52003SC0361

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato /* SEC/2003/0361 def. - COD 2001/0305 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

2001/0305 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

1 - ANTEFATTI

Trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2001) 784 def. - C[5-0700/2001] - 2001/0305(COD)): // 21 dicembre 2001

Parere del Comitato economico e sociale europeo: // 17 luglio 2002

Parere del Parlamento europeo, prima lettura: // 24 ottobre 2002

Trasmissione della proposta modificata: // 4 dicembre 2002

Adozione della posizione comune: // 18 marzo 2003

2 - OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il regolamento (CEE) n. 295/91 del 4 febbraio 1991 stabiliva le norme di compensazione ed assistenza ai passeggeri a cui viene negato l'imbarco su un volo di linea. Pur rappresentando un importante passo avanti in materia di tutela dei passeggeri vittime di negato imbarco, il regolamento non permetteva di ridurre a livelli accettabili il numero di passeggeri interessati. Il regolamento non contemplava inoltre le fattispecie della cancellazione del volo per motivi imputabili ai vettori aerei né del ritardo prolungato, malgrado i gravi disagi che provocano tali situazioni.

Per colmare queste lacune la Commissione ha adottato una proposta di nuovo regolamento destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 295/91. In materia di negato imbarco, il nuovo regolamento intende in primo luogo ridurre il ricorso a tale pratica spingendo i vettori aerei a trovare volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di compensazione piuttosto che a negare ai passeggeri l'imbarco contro la loro volontà. La proposta mira inoltre a far sì che i passeggeri ai quali viene effettivamente negato l'imbarco siano pienamente indennizzati, che siano autorizzati ad annullare il volo o a proseguirlo in condizioni soddisfacenti e infine che sia fornita un'adeguata assistenza ai passeggeri in attesa di un volo successivo.

Per quanto riguarda i voli cancellati, scopo della proposta è dissuadere le compagnie dal ricorrere alla cancellazione per motivi commerciali e, qualora il volo sia effettivamente cancellato, ridurre i disagi per i passeggeri. A tal fine, le compagnie aeree sono incoraggiate a dare preavviso della cancellazione e a concordare con i passeggeri le condizioni perché questi rinuncino alla prenotazione. Qualora questi non accettino, le compagnie aeree sono tenute a compensare ed assistere i passeggeri come nei casi di negato imbarco. Infine, la proposta riconosce taluni diritti ai passeggeri confrontati a ritardi prolungati, autorizzandoli ad annullare il proprio volo o a proseguire il viaggio in condizioni soddisfacenti.

Il campo di applicazione della proposta è più ampio di quello del regolamento (CEE) n. 295/91, in quanto le nuove norme di applicano sia ai voli di linea che ai voli charter. In tal modo, i passeggeri che partecipano a viaggi secondo formule "tutto compreso" possono godere della stessa tutela degli altri viaggiatori.

3 - OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA POSIZIONE COMUNE

Il Consiglio ha apportato alcune modifiche generali; la Commissione può accoglierle in quanto permettono di realizzare gli obiettivi della proposta.

La prima modifica riguarda la responsabilità di assolvere agli obblighi stabiliti dal regolamento. In un intento di chiarezza e semplicità, nella proposta iniziale la Commissione aveva posto la responsabilità in capo al vettore o all'operatore turistico con il quale il passeggero stipula il contratto. In prima lettura il Parlamento europeo ha raccomandato che, in talune circostanze, la responsabilità sia ripartita tra queste parti e il vettore che opera il servizio. La Commissione non ha accolto la modifica ritenendo che potesse creare incertezza sul piano giuridico e confusione tra i passeggeri. Il Consiglio ha adottato una soluzione semplice (cfr. articolo 3, paragrafo 4 della posizione comune), imponendo al vettore che opera il servizio tutti gli obblighi in materia di compensazione e assistenza dei passeggeri. Si tratta di una soluzione pratica in quanto il vettore che opera il servizio si trova di norma nella posizione migliore per garantire che i voli seguano i programmi stabiliti e dispone di personale o agenti presso gli aeroporti in grado di assistere i passeggeri. Il meccanismo è inoltre diretto e semplice, quindi facilmente comprensibile per i passeggeri.

Per quanto riguarda la seconda modifica generale, nell'articolo 7, il Consiglio ha adottato livelli di compensazione pecuniaria nettamente inferiori a quelli proposti dalla Commissione, ossia 250, 400 e 600 euro. Pur ritenendo preferibile applicare importi superiori, la Commissione considera che quelli adottati dal Consiglio costituiscano un aumento significativo rispetto ai livelli di compensazione fissati dall'attuale regolamento e siano sufficienti per incentivare i vettori aerei a cercare volontari - piuttosto che negare ai passeggeri l'imbarco contro la loro volontà - e a dare sufficiente preavviso della cancellazione di un volo.

La terza modifica riguarda la sfera dei diritti e degli obblighi in caso di cancellazione di un volo. La proposta della Commissione intendeva spingere i vettori aerei ad avvertire anticipatamente i passeggeri e a definire con loro soluzioni alternative. Il Parlamento europeo ha condiviso questo approccio, raccomandandone tuttavia l'applicazione ai soli voli cancellati meno di sette giorni prima della partenza prevista. La Commissione ha accolto l'emendamento. Nella posizione comune (cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera c)) il Consiglio ha seguito la stessa impostazione in materia di compensazione ma non per gli altri diritti, aggiungendo nel contempo una seconda condizione: i passeggeri beneficeranno di una compensazione solo se non sono stati informati con un determinato preavviso e se non si sono visti offrire un volo alternativo che permettesse loro di giungere a destinazione con un determinato ritardo massimo rispetto all'orario di arrivo previsto. Si stabilisce in tal modo un nesso più stretto tra la compensazione e i disagi e gli inconvenienti dovuti alla cancellazione del volo.

Infine, il Consiglio ha ampliato i diritti dei passeggeri vittime di ritardi prolungati. La Commissione aveva proposto che tali passeggeri potessero scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto e un itinerario alternativo. Ritenendo tuttavia che in questo modo si sarebbe creata confusione e si sarebbero causati ulteriori ritardi, il Parlamento europeo ha raccomandato che i passeggeri avessero diritto a un'assistenza (pasti e alloggio) quando il ritardo non è dovuto a cause di forza maggiore. All'articolo 6 della posizione comune il Consiglio ha riconosciuto entrambi i diritti ai passeggeri, rafforzando pertanto il loro livello di protezione.

La Commissione ha accolto integralmente o in parte ventidue dei quaranta emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Il Consiglio ne ha a sua volta inseriti diciassette, letteralmente o nella sostanza, nella propria posizione comune.

4 - OSSERVAZIONI SPECIFICHE DELLA COMMISSIONE

4.1 Emendamenti accolti dalla Commissione ed inseriti integralmente o in parte nella posizione comune

I riferimenti riportati di seguito rimandano ai considerando e agli articoli della posizione comune.

Emendamento 8 (parte) - Nel considerando 14, il Consiglio elenca le circostanze in cui i vettori possono essere esonerati da determinati obblighi in caso di cancellazione e ritardo dei voli. Si tratta di un elenco simile a quello proposto dal Parlamento europeo ed inserito dalla Commissione nel considerando 8 bis della proposta modificata. Il Consiglio non ha tuttavia accolto il riferimento alla "forza maggiore", proposto dal Parlamento europeo, utilizzando i termini "circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state prese tutte le misure del caso".

Emendamenti 9 e 10 - L'articolo 2, lettere i) e j) contiene le definizioni di "negato imbarco" e "volontario". Le condizioni che i passeggeri devono soddisfare per poter beneficiare del sistema di compensazione previsto dal regolamento sono stabilite dall'articolo 3.

Emendamento 11 - L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) limita il diritto alla compensazione pecuniaria ai casi in cui la cancellazione del volo è comunicata meno di un determinato lasso di tempo prima della partenza (cfr. terza osservazione generale del capitolo precedente). La posizione comune non fa riferimento ai sistemi di prenotazione computerizzata in quanto non tutti i voli vengono prenotati in questo modo.

Emendamento 12 - All'articolo 2, lettera h) è stata inserita la definizione di "persona con mobilità ridotta" della Conferenza europea dell'aviazione civile.

Emendamento 22 (parte) - L'articolo 11, paragrafo 1 stabilisce che i vettori devono dare precedenza non solo ai passeggeri con mobilità ridotta ma anche ai cani da accompagnamento.

Emendamento 25 (parte) - L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) introduce la condizione "a seconda delle disponibilità". Risulta chiaro, in tal modo, che i vettori non sono tenuti ad organizzare voli appositamente per i passeggeri vittime di negato imbarco o di cancellazione del volo.

Emendamento 26 - L'articolo 9, paragrafo 2 prevede che il passeggero ha diritto a due comunicazioni gratuite. I passeggeri possono in tal modo comunicare con il punto di destinazione e di partenza, come previsto dall'emendamento.

Emendamento 27 - In virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) i passeggeri hanno diritto al trasporto gratuito tra l'aeroporto e il luogo di pernottamento.

Emendamento 29 (parte) - L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) si basa sul principio che la compensazione pecuniaria vada limitata ai voli cancellati meno di un certo lasso di tempo prima della partenza (cfr. terza osservazione generale nel capitolo precedente). Al momento di comunicare la cancellazione i vettori aerei sono inoltre tenuti ad informare i passeggeri in merito alle alternative di viaggio possibili.

Emendamento 31 (parte) - L'articolo 6, paragrafo 1 della posizione comune esenta i vettori dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri quando non sono responsabili del ritardo.

Emendamento 32 - L'articolo 11, paragrafo 2 stabilisce l'obbligo, per i vettori, di prestare al più presto assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta e ai loro accompagnatori, non solo in caso di ritardo ma anche di negato imbarco e di cancellazione del volo.

Emendamento 33 (parte) - Nel considerando 14 sono elencate le circostanze eccezionali nelle quali i vettori potrebbero non essere considerati responsabili del ritardo o della cancellazione del volo.

Emendamento 34 - L'articolo 12, paragrafo 2 stabilisce che, fatto salvo il diritto nazionale, i passeggeri che hanno rinunciato volontariamente alla prenotazione non possono esigere una compensazione supplementare in sede giudiziaria.

Emendamento 36 - L'articolo 14, paragrafo 2 fa obbligo ai vettori che negano l'imbarco o cancellano un volo di fornire indicazioni in merito all'organismo designato dallo Stato membro quale responsabile dell'applicazione del regolamento e/o presso il quale sporgere reclamo.

Emendamento 38 - La prima frase dell'articolo 16, paragrafo 2 fa salvo il diritto dei passeggeri che adiscono un organismo designato da uno Stato membro di ricorrere in giudizio.

Emendamento 42 - L'articolo 15, paragrafo 2 garantisce una tutela nei casi in cui una compagnia aerea, malgrado il divieto, applichi per contratto clausole restrittive nei confronti dei passeggeri e nei casi in cui questi accettino una compensazione inferiore a quella stabilita dal regolamento.

4.2 Emendamenti accolti dalla Commissione ma non inseriti nella posizione comune

Emendamenti 1, 6, 8 (parte), 28 (parte) e 31 (parte) - Nel definire le circostanze nelle quali i vettori sono esonerati da taluni obblighi in caso di cancellazione o ritardo del volo, la posizione comune non fa riferimento al concetto di "forza maggiore" (raccomandato dal Parlamento europeo ed accolto dalla Commissione) ma di "circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state prese tutte le misure del caso".

Emendamento 14 (parte) - L'emendamento porta da trenta a sessanta minuti il termine di presentazione all'accettazione quando il passeggero non dispone di indicazioni al riguardo.

Emendamento 31 (parte) - L'emendamento sostituisce il diritto ad un'assistenza durante l'attesa per un volo successivo, salvo se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, con un diritto a scegliere tra il rimborso e un volo alternativo. La posizione comune riconosce ai passeggeri entrambi i diritti (cfr. ultima osservazione generale del capitolo precedente).

Emendamento 39 (parte) - L'emendamento fa obbligo alla Commissione di riferire entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento e non entro il 1º gennaio 2008, come previsto nella proposta iniziale della Commissione. Nella posizione comune il Consiglio ha fissato la data del 1º gennaio 2006.

4.3 Emendamenti respinti dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune

Emendamenti 2, 3, 13 e 15 - Tali emendamenti escludono i passeggeri partecipanti a viaggi "tutto compreso", limitando il campo di applicazione del regolamento ai passeggeri che acquistano solo il volo.

Emendamenti 4 e 21 - Tali emendamenti prevedono che, in caso di sovraprenotazione, i posti disponibili siano assegnati in base a criteri uniformi.

Emendamento 5 - Questo emendamento prevede di applicare ad altri modi di trasporto norme simili a quelle della proposta di regolamento.

Emendamento 7 - Questo emendamento stabilisce che per destinazione finale si intende quella indicata sull'ultimo tagliando del biglietto aereo. Tale indicazione è pertinente solo per i biglietti cartacei e non per quelli elettronici che tendono sempre più a sostituire quelli tradizionali. Inoltre, l'emendamento esclude dal campo di applicazione del regolamento i voli in coincidenza che possono essere effettuati senza difficoltà.

Emendamento 14 (parte) - Questo emendamento abolisce l'obbligo di indicare per iscritto l'ora alla quale i passeggeri devono presentarsi all'accettazione.

Emendamenti 16, 17, 18, 19, 28 (parte), 29 (parte), 30 e 31 (parte) - Questi emendamenti prevedono una condivisione delle responsabilità per quanto attiene agli obblighi stabiliti dal regolamento quando le compagnie aeree operano in code-sharing e quando un operatore turistico si trova nell'impossibilità logistica di far fronte agli obblighi previsti.

Emendamento 20 - Questo emendamento abolisce la definizione del prezzo sul quale deve basarsi il rimborso in caso di sistemazione del passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto pagato.

Emendamento 22 (parte) - Questo emendamento vieta di negare l'imbarco ai passeggeri che viaggiano con bambini piccoli.

Emendamento 23 - Con questo emendamento il Parlamento europeo ridimensiona l'importo della compensazione pecuniaria rispettivamente a 200, 400 e 600 euro per le tre fasce di distanza considerate. L'emendamento prevede inoltre che la Commissione possa adeguare gli importi al tasso di inflazione ogni tre anni.

Emendamento 24 - Come conseguenza dell'emendamento 23, questo emendamento introduce tre fasce di distanza ai fini della riduzione della compensazione pecuniaria se il ritardo è inferiore ad un determinato periodo. L'emendamento abolisce inoltre il diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo inferiore ad un'ora.

Emendamento 25 (parte) - Questo emendamento limita l'obbligo di rimborsare il prezzo del biglietto o di imbarcare i passeggeri su un volo alternativo al solo periodo di validità del biglietto aereo.

Emendamento 29 (parte) - Questo emendamento limiterebbe il campo di applicazione ai soli voli annullati 48 ore prima della partenza prevista.

Emendamento 31 - Come conseguenza dell'emendamento 23, questo emendamento introduce tre fasce di distanze e i rispettivi ritardi che consentono ai passeggeri di beneficiare di un'assistenza.

Emendamento 33 (parte) - Questo emendamento limita l'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri ai casi in cui le condizioni locali lo permettono.

Emendamento 35 - Questo emendamento permetterebbe ai vettori aerei di rivalersi su terzi, anche con organismi statali.

Emendamento 37 - Questo emendamento prevede l'obbligo di pubblicare una graduatoria mensile della qualità dei servizi delle compagnie aeree.

Emendamento 39 (parte) - Questo emendamento collega l'obbligo della Commissione di riferire in merito al funzionamento e ai risultati del regolamento alla designazione dell'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento stesso di cui all'articolo 17 della proposta della Commissione.

5 - CONCLUSIONI

La Commissione avrebbe preferito stabilire livelli di compensazione pecuniaria più elevati ma ritiene che la posizione comune adottata il 18 marzo 2003 faccia salvi gli obiettivi e l'approccio della proposta iniziale e possa pertanto essere accolta.