Proposta di decisione del Consiglio in merito alla firma, a nome della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale /* COM/2007/0077 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 27.2.2007 COM(2007) 77 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO in merito alla firma, a nome della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale (presentata dalla Commissione) RELAZIONE In r isposta alle raccomandazioni della Commissione il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, negli ambiti per i quali la Comunità ha competenza, il progetto di Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[1]. I negoziati si sono conclusi in occasione dell'ottava sessione del comitato ad hoc istituito per negoziare la Convenzione, sessione tenutasi a New York dal 14 al 25 agosto 2006. In tale occasione si è deciso di integrare la Convenzione con un protocollo opzionale riguardante le comunicazioni individuali e le procedure d'inchiesta. Entrambi gli strumenti sono stati approvati il 5 dicembre 2006 in occasione della ripresa dell'ottava sessione del comitato ad hoc. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato entrambi i testi il 13 dicembre 2006. Essi saranno aperti alla firma a decorrere dal 30 marzo 2007 a New York. Una delle più importanti direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione era quella relativa alla preparazione all'adesione della Comunità alla Convenzione e al suo protocollo, considerata la competenza comunitaria in relazione a certi aspetti degli strumenti in questione. Il progetto di Convenzione e di protocolli risultanti dalle negoziazioni della Commissione stabiliscono che le organizzazioni regionali di integrazione, e quindi la Comunità europea, possono diventare membri. Anche per quanto concerne gli altri aspetti dei negoziati sono stati raggiunti gli obiettivi fissati dal Consiglio nelle sue direttive. La Commissione ha assicurato che le disposizioni della Convenzione siano conformi alla pertinente legislazione e giurisprudenza dell'UE, ad esempio per quanto concerne le definizioni di discriminazione come anche di non discriminazione nell'occupazione. Si noti al proposito che il rifiuto di un ragionevole adeguamento è ora internazionalmente riconosciuto come forma di discriminazione. La disabilità è definita rispetto a un insieme di criteri che rispecchiano sia il modello sociale della disabilità sia la recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea quanto alla definizione di disabilità (causa C-13/05). Poiché certi Stati membri hanno dichiarato l'intenzione di firmare tali strumenti non appena saranno aperti alla firma a New York, la Comunità europea dovrebbe essere in condizione di firmare anch'essa. A tal fine, la Presidenza del Consiglio deve designare le persone cui è dato mandato di firmare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale a nome della Comunità europea. La proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione contiene un articolo unico che autorizza il Presidente del Consiglio a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO in merito alla firma, a nome della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 13 e 95 con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase; vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, l'adesione della Comunità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al suo protocollo opzionale. (2) I negoziati si sono conclusi con successo e gli strumenti risultanti saranno aperti alla firma ad opera degli Stati e, entro i loro ambiti di competenza, delle organizzazioni regionali di integrazione presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York il 30 marzo 2007. (3) Poiché gli Stati membri hanno dichiarato l'intenzione di firmare tali strumenti non appena essi saranno aperti alla firma a New York, la Comunità europea dovrebbe essere anch'essa in condizione di firmarli. (4) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, si devono firmare a nome della Commissione la Convenzione e il suo protocollo opzionale, DECIDE: Articolo unico (1) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale. (2) Il testo della Convenzione e il suo protocollo opzionale sono allegati alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio, Il Presidente [1] Decisione del 24 maggio 2004.