52005DP0194

Decisione del Parlamento europeo sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione (2005/2076(ACI))

Gazzetta ufficiale n. 117 E del 18/05/2006 pag. 0123 - 0133


P6_TA(2005)0194

Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione

Decisione del Parlamento europeo sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione (2005/2076(ACI))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea e la dichiarazione n. 3 acclusa all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Nizza,

- visto l'articolo III-397 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

- visto l'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione del 5 luglio 2000 [1],

- vista la sua risoluzione del 18 novembre 2004 sull'elezione della nuova Commissione [2],

- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 aprile 2005,

- visto il progetto d'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (in appresso denominato "l'accordo"),

- visti l'articolo 24, paragrafo 3 e l'articolo120 del suo regolamento, nonché il punto XVIII, 4, dell'allegato VI dello stesso,

- vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0147/2005),

A. considerando che l'approfondimento della democrazia nell'Unione europea, di cui ne è una riprova la firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, postula un rafforzamento dei rapporti fra il Parlamento europeo e la Commissione, nonché un migliore controllo parlamentare sull'operato dell'esecutivo,

B. considerando che il processo d'investitura della presente Commissione ha potenziato la legittimità democratica del sistema istituzionale dell'Unione, accentuando la dimensione politica dei rapporti fra le due istituzioni,

C. considerando che il nuovo accordo rispecchia detta evoluzione,

D. considerando che tale accordo postula i chiarimenti in appresso sviluppati,

E. considerando che, tenuto conto dello svolgimento dei negoziati che hanno condotto ad un accordo politico, è più appropriato che in futuro la guida dei negoziati sia affidata a dei titolari di un mandato politico,

F. considerando che gli accordi interistituzionali, quale l'accordo quadro, hanno delle conseguenze importanti e che è, pertanto, indispensabile raggruppare tutti gli accordi vigenti e pubblicarli quale allegato del regolamento del Parlamento, al fine di agevolarne l'accesso e di garantirne la trasparenza,

1. plaude oltre che alla maggiore coerenza e semplificazione della struttura ai seguenti punti positivi contenuti nel progetto di nuovo accordo:

a) le nuove disposizioni in materia di potenziale conflitto di interessi (punto 2);

b) le intese concordate in caso di sostituzione di un membro della Commissione durante il mandato della stessa (punto 4);

c) la garanzia che i commissari designati in occasione della procedura di approvazione della Commissione forniranno tutte le informazioni pertinenti (punto 7);

d) l'instaurazione di un dialogo regolare al massimo livello fra il presidente della Commissione e la Conferenza dei presidenti (punto 10);

e) l'individuazione congiunta delle proposte e iniziative di particolare rilevanza in base al programma legislativo e di lavoro della Commissione ed alla programmazione interistituzionale pluriennale nonché la garanzia che il Parlamento sarà informato al pari del Consiglio su qualsiasi azione della Commissione (punti 8 e 12);

f) il miglioramento dell'informazione fornita dalla Commissione sul seguito da dare e la considerazione delle posizioni del Parlamento (punti 14 e 31);

g) la pubblicità delle pertinenti informazioni sui gruppi di esperti della Commissione (punto 16), ferma restando la considerazione del paragrafo 2 della presente decisione;

h) la conferma delle disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento alle conferenze internazionali e i nuovi riferimenti specifici alle conferenze di donatori e all'osservazione di elezioni (punti da 19 a 25), fatta salva la richiesta di cui al paragrafo 4 della presente decisione;

i) l'inserimento nell'accordo (punto 35) degli impegni assunti dalla Commissione nell'ambito delle misure di esecuzione inerenti ai settori bancario, assicurativo e dei valori mobiliari ("procedura Lamfalussy") nonché dell'accordo fra il Parlamento europeo e la Commissione sulle modalità di applicazione della decisione "comitatologia" [3], fatte salve le osservazioni di cui al paragrafo 3 della presente decisione;

j) gli impegni sottoscritti in materia di partecipazione della Commissione ai lavori del Parlamento (punti da 37 a 39);

k) l'inserimento di una clausola di revisione dell'accordo (punto 43) al momento dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

2. sottolinea la rilevanza che annette ad una piena trasparenza in ordine alla composizione e alle attività dei gruppi di esperti della Commissione (punto16 dell'accordo) ed invita la Commissione ad applicare l'accordo in tal senso;

3. invita la Commissione alla luce della sua proposta dell' 11 dicembre 2002 a tener conto degli orientamenti politici che il Parlamento definisce nell'esercizio del suo diritto decisionale nell'ambito della procedura di comitatologia;

4. giudica importante che, con riguardo alla partecipazione dei suoi membri alle delegazioni, alle conferenze e ad altri negoziati internazionali, tali membri possano presenziare alle riunioni di coordinamento interne all'Unione, essendo inteso che il Parlamento si impegna a osservare le norme di riservatezza inerenti a tali riunioni, ed esorta pertanto la Commissione ad appoggiare i relativi auspici del Parlamento nei confronti del Consiglio;

5. insiste affinché la Commissione, in sede di presentazione degli orientamenti integrati per l'economia e l'occupazione, preveda arco di tempo pari almeno a due mesi onde consentire una consultazione adeguata del Parlamento europeo;

6. approva l'accordo che figura nell'allegato della presente decisione;

7. decide che tale accordo sarà accluso al suo regolamento sostituendosi agli allegati XIII e XIV di quest'ultimo;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato alla Commissione ed al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.

[1] GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.

[2] Testi approvati della stessa data, P6_TA(2004)0063.

[3] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

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ALLEGATO

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