52003PC0640

Proposta di regolamento del Consiglio recante adattamento del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 1786/2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e del regolamento (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea /* COM/2003/0640 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante adattamento del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 1786/2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e del regolamento (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

RIFORMA DELLA PAC E ADATTAMENTO DELLA NORMATIVA NELLA PROSPETTIVA DELL'ALLARGAMENTO

Introduzione

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato un pacchetto di riforma che comporta modifiche significative dell'acquis su cui si erano basati i negoziati di adesione. Attualmente i testi relativi alla riforma della PAC non tengono conto dei risultati di tali negoziati, né dello stesso allargamento. Si ravvisa pertanto la necessità di adattare, prima dell'adesione, sia l'atto di adesione, sia i testi relativi alla riforma della PAC, in modo da garantire la completezza e la compatibilità reciproca di tali testi legislativi in modo che possano essere applicati nella Comunità allargata. In particolare si ravvisa la necessità di:

- adattare gli allegati dell'atto di adesione relativi alla PAC, in modo da integrare i risultati dei negoziati nel nuovo acquis (questo sarà necessario nei casi in cui i riferimenti contenuti nell'atto di adesione risultino superati o in cui i risultati dei negoziati non siano immediatamente compatibili con la PAC riformata);

- adattare i testi relativi alla riforma della PAC in modo che possano essere applicati nei nuovi Stati membri, incorporandovi i risultati dei negoziati che altrimenti andrebbero perduti.

Per conseguire questi due obiettivi la Commissione ha elaborato due proposte legislative, rispettivamente una proposta di decisione e una proposta di regolamento, entrambe basate sui seguenti principi ispiratori:

- la natura e i principi fondamentali del pacchetto approvato a Copenaghen devono essere rispettati ed applicati ad eventuali nuovi elementi. Non deve prodursi alcuna "erosione" delle condizioni di adesione negoziate dai paesi aderenti;

- nei casi in cui la riforma della PAC introduca elementi nuovi non presi in considerazione nel corso dei negoziati agricoli dell'adesione, i nuovi Stati membri dovranno essere trattati come gli Stati membri attuali, tranne qualora ciò sia in contrasto col principio fondamentale di cui sopra ;

- gli adattamenti devono essere limitati allo stretto necessario;

- i nuovi Stati membri devono essere al più presto integrati in maniera armoniosa nella PAC riformata.

La presente proposta contiene gli adattamenti dei regolamenti adottati nel contesto della riforma della politica agricola comune, resi necessari dall'adesione dei dieci nuovi Stati membri il 1º maggio 2004. Il regolamento proposto si fonda pertanto sull'articolo 57 dell'atto di adesione.

Regime di pagamento unico (RPU)

Il regolamento orizzontale del pacchetto di riforma della PAC istituisce un nuovo regime di pagamenti diretti per l'Unione dei 15: il regime di pagamento unico (RPU). A partire dal primo gennaio 2005 esso sostituirà la maggior parte dei regimi classici di erogazione di pagamenti diretti con un pagamento unico disaccoppiato per ettaro. Secondo la formula standard dell'RPU, i "diritti" al beneficio di tali pagamenti sono calcolati in base ai pagamenti diretti erogati agli agricoltori nel corso di un periodo di riferimento (2000-2002), per cui il valore del diritto (per ettaro) varierà da agricoltore ad agricoltore. Il numero di diritti attribuiti ad un agricoltore sarà tuttavia uguale al numero medio di ettari della sua azienda che, nel corso del periodo di riferimento, aveva dato accesso ai rispettivi pagamenti diretti. Gli Stati membri possono attuare il regime RPU in vario modo, ad esempio mediante l'esclusione temporanea di alcuni pagamenti diretti, il parziale accoppiamento per certi pagamenti o la regionalizzazione del pagamento per ettaro.

Il problema posto dall'allargamento è come il regime di pagamento unico possa essere applicato ai nuovi Stati membri i quali non dispongono delle statistiche necessarie per determinare i diritti degli agricoltori nel periodo di riferimento "storico" da utilizzare. La soluzione di utilizzare periodi di riferimento futuri, ossia basare i diritti dei nuovi Stati membri sui regimi "classici" di pagamento diretto che saranno applicati nel periodo dal 2004-2006, è da escludere in quanto:

- comporterebbe una disparità di trattamento rispetto all'UE dei 15

- convoglierebbe artificialmente la produzione verso settori che permettono un accumulo ottimale di diritti,

- costringerebbe i nuovi Stati membri ad applicare il regime "classico" fino alla fine del 2006 e

- impedirebbe quindi necessariamente l'introduzione del regime di pagamento unico per superficie (RPUS).

Le attuali proposte prevedono invece l'obbligo per i nuovi Stati membri di applicare l'opzione regionale fissata nel regolamento orizzontale, opportunamente adattata. Di conseguenza:

- all'interno di una data regione saranno di applicazione diritti uniformi per ettaro;

- saranno calcolate dotazioni finanziarie regionali dividendo la dotazione nazionale tra le regioni (definite dagli nuovi Stati membri) in base a criteri oggettivi, ad esempio statistiche sulla produzione regionale di seminativi, l'entità del patrimonio bovino nelle varie regioni, i pagamenti erogati nel periodo 2004-2006 (vedi sopra), oppure l'esistenza di un sostegno nazionale diretto prima dell'adesione in determinate regioni;

- i diritti delle singole aziende saranno calcolati dividendo la dotazione finanziaria regionale per la superficie agricola utilizzata della regione (meno la superficie destinata a colture permanenti e la superficie forestale);

- i problemi specifici settoriali potranno essere affrontati mediante la concessione di diritti supplementari a partire dalla riserva nazionale;

- la riserva nazionale dovrebbe essere fissata al 3% del massimale nazionale, come per gli attuali Stati membri;

- i dati relativi ai pagamenti diretti erogati nel periodo di preadesione, simili a quelli dell'UE, potrebbero essere accettati come "criteri oggetti di" sia per la ripartizione della dotazione nazionale tra le regioni che per la distribuzione della riserva;

- potrebbero avvalersi dell'opzione del 10% di cui all'articolo 69 del regolamento orizzontale anche i nuovi Stati membri, in modo da convogliare risorse complementari a favore dei conduttori agricoli di specifici settori, come ad esempio l'agricoltura biologica;

- qualora un nuovo Stato membro desideri applicare il disaccoppiamento parziale, la determinazione dei diritti dovrà seguire le stesse regole applicate all'UE dei 15 nell'ambito dell'opzione regionale.

Condizionalità ecologica

Molti dei paesi aderenti hanno negoziato periodi transitori per talune direttive (ad esempio la direttiva sugli habitat) che in virtù dei regolamenti sulla riforma della PAC diventano parte integrante dei requisiti dell'ecocondizionalità. Nelle presenti proposte ci si è adoperati a garantire che i suddetti periodi transitori rimangano in vigore e che i requisiti in materia di condizionalità ecologica previsti dalle stesse direttive non sia applichino agli agricoltori dei nuovi Stati membri durante il pertinente periodo transitorio.

La riforma della PAC fa della condizionalità ecologica uno strumento obbligatorio. Tuttavia, per quanto riguarda il regime di pagamento unico per superficie, appare opportuno mantenere l'applicazione facoltativa della condizionalità ecologica, come previsto dalle corrispondenti disposizioni dell'atto di adesione (vedasi articolo 1 ter in relazione all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio). È chiaro inoltre che imporre l'obbligo della condizionalità ecologica complicherebbe considerevolmente l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, il che va evitato. La presente proposta mantiene pertanto le attuali modalità relative alla condizionalità, ma prevede l'applicazione facoltativa dei nuovi requisiti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie a partire dal 2005.

Sistema di consulenza aziendale

Nell'ambito del pacchetto di riforma della PAC è previsto un sistema di audit aziendale. Poiché il sistema dovrà essere attuato soltanto entro il 2007 e la partecipazione dei conduttori agricoli resterà facoltativa, non sono necessari adattamenti e i relativi capitoli del regolamento orizzontale possono applicarsi appieno.

Modulazione e disciplina finanziaria

Nel compromesso finale sulla riforma della PAC è stata inserita la seguente dichiarazione della Commissione: "la Commissione si impegna a proporre che il meccanismo della modulazione e della disciplina finanziaria non si applicherà ai nuovi Stati membri fino a quando l'introduzione progressiva dei pagamenti diretti non avrà raggiunto il livello dell'UE." Il testo proposto riflette tale dichiarazione. Poiché non si può prevedere con precisione quando la modulazione sarà applicabile nei nuovi Stati membri, non è per ora possibile stabilire i massimali previsti all'articolo 12, paragrafo 2. La Commissione vi provvederà nell'ambito della procedura di gestione.

Compensazione per la segala

Nell'ambito della riforma della PAC l'intervento favore della segala è stato abolito. Per temperare gli effetti di tale decisione sono stati previsti i seguenti meccanismi:

"Tenendo conto delle pressioni per l'adattamento strutturale causate dall'abolizione dell'intervento per la segale, si applica la seguente misura transitoria: se in uno Stato membro la percentuale di segale rispetto alla produzione cerealicola totale supera mediamente il 5% per il periodo 2000-2002 e la percentuale rispetto alla produzione totale di segale della Comunità supera il 50% per lo stesso periodo, gli importi resi disponibili grazie alla modulazione in tale Stato membro sono riassegnati, almeno per il 90%, a detto Stato membro fino al termine della prospettiva finanziaria successiva. In tal caso, almeno il 10% degli importi generati dalla modulazione devono essere destinati alle regioni produttrici di segale [1].".

[1] Articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La misura sopra descritta in realtà non riguarda i nuovi Stati membri in quanto essi non saranno soggetti alla modulazione. I maggiori produttori di segala tra i nuovi Stati membri hanno altresì la possibilità di destinare in via prioritaria la loro (ingente) dotazione finanziaria per lo sviluppo rurale alle regioni produttrici di segala o ai produttori di segala allo scopo di incoraggiarne la diversificazione.

Quote e massimali

Le proposte di riforma della PAC fanno riferimento a una serie di massimali nazionali o comunitari, di quote e di quantitativi massimi garantiti. La presente proposta contiene pertanto degli adattamenti per tener conto dei paesi candidati, segnatamente nei casi sotto descritti.

Articolo 74 del regolamento orizzontale e allegato X: frumento duro (superfici di base nazionali)

Cipro e l'Ungheria sono aggiunti all'elenco dei paesi beneficiari e nell'allegato X sono incluse le zone tradizionali di produzione cipriote e ungheresi. I rispettivi dati sono già stati fissati nell'ambito dei negoziati dell'adesione, per cui l'adattamento in questo caso è semplice.

Articolo 78 del regolamento orizzontale: colture proteiche (superficie massima garantita)

La superficie massima garantita (SMG) per l'UE dei Quindici è pari a 1 400 000 ha e viene aumentata proporzionalmente per i dieci nuovi Stati membri in base alle statistiche utilizzate nel corso dei negoziati dell'adesione per il regime dei seminativi. Ne deriva un incremento di 200 000 ha.

Articoli 80 e 81 del regolamento orizzontale: riso (aiuto e superficie di base nazionale)

All'articolo 81 sono state lievemente ritoccate le superfici di base nazionali degli attuali Stati membri. Per i nuovi Stati membri, l'unica interessata è l'Ungheria e non c'è motivo di modificare la superficie di base negoziata (3 222 ha). La proposta non contiene quindi alcun cambiamento su questo punto.

All'articolo 80 l'aiuto favore dell'Ungheria è fissato in base alla resa di riferimento convenuta nel corso dei negoziati dell'adesione, ossia a 548,7 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2004/05 e a 232,5 EUR/ha a partire dalla campagna di commercializzazione 2005/06.

Articolo 84 del regolamento orizzontale: frutta a guscio (SMG e SNG)

La superficie massima garantita (SMG) di 800 000 ettari è divisa in superfici nazionali garantite (SNG). La proposta ha pertanto fissato le SNG per i nuovi Stati membri con un corrispondente aumento della SMG per tener conto della loro produzione. È stata applicata la stessa riduzione del 20% come per gli attuali Stati membri.

Articolo 89 del regolamento orizzontale: colture energetiche (superficie massima garantita)

Nella proposta di riforma della PAC è stata istituita una superficie massima garantita di 1 500 000 ha, basata su dati approssimati che copre grosso modo le superfici attualmente seminate a colture energetiche. Inizialmente la finalità dell'aiuto era di compensare la soppressione del ritiro dalla produzione per fini non alimentari. Tuttavia, poiché nei testi definitivi della riforma della PAC è stato reintrodotto il ritiro dalla produzione per fini non alimentari, l'attrattiva di tale regime decresce, il che rende improbabile il superamento della superficie massima garantita. Le attuali proposte mantengono quindi la superficie massima garantita concordata nell'ambito della riforma della PAC.

Articolo 56, paragrafo 3 del regolamento orizzontale: ritiro dalla produzione a fini non alimentari (stima dei quantitativi contrattuali)

È stato stabilito un quantitativo limite di un milione di tonnellate, espresse in equivalente farina di soia, per i quantitativi di sottoprodotti destinati all'alimentazione umana o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione. Tale limite è vincolato all'accordo di Blair House, il che significa che qualsiasi modifica dovrà essere negoziata con gli Stati Uniti. Per questo motivo la presente proposta mantiene tale limite senza variazioni.

Altri adattamenti

A partire dall'articolo 95 del regolamento orizzontale (pagamenti diretti esistenti), la presente proposta adatta tutte le tabelle recanti massimali, importi globali o superfici nazionali garantite in modo da includervi i risultati dei negoziati raggiunti dai nuovi Stati membri.

Pagamenti diretti supplementari nel settore lattiero-caseario

La Slovenia e la Polonia hanno ottenuto un periodo transitorio di un anno per l'assegnazione di quote latte individuali, il che pone il problema della base di calcolo da utilizzare per questi paesi per la concessione dei nuovi pagamenti diretti accoppiati nel 2004. Per la Polonia la soluzione è semplice, in quanto tale paese ha annunciato che intende applicare il regime di pagamento unico per superficie e quindi i pagamenti nel settore del latte saranno già inclusi nella dotazione nazionale destinata a tale regime. Per la Slovenia, che probabilmente opterà per il regime "classico" di pagamenti diretti, la Commissione propone che i pagamenti siano concessi in base a quote assegnate in via provvisoria oppure in base alle consegne di latte.

Sviluppo rurale

Data la brevità del periodo di programmazione, l'atto di adesione ha previsto la possibilità di integrare nei programmi principali misure del tipo LEADER +, invece di prevedere una programmazione LEADER + distinta. Pertanto la misura "gestione di strategie integrate di sviluppo rurale attraverso gruppi di partenariato locale", introdotta dalla riforma della PAC, non è necessaria per i nuovi Stati membri in quanto è coperta da misure del tipo LEADER +.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante adattamento del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 1786/2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e del regolamento (CE) n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU L ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [3] ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ha istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

[3] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(2) Occorre modificare le suddette norme comuni perché possano essere applicate nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia (in appresso "i nuovi Stati membri").

(3) Allo scopo di introdurre la modulazione nei nuovi Stati membri, è opportuno che la Commissione fissi massimali nazionali per gli aiuti complementari per i nuovi Stati membri.

(4) Gli agricoltori dei nuovi Stati membri percepiranno pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva. Per conseguire un equilibrio armonioso tra gli strumenti politici volti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli destinati a promuovere lo sviluppo rurale, è opportuno non applicare il meccanismo della modulazione nei nuovi Stati membri prima che il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

(5) Tenendo conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori dei nuovi Stati membri a seguito dell'introduzione progressiva, è opportuno non applicare lo strumento della disciplina finanziaria nei nuovi Stati membri fintanto che il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

(6) I pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico sono basati su importi di riferimento dei pagamenti diretti percepiti in passato, oppure su pagamenti per ettaro regionalizzati. I conduttori agricoli dei nuovi Stati membri non hanno beneficiato di pagamenti diretti comunitari, né dispongono di dati storici di riferimento per gli anni civili 2000, 2001 e 2002. È quindi opportuno basare il regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri su pagamenti regionalizzati per ettaro, suddivisi tra le regioni in base a criteri oggettivi e ripartiti tra gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata e che rispondono ai criteri di ammissibilità.

(7) È necessario che l'importo dei pagamenti diretti, ripartito in massimali nazionali, nell'ambito del regime di pagamento unico per i nuovi Stati membri sia basato sulle quote, sui massimali e sui quantitativi convenuti nell'ambito dei negoziati di adesione, moltiplicati per i rispettivi importi di aiuto per ettaro, capo o tonnellata.

(8) A partire dal 1° aprile 2005, la misura di sostegno del mercato attuata a favore della produzione dei foraggi essiccati, a norma del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio [4] è modificata. A partire da tale data il sostegno del mercato è parzialmente convertito in un pagamento diretto a favore degli agricoltori. Per evitare una diminuzione del sostegno complessivo per i nuovi Stati membri nel 2005, è opportuno derogare al principio generale dell'introduzione progressiva dei pagamenti diretti. Pertanto, nell'ambito del massimale nazionale per il regime pagamento unico, occorre calcolare la componente relativa ai foraggi essiccati al 100% anziché al livello di aiuto previsto per l'introduzione progressiva.

[4] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114.

(9) Nell'ambito dell'opzione della regionalizzazione del pagamento unico, i nuovi Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adattare il premio per ettaro in base a criteri oggettivi, onde garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato.

(10) È opportuno che i nuovi Stati membri abbiano la possibilità di attuare il regime di pagamento unico solo parzialmente o di escluderne certi settori.

(11) è opportuno che i massimali settoriali per l'attuazione parziale o l'esclusione di certi settori del regime di pagamento unico siano basati sulle quote, sui massimali e sui quantitativi concordati nell'ambito dei negoziati di adesione.

(12) La transizione dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico e ad altri regimi di aiuto può creare difficoltà di adattamento che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a quest'eventualità è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 1782/2003 una disposizione generale che consenta alla Commissione di adottare, per un periodo determinato, le misure transitorie necessarie.

(13) Data la brevità del periodo di programmazione, l'atto di adesione ha previsto la possibilità di integrare nei programmi principali misure del tipo LEADER +, invece di prevedere una programmazione LEADER + distinta. Pertanto la misura "gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali", introdotta nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio [5], non è necessaria per i nuovi Stati membri in quanto è coperta da misure del tipo LEADER +.

[5] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).

(14) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1786/2003 e (CE) n. 1257/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è adattato come segue:

1. All'articolo 5, paragrafo 2, primo comma è aggiunta la frase seguente:

"I nuovi Stati membri provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 30 giugno 2003 siano mantenute a pascolo permanente."

2. All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. Per i nuovi Stati membri i massimali di cui al paragrafo 2 sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2."

3. Dopo l'articolo 12 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 12 bis Applicazione ai nuovi Stati membri

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai nuovi Stati membri a partire dall'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile a norma dell'articolo 143 bis è almeno uguale al livello applicabile in quel momento ai medesimi pagamenti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004."

4. All'articolo 54, paragrafo 2, primo comma è aggiunta la frase seguente:

"Per i nuovi Stati membri, il riferimento al termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2003 si intende fatto alla data del 30 giugno 2003."

5. Nel titolo III è aggiunto il seguente capitolo:

"Capitolo 6

Attuazione nei nuovi Stati membri

Articolo 71 bis

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, ai nuovi Stati membri si applicano le disposizioni del presente titolo.

Non si applicano gli articoli 33, 34, 37, 38, 39, 40, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli articoli 41, 42, 43, da 47 a 50, 53 e da 58 a 63.

2. Ogni nuovo Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie adotta le decisioni di cui agli articoli 64, paragrafo 1 e 71, paragrafi 1 e 2 entro il 1° agosto dell'anno precedente l'anno in cui applicherà per la prima volta il regime di pagamento unico.

Articolo 71 ter Domande di pagamento

1. Gli agricoltori presentano domanda di pagamento nel quadro del regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dai nuovi Stati membri, non posteriore al 15 maggio.

2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, agli agricoltori che non presentino domanda nel quadro del regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno dell'applicazione di tale regime non è attribuito alcun diritto.

3. Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti vengono riversati nella riserva nazionale di cui all'articolo 70 quinquies e sono disponibili per una ridistribuzione.

Articolo 71 quater Massimali

I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono elencati nell'allegato VIII bis.

Articolo 71 quinquies Riserva nazionale

1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3%, fatta salva l'applicazione del disposto dell'articolo 71 ter, paragrafo 3.

2. I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale per attribuire, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti di pagamento agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, da definirsi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

3. Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti di pagamento, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico. Tali diritti di pagamento sono distribuiti in base a norme da definirsi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

4. I nuovi Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non basta a soddisfare i casi di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, i diritti non utilizzati in ciascun anno del suddetto quinquennio sono riversati immediatamente nella riserva nazionale.

Articolo 71 sexties Ripartizione regionale del massimale di cui all'articolo 70 quater

1. I nuovi Stati membri applicano il regime di pagamento unico a livello regionale.

2. I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi.

I nuovi Stati membri con meno di tre milioni di ettari ammissibili possono essere considerati una regione unica.

3. Previa applicazione eventuale delle riduzioni previste all'articolo 71 quinquies, i nuovi Stati membri suddividono tra le loro regioni il rispettivo massimale nazionale, di cui all'articolo 71 quater, secondo criteri oggettivi.

Articolo 71 septies Regionalizzazione del regime di pagamento unico

1. Gli agricoltori le cui aziende sono ubicate in una data regione ricevono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale regionale, fissato a norma dell'articolo 71 sexties, per il numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

2. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari che ha dichiarato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

Articolo 71 octies Uso del suolo

1. In deroga all'articolo 51 e conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, anche per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio [6], all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio [7] e di patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, ad esclusione delle colture permanenti.

[6] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

[7] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

2. I nuovi Stati membri stabiliscono il numero di ettari che possono essere utilizzati conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 suddividendo, in base criteri oggettivi, la media del numero di ettari usati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 a livello nazionale, nel triennio 2000-2002, tra le regioni definite a norma dell'articolo 71 sexties, paragrafo 2. Il numero medio di ettari a livello nazionale e il numero di ettari a livello regionale sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in base ai dati comunicati dal nuovo Stato membro.

3. Nei limiti stabiliti a norma del paragrafo 2 per la rispettiva regione, un agricoltore è autorizzato ad avvalersi della facoltà prevista paragrafo 1:

a) limitatamente al numero di ettari che ha usato per produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2003;

b) in deroga all'articolo 71 bis, paragrafo 2, in caso di applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 40 e dell'articolo 42, paragrafo 4, limitatamente a un numero di ettari da stabilirsi in base criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4. Limitatamente al numero di ettari che rimangano a disposizione dopo l'applicazione del paragrafo 3, gli agricoltori sono autorizzati a produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 su un numero di ettari diverso dal numero di ettari di cui al paragrafo 3, nei limiti di un numero di ettari utilizzato per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2004 e/o nel 2005; hanno la priorità gli agricoltori che già nel 2004 producevano tali prodotti nei limiti del numero di ettari utilizzati nel 2004.

In caso di applicazione dell'articolo 71 o dell'articolo 143 ter, il 2004 e il 2005 sono sostituiti rispettivamente dall'anno precedente l'anno di applicazione del regime di pagamento unico e dall'anno di applicazione stesso.

5. Per stabilire i limiti individuali di cui ai paragrafi 3 e 4, i nuovi Stati membri utilizzano i dati individuali dell'agricoltore, ove disponibili, o qualsiasi altra prova fornita dall'agricoltore con soddisfazione dello Stato membro.

6. Il numero di ettari per i quali è concessa l'autorizzazione a norma dei paragrafi 3 e 4 non supera in nessun caso il numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, dichiarato il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

7. L'autorizzazione è utilizzata, nella regione interessata, insieme al corrispondente diritto al pagamento.

8. La relazione di cui all'articolo 60 si riferisce anche ai nuovi Stati membri.

Articolo 71 nonies Formazioni erbose

I nuovi Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell'ambito del massimale regionale o di parte di esso, valori unitari differenti per i diritti da attribuire agli agricoltori di cui all'articolo 71 septies, paragrafo 1, per gli ettari di formazioni erbose accertati alla data del 30 giugno 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per gli ettari di pascoli permanenti accertati alla data del 30 giugno 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.

Articolo 71 decies Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

A decorrere dal 2007, in deroga agli articoli 44 e 71 septies, gli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96, da erogare nel 2007, sono inclusi nel regime di pagamento unico.

Tuttavia, i nuovi Stati membri possono decidere che gli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari, di cui agli articoli 95 e 96, siano inclusi, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. I diritti stabiliti ai sensi del presente comma sono modificati di conseguenza.

L'importo utilizzato per stabilire i diritti per tali pagamenti è pari agli importi da attribuire ai sensi degli articoli 95 e 96, calcolati sulla base del quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno dell'inclusione parziale o totale di tali pagamenti nel regime di pagamento unico.

In deroga all'articolo 71 bis, paragrafo 1, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 48, 49 e 50.

Articolo 71 undecies Diritti di ritiro dalla produzione

1. Gli agricoltori ricevono parte dei diritti di pagamento sotto forma di diritti di ritiro dalla produzione.

2. Il numero di diritti di ritiro dalla produzione è fissato moltiplicando la superficie ammissibile dell'agricoltore, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, dichiarata nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, per il tasso applicabile di ritiro.

Il tasso di ritiro applicabile è calcolato moltiplicando il tasso di base di ritiro obbligatorio del 10%, per la proporzione, nella regione interessata, tra le superficie di base regionali di cui all'articolo 101, terzo comma, e la superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2.

3. Il valore dei diritti di ritiro è il valore regionale dei diritti di pagamento, stabilito a norma dell'articolo 71 septies, paragrafo 1.

4. Il disposto dei paragrafi da 1 a 3 non si applica agli agricoltori che dichiarano meno del numero di ettari, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, che sarebbe necessario per produrre un numero di tonnellate equivalente a 92 tonnellate di cereali, quali definiti nell'allegato IX, in base alla resa di riferimento di cui all'allegato XI ter applicabile al nuovo Stato membro in cui è situata l'azienda, diviso per la proporzione di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 71 duodecies Condizioni applicabili ai diritti

1. In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, i diritti stabiliti a norma del presente capitolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

2. Entro il 1º agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono anche decidere, conformemente al principio generale del diritto comunitario, che i diritti stabiliti a norma del presente capitolo siano soggetti a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita e criteri oggettivi.

Articolo 71 terdecies Attuazione facoltativa

1. Le sezioni 2, 3 e 4 del capitolo 5 si applicano ai nuovi Stati membri alle condizioni stabilite dal presente articolo. Tuttavia, la sezione 4 non si applica ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter.

2. Ogni riferimento all'articolo 41 nelle sezioni 2 e 3 del capitolo 5, in particolare in ordine ai massimali nazionali, si intende fatto all'articolo 71 quater.

3. La relazione di cui all'articolo 64, paragrafo 3 include le opzioni definite nel presente capitolo."

6. All'articolo 74, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.

Le superfici di base sono le seguenti:

Grecia // 617 000 ha

Spagna // 594 000 ha

Francia // 208 000 ha

Italia // 1 646 000 ha

Cipro // 6 183 ha

Ungheria // 2 500 ha

Austria // 7 000 ha

Portogallo // 118 000 ha."

7. All'articolo 78, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. E' fissata una superficie massima garantita, pari a 1 600 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto."

8. All'articolo 80, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

>SPAZIO PER TABELLA>

9. Il testo dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

"Articolo 81 Superfici

È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

Grecia // 20 333 ha

Spagna // 104 973 ha

Francia: - territorio metropolitano - Guyana francese // 19 050 ha 4 190 ha

Italia // 219 588 ha

Ungheria // 3 222 ha

Portogallo // 24 667 ha.

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi."

10. Il testo dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"Articolo 84 Superfici

1. Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito al paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 euro.

2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 810 400 ettari.

3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

Superfici nazionali garantite (SNG)

Belgio // 100 ha

Germania // 1 500 ha

Grecia // 41 100 ha

Spagna // 568 200 ha

Francia // 17 300 ha

Italia // 130 100 ha

Cipro // 3 100 ha

Lussemburgo // 100 ha

Ungheria // 2 900 ha

Paesi Bassi // 100 ha

Austria // 100 ha

Polonia // 1 000 ha

Portogallo // 41 300 ha

Slovenia // 300 ha

Slovacchia // 3 100 ha

Regno Unito // 100 ha

4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione."

11. Il testo dell'articolo 90 è sostituito dal seguente:

"Articolo 90 Condizioni di ammissibilità

L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.

Le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di ammissione al regime a favore delle colture energetiche non possono essere considerate ritirate dalla produzione ai fini del pertinente requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999 e agli articoli 54, paragrafo 2, 63, paragrafo 2, 71 undecies e 107, paragrafo 1 del presente regolamento."

12. Il testo dell'articolo 94 è sostituito dal seguente:

"Articolo 94 Condizioni

L'aiuto è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1868/94."

13. All'articolo 99, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ammontare dell'aiuto richiesto non supera un massimale stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente aiuti alle sementi per le specie pertinenti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41. Tuttavia, per i nuovi Stati membri tale massimale corrisponde agli importi indicati nell'allegato XI bis.

Se l'importo totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per agricoltore viene ridotto proporzionalmente in quell'anno."

14. All'articolo 101, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, la superficie o le superfici di base regionale nei nuovi Stati membri sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 e nei limiti delle superfici di base nazionali elencate nell'allegato XI ter."

15. All'articolo 103, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

"In alternativa, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter nel 2004 e che optano per l'applicazione dell'articolo 66, stabiliscono il piano di regionalizzazione, secondo criteri oggettivi, anteriormente al 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie. In tal caso, il totale delle superfici di base regionali e la media ponderata delle rese di riferimento delle regioni rispettano i limiti della superficie di base nazionale e delle rese di riferimento elencati nell'allegato XI ter."

16. Il testo dell'articolo 105 è sostituito dal seguente:

"Articolo 105 Supplemento per il frumento duro

1. Un supplemento del pagamento per superficie di

- 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/06,

- 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/07

viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:

// (ettari)

Grecia // 617 000

Spagna // 594 000

Francia // 208 000

Italia // 1 646 000

Cipro // 6 183

Ungheria // 2 500

Austria // 7 000

Portogallo // 118 000

2. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie superi, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite di cui sopra, la superficie per agricoltore relativamente alla quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

Tuttavia, fermo restando il limite per Stato membro fissato al paragrafo 1, gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel medesimo paragrafo tra le zone di produzione definite all'allegato X o, negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, se del caso, tra le regioni di produzione del piano di regionalizzazione, secondo l'entità della produzione di frumento duro nel corso del periodo 1993-1997. In tale ipotesi, se la somma delle superfici di una regione per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie supera, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite regionale corrispondente, la superficie per agricoltore della regione di produzione per la quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, le superfici di regioni che non hanno raggiunto il loro limite regionale sono state distribuite alle regioni che hanno superato detto limite.

3. Per la campagna di commercializzazione 2005/06, è concesso un aiuto specifico di 46 EUR/ha nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato X nelle quali la produzione di frumento duro è consolidata, limitatamente al seguente numero di ettari:

// (ettari)

Germania // 10 000

Spagna // 4 000

Francia // 50 000

Italia // 4 000

Ungheria // 4 305

Slovacchia // 4 717

Regno Unito // 5 000"

17. Il testo dell'articolo 108 è sostituito dal seguente:

"Articolo 108 Terreni ammissibili

Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, alla data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2003, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

Per i nuovi Stati membri, le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, alla data del 30 giugno 2003, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

Gli Stati membri possono, a condizioni da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, derogare al primo o al secondo comma del presente articolo purché adottino le opportune misure per evitare un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile."

18. All'articolo 116, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti al paragrafo 4 del presente articolo e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 118. Non oltre il termine di un anno dalla data dell'adesione, i nuovi Stati membri assegnano ai produttori massimali individuali e costituiscono riserve nazionali a partire dal numero complessivo di diritti al premio riservati a ciascuno di loro a norma del paragrafo 4."

19. All'articolo 116, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Si applicano i seguenti massimali:

Stato membro // Diritti (x 1 000)

Belgio // 70

Repubblica ceca // 66,733

Danimarca // 104

Germania // 2 432

Estonia // 48

Grecia // 11 023

Spagna // 19 580

Francia // 7 842

Irlanda // 4 956

Italia // 9 575

Cipro // 472,401

Lettonia // 18,437

Lituania // 17,304

Lussemburgo // 4

Ungheria // 1 146

Malta // 8,485

Paesi Bassi // 930

Austria // 206

Polonia // 335,88

Portogallo* // 2 690

Slovenia // 84,909

Slovacchia // 305,756

Finlandia // 80

Svezia // 180

Regno Unito // 19 492

Totale // 81 667,905

* Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94."

20. All'articolo 119, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Si applicano i seguenti importi globali:

(migliaia di euro)

Belgio // 64

Repubblica ceca // 71

Danimarca // 79

Germania // 1 793

Estonia // 51

Grecia // 8 767

Spagna // 18 827

Francia // 7 083

Irlanda // 4 875

Italia // 6 920

Cipro // 441

Lettonia // 19

Lituania // 18

Lussemburgo // 4

Ungheria // 1 212

Malta // 9

Paesi Bassi // 743

Austria // 185

Polonia // 355

Portogallo // 2 275

Slovenia // 86

Slovacchia // 323

Finlandia // 61

Svezia // 162

Regno Unito // 20 162"

21. All'articolo 119, è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Nei nuovi Stati membri, gli importi globali sono applicati in base alla tabella degli incrementi stabilita all'articolo 143 bis."

22. All'articolo 123, il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

Belgio // 235 149

Repubblica ceca // 244 349

Danimarca // 277 110

Germania // 1 782 700

Estonia // 18 800

Grecia // 143 134

Spagna // 713 999*

Francia // 1 754 732**

Irlanda // 1 077 458

Italia // 598 746

Cipro // 12 000

Lettonia // 70 200

Lituania // 150 000

Lussemburgo // 18 962

Ungheria // 94 620

Malta // 3 201

Paesi Bassi // 157 932

Austria // 373 400

Polonia // 926 000

Portogallo // 175 075*** ****

Slovenia // 92 276

Slovacchia // 78 348

Finlandia // 250 000

Svezia // 250 000

Regno Unito // 1 419 811*****

* Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.

** Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.

*** Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.

**** Da adeguare alla scadenza del regolamento (CEE) n. 1017/94.

***** Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi."

23. All'articolo 126, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Agli agricoltori che allevano vacche nutrici è concesso un aiuto nei limiti dei massimali individuali fissati in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1254/1999 oppure del paragrafo 2, secondo comma del presente articolo."

24. All'articolo 126, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti al paragrafo 5 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 128.

Non oltre il termine di un anno dalla data dell'adesione, i nuovi Stati membri assegnano ai produttori massimali individuali e costituiscono riserve nazionali a partire dal numero complessivo di diritti al premio riservati a ciascuno di loro a norma del paragrafo 5."

25. All'articolo 126, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Belgio // 394 253

Repubblica ceca * // 90 300

Danimarca // 112 932

Germania // 639 535

Estonia* // 13 416

Grecia // 138 005

Spagna** // 1 441 539

Francia*** // 3 779 866

Irlanda // 1 102 620

Italia // 621 611

Cipro* // 500

Lettonia* // 19 368

Lituania* // 47 232

Lussemburgo // 18 537

Ungheria* // 117 000

Malta* // 454

Paesi Bassi // 63 236

Austria // 375 000

Polonia // 325 581

Portogallo**** ***** // 416 539

Slovenia* // 86 384

Slovacchia* // 28 080

Finlandia // 55 000

Svezia // 155 000

Regno Unito // 1 699 511

* applicabile a partire dalla data dell'adesione

** Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.

*** Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.

**** Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.

*****Da maggiorare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94 dei premi risultanti dall'applicazione di detto regolamento nel 2003 e 2004."

26. All'articolo 130, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

27. All'articolo 133, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Si applicano i seguenti importi globali:

(milioni di euro)

Belgio // 39,4

Repubblica ceca // 8,776017

Danimarca // 11,8

Germania // 88,4

Estonia // 1,13451

Grecia // 3,8

Spagna // 33,1

Francia // 93,4

Irlanda // 31,4

Italia // 65,6

Cipro // 0,308945

Lettonia // 1,33068

Lituania // 4,942267

Lussemburgo // 3,4

Ungheria // 2,936076

Malta // 0,0637

Paesi Bassi // 25,3

Austria // 12,0

Polonia // 27,3

Portogallo // 6,2

Slovenia // 2,964780

Slovacchia // 4,500535

Finlandia // 6,2

Svezia // 9,2

Regno Unito // 63,8 "

28. All'articolo 135, paragrafo 1, al primo comma è aggiunto il seguente trattino:

"- per i nuovi Stati membri: uguale ai massimali stabiliti all'articolo 123, paragrafo 8 o uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 2001, 2002 e 2003, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, riconosciuta dalla Commissione."

29. All'articolo 135, paragrafo 4 è aggiunta la frase seguente:

"Per i nuovi Stati membri gli anni di riferimento sono il 2001, il 2002 e il 2003."

30. All'articolo 136, paragrafo 2, secondo comma è aggiunta la frase seguente:

"Per i nuovi Stati membri gli anni di riferimento sono il 1999, il 2000 e il 2001."

31. Dopo l'articolo 136, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 136 bis Condizioni di applicazione nei nuovi Stati membri

Nei nuovi Stati membri, gli importi globali di cui all'articolo 133, paragrafo 3 e il pagamento massimo per superficie pari a 350 euro/ha, di cui all'articolo 136, paragrafo 3, si applicano secondo la tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis."

32. All'articolo 139, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Tuttavia, per i nuovi Stati membri il massimale stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo 64, paragrafo 2, corrisponde alla componente di ciascun pagamento diretto all'interno del massimale di cui all'articolo 70 quater."

33. Il testo dell'articolo 143 è sostituito dal seguente:

"Articolo 143 Massimale

La somma dell'aiuto richiesto non supera un massimale, fissato dalla Commissione conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente dei pagamenti per superficie per i legumi da granella di cui all'allegato VI nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41. Tuttavia, per i nuovi Stati membri il massimale, fissato dalla Commissione conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, corrisponde alla componente dei pagamenti per superficie per i legumi da granella, di cui all'allegato VI, nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 71 quater.

Qualora l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale fissato, l'aiuto per agricoltore viene ridotto proporzionalmente in quell'anno."

34. All'articolo 145, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

"d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente e delle formazioni erbose, alle opzioni previste al titolo III, capitoli 5 e 6 nonché alle colture ammesse sui terreni ritirati dalla produzione, nonché modalità di applicazione relative all'osservanza del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE;*

* GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25."

35. All'articolo 145, il testo del punto i) è sostituito dal seguente:

"i) le modifiche degli allegati II, VI, VII, IX, X e XI che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie e, per quanto riguarda l'allegato VIII e l'allegato VIII bis, qualora si applichino rispettivamente l'articolo 62 e l'articolo 71 decies e, se del caso, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla parte degli importi di riferimento corrispondenti ai pagamenti per i seminativi, nonché agli importi dei massimali stessi da aumentare in funzione della differenza tra la superficie effettivamente determinata e la superficie per la quale sono stati pagati premi per i seminativi nel 2000 e 2001 in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione**, nei limiti delle superfici di base (o della superficie massima garantita per il frumento duro) e tenendo conto della resa nazionale media utilizzata per il calcolo dell'allegato VIII;

** GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11."

36. All'articolo 145, il testo della lettera q) è sostituito dal seguente:

"q) misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, segnatamente quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4 e del titolo III, capitoli 5 e 6. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie."

37. Il testo dell'articolo 146 è sostituito dal seguente:

"Articolo 146 Trasmissione di informazioni alla Commissione

"Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure adottate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, quelle relative agli articoli 5, 13, 42, 58, 71 quinquies e 71 sexties."

38. Dopo l'articolo 154 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 154 bis Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri

1. Qualora si rivelino necessarie misure transitorie per agevolare, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico o ad altri regimi di aiuto contemplati dai titoli III e IV, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1° maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione è limitata a tale data. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare detto periodo."

39. Dopo l'allegato VIII è inserito il seguente allegato:

"ALLEGATO VIII bis Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis. Essi non devono pertanto essere ridotti per tener conto dell'articolo 143 bis.

>SPAZIO PER TABELLA>

40. Il testo dell'allegato X è completato dal seguente testo:

"CIPRO

UNGHERIA

Regioni

Dél Dunamenti síkság Dél-Dunántúl Közép-Alföld Mezaföld Berettyo-Karös-Maros vidéke".

41. Dopo l'allegato XI sono inseriti gli allegati seguenti:

"Allegato XI bis Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato XI ter Superfici di base nazionale a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri di cui agli articoli 101 e 103

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1786/2003, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1 è suddiviso tra gli Stati membri come segue:

Quantitativo nazionale garantito // (in t)

Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) // 8 000

Repubblica ceca // 27 942

Danimarca // 334 000

Germania // 421 000

Grecia // 37 500

Spagna // 1 325 000

Francia // 1 605 000

Irlanda // 5 000

Italia // 685 000

Lituania // 650

Ungheria // 49 593

Paesi Bassi // 285 000

Austria // 4 400

Polonia // 13 538

Portogallo* // 30 000

Slovacchia // 13 100

Finlandia // 3 000

Svezia // 11 000

Regno Unito // 102 000

* Da adeguare alla scadenza del regolamento (CEE) n. 1017/94."

Articolo 3

All'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è aggiunto il comma seguente:

"La misura di cui all'ultimo trattino del paragrafo 2 non si applica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia."

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il presidente

>SPAZIO PER TABELLA>

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