Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica /* COM/2003/0370 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. INTRODUZIONE L'obiettivo del trattato Euratom, sottoscritto nel 1957, era fornire alla Comunità europea una fonte alternativa di approvvigionamento energetico interno per porre termine alla crescente dipendenza dal petrolio del Medio Oriente. Il trattato doveva permettere all'Europa di elaborare il proprio know-how e dotarsi dei mezzi per sfruttare l'energia nucleare a scopi civili (ad esempio la produzione di energia elettrica). Riunendo le risorse (know-how, infrastrutture, finanziamenti e controlli) si poteva progredire più rapidamente e a costi più bassi. Erano quindi necessari grandi investimenti per realizzare gli obiettivi del trattato e, in particolare, per costruire e mantenere nuove centrali nucleari. Per tali finalità, alla Comunità, e in particolare alla Commissione, il Capo 4 del Titolo II del trattato Euratom ha assegnato il compito specifico di incoraggiare e agevolare uno sviluppo coordinato degli investimenti nel settore nucleare. La Commissione pubblica quindi i programmi indicativi sugli obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti per realizzarli. Essa esamina inoltre i piani d'investimento degli Stati membri e emette pareri su tutti gli aspetti dei progetti d'investimento legati agli obiettivi del trattato Euratom. In tale contesto, la Commissione ha già esaminato 240 progetti d'investimento valutandone i meriti e la compatibilità con il trattato. Tali investimenti superano 400 miliardi di euro, con un contributo del bilancio comunitario di 2,9 miliardi di euro. Essi hanno contribuito allo sviluppo industriale della Comunità con il risultato che le centrali nucleari installate sul territorio comunitario coprono attualmente il 35% del suo fabbisogno di energia elettrica. Il 6 novembre 2002 la Commissione europea ha approvato un pacchetto di misure in vista di elaborare un approccio generale effettivamente comunitario per la sicurezza nucleare e la sicurezza dell'approvvigionamento. Tali misure comprendono una comunicazione e, in particolare, due proposte di direttive, una sulla sicurezza e l'altra sulla gestione dei residui. Il 30 gennaio 2003 la Commissione ha approvato queste due proposte. Anzitutto, la Commissione europea ha proposto un approccio comunitario per la sicurezza, adottando la proposta di una direttiva quadro che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari in esercizio e durante la disattivazione (decommissioning) [1] Fra gli altri obiettivi, la direttiva mira a garantire risorse finanziarie adeguate per la disattivazione degli impianti nucleari. Lo scopo è garantire che i finanziamenti siano sufficienti ad effettuare le operazioni di disattivazione in condizioni tali da tutelare la popolazione e l'ambiente dalle radiazioni ionizzanti. Come sottolineato nella Comunicazione della Commissione "La sicurezza nucleare e l'allargamento nell'Unione europea", approvata anch'essa il 6 novembre 2002, bisogna impedire che la disattivazione di un impianto nucleare non possa cominciare entro i termini previsti, non sia effettuata secondo le procedure adeguate o sia abbandonata in corso di realizzazione a causa di una mancanza di risorse [2]. [1] COM(2003) 32 definitivo. [2] COM(2002) 605 definitivo, pag. 16. La Commissione ha inoltre adottato un'altra proposta di direttiva del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi [3] che, come sottolineato altresì nella comunicazione, dà la priorità all'interramento geologico dei residui, la tecnica più sicura allo stato attuale delle conoscenze. In essa si sottolinea inoltre che il finanziamento assegnato alla ricerca e alla gestione dei residui è insufficiente. L'articolo 6 della proposta stabilisce, ad esempio, che la Commissione tiene conto dei progressi realizzati dagli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi di gestione dei residui radioattivi quando autorizzano uno o più depositi per le diverse forme di residui radioattivi. [3] COM(2003) 32 definitivo. La questione della sicurezza degli impianti nucleari nel contesto della crescente importanza conferita dal pubblico alla gestione dei residui e alla disattivazione degli impianti nucleari, dev'essere considerata quando la Commissione discute ed esprime il suo parere sui progetti d'investimento ad essa comunicati ai sensi del titolo II, capo 4 del trattato Euratom, in particolare l'articolo 43. In tal senso, è sempre più importante che quando esamina gli investimenti nel settore nucleare la Commissione consideri se tali principi e obiettivi di sicurezza siano assicurati e garantiti dalle persone o imprese quando effettuano l'investimento di cui trattasi. Tuttavia, con il prossimo ingresso dei nuovi Stati membri dell'Europa Centrale e orientale il finanziamento comunitario o nazionale agli investimenti nucleari può configurarsi particolarmente rilevante per conseguire, in particolare, taluni obiettivi di sicurezza. Al riguardo e per assicurare uno sviluppo coordinato delle attività di investimento nel settore nucleare, è sempre più importante che l'esame della Commissione nel settore nucleare consideri questi progetti d'investimento alla luce degli obiettivi del trattato Euratom. Qualora tali investimenti non dovessero risultare necessari o dovessero esulare dagli obiettivi del trattato Euratom, o qualora il finanziamento pubblico dovesse avere, o rischiare di avere, effetti distorsivi sulla concorrenza nel mercato interno, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del trattato CE. La proposta allegata di modifica del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio introduce pertanto una disposizione per agevolare i compiti della Commissione concernenti gli investimenti nucleari alla luce dei rapidi progressi nel completamento del mercato interno dell'energia elettrica. 2. OBIETTIVI PERSEGUITI L'obiettivo del nuovo pacchetto della Commissione di introdurre un approccio comune per la sicurezza interna ed esterna degli impianti nucleari comporta anche un aumento di trasparenza in questo settore. Considerate le sue prerogative, la Commissione deve pertanto esaminare se tali principi e obiettivi di sicurezza saranno assicurati e garantiti anche nella fase iniziale, cioè quando il progetto d'investimento è comunicato alla Commissione. A questo proposito, quando comunicano il progetto d'investimento, le persone o le imprese interessate devono anche fornire alla Commissione i piani di disattivazione degli impianti da costruire e i piani di gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi derivanti dal progetto d'investimento. In questa fase iniziale, la Commissione sarà già in grado di fornire il suo contributo e, ove opportuno, discutere con gli operatori nucleari tutti gli aspetti di sicurezza legati al progetto. La Commissione potrebbe anche proporre misure per modificare piani non conformi. In secondo luogo, l'approccio comunitario alla sicurezza nucleare comporta inoltre che la Commissione possa discutere con le imprese nucleari interessate tutti gli aspetti del piano di disattivazione che sarà realizzato con riferimento all'articolo 42 del trattato Euratom. Per rafforzare tale obiettivo, tutti gli aspetti dei progetti d'investimento diretti alla disattivazione degli impianti devono essere comunicati alla Commissione con l'obiettivo di garantire la sicurezza nucleare. Pertanto, la Commissione deve poter discutere anche questi progetti di disattivazione. Tale possibilità deve migliorare la trasparenza e permettere alla Commissione di verificare se gli obiettivi di sicurezza comunitari sono pienamente realizzati, prima che la fase finale dell'investimento sia terminata. Infine, i risultati dei compiti svolti dalla Commissione nel corso degli ultimi quarant'anni relativamente agli investimenti nucleari sono incoraggianti. Per assicurare che la Commissione assolva i suoi compiti di agevolazione e coordinamento degli investimenti nucleari alla luce degli obiettivi del trattato Euratom (in particolare la sicurezza) è pertanto necessario aumentare la trasparenza in questo settore. La trasparenza dev'essere rafforzata imponendo alle imprese nucleari oltre alle informazioni già fornite, di comunicare alla Commissione dati dettagliati sui metodi di finanziamento dei progetti d'investimento e i finanziamenti pubblici e privati. 3. SINTESI DELLA LEGISLAZIONE IN VIGORE 3.1. Disposizioni del trattato Euratom L'articolo 1 del trattato Euratom stabilisce che la Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi. L'articolo 2 specifica ulteriori obiettivi, fra i quali agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità. Il Capo IV del trattato Euratom (articoli 40-44) prevede una serie di strumenti per garantire la conformità con tali compiti ed obiettivi. In particolare, l'articolo 40 affida alla Commissione il compito di incoraggiare e agevolare lo sviluppo coordinato degli investimenti nel campo nucleare. Per tali compiti, la Commissione pubblica periodicamente programmi indicativi riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione. Gli articoli 41-44 permettono inoltre alla Commissione di esaminare i progetti d'investimento programmati negli Stati membri e di comunicare i suoi pareri. In particolare, l'articolo 41 prescrive, a questo proposito, che le persone e imprese impegnate in attività nucleari comunichino i progetti d'investimento alla Commissione. Gli articoli 42 e 43 stabiliscono norme procedurali. Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, tali progetti d'investimento saranno comunicati alla Commissione e, per informazione, allo Stato membro interessato entro un termine perentorio. L'articolo 43 stabilisce che la Commissione esamina tali progetti, li discute con le imprese e comunica il suo punto di vista allo Stato membro interessato. Infine, l'articolo 44 stabilisce che la Commissione, con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, può pubblicare i progetti d'investimento che le sono comunicati. 3.2. Legislazione derivata Per adempiere a questi compiti, le norme procedurali stabiliscono che siano inviate alla Commissione adeguate informazioni. Nel 1999, il regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio ha semplificato i regolamenti esistenti e ha aggiornato l'elenco di investimenti nucleari che devono essere comunicati alla Commissione. Esso stabilisce che: i. le persone o le imprese impegnate in attività nucleari comunicano alla Commissione i progetti d'investimento quando i costi di tali progetti superano determinati valori limite di cui all'allegato del regolamento; ii. la notifica dei progetti deve includere talune specifiche informazioni (vale a dire il tipo di prodotti, l'importo totale delle spese direttamente attribuibili al progetto considerato, la sua durata, ecc.); iii. le persone o le imprese interessate comunicano le caratteristiche essenziali dei progetti d'investimenti miranti alla disattivazione di impianti, il cui costo supera determinati valori limite; in tal caso, la comunicazione alla Commissione delle informazioni dettagliate di cui al punto (ii) non è obbligatoria. Inoltre la Commissione non ha bisogno in tali casi di discutere questi progetti, contrariamente a quanto specificato all'articolo 43 del trattato Euratom. Il regolamento (CE) n. 1209/2000 della Commissione ha inoltre definito le procedure per notificare i progetti di investimento ai sensi dell'articolo 41 del trattato Euratom. Tale regolamento stabilisce che le pertinenti informazioni sono comunicate alla Commissione mediante un formulario il cui modello è allegato al regolamento. In particolare, esso stabilisce che la comunicazione alla Commissione includa l'importo totale delle spese direttamente imputabili al progetto nonché i metodi di finanziamento. 4. LE PROPOSTE Ai fini di una maggior trasparenza e per consentire alla Commissione di esaminare adeguatamente i progetti di investimenti nucleari in riferimento agli obiettivi del trattato (in particolare la sicurezza) occorre fornire alla Commissione le seguenti informazioni, non prescritte ai sensi del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio: 1. Comunicazione alla Commissione dei piani di gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi che derivano dall'investimento notificato nella fase in cui l'investimento è previsto alla luce dell'articolo 42 del trattato Euratom. Tale comunicazione include anche i piani di disattivazione dell'investimento progettato, preparati dalla persona o dall'impresa interessata. 2. Comunicazione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie sugli investimenti effettuati nell'intero ciclo di combustibile, in particolare per i progetti di disattivazione di impianti. Ai sensi dell'attuale regolamento (Euratom) n. 2587/1999, la dichiarazione di questi progetti d'investimento miranti alla disattivazione degli impianti deve menzionare soltanto le loro caratteristiche essenziali. Inoltre, essi non devono essere discussi con le persone o con le imprese interessate ai sensi della procedura di cui all'articolo 43 del trattato. Di conseguenza, la Commissione non ha esaminato in passato questi progetti di disattivazione nel dettaglio. Tuttavia, poiché i piani di disattivazione acquisteranno una crescente importanza nei prossimi decenni, sembra anche importante per la Commissione esaminare nei minimi dettagli questi progetti d'investimento alla luce degli obiettivi del trattato Euratom. I progetti d'investimento miranti alla disattivazione degli impianti devono quindi essere esaminati secondo le stesse regole e condizioni dei progetti concernenti altre attività nel ciclo di combustibile. 3. Comunicazione dei metodi di finanziamento dei progetti d'investimento, compresi i finanziamenti pubblici e privati. Vi sono varie ragioni per richiedere tali informazioni: Per permettere alla Commissione (i) di agevolare uno sviluppo coordinato degli investimenti nel settore nucleare ai sensi dell'articolo 40 del trattato Euratom e (ii) di illustrare i tipi d'investimento necessari per conseguire gli obiettivi di produzione dell'energia nucleare. A questo proposito, la Commissione deve sapere se e come gli Stati membri sovvenzionano gli investimenti e come tale finanziamento si armonizza con i meccanismi di finanziamento esistenti a livello comunitario (vale a dire prestiti Euratom, aiuto alla ricerca, imprese comuni). È quindi importante che la Commissione agevoli lo sviluppo coordinato di investimenti per garantire l'interazione tra gli aiuti nazionali e quelli comunitari. Inoltre, sulla base di tali informazioni, la Commissione può fare raccomandazioni specifiche nei suoi programmi indicativi periodici concernenti i metodi di finanziamento. 5. CONCLUSIONE Si propone pertanto di modificare il regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio. Le modifiche proposte comportano quanto segue: 1. le dichiarazioni di investimenti devono menzionare i piani di gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi derivanti dal progetto di investimento e i piani di disattivazione dell'impianto in questione; 2. le dichiarazioni di progetti d'investimenti concernenti gli impianti di disattivazione devono contenere tutti i dettagli e le informazioni necessari per esaminare altri progetti d'investimento effettuati nel resto di tutto il ciclo del combustibile. 3. le persone e le imprese devono includere nella loro comunicazione degli investimenti ai sensi dell'articolo 43 del trattato Euratom informazioni concernenti i finanziamenti pubblici e privati. Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. .../... DEL CONSIGLIO recante modifica al regolamento (Euratom) n. 2587/1999 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 41, vista la proposta della Commissione [4], [4] GU C considerando quanto segue: (1) Il regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio [5] definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato Euratom. Il regolamento (CE) n. 1209/2000 della Commissione [6] stabilisce le procedure per l'esecuzione degli obblighi imposti alle persone e alle imprese dall'articolo 41 del trattato Euratom. [5] GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1. [6] GU L 138 del 9.6.2000, pag. 12. (2) Per raggiungere gli obiettivi della Comunità in materia di salute, è fondamentale consentire alla Commissione l'esame dei programmi di disattivazione delle imprese e dei programmi per la gestione del combustibile o dei residui relativi all'impianto progettato. Ciò dovrebbe consentire alla Comunità di controllare da vicino l'obiettivo della sicurezza fin dalla fase iniziale. (3) I pericoli di radiazioni ionizzanti possono derivare anche dalle operazioni di disattivazione. Affinché le modalità di attuazione dei progetti di disattivazione siano trasparenti, la Commissione deve anche disporre di dati dettagliati relativi ai progetti di investimento sulla disattivazione degli impianti. La Commissione deve poter discutere questi progetti con le imprese e comunicare il proprio parere allo Stato membro interessato. Ciò deve altresì permettere alla Commissione di verificare se gli obiettivi di sicurezza e le norme di sicurezza della Comunità siano stati pienamente osservati durante il processo, prima della fase finale e durante la gestione dell'impianto. (4) Gli investimenti effettuati in tutto il ciclo del combustibile, comprese la gestione dei residui e la disattivazione, sono essenziali per un funzionamento corretto e responsabile dell'industria nucleare. (5) Il finanziamento di progetti di investimento nel settore nucleare è un aspetto importante del lavoro di valutazione della Commissione, tenuto conto degli obiettivi del trattato Euratom. Tali informazioni negli anni recenti non sono state disponibili o non sono state sufficientemente specificate nei progetti di investimento comunicati alle persone o alle imprese ai sensi del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. Per assicurare la valutazione di tutti gli aspetti dei progetti di investimento che sono connessi con gli obiettivi del trattato Euratom, la Commissione deve disporre delle necessarie informazioni. Ciò comporta la definizione più dettagliata delle condizioni per garantire una maggior trasparenza nell'esame e nella valutazione di questi progetti. (6) Inoltre, conformemente all'articolo 40 del trattato Euratom, è compito della Commissione incoraggiare e agevolare uno sviluppo coordinato degli investimenti nel campo nucleare. A tal fine la Commissione pubblica programmi a carattere indicativo riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione. (7) Per facilitare lo sviluppo coordinato degli investimenti la Commissione deve sapere come vengono finanziati questi progetti di investimento. Ciò è importante per assicurare la necessaria interazione tra le sovvenzioni pubbliche nazionali e comunitarie. Perciò è necessario che la Commissione disponga di dati precisi relativi ai metodi di finanziamento dei progetti. Tali informazioni devono riportare l'ammontare dei finanziamenti pubblici e privati e le modalità del finanziamento. (8) Nel caso in cui gli investimenti non siano necessari o vadano oltre gli obiettivi del trattato Euratom o il loro finanziamento pubblico alteri o minacci di alterare la concorrenza nel mercato interno, il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni del trattato CE. (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (Euratom) n. 2587/1999, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (Euratom) n. 2587/1999 è così modificato: (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 1. Le persone o le imprese impegnate nelle attività industriali enumerate nell'allegato II del trattato comunicano alla Commissione, nei termini previsti dall'articolo 42 del trattato, i loro progetti di investimento aventi lo scopo di: a) creare una capacità di produzione; b) conservare quantitativamente e qualitativamente la capacità di produzione; c) aumentare direttamente la capacità di produzione; d) aumentare direttamente la produttività; e) migliorare la qualità della produzione; f) creare impianti per la gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi, comprese le operazioni di trattamento, deposito ad interim o definitivo e/o smaltimento; g) disattivare impianti. I progetti di cui al primo comma, lettere da a) a f) sono comunicati quando, nelle attività industriali elencate nella colonna I della tabella riportata in allegato, i costi superano i corrispondenti importi della colonna II di detta tabella per i nuovi impianti e della colonna III della medesima per le sostituzioni e le trasformazioni. I progetti di cui al primo comma, lettera g) sono comunicati qualora i costi eccedano gli importi corrispondenti riportati nella colonna III della tabella di cui all'allegato. 2. I progetti relativi a nuovi impianti di reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi e i progetti concernenti la sostituzione, la trasformazione, l'ammodernamento o l'aumento di potenza di tali impianti, il cui costo è inferiore ai valori limite previsti nella tabella di cui all'allegato e relativi agli impianti di disattivazione il cui costo è inferiore ai valori limite previsti nella colonna III della tabella di cui all'allegato, possono essere notificati volontariamente , con una semplice dichiarazione che specifichi soltanto le loro caratteristiche essenziali. Non si applica la procedura di cui all'articolo 43 del trattato. (2) L'articolo 3 è così modificato: (a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'ammontare totale delle spese direttamente imputabili al progetto considerato e la modalità di finanziamento, inclusi gli importi imputabili a fondi o finanziamenti pubblici o privati destinati al progetto ; la comunicazione deve anche riportare l'ammontare o le modalità di applicazione dei fondi e dei finanziamenti pubblici o privati." (b) è aggiunta la seguente lettera e): "e) i programmi di gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi derivanti dall'investimento notificato nonché i programmi di disattivazione degli impianti." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il F.... Per il Consiglio Il Presidente .... SCHEDA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Proposta di regolamento recante modifiche al regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio del 2 dicembre 1999 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica Numero di riferimento del documento COM(...) ... definitivo del ... La proposta 1. In considerazione del principio di sussidiarietà, esporre i motivi per i quali è necessaria una legislazione comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali. Il regolamento prevede diversi obiettivi: - L'introduzione di maggiore trasparenza nell'esame da parte della Commissione dei progetti di investimento nel settore nucleare considerati gli obiettivi di sicurezza del trattato. Il regolamento si riferisce a una competenza esclusiva della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Per questo motivo deve essere realizzato a livello comunitario. Il presente regolamento resta nei limiti di quanto è necessario per raggiungere i detti obiettivi; Impatto sulle imprese 2. Incidenza della proposta: Ai sensi del capo IV del trattato Euratom (articoli da 40 a 44) che costituisce la norma fondamentale del regolamento, le persone o le imprese impegnate nelle attività industriali elencate nell'allegato II del trattato Euratom saranno i destinatari della proposta. Essi devono comunicare alla Commissione i progetti di investimento di cui trattasi. - sui vari settori di attività Ai sensi dell'articolo 41 le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del trattato Euratom e che eseguono progetti di investimenti concernenti i nuovi impianti e sostituzioni o trasformazioni sono elencate nella tabella contenuta nell'allegato al regolamento del Consiglio. - sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese) Persone ed imprese implicate nel settore nucleare. L'esperienza dimostra che non vi sono piccole e medie imprese coinvolte nella comunicazione dei progetti. - specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese NO 3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta. Le persone e le imprese obbligate a comunicare i progetti di investimento come disposto all'articolo 41 dovranno inoltre comunicare alla Commissione l'ammontare e i metodi di finanziamento di tali progetti di investimento, identificando chiaramente ogni pubblica sovvenzione, inclusi i sussidi diretti o indiretti disponibili per il progetto di investimento di cui trattasi. 4. Prevedibile incidenza economica della proposta. La proposta non ha alcuna incidenza sull'occupazione, sull'investimento e sulla creazione di nuove imprese o sulla loro competitività. 5. La proposta contiene misure che tengano conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (obblighi più limitati o diversi, ecc.)? NO Consultazioni 6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e rassegna delle loro principali vedute. Prima di essere presentata al Consiglio la proposta della Commissione dovrà essere trasmessa al Comitato economico e sociale per parere.