Proposta di regolamento del Consiglio concernente un sistema di concessione su base volontaria di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea {SEC(2004) 977} /* COM/2004/0515 def. - ACC 2004/0173 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente un sistema di concessione su base volontaria di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea {SEC(2004) 977} (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione Nel maggio 2003 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione dell'Unione europea concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ( [1]). A metà ottobre sono state adottate le conclusioni del Consiglio su tale piano( [2]). [1] COM(2003) 251. [2] Documento del Consiglio 13439/03. Per risolvere il problema del disboscamento illegale, il piano d'azione prevede un approccio originale ed innovativo. In effetti, le iniziative dei paesi in via di sviluppo per il miglioramento della governance sono sostenute tramite gli incentivi per le buone pratiche che possono essere offerti dal mercato interno dell'UE. Gli elementi alla base del piano d'azione sono il sostegno a favore di una migliore governance nei paesi produttori di legname e un sistema di licenze inteso a garantire che l'UE importi soltanto legname tagliato legalmente. Il sistema di licenze per l'importazione di tali prodotti sarà attuato su base volontaria, tramite accordi di partenariato conclusi con i paesi e le regioni produttori di legname che decidono di collaborare con l'Unione in tale ambito. Conformemente alle richieste avanzate dal Consiglio nelle sue conclusioni, la Commissione ha avviato le seguenti iniziative al fine di rispettare la scadenza del primo semestre 2004 per la relazione: 1. elaborazione di un progetto di regolamento relativo al sistema di concessione di licenze FLEGT per le importazioni di legname; 2. di concerto con gli Stati membri, avvio di un dibattito con i paesi produttori di legname per cercare di avere la loro opinione sugli accordi di partenariato; 3. valutazione di ulteriori opzioni legislative da utilizzare eventualmente per conseguire gli obiettivi previsti dal piano d'azione. La presente proposta stabilisce il quadro normativo per l'introduzione di detto sistema di licenze. E' in corso un programma permanente di consultazioni a cui prendono parte la Commissione, gli Stati membri interessati e i potenziali paesi partner. Il risultato delle consultazioni è riportato dettagliatamente nell'allegato alla raccomandazione relativa a direttive di negoziato presentata unitamente al presente documento. Sulla base di tale dibattito iniziale e di altri contatti a livello politico, è presentata al Consiglio unitamente alla presente proposta una raccomandazione concernente un mandato per negoziare accordi di partenariato FLEGT su base volontaria. La Commissione ha avviato uno studio per la valutazione di ulteriori opzioni legislative che possono essere eventualmente utilizzate per conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano d'azione FLEGT e riferirà al Consiglio su tale iniziativa entro l'anno in corso. 2. Valutazione d'impatto estesa Una valutazione d'impatto estesa ha evidenziato gli effetti economici, sociali e ambientali del proposto sistema di licenze su base volontaria. In linea di massima le maggiori ripercussioni del sistema saranno avvertite in Africa, che ha un'offerta legale contenuta in rapporto alla domanda proveniente dall'UE. In Asia e in America latina, il mercato UE ha un impatto meno significativo. I paesi partner dovrebbero veder notevolmente aumentate le rispettive entrate. I benefici previsti a livello ambientale includono una pressione ridotta sulle risorse forestali e sulle aree protette. Gli effetti sociali della proposta sono meno evidenti, dato che la perdita dei posti di lavoro locali originati sul posto dal disboscamento illegale è compensata dalle migliori prassi in genere seguite dalle imprese che operano legalmente. Con la produzione legale di legname esportata verso l'UE, vi è evidentemente il rischio di indirizzare il commercio illegale su altri mercati. In fase di attuazione del sistema, occorre prendere misure intese a ridurre tale rischio. All'interno dell'UE, l'impatto della proposta potrebbe essere percepito tramite possibili cambiamenti a livello di prezzi e di forniture del legname importato. Gli effetti interni dovrebbero essere modesti. I prezzi del legname possono aumentare a seguito dell'eliminazione del prodotto illegale dalle forniture per l'UE, ma le conseguenze sui mercati dovrebbero dipendere dall'elasticità dei prezzi dei prodotti del legname e dall'interesse presentato dai prodotti di sostituzione. L'impatto è subordinato alla copertura complessivamente raggiunta con il sistema di licenze: sarà minimo se partecipano soltanto alcuni dei principali esportatori nell'UE ma aumenterà con la partecipazione di tutti i grandi esportatori. L'attuazione del sistema nei paesi tropicali dovrebbe avere conseguenze soprattutto per i sei Stati membri che complessivamente importano l'83% dei prodotti del legname tropicale a destinazione dell'UE. Quanto al legname proveniente dai paesi temperati, in particolare dalla Russia, sarebbero i paesi nordici a risentirne maggiormente gli effetti. Le importazioni dell'UE provenienti dalla Russia superano di gran lunga il volume delle importazioni dai paesi tropicali e di ciò si deve tener conto nell'elaborazione di un sistema di licenze su base volontaria attuato in collaborazione con tale paese. Le disposizioni in materia di monitoraggio del sistema saranno inserite nei partenariati di attuazione stipulati con i paesi produttori di legname e sono esposte nel progetto di regolamento. La Commissione propone pertanto di istituire un sistema di licenze, da attuare su base volontaria tramite partenariati con i paesi produttori di legname. Il presente documento contiene una proposta dettagliata in materia. 2004/0173 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente un sistema di concessione su base volontaria di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il Consiglio e il Parlamento hanno approvato la comunicazione concernente un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) come primo passo per affrontare l'urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname ( [3], [4]). [3] GU C 268 del 7.11.2003, pag. 0001-0002. [4] Documento del Parlamento 7014/04. (2) Dalla Comunicazione concernente un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ( [5]) risulta la necessità di attuare un sistema di concessione su base volontaria di licenze FLEGT inteso a garantire che soltanto il legname legale sia importato nell'UE. [5] COM(2003) 251. (3) Per attuare il sistema di licenze FLEGT occorre assoggettare le importazioni nella Comunità dei prodotti del legname in questione ad una serie di verifiche e di controlli intesi a garantire la legalità del taglio del legname e delle procedure di esportazione. (4) L'adesione al sistema di concessione di licenze FLEGT avviene tramite accordi di partenariato volontari, conclusi dall'UE con i paesi terzi e con le loro regioni. Nel quadro di tali accordi di partenariato, le esportazioni di legname dai paesi e dalle regioni partner verso l'Unione sono scortate da un'unica licenza d'esportazione concessa se il legname è stato tagliato conformemente alla normativa nazionale applicabile. Il legname originario di un paese o di una regione partner che giunge privo di licenza nell'UE ad un punto designato per l'immissione in libera pratica non è immesso in libera pratica. (5) La validità delle licenze per i pertinenti prodotti del legname importati deve essere adeguatamente verificata dalla competenti autorità comunitarie ed essere periodicamente oggetto di revisioni e monitoraggi indipendenti da concordare con i paesi partner. (6) Ogni Stato membro deve stabilire le sanzioni applicabili in caso di infrazioni al presente regolamento. (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione( [6]), [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1 1. Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di norme per l'importazione di taluni prodotti del legname, inteso ad attuare un sistema di concessione su base volontaria di licenze FLEGT, quale previsto dalla comunicazione su un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ( [7]). [7] COM(2003) 251. 2. Il sistema relativo alla concessione volontaria di licenze è attuato tramite accordi di partenariato con i paesi produttori di legname. 3. L'adesione ad un accordo di partenariato comporta da parte dei paesi e delle regioni partner un impegno politico specifico e vincolante ad attuare il sistema di licenze FLEGT entro un determinato periodo di tempo, stabilito in detto accordo di partenariato. 4. Gli accordi di partenariato includono elementi di sostegno istituzionale, di acquisizione di capacità e di assistenza tecnica aventi lo scopo di facilitare l'attuazione del sistema di licenze descritto nel presente regolamento nonché ulteriori iniziative per combattere il disboscamento illegale e per migliorare la governance nel settore forestale. Dato che verranno decisi in funzione delle circostanze e delle necessità dei paesi e delle regioni partner, tali elementi saranno illustrati negli accordi specifici di partenariato. 5. Questo Regolamento non costituisce un pregiudizio e non sostituisce nessuna condizione vigente relativa alle formalità e ai controlli doganali. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (a) 'sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale' (in prosieguo 'sistema di licenze FLEGT'), sistema di licenze per il commercio di legname, negoziato con i paesi e con le regioni partner; (b) 'paese o regione partner', qualsiasi Stato o organizzazione regionale per cui è operativo il sistema di licenze FLEGT; (c) 'accordo di partenariato', accordo con cui i paesi o le regioni partner si impegnano ad attuare il sistema di licenze FLEGT; (d) 'organizzazione regionale', organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa organizzazione le competenze relative al sistema di licenze FLEGT; (e) 'licenza FLEGT', documento di formato standard non falsificabile, verificabile e a prova di manomissione, che si riferisca ad una spedizione di prodotti del legname conforme alle disposizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità competente di un paese o di una regione partner; (f) 'monitoraggio da parte di terzi', sistema di monitoraggio o di revisione indipendente inteso ad garantire che le licenze FLEGT siano rilasciate unicamente per i prodotti del legname tagliato legalmente; (g) 'autorità competente(i)', autorità designata(e) da un paese o da una regione partner per rilasciare, convalidare o verificare le licenze; (h) 'prodotti del legname', prodotti elencati nell'allegato II, a cui si applica il sistema di licenze FLEGT e che sono importati nell'Unione europea a scopo commerciale; (i) 'legname tagliato illegalmente', prodotti a base di legname tagliato in violazione delle pertinenti norme nazionali dei paesi o delle regioni partner; (j) 'importazione', immissione in libera pratica di prodotti ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio; (k) 'esportazione', operazione mediante la quale un prodotto lascia materialmente o è portato fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico di un paese o di una regione partner; (l) 'paese di origine', il paese di cui il prodotto in esame è originario, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili in materia di origine non preferenziale; (m) 'spedizione', partita specificamente identificabile di prodotti del legname, quali indicati nell'allegato II. CAPO II REGIME DI IMPORTAZIONE Articolo 3 1. Il presente regime d'importazione FLEGT si applica unicamente alle esportazioni provenienti dai paesi o dalle regioni partner che accettano di prendervi parte. 2. I paesi e le regioni partner aderiscono al sistema di licenze FLEGT concludendo un accordo di partenariato con la Comunità. L'accordo indica una scadenza concordata per dare attuazione agli impegni assunti nel suo ambito. 3. Gli accordi di partenariato devono riflettere le esigenze e le condizioni dei paesi partner, ma includere disposizioni concernenti il monitoraggio da parte di terzi al fine di garantire la trasparenza e la credibilità del sistema di licenze FLEGT. 4. A norma dell'articolo 300 del trattato CE, la Commissione presenterà raccomandazioni relative a direttive di negoziato con riguardo a tali accordi di partenariato per conto della Comunità. Articolo 3 bis Le importazioni di prodotti del legname provenienti dai paesi terzi sono subordinate alla presentazione di un certificato di origine valido in base alle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, quale da ultimo modificato. Articolo 4 1. È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti del legname provenienti dai paesi e dalle regioni partner, se le spedizioni di detti prodotti non sono scortate da una licenza FLEGT valida rilasciata dall'autorità competente del paese o della regione partner. 2. Le licenze FLEGT possono basarsi sui regimi già esistenti volti a verificare la legalità dei prodotti del legname originari dei paesi o delle regioni partner, a condizione che tali regimi siano stati valutati e giudicati conformi ai requisiti concordati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, onde fornire le necessarie garanzie circa l'origine legale dei prodotti in questione. 3. Tale norma non si applica ai prodotti del legname delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione riesamina tale deroga cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 5 1. Per l'immissione in libera pratica nella Comunità, la licenza FLEGT deve essere presentata unitamente alla dichiarazione in dogana e le autorità doganali devono conservare insieme a quest'ultima l'originale di detta licenza. 2. L'autorità doganale consente alla Commissione, oppure alle persone o agli organismi da questa designati, di prendere visione delle licenze originali nel caso in cui sorgano problemi che ostacolano il buon funzionamento del sistema di licenze FLEGT. 3. L'autorità doganale consente di prendere visione delle licenze originali alle persone o agli organismi indicati dai paesi o dalle regioni partner come responsabili per il monitoraggio indipendente del sistema di licenze FLEGT. 4. L'autorità doganale decide in merito alla necessità di effettuare ulteriori verifiche delle spedizioni, secondo un approccio basato sul rischio, e di prevedere controlli materiali delle merci. Per sostenere l'efficace monitoraggio del sistema di licenze FLEGT, la Commissione può chiedere che sia confermata l'effettiva attuazione di verifiche e di ispezioni. 5. In caso di dubbi sulla validità delle licenza, l'autorità doganale intraprende ulteriori verifiche e chiede maggiori chiarimenti, come previsto dall'accordo di partenariato concluso con il paese o la regione di esportazione. Articolo 6 1. Se un'autorità doganale stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 4 non sono soddisfatte, trattiene e pone sotto sequestro la spedizione e procede quindi conformemente alle normativa nazionale in vigore. 2. Se un'autorità doganale riscontra che la mancata presentazione della licenza FLEGT non è volontaria o intenzionale, può procedere al dissequestro della spedizione qualora vi siano prove sufficienti dell'esistenza di una valida licenza FLEGT. Questa licenza valida deve essere presentata all'autorità doganale competente entro i termini previsti all'articolo 256 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione. Articolo 7 La Commissione trasmette a tutte le autorità doganali degli Stati membri i nomi e le altre informazioni particolareggiate relative alle autorità competenti designate dai paesi e dalle regioni partner, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il legittimo rilascio di una licenza, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione alle licenze. Articolo 8 1. Gli Stati membri sono invitati a presentare entro il mese di aprile di ciascun anno una relazione annua che riporti i seguenti dettagli: (a) volumi dei prodotti del legname importati nella Comunità nel quadro del sistema di licenze FLEGT, suddivisi per voce SA di cui all'allegato II nonché per ciascun paese o regione partner; (b) il numero di licenze FLEGT presentate da ogni paese o regione partner nonché i volumi ed i tipi di legname interessati. La Commissione può stabilire la struttura di tale relazione al fine di facilitare il monitoraggio con riguardo all'attuazione del sistema di licenze FLEGT. 2. Entro il mese di aprile di ciascun anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui sequestri effettuati e sulle misure in seguito adottate, che includa le seguenti informazioni: (a) il numero dei sequestri nonché il volume e il valore dei prodotti del legname sequestrati. (b) i progressi effettuati nelle azioni legali avviate al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento. CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 9 Sulla base delle prime esperienze relative all'attuazione del presente regolamento, la Commissione nonché i paesi e le regioni partner possono rivedere e modificare le caratteristiche della licenza al fine di aumentarne la sicurezza, l'elaborazione e la funzionalità ai fini del sistema di licenze FLEGT. Articolo 10 1. Con l'accordo del Consiglio, la Commissione può ampliare o modificare l'elenco di cui all'allegato I che riporta i paesi e le regioni partner nonché le autorità competenti da questi designate per il rilascio e la convalida delle loro licenze. Per inserire nell'allegato I altri paesi o regioni partner, la Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni relative a direttive di negoziato a norma dell'articolo 300 del trattato CE. 2. Con l'accordo del Consiglio, dei paesi e delle regioni partner, la Commissione può ampliare e modificare l'elenco di cui all'allegato II concernente i prodotti a cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Articolo 11 La Commissione si adopera per assicurare un'attuazione ottimale del sistema di licenze FLEGT, in particolare tramite la cooperazione con i paesi e le regioni partner. A tal fine, essa deve segnatamente procedere ad uno scambio di informazioni con i paesi e le regioni partner sul commercio dei prodotti del legname e, se necessario, collaborare alle attività di monitoraggio. Articolo 12 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo 'il comitato'). Un apposito comitato sarà designato a tal fine nel quadro delle procedure di comitatologia in vigore. 2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a dieci giorni lavorativi. 3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 13 Il comitato di cui all'articolo 12 può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento. Dette questioni possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro. Articolo 14 1. Le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi direttamente o indirettamente collegati alle attività contemplate all'articolo 4 verificano con la debita diligenza che le attività per cui forniscono detti servizi siano conformi alle disposizioni del presente regolamento. 2. È vietata la partecipazione consapevole ed intenzionale ad attività che hanno come oggetto o conseguenza l'elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni del presente regolamento. 3. Tutte le informazioni relative a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento sono notificate alla Commissione. Articolo 15 1. Le informazioni trasmesse conformemente al presente regolamento sono utilizzate soltanto ai fini per i quali sono state fornite. 2. I documenti detenuti dalla Commissione che contengono informazioni concernenti il sistema di licenze FLEGT sono in linea di massima disponibili al pubblico. Tuttavia per taluni documenti, come quelli che contengono informazioni aventi carattere commerciale o relative alla vita privata e all'integrità dell'individuo, può essere prevista una deroga a tale norma, oppure, se del caso, occorre l'accordo del terzo che ha fornito le informazioni prima che queste siano divulgate, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ed all'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea. 3. La comunicazione di tali informazioni è tuttavia permessa se la Commissione è obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione a procedure giudiziarie. Tale comunicazione deve tener presente e tutelare il legittimo interesse della persona in questione a che sia rispettato il suo diritto alla riservatezza e in particolare che non vengano divulgate informazioni quali la sua identità e i suoi segreti commerciali. 4. Il presente articolo non osta alla divulgazione di informazioni di carattere generale da parte della Commissione. Tale divulgazione non è consentita se è incompatibile con il fine originario delle informazioni di cui trattasi. 5. In caso di violazione della riservatezza, la persona interessata può ottenere che l'informazione sia cancellata, ignorata o rettificata, a seconda dei casi. Articolo 16 Il rispetto del presente regolamento non esime le persone fisiche o giuridiche dall'obbligo di conformarsi, in tutto o in parte, ad eventuali altre prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria. Articolo 17 1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e impedire ai responsabili della violazione di ottenere qualsivoglia beneficio economico dalla loro azione. Gli Stati membri devono inoltre stabilire quale seguito riservare ai prodotti del legname sequestrati quando vengono violate le disposizioni del presente regolamento. 2. Nell'attesa dell'eventuale adozione di norme a tal fine, le sanzioni da istituire per la violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri al fine di dare attuazione all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 303/2002. Articolo 18 Il presente regolamento si applica: (a) all'interno del territorio della Comunità, (b) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro nonché a tutte le persone giuridiche, a tutte le entità e a tutti gli organismi registrati o costituiti conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione di uno Stato membro. Articolo 19 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [...]. Per il Consiglio Il Presidente [...] ALLEGATO I Elenco dei paesi e delle regioni che partecipano al sistema di licenze FLEGT e delle relative autorità competenti debitamente designate di cui agli articoli 2, 4, 7 e 10 ALLEGATO II Prodotti a cui si applica il sistema di licenze FLEGT Voce SA // Descrizione 4403 // Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato. 4406 // Traversine di legno per strade ferrate o simili. 4407 // Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm. 4408 // Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm. 4412 // Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato.