52005PC0310

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le aringhe, gli sgombri, i sugarelli, i polpi e le navi che praticano attività di pesca illegali /* COM/2005/0310 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.7.2005

COM(2005) 310 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le aringhe, gli sgombri, i sugarelli, i polpi e le navi che praticano attività di pesca illegali

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 27/2005[1] del Consiglio stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

1. Nel settembre 2004 la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha adottato una raccomandazione in cui propone di aumentare per il 2004 le possibilità di pesca dell’aringa di 10 000 tonnellate nell’unità di gestione 3, per assegnare alla Finlandia ulteriori possibilità di pesca dell’aringa pari a 8 199 tonnellate. La Commissione ha presentato una proposta al Consiglio COM (2004) 797 al fine di attuare tale raccomandazione nel regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura[2]. La raccomandazione non è stata recepita tuttavia nella legislazione comunitaria per mancanza di tempo in sede di Consiglio. Di conseguenza la Finlandia ha superato di 7 856 il contingente assegnatole nel 2004, non avendo ottenuto il contingente supplementare di 10 000 tonnellate. Conformemente al regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[3], con regolamento (CE) n. …/.. della Commissione del … che adegua alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[4], la Commissione ha deciso di ridurre di 7 856 tonnellate il contingente di aringhe assegnato alla Finlandia per il 2005 a causa di uno sfruttamento eccessivo. Il contingente finlandese per le aringhe nelle sottodivisioni 30-31 dovrebbe pertanto essere aumentato di 7 856 tonnellate, in quanto la riduzione è intervenuta per il mancato recepimento nella legislazione comunitaria della raccomandazione dell’IBSFC. Questa modifica non aumenterà la quota di aringhe che la Finlandia è autorizzata a pescare nel 2005.

2. I TAC adottati per lo sgombro e il sugarello relativamente alla divisione ICES Vb non comprendevano possibilità di pesca nelle acque internazionali, rendendo possibile la comunicazione erronea di catture effettuate in acque comunitarie come se fossero avvenute in acque internazionali. Per evitare errori di comunicazione l’area di gestione dovrebbe essere modificata per includervi le acque internazionali della divisione ICES Vb.

3. Al Consiglio pesca del dicembre 2004 una dichiarazione del Consiglio e della Commissione aveva invitato quest’ultima a presentare all’inizio del 2005 una proposta per definire un sistema per pesare i pesci pelagici dopo il trasporto dal porto di sbarco. Tale proposta è stata messa a punto dopo diverse consultazioni con gli Stati membri interessati.

4. La taglia minima del polpo (Octopus vulgaris) è fissata a 750 grammi dal regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[5].

Tale taglia minima si applica esclusivamente alle catture, agli sbarchi e alle vendite di polpo che avvengono nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate in una delle regioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio.

Per contribuire alla conservazione dello stock in questione, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare anche una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE.

La taglia minima dovrebbe essere di 450 grammi (peso vivo) o di 400 grammi (eviscerato). Il polpo di dimensioni inferiori a quelle previste non dovrebbe poter essere tenuto a bordo, trasbordato, sbarcato, trasportato, immagazzinato, esposto per la vendita, messo in vendita, venduto e commercializzato.

5. Nel maggio 2005 la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato con voto postale una raccomandazione che invita a inserire un certo numero di pescherecci nell’elenco dei pescherecci di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Nel febbraio 2004 è stata adottata una raccomandazione sui provvedimenti da prendere nei confronti di tali pescherecci. Occorre fare sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell’ordinamento giuridico della Comunità.

Si chiede al Consiglio di adottare la presente proposta quanto prima possibile per consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la campagna di pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le aringhe, gli sgombri, i sugarelli, i polpi e le navi che praticano attività di pesca illegali

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca[6], in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 27/2005[7] del Consiglio stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2) Nel settembre 2004 la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha adottato una raccomandazione in cui propone di aumentare per il 2004 le possibilità di pesca dell’aringa di 10 000 tonnellate nell’unità di gestione 3 per assegnare alla Finlandia ulteriori possibilità di pesca dell’aringa pari a 8 199 tonnellate. La raccomandazione non è stata recepita nella legislazione comunitaria. Di conseguenza la Finlandia ha superato di 7 856 il contingente assegnatole nel 2004, non essendole state assegnate le tonnellate supplementari. Nel regolamento (CE) n. 776/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [8] , il contingente di aringhe della Finlandia per il 2005 è stato ridotto di 7 856 tonnellate a causa di uno sfruttamento eccessivo. Il contingente finlandese per le aringhe nelle sottodivisioni 30-31 dovrebbe pertanto essere aumentato di 7 856 tonnellate in quanto la riduzione è intervenuta per il mancato recepimento nella legislazione comunitaria della raccomandazione dell’IBSFC. Questa modifica non aumenterà la quota di aringhe che la Finlandia è autorizzata a pescare nel 2005.

(3) Il totale ammissibile di catture (TAC) adottato per lo sgombro nelle zone di gestione IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV dovrebbe riguardare le acque CE e le acque internazionali della zona Vb al fine di evitare comunicazioni errate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la zona di gestione.

(4) Il TAC adottato per il sugarello nelle zone di gestione Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV dovrebbe riguardare le acque CE e le acque internazionali della zona Vb al fine di evitare comunicazioni errate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la zona di gestione.

(5) Per consentire la pesatura di aringhe, sgombri, sugarelli dopo il trasporto dal porto di sbarco, nel 2005 dovrebbero essere adottati provvedimenti complementari.

(6) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare nel 2005 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE in attesa dell’adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[9].

(7) Nel maggio 2005 la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione che invita a inserire un certo numero di pescherecci nell’elenco dei pescherecci di cui è certo che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Nel febbraio 2004 è stata adottata una raccomandazione sui provvedimenti da prendere nei confronti di tali pescherecci. Occorre fare sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell’ordinamento giuridico della Comunità.

(8) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il prima possibile. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

(9) Pertanto il regolamento (CE) n. 27/2005 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IB e III del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue:

1) Nell’allegato IA:

La voce relativa alla specie Aringa nella sottodivisione 30-31 è sostituita dalla voce seguente:

“Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 30-31 |

Clupea harengus | HER/3D30; HER/3D31. |

Finlandia | 60 327 |

Svezia | 11 529 |

CE | 71 856 |

TAC | 71 856 | TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.” |

2) Nell’allegato IB:

a) La voce relativa alla specie Sgombro nelle zone IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, è sostituita dalla voce seguente:

“Specie: | Sgombro | Zona: | IIa (acque non CE), Vb (acque CE e internazionali), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV |

Scomber scombrus | MAC/2CX14- |

Germania | 13 845 |

Spagna | 20 |

Estonia | 115 |

Francia | 9 231 |

Irlanda | 46 149 |

Lettonia | 85 |

Lituania | 85 |

Paesi Bassi | 20 190 |

Polonia | 844 |

Regno Unito | 126 913 |

CE | 217 477 |

Norvegia | 8 500 | (1) |

Isole Færøer | 3 322 | (2) |

TAC | 420 000 | (3) | TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |

__________ |

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, VIa (a nord di 56° 30’ N), Iva, VIId, e, f, h. (2) Di cui 1 002 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 2 763 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56°30’N) nel corso di tutto l’anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe,f,h, e/o nella divisione CIEM IVa. (3) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale. |

Condizioni particolari: |

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. |

IVa (acque CE) MAC/*04A-C |

Germania | 4 175 |

Spagna | 0 |

Francia | 2 784 |

Irlanda | 13 918 |

Paesi Bassi | 6 089 |

Regno Unito | 38 274 |

CE | 65 240 |

Norvegia | 8 500 |

Isole Færøer | 1 002 | (1) |

(1) A nord di 59° N (zona CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.” |

b) La voce relativa alla specie Sugarello nelle zone Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, è sostituita è sostituita dalla voce seguente:

“Specie: | Sugarello | Zona: | Vb (acque CE e internazionali), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV |

Trachurus spp. | JAX/578/14 |

Danimarca | 12 088 |

Germania | 9 662 |

Spagna | 13 195 |

Francia | 6 384 |

Irlanda | 31 454 |

Paesi Bassi | 46 096 |

Portogallo | 1 277 |

Regno Unito | 13 067 |

CE | 133 223 |

Isole Færøer | 4 955 | (1)(2) |

TAC | 137 000 | TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.” |

__________ |

(1) Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30’ N) e VIIe, f, h. (2) Nell’ambito di un contingente totale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30’N) e VIIe, f, h.” |

3) Nell’allegato III:

a) Il punto 9 è sostituito dal seguente:

“9. Procedure di sbarco e pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

9.1 Campo d’applicazione

9.1.1 Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da navi comunitarie e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

a) per le aringhe, nelle sottozone CIEM I, II, IV, VI e VII e nelle divisioni IIIa e Vb;

b) per gli sgombri e i sugarelli, nelle sottozone CIEM III, IV, VI e VII e nella divisione IIa.

9.2 Porti designati

9.2.1 Gli sbarchi di cui al punto 9.1 sono consentiti solo nei porti designati.

9.2.2 Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione le modifiche all’elenco dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 9.1.1 nell’ambito di ciascuno sbarco. Le modifiche devono essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l’elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

9.3 Ingresso nel porto

9.3.1 Il comandante di una nave di cui al punto 9.1.1, o il suo rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato, le informazioni seguenti:

a) il porto in cui intende entrare, il nome della nave e il suo numero di registrazione;

b) l’ora di arrivo prevista nel porto suddetto;

c) i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

d) la zona di gestione, conformemente all’allegato I del presente regolamento, in cui è stata effettuata la cattura.

9.4 Sbarco

9.4.1 Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l’autorizzazione.

9.5 Giornale di bordo

9.5.1 In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di una nave presenta immediatamente, all’arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall’autorità competente presso il porto di sbarco.

I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 9.3.1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato.

In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo e espressa in kg, è pari all’8%.

9.6 Pesatura del pesce fresco

9.6.1 Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

9.6.2 Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2%.

9.7 Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto

9.7.1 In deroga al punto 9.6.1 gli Stati membri possono consentire la pesatura del pesce dopo il trasporto dal porto di sbarco, purché il pesce sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 60 chilometri dal porto di sbarco e a condizione che:

a) sulla nave in cui è trasportato il pesce sia presente un ispettore dal porto di sbarco fino al luogo in cui il pesce è pesato, oppure

b) le autorità competenti del porto di sbarco autorizzino il trasporto del pesce, fatte salve le seguenti disposizioni:

i) immediatamente prima che la nave lasci il porto di sbarco, l’acquirente o un suo rappresentante forniscono alle autorità competenti una dichiarazione scritta indicante le specie di pesce e il nome della nave da cui devono essere sbarcate, il numero unico di identificazione della nave e informazioni sul luogo di destinazione in cui sarà pesato il pesce e sull’ora di arrivo stimata della nave nel porto di destinazione;

ii) una copia della dichiarazione di cui al punto (i) deve essere conservata dal conducente durante il trasporto del pesce e trasmessa al consegnatario del pesce nel luogo di destinazione.

9.8 Fattura

9.8.1 In aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, l’acquirente o l’impresa di trasformazione dei quantitativi [di pesce fresco?] sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della fattura, o un documento equivalente, come indicato all’articolo 22, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[10].

9.8.2 Tale fattura o documento devono contenere tutte le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2847/93 come pure il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato. La fattura o il documento devono essere presentati su richiesta o entro 12 ore dal completamento della pesatura.

9.9 Pesatura del pesce surgelato

9.9.1 Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso di tutti i quantitativi sbarcati.

9.9.2 In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, gli eventuali cambiamenti apportati alla loro metodologia di campionamento approvata dalla Commissione nel 2004. I cambiamenti sono approvati dalla Commissione. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

9.10 Sistemi di pesatura

9.10.1 Qualora siano usati sistemi di pesatura pubblici, i responsabili della pesatura rilasciano all’acquirente una ricevuta indicante la data e l’ora della pesatura e il numero di identificazione della nave. Una copia di tale ricevuta deve essere allegata alla fattura presentata alle autorità competenti, come indicato al punto 9.8.

9.10.2 Nei casi in cui siano utilizzati sistemi di pesatura privati, tali sistemi devono essere approvati, calibrati e sigillati dalle autorità competenti e soggetti alle seguenti disposizioni:

a) chi effettua la pesatura deve tenere un registro impaginato indicante:

i) il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato,

ii) il numero di identificazione della nave nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura,

iii) le specie di pesce,

iv) il peso di ciascuno sbarco,

v) la data e l’ora dell’inizio e della fine della pesatura.

b) se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest’ultimo deve essere provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. Il totale cumulato è poi riportato nel registro di cui al punto (a);

c) il registro con i dati della pesatura e le dichiarazioni scritte di cui al punto 9.7.1 (b) (ii) devono essere conservati per tre anni.

9.11 Accesso da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti devono avere pieno accesso ai sistemi di pesatura, al registro, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui il pesce è trasformato e conservato.

9.12 Controlli incrociati

9.12.1 Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto:

a) i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco, di cui al punto 9.3.1, e i quantitativi indicati nel giornale di bordo della nave;

b) i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo e la dichiarazione di sbarco o la fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8;

c) i quantitativi per specie registrati nella dichiarazione di sbarco e la fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8.

9.13 Ispezione completa

9.13.1 Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15% dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10% degli sbarchi di pesce siano oggetto di un’ispezione completa, comprendente almeno quanto segue:

a) controllo del peso delle catture prelevate dalla nave, suddivise per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture deve essere pesato l’intero carico delle navi selezionate per l’ispezione. Nel caso dei pescherecci da traino congelatori vengono contate tutte le casse. Viene pesato un campione rappresentativo di casse/palette al fine di determinare il peso medio delle stesse. Viene inoltre effettuato un campionamento delle casse secondo una metodologia approvata per determinare il peso netto medio dei pesci (senza imballaggi, ghiaccio);

b) in aggiunta ai controlli incrociati di cui al punto 9.12, verifiche incrociate riguardanti:

i) i quantitativi per specie indicati nel registro di pesatura e quelli riportati nella fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8;

ii) le dichiarazioni scritte ricevute dalle autorità competenti ai sensi del punto 9.71. (b) (i) e le dichiarazioni scritte in possesso del consegnatario del pesce di cui al punto 9.7.1, lettera b), ii);

iii) i numeri di identificazione delle navi riportati nelle dichiarazioni scritte di cui al punto 9.7.1, lettera b), i) e i registri di pesatura.

c) se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l’autorizzazione;

d) la verifica che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave una volta concluse le operazioni di sbarco.

9.13.2 Tutte le attività ispettive di cui al punto 9 devono essere documentate e la documentazione deve essere conservata per tre anni.”

b) È aggiunta la parte I seguente:

“PARTE I

COPACE

In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 17 e dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima per il polpo ( Octopus vulgaris ) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE è di 450 grammi (peso vivo) o di 400 grammi (eviscerato).”

c) È aggiunta la parte J seguente:

“PARTE J

ATLANTICO NORDORIENTALE Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

I pescherecci che la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell’elenco dei pescherecci di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU) sono riportati nell’appendice 5. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

a) i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della NEAFC. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;

b) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare a attività di trasbordo o a attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati sull’elenco in questione;

c) nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi;

d) i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

e) è proibita l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU;

f) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.

La Commissione modificherà l’elenco conformemente all’elenco NEAFC, non appena quest’ultima adotterà un nuovo elenco.”

d) È aggiunta la seguente appendice 5:

“Allegato III, appendice 5

Elenco di pescherecci di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Nome del peschereccio | Stato di bandiera |

FONTENOVA | Panama |

IANNIS | Panama |

LANNIS I | Panama |

LISA | Dominica |

KERGUELEN | Togo |

OKHOTINO | Dominica |

OLCHAN | Dominica |

OSTROE | Dominica |

OSTROVETS | Dominica |

OYRA | Dominica |

OZHERELYE | Dominica |

[1] GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.

[2] GU L 344 del 31.1.2003, p. 1

[3] GU L 115 del 9.6.1996, pag. 3

[4] GU

[5] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 del 22.3.2004 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 1).

[6] GU L 358 del 31.12.2002, p. 59

[7] GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.

[8] GU L 130 del 24.5.2005, pag. 7.

[9] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

[10] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.