52005PC0468




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.10.2005

COM(2005) 468 definitivo

2005/0198 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la conclusione, a nome della Comunità europea, di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il Consiglio federale svizzero su un contributo della Confederazione svizzera a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata e che autorizza alcuni Stati membri a concludere a titolo individuale accordi con la Confederazione svizzera sull'attuazione del memorandum

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nell’aprile 2003, nel quadro di una serie di accordi oggetto di negoziato con la Svizzera, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con tale paese un negoziato relativo ad un contributo finanziario a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata.

Al vertice UE-Svizzera del maggio 2004, la Svizzera ha offerto un contributo di 1 miliardo di CHF in cinque anni. Il Consiglio ha accettato l’offerta, nel quadro di un compromesso generale che ha portato alla conclusione di un’ampia tornata di negoziati relativi a nove accordi settoriali.

I negoziati relativi ai dettagli tecnici del contributo in questione si sono tenuti tra novembre 2004 e maggio 2005. Tali negoziati si sono conclusi con il memorandum d'intesa presentato in allegato, che definisce il quadro di riferimento relativo al contributo e fissa i settori prioritari. Gli aspetti più rilevanti del memorandum sono i seguenti:

Forma dell'accordo

La conclusione di un accordo vincolante con la Comunità europea si è rivelata impossibile in quanto un accordo di questo tipo non sarebbe stato accettato nel processo di ratifica svizzero. È stato pertanto necessario optare per un memorandum d'intesa con il Consiglio federale, che sarà integrato da accordi vincolanti con i singoli Stati beneficiari. Il memorandum contiene tutti gli elementi necessari e stabilisce che i singoli accordi bilaterali tra gli Stati beneficiari e la Svizzera siano conformi al contenuto dell’accordo.

Numero di beneficiari

La Svizzera ha chiarito che il contributo finanziario è limitato a pagamenti destinati solamente ai dieci nuovi Stati. La autorità svizzere sostengono inoltre che il parlamento svizzero non accetterebbe mai di modificare la base giuridica dello stanziamento di bilancio per inserire l’UE 13. Considerata l’attuale situazione politica in Svizzera, una tale affermazione risulta credibile. Le autorità svizzere citano inoltre come precedente il caso dell’accordo dell’Unione europea con la Norvegia (il contributo norvegese viene assegnato solo ai 10 nuovi Stati membri). Pertanto, se la Comunità continua ad insistere sull’inclusione di tutti i beneficiari della politica di coesione dell’Unione europea, la Svizzera si rifiuterà di firmare un memorandum con la Comunità europea, limitandosi invece a negoziare in forma bilaterale con i nuovi Stati membri. Una situazione di questo tipo non è ovviamente nell’interesse dell’Unione europea, in quanto l’idea di fondo è che il memorandum rappresenti la base dei contributi svizzeri futuri, relativi al prossimo allargamento, e della proroga successiva ai primi cinque anni. Pertanto, il memorandum proposto è l’unica opzione realistica.

I negoziatori della Commissione si sono impegnati per garantire che il memorandum preveda la possibilità di progetti congiunti con altri Stati membri dell’Unione europea che partecipano alla politica di coesione economica e sociale dell’Unione europea, sottolineando che tale politica non è limitata ai dieci beneficiari di cui al memorandum. Tali progetti congiunti possono essere cofinanziati con gli strumenti comunitari utilizzati negli ambiti della coesione e della cooperazione interregionale.

Criteri di ripartizione

La ripartizione tra i beneficiari del contributo svizzero si basa sui criteri di ripartizione esistenti per il fondo di coesione, che sono stati concordati da tutti gli Stati Malta ha richiesto la revisione di tali criteri, ma ciò non risulta possibile nel contesto del presente esercizio. I criteri di ripartizioni attuali sono stati utilizzati anche per l’accordo bilaterale tra l’Unione europea e la Norvegia.

Base giuridica

La Commissione propone di concludere il memorandum in base all'articolo 159, paragrafo 3, e all’articolo 300 del trattato, che prevede che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata. Il memorandum verrà concluso con la firma del Consiglio.

Politica di coesione

Va osservato che il memorandum d'intesa verrà concluso nel contesto delle relazioni esterne e che non avrà alcun impatto sui principi della politica di coesione dell’Unione europea, sui criteri e i metodi di assegnazione delle risorse né sulla stessa politica di coesione dell’Unione europea, il cui obiettivo è la promozione dello sviluppo armonioso del suo insieme.

2005/0198 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la conclusione, a nome della Comunità europea, di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il Consiglio federale svizzero su un contributo della Confederazione svizzera a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata e che autorizza alcuni Stati membri a concludere a titolo individuale accordi con la Confederazione svizzera sull'attuazione del memorandum

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Nell’aprile 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, un accordo con la Confederazione svizzera su un contributo finanziario della Svizzera a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali dell’Unione europea allargata.

(2) I negoziati relativi ai dettagli tecnici del contributo in questione si sono tenuti tra novembre 2004 e maggio 2005. Tali negoziati si sono conclusi con il memorandum d'intesa presentato in allegato, che definisce il quadro di riferimento relativo all’assegnazione del contributo svizzero e fissa i settori prioritari, fatti salvi i principi della politica di coesione della Comunità, compresi i criteri e i metodi di assegnazione delle risorse.

DECIDE:

Articolo 1

A nome della Comunità europea, è approvato il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il Consiglio federale svizzero relativo ad un contributo da parte della Confederazione svizzera a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata.

Il testo del memorandum d'intesa è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il Consiglio federale svizzero relativo ad un contributo da parte della Confederazione svizzera a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata.

Articolo 3

Gli Stati membri elencati nel memorandum d'intesa in quanto beneficiari del contributo finanziario della Svizzera sono autorizzati a concludere su base individuale con la Confederazione svizzera accordi sull'attuazione del memorandum. Prima della firma di tali accordi, gli Stati membri coordinano le loro posizioni in seno al Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Memorandum d'intesa tra la Comunità europea e il Consiglio federale svizzero su un contributo della Confederazione svizzera a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata

la Comunità europea, in seguito denominata ‘la Comunità’, e

il Consiglio federale svizzero, in appresso denominato il ‘Consiglio federale’

in considerazione delle relazioni strette tra l'Unione europea e la Svizzera, basate su numerosi accordi settoriali, in particolare negli ambiti economico, scientifico e culturale,

considerando che l’allargamento dell’Unione europea contribuisce a garantire la pace, la libertà, la stabilità e la prosperità in Europa e che il Consiglio federale svizzero è determinato a manifestare il sostegno della Confederazione svizzera relativamente a tali obiettivi,

considerando la richiesta della Comunità europea di un contributo della Confederazione svizzera a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea,

considerando l’impegno dell’Unione europea in materia di aiuti esterni, di assistenza alla preadesione e alla coesione economica e sociale,

considerando il sostegno della Confederazione svizzera ai paesi dell’Europa centrale e orientale,

desiderosi di concretizzare, con il presente memorandum, la volontà politica del Consiglio federale di contribuire alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea,

hanno concordato le seguenti linee direttrici:

1. Contributo della Svizzera

Il Consiglio federale negozierà con gli Stati membri di cui al punto 2 accordi relativi alle modalità di stanziamento di un contributo svizzero di importo pari a un miliardo di franchi svizzeri, assegnato per un periodo di cinque anni a decorrere dall’approvazione dello stanziamento corrispondente da parte del parlamento svizzero e destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata.

2. Criteri di ripartizione del contributo svizzero

Stato beneficiario | Percentuale rispetto al contributo complessivo |

Repubblica ceca | 11,0% |

Estonia | 4,0% |

Cipro | 0,6% |

Lettonia | 6,0% |

Lituania | 7,1% |

Ungheria | 13,1% |

Malta | 0,3% |

Polonia | 49,0% |

Slovenia | 2,2% |

Slovacchia | 6,7% |

Attraverso tale contributo possono essere finanziati progetti e programmi regionali e nazionali, nonché progetti e programmi che interessano più Stati beneficiari.

3. Riesame

Dopo due e quattro anni dall’inizio dell’attuazione del contributo svizzero, sono previsti riesami per riassegnare eventuali stanziamenti non impegnati a progetti e programmi altamente prioritari negli Stati beneficiari.

4. Orientamento e ambiti degli impegni

Sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme :

- potenziamento delle capacità locali di gestione a livello regionale e comunale;

- misure di potenziamento della sicurezza alle frontiere;

- miglioramento della gestione delle questioni relative ad immigrazione ed asilo;

- accesso a sistemi informativi e sviluppo della sicurezza in ambito giuridico;

- modernizzazione dell’amministrazione giudiziaria;

- potenziamento delle istituzioni e della capacità di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

- sicurezza in ambito nucleare;

- prevenzione e gestione delle catastrofi naturali;

- iniziative regionali di sviluppo nelle regioni periferiche o sfavorite.

Ambiente e infrastrutture :

- risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (efficienza energetica, acqua potabile, acque di scarico, smaltimento dei rifiuti, trasporti pubblici);

- miglioramento delle condizioni ambientali, riduzione delle emissioni di sostanze nocive, definizione e rispetto di standard e norme, controllo ecologico;

- eliminazione dei rifiuti tossici e risanamento dei siti industriali contaminati;

- sistemazione del territorio a livello regionale, urbano e rurale, per quanto riguarda l'utilizzo del suolo, le infrastrutture, l'ambiente, ecc.;

- iniziative transfrontaliere a livello ambientale, per es. 'Environment for Europe';

- biodiversità e zone di protezione della natura

Promozione del settore privato :

- sviluppo del settore privato e promozione delle esportazioni, privilegiando le piccole e medie imprese (PMI);

- facilitazione dell’accesso al capitale, sostegno alle PMI nel campo della gestione;

- promozione dei prodotti agricoli organici certificati;

- promozione di standard e norme e della valutazione della conformità nel campo della produzione industriale ed agricola; promozione di una produzione industriale conforme al principio dello sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale e dell’ecoefficienza;

- miglioramento della regolamentazione del settore finanziario e potenziamento delle istituzioni e dei mercati finanziari;

- protezione della proprietà intellettuale.

Sviluppo umano e sociale:

- potenziamento delle capacità dell’amministrazione pubblica a livello centrale, regionale e comunale, in vista della realizzazione degli standard europei;

- formazione tecnica e professionale;

- ricerca e sviluppo (programmi di scambi scientifici, di borse, partenariati e cooperazione nel campo della ricerca applicata, ecc.);

- sanità (modernizzazione degli ospedali, riforma dei sistemi di assicurazione malattia, misure preventive, ecc.);

- gemellaggi tra città e comuni;

- sostegno a iniziative di sviluppo internazionali.

La scelta degli ambiti di impegno e delle priorità si basa sui bisogni dei singoli Stati beneficiari.

5. Informazioni e coordinamento

Il Consiglio federale e la Commissione europea si informano periodicamente sull’attuazione del contributo svizzero, in base ai bisogni, anche a livello politico. Le due istituzioni si coordinano al fine di garantire la compatibilità dei progetti e dei programmi proposti con l'obiettivo di ridurre le differenze economiche e sociali. A tal fine, la Commissione informa il Consiglio federale in merito alla valutazione della compatibilità dei progetti e dei programmi proposti con gli obiettivi comunitari e in merito ad eventuali modifiche delle politiche di coesione dell’UE, che saranno debitamente prese in considerazione. Esse si coordinano anche con le altre istituzioni e con gli altri donatori che finanziano i medesimi progetti e programmi.

In tale contesto, i progetti e i programmi possono essere realizzati, se del caso, in cooperazione con altri Stati membri dell’UE che partecipano alla politica di coesione sociale ed economica dell’UE. Tali progetti e programmi possono essere cofinanziati con gli strumenti comunitari utilizzati nei campi della coesione e della cooperazione interregionali.

6. Selezione dei progetti e dei programmi

Il Consiglio federale procede alla selezione dei progetti e dei programmi assieme agli Stati beneficiari e tenendo conto delle loro domande, dei loro bisogni e dell’effettiva capacità di assorbimento.

7. Attuazione dei progetti e dei programmi

1. L’attuazione dei progetti e dei programmi viene effettuata, secondo i casi, su base bilaterale, multibilaterale (cofinanziamento con altre istituzioni e altri donatori) o multilaterale (attraverso fiduciari).

2. I contributi svizzeri prendono la forma di donazioni o di strumenti finanziari agevolati e non sono rimborsabili alla Svizzera e non sono rimborsabili alla Svizzera.

3. Gli organismi che beneficeranno del contributo svizzero saranno in linea di principio partner finanziari di minoranza dei progetti e dei programmi. Il contributo della Svizzera sotto forma di sovvenzione non sarà superiore al 60% del costo del progetto, ad eccezione dei casi di progetti finanziati attraverso stanziamenti di bilancio concessi da autorità pubbliche di livello nazionale, regionale o locale; in tali casi, la sovvenzione non sarà superiore all'85% del costo totale. Sono di applicazione i regolamenti relativi al cofinanziamento. I progetti di assistenza tecnica, i programmi di consolidamento istituzionale e i progetti e i programmi attuati da organizzazioni non governative possono essere finanziati integralmente con il contributo svizzero.

4. Sono di applicazione i regolamenti relativi agli appalti pubblici e agli aiuti di Stato. I contributi ai progetti o ai programmi non possono essere uniti.

5. Le spese di gestione sostenute dal governo svizzero sono coperte dai fondi di cui al punto 1. Tali spese comprendono anche le spese relative al personale e all'amministrazione, le spese relative alle missioni dei funzionari e dei consulenti, nonché il costo dei controlli finanziari e delle valutazioni.

8. Attuazione del contributo svizzero

Il Consiglio federale proporrà al parlamento svizzero di approvare uno stanziamento di importo pari a un miliardo di franchi svizzeri destinato all’attuazione, a partire dal 2006, del contributo svizzero. Gli accordi di cui al punto 1 saranno conformi alle linee direttrici definite nel presente memorandum. In allegato figura una descrizione generale del contenuto degli accordi-quadro tra la Svizzera e gli Stati beneficiari. Tali accordi saranno approvati dalle parti contraenti conformemente alle procedure nazionali.

Fatto a………………, il………….., in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Per il Consiglio federale: … per la Comunità europea:

ALLEGATO II

Descrizione generale del contenuto degli accordi quadro tra la Svizzera e i nuovi Stati membri dell'Unione europea (di seguito, ‘Stati partner’)

Ciascuno dei dieci accordi-quadro conterrà i principi generali della cooperazione tra la Svizzera e lo Stato partner in questione. In base a tali accordi quadro, verranno conclusi accordi relativi ai progetti, che ne definiranno gli aspetti tecnici.

Il contenuto di un tipico accordo quadro si può riassumere nel modo seguente:

1. Riferimento al memorandum d'intesa.

2. Obiettivi della cooperazione tra Svizzera e Stato partner.

3. Date di avvio e conclusione della cooperazione tra Svizzera e lo Stato membro.

4. Importo del contributo svizzero e processo di riesame tra la Svizzera e la CE.

5. Gli aspetti fondamentali (ambiti di impegno prioritari, principi, partner) della cooperazione tra la Svizzera e lo Stato partner.

6. Procedure e criteri di selezione (compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con la Commissione europea), di approvazione e di attuazione dei progetti e dei programmi.

7. Forme di finanziamento dei progetti e dei programmi.

8. Principi relativi all’utilizzo delle risorse messi a disposizione, tetto dei contributi, spese di gestione (massimo 5%), modalità di pagamento, controlli finanziari e amministrazione.

9. Competenze e coordinamento relativi all'attuazione dell’accordo quadro.

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO

Settore(i) d'intervento: Politica regionale Attività: Politica di coesione |

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: MEMORANDUM D'INTESA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO SU UN CONTRIBUTO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA A FAVORE DELLA RIDUZIONE DELLE DISPARITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA |

1. LINEA/E DI BILANCIO + DENOMINAZIONE/I

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di EUR per impegni

NON PERTINENTE

2.2. Periodo di applicazione:

Inizio: Il memorandum entrerà probabilmente in vigore nel 2005 (in funzione della data della firma)

Conclusione: Il memorandum non prevede una data di conclusione, ma cesserà di essere valido dopo al fine del contributo finanziario svizzero

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

NON PERTINENTE

(a) Scadenzario degli stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno [n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 ed anni successivi] | Totale |

Impegni |

Pagamenti |

(b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio (cfr. punto 6.1.2)

Impegni |

Pagamenti |

Totale parziale a+b |

Impegni |

Pagamenti |

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane ed altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

Impegni/Pagamenti |

TOTALE a+b+c |

Impegni |

Pagamenti |

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[x] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate [3]:

[x] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

O

Incidenza finanziaria - Conseguenza (indicativa) sulle entrate:

(milioni di EUR al primo decimale)

Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione dopo l'azione |

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

non pertinente

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi

N/A

5.1.2. Misure adottate in relazione alla valutazione ex ante

N/A

5.1.3. Misure adottate a seguito della valutazione ex post

N/A

5.2. Azione prevista e modalità dell'intervento di bilancio

N/A

5.3. Modalità di attuazione

N/A

6. INCIDENZA FINANZIARIA

N/A

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B - (su tutto il periodo di programmazione)

(Il metodo di calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue deve essere specificato con la ripartizione fornita nella tabella 6.2. )

6.1.1. Intervento finanziario

Impegni (in milioni di EUR al terzo decimale)

Ripartizione | Anno [n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 e seguenti] | Totale |

Azione 1 |

Azione 2 |

ecc. |

TOTALE |

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa, spese d'appoggio e spese TI (stanziamenti d'impegno) |

Anno [n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 ed anni success.] | Totale |

1) Assistenza tecnica e amministrativa |

a) Uffici di assistenza tecnica |

b) Assistenza tecnica ed amministrativa di altro tipo: - intramoenia: - extramoenia: di cui per la realizzazione e la manutenzione di sistemi di gestione informatizzati |

Totale parziale 1 |

2) Spese d’appoggio |

a) Studi |

b) Riunioni di esperti |

c) Informazione e pubblicazioni |

Totale parziale 2 |

TOTALE |

6.2. Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella parte B (su tutto il periodo di programmazione)

(Qualora si tratti di più azioni, occorre fornire, sulle misure concrete da adottare per ogni azione, le precisazioni necessarie alla stima del volume e del costo delle realizzazioni)

Impegni (in milioni di EUR al terzo decimale)

Ripartizione | Tipo di realizzazioni (progetti, dossier) | Numero di realizzazioni (totale per anni 1…n) | Costo unitario medio | Costo totale (totale per anni 1…n) |

1 | 2 | 3 | 4=(2X3) |

Azione 1 - Misura 1 - Misura 2 Azione 2 - Misura 1 - Misura 2 - Misura 3 ecc. |

COSTO TOTALE |

Se necessario, spiegare il metodo di calcolo

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

N/A

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posto | Personale da assegnare alla gestione dell'azione su risorse esistenti e/o supplementari | Totale | Descrizione dei compiti derivanti dall'azione |

Numero di posti permanenti | Numero di posti temporanei |

Funzionari o agenti temporanei | A B C | Ove necessario, può essere allegata una più ampia descrizione dei compiti |

Altre risorse umane |

Totale |

7.2. Impatto finanziario complessivo legato alle risorse umane

Tipo di risorse umane | Importo (€) | Metodo di calcolo* |

Funzionari Personale temporaneo |

Altre risorse umane (specificare la linea di bilancio) |

Totale |

Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi.

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Importo (€) | Metodo di calcolo |

Dotazione globale (titolo A7) A0701 - Missioni A07030 - Riunioni A07031 - Comitati obbligatori1 A07032 - Comitati non obbligatori1 A07040 - Conferenze A0705 - Studi e consulenze Altre spese (specificare) |

Sistemi informativi (A-5001/A-4300) |

Altre spese - Parte A (specificare) |

Totale |

Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi.

1 Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3) II. Durata dell'attività III. Costo totale dell'azione (I x II) | € anni € |

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

N/A

8.1. Sistema di controllo

N/A

8.2. Modalità e calendario previsti per la valutazione

N/A

9. MISURE ANTIFRODE

[1] GU C […] pag. […].

[2] GU C […] pag. […].

[3] Per ulteriori informazioni, si veda la nota esplicativa distinta.