52001SC1406

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare /* SEC/2001/1406 def. - COD 2000/0286 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

1. Contesto

- Adozione della proposta da parte della Commissione: 8 novembre 2000 [1]

[1] COM(2000) 716 definitivo 2000/0286 (COD) dell'8.11.2000

- Parere del Comitato economico e sociale: 28 marzo 2001 [2]

[2] GU C 155 del 29.05.2001, p.32

- Parere del Comitato delle regioni: 14 giugno 2001 [3]

[3] CDR/2001/64

- Parere del Parlamento europeo in prima lettura: 12 giugno 2001 [4]

[4] A5-0198/2001 def. del 12.06.2001

- Data dell'accordo politico in sede di Consiglio: 28 giugno 2001 (unanimità, senza l'appoggio della Commissione)

- Data di trasmissione della proposta modificata: 8 agosto 2001

- Data di adozione della posizione comune: 17 settembre 2001

2. Oggetto della proposta della Commissione

L'8 novembre 2000, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure per tutte le questioni che riguardano direttamente o indirettamente la sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi. Questa proposta elabora un approccio integrato globale alla regolamentazione della catena alimentare, nella cui attuazione il ruolo chiave è svolto da un'Autorità alimentare indipendente.

Con la presente comunicazione s'intende informare il Parlamento europeo circa il parere della Commissione sulla posizione comune del Consiglio. La posizione comune è stata adottata il 17 settembre 2001. Sulla scorta della prima lettura del Parlamento europeo del 12 giugno 2001, la Commissione ha presentato la sua proposta modificata l'8 Agosto 2001.

3. Osservazioni della Commissione sulla posizione comune

3.1. Considerazioni generali

La Commissione constata con soddisfazione che la posizione comune del Consiglio riflette ampiamente la sostanza e lo spirito della sua proposta.

Quasi tutte le modifiche adottate dal Consiglio sono conformi agli obiettivi centrali della proposta e sono state accolte dalla Commissione. La Commissione, tuttavia, non condivide alcune modifiche. In particolare, l'articolo della posizione comune relativo al consiglio d'amministrazione dell'Autorità per gli alimenti si discosta notevolmente dal punto di vista della Commissione.

3.2. Osservazioni sugli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura, accettati dalla Commissione e integrati alla posizione comune

Dei 189 emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura, la Commissione ne ha accolto circa 100. Molti di essi sono stati inseriti dal Consiglio nella sua posizione comune. La Commissione si rallegra che la sua posizione comune tenga conto di molti emendamenti proposti dal Parlamento europeo e da essa accettati.

Considerando

La posizione comune accoglie vari emendamenti relativi ai considerando in quanto conformi al concetto generale alla base della proposta. Alcuni di essi chiariscono l'applicazione del regolamento alle varie parti della catena alimentare, oltre a fornire precisazioni circa i fattori di cui si può legittimamente tener conto al momento di adottare decisioni in materia di gestione di rischi.

Taluni emendamenti presentati in relazione agli articoli sono stati invece integrati ai considerando dato che elaborano e conferiscono fondamento al testo. Ad esempio, l'inclusione di un riferimento alla piscicoltura in relazione alle aziende operanti nel settore dei mangimi contribuisce a una migliore comprensione dell'espressione "produttore che produce" che figura nella definizione dell'articolo 3, paragrafo 5.

Con lo stesso intento di esplicitare il testo e fornirlo di solide basi, sono stati integrati ai considerando gli emendamenti relativi ai compiti dell'Autorità in materia di rischi emergenti e quelli concernenti il potenziale ruolo dello scambio di informazioni e della cooperazione nel ridurre al minimo i pareri discordanti.

Capi I e II

Per quanto concerne le definizioni e la legislazione generale sugli alimenti, la Commissione si compiace che la posizione comune tenga conto di molti degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e accettati dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:

Sono stati inclusi emendamenti alle definizioni, che chiariscono le definizioni della legislazione sugli alimenti, dell'immissione sul mercato, delle aziende del settore dei mangimi, della produzione primaria. In particolare, una serie di emendamenti relativi alla definizione delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione ha consentito di delimitare con precisione il campo d'applicazione del capo II.

Si è tenuto conto dell'emendamento relativo al divieto di immettere sul mercato alimenti non sicuri, sebbene non sia stato integrato all'articolo proposto dal Parlamento, ma all'articolo sui requisiti in materia di sicurezza alimentare.

E' stato incluso nella posizione comune il divieto di esportare alimenti e mangimi pericolosi.

In molti articoli si chiarisce il modo in cui le disposizioni si applicano ai mangimi.

Si chiariscono le disposizioni in materia di trasparenza e consultazione pubblica.

Si è inclusa la possibilità che le autorità competenti intraprendano azioni di controllo su prodotti alimentari o mangimi i quali, pur essendo conformi alla legislazione alimentare, destano motivi per supporre che non siano sicuri.

Capo III

Per quanto concerne l'Autorità europea per gli alimenti, la Commissione si congratula che la posizione comune tenga conto di molti degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e accettati dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:

Si chiarisce che il mandato principale dell'Autorità è la sicurezza alimentare.

La gestione del sistema di allarme rapido rimarrà di competenza della Commissione.

La nomina del direttore esecutivo avverrà in condizioni di apertura e trasparenza.

Si rafforzano il contatto e il dialogo tra il direttore esecutivo e il Parlamento europeo.

Si delinea il ruolo del foro consultivo quale meccanismo di scambio di informazioni e di conoscenze e se ne esplicita la funzione consultiva nell'ambito della stesura del programma di lavoro dell'Autorità.

Si potenzia il carattere aperto del foro consultivo con la possibilità di invitare rappresentanti del Parlamento europeo e di altri organismi pertinenti.

Si potenzia il carattere aperto del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici con la possibilità di invitare osservatori e di organizzare sedute pubbliche.

Si rafforza ulteriormente la trasparenza imponendo all'Autorità l'obbligo di pubblicare i seguenti documenti: il regolamento interno, i programmi di lavoro, le procedure interne del foro consultivo, l'elenco degli organismi competenti abilitati ad affiancare l'Autorità, ordini del giorno e verbali del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e le informazioni su cui si basano i pareri scientifici. Una gran parte di questa documentazione deve inoltre essere pubblicata nel più breve tempo possibile o immediatamente;

Le prescrizioni in materia di indipendenza si estendono al direttore esecutivo (in particolare le dichiarazioni di interessi).

Si chiarisce che il regolamento finanziario dell'Autorità sarà conforme alle norme applicabili all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Si perfezionano le procedure relative all'adozione del bilancio dell'Autorità, in base alle quali il Parlamento europeo, che d'ora innanzi agisce su raccomandazione del Consiglio, dà scarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo.

Si chiarisce il grado di partecipazione in seno all'Autorità dei paesi che hanno concluso accordi con la Comunità, in base ai quali essi hanno adottato e applicato la normativa comunitaria nel settore coperto da questo regolamento.

Capi IV e V

Per quanto concerne il sistema di allarme rapido, la gestione di crisi, le procedure d'emergenza e le disposizioni finali, la Commissione constata con soddisfazione che la posizione comune tiene conto di molti degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e accettati dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:

Si chiarisce il legame tra le norme di riservatezza relative al sistema di allarme rapido e il principio d'informazione stabilito al capo II.

La procedura d'emergenza si estende ai mangimi.

S'istituisce una valutazione esterna degli esiti dell'Autorità a cadenza regolare (ogni 6 anni). Tale valutazione terrà in considerazione i pareri espressi dagli attori interessati e i risultati saranno comunicati al Consiglio e al Parlamento europeo.

3.3. Osservazioni sugli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura, accettati dalla Commissione e non integrati alla posizione comune

I seguenti emendamenti sono ritenuti accettabili dalla Commissione ma non sono stati integrati alla posizione comune:

- L'emendamento 8 si riferisce al considerando 19, relativo al principio di cautela. La Commissione ritiene che la sostanza di questo emendamento, ovvero l'applicazione non discriminatoria del principio di cautela, dovrebbe essere integrata al suddetto considerando.

- Gli emendamenti 10, 70 e 75 obbligano gli operatori delle aziende del settore alimentare e dei mangimi ad astenersi dall'impedire o scoraggiare chiunque intenda collaborare con le autorità competenti, laddove tale collaborazione possa prevenire, ridurre o evitare rischi per la salute. La Commissione ritiene che questi emendamenti dovrebbero essere inseriti in un considerando ed integrati rispettivamente agli articoli 18, paragrafo 3, e 19, paragrafo 3. Alcuni elementi di questi emendamenti sconfinano, tuttavia, dal campo d'applicazione del presente regolamento, pertanto la Commissione si limita ad accettare che, al fine di ridurre, prevenire o evitare rischi per la salute, gli operatori delle aziende del settore alimentare e dei mangimi non devono impedire o scoraggiare chiunque intenda collaborare con le autorità competenti.

- L'emendamento 132 specifica che i consumatori e altri attori interessati devono poter collaborare apertamente con l'Autorità per gli alimenti. La Commissione ritiene che questo emendamento sia conforme al paragrafo 5 dell'articolo 33, in cui s'invoca una collaborazione più stretta tra l'Autorità e tutti gli organismi che operano nel settore della raccolta dati. Questo emendamento dovrebbe pertanto essere integrato al corrispondente considerando 50.

- L'emendamento 96 sottolinea che l'Autorità, nei suoi comunicati sulla nutrizione, deve tener conto delle abitudini alimentari nell'Unione europea. Poiché questo emendamento è conforme all'articolo 40, paragrafo 4, dovrebbe essere integrato al corrispondente considerando 56.

- L'emendamento 92 è stato accolto nella sostanza, a condizione che lo si riformuli in modo da chiarire che l'Autorità, responsabile della valutazione del rischio, non partecipi alle attività relative alla gestione del rischio. Questo punto è di grande rilievo anche per il Consiglio. La Commissione ritiene pertanto che l'emendamento debba essere integrato al testo, ma che l'Autorità possa coadiuvare il responsabile della gestione del rischio nell'interpretazione e nell'analisi dei pareri scientifici solo previa richiesta da parte della Commissione.

- La Commissione ha accolto nella sostanza l'emendamento 106, che consente al presidente del comitato scientifico di partecipare agli incontri del consiglio d'amministrazione. La Commissione ritiene che questo emendamento debba essere integrato in quanto istituisce un'utile connessione tra il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici, da una parte, e il consiglio d'amministrazione, dall'altra. E' tuttavia importante non confondere il ruolo direttivo del consiglio e il ruolo scientifico indipendente del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici. Il presidente del comitato scientifico può pertanto partecipare agli incontri solo dietro espresso invito del consiglio d'amministrazione.

- Sebbene la maggior parte dell'emendamento 107 sia stata accolta dalla posizione comune del Consiglio, non è stata accettata la parte dell'emendamento che propone la presentazione dei candidati al Parlamento europeo prima della designazione definitiva del direttore esecutivo da parte del consiglio d'amministrazione. La Commissione ritiene che la presentazione, non di tutti i candidati, ma di quello prescelto dal consiglio d'amministrazione, prima della designazione definitiva a direttore esecutivo, non rallenterebbe in modo significativo il processo di designazione e aumenterebbe la fiducia del pubblico nei confronti dell'Autorità.

- L'emendamento 113, che è stato accolto in linea di principio/in parte dalla Commissione, non è stato inserito nella posizione comune del Consiglio. Si dovrebbe tuttavia integrare il principio secondo il quale istituire incontri regolari del foro consultivo su invito del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, dato che è conforme al ruolo rafforzato che Consiglio, Commissione e Parlamento europeo hanno accordato a tale foro.

- In conformità all'emendamento 188, è opportuno tener conto di varie considerazioni d'ordine pratico per garantire che l'Autorità funzioni al meglio, in modo efficiente rispetto ai costi e in stretta collaborazione con la Commissione e con gli organismi competenti degli Stati membri.

E' importante sottolineare che la Commissione ritiene che vari emendamenti accettati dalla Commissione non siano da aggiungere espressamente al testo, dato che ne fanno già parte. Si tratta dei seguenti emendamenti:

L'emendamento 2, secondo il quali i requisiti applicabili ai prodotti alimentari e ai mangimi provenienti da paesi terzi devono essere gli stessi che si applicano ai prodotti alimentari e mangimi comunitari, è già contenuto nel considerando 8. Lo stesso considerando copre già in parte gli emendamenti 27 e 47, sebbene i mangimi e i prodotti alimentari importati siano messi in evidenza in modo specifico nella nuova definizione di fasi di produzione, trasformazione e distribuzione esposta nell'articolo 3, paragrafo 16.

L'emendamento 5, che sottolinea la necessità di tener conto di tutti gli aspetti della catena di produzione agricola e alimentare, è già contenuto nei considerando 11 e 12. La parte dell'emendamento 5 relativa al settore della ristorazione non è stata ritenuta accettabile né dalla Commissione né dal Consiglio.

Il principio che informa l'emendamento 84 è già contenuto nel testo dell'articolo 53 sulle misure internazionali.

L'emendamento 90 esige che si citi esplicitamente il Parlamento europeo nel riferimento alle istituzioni comunitarie. Tuttavia, dato che il Parlamento europeo è un'istituzione comunitaria, non è necessario aggiungerlo all'articolo 23, lettera a). , Inoltre, l'articolo 29 (pareri scientifici) autorizza chiaramente il Parlamento europeo a richiedere all'Autorità di esaminare una questione scientifica.

L'emendamento 126 intende garantire che la raccolta di dati sui rischi biologici sia incentrata sulla sicurezza alimentare. E' stato accolto nella sostanza dalla Commissione, in quanto vi si afferma che devono contemplarsi tutti i rischi biologici suscettibili di avere conseguenze dirette o indirette sulla catena della produzione alimentare. Si ritiene che questo emendamento sia contenuto in una nuova frase dell'articolo 22, paragrafo 2, che specifica il mandato dell'Autorità per quanto concerne la raccolta di dati: "L'Autorità raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi".

Gli emendamenti 149 e 150, relativi alla pubblicazione delle conclusioni dei pareri scientifici e accolti nella sostanza, sono contenuti nell'articolo 38 sulla trasparenza. In effetti, i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, quindi le conclusioni di tali pareri, sono pubblicati immediatamente dopo la loro adozione. Inoltre, conformemente all'articolo 39, le conclusioni dei pareri scientifici riguardo a prevedibili effetti sanitari non possono in nessun caso essere tenute segrete. La Commissione ha accettato unicamente la parte dell'emendamento 150 relativa alla pubblicazione di tutti i pareri scientifici, non accettando che tali pareri includano raccomandazioni ai responsabili della gestione del rischio.

3.4. Concordanza tra la posizione comune e la proposta della Commissione

La posizione comune e la proposta della Commissione sono concordanti.

La Commissione prende nota di taluni emendamenti del Consiglio volti a fornire chiarimenti o informazioni.

Capo I e capo II - Legislazione alimentare generale

Il corpo principale della proposta originale relativamente ai capi I e II rimane immutato, anche se il testo è stato ampiamente riordinato: alcuni articoli sono stati posti in un ordine più logico e i principi separati dai requisiti. Le definizioni, in particolare quelle relative agli alimenti, alla legislazione alimentare, alla rintracciabilità e alla produzione primaria, sono state chiarite. La definizione delle fasi di produzione, lavorazione e distribuzione è stata ampiamente riveduta, in modo da far risultare più chiaro l'ambito d'applicazione del capo II, dedicato alle suddette fasi. È stata inserita inoltre la definizione di "consumatore finale", mentre la definizione di "controllo ufficiale" è stata soppressa e inserita in un testo più specificamente dedicato ai controlli.

L'articolo 4 prevede ora l'obbligo di adeguare i principi e le procedure vigenti della legislazione alimentare entro una data definita: quest'obbligo nella proposta originale era previsto dall'articolo 64, che pertanto risulta abolito. Questi nuovi dispositivi finalizzati all'applicazione di vari articoli sono stati adottati di comune accordo fra i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione.

L'articolo 5 resta lo stesso nel principio, nonostante alcune modifiche nel rilievo dato alle corrette pratiche commerciali. Dopo l'articolo 6, il testo è ampiamente risistemato. Gli articoli da 6 a 10 contengono la sostanza della proposta originaria. Gli articoli 11 e 12 recano alcune modifiche minori nel rilievo dato alle importazioni ed esportazioni di alimenti; inoltre, e si tratta di un punto importante, gli alimenti che potrebbero risultare dannosi per la salute e i mangimi a rischio non potranno essere esportati dalla Comunità. Quanto al principio di cautela, la posizione comune modifica il testo originario. La Commissione accetta tali modifiche.

Gli articoli relativi ai requisiti per la sicurezza di alimenti e mangimi (14 e 15) sono ora più in linea con la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, grazie all'inserimento di un paragrafo che consente di ritirare dal commercio i prodotti o di controllarli altrimenti anche quando rispettano i requisiti specifici della legislazione alimentare ma si è rilevato che non sono sicuri.

Capo III - Autorità europea per gli alimenti

L'articolo 22 (sui compiti dell'Autorità) è stato modificato per garantire che, fatta salva l'ampiezza del suo campo, il mandato dell'Autorità resti incentrato sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Pertanto, i compiti dell'Autorità relativamente alle questioni di salute e benessere degli animali e salute delle piante non legate alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi si limitano ora ai pareri scientifici. Le competenze in materia di nutrizione sono mantenute, ma sono state apportate leggere modifiche per quanto riguarda le comunicazioni sulla nutrizione in connessione coi programmi comunitari in materia di salute.

La nuova formulazione dell'articolo 22, paragrafo 5, sottolinea che è necessaria una cooperazione tra l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri al fine di garantire omogeneità tra le attività di valutazione del rischio, gestione dei rischi e comunicazione degli stessi.

La gestione del sistema di allarme rapido rimarrà di competenza della Commissione (il relativo compito è stato cancellato dagli articoli 22 e 23, mentre gli articoli 35 e 50 sono stati riformulati). Tuttavia, l'Autorità parteciperà alla rete.

Il ruolo del foro consultivo (articolo 27) è stato specificato in modo più completo, dal momento che quest'organo dell'Autorità dovrà garantire il legame operativo con gli enti omologhi degli Stati membri.

Le condizioni per la presentazione all'Autorità di una richiesta di parere scientifico sono state completate, e si è specificato in quali casi una richiesta può essere modificata o respinta (articolo 29).

Sono state inserite numerose norme nuove relative alla trasparenza, soprattutto agli articoli 32, 36 e 38.

Capo IV - Allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza

Questo capo è stato modificato per quanto riguarda il sistema di allarme rapido (cfr. sopra), in modo da estendere la procedura di emergenza ai mangimi (articoli 53 e 54) e da renderla conforme alla posizione comune sui controlli ufficiali nel campo dell'alimentazione degli animali [5].

[5] GU C 93 del 23.03.2001

Capo V - Procedure e disposizioni finali

La Commissione concorda con la maggior parte delle modifiche, in particolare con quelle relative al trasferimento del disposto dell'articolo 64 della proposta originaria all'articolo 4, e con la data di entrata in funzione dell'Autorità fissata al 1° gennaio 2002.

3.5. Riserve della Commissione sulla posizione comune del Consiglio che non sono in relazione agli emendamenti del Parlamento europeo

Oltre agli emendamenti parlamentari menzionati nella precedente sezione 3.3, la Commissione esprime alcune riserve sui seguenti punti della posizione comune:

Il Consiglio ha concluso che preferirebbe un consiglio d'amministrazione composto da 16 membri selezionati in base alla loro competenza, all'esperienza specifica e alla distribuzione geografica, più un rappresentante della Commissione, piuttosto che rappresentanti delle tre istituzioni comunitarie e 4 rappresentanti di organismi interessati, come prevedeva la proposta originaria della Commissione. La Commissione ritiene necessario studiare a fondo i diversi criteri di costituzione del consiglio d'amministrazione, in particolare per quanto riguarda il numero dei membri, l'equilibrio e la procedura di designazione.

Inoltre, l'articolo relativo alla procedura di definizione della sede è stato soppresso. La Commissione ritiene che si debba tener conto di vari elementi di ordine pratico e operativo onde garantire che l'Autorità funzioni al meglio, in modo efficiente rispetto ai costi e in stretta collaborazione con la Commissione e con gli organismi competenti degli Stati membri, tenendo conto del Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare.

I requisiti di questa proposta che sono direttamente applicabili (articoli 11, 12, da 14 a 20) sono di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare. La Commissione non ammette pertanto di rimandarne di tre anni l'applicazione. Questi requisiti dovrebbero entrare in vigore prima e, tenuto conto della posizione del Consiglio, la Commissione ritiene che un periodo massimo di due anni sia sufficiente affinché gli Stati membri apportino le necessarie modifiche amministrative e giuridiche.

4. Conclusioni

Sulla base della posizione comune, la procedura legislativa può ora proseguire con la seconda lettura del Parlamento europeo. La Commissione ritiene che vi sia una base solida per adottare una decisione definitiva entro la fine del 2001, al fine di rispettare i termini stabiliti dal vertice di Nizza per l'istituzione di un'Autorità europea per gli alimenti all'inizio del 2002, anche se occorre ancora approfondire un certo numero di questioni.

5. Dichiarazioni della Commissione per il verbale

La Commissione ha chiesto di includere le seguenti dichiarazioni al momento dell'adozione della posizione comune:

5.1. Riguardo agli articoli 3 e 18:

"La Commissione conferma che la definizione proposta (paragrafo 15) e l'articolo 18 sulla rintracciabilità si applicheranno a livello della produzione primaria. Le 'fasi della produzione e della distribuzione' (definite al paragrafo 16) sono incluse nella definizione della rintracciabilità (delineata al paragrafo 15 e perfezionata nell'articolo 18). Le fasi della produzione e della distribuzione includono la produzione primaria (definizione al paragrafo 17). L'articolo 2 enuncia che un vegetale diviene alimento dopo essere stato raccolto. Di conseguenza, l'azienda agraria nella quale è stato raccolto deve, a partire da quel momento, soddisfare le norme in materia di rintracciabilità."

5.2. Riguardo all'articolo 4:

"La Commissione concorda che si riveda la vigente normativa settoriale sui mangimi, al fine di tenere in debito conto i principi generali contenuti nel presente regolamento".

5.3. Riguardo agli articoli 11 e 12:

"La Commissione conferma che i requisiti generali esposti negli articoli 11 e 12 non pregiudicano l'applicazione di disposizioni più dettagliate contenute in testi specifici che esplicitino i poteri delle autorità competenti di accettare, rifiutare o trattare altrimenti i prodotti alimentari presentati per l'importazione. Nei prossimi mesi la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo un testo sul controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi che formulerà in maniera dettagliata i poteri delle autorità competenti al riguardo."

5.4. Riguardo all'articolo 14:

"Nei prossimi mesi la Commissione presenterà una proposta volta a modificare la direttiva sull'etichettatura, onde affrontare le questioni relative alla dichiarazione degli ingredienti che costituiscono meno del 25% del prodotto finale e per garantire che, laddove gli ingredienti siano allergeni noti, sia d'obbligo segnalarne la presenza affinché i consumatori allergici possano evitare questi prodotti. Il testo sulla legge alimentare generale non pregiudica in alcun modo i lavori su questo punto."

5.5. Riguardo all'articolo 14:

"La Commissione accetta di considerare la possibilità di studiare i problemi connessi con la regionalizzazione delle zoonosi di origine alimentare nell'ambito dei suoi lavori sulle zoonosi."

5.6. Riguardo all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b):

"L'Autorità sarà preposta essenzialmente alla sicurezza alimentare.

I lavori privi di attinenza diretta o indiretta con la sicurezza alimentare, svolti dai comitati scientifici esistenti competenti nei settori del nuovo comitato e dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità, rappresentano attualmente circa il 5% del totale. I lavori preparatori effettuati dalla Commissione per elaborare la scheda finanziaria, sui quali essa è basata, indicano che si avrà la stessa percentuale all'interno dell'Autorità.

La percentuale di lavori dell'Autorità non connessi con la sicurezza alimentare, in particolare quelli inerenti alla salute e al benessere degli animali e alle questioni fitosanitarie, si manterranno entro questo limite."