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Document 52004PC0050
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2062/94 establishing a European Agency for Safety and Health at Work
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
/* COM/2004/0050 def. - CNS 2004/0014 */
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro /* COM/2004/0050 def. - CNS 2004/0014 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di seguito denominata "Agenzia", è stata istituita nel 1994 a norma del regolamento (CE) n. 2062/94 [1] del Consiglio, con sede a Bilbao in Spagna ed è divenuta pienamente operativa nel 1996. [1] GU L 216 del 20.8.1994. L'Agenzia ha principalmente i seguenti compiti: raccogliere e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri per informare gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati, promuovere e sostenere la cooperazione e lo scambio in materia di informazioni e di esperienza tra gli Stati membri, nonché fornire segnatamente alla Commissione le informazioni ad essa necessarie per portare a buon fine i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle norme e misure nel settore della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne l'impatto della legislazione sulle imprese, e in particolare sulle piccole e medie imprese. Come previsto dal regolamento, l'Agenzia ha istituito una rete di informazione, che collabora strettamente con le autorità nazionali competenti degli Stati membri e i centri di ricerca incaricati del coordinamento e del flusso biunivoco delle informazioni, da e verso l'Agenzia. La rete è estesa anche ai paesi EFTA, ai paesi aderenti e ai paesi candidati. 2. Contesto L'articolo 23 del regolamento vigente prevede che, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenti una relazione, eventualmente corredata di una proposta; su tali basi, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio riesamina il regolamento, compresi i nuovi compiti dell'Agenzia che si rivelassero necessari. Nel 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori [2] fondata sulle informazioni e sui dati all'epoca disponibili. Nel frattempo è stata condotta una valutazione esterna e sono state consultate tutte le parti interessate. La comunicazione della Commissione relativa alla valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che accompagna la presente proposta, costituisce la relazione prescritta dall'articolo 23 del regolamento. La proposta di modifica del regolamento n. 2062/94 di seguito enunciata risponde all'invito del Consiglio di presentare, se del caso, una proposta in tal senso. [2] COM(2001)163, Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente la relazione della Commissione sull'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. 3. motivazione della proposta della Commissione L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro costituisce uno strumento importante in grado di assistere le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e altre parti interessate in questo specifico settore. Fin dalla sua istituzione fornisce alla Commissione dati preziosi, in modo da assisterla nell'assolvimento dei suoi obblighi. Dal 1998, inoltre, organizza annualmente la settimana europea della sicurezza e della salute sul lavoro a livello europeo e nazionale: in precedenza responsabile di questa importante campagna di sensibilizzazione era la Commissione. Dal 2000 l'Agenzia è responsabile di un programma specifico a sostegno delle PMI, che si fonda su un'iniziativa del Parlamento europeo. Dalla sua istituzione l'Agenzia si è sviluppata e il personale è passato dalle 15 unità nel 1997 a 45 persone nel 2003. In questo quadro la nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza [3] ("strategia comunitaria") affida all'Agenzia un ruolo importante nelle azioni di sensibilizzazione e di anticipazione dei rischi. Di conseguenza, la Commissione e il Parlamento europeo hanno sollecitato l'Agenzia a modificare il proprio programma annuale e a medio termine conformemente alle priorità della strategia comunitaria; il programma quadriennale scorrevole (rolling programme) è effettivamente conforme alla strategia comunitaria. [3] COM(2002)118 definitivo, Comunicazione della Commissione - Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006. A norma del regolamento vigente, l'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione tripartito, in cui siedono i rappresentanti nazionali dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori (45 membri) e della Commissione (3 membri). Il carattere nazionale e tripartito della composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia costituisce una caratteristica condivisa con altre due agenzie decentrate: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro con sede a Dublino, in Irlanda e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) con sede a Salonicco, in Grecia. Le organizzazioni a livello europeo dei datori di lavoro e dei lavoratori dispongono, ciascuna, di un osservatore nel consiglio. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, nonché dell'amministrazione ordinaria dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione si riunisce due volte l'anno per adottare le decisioni connesse al programma di lavoro e al bilancio, mentre l'ufficio di presidenza, conformemente al regolamento interno, adotta le misure urgenti e necessarie nell'intervallo tra le riunioni del consiglio e assicura un'idonea preparazione di tali riunioni. Il consiglio di amministrazione continua tuttavia a dover trattare une serie di lunghe e complesse questioni amministrative, che non lasciano spazio sufficiente per l'adozione di decisioni strategiche più importanti sul ruolo e sul funzionamento dell'Agenzia. Considerato che, a seguito dell'allargamento, il numero dei membri del consiglio di amministrazione salirà da 48 a 78 a decorrere dal mese di maggio del 2004, è importante garantire che dopo l'adesione dei nuovi Stati membri detto consiglio sia in grado di apportare un contributo strategico. La Commissione ritiene pertanto necessarie alcune modifiche per garantire l'efficienza e accrescere il valore aggiunto del lavoro dell'Agenzia. Le modifiche rientrano principalmente nelle seguenti categorie: - modifiche volte a chiarire gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia (migliore collegamento con le priorità della strategia comunitaria, rafforzamento della capacità dell'Agenzia di analizzare i dati, maggiore attenzione alle esigenze delle PMI, fornitura agli utenti finali di informazioni più accessibili e comprensibili, ecc. (articoli 2 e 3); - modifiche volte a migliorare il funzionamento del consiglio di direzione e a rafforzare il ruolo strategico ed esecutivo dell'ufficio di presidenza, demandando al direttore le responsabilità e le competenze in materia di gestione ordinaria (articolo 8); - modifiche volte a rafforzare il ruolo delle parti sociali nella rete costituita dall'Agenzia con gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 2); - modifiche volte a rafforzare la cooperazione con altri organismi comunitari nel settore della politica sociale (articolo 3, paragrafo 2). Le modifiche proposte si fondano sulle conclusioni della valutazione esterna condotta nel 2001, sulla consultazione dei gruppi (dei governi, datori di lavoro e lavoratori) rappresentati nel consiglio di direzione, sulla consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonché sull'analisi effettuata dai servizi della Commissione e contenuta nella comunicazione della Commissione che accompagna la presente proposta. La proposta riflette inoltre le raccomandazioni sul ruolo dell'Agenzia formulate nelle risoluzioni del Consiglio [4] e del Parlamento europeo [5] e nel parere del Comitato economico e sociale europeo [6] in merito alla comunicazione della Commissione sulla strategia comunitaria. [4] GU C 161 del 5.7.2002. [5] Risoluzione del PE adottata il 23.10.2002, A5-0310/2002 def. [6] Parere del CES, SOC/102 del 17.7.2002. La Commissione ha attentamente considerato l'invito del Parlamento europeo ad una razionalizzazione del funzionamento di questi organismi [7]. Dato che la rappresentanza piena di tutti gli Stati membri e il coinvolgimento delle parti sociali è essenziale ai fini dello sviluppo della politica sociale della Comunità, la Commissione ritiene che una riduzione del numero dei membri dei consigli di amministrazione nuocerebbe alla rappresentanza tripartita di tutti gli Stati membri e non sarebbe pertanto auspicabile. D'altronde, la natura delle responsabilità dell'Agenzia, diversa rispetto a quella di altre agenzie comunitarie, impedisce alla Commissione di accogliere l'invito del Parlamento europeo relativo all'istituzione di consigli di amministrazione comuni per organismi cui sono affidati compiti simili. La Commissione, pertanto, propone da un lato di mantenere il carattere nazionale e tripartito dei consigli di amministrazione, che è una caratteristica fondamentale delle agenzie, e dall'altro di razionalizzarne il metodo di lavoro, rafforzando il loro ruolo strategico e riducendo la frequenza delle riunioni a una volta all'anno. Ciò dovrebbe evitare ripercussioni finanziarie negative dell'allargamento. [7] PE A5-0079/2003 paragrafo 28 [Il Parlamento europeo] "ritiene escluso per motivi di efficienza e di costi che i consigli di amministrazione degli organismi comunitari vengano ulteriormente ingranditi nel corso dell'imminente allargamento dell'Unione europea; è del parere che l'allargamento offra una buona opportunità di ripensare radicalmente la composizione e il funzionamento di questi consigli di amministrazione che già oggi normalmente lavorano con lentezza; chiede alla Commissione di presentare, entro e non oltre il 31 luglio 2003, idonee proposte per una modifica in tal senso dei regolamenti costitutivi degli organismi comunitari e di esaminare nel contempo anche la questione se non sarebbe possibile prevedere, per organismi cui sono affidati compiti simili, consigli di amministrazione comuni". Le modifiche tengono conto, inoltre, del parere comune che i tre organismi comunitari dotati di consigli di amministrazione con composizione tripartita hanno trasmesso alla Commissione nel mese di gennaio del 2003 sul tema del funzionamento e della governance delle proprie strutture di gestione. In tale parere i consigli sottolineano che le future norme gestionali ad essi applicabili dovrebbero essere basate sui seguenti principi: valore fondamentale della direzione tripartita, ruolo delle parti sociali all'interno di tali organismi quale elemento di specificità che richiede un funzionamento secondo norme comuni e con modalità diverse rispetto a quelle previste per le altre agenzie della Comunità, mantenimento - infine - della rappresentanza nazionale tripartita di ciascun paese quale presupposto essenziale per la partecipazione di tutti i protagonisti, tenendo conto della molteplicità di interessi e approcci che caratterizza le problematiche sociali. Al fine di rispettare tali principi, il parere comune di questi tre organismi comunitari propone che i consigli di amministrazione continuino ad essere le strutture decisionali, responsabili dei principali orientamenti delle agenzie (strategia, bilancio, programma di lavoro). Viene peraltro proposto che gli uffici di presidenza diventino strutture esecutive con compiti ben definiti. Le dimensioni di questi ultimi, pur restando limitate al fine di assicurare l'efficienza operativa, dovrebbero comunque essere sufficientemente ampie da riflettere il ventaglio delle opinioni rappresentate all'interno dei consigli di amministrazione tripartiti. I consigli di amministrazione ritengono inoltre che il coordinamento di ciascun gruppo (governi, lavoratori, datori di lavoro) si sia rivelato un fattore importante ai fini di un potenziamento dell'efficienza e propongono pertanto che venga formalizzata la funzione già esistente del coordinatore. Sebbene in genere siano stati espressi dubbi sul funzionamento della rete istituita a norma dell'articolo 4 e alcune parti interessate abbiano richiesto una modifica del regolamento, a parere della Commissione questo aspetto è adeguatamente trattato dall'articolo 4, paragrafo 6, che prevede la possibilità di un riesame periodico dei principali elementi della rete e non è necessario modificare il regolamento. Infine la proposta è coerente con il ruolo attribuito all'Agenzia nel quadro della nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza. I cambiamenti proposti non avranno alcuna ripercussione sul bilancio complessivo dell'Agenzia, anche se potrebbero comportare un riesame della distribuzione delle risorse umane e finanziarie tra le diverse attività, per esempio a vantaggio delle attività di analisi dei dati e della cooperazione con gli Stati membri e con le istituzioni comunitarie, coerentemente con la nuova strategia comunitaria. Ciò coincide interamente con le conclusioni e le raccomandazione dei valutatori esterni e delle parti interessate consultate. 4. Sussidiarietà e proporzionalità L'obiettivo dell'Agenzia è quello di sostenere la Comunità e gli Stati membri quando adottano misure o formulano linee d'azione nelle rispettive sfere di competenza. Il ruolo dell'Agenzia è quello di raccogliere e analizzare dati, presentando i risultati alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri nel modo più utile possibile ai fini del conseguimento dei loro obiettivi. L'Agenzia è indipendente nel fornire pareri, ma non è chiamata a fare le veci dei soggetti responsabili nel settore della salute e della sicurezza. Operando a livello europeo, l'Agenzia è chiamata a fornire informazioni e analisi che consentano di valutare l'efficacia delle politiche all'interno degli Stati membri e tra uno Stato membro e l'altro, offrendo in tal modo un valore aggiunto in termini di progettazione e finalizzazione delle politiche. In tal modo l'Agenzia rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le proposte di modifica del regolamento rafforzano questi elementi mettendo in evidenza la necessità di una stretta cooperazione con gli Stati membri e con la Commissione e l'esigenza di tener conto delle priorità fissate a livello dell'UE nella definizione dei programmi di lavoro dell'Agenzia. 5. Base giuridica L'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità europea (attuale articolo 308) forniva la base giuridica per il regolamento vigente; la Commissione considera pertanto l'articolo 308 la base giuridica per le modifiche proposte a detto regolamento. 6. Spiegazione delle modifiche proposte Vengono di seguito commentati i singoli articoli che la Commissione propone di modificare. Laddove necessario, sono stati inoltre modificati i considerando conformemente alle modifiche proposte per il dispositivo del regolamento. Articolo 2 Sin dall'adozione della comunicazione della Commissione relativa a una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza, il quadro comunitario vigente nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro costituisce una strategia comunitaria (in cui sono coinvolte attivamente tutte le parti interessate) e non un programma d'azione della Commissione. Per il conseguimento dei suoi obiettivi, la strategia comunitaria attribuisce un ruolo particolare all'Agenzia, riconoscendole un ruolo trainante nelle azioni di sensibilizzazione e di anticipazione dei rischi. Questa visione si riflette nelle conclusioni dei valutatori esterni, nel parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e nella comunicazione della Commissione che accompagna la presente proposta. L'articolo viene pertanto modificato in modo da mettere in evidenza il ruolo dell'Agenzia a sostegno delle politiche comunitarie nel settore della salute e della sicurezza, con l'aggiunta di un riferimento esplicito alle strategie comunitarie. Articolo 3 La modifica proposta intende precisare meglio il ruolo dell'Agenzia e si fonda sulle conclusioni dei valutatori esterni, sul parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e sulla comunicazione della Commissione che accompagna la presente proposta; tiene conto altresì dell'importanza attribuita all'agenzia dalla strategia comunitaria. Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) Si propone di estendere i compiti dell'Agenzia all'analisi delle informazioni tecniche, scientifiche ed economiche, oltre che alla raccolta e alla diffusione delle medesime informazioni. L'analisi dei dati non è citata esplicitamente nel regolamento vigente, benché questa fosse l'intenzione del legislatore considerato che tale attività è contemplata dal considerando 6 del regolamento. L'analisi dei rischi, in particolare dei rischi nuovi ed emergenti, costituisce uno degli obiettivi della strategia comunitaria e l'Agenzia dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo. L'apporto dell'Agenzia in termini di analisi rafforzerebbe notevolmente il valore aggiunto, a livello europeo, del lavoro dell'Agenzia. La modifica intende quindi chiarire la situazione e dare una risposta a una richiesta forte espressa da tutte le parti consultate. Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) Conformemente alla nuova strategia comunitaria, le PMI e le micro-imprese dovrebbero beneficiare di misure specifiche nei programmi di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione dei rischi. Tenuto conto dell'esperienza dell'Agenzia in questo settore [8] e della maggiore necessità di sostegno delle PMI negli Stati aderenti e nei paesi candidati, la Commissione ritiene che questo tipo di azione debba essere compreso tra i compiti dell'Agenzia. La modifica proposta consente pertanto all'Agenzia di individuare buone pratiche e sostenere azioni preventive, in particolare in relazione alle PMI. [8] Negli ultimi tre anni (2001-2003), l'Agenzia ha sviluppato misure preparatorie a favore delle PMI, a seguito di una richiesta specifica del PE e grazie al sostegno finanziario da esso accordato. Articolo 3, paragrafo 1, lettera i) Questa modifica è coerente con quella proposta per l'articolo 2 e chiarisce il ruolo dell'Agenzia a sostegno dell'attuazione della politica comunitaria nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Articolo 3, paragrafo 1, lettera j) Tutte le parti consultate hanno sottolineato che una delle questioni e delle esigenze essenziali è la capacità dell'Agenzia di fornire agli utenti finali (servizi specializzati degli Stati membri, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e soprattutto imprese) informazioni di facile consultazione, utilizzabili e accessibili nelle rispettive lingue degli utenti e non soltanto in un'unica lingua, principalmente l'inglese. La nuova norma invita l'Agenzia a rispondere a questa esigenza, segnatamente mediante una stretta cooperazione con gli Stati membri attraverso la rete dei punti nevralgici nazionali di cui all'articolo 4. In effetti, senza il sostegno degli Stati membri l'Agenzia non sarebbe in grado di fornire le informazioni nelle undici lingue attuali e nelle ventuno lingue previste a decorrere dal mese di maggio del 2004. L'Agenzia e la relativa rete dovrebbero valorizzare la valida cooperazione già in atto con numerosi Stati membri. Articolo 3, paragrafo 2 La modifica proposta comprende un riferimento esplicito alla necessità di una collaborazione adeguata dell'Agenzia con altre agenzie, in particolare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Entrambi gli organismi operano nel settore della politica sociale, sebbene con propri compiti caratteristici. Il rafforzamento della cooperazione esistente fra i due organismi è gia in corso. Le due agenzie hanno sottoscritto un protocollo di intesa che stabilisce orientamenti volti a garantire una cooperazione efficiente basata sulle raccomandazioni formulate nella valutazione esterna. Più di recente, nel giugno 2003, esse hanno firmato un accordo di cooperazione in cui sono individuate azioni e attività concrete. La Commissione, tenendo conto delle osservazioni formulate a questo proposito dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale europeo, ritiene che sia importante inserire nel regolamento un riferimento esplicito a questa cooperazione e propone il medesimo riferimento contenuto nella proposta di modifica del regolamento della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma La modifica risponde all'esigenza di assicurare il coinvolgimento delle parti sociali nel funzionamento della rete istituita con gli Stati membri e all'interno dei medesimi. La proposta prevede che i punti nevralgici nazionali designati dagli Stati membri per coordinare e trasmettere le informazioni all'Agenzia tengano conto del punto di vista delle parti sociali a livello nazionale, secondo la legislazione o le pratiche nazionali. Articolo 7 bis (nuovo) Il nuovo articolo, che precisa quali siano le strutture di direzione e gestione dell'Agenzia, riconosce formalmente l'ufficio di presidenza. Articolo 8 Le modifiche di questo articolo, riguardanti la composizione e il funzionamento del consiglio di direzione, si fondano sulle conclusioni della valutazione esterna, sul parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e sul parere comune presentato alla Commissione dai consigli di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, riportati nella comunicazione della Commissione che accompagna la presente proposta. Articolo 8, paragrafo 1 Il contenuto di questo paragrafo non ha subito alcuna modifica per quanto attiene alla composizione del consiglio; la formulazione proposta è tuttavia tale da non richiedere la modifica del regolamento ad ogni successivo allargamento dell'Unione. Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma Il regolamento vigente prevede che i membri del consiglio che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori siano nominati tra i membri titolari e i membri supplenti che rappresentano le rispettive organizzazioni nel comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, su proposta di detti membri. Sebbene il regolamento non contenga una disposizione analoga per quanto concerne i rappresentanti dei governi, anch'essi erano in pratica membri titolari e/o supplenti dello stesso comitato. La modifica proposta intende formalizzare questa prassi. Articolo 8, paragrafo 2, quarto e quinto comma (nuovi) Il quarto comma da un lato intende sensibilizzare gli Stati membri, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito alla necessità che la composizione del consiglio rifletta equamente i vari settori economici interessati e dall'altro introduce una dimensione di genere nella composizione del consiglio. Queste modifiche sono coerenti con quelle contenute nella decisione del Consiglio recante nomina dei membri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro [9]. [9] Cfr. articolo 3 della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 (2003/C 218/01). Il quinto comma assicura che l'elenco dei membri del consiglio sia accessibile al pubblico e ne prescrive la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, coerentemente con la politica di trasparenza dell'Unione nei confronti dei cittadini. Articolo 8, paragrafo 4 Questa modifica intende precisare che uno dei tre vicepresidenti rappresenta la Commissione, come è sempre avvenuto in pratica in tutte e tre le agenzie tripartite. Considerato che la Commissione non è esplicitamente citata nella formulazione attuale, si ha l'impressione che i tre vicepresidenti rappresentino i tre gruppi. La modifica ha inoltre lo scopo di evitare confusioni circa il numero di membri rappresentanti della Commissione nell'ufficio di presidenza (cfr. articolo 8, nuovo paragrafo 8). Inoltre, al fine di assicurare continuità, viene introdotta la possibilità di rinnovo del mandato annuale del presidente e dei vicepresidenti del consiglio, considerato che la proposta prevede anche di ridurre in linea di massima ad una l'anno il numero delle riunioni. Un nuovo comma è aggiunto al paragrafo 4. Lo scopo è quello di formalizzare l'esistenza dei tre gruppi rappresentati nel consiglio e le loro modalità di funzionamento. In pratica esistono tre gruppi distinti: i rappresentanti dei governi nazionali, delle organizzazioni dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Prima delle riunioni del consiglio, questi tre gruppi svolgono separatamente al loro interno discussioni, il cui esito viene riferito in sede di riunione del consiglio, fermo restando il diritto individuale di ciascun membro del consiglio di prendere la parola. A tale proposito è importante sottolineare che i rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali a livello comunitario, i quali partecipano anch'essi alle riunioni del consiglio senza diritto di voto, svolgono un ruolo attivo nei lavori del consiglio, in particolare coordinando le posizioni all'interno dei rispettivi gruppi. Come indicato nel parere comune delle tre agenzie comunitarie concernente la direzione futura dei loro consigli, viene proposta anche la designazione di un coordinatore per il gruppo dei rappresentanti governi, ai fini di un maggiore equilibrio tra i gruppi e di una maggiore efficienza dei lavori del consiglio. La Commissione, considerato che la presente struttura organizzativa si è dimostrata valida e che essa è sostenuta dalle parti interessate, ritiene opportuno formalizzarne le linee di principio, demandando la definizione di tutti i dettagli operativi ad un nuovo regolamento interno. Articolo 8, paragrafo 5 La modifica proposta in questo paragrafo riduce da due a una l'anno le riunioni del consiglio, considerato che il consiglio dovrebbe concentrarsi solo su questioni strategiche, formalizza l'esistenza dell'ufficio di presidenza e ne rafforza il ruolo, secondo quanto disposto dai nuovi paragrafi 9 e 10 dell'articolo 8 e quantifica le conseguenze dell'allargamento sul funzionamento del consiglio (passaggio da 48 a 78 membri). Inoltre, per quanto concerne la possibilità di riunioni supplementari, la proposta prevede di abbassare a un terzo dei membri il quorum richiesto per la convocazione delle riunioni, ai fini di una maggiore flessibilità e coerentemente con quanto previsto per gli altri due organismi comunitari. Articolo 8, paragrafo 6 Vengono proposte due modifiche di questo paragrafo. La prima riguarda l'adozione delle decisioni a maggioranza assoluta dei membri del consiglio - e non più alla maggioranza dei due terzi dei voti - in modo da agevolare il processo decisionale, tra l'altro coerentemente con quanto previsto per gli altri due organismi comunitari. La seconda modifica propone di attribuire a tutti i membri del consiglio (rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Commissione) un voto ciascuno, mentre oggi i rappresentanti dei governi dispongono di due voti ciascuno. Questa modifica adegua l'Agenzia agli altri due organismi comunitari. La Commissione propone tale modifica in linea con gli orientamenti relativi allo sviluppo di futuri organismi comunitari [10], in particolare con l'esigenza di riconoscere la rappresentanza delle parti interessate nei consigli di tali organismi e coerentemente con il principio concordato dai capi di Stato e di governo per un coinvolgimento più attivo delle parti sociali nello sviluppo dell'agenda per la politica sociale [11]. [10] COM(2002)718 definitivo. [11] COM(2000) 379 del 28.06.2000. Articolo 8, nuovi paragrafi 8, 9, 10 e 11 Il regolamento vigente non reca alcun riferimento all'ufficio di presidenza, che attualmente opera a norma del regolamento interno del consiglio di amministrazione, che ne definisce le competenze, la composizione e le norme operative [12]. [12] Regolamento interno, articoli 2 e 3. La proposta contenuta nel paragrafo 8 formalizza il ruolo dell'ufficio di presidenza, in quanto nel corso dell'anno il consiglio delegherà ad esso maggiori responsabilità. La Commissione non ritiene necessario un aumento del numero dei membri dell'ufficio di presidenza, così come richiesto invece nel parere comune. Il numero di otto membri (il presidente e i tre vicepresidenti del consiglio di direzione, i tre coordinatori dei gruppi e un ulteriore rappresentante della Commissione) è sufficiente a garantire che le diverse opinioni dei membri del consiglio vengano prese in considerazione in modo coordinato, senza nel contempo influire negativamente sull'efficienza delle procedure. Il consiglio potrebbe, se necessario, aumentare il numero annuale delle riunioni dell'ufficio di presidenza (attualmente quattro, comprese le due riunioni preparatorie delle riunioni del consiglio). Il sistema vigente si è rivelato efficiente, giacché tutti i membri del consiglio sono anche membri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il paragrafo 9 chiarisce la natura delle responsabilità che il consiglio può delegare all'ufficio di presidenza, escludendo chiaramente quei compiti che il regolamento designa quali propri del consiglio (compiti connessi principalmente all'approvazione del programma annuale e scorrevole, del bilancio e della norme finanziarie applicabili all'Agenzia). Tali responsabilità non devono coincidere con quelle del direttore. Il paragrafo 10 specifica che il consiglio stabilisce il calendario annuale delle riunioni dell'ufficio di presidenza, con la possibilità di convocazione di riunioni supplementari su richiesta dei membri dell'ufficio di presidenza. Il paragrafo 11 formalizza l'attuale sistema decisionale dell'ufficio di presidenza e propone che le decisioni siano adottate all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, l'ufficio di presidenza demanda al consiglio di direzione l'adozione delle decisioni. Ciò garantirà la necessaria trasparenza tra il consiglio e l'ufficio di presidenza, nonché la conformità delle procedure dell'ufficio di presidenza con gli orientamenti strategici del consiglio. Articolo 9, nuovo comma Per motivi di coerenza giuridica, l'ex paragrafo 7 dell'articolo 8, che autorizza il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ad assistere come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione, viene trasferito all'articolo 9 (Osservatori). Articolo 10, paragrafo 1, primo comma Sono previste due modifiche. La prima modifica proposta formalizza l'approvazione da parte del consiglio non solo del programma di lavoro annuale ma anche del programma quadriennale scorrevole dell'Agenzia. La seconda modifica prevede la procedura di consultazione della Commissione in merito al progetto di programma annuale: il termine Commissione è sostituito dall'espressione "servizi della Commissione" che meglio riflette la procedura attuale. Viene mantenuta la consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, per motivi di coerenza giuridica con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 (2003/C 218/01). Articolo 11, paragrafo 2 Le modifiche proposte intendono riconoscere formalmente il fatto che il direttore ha compiti da svolgere nei confronti non soltanto del consiglio di direzione ma anche, in alcuni casi, dell'ufficio di presidenza. Osservazione generale Si propone di sostituire tutti i riferimenti a "consiglio di amministrazione" con il termine "consiglio di direzione", che riflette più fedelmente il ruolo strategico di quest'organo. 7. Caratteristiche di bilancio I cambiamenti proposti non avranno alcuna ripercussione sul bilancio generale dell'Agenzia, in quanto non viene avviata alcuna nuova attività. Di conseguenza la proposta viene presentata senza scheda finanziaria. 2004/0014 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, vista la proposta della Commissione [13], presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, [13] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [14], [14] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [15], [15] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato delle regioni [16], [16] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro [17], contiene disposizioni relative agli obiettivi, ai compiti e all'organizzazione dell'Agenzia, in particolare del suo consiglio di amministrazione. Tali disposizioni sono state modificate in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che ha comportato l'ingresso di nuovi membri nel consiglio d'amministrazione. [17] GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1654/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38). (2) La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, che costituiscono un elemento determinante per promuovere la qualità dell'occupazione, rappresentano uno degli ambiti più importanti della politica sociale dell'Unione europea. La comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002, intitolata "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" [18], mette in evidenza il ruolo importante che l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di seguito denominata "Agenzia", deve svolgere nelle attività di promozione, sensibilizzazione e anticipazione dei rischi necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla citata strategia. [18] COM(2002)118 definitivo. (3) Secondo la risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 sulla comunicazione della Commissione "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" [19], l'Agenzia deve svolgere un ruolo trainante nelle azioni di raccolta e diffusione delle informazioni sulle buone prassi, di sensibilizzazione e anticipazione dei rischi. Il Consiglio invita la Commissione a favorire attraverso l'Agenzia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri e le parti sociali in previsione del futuro allargamento, e accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare una proposta volta a migliorare il funzionamento e i compiti dell'Agenzia in seguito alla relazione di valutazione esterna e al parere del comitato consultivo su detta relazione. [19] GU C 61 del 5.7.2002, pag. 1. (4) Anche la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sulla comunicazione della Commissione "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" [20]è favorevole al ruolo guida attribuito all'Agenzia in quanto protagonista fondamentale nell'ambito delle attività non legislative in materia di salute e di sicurezza a livello comunitario e auspica che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'Agenzia continuino a migliorare la loro cooperazione, in linea con i ruoli rispettivi in questo settore. [20] Risoluzione del PE adottata il 23.10.2002, A5-0310/2002 def. (5) Il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 giugno 2002 in merito alla comunicazione della Commissione "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" [21] sottolinea il ruolo dell'Agenzia ai fini della valutazione dei rischi e l'esigenza di contatti regolari tra l'Agenzia e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per evitare doppioni e promuovere una riflessione comune. [21] Parere del CES, SOC/102 del 17.7.2002. (6) La comunicazione della Commissione sulla valutazione dell'Agenzia [22], redatta a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2062/94 e fondata sulla valutazione esterna condotta nel 2001, nonché sui contributi del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo della Commissione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, sottolinea l'esigenza di modificare il regolamento (CE) n. 2062/94 per preservare l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue strutture di gestione. [22] COM(2004)50 definitivo. (7) Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione delle agenzie e a presentare proposte in tal senso [23]. [23] PE A5-0079/2003 paragrafo 28. (8) Un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli di amministrazione dell'Agenzia, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli di amministrazione. (9) La gestione tripartita dell'Agenzia, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, alla quale concorrono i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, costituisce un elemento fondamentale per il successo di tali organismi. (10) La partecipazione delle parti sociali alla direzione di questi tre organismi comunitari crea una specificità che impone loro di funzionare in base a norme comuni. (11) L'esistenza, all'interno del consiglio d'amministrazione tripartito, dei tre gruppi in rappresentanza dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la nomina di un coordinatore per i gruppi dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono dimostrate fondamentali. Tale organizzazione dovrebbe pertanto essere formalizzata ed estesa anche al gruppo dei governi. In linea con gli orientamenti relativi allo sviluppo di futuri organismi comunitari [24], in particolare con l'esigenza di riconoscere la rappresentanza delle parti interessate nei consigli di tali organismi e coerentemente con il principio concordato dai capi di Stato e di governo per un coinvolgimento più attivo delle parti sociali nello sviluppo dell'agenda per la politica sociale, a ciascun membro del consiglio di direzione (rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Commissione) deve essere uniformemente attribuito un voto. [24] COM(2002)718 definitivo. (12) Il mantenimento della rappresentanza tripartita di ciascuno Stato membro garantisce il coinvolgimento di tutte le principali parti interessate e assicura che si tenga conto dei diversi interessi e approcci che caratterizzano le questioni sociali. (13) Occorre prevedere le conseguenze pratiche che il prossimo allargamento dell'Unione comporterà per l'Agenzia e prepararvisi. La composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dell'adesione di nuovi Stati membri. (14) L'ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno del consiglio di amministrazione, dovrebbe essere rafforzato al fine di assicurare la continuità del funzionamento dell'Agenzia e l'efficienza del processo decisionale; la composizione dell'ufficio di presidenza dovrebbe continuare a riflettere la struttura tripartita del consiglio. (15) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio d'amministrazione. (16) Il regolamento (CE) n. 2062/94 dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza. (17) Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2062/94 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2 Obiettivo Al fine di promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e successivamente dalle strategie comunitarie e dai programmi d'azione relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, l'Agenzia si propone di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri e agli ambienti interessati le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro." 2) L'articolo 3 è modificato come segue: (a) il paragrafo 1 è modificato come segue: (i) il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente testo: "a) raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri per informare gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati; tale raccolta è intesa ad analizzare le priorità e i programmi nazionali esistenti e a fornire i dati necessari per le priorità e i programmi della Comunità; b) raccogliere e analizzare le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla ricerca relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro nonché sulle altre attività di ricerca che comportano aspetti connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e diffondere i risultati della ricerca e delle attività di ricerca;" (ii) il testo delle lettere h) e i) è sostituito dal seguente testo: "h) fornire informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui metodi e strumenti destinati a realizzare attività preventive, individuare buone pratiche e promuovere azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle piccole e medie imprese; i) contribuire allo sviluppo di strategie comunitarie e programmi di azione relativi alla promozione della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione;" (iii) Viene aggiunto il seguente punto j): "j) l'agenzia assicura che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali e coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per il conseguimento di questo obiettivo." (b) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. L'Agenzia collabora il più strettamente possibile con gli istituti, fondazioni, organismi specializzati e programmi esistenti a livello comunitario per evitare doppioni. In particolare, l'Agenzia garantisce una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, restando impregiudicate le sue finalità." 3) All'articolo 4, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo: "Le autorità nazionali competenti o l'istituzione da esse designata provvedono al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all'Agenzia. Le autorità nazionali tengono conto del punto di vista delle parti sociali a livello nazionale, secondo la legislazione e/o le pratiche nazionali." 4) Viene aggiunto il seguente articolo 7 bis (nuovo). "Articolo 7 bis (nuovo) Strutture di direzione e di gestione L'Agenzia comprende: a) un consiglio di direzione; b) un ufficio di presidenza; c) un direttore." 5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 8 Consiglio di direzione 1. Il consiglio di direzione è composto da: a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro; b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro; c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro; d) tre membri in rappresentanza della Commissione. 2. I membri di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 sono nominati dal Consiglio tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, su proposta dei gruppi di interesse che rappresentano le amministrazioni nazionali degli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno a detto comitato. Il Consiglio nomina, contemporaneamente e alle stesse condizioni del membro titolare, un supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di direzione solo in assenza del membro titolare. I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono nominati da quest'ultima. Nel presentare l'elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per garantire una composizione del consiglio di direzione che rifletta equamente i vari settori economici interessati e una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne. L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3. La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione. 4. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Ogni gruppo designa un coordinatore. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati sopra e la Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di un anno rinnovabile. 5. Il presidente convoca il consiglio di direzione una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione. 6. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei membri. I membri dispongono di un voto ciascuno. 7. Il consiglio di direzione adotta il regolamento interno, che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere espresso dalla Commissione. 8. Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, dai coordinatori di ciascuno dei gruppi di cui al primo comma del paragrafo 4 e da un ulteriore rappresentante della Commissione. 9. Fatte salve le responsabilità del direttore di cui all'articolo 11, l'ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di adottare tutti i provvedimenti necessari all'idonea direzione dell'Agenzia tra le riunioni del consiglio di direzione, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15. 10. Il calendario annuale delle riunioni dell'ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. Il presidente convoca riunioni supplementari dell'ufficio di presidenza su richiesta dei suoi membri. 11. Le decisioni dell'ufficio di presidenza sono adottate all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, l'ufficio di presidenza demanda al consiglio di direzione l'adozione delle decisioni." 6) All'articolo 9 viene aggiunto il seguente nuovo comma: "Il presidente del consiglio di direzione e il direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro possono assistere come osservatori alle riunioni del consiglio di direzione." 7) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo: "Il consiglio di direzione adotta il programma di lavoro annuale e quadriennale scorrevole dell'Agenzia sulla base di un progetto preparato dal direttore, come specificato all'articolo 11, previa consultazione dei servizi della Commissione e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro." 8) All'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Il direttore è il rappresentante legale dell'Agenzia. Egli è responsabile: (a) dell'elaborazione e attuazione corretta delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di direzione e dall'ufficio di presidenza; (b) della gestione e dell'amministrazione ordinaria dell'Agenzia; (c) della preparazione e della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2; (d) dell'esecuzione dei compiti previsti; (e) di tutte le questioni riguardanti il personale; (f) della preparazione delle riunioni del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza." 9) In tutti gli articoli in cui esso compare, il termine "consiglio di amministrazione" è sostituito da "consiglio di direzione". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente