motivata è una questione di diritto e non di fatto. Infatti, là dove accerta che una decisione è motivata in modo sufficiente o meno, il Tribunale non dichiara un fatto ma lo qualifica già giuridicamente. Ora, la qualificazione giuridica di un fatto è una questione di diritto, in quanto tale sottoposta al controllo della Corte .

120. Veniamo ora ai diversi argomenti fatti valere dalle ricorrenti nell'ambito del loro secondo motivo. Anzi tutto, esse ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore considerando che le decisioni citate ai punti 153 e 154 della sentenza impugnata potevano contribuire alla motivazione della decisione controversa, mentre, da un lato, quest'ultima non fa riferimento a queste altre decisioni e, dall'altro, queste ultime non sono più ampiamente motivate della stessa decisione controversa.

121. Ora, giustamente la Commissione sottolinea che il Tribunale ha fatto riferimento a tali decisioni - che erano tutte pubblicate e che le ricorrenti non possono quindi affermare di non conoscere - nell'ambito della sua descrizione del contesto della decisione controversa, descrizione che, secondo una giurisprudenza constante, contribuisce alla motivazione di una decisione .

122. Non era allora necessario che la decisione controversa si riferisse a tali decisioni o che queste ultime contenessero una motivazione più esplicita rispetto alla decisione controversa. Infatti, il riferimento ad una motivazione precedente non costituirebbe un «contesto», bensì la presa in considerazione di una motivazione esplicita che renderebbe superfluo il richiamo ad un contesto.

123. Le ricorrenti sostengono anche che non è sufficiente che coloro che sono interessati da una decisione siano in grado di desumere le ragioni di quest'ultima raffrontando la decisione di cui trattasi con precedenti decisioni analoghe.

124. A tal proposito, esse si riferiscono alla sentenza 17 marzo 1983, Control Data Belgium/Commissione , nella quale la Corte ha dichiarato, al punto 15, che «(...) non basta che gli Stati membri, quali destinatari della decisione, siano informati delle ragioni della stessa per aver partecipato alla procedura preliminare e che la ricorrente, in quanto persona direttamente ed individualmente interessata, sia in grado di desumerle raffrontando la decisione di cui è causa con le precedenti decisioni analoghe. Occorre inoltre che la ricorrente sia effettivamente posta in condizione di difendere i suoi diritti e che la Corte possa svolgere un efficace controllo in base alla motivazione (...)».

125. Tale sentenza si colloca, tuttavia, in un contesto molto particolare poiché si trattava della questione se due tipi specifici di computer potessero o meno essere considerati apparecchi scientifici e beneficiare a tale titolo della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, a differenza di altri tipi di computer ai quali tale vantaggio era stato negato con una serie di decisioni precedenti .

126. Nel caso che ci interessa, per contro, il Tribunale ha dichiarato che le ricorrenti non hanno addotto, nel corso del procedimento amministrativo, nessun argomento specifico o nuovo , in special modo riguardo all'esistenza di un nesso causale tra la situazione dell'industria automobilistica sassone dopo la riunificazione tedesca e la divisione della Germania, che permettesse di distinguere tale caso rispetto alle precedenti decisioni.

127. Ciò considerato, il Tribunale aveva perfettamente il diritto di affermare che si era in presenza di una decisione che si allineava ad una costante prassi decisionale e che poteva di conseguenza essere sommariamente motivata .

128. Le ricorrenti ritengono inoltre che il fatto che le autorità tedesche e la Commissione abbiano difeso punti di vista diversi riguardo all'interpretazione dell'eccezione prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato e che l'attenzione sia stata più volte attirata sull'importanza di tale interpretazione per le autorità tedesche depone, in contrasto con la tesi del Tribunale, a favore di un obbligo di motivazione particolare della Commissione.

129. Tuttavia, tale tesi non convince.

130. Invero, il fatto che non si condivida un punto di vista non significa ancora che i motivi di quest'ultimo non siano comprensibili. La sola esistenza di un contrasto di opinioni - che è peraltro sempre presente in caso di ricorso - non comporta di conseguenza che una decisione debba essere motivata in maniera particolare.

131. Le ricorrenti fanno anche valere che il testo della decisione controversa è troppo conciso perché se ne possano comprendere i motivi.

132. Ora, è sufficiente constatare che il Tribunale si è fatto essenzialmente guidare dal contesto e, più in particolare, dall'esistenza di una costante prassi decisionale che, come è già stato indicato, può contribuire alla motivazione di una decisione.

133. Le ricorrenti tuttavia contestano anche che le decisioni alle quali il Tribunale si è riferito ai punti 153 e 154 della sentenza impugnata possano costituire una prassi decisionale costante che consente di capire i motivi della decisione controversa. In tal senso, esse ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore riconoscendo, al punto 154 della sentenza impugnata, una particolare importanza alla decisione Mosel I e sottolineando che né le parti ricorrenti né le autorità tedesche hanno presentato un ricorso avverso tale precedente decisione.

134. Tuttavia, non condivido tale opinione delle ricorrenti.

135. Infatti, le loro spiegazioni secondo le quali tale decisione non avrebbe recato loro pregiudizio - il che avrebbe spiegato la loro mancata presentazione di un ricorso - sono difficilmente comprensibili, dal momento che, con la decisione Mosel I, la Commissione ha dichiarato l'incompatibilità con il mercato comune di aiuti di importo pari a DM 125,2 milioni.

136. Peraltro, la Repubblica federale di Germania non doveva, in quanto Stato membro, far valere un interesse ad agire per poter introdurre un ricorso di annullamento e poteva quindi chiedere l'annullamento della decisione Mosel I per il solo motivo che il suo fondamento giuridico sarebbe stato erroneo.

137. Analogamente, l'argomento delle ricorrenti vertente sul fatto che la decisione Mosel I riguardava il rifiuto di taluni aiuti destinati a rinnovare talune attrezzature e a coprire talune perdite mentre la decisione controversa riguardava il rifiuto di autorizzare aiuti concessi per nuovi investimenti non mi sembra pertinente.

138. Infatti, come osserva giustamente la Commissione, in entrambi i casi l'ente che concedeva l'aiuto, il beneficiario dell'aiuto, l'obiettivo e il luogo dell'utilizzazione dell'aiuto erano praticamente identici. Quindi il Tribunale a ragione ha potuto considerare che la decisione Mosel I contribuisse alla motivazione della decisione controversa.

139. Peraltro, la tesi secondo cui non era possibile dedurre i motivi della decisione controversa dalla costante prassi decisionale citata dal Tribunale è contraddetta anche dall'esistenza delle decisioni Daimler Benz e Tettau.

140. Infatti, come osserva la Commissione, «paragonando tali due decisioni, nelle quali la Commissione aveva applicato [(l'art. 92, n. 2, lett. c) del Trattato], con tutte le altre decisioni citate, nelle quali la Commissione aveva espressamente negato l'applicazione di tale disposizione e che sono tutte note alle parti ricorrenti, era possibile a chiunque sapere in quali condizioni rigorose la Commissione considerasse come soddisfatte le condizioni di applicazione di tale disposizione e come essa interpretasse la nozione "divisione della Germania"».

141. Aggiungerò che il modo in cui la Commissione applicava l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non è comunque sfuggito alla dottrina tedesca .

142. Infine, ricordo che, nella sentenza Germania/Commissione, citata , la Corte ha dichiarato, in circostanze praticamente identiche a quelle della fattispecie, che la decisione della Commissione di cui trattavasi era sufficientemente motivata.

143. Poiché le ricorrenti, a mio parere, non hanno dimostrato che il Tribunale abbia violato l'art. 190 del Trattato, propongo di respingere il loro secondo motivo.

C - Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato

144. Le ricorrenti, sostenute dal governo tedesco, addebitano al Tribunale di aver interpretato erroneamente l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato.

145. Al punto 167 della sentenza impugnata, il Tribunale si è pronunciato nella maniera seguente a proposito di tale disposizione:

«Dal contesto e dall'economia generale di tale articolo deriva che il turbamento in questione deve colpire l'intera economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una sua regione o parte del territorio. Questa soluzione è del resto conforme alla necessità di interpretare in modo rigoroso una disposizione derogatoria come l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato (...)».

146. Le ricorrenti ritengono «erronea in diritto l'interpretazione del Tribunale secondo la quale (l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato) può applicarsi solo se l'intero territorio di uno Stato membro è colpito».

147. Ora, occorre, anzi tutto, constatare che il Tribunale non ha fatto riferimento all'intero territorio di uno Stato membro ma all'intera economia dello Stato membro interessato.

148. Inoltre, come osserva giustamente la Commissione, a differenza dei punti a) e c) dell'art. 92, n. 3, del Trattato, il punto b) non parla di «regioni», bensì di un grave turbamento dell'economia «di uno Stato membro».

149. Quindi a ragione, tenendo anche conto della necessità di interpretare in modo restrittivo una disposizione derogatoria, il Tribunale ha potuto dichiarare «che il turbamento in questione deve colpire l'intera economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una sua regione o parte del territorio».

150. Inoltre, le ricorrenti sostengono che né la lettera né lo spirito dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato giustificano la conclusione del Tribunale secondo la quale il crollo della vecchia economia socialista della Repubblica democratica tedesca durante la riunificazione non deve essere qualificato come «grave turbamento dell'economia» della Repubblica federale di Germania.

151. A tal proposito, il Tribunale ha dichiarato che «(...) verificare se la riunificazione tedesca abbia provocato un turbamento grave dell'economia della Repubblica federale di Germania implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale (...) valutazioni che rientrano nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui la Commissione dispone (...)» e che «i ricorrenti non hanno addotto alcun elemento concreto che possa dimostrare che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che le conseguenze sfavorevoli della riunificazione della Germania sull'economia tedesca, per vere che fossero, non avrebbero costituito di per sé un motivo di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato ad un regime di aiuti» .

152. Ora, non può essere contestato che la valutazione dell'impatto globale della riunificazione sull'economia della Repubblica federale di Germania implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale. Quindi, a torto il governo tedesco afferma che il solo riferimento alla norma, nell'ambito di una situazione di fatto nota, era sufficiente a dimostrare che erano soddisfatte le condizioni di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato.

153. Per il resto, l'argomento delle ricorrenti costituisce un incitamento a riesaminare la valutazione svolta dal Tribunale sui fatti, vale a dire sulla mancanza di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione. Tuttavia, poiché le ricorrenti non presentano il minimo indizio di uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, il loro argomento deve essere respinto.

154. Per tutte queste ragioni, propongo quindi di respingere il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti.

D - Sul quarto motivo, vertente su una violazione degli artt. 92, n. 3, e 93 del Trattato

155. Nell'ambito del loro quarto motivo le ricorrenti, sostenute dal governo tedesco, addebitano al Tribunale di aver violato gli artt. 92, n. 3, e 93 del Trattato quando esso dichiara che:

«203 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si può ritenere che i provvedimenti di aiuto controversi rientrino in un programma di aiuti regionali già approvato dalla Commissione e siano, pertanto, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva.

204 Infatti, facendo riferimento, nel diciannovesimo programma quadro adottato in attuazione della legge sull'azione comune [], a taluni settori determinati nei quali per ciascuno dei progetti destinatari di aiuti continuava a sussistere l'obbligo di un'autorizzazione preventiva da parte della Commissione (v. supra, punto 7), la Germania ha preso atto che l'approvazione degli aiuti regionali prevista dal suddetto programma quadro non si estendeva ai settori in questione e, in particolare, al settore automobilistico, in quanto il costo delle operazioni oggetto di aiuti superava i 12 milioni di ECU.

205 Ciò è confermato, in particolare, dalla lettera della Commissione datata 2 ottobre 1990 che approva il regime di aiuti regionali previsto per il 1991 dal diciannovesimo programma quadro (v. supra, punto 7) e dalla sua lettera del 5 dicembre 1990 che approva l'applicazione della legge sull'azione comune ai nuovi Länder (v. supra, punto 11), nelle quali la Commissione ha espressamente attirato l'attenzione del governo tedesco sulla necessità di tener conto, nell'applicazione delle misure previste, della disciplina comunitaria esistente in alcuni settori dell'industria; dalle lettere del 14 dicembre 1990 e del 14 marzo 1991, in cui si ribadisce che gli aiuti a favore dei nuovi investimenti Volkswagen non potevano essere attuati se non previa notificazione e autorizzazione (v. supra, punto 18); e dal fatto che tutti i decreti del 1991 prevedono la "preventiva autorizzazione della Commissione". I ricorrenti sostengono a torto l'inutilità di una tale indicazione, tenuto conto dell'autorizzazione già acquisita a seguito dell'approvazione del diciannovesimo programma quadro. Infatti, tale approvazione non si estende al settore automobilistico, come messo in rilievo supra, al punto 204. Peraltro, i ricorrenti non hanno motivo di sostenere che la produzione delle lettere sopra citate, in allegato alla controreplica, sarebbe tardiva e irricevibile. Infatti, da un lato, tali lettere sono menzionate sia al punto II della Decisione [controversa] sia nella Decisione sull'avvio della procedura di esame. Dall'altro, esse sono state prodotte in risposta ad una contestazione sollevata per la prima volta nella replica.

206 Tenuto conto degli elementi sopra descritti, il fatto che l'applicazione della disciplina comunitaria [] sia stata sospesa tra il gennaio e l'aprile 1991, pur se dimostrato, non può avere come conseguenza giuridica il fatto che gli aiuti al settore automobilistico si dovrebbero considerare come rientranti nell'approvazione del diciannovesimo programma quadro. Bisogna quindi ritenere, al contrario, che l'art. 93, n. 3, del Trattato continua ad essere pienamente applicabile agli aiuti in questione.

207 Da quanto precede deriva che, in ogni caso, gli aiuti controversi erano soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e che non potevano essere eseguiti prima che il procedimento si fosse concluso con una Decisione finale.

208 Per contro, ai fini della presente controversia non è rilevante verificare se la disciplina comunitaria avesse o meno forza vincolante nei confronti della Germania nel marzo 1991.

209 Al riguardo occorre sottolineare che, se le norme della disciplina comunitaria, in quanto "misure utili" proposte dalla Commissione agli Stati membri in base all'art. 93, n. 1, del Trattato, non sono vincolanti e si impongono agli Stati membri solo se questi vi hanno acconsentito (v. citata sentenza 15 aprile 1997, Spagna/Commissione, punti 30-33), nulla impedirebbe alla Commissione di esaminare gli aiuti che le debbono essere notificati alla luce di tali regole, nell'ambito dell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui essa gode per l'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato».

156. Secondo le ricorrenti, il Tribunale viola gli artt. 92 e 93 del Trattato affermando che gli aiuti concessi alle imprese del gruppo Volkswagen erano soggetti ad un obbligo di notifica separato e che essi avrebbero potuto costituire oggetto di un controllo approfondito da parte della Commissione ai sensi dell'art. 92 del Trattato. A loro parere, tale affermazione è giuridicamente erronea, in quanto, contrariamente alla tesi inesatta del Tribunale, gli aiuti fanno parte di un programma di aiuti autorizzato.

157. A sostegno della loro tesi, le ricorrenti espongono il seguente ragionamento.

158. Gli aiuti controversi fanno parte del regime di aiuti regionali previsto per il 1991 dal diciannovesimo programma quadro adottato in applicazione della legge sull'azione comune, regime che è stato approvato dalla Commissione con lettera 2 ottobre 1990 inviata al governo tedesco. Con lettere 5 dicembre 1990 e 11 aprile 1991 inviate al governo tedesco, la Commissione ha approvato l'applicazione della legge sull'azione comune ai nuovi Länder. Analogamente, essa ha approvato con lettera 9 gennaio 1991 l'estensione dei regimi esistenti di aiuti regionali ai nuovi Länder.

159. Le ricorrenti riconoscono che le lettere citate dalla Commissione contengono una precisazione secondo cui «le autorità tedesche terranno conto, nell'attuazione dei programmi, nella parte in cui riguardano aiuti, delle disposizioni di diritto comunitario e delle condizioni quadro (...) in vigore in determinati settori dell'industria» e quindi anche delle disposizioni della disciplina comunitaria. Quest'ultima prevede, in particolare, al punto 2.2, primo comma, che «sono soggetti all'obbligo di notifica preventiva, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE, gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere - in applicazione di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione - a favore di una o più imprese operanti nel settore automobilistico come sopra definito, se il costo del progetto assistito supera i 12 milioni di ECU (...)».

160. Tuttavia, esse sostengono che la disciplina comunitaria non era, durante il periodo che va da gennaio ad aprile 1991, una disposizione di diritto comunitario «in vigore».

161. Infatti, la disciplina comunitaria era applicabile per due anni sino al 31 dicembre 1990. Quanto alla sua proroga, essa è stata accettata dal governo tedesco solo nell'aprile 1991. Di conseguenza, trattandosi di una misura utile ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato, la disciplina comunitaria, nella versione prorogata, può, secondo le ricorrenti, essere considerata applicabile solo a partire dall'aprile 1991.

162. Gli aiuti controversi sono stati, secondo le ricorrenti, concessi il 22 marzo 1991 e quindi proprio durante il periodo nel quale non si applicava la disciplina comunitaria. Ne deriverebbe che gli aiuti controversi dovrebbero essere considerati come facenti parte di un regime di aiuto che ha costituito oggetto di un'autorizzazione generale della Commissione. Tali aiuti devono pertanto essere qualificati come aiuti esistenti.

163. La conseguenza è duplice, secondo le ricorrenti. Da un lato, formalmente, non sarebbe stato necessario notificare gli aiuti controversi. Dall'altro, sostanzialmente, le ricorrenti ritengono che, trattandosi di aiuti esistenti, il controllo della Commissione era limitato alla questione se l'aiuto individuale fosse ricompreso nel regime generale e se esso soddisfacesse le condizioni fissate nella decisione di approvazione di quest'ultimo.

164. Tuttavia, la tesi delle ricorrenti non convince.

165. Infatti, tale tesi parte interamente dall'idea secondo cui l'approvazione da parte della Commissione del regime di aiuti regionali previsto dal diciannovesimo programma quadro ha dei limiti solo qualora si applichi la disciplina comunitaria. Se quest'ultima non si applica, l'approvazione è generale e disciplina quindi tutti gli aiuti rientranti nell'ambito di tale regime, ivi compresi gli aiuti controversi.

166. Tuttavia, tale idea non è condivisa dal Tribunale. Infatti, al punto 206 della sentenza impugnata, quest'ultimo dichiara che, alla luce degli elementi descritti ai punti 204 e 205, «(...) il fatto che l'applicazione della disciplina comunitaria sia stata sospesa tra il gennaio e l'aprile 1991, pur se dimostrato, non può avere come conseguenza giuridica il fatto che gli aiuti al settore automobilistico si dovrebbero considerare come rientranti nell'approvazione del diciannovesimo programma quadro (...)».

167. In altri termini, il Tribunale giunge alla conclusione secondo cui, che la disciplina si applichi o meno, gli aiuti al settore automobilistico non sono comunque ricompresi nell'approvazione del regime di aiuti regionali previsto dal diciannovesimo programma quadro.

168. Tale conclusione si basa su una valutazione da parte del Tribunale dei documenti ai quali quest'ultimo si riferisce ai punti 204 e 205 della sentenza impugnata.

169. Ora, si tratta, lì, di una valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale che non può essere messa in discussione in sede d'impugnazione, salvo in caso di snaturamento di tali fatti.

170. Tuttavia, ritengo che non si possa parlare in questa sede di un siffatto snaturamento.

171. Infatti, la corrispondenza, citata al punto 205 della sentenza impugnata, con la quale la Commissione ha attirato l'attenzione del governo tedesco, dapprima, sulla necessità di tener conto, al momento dell'attuazione delle misure previste, della disciplina comunitaria esistente in determinati settori dell'industria (tra cui quello automobilistico) e, poi, sul fatto che gli aiuti a favore dei nuovi investimenti della Volkswagen non potevano essere attuati senza esserle stati notificati e aver ricevuto la sua approvazione, conferma che la Commissione aveva il proposito chiaro e netto, quanto al regime di aiuti regionali previsto dal diciannovesimo programma quadro, di rilasciare un'approvazione che non ricomprendeva determinati settori dell'industria, ivi incluso quello automobilistico.

172. L'approvazione da parte della Commissione del regime di aiuti regionali previsto dal diciannovesimo programma quadro non costituisce quindi un'approvazione ad ambito di applicazione variabile - vale a dire limitata se si applica la disciplina comunitaria e generale nel caso contrario - , bensì un'approvazione che esclude comunque dal suo ambito di applicazione gli aiuti concessi, segnatamente, nel settore automobilistico.

173. Il governo tedesco non aveva, peraltro, frainteso, come testimonia il testo del diciannovesimo programma quadro. Infatti, quest'ultimo stabilisce (parte I, punto 9.3, pag. 43) che la Commissione «ha adottato decisioni che vietano l'attuazione di aiuti di Stato accordati a settori determinati anche qualora tali aiuti rientrino nell'ambito di programmi approvati (per esempio, di aiuti regionali) o tale attuazione sia subordinata alla necessità dell'autorizzazione preventiva di ciascuno dei progetti che fruiscono degli aiuti (...)

Regole siffatte si applicano nei seguenti settori:

a) (...)

- il settore automobilistico, qualora il costo di un'operazione oggetto di aiuto superi i 12 milioni di ECU» .

174. Poiché l'approvazione non copre gli aiuti nel settore automobilistico, gli aiuti controversi dovevano essere notificati, vuoi in forza delle disposizioni della disciplina comunitaria, vuoi, nell'ipotesi che quest'ultima non si applicasse, come sostengono le ricorrenti, in forza dell'art. 93, n. 3, del Trattato, come il Tribunale osserva giustamente al punto 206 della sentenza impugnata.

175. Quindi, giustamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 207 della sentenza impugnata, che gli aiuti controversi erano soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e che non potevano essere eseguiti prima che il procedimento si fosse concluso con una decisione finale.

176. La mia analisi potrebbe concludersi a questo punto.

177. Infatti, gli argomenti addotti dalle ricorrenti nell'ambito del quarto motivo hanno essenzialmente lo scopo di dimostrare che la disciplina comunitaria non si applicava fra gennaio e aprile 1991.

178. Ora, come abbiamo visto, tale questione non è rilevante ai fini della soluzione della presente controversia.

179. Ciò detto, l'argomento addotto dalle ricorrenti per dimostrare che la disciplina comunitaria non si applicava nel periodo citato non convince.

180. Infatti, tale argomento consiste nel dire che il governo tedesco ha accettato la proroga della disciplina comunitaria solo nell'aprile 1991. Trattandosi di una misura utile ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato, la disciplina comunitaria non poteva quindi, in mancanza di accettazione da parte dello Stato membro, applicarsi prima di tale data.

181. Ora, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 209 della sentenza impugnata, che «(...) nulla impedirebbe alla Commissione di esaminare gli aiuti che le debbono essere notificati alla luce [delle regole figuranti nella disciplina comunitaria], nell'ambito dell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui essa gode per l'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato».

182. Infatti, come la Corte ha dichiarato al punto 62 della sentenza 5 ottobre 2000, Germania/Commissione , «si deve rilevare che la Commissione può imporsi orientamenti per l'esercizio dei suoi poteri di valutazione mediante atti quali le linee direttrici, nella misura in cui tali atti contengono norme indicative sull'orientamento da seguire da parte di detta istituzione e non derogano a norme del Trattato».

183. La disciplina comunitaria può quindi applicarsi, non solo mediante lo strumento della misura utile, ma anche attraverso l'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale nell'ambito degli artt. 92 e 93 del Trattato .

184. A tal proposito, occorre fare riferimento alla decisione della Commissione 21 febbraio 1990, 90/381/CEE, intesa alla modifica del regime tedesco di aiuto all'industria automobilistica , adottata in seguito alla decisione del governo tedesco di non applicare la disciplina comunitaria (nella versione iniziale) . L'art. 1 di tale decisione dispone quanto segue:

«1. A decorrere dal 1° maggio 1990 la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, tutte le misure di aiuto di cui saranno beneficiari progetti di valore superiore ai 12 milioni di ecu in applicazione dei regimi d'aiuto indicati nell'allegato e di cui si prevede la concessione a imprese operanti nel settore automobilistico quale definito al punto 2.1 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica. Le predette notifiche devono essere effettuate nell'osservanza delle prescrizioni stabilite ai punti 2.2 e 2.3 di tale disciplina. La Repubblica federale di Germania deve inoltre inviare le relazioni annuali prescritte dalla disciplina stessa.

2. Oltre che per i regimi di aiuto elencati in modo non tassativo nell'allegato alla presente decisione, l'obbligo stabilito nel paragrafo 1 vige in relazione a tutti gli altri regimi di aiuto di cui può [fruire] il settore automobilistico.

3. Sono esclusi dall'obbligo di notifica preventiva disposto dalla disciplina, ma restano soggetti a quello della relazione annuale, gli aiuti alle imprese automobilistiche operanti in Berlino se e in quanto vengano erogati ai sensi della "Berlin-Förderungsgesetz"».

185. Ora, come osserva giustamente la Commissione, tale decisione aveva una validità illimitata. La sua validità non era quindi, contrariamente a quella della disciplina comunitaria, limitata al 31 dicembre 1990.

186. Le ricorrenti replicano tuttavia che il fatto che la disciplina comunitaria sia stata resa obbligatoria per la Repubblica federale di Germania il 1° maggio 1990 in seguito ad un procedimento avviato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato non può renderla obbligatoria senza limitazione di durata oltre la sua data di scadenza originalmente prevista.

187. Infatti, secondo le ricorrenti, sarebbe contrario al principio di parità di trattamento degli Stati membri che la disciplina comunitaria abbia potuto continuare ad applicarsi solo in Germania mentre era scaduta negli altri Stati membri il 31 dicembre 1990.

188. Tale argomento, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento, non può tuttavia essere accolto.

189. Infatti, per quanto riguarda l'obbligo di notificare aiuti nel settore automobilistico, la Repubblica federale di Germania, alla quale si applicavano le norme della disciplina comunitaria mediante la decisione 90/381, si trovava nella stessa situazione, tra gennaio e aprile 1991, dello Stato membro X nel quale - per ipotesi - la disciplina comunitaria non si applicava più in mancanza di accordo di quest'ultimo per la sua proroga.

190. Infatti, in entrambi i casi, gli aiuti che superavano i 12 milioni di ecu dovevano essere notificati, vuoi sulla base della decisione 90/381 (per la Repubblica federale di Germania) vuoi direttamente sulla base dell'art. 93, n. 3, del Trattato (per lo Stato membro X). In conclusione, era lo Stato membro X a trovarsi in una situazione ancor meno favorevole in quanto esso doveva anche notificare gli aiuti che non superavano un importo di 12 milioni di ecu.

191. Risulta quindi da quanto precede che il Tribunale ha molto giustamente dichiarato, al punto 208 della sentenza impugnata, che ai fini della presente controversia non è rilevante verificare se la disciplina comunitaria avesse o meno forza vincolante nei confronti della Germania nel marzo 1991.

192. La Commissione fa riferimento inoltre a quanto dichiarato dal Tribunale, ai punti 210-219 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale respinge la tesi delle ricorrenti secondo la quale l'esame, nel 1996, della compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune poteva fondarsi solo su elementi di valutazione esistenti nel 1991 («esame ex ante»).

193. Secondo la Commissione, gli argomenti delle ricorrenti sull'applicazione della disciplina comunitaria tra gennaio e aprile 1991 diventano superflui alla luce di tale dichiarazione del Tribunale. Infatti, a suo parere, la questione dell'applicabilità della disciplina comunitaria nel marzo 1991 non svolgeva alcun ruolo nella fattispecie, in quanto la Commissione poteva e doveva tener conto delle circostanze di fatto e di diritto di cui era a conoscenza al momento dell'adozione della decisione controversa, il 26 giugno 1996.

194. Tuttavia, tale argomento della Commissione non può essere accolto.

195. Infatti, come osservano giustamente le ricorrenti, la questione dell'esistenza o meno di un obbligo di notifica di un aiuto deve essere esaminata alla data della decisione di concessione di tale aiuto.

196. Per contro, è tutt'altra cosa la questione di accertare di quali circostanze di fatto e di diritto la Commissione debba tener conto adottando la sua decisione. Tale questione interviene peraltro solamente se è stata data una soluzione affermativa alla questione se un aiuto debba essere notificato. La soluzione a tale prima questione non può, di conseguenza, determinare la soluzione da dare a quest'ultima.

197. Peraltro, come risulta sia dal titolo che precede il punto 192, sia dal punto 219 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato gli argomenti delle ricorrenti sulla necessità di un esame ex ante e sull'inapplicabilità della disciplina comunitaria come due argomenti separati.

198. Risulta da quanto precede che le ricorrenti non hanno, a mio parere, dimostrato, nell'ambito del loro quarto motivo, che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto.

199. Propongo quindi di respingere il loro motivo.

E - Sul quinto motivo della Volkswagen e della VW Sachsen relativo alla rinuncia parziale agli atti sancita dal Tribunale

200. La Volkswagen e la VW Sachsen contestano il primo punto del dispositivo della sentenza impugnata in combinato disposto con il punto 309 e il punto 65 della stessa.

201. Al punto 309, il Tribunale ha dichiarato che «ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso».

202. Il primo punto del dispositivo della sentenza impugnata ha il seguente tenore:

«Si dà atto ai ricorrenti nella causa T-143/96 della loro rinuncia al ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento dell'art. 2, primo trattino, della decisione della Commissione 26 giugno 1996, 96/666/CE, relativa ad aiuti della Germania in favore del gruppo Volkswagen per gli stabilimenti di Mosel e Chemnitz».

203. Al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale aveva prima dichiarato quanto segue:

«All'udienza del 30 giugno 1999 le ricorrenti nella causa T-143/96 hanno domandato al Tribunale di constatare che l'oggetto del contendere era venuto meno nella causa T-143/96 nella parte del ricorso diretta all'annullamento dell'art. 2, primo trattino, della decisione [controversa] che dichiara incompatibili con il mercato comune aiuti all'investimento erogati sotto forma di ammortamenti straordinari sugli investimenti e di applicare, al riguardo, l'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura. Il Tribunale ha altresì constatato che, secondo la Commissione, tale domanda va interpretata come rinuncia parziale agli atti, implicando l'applicazione dell'art. 87, n. 5, del regolamento di procedura».

204. La Volkswagen e la VW Sachsen addebitano al Tribunale di essersi allineato, senza altra motivazione, sulla tesi della Commissione.

205. Ora, esse spiegano che avevano chiaramente sottolineato all'udienza che, in seguito ad una recente modifica della legislazione fiscale tedesca, non sarebbe stato più permesso loro di ricorrere a posteriori agli ammortamenti straordinari, anche se esse avessero vinto la causa (e la Commissione avesse rilasciato l'autorizzazione). Poiché esse non potevano più trarre alcun beneficio da una sentenza che conferisse loro il diritto sugli ammortamenti straordinari, esse hanno proposto, stando alle loro affermazioni, il non luogo a statuire, pur chiedendo che fosse statuito sulle spese conformemente all'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale.

206. Le ricorrenti affermano di attribuire importanza alla constatazione secondo la quale esse non hanno rinunciato al ricorso per quanto riguarda gli ammortamenti straordinari. Non è quindi consentito, a loro parere, statuire sulle spese conformemente all'art. 87, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale.

207. Secondo la Commissione la tesi delle ricorrenti è erronea. Una controversia diventa senza oggetto ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, solo se sia stato posto rimedio extragiudizialmente all'addebito del ricorrente e, di conseguenza, non esista più la necessità di risolvere ed esercitare un'azione. Nel presente caso, la controversia sarebbe stata quindi priva di oggetto solo se il conflitto tra la Commissione e le parti ricorrenti, che era in questione, fosse cessato dopo l'inizio della litispendenza, ad esempio a causa di un'abrogazione parziale della decisione controversa. Ora, ciò non è avvenuto.

208. Da parte mia, ritengo che la richiesta della Volkswagen e della VW Sachsen di dichiarare la controversia parzialmente priva di oggetto fosse infondata. Infatti, l'oggetto della lite era la decisione controversa e, nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, quest'ultima restava interamente applicabile. La controversia pertanto, a tale data, non aveva affatto perduto il suo oggetto, cosicché non è esatto affermare che essa sarebbe stata parzialmente «priva di oggetto».

209. Per contro, il solo fatto che non si abbia più interesse ad ottenere in parte l'annullamento della decisione, come era il caso per la Volkswagen e la VW Sachsen, sarebbe piuttosto una ragione per una rinuncia parziale agli atti. Tuttavia, mi chiedo se il Tribunale possa constatare una rinuncia parziale agli atti se la parte in questione non abbia reso noto tale proposito in modo non equivoco, come mi sembra sia avvenuto nella fattispecie.

210. Tuttavia, ciò non toglie che il motivo addotto dalla Volkswagen e dalla VW Sachsen deve, a mio parere, essere respinto. Infatti, occorre fare le due seguenti constatazioni.

211. In primo luogo, se il Tribunale avesse accolto la tesi del non luogo a provvedere, esso avrebbe tuttavia avuto il diritto, in forza dell'art. 87, n. 6, del suo regolamento di procedura, di decidere sulle spese in via equitativa. L'interesse delle ricorrenti a sollevare tale punto non è quindi evidente.

212. In secondo luogo e soprattutto, si ha il diritto di osservare che un motivo vertente su una violazione dell'art. 87, n. 5 o n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale equivale ad un motivo con il quale si contesta l'onere delle spese come deciso dal Tribunale.

213. Ora, un tale motivo è, nella fattispecie, irricevibile.

214. Infatti, in forza dell'art. 51 secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, «un'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese».

215. Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, «(...) nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l'asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia (...)» .

III - Conclusione

216. Alla luce di quanto precede, propongo di:

- respingere i ricorsi;

- condannare in solido il Fristaat Sachsen, la Volkswagen AG e la Volkswagen Sachsen GmbH alle spese;

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.