Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità /* COM/2004/0630 def. - CNS 2004/0223 */
Bruxelles, 29.9.2004 COM(2004) 630 definitivo 2004/0223 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per la stabilità (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La comunicazione della Commissione che accompagna la presente proposta definisce la base logica dello strumento per la stabilità nell’ambito della nuova compagine degli strumenti di assistenza esterna della Comunità. La proposta si basa sull'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea, congiuntamente all'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. La base giuridica di quest'ultimo è necessaria per coprire gli aspetti della proposta riguardanti la sicurezza nucleare. Gli aspetti civili degli interventi di risposta alle crisi rientrerebbero normalmente nel campo di applicazione dell’articolo 179 e dell'articolo 181, lettera A, del trattato CE. Tuttavia, sebbene contribuiscano chiaramente agli obiettivi di cui all’articolo 179 e all'articolo 181, lettera A, le disposizioni riguardanti in particolare il finanziamento delle operazioni di mantenimento della pace giustificano una base giuridica nell’articolo 308 del trattato. Inoltre, l'articolo 179 e l'articolo 181, lettera A, non sono giuridicamente compatibili con l'articolo 203 del trattato Euratom. TITOLO I - OBIETTIVI TITLE I – OBJECTIVES ARTICOLO 1 OBIETTIVI GENERALI E CAMPO D’APPLICAZIONE L’articolo 1 definisce gli obiettivi generali e la portata geografica del regolamento. Il regolamento si applicherà a tutti i territori e paesi terzi. Articolo 2Scopo Il regolamento prevede l’erogazione di assistenza finanziaria, economica e tecnica per far fronte a tre problemi distinti: a) la necessità di fornire una risposta efficace ed integrata alle crisi e alle minacce ai diritti dell'uomo, alla democrazia e allo Stato di diritto, con l'obiettivo generale di contribuire alla creazione o al ripristino delle condizioni necessarie per permettere l’efficace attuazione delle politiche di cooperazione economica e di sviluppo della Comunità, della sua politica di vicinato e della sua strategia di preadesione. Le disposizioni del regolamento a tal riguardo sono state sviluppate alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione del meccanismo di reazione rapida, del fondo per la pace in Africa, del regolamento relativo agli interventi contro le mine antipersona e dell’Iniziativa europea per i diritti dell'uomo e la democrazia e sulla base della vasta esperienza, in termini di risposta alle crisi, accumulata nell’ambito degli attuali strumenti finanziari ‘geografici’ e delle migliori pratiche a livello internazionale. Questo articolo stabilisce un legame diretto tra l'erogazione dell'assistenza in caso di crisi e il perseguimento delle politiche comunitarie in materia di sviluppo, cooperazione economica e diritti dell'uomo. Ad eccezione di alcuni elementi delle operazioni di sostegno alla pace, la maggior parte dell'assistenza fornita sarà considerata ammissibile dal CAS. Il regolamento riconosce che, sebbene siano essenziali per garantire la presenza di condizioni favorevoli allo sviluppo, certe misure di risposta alle crisi, come ad esempio gli interventi per far fronte ai problemi legati alle operazioni riguardanti le mine antipersona, possono essere gestite attraverso programmi strategici nonché in risposta a crisi. Gli aiuti umanitari non possono essere forniti nell'ambito del presente regolamento (vedi articolo 13). Gli aiuti umanitari della Comunità continueranno ad essere forniti esclusivamente nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CE) 1257/96, che impone alla Commissione di garantire la complementarità tra gli aiuti umanitari forniti dalla Comunità e gli interventi di emergenza varati nell'ambito dello strumento per la stabilità. b) l'assistenza volta a promuovere la cooperazione tra l’UE e i paesi terzi in relazione alle sfide transfrontaliere a livello globale e regionale che riguardano la sicurezza dei cittadini. Il regolamento mira a garantire che la Comunità possa affrontare una serie di sfide principali nell'interesse comune della Comunità e del paese partner. Esso si concentra sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e le altre minacce transnazionali allo Stato di diritto, sulla protezione delle infrastrutture strategiche e sui grandi rischi imprevisti per la salute pubblica. Le azioni adottate nell'ambito dello strumento per la stabilità saranno complementari a quelle adottate nel quadro dei tre strumenti incentrati sulle politiche comunitarie in condizioni normali. Il valore aggiunto fornito dal presente strumento consiste nella possibilità di varare interventi globali in maniera rapida e concertata (ad esempio combattendo il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio del denaro e le frodi fiscali) e nella capacità di far fronte ai problemi di particolare interesse per la Comunità e affrontare le questioni che i paesi partner potrebbero aver difficoltà a gestire in via prioritaria nell'ambito del quadro strategico che guida il tre nuovi strumenti delle politiche comunitarie. c) contribuire a proteggere la popolazione dalle grandi minacce tecnologiche e combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le disposizioni del presente regolamento a tal riguardo si basano sulla prassi comunitaria consolidata nel settore della sicurezza nucleare e consentiranno alla Comunità di fornire sostegno ai programmi il cui obiettivo è affrontare i nuovi problemi di sicurezza legati all'eventuale abuso di materiali, attrezzature o tecnologie impiegati per le armi di distruzione di massa e per i relativi sistemi di applicazione. Ciò contribuirebbe, tra l'altro, a garantire che la Comunità possa far fronte agli obblighi assunti nell'ambito del partenariato globale del G8 contro la diffusione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali. A tal riguardo, l'assistenza riguarderà i problemi che possono essere affrontati in ambito civile e che non hanno implicazioni sul fronte militare e della difesa. Tali misure possono comprendere, a titolo illustrativo, la creazione delle infrastrutture di supporto necessarie intorno agli impianti di distruzione delle armi nucleari/chimiche (strade o linee ferroviarie di accesso, elettricità/acqua/gas, ad eccezione dello smantellamento delle armi); sostegno al monitoraggio ambientale e all'informazione; gestione dei residui tossici derivanti dallo smantellamento; riconversione degli ex impianti di armi chimiche in impianti ad uso civile; sostegno alla riqualificazione in campo civile; sostegno allo sviluppo di efficaci controlli sulle esportazioni di materiale a duplice uso e sostegno a misure speciali di sicurezza lungo le frontiere per combattere il traffico illecito di materiali associati alle armi di distruzione di massa. L'inclusione della sicurezza nucleare nel presente regolamento (piuttosto che negli strumenti geografici delle politiche comunitarie) è necessaria, poiché tale sostegno potrebbe essere richiesto in diverse regioni (ad es. i paesi dell'ex Unione sovietica saranno ora coperti, nel caso dei territori dalla Russia fino al Caucaso, dallo strumento europeo di vicinato e partenariato, e nel caso dell'Asia centrale, dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica). È inoltre essenziale garantire la piena coerenza tra gli interventi riguardanti la sicurezza nucleare e quelli concernenti le salvaguardie in campo nucleare, tenendo conto delle implicazioni in materia di sicurezza. Questo aspetto può essere affrontato nel migliore dei modi operando nell'ambito di un unico strumento. Infine, i vincoli giuridici derivanti dalla necessità di utilizzare l'articolo 203 del trattato Euratom come base giuridica in relazione alla sicurezza nucleare e l'incompatibilità di tale l'articolo con l’articolo 179 o con l'articolo 181, lettera A, del trattato CE, impongono di concentrare tutte queste attività in un unico strumento, utilizzando come base giuridica gli articoli 203 e 308 del trattato CE. d) Lo strumento per la stabilità fornisce anche la base per promuovere delle azioni internazionali a sostegno degli obiettivi generali del regolamento, ivi comprese la ricerca e la formazione di esperti civili da destinare alle missioni UE di gestione delle crisi. Le disposizioni dell'articolo 2 rappresentano essenzialmente una codificazione e un consolidamento della competenza comunitaria sviluppata in maniera non uniforme e ad hoc nell'ambito degli attuali strumenti geografici e settoriali di finanziamento della Comunità. Esse si basano sull'approccio sperimentato nell'ambito dell'accordo di Cotonou, che fornisce un quadro efficace ed integrato attraverso il quale la CE può gestire, accanto alle azioni di sviluppo, le operazioni di sicurezza, di consolidamento della pace e di pacificazione insieme ai paesi partner. Articolo 3Altre iniziative Obiettivo del presente articolo è fornire la flessibilità necessaria per permettere alla Comunità di rispondere in maniera tempestiva alle future e imprevedibili minacce globali alla stabilità e alla sicurezza. L'assistenza può essere fornita nell'ambito del presente regolamento, laddove essa riflettesse la politica elaborata dal Consiglio o gli impegni assunti dalla CE. Prima di impegnare eventuali risorse a favore di tali iniziative, la Commissione deve adottare un quadro strategico che deve essere sottoposto innanzitutto al comitato di gestione (cfr. articolo 9). TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE RISORSE Articolo 4 Misure e programmi Il presente articolo descrive i tre meccanismi attraverso i quali verrà fornito il sostegno nell'ambito di questo strumento. Obiettivo delle misure di assistenza straordinarie e dei programmi transitori è rispondere alle situazioni di crisi. I programmi pluriennali affrontano le questioni di lungo termine in un contesto di condizioni stabili per la cooperazione. L’articolo contiene alcune disposizioni tese a garantire la complementarità tra l'assistenza fornita nell'ambito dello strumento per la stabilità e l’assistenza data nell'ambito dei tre strumenti incentrati sulle politiche comunitarie. Pertanto, i programmi pluriennali finanziati nell'ambito dello strumento per la stabilità possono basarsi su strategie nazionali o regionali adottate nell'ambito dello strumento integrato di preadesione, dello strumento per lo sviluppo e la cooperazione economica e dello strumento europeo di vicinato. Ciò crea un’unica programmazione strategica che unisce lo strumento strategico principale e gli elementi di valore aggiunto dello strumento per la stabilità. La Commissione può, tuttavia, adottare anche delle strategie regionali o tematiche specifiche nell’ambito di questo strumento, al fine di coprire i settori della cooperazione che non possono essere adeguatamente gestiti nell'ambito delle strategie adottate nel quadro di altri strumenti esterni di finanziamento (a causa della natura del problema o della sua portata geografica). Tali strategie vengono adottate dopo aver consultato il comitato di gestione. L'articolo contiene inoltre delle disposizioni per garantire una migliore integrazione tra le misure comunitarie e le misure adottate dal Consiglio nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Tale aspetto riveste una particolare importanza per l'efficacia e l'impatto delle operazioni civili di gestione delle crisi promosse dall’UE, che spesso sono a cavallo tra la PESC e le politiche comunitarie. Queste disposizioni vengono ulteriormente approfondite negli articoli 5 (vedi appresso), 10 (processo decisionale) e 19 (norme di partecipazione e di origine). Articolo 5Disposizioni particolari riguardanti le misure di assistenza straordinarie e i programmi transitori Questo articolo definisce le ulteriori disposizioni particolari riguardanti le misure di assistenza straordinarie e i programmi transitori. Le misure di assistenza straordinarie si basano sulle attuali disposizioni del meccanismo CE di reazione rapida, con tre importanti innovazioni tese a rafforzare il legame con la risposta globale dell’UE e a migliorare la qualità e la coerenza delle misure di follow-up. Innanzitutto, le disposizioni riguardanti le informazioni al Consiglio vengono consolidate garantendo un dialogo costante con quest’ultimo prima dell'adozione delle misure. Tale dialogo verrà rafforzato mediante la creazione di un sistema di scambio di informazioni ispirato all'efficiente sistema sviluppato precedentemente con successo nell'ambito dell’attuale regolamento sugli aiuti umanitari. In secondo luogo, l'adozione delle misure di assistenza straordinarie crea un nuovo obbligo a presentare, entro 9 mesi, una relazione contenente un quadro strategico della prevista risposta della Comunità attraverso l'intera gamma di strumenti comunitari. Tale relazione inserirà la risposta comunitaria nel contesto della risposta globale a livello internazionale e identificherà le misure atte a garantire la coerenza tra le azioni della CE e gli interventi in ambito PESC. In terzo luogo, l'adozione delle misure di assistenza straordinarie può determinare il varo di un ‘programma transitorio di intervento’, basato sulle misure di assistenza straordinarie e finalizzato a ripristinare le normali condizioni per l'erogazione dell’assistenza. Il programma transitorio di intervento verrà sottoposto all'attenzione del comitato consultivo e dovrebbe garantire un efficace collegamento tra le misure adottate nell'ambito dello strumento per la stabilità e quelle adottate in base al principio degli strumenti incentrati sulle politiche comunitarie. Articolo 6 Disposizioni particolari applicabili alle operazioni di sostegno alla pace Questo articolo contiene le misure che riconoscono la particolare sensibilità politica delle operazioni di sostegno alla pace e l'esigenza di garantire che le decisioni prese siano coerenti con gli orientamenti politici sviluppati in seno al Consiglio. Inoltre, al fine di promuovere uno stretto collegamento tra le operazioni di sostegno alla pace promosse dalla Comunità e le capacità militari e civili che possono essere mobilitate nell'ambito del Titolo V del trattato sull’Unione europea, il presente articolo impone alla Commissione di richiamare l'attenzione del Consiglio sulle eventuali misure complementari che essa ritiene utile adottare nell'ambito della PESC. Come accade per il fondo per la pace in Africa, un'operazione del genere presupporrebbe il sostegno generale dell’ONU. Le operazioni si baserebbero su un accordo con un'organizzazione regionale e il paese interessato e non sarebbe consentito alcun finanziamento diretto delle attività militari dell’UE (vedi articolo 13, paragrafo 2). Il finanziamento di operazioni militari condotte da terzi creerà la responsabilità di garantire un monitoraggio indipendente della condotta delle forze. In base al presente articolo la Commissione ha l'obbligo di creare adeguate procedure di monitoraggio. Articolo 7Programmi pluriennali Questo articolo stabilisce i requisiti di base dei documenti di strategia relativi al presente strumento (vedi articolo 4). Articolo 8 Adozione dei documenti di programmazione I documenti di strategia verranno sottoposti al parere del comitato di gestione prima dell'adozione. I programmi transitori verranno trasmessi ad un comitato consultivo. TITOLO III - ATTUAZIONE Il Titolo III affronta una serie di questioni procedurali che devono essere esaminate a norma del regolamento finanziario. Complessivamente, le disposizioni del Titolo III sono armonizzate nell’ambito dello strumento europeo di vicinato, dello strumento per lo sviluppo e la cooperazione economica e del presente regolamento. Le differenze nei testi riflettono le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti di assistenza esterna. Articolo 10Decisioni di finanziamento L’articolo 10 prevede che, ad eccezione delle misure straordinarie e dei programmi transitori, le decisioni di finanziamento prese dalla Commissione assumano la forma di programmi d’azione nazionali e regionali, adottati su base annuale, conformemente ai nuovi principi introdotti nei regolamenti comunitari di più recente adozione. Trattandosi di decisioni della Commissione prese in conformità ai documenti di programmazione pluriennali (ovvero i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner, nonché i documenti di strategia tematica) già approvati dagli Stati membri in sede di comitato di gestione, l’articolo non prevede di sottoporre i programmi d’azione alla procedura di “comitatologia”. Entro un mese dalla propria decisione, la Commissione trasmette i programmi d’azione agli Stati membri. Laddove necessario, i programmi d’azione potranno essere adeguati nell’ambito delle prerogative della Commissione. Contrariamente alla prassi comune, l’articolo 10 contempla la possibilità di adottare misure non previste dai programmi d’azione secondo le stesse modalità dei programmi stessi. Tale disposizione può rivelarsi utile nel caso in cui la Commissione desideri istituire una sovvenzione in tempi brevi in attesa che il programma d’azione venga completato. Articolo 11Adozione di misure speciali non previste dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali Questo articolo riflette le disposizioni analoghe dello strumento per la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica e mira ad introdurre una certa flessibilità per far fronte alle esigenze impreviste non collegate alla crisi nell'ambito dell'assistenza di lungo termine fornita attraverso lo strumento per la stabilità (in particolare la sicurezza nucleare e i problemi di natura transfrontaliera a livello internazionale e regionale). L’articolo 11 prevede la possibilità di adottare misure speciali non previste dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali in caso di necessità o di eventi imprevisti. Trattandosi di decisioni prese dalla Commissione al di fuori di qualsiasi programmazione pluriennale approvata dagli Stati membri, l’articolo prevede che esse siano sottoposte alla procedura di “comitatologia” ove l’importo della sovvenzione superi i 15 milioni di euro. Le misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali vengono pertanto adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE, cioè previo parere di un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato esprime il proprio parere su misure speciali, parere di cui la Commissione tiene quanto più possibile conto per poi informare il comitato sul modo in cui si è tenuto conto del parere. La Commissione può procedere ad un adeguamento delle misure speciali in base alla stessa procedura; tuttavia, il parere del comitato non è necessario nei casi di adeguamenti considerati minori ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4. Articolo 12Ammissibilità L’articolo 12 definisce gli enti, gli organismi e le istituzioni che possono beneficiare del regolamento. Esso prevede un’ammissibilità estesa, conformemente alla pratica in uso. Per quanto riguarda l’ammissione alle sovvenzioni comunitarie, l’articolo 12 va letto in combinato disposto con l’articolo 19, che precisa le norme di partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di aggiudicazione di sovvenzioni. Articoli 13 e 14Tipi di misure e misure di sostegno Senza pretese di esaustività, l’articolo 13 illustra, partendo dalle pratiche in uso, il tipo di misure che possono beneficiare di un finanziamento a titolo del presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 14, il regolamento può essere utilizzato per finanziare tutte le misure di sostegno necessarie all’attuazione del medesimo. Articoli 15 e 16 Cofinanziamenti e modalità di gestione Conformemente alla pratica in uso e alla volontà dei donatori di rafforzare il coordinamento delle azioni di cooperazione, l’articolo 15 conferma che le misure finanziate possono essere oggetto di cofinanziamenti paralleli o congiunti. L’articolo 3 precisa che, in una tale eventualità, la Commissione può ricevere e gestire fondi degli Stati membri (in particolare di enti pubblici e parastatali), di qualsiasi altro paese terzo donatore o di organizzazioni internazionali e regionali. Ciò consente alla Commissione di agire in condizioni di uguaglianza con gli altri donatori. L’articolo 16 stabilisce che, per gestire l’attuazione delle misure finanziate a titolo del presente regolamento, la Commissione può scegliere tra: - la gestione centralizzata diretta o indiretta affidata ad agenzie comunitarie o ad organismi istituiti dalla Comunità (paragrafo (2)) o - la gestione centralizzata indiretta delegata ad enti degli Stati membri (paragrafo (3)), ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento finanziario che contempla una tale possibilità laddove l’atto di base lo prevedesse. Articolo 17Impegni di bilancio Ai sensi dell’articolo 17, gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni della Commissione riguardanti i programmi d’azione pertinenti, le misure speciali non contemplate dai documenti di strategia o dai programmi indicativi pluriennali e le misure di sostegno. Esso prevede la possibilità di ripartire gli impegni di bilancio su più esercizi in frazioni annue, conformemente all’articolo 76 del regolamento finanziario che contempla una tale possibilità ove l’atto di base lo preveda. Articolo 18Tutela degli interessi finanziari della Comunità L’articolo 18 precisa le misure volte a tutelare gli interessi finanziari della Comunità e in particolare a consentirle di effettuare tutte le verifiche necessarie in sede di attuazione. Articolo 19Partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di aggiudicazione delle sovvenzioni e norme d’origine L’articolo 19 definisce le condizioni di ammissione alle gare d’appalto e alle procedure di aggiudicazione delle sovvenzioni relative all’attuazione del presente regolamento. Nella fase attuale, le disposizioni previste sono conformi alla “proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità»[1], il cui scopo è modificare i regolamenti che costituiscono la base giuridica dei principali strumenti di aiuto comunitario per ottenere un maggiore svincolo degli aiuti. In base all’articolo 19, paragrafo 2, ove un paese terzo ammetta gli Stati membri comunitari a partecipare alle gare d’appalto e alle procedure di aggiudicazione delle sovvenzioni, la Commissione può decidere di autorizzare questo stesso paese terzo a partecipare alle gare d’appalto e alle procedure comunitarie di aggiudicazione delle sovvenzioni. L’articolo 19 potrà essere modificato onde tener conto delle conclusioni del Consiglio e del Parlamento europeo in occasione dell’esame della proposta di regolamento di cui sopra. Data la natura specifica dello strumento e considerando i problemi che esso affronta e l'accento che esso pone sulle sfide transfrontaliere, l'articolo consente alla Commissione di estendere l'ammissibilità ai paesi che hanno un legame economico, commerciale o geografico consolidato con il paese partner interessato. Questa disposizione si ispira alle attuali disposizioni del regolamento Meda. Inoltre, l'ammissibilità può essere ulteriormente estesa in situazioni di crisi che richiedono l'adozione di misure di assistenza straordinarie o di programmi transitori. In tal caso vi è l'esigenza prioritaria di adottare procedure di ammissibilità flessibili. In passato, le norme di origine e le norme di ammissibilità restrittive hanno ostacolato l'efficace collaborazione con gli altri attori internazionali, riducendo la rapidità e l'efficienza dell'azione comunitaria. Articoli 20, 21 e 22Prefinanziamenti, sovvenzioni e risorse messe a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari Gli articoli 20, 21 e 22 precisano alcuni aspetti tecnici relativi all’attuazione di talune misure di cui all’articolo 13, in particolare: - l’articolo 20 dispone che gli interessi sui prefinanziamenti sono messi a disposizione dei beneficiari. Tale possibilità è contemplata dal regolamento finanziario ove l’atto di base lo preveda. - l’articolo 21 dispone che le persone fisiche possono ricevere sovvenzioni, in conformità con l'articolo 114 del regolamento (CE) 1605/2002, che contempla tale possibilità ove l’atto di base lo preveda. - l’articolo 22 indica il tipo di disposizioni che la Commissione deve adottare, caso per caso, qualora decida di mettere dei fondi a disposizioni della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari. Articolo 23Valutazione L’articolo 23 impone alla Commissione di eseguire regolari valutazioni dei risultati delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell’efficacia della programmazione. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI Il Titolo IV stabilisce le norme consuetudinarie riguardanti le relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (articolo 24), la procedura di comitato (articolo 25), la revisione del regolamento (articolo 26), l'abrogazione degli attuali regolamenti (articolo 27) e la data di entrata in vigore (articolo 28). Il regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il regolamento prevede il ricorso a comitati consultivi e comitati di gestione, in linea con l'approccio del regolamento sulla cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica. Ai comitati di gestione vengono trasmessi i documenti di strategia riguardanti l'assistenza a lungo termine. I comitati consuntivi vengono interpellati qualora sia richiesta una particolare flessibilità in sede di elaborazione e attuazione del programma. 2004/0223 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per la stabilità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203, vista la proposta della Commissione[2] visto il parere del Parlamento europeo[3], considerando quanto segue: (1) Nell’intento di potenziare l’efficacia degli aiuti esterni della Comunità, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell’assistenza. Il regolamento (CE) n. ..../.... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ../../...., istituirà uno strumento di preadesione riguardante l’assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali[4]. Il regolamento (CE) n. .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ../../...., istituirà uno strumento europeo di vicinato e partenariato[5]. Il regolamento (CE) n. ..../.... del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica con gli altri paesi terzi[6]. Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare per far fronte alle situazioni di crisi e a taluni problemi globali di lungo termine che minacciano la pace e la stabilità, nonché la sicurezza e l'incolumità delle popolazioni civili. (2) La Comunità è uno dei principali donatori di aiuti economici, finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeconomica ai paesi terzi. La creazione di condizioni di stabilità per lo sviluppo umano e la promozione dei diritti dell'uomo, della democrazia e delle libertà fondamentali figurano tra gli obiettivi primari dei vari strumenti di assistenza esterna della Comunità. (3) La Dichiarazione del millennio dell’ONU identifica la libertà dai conflitti violenti come un requisito essenziale per lo sviluppo umano; la risoluzione 57/337 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel luglio 2003 riconosce che la pace e lo sviluppo si rafforzano a vicenda e che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rappresenta uno degli elementi fondamentali per la prevenzione dei conflitti armati; pertanto, la sicurezza e la stabilità e la prevenzione dei conflitti violenti sono indispensabili per lo sviluppo e la riduzione della povertà. Inoltre, le misure promosse per far fronte a questi problemi contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio e degli obiettivi degli accordi conclusi tra la Comunità, gli Stati membri e i paesi terzi. (4) Il Consiglio europeo ha impegnato l’Unione europea a partecipare in maniera concreta alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti violenti. Il programma UE per la prevenzione dei conflitti violenti sottolinea “l'impegno politico a perseguire la prevenzione dei conflitti come uno degli obiettivi principali delle relazioni esterne dell’UE”. Gli strumenti finanziari della Comunità forniscono un importante contributo alla realizzazione di questo obiettivo e alla trasformazione dell’Unione in attore internazionale. (5) La relazione del gruppo di esperti sulle operazioni di pace delle Nazioni Unite esortava le organizzazioni regionali e subregionali a sviluppare le proprie capacità in materia di mantenimento della pace. In risposta a tale invito, la Commissione e il Consiglio hanno rilasciato una dichiarazione il 17 novembre 2003 riguardante la creazione di un fondo per la pace in Africa. L'esperienza acquisita con tale fondo può ispirare altri accordi analoghi con altre organizzazioni regionali e subregionali, in linea con l'accento, posto dalla strategia europea per la sicurezza, sulla necessità di sviluppare un efficace multilateralismo. (6) L’UE contribuirà alla pace e alla sicurezza internazionale in conformità con i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. (7) Il riconoscimento dell'accordo di partenariato di Cotonou fornisce un quadro integrato per la sicurezza e lo sviluppo e lo strumento per la stabilità dovrebbe basarsi su tale approccio. (8) I programmi volti ad affrontare il problema delle mine antipersona, delle armi portatili e delle armi leggere producono un impatto sullo sviluppo, nonché sulla sicurezza delle popolazioni e sulla stabilità politica. La conferenza di revisione del 2004 relativa al trattato sulla messa al bando delle mine, entrato in vigore il 1° marzo 1999, ha adottato un piano d'azione che rappresenta un nuovo impegno per porre fine alle sofferenze causate dalle mine antipersona. (9) La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile[7], prevede l'invio nei paesi terzi di esperti di protezione civile in risposta a calamità naturali o disastri causati dall'uomo; la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Rafforzamento della capacità di protezione civile dell'Unione europea [8] individua l’esigenza di mobilizzare rapidamente i fondi a sostegno di tali azioni. (10) La dichiarazione del Consiglio del 25 marzo 2004 sulla lotta contro il terrorismo esortava ad integrare nei programmi di assistenza esterna gli obiettivi della strategia antiterrorismo. Inoltre, la Strategia del millennio dell’UE riguardante la prevenzione e il controllo della criminalità organizzata, adottata dal Consiglio il 27 marzo 2000, sollecita una più stretta collaborazione con i paesi terzi. (11) L’UE deve in particolare essere in grado di adottare delle misure che le permettano di promuovere la sicurezza nucleare nei paesi terzi, combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa, far fronte alle altre minacce tecnologiche per la sicurezza e gestire i grandi rischi imprevisti per la salute pubblica aventi un impatto al livello transnazionale. Il Consiglio europeo del 12 dicembre 2003 ha adottato una strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. (12) È necessario finanziare le misure di accompagnamento a sostegno degli obiettivi del presente regolamento, compresa la formazione, la ricerca e il sostegno all’attuazione degli accordi internazionali. (13) Al fine di adempiere gli impegni internazionali assunti dalla Comunità e contribuire pienamente alle politiche esterne dell’UE, la Comunità deve garantire che i propri strumenti di assistenza esterna siano adattati integralmente a tali obiettivi. (14) L’esperienza ha dimostrato che la stabilizzazione post-crisi richiede un impegno prolungato e flessibile da parte della comunità internazionale e che è opportuno riservare una particolare attenzione ai primi anni successivi alla crisi, durante i quali molti paesi ritornano in una situazione di grave difficoltà. Inoltre, i paesi partner che attraversano situazioni di crisi potrebbero non disporre della capacità istituzionale o di strutture governative che beneficiano del pieno riconoscimento politico a livello internazionale, il che consentirebbe loro di partecipare attivamente alla definizione delle priorità di assistenza. (15) L’attuazione dei programmi di assistenza in tempi di crisi e di instabilità politica richiede misure speciali per garantire la flessibilità in sede di adozione delle decisioni e di ripartizione del bilancio e necessita di misure rafforzate per assicurare la coerenza con gli aiuti bilaterali e i meccanismi di messa in comune dei contributi dei donatori, ivi compresa la delega delle funzioni di autorità pubblica attraverso una gestione centralizzata indiretta. (16) Le risoluzioni del Parlamento europeo e le conclusioni del Consiglio riguardanti la comunicazione della Commissione intitolata “Collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo”[9] sottolineano la necessità di garantire un reale collegamento tra le operazioni finanziate in caso di crisi a valere sui diversi strumenti di finanziamento della CE. (17) L'esperienza insegna che per affrontare i suddetti problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari strumenti finanziari e risorse finanziarie specifici che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine. (18) Oltre alle misure concordate con i paesi partner nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione istituito nell'ambito dello strumento integrato di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica, la Comunità deve essere in grado di fornire un’assistenza che promuova i valori fondamentali e le principali priorità politiche dell’Unione, nonché le nuove iniziative politiche della comunità internazionale riguardanti il mantenimento della pace, la stabilità politica, la lotta contro la criminalità organizzata, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali, le grandi minacce tecnologiche e le epidemie. (19) Gli aiuti umanitari vengono forniti esclusivamente nell'ambito del regolamento (CE) 1257/96 del Consiglio. (20) Gli “Orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e i suoi Stati membri nel settore dell’assistenza esterna” del 2001 sottolineano l’esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna dell’UE. (21) Le misure di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10]. I documenti di strategia che disciplinano l'assistenza di lungo termine dovrebbero essere sottoposti a un comitato di gestione. Laddove fosse richiesta una particolare flessibilità per l'elaborazione e l'attuazione del programma è opportuno consultare un comitato consultivo. (22) L'istituzione di un nuovo strumento per la stabilità rende necessaria l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo, del regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo, del regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che istituisce il meccanismo di reazione rapida, del regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione Nord-Sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania, del regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo, della decisione 2001/824/CE, Euratom del Consiglio, del 16 novembre 2001, relativa ad un ulteriore contributo della Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, del regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia e del regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR). (23) Gli obiettivi della prevista azione non possono essere realizzati in maniera sufficiente dai singoli Stati membri, a causa della necessità di una risposta multilaterale e concertata nei settori definiti dal presente regolamento e tenendo conto della portata e degli effetti globali delle misure da esso previste. La Comunità può pertanto adottare misure, in conformità con il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In base al principio di proporzionalità, definito dallo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per realizzare tali obiettivi. (24) Per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono altri poteri oltre quelli di cui all'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia atomica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I – OBIETTIVI Articolo 1 Obiettivi generali e campo d'applicazione La Comunità finanzia le misure volte a promuovere la pace e la stabilità e a garantire la sicurezza della popolazione civile nei paesi e nei territori terzi in conformità con le disposizioni del presente regolamento. Tali misure forniscono in particolare sostegno alle politiche dell’UE riguardanti: - la fornitura di una risposta efficace, tempestiva ed integrata per prevenire, mitigare o affrontare le conseguenze di situazioni di crisi, situazioni di grave instabilità politica o conflitti violenti; - le grandi sfide alla creazione o alla tutela dello Stato di diritto nei paesi terzi, compresa la lotta contro i problemi regionali o transfrontalieri, come ad esempio la criminalità organizzata, il contrabbando e il terrorismo; - le grandi minacce tecnologiche con un potenziale impatto transfrontaliero, compresa la promozione della sicurezza nucleare e la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; - lo sviluppo della capacità di manutenzione e rafforzamento della pace in partenariato con le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali; Il presente Regolamento istituisce anche un quadro per rispondere alle nuove iniziative politiche promosse dall’Unione europea in linea con gli obiettivi dello stesso, integrando le azioni che potrebbero essere varate nell'ambito degli altri strumenti finanziari esterni. Articolo 2 Scopo Per realizzare gli obiettivi del presente regolamento la Comunità fornisce un'assistenza finanziaria, economica e tecnica a complemento degli altri tipi di assistenza previsti normalmente nell'ambito dello strumento per gli aiuti umanitari, dello strumento integrato di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento per la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica al fine di: a) contribuire a creare o ripristinare nei paesi terzi le condizioni di base necessarie per consentire l'efficace attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo e di cooperazione economica della Comunità. Ciò può comprendere, tra l'altro, un sostegno a favore: - delle misure in campo civile promosse dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e non per favorire la risoluzione pacifica delle controversie, prevenire lo scoppio di conflitti violenti o l'intensificazione degli stessi, limitarne la diffusione a livello territoriale e promuovere la riconciliazione delle parti, compresi gli sforzi di negoziazione e mediazione e il controllo e l'attuazione degli accordi di pace o di tregua tra le parti; - delle operazioni di controllo militare, di mantenimento della pace o sostegno alla pace (comprese le operazioni con una componente civile) condotte dalle organizzazioni regionali e subregionali e da altre coalizioni di Stati che operano sotto l'egida delle Nazioni Unite; delle operazioni volte a rafforzare la capacità delle suddette organizzazioni e dei loro membri di pianificare ed eseguire tali interventi, garantendo un efficace controllo politico sugli stessi; - della mobilizzazione delle misure in risposta a disastri naturali o causati dall’uomo, ivi compreso l'impiego delle risorse di protezione civile in assenza di un'assistenza umanitaria UE o a integrazione della stessa; - del disarmo, della smobilitazione e reintegrazione dei combattenti, affrontando il problema dei bambini-soldato e della riforma del settore della sicurezza; - delle misure tese ad affrontare il problema delle mine antipersona, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi, delle armi portatili e delle armi leggere e degli altri residuati bellici pericolosi, ivi compresi la rimozione e la distruzione dei depositi, l'assistenza alle vittime di tali ordigni e i programmi di sensibilizzazione; - delle misure varate in risposta a situazioni di crisi per salvaguardare, ripristinare o creare le condizioni necessarie per consentire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, compreso il sostegno al funzionamento delle amministrazioni transitorie dotate di un mandato internazionale e alle loro azioni, e delle altre misure iniziali volte a creare e promuovere delle istituzioni statali democratiche e pluralistiche, un'amministrazione civile efficiente a livello nazionale e locale, un apparato giudiziario indipendente, il buon governo e lo Stato di diritto; - delle misure varate in risposta a situazioni di crisi per promuovere e difendere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i principi democratici e lo Stato di diritto nonché i principi del diritto internazionale (ivi compreso il sostegno ai tribunali penali speciali nazionali e internazionali, alle commissioni per la verità e la riconciliazione, ai meccanismi giudiziari per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti dell'uomo e ai meccanismi di rivendicazione e aggiudicazione dei diritti di proprietà) e per incoraggiare lo sviluppo della società civile e la sua partecipazione al processo politico, ivi comprese le misure volte a promuovere l'indipendenza e la professionalità dei media; - delle misure varate in risposta a situazioni di crisi per ripristinare e ricostruire le infrastrutture principali, gli alloggi, gli edifici pubblici e le attività economiche (ivi compresa la capacità produttiva di base) e per riavviare l'economia e generare occupazione; - le altre eventuali misure richieste per facilitare un’efficace transizione dagli interventi promossi in risposta a situazioni di crisi alla normale gestione della cooperazione nell'ambito delle strategie e dei programmi di medio e lungo termine della Comunità riguardanti l'assistenza esterna e la cooperazione economica. La Commissione garantisce che le misure adottate siano in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per il paese partner in questione e in particolare con gli obiettivi del suo sviluppo e con le politiche e i programmi di cooperazione economica adottati ai sensi dell’articolo 179 e dell'articolo 181, lettera A, del trattato che istituisce la Comunità europea. b) promuovere la cooperazione tra l’UE e i paesi terzi per far fronte alle sfide transfrontaliere globali e regionali che hanno un impatto sulla sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini. Tali misure possono in particolare: - rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie e delle autorità incaricate dell'applicazione della legge nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, ivi compresi il contrabbando, il controllo dei traffici e transiti illeciti e altri settori di cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni; - rafforzare il quadro internazionale per la tutela dei diritti umani e fornire sostegno all'azione internazionale per la promozione della democrazia; - affrontare il problema della sicurezza dei trasporti internazionali e delle operazioni e infrastrutture in campo energetico, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci e la distribuzione dell'energia; - rispondere alle grandi minacce improvvise per la salute pubblica, come ad esempio le epidemie con un potenziale impatto transnazionale; - contribuire allo sviluppo dei quadri giuridici nazionali e della cooperazione internazionale nei suddetti settori, ivi compreso lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e delle minacce e altre forme di cooperazione pertinenti; Tali misure possono essere adottate nell'ambito del presente regolamento se rispondono ad un bisogno urgente, se l'efficienza o l'efficacia della loro attuazione è subordinata alla presenza di strategie e meccanismi globali o transregionali e se non vengono altrimenti attuate nell'ambito del quadro strategico e di programmazione dei regolamenti riguardanti la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica[11], lo strumento europeo di vicinato e partenariato[12] o lo strumento integrato di preadesione[13]. c) aiutare a proteggere i paesi e le popolazioni dalle grandi minacce tecnologiche e combattere la proliferazione delle armi nucleari, chimiche, biologiche e radiologiche e dei materiali, delle attrezzature e del know-how ad esse associati. Tale azione può comprendere, tra l'altro, il sostegno: - alla promozione della sicurezza nucleare, aiutando in particolare a divulgare la cultura della sicurezza, ivi compresi la sicurezza della progettazione, la gestione e manutenzione delle centrali nucleari o di altri impianti nucleari, la sicurezza del trasporto, il trattamento e lo smaltimento delle scorie nucleari e la bonifica degli ex siti nucleari; - alla creazione e attuazione di salvaguardie in campo nucleare, ivi compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili, il controllo dei traffici illeciti di materiali potenzialmente pericolosi e l'installazione di moderne attrezzature logistiche, di valutazione e di controllo; - alla riduzione delle scorte di materiali fissili o di agenti chimici e biologici per uso bellico e al rafforzamento della sicurezza degli impianti di trattamento di tali materiali e dei relativi precursori; - alla conversione ad uso civile delle industrie e degli impianti di produzione del comparto bellico e dei programmi di ricerca nel campo della difesa, ivi compreso il sostegno alla conversione e all’impiego alternativo degli scienziati dell'industria bellica e alla bonifica degli ex siti utilizzati da quest'ultima; - all’efficace controllo e rilevamento dei traffici illeciti di materiali potenzialmente pericolosi, ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche di valutazione e di controllo; - allo sviluppo e all'applicazione di efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso; - allo sviluppo di efficaci misure in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, protezione civile e interventi di bonifica riguardanti eventuali catastrofi ambientali di grande entità, ad esempio nel settore nucleare o in relazione ad altre industrie potenzialmente coinvolte in disastri ambientali con ripercussioni internazionali; - alla promozione della cooperazione internazionale nei suddetti settori, ivi compresi lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e delle minacce e le altre forme di cooperazione pertinenti. d) promuovere la ratifica, l'attuazione e il monitoraggio degli accordi e dei trattati internazionali e incoraggiare lo sviluppo di politiche e pratiche internazionali efficaci in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure potrebbero includere anche la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la prevenzione dei conflitti e la formazione per la gestione delle crisi in ambito civile. Articolo 3 Altre iniziative La Comunità può adottare delle misure a sostegno delle altre iniziative strategiche laddove tali misure contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi generali del presente regolamento definiti dall'articolo 1 e/o rispondano agli impegni assunti dalla Comunità nelle sedi internazionali o alla politica stabilita dal Consiglio. TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E STANZIAMENTO DEI FONDI Articolo 4 Misure e programmi 1. Le misure varate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento vengono eseguite sotto forma di interventi di assistenza straordinari, programmi di intervento transitorio o programmi pluriennali. 2. Le misure di assistenza straordinarie rispondono a situazioni di crisi o di estrema urgenza, a situazioni di pericolo per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, in cui l'efficacia delle misure dipende soprattutto dalla rapidità e dalla flessibilità della loro attuazione. La Commissione può inoltre adottare delle misure di assistenza straordinarie per attuare le misure comunitarie parallelamente a quelle adottate dal Consiglio in base al Titolo V del trattato sull’Unione europea riguardante la politica estera e di sicurezza comune. 3. Le misure di assistenza straordinarie possono essere seguite da un programma di intervento transitorio, che consiste in una serie di misure il cui obiettivo è contribuire alla creazione o al ripristino delle condizioni di base necessarie per la normale attuazione dei programmi di cooperazione esterna dell'Unione europea. Esse possono inoltre essere attuate per far fronte a situazioni di prolungata instabilità politica, situazioni derivanti da conflitti irrisolti, gravi problemi postbellici e situazioni in cui la Comunità ha invocato le clausole fondamentali degli accordi internazionali con i paesi terzi o altri atti di base che disciplinano l'assistenza esterna, a condizione che ciò sia compatibile con le eventuali altre misure del caso adottate dal Consiglio. 4. I programmi pluriennali consistono in misure volte ad affrontare problemi di lungo termine nel contesto di condizioni stabili per la cooperazione. Tali programmi si basano sui seguenti elementi: a) strategie regionali e tematiche specifiche del presente strumento adottate in linea con le disposizioni di cui all'articolo 7, o b) strategie nazionali, regionali o tematiche adottate nell'ambito dei regolamenti del Consiglio che istituiscono lo strumento per la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica, lo strumento integrato di preadesione e lo strumento europeo di vicinato e partenariato. Articolo 5 Disposizioni particolari riguardanti le misure di assistenza straordinarie e i programmi transitori 1. La Commissione mantiene un costante dialogo con il Consiglio riguardo alla programmazione delle misure di assistenza straordinarie previste nell'ambito del presente regolamento. Essa tiene conto della strategia adottata dal Consiglio in sede di programmazione e successiva attuazione di tali misure, nell'interesse della coerenza dell'azione esterna dell’UE. Laddove la Commissione adottasse misure di assistenza straordinarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di cui sopra, essa informa senza indugio il Consiglio della natura, degli obiettivi e dell'importo finanziario delle misure adottate. Entro nove mesi dall'adozione delle misure straordinarie, la Commissione invia una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Tale relazione fornisce una descrizione generale dell'attuale e prevista risposta comunitaria e dei contributi provenienti da altri strumenti finanziari della Comunità, dello stato di avanzamento delle attuali strategie nazionali e regionali di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), di cui sopra, delle eventuali misure adottate dalla Comunità per favorire il dialogo politico e del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito degli interventi generali a livello internazionale e multilaterale. La relazione individua inoltre le eventuali misure speciali ritenute necessarie per garantire la coerenza tra l'azione della Comunità e le misure programmate o adottate ai sensi del Titolo V del trattato sull’Unione europea. 2. Entro il periodo di nove mesi citato al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione può adattare un programma di intervento transitorio in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, di cui sopra, basandosi sulle misure straordinarie che sono state adottate e, ove possibile, spianando la strada alla ripresa delle normali condizioni di cooperazione. Laddove la Commissione avesse condotto una revisione ad hoc delle proprie strategie nazionali o regionali in risposta a una delle situazioni descritte all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, di cui sopra, tali strategie costituiscono la base per il programma transitorio. Entro due anni dall'adozione del programma di intervento transitorio la Commissione valuta se le condizioni continuano a giustificare il ricorso al finanziamento nell'ambito del presente regolamento. Nell'eseguire tale valutazione, la Commissione esaminerà in particolare se le esigenze di assistenza del paese in questione possano essere adeguatamente soddisfatte nell'ambito del quadro strategico che disciplina la fornitura dell'assistenza attraverso gli altri strumenti di assistenza esterna della Comunità. La Commissione riferisce sulle proprie conclusioni al comitato di cui all'articolo 25. La Commissione può adottare un programma di intervento transitorio senza aver preventivamente varato misure di assistenza straordinarie. 3. Per facilitare il dialogo di cui al paragrafo 1 e migliorare l'efficacia e la coerenza delle misure di assistenza straordinarie nazionali e comunitarie, la Commissione può adottare qualsiasi altra misura necessaria per promuovere uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia a livello decisionale che a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni. Articolo 6 Disposizioni particolari applicabili alle operazioni di sostegno alla pace 1. Le misure che forniscono sostegno allo spiegamento di contingenti di pace e alle operazioni di sostegno alla pace di cui al precedente articolo 2 e le eventuali misure di accompagnamento vengono adattate come misure di assistenza straordinarie. Prima di adottare tali misure la Commissione consulta tempestivamente gli Stati membri dell'ambito degli organi competenti del Consiglio, indicando anche le eventuali misure complementari la cui adozione da parte del Consiglio è ritenuta utile. La Commissione stabilisce che le operazioni sono conformi ai principi e agli obiettivi delle Nazioni Unite e in particolare che l'eventuale spiegamento di contingenti di pace e le operazioni di sostegno alla pace hanno ricevuto, in linea generale, il beneplacito dell’ONU. Per le operazioni tese a imporre la pace è necessario un mandato dell'ONU. La Commissione stabilisce le procedure necessarie per garantire un controllo efficace ed indipendente della condotta delle forze impegnate in operazioni militari di monitoraggio o mantenimento della pace finanziate dalla Comunità e ne informa regolarmente il Consiglio; 2. La Commissione può, su propria iniziativa, adottare misure preparatorie riguardanti le operazioni di sostegno alla pace, ivi compresa l'organizzazione di missioni d'inchiesta. La Commissione informa tempestivamente il Consiglio prima di finanziare tali misure preparatorie e tiene conto dei pareri del Consiglio nella successiva attuazione delle misure. 3. Le misure che forniscono un sostegno di lungo termine agli interventi di potenziamento delle capacità nel settore delle operazioni militari di mantenimento della pace vengono adottate sotto forma di programmi pluriennali. La Commissione informa regolarmente il Consiglio dell’attuazione di tali programmi. Articolo 7 Programmi pluriennali 1. Laddove la Commissione adottasse documenti di strategia regionale o tematica specifici per il presente strumento in conformità con l'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), di cui sopra, questi ultimi vengono elaborati per un periodo massimo di sette anni al fine di fornire un quadro uniforme per il coordinamento dei donatori e dei paesi partner. 2. Nell'elaborare i documenti di strategia di cui al paragrafo 1, la Commissione assicura la coerenza con le strategie e le misure adottate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali della Comunità. Inoltre, ove opportuno, vengono organizzate delle consultazioni tra la Commissione, gli Stati membri e gli altri donatori per garantire la complementarità tra le attività di cooperazione della Comunità e quelle degli Stati membri. Ove opportuno, possono partecipare anche le altre parti interessate. Se necessario, i documenti di strategia vengono esaminati e rivisti. Ciò avviene solitamente nella fase intermedia. 3. I programmi indicativi pluriennali possono essere elaborati in collegamento con i documenti di strategia regionale. I programmi indicativi definiscono i settori di cooperazione selezionati per il finanziamento, stabiliscono gli obiettivi specifici, i previsti risultati e gli indicatori di rendimento e fissano gli stanziamenti indicativi (a livello generale, per i singoli settori prioritari e, ove opportuno, mediante un margine di variazione). I programmi indicativi vengono aggiornati in base alle necessità tenendo conto delle eventuali revisioni dei documenti di strategia pertinenti. In casi eccezionali, gli stanziamenti pluriennali possono essere adeguati alla luce di circostanze particolari, come ad esempio le situazioni di crisi o la realizzazione di risultati straordinari. Articolo 8 Adozione dei documenti di programmazione 1. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 7 e le eventuali revisioni degli stessi vengono adottati in conformità con la procedura di cui all'articolo 25 sulla base della procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2. 2. I programmi di intervento transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, vengono adottati dalla Commissione in conformità con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Tali programmi possono essere prorogati in conformità con la suddetta procedura. Articolo 9 Adozione di nuove iniziative strategiche Prima di adottare le misure di cui all'articolo 3, la Commissione, agendo in conformità con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, adotta gli orientamenti che definiscono il relativo quadro strategico, i mezzi finanziari da stanziare e la loro complementarità con l'assistenza fornita nell'ambito degli altri strumenti di assistenza esterna CE a sostegno di tali obiettivi. TITOLO III - ATTUAZIONE Articolo 10 Decisioni di finanziamento 1. Per le misure da adottare in conformità con l’articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 1, o l'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione adotta le necessarie decisioni di finanziamento. La Commissione ne informa il comitato entro 72 ore dall'adozione delle decisioni. 2. Per le misure da adottare in conformità con l’articolo 6, paragrafo 3, o l'articolo 7, la Commissione adotta dei programmi d’azione annuali sulla base dei documenti di strategia di cui all'articolo 4, paragrafo 4. 3. In via eccezionale, ad esempio nei casi in cui un programma d’azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali di cui all’articolo 7, la Commissione può adottare misure non previste da un programma d’azione secondo le medesime regole e modalità dei programmi stessi. 4. I programmi d’azione precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del previsto finanziamento. Essi contengono inoltre una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione approssimativo. 5. Entro un mese dalla propria decisione, la Commissione trasmette per informazione i programmi d’azione agli Stati membri. Articolo 11 Adozione di misure speciali non previste dai documenti di strategia o dai programmi indicativi pluriennali 1. In caso di necessità o di eventi imprevisti, la Commissione adotta misure speciali non previste dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Qualora l’importo della sovvenzione superi i 15 milioni di €, le misure speciali sono adottate dalla Commissione previa consultazione del comitato istituito conformemente all’articolo 25, in base alla procedura di cui all’articolo 25, paragrafo (3). Nel proprio regolamento interno il comitato definisce regole specifiche per la consultazione del comitato stesso che permettano alla Commissione di adottare, ove necessario, le misure speciali in base ad una particolare procedura d’emergenza. 2. Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del previsto finanziamento. Esse contengono inoltre una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione approssimativo. 3. Entro un mese dalla propria decisione, la Commissione trasmette per informazione le misure speciali agli Stati membri. 4. La procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 3, non deve essere utilizzata per le modifiche delle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riaggiudicazione degli stanziamenti all’interno del bilancio di previsione, l’aumento o la diminuzione del bilancio per un importo inferiore al 20% del bilancio iniziale, a condizione che dette modifiche non influiscano sugli obiettivi iniziali definiti dalla decisione della Commissione. Articolo 12 Ammissibilità 1. I finanziamenti a titolo del presente regolamento sono destinati: a) ai paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni; b) agli enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni; c) agli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e la Comunità; d) alle organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento; e) ai seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro paese terzo, nella misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento: - enti pubblici o parastatali, enti o amministrazioni locali e relativi raggruppamenti; - società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati; - istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner; - attori non statali quali definiti al paragrafo (2); - persone fisiche. 2. Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni di popolazioni locali, le associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell’integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell’insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti che possono dare il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Articolo 13 Tipi di misure 1. I finanziamenti comunitari possono assumere in particolare la seguente forma: - progetti e programmi; - un sostegno di bilancio generale o settoriale, se il sistema approntato dal paese partner per la gestione dei fondi pubblici è sufficientemente trasparente, attendibile ed efficiente, se il paese partner ha attuato adeguate politiche macroeconomiche settoriali approvate dai principali donatori, ivi comprese, ove opportuno le istituzioni finanziarie internazionali; - un sostegno settoriale; - in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di: a) programmi settoriali per le importazioni in natura; b) programmi settoriali d’importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni per il settore in questione; c) programmi generali d’importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti; - fondi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari, in base ai programmi della Commissione, finalizzati alla concessione di prestiti (per fornire sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (segnatamente sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre partecipazioni minoritarie e temporanee di capitale sociale, nonché contributi a fondi di garanzia in conformità con l’articolo 22; - programmi di alleggerimento del debito; - sovvenzioni finalizzate al finanziamento di azioni; - sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi d’esercizio; - finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, organismi nazionali pubblici e enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli dei paesi e regioni partner; - contributi a fondi internazionali, in particolare i fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali; - contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi investitori, ovvero a fondi istituiti da uno o più finanziatori finalizzati all’attuazione congiunta di azioni; - risorse umane e materiali necessarie per un’efficiente gestione e supervisione dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner. 2. L’assistenza comunitaria non viene utilizzata per finanziare: a. l’acquisto di armi o munizioni; b. le spese militari ricorrenti; c. l’addestramento militare per le operazioni di combattimento diverso dall’addestramento militare richiesto per la partecipazione a operazioni complesse di sostegno alla pace o alla riforma del settore della sicurezza; d. costi legati allo spiegamento di forze militari degli Stati membri, ad eccezione dei costi dei rappresentanti militari inviati come consiglieri presso le organizzazioni regionali o subregionali, o di altre coalizioni di paesi che preparano o intraprendono operazioni di mantenimento della pace e che sono sottoposte al comando operativo di tali organizzazioni, e altri costi legati allo sviluppo istituzionale delle capacità di sostegno alla pace da parte di paesi terzi. 3. Le attività contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto comunitario[14] ammesse a beneficiare dei finanziamenti ai sensi dello stesso non possono essere finanziate a titolo del presente regolamento. Articolo 14 Misure di sostegno 1. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative ad azioni di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione, direttamente necessarie per l’attuazione del presente regolamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazione, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico alla quale la Commissione può ricorrere per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese del personale di sostegno amministrativo assunto dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate nell’ambito del presente regolamento. 2. Tutte queste misure di sostegno non sono necessariamente oggetto di una programmazione pluriennale e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. Il loro finanziamento può tuttavia anche rientrare nell’ambito di detti programmi. Le misure di sostegno non previste dai programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione secondo le disposizioni di cui all’articolo 11. Articolo 15 Cofinanziamenti 1. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento al quale possono partecipare: - gli Stati membri, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali; - qualsiasi altro paese donatore, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali; - le organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali; - le società, le imprese e le altre organizzazioni e imprese private, nonché gli altri attori non statali di cui all’articolo 12, paragrafo 2; - i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi. 2. Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento rimanga sempre identificabile. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma. 3. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi per conto degli enti di cui al primo, secondo e terzo trattino del paragrafo (1) per l’esecuzione di azioni congiunte. In tal caso, la Commissione ricorre alla gestione centralizzata diretta o alla gestione centralizzata indiretta delegando il compito ad agenzie comunitarie o ad organismi istituiti dalla Comunità. Tali fondi saranno trattati come entrate gestite in conformità dell’articolo 18 del regolamento 1605/2002 del Consiglio. Articolo 16 Modalità di gestione 1. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento sono attuate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. 2. La Commissione può decidere di affidare funzioni di autorità pubblica, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento 1605/2002 a condizione che essi siano riconosciuti a livello internazionale, adottino un sistema di gestione e controllo riconosciuto a livello internazionale e siano sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica. 3. In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione partner che beneficiano dei fondi. Articolo17 Impegni di bilancio 1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni prese dalla Commissione ai sensi degli articoli 10, 11 o 14. 2. I finanziamenti comunitari possono assumere in particolare la seguente forma giuridica: - accordi di finanziamento; - accordi di sovvenzionamento; - contratti di appalto; - contratti di lavoro. Articolo 18 Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1. Tutti gli accordi che risultano dal presente regolamento contengono delle disposizioni che garantiscono l'interesse finanziario della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità in conformità con i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/1995, (CE, Euratom) n. 2185/1996 e (CE) n. 1073/1999 del Consiglio. 2. Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti ad eseguire una revisione contabile della documentazione o un controllo sul posto di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione a effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996. 3. Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2. Articolo 19 Norme di partecipazione e di origine 1. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri della Comunità europea che rientrano nel campo d’applicazione dei trattati. 2. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta anche a tutte le persone fisiche e giuridiche - dei paesi che beneficiano dello strumento di preadesione, - dei paesi dello Spazio economico europeo che non appartengono all’UE, e - di qualsiasi altro territorio o paese terzo qualora sia stato istituito un accesso reciproco l'assistenza esterna. 3. Nel caso delle misure adottate da un qualsiasi paese terzo considerato come un paese meno avanzato in base ai criteri OCSE la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale. 4. Nel caso delle misure di assistenza straordinarie e dei programmi transitori di cui al precedente articolo 4, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale. 5. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione e alle norme di origine è aperta: - nel caso delle misure adottate nel quadro di una strategia tematica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, a qualsiasi persona fisica o giuridica dei paesi in via di sviluppo o dei paesi in transizione quali definiti dall’OCSE, nonché di qualsiasi altro paese ammissibile ai sensi del programma tematico; - nel caso delle misure adottate nel quadro di una strategia nazionale o regionale di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo l’atto di base nell’ambito del quale è stata adottata la strategia; - nel caso delle misure adottate nel quadro di una strategia regionale di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), a tutte le persone fisiche e giuridiche dei paesi o territori cui è diretta tale strategia. 6. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali. 7. Gli esperti proposti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti non devono adempiere alle suddette norme sulla nazionalità. 8. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui ai precedenti paragrafi 2-5. 9. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei territori o paesi terzi che vantano legami economici, commerciali o geografici storici con il paese partner può essere autorizzata caso per caso. Inoltre, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi o utilizzare le forniture e i materiali di origine diversa. Articolo 20 Prefinanziamenti Gli interessi generati dal prefinanziamento dei pagamenti a favore dei beneficiari sono detratti dal versamento finale. Articolo 21 Sovvenzioni In conformità con l'articolo 114 del regolamento (CE) n. 1605/2002, le persone fisiche possono ricevere sovvenzioni. Articolo 22 Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari I fondi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla Banca europea per gli investimenti o da qualsiasi altra banca o organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione. La Commissione deve adottare, caso per caso, le disposizioni di attuazione del presente articolo per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell’intermediario incaricato dell’attuazione, l’utilizzazione e il recupero dei profitti sul fondo, nonché la chiusura dell’operazione. Articolo 23Valutazione La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell’efficacia della programmazione, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell’articolo 25. TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 24 Relazione La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell’attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e presenta una relazione annuale sull’attuazione degli aiuti al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione fornisce, per l’esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l’esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e l’esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione partner nonché per ciascun settore di cooperazione. Articolo 25Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato nell’attuazione del presente regolamento. 2. Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni. 3. Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. 4. Il comitato viene informato delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento. 5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 6. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la Banca. Articolo 26Revisione Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio delle proposte sul futuro del presente regolamento ed eventuali modifiche ritenute opportune. Articolo 27 Abrogazione 1. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogati i seguenti regolamenti: - Regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo. - Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. - Regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che istituisce il meccanismo di reazione rapida. - Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione Nord-Sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania. - Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo. - Decisione 2001/824/CE, Euratom del Consiglio, del 16 novembre 2001, relativa ad un ulteriore contributo della Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del fondo per la struttura di protezione di Cernobyl. - Regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia. - Regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR). 2. I regolamenti abrogati rimangono applicabili agli atti giuridici e agli impegni attinenti all’esecuzione degli esercizi anteriori al 2007. Articolo 28Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica dal 1° gennaio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente […] LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT +++++ TABLE +++++ 1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) This proposal represents a consolidation of a number of existing activities and does not map directly onto the existing budget nomenclature. However, it covers in full or in part the existing geographic-based policy areas and budget lines, and the type of activities currently addressed under the following sectoral budget lines: +++++ TABLE +++++ 2. OVERALL FIGURES 2.1. Total allocation for action (Part B): € 4.455 million 2.2. Period of application: 2007-2013 2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: (current prices) (a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1) € million ( to three decimal places) +++++ TABLE +++++ (b1) Technical and administrative assistance: of which staff (see point 6.1.2) +++++ TABLE +++++ (b2) Technical and administrative assistance: of which support expenditure (see point 6.1.2) +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ * ‘following years’ only applying to payments (c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditures (see points 7.2 and 7.3) € million (to three decimal places) +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ 2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective Proposal is compatible with the proposed financial perspective 2007-2013 2.5. Financial impact on revenue: Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure) 3. BUDGET CHARACTERISTICS +++++ TABLE +++++ 4. LEGAL BASIS Aritcle 308 (EC), article 203 (Euratom) 5. DESCRIPTION AND GROUNDS 5.1. Need for Community intervention 5.1.1. Objectives pursued The European Union has set itself important goals in the promotion of human and strategic security. In order for the Union to fulfil its role as a global player it is essential that the Community has the capability and means to respond to situations of crisis in third countries world-wide and to address global and regional trans-border challenges with a security or stability dimension. With this in mind, the Stability Instrument will provide the means to: - deliver, within a single legal instrument, an effective, immediate and integrated response to situations of crisis and instability in third countries, building on the added-value already demonstrated by the Rapid Reaction Mechanism and on the emergency provisions already provided for in a number of existing external relations financial instruments; - address global and regional trans-border challenges with a security or stability dimension arising in third countries, including issues such as nuclear safety and non-proliferation, as well as the fight against trafficking, organised crime and terrorism and sudden major threats to public health; - support the implementation of future policy challenges faced by the Union within the areas addressed by the Instrument, complementing actions which may be undertaken under the other external financing instruments; The Stability Instrument shall permit the Community to finance measures to promote peace, stability and civilian safety in third countries and territories (other than the Overseas Countries and Territories of the EU). Such measures shall in particular support the external policies of the Union by helping to: - establish or re-establish the essential conditions necessary to permit the effective implementation of Community development and economic co-operation policies, where these are threatened by situations of crisis or severe political instability; - address global and regional trans-border challenges affecting civilian security, including the fight against trafficking, organised crime and terrorism; - address major technological threats with potential trans-border impact, including the promotion of nuclear safety and the fight against the proliferation of weapons of mass destruction; - develop international peace-keeping capacity in partnership with regional organisations; - provide a framework for response to new policy initiatives supported by the Union in line with the objectives of the present Regulation, complementing actions which may be undertaken under the other external action instruments. In some of these areas a strategic framework for action has already been adopted by the EU, and the design of the new instrument takes this into account. Key amongst these are: - the millennium development goals - the EU Programme for the Prevention of Violent Conflicts adopted by the Göteborg European Council in June 2001 - the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction - and the Action Plan against Terrorism adopted by the European Council The main outcomes pursued are - enhancing human security through the prevention of violent conflict or the avoidance of its recurrence; assistance in the recovery from crisis until such time as assistance under one of the policy-driven external assistance instruments can be resumed; - increased capacity of regional and sub-regional organisations and other coalitions having UN endorsement to contribute to the resolution of political crisis, notably through improved capabilities for the conduct of peace support operations, building on the established policy for the Africa Peace facility; - security from major technological threats, threats to the rule of law and public health challenges; - the development and consolidation of democracy and the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms ; In operational terms the Instrument will make it possible for the Community to : - respond effectively to situations of major crisis around the world, addressing the kind of situations which in recent years have for example arisen in Kosovo, in Afghanistan, or in Iraq; - strengthen the important contribution it already makes to EU civilian crisis management in line with the conclusions of the Helsinki European Council by providing for a timely, effective, and integrated crisis response. Delivering assistance in an integrated way as envisaged under this regulation will, moreover, facilitate donor co-ordination during times of crisis and increase the visibility of EU assistance; - facilitate the response to challenges affecting civilian security, such as the fight against trafficking, organised crime and terrorism, where measures must be taken at the global and trans-regional level for the sake of efficiency and effectiveness or otherwise respond to a major threat to law and order; This will complement work which may be undertaken at the national level under one or other of the general cooperation instruments, adding a broader international dimension to address the specifically trans-national aspects of these new challenges; - address major technological threats with potential trans-border impact, including the promotion of nuclear safety and nuclear safeguards (building for example on the experience already gained under the Tacis programme), as well as support for non-proliferation efforts, and for disaster-preparedness and prevention work in relation to possible major environmental incidents; - fully support the role of the Union as a global player in addressing the above issues; The instrument includes provisions to facilitate cross-pillar coordination where Community measures are adopted in support of measures taken under the CFSP. However, the Stability Instrument addresses itself purely first-pillar measures. Second-pillar measures will continue to be adopted under the CFSP, the scope of which will be defined by the Council on a case-by-case basis, as is the current practice. 5.1.2 Measures taken in connection with ex ante evaluation As part of the preparation of the future financial framework the Commission established the Peace Group which was tasked with leading the identification of the future priorities for external relations and the instruments needed to serve those priorities. This Group functioned at both the level of the external relations Commissioners and the services. It met regularly between April and December 2003 and developed the principles which were set out in the Communication COM(2004) 101[15] adopted on 10 February. The need to align objectives and instruments more closely to EU values and interests was identified as being fundamentally important. The values which should guide the setting of objectives and which should be served by the instruments include human dignity, the rule of law, human rights, solidarity, equality between the sexes, adherence to the multilateral system of the United Nation and support within the multilateral economic system, for regionalism as a force for development and stability. The EU’s interests are the promotion of stable international growth founded on sustainable development. The promotion of EU values and interests require it to act as a continental power and a global economic and political player. Three policy priorities were identified as a result of the Peace Group’s work: the EU and its neighbourhood, covering candidate and pre-candidate countries and the countries covered by the European Neighboured Policy; the EU as a Sustainable Development Partner; and the EU as a Global Player dealing with political and security challenges. A consensus emerged on the need to streamline the instruments for external action in order to simplify and make them more efficient. The existing array of instruments reflects an organic approach where one instrument has been added on top of another. For the future, a limited number of instruments would underpin external action expenditure. The Instrument for Stability addresses the third of these priorities. The current proposal also takes account of the vast literature of work on peace keeping and the delivery of assistance in response to international crises (including the 2001 DAC Guidelines on Helping Prevent Violent Conflict, the 2004 report of the UNDG/ECHA Working Group on Transition issues and the publications of the World Bank Conflict Prevention and Reconstruction Unit), the practice of other international and bi-lateral donors. The Commission carried out in the second half of 2003 an extensive high-level review of the whole range of EC external instruments, in the context of the preparation of its proposals for the new financial perspectives. In its recommendations to the President, the “Peace Group” charged with this work underlined the need for the EU to gear the objectives and instruments of its external strategy more closely to its values and interests. In particular, it recommended that the EU should, in addition to addressing concerns related to our neighbourhood policy and to the EU’s role as a partner in sustainable development, also have the means to work effectively as a global player in addressing challenges relating to both civilian and strategic security. This requires that the instruments at our disposal should be able to address effectively such issues as nuclear safety and non-proliferation, the threats arising from organised crime and terrorism, and the challenges relating to armed conflict or from fragile states, as well as the new challenges which can arise in a rapidly-changing world. In the event of a crisis, it is essential that we are able to respond in an immediate, effective and integrated fashion to such threats and challenges. 5.1.3 Measures taken following ex post evaluation The “Peace Group” had integrated in its overall analysis of the external instruments the results of a number of post-evaluation exercises carried out regarding certain geographic and thematic instruments. Substantial analyses of a number of the issues involved have nevertheless been made, for example in connection with the Rapid Reaction Mechanism, where assessments are completed at the end of each programme, or with nuclear safety, in the Commission’s Communication of September 2000 (COM (2000) 493) on its support to nuclear safety in the Newly Independent States and Central and Eastern Europe. In addition, the regular project monitoring, reporting and feedback mechanisms applying to these different actions provide invaluable lessons at the project level which are drawn upon in both policy-making and programming. Moreover, the proposal follows up recommendations in the evaluation of rehabilitation and reconstruction financed by the EC in the ACP/ALA/MED/Tacis countries, the synthesis report on EC Activities in the field of human rights, democracy and good governance of August 2001, the Assessment of Phare and Tacis Nuclear safety activities of November 2000. 5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements The target population served by the instrument will be the populations of all third countries, or of those third countries (and their neighbours), who may become subject to conditions of crisis, or may be affected by concerns relating to nuclear safety and comparable challenges, or by trafficking, organised crime or terrorism in its trans-national aspects. The specific objectives to be set for the programming period, and the concrete measures to be taken and their immediate outputs, will: - in relation to situations of crisis, be determined by the Commission in response to such situations as and when they arise, following discussions in the Council where necessary, and shall be set out in appropriate detail in the relevant Commission decision; or - in relation to longer-term challenges (such as support for nuclear safety, for certain aspects of the promotion of democracy and fundamental values and the fight against trafficking, organised crime, and terrorism, or for capacity-building in relation to peace-keeping operations) be established in strategy papers and multi-annual indicative programmes. These programming documents shall, as for the other external action instruments, set out in appropriate detail the specific objectives, concrete measures, outputs and indicators relevant to the measures in question. - In both cases the participation of local and EU non-governmental and civil society based organisations as well as international organisations shall be a key feature of programmes. 5.3. Methods of implementation The measures to be taken under the present Instrument shall normally be implemented by the Commission by direct or indirect centralised management, but may in certain cases as specified in the Regulation be implemented by indirect centralised management (by public or public-service bodies of the Member States), by decentralised management (under the responsibility of a beneficiary partner country), or by delegated management (by international organisations or third-country donors, in cases of joint co-financing). At this stage the Commission is not ready to propose the establishment of an executive agency for programme implementation but this possibility has not been excluded, in particular for certain tasks of expert recruitment and logistical support. 6. FINANCIAL IMPACT 6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) (current prices) 6.1.1. Financial intervention Commitments (in € million to three decimal places) +++++ TABLE +++++ 7.2. Overall financial impact of human resources (2004 prices) +++++ TABLE +++++ 7.3. Other administrative expenditure deriving from the action IfS (2004 prices) +++++ TABLE +++++ The amounts are total expenditure for twelve months. (2004 prices) +++++ TABLE +++++ Human and adminstrative resource needs will be covered from within the allocation made to the DG managing the activities under the annual allocation procedure. The allocation of posts will depend on the one hand on the internal organisation of the next Commission, and on the other hand on a possible reallocation of posts between the services, following the new financial perspectives. 8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 8.1. Follow-up arrangements The Commission will monitor progress of its external co-operation on all levels, input (in particular financial flows (commitments, contracts and payments), activities / outputs (project and programme execution, internal monitoring carried out on the spot by Commission Delegations), progress / outcome (external Results-Oriented Monitoring) and impact . All countries and regional multi-annual indicative program will include the specific objectives and expected results for each area of co-operation, and a limited number of key outcome indicators in regard to economic and poverty situation. These indicators must relate to developments that are measurable in the short/medium term. The programming of long-term external aid for partner countries and regions is carried out in the framework of the preparation of country and regional strategy papers (up to 7-years).. These country strategies also include a work plan or national / regional indicative programme jointly agreed between the Community and partner country/region concerned. Under the principle of rolling programming, a review process is foreseen including annual operational reviews, mid-term reviews, and ad-hoc reviews where necessary. These review mechanism provides the flexibility required to ensure that operations are kept constantly in line with changes occurring in the economic situation, priorities and objectives of the partner country/region. Reviews take a special interest on progress achieved in terms of financial execution of aid, as well as in terms of results achieved and evolution of the context in term of poverty reduction, economic performance and supported sectors. Updated intervention frameworks and indicator tables on focal sectors are annexed to review documents in order to facilitate the assessment at the time of the review. In particular, mid-term reviews may lead to a change of strategy, as well as a change in the country/region allocation in the light of the current needs and performance. Emergency assistance measures shall be tightly monitored. Such measure present specific challenges in terms of measuring the long-term impact, but regular evaluations of Community crisis responses shall be integrated into the evaluation programme. Given the multi-lateral nature of crisis response, such evaluations will take into account the broader international response, and put a particular emphasis on the overall coherence of EU action, including with that delivered under title V of the EU Treaty. 8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation In application of current rules and in view of the vast scope of the activities foreseen, an evaluation system covering the different levels of intervention and types of instruments has been set up. Notably, the financial regulation, as well as the internal control standards, calls for regular evaluation of all (sizable) activities. This is translated into the evaluation of single operations (e.g. development projects), of programmes (e.g. country strategies) and policy sectors or themes (e.g. transport or gender issues). Evaluations of are also necessary and ongoing of wider legal obligations such as the 3 Cs (Coherence, Complementarity, Coordination). Evaluation of crisis response measures will normally take place at the completion of the ‘interim response programmes’ provided for under this Regulation. These works will be complemented by relevant works on databases, meta-analyses, methodology and training. 9. ANTI-FRAUD MEASURES The protection of the Community’s financial interests and the fight against fraud and irregularities form an integral part of this Regulation. Administrative monitoring of contracts and payments will be the responsibility of the central Commission services and/or EC Delegations in beneficiary countries. Each of the operations financed under this regulation will be supervised at all stages in the project cycle through the central Commission services and/or delegations. Supervision will take account of contractual obligations as well as of the principles of cost/benefit analysis and sound financial management. Moreover, any agreement or contract concluded pursuant to this Regulation shall expressly provide for monitoring of spending authorised under the projects/programmes and the proper implementation of activities as well as financial control by the Commission, including the European Anti-Fraud Office (OLAF), and audits by the Court of Auditors, if necessary on the spot. They shall authorise the Commission (OLAF) to carry out on-the-spot checks and inspections in accordance with Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities’ financial interests against fraud and irregularities. Particular attention will be paid to the nature of expenditure (eligibility of expenditure), to respect for budgets (actual expenditure) and to verify supporting information and relevant documentation (evidence of expenditure). [1] COM(2004) 313 del 26 aprile 2004. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU L […] del […], pag. […]. [5] GU L […] del […], pag. […]. [6] GU L […] del […], pag. […]. [7] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7. [8] COM(2004) 200 def. [9] COM(2001) 153. [10] GU C 184 del 17.7.1999, pag. 23. [11] GU L […] del […], pag. […]. [12] GU L […] del […], pag. […]. [13] GU L […] del […], pag. […]. [14] GU L 163 del 2.7.1996, pag. 6. [15] Building our Common Future, Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013.