Proposta di direttiva del Consiglio che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità /* COM/2005/0038 def. */
Bruxelles, 07.02.2005 COM(2005) 38 definitivo Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, quale modificata in particolare dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione, contiene nuove prescrizioni per l’importazione nell’UE di prodotti di legno a decorrere dal 1° marzo 2005. I provvedimenti relativi al materiale da imballaggio e ai paglioli allineano le disposizioni comunitarie alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, adottata nel marzo del 2002. La norma stabilisce che il materiale da imballaggio in legno sia sottoposto a trattamento termico o a fumigazione e contrassegnato da un marchio. La norma stabilisce inoltre che i paesi possano richiedere che il materiale sia ottenuto da legname rotondo scortecciato in funzione di una giustificazione tecnica. Poiché gli esperti degli Stati membri hanno ritenuto che tale giustificazione esiste, questa prescrizione facoltativa è ora inserita nella direttiva 2000/29/CE (mediante le modifiche introdotte dalla direttiva 2004/102/CE). Nel frattempo alcuni paesi terzi, fra cui in particolare gli Stati Uniti, si sono rivolti ai servizi della Commissione esprimendo dubbi quanto alla giustificazione tecnica. La Commissione ritiene opportuno differire di 12 mesi l’applicazione dei provvedimenti relativi alla scortecciatura per consentire un approfondimento del dibattito e delle ricerche specifiche. Il 21 gennaio 2005 il comitato fitosanitario permanente non ha espresso alcun parere su una proposta di direttiva della Commissione che avrebbe modificato la direttiva 2000/29/CE e in particolare differito l’applicazione dei provvedimenti per il materiale da imballaggio e i paglioli dal 1° marzo 2005 al 1° marzo 2006: 94 voti favorevoli (BE, EE, EL, CY, LT, LU, NL, PL, SI, FI), 215 contrari ( DK, DE, ES, FR, IE, IT, LV, HU, MT, AT, PT, SK, SE, UK) e 12 astensioni (CZ). Tutti gli Stati membri che hanno espresso un voto contrario hanno spiegato che esiste una giustificazione tecnica sufficiente per conservare le attuali disposizioni. La Repubblica ceca si è astenuta per motivi giuridici non essendo in grado di introdurre una proroga entro i termini previsti. Secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 2000/29/CE la Commissione sottopone la proposta di direttiva del Consiglio allegata immediatamente al Consiglio e ne informa il Parlamento europeo. La proposta di direttiva del Consiglio non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità[1], in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, lettera d), vista la proposta della Commissione,[2] considerando quanto segue: (1) La direttiva 2004/102/CE modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Gli Stati membri devono applicarla entro il 1° marzo 2005. (2) La direttiva 2004/102/CE contiene alcune disposizioni concernenti il legno e i prodotti di legno. I provvedimenti relativi a palette, cassette e paglioli allineano le disposizioni comunitarie alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, adottata nel marzo del 2002 dalla quarta commissione ad interim sulle misure fitosanitarie (ICPM). (3) La norma n. 15 stabilisce che gli imballaggi (compresi i paglioli) in legno grezzo di conifere o altro vadano sottoposti a provvedimenti approvati come il trattamento termico (56° C per almeno 30 minuti) o la fumigazione con bromuro di metile. Il legno deve inoltre essere contrassegnato da un marchio specifico che certifichi che il medesimo è stato oggetto di un provvedimento approvato. (4) La norma stabilisce inoltre che i paesi possano richiedere che il materiale da imballaggio in legno importato, oggetto di un provvedimento approvato, sia ottenuto da legname scortecciato, in funzione di una “giustificazione tecnica”, e contrassegnato da un marchio. (5) Alcuni paesi terzi hanno chiesto che la Comunità consideri metodi alternativi per conseguire il medesimo obiettivo. A tal fine sono in corso ricerche sugli aspetti tecnici della scortecciatura del legno, in particolare per quanto ne riguarda l’efficacia in termini di “riduzione del rischio di parassiti” se associata a trattamenti. (6) In attesa dei risultati di tali ricerche occorre differire l’applicazione di tale prescrizione per il legno scortecciato. (7) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE. (8) Il comitato fitosanitario permanente non ha espresso un parere entro i termini fissati dal suo presidente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue: 1. Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, alla fine della colonna di destra è aggiunto il seguente paragrafo: “Il primo trattino, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° marzo 2006.” 2. Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 8, alla fine della colonna di destra è aggiunto il seguente paragrafo: “La prima riga della lettera a), in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° marzo 2006.” Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 febbraio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2005. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9). [2] GU C […] del [...], pag. […]