52001SC0217

Progetto di decisione n. 1/2001 della Commissione mista CE/EFTA "Transito comune" che modifica la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito - Progetto di posizione comune della Comunità /* SEC/2001/0217 def. */


Progetto di DECISIONE n. 1/2001 DELLA COMMISSIONE MISTA CE/EFTA "TRANSITO COMUNE" che modifica la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito - Progetto di posizione comune della Comunità

(presentato dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il regime comune di transito introdotto con la convenzione del 20 maggio 1987 tra la CE e i paesi dell'EFTA [1] è destinato essenzialmente ad agevolare gli scambi di merci tra le Parti contraenti.

[1] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

2. Questa procedura é oggetto di una progressiva informatizzazione. L'attuale base giuridica per il sistema informatizzato di transito deve essere sviluppata, integrata e, eventualmente, aggiornata per garantire il funzionamento omogeneo e affidabile dell'intera procedura automatizzata.

3. L'introduzione dello scambio di informazioni tra le autorità competenti degli uffici di partenza e degli uffici di transito mediante il ricorso a tecnologie dell'informazione e a reti informatiche rende possibile un controllo più efficace delle operazioni di transito risparmiando al tempo stesso ai trasportatori la formalità di presentare ad ogni ufficio di passaggio il relativo avviso.

4. Per garantire un controllo ottimale delle garanzie gestite dal sistema informatizzato di transito occorre:

- per quanto riguarda la garanzia globale e la dispensa dalla garanzia, fissare un importo presunto dei dazi e degli altri oneri relativi a ciascuna operazione di transito nei casi in cui non siano disponibili i dati necessari per procedere a tale calcolo, lasciando tuttavia alle autorità competenti la possibilità di valutare un importo diverso in base ad altre informazioni disponibili; e

- per quanto riguarda la garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati, obbligare il fideiussore a fornire all'ufficio di garanzia le informazioni necessarie in merito ai certificati rilasciati.

5. Inoltre, lo scambio di dati per via informatica tra le autorità competenti interessate permette di dispensare l'obbligato principale dalla presentazione all'ufficio di partenza dei documenti relativi alle garanzie.

6. La procedura informatizzata rende possibile fissare dei termini molto brevi per il controllo della conclusione del regime di transito.

7. L'introduzione dell'obbligo, per il destinatario autorizzato, di scambiare informazioni con l'ufficio di destinazione per via informatica permette di ottimizzare i vantaggi offerti dal sistema informatizzato di transito.

8. L'obbligo di stampare, sul documento di accompagnamento transito, il numero di riferimento dell'operazione (MRN) anche sotto forma di codice a barre standard, agevola l'accesso ai dati elettronici del transito rendendo più rapida e più efficace tutta la procedura.

9. Questo è l'oggetto del progetto di decisione n. 1/2001 della commissione mista, rispetto al quale il gruppo di lavoro CE-EFTA "Transito comune" ha espresso parere favorevole.

10. Il presente progetto di decisione è presentato al Consiglio affinché elabori una posizione comune in vista della sua adozione definitiva da parte della commissione mista CE-EFTA "Transito comune" con procedura scritta.

Progetto di DECISIONE n. 1/2001 DELLA COMMISSIONE MISTA CE/EFTA "TRANSITO COMUNE" che modifica la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE MISTA,

vista la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Occorre continuare a sviluppare, integrare e, all'occorrenza, aggiornare il quadro giuridico del sistema informatizzato di transito, per garantire il funzionamento omogeneo e affidabile dell'intera procedura informatizzata.

(2) Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli uffici di partenza e degli uffici di passaggio mediante il ricorso a tecnologie dell'informazione e reti informatiche consentirà un controllo più efficace delle operazioni di transito, risparmiando al tempo stesso ai trasportatori la formalità di presentare l'avviso di passaggio a ciascun ufficio di passaggio.

(3) Per verificare l'impiego della garanzia globale e della dispensa di garanzia, occorre fissare un importo presunto dei dazi doganali ed altri oneri relativi a ciascuna operazione di transito nei casi in cui non siano disponibili i dati necessari per procedere a tale calcolo; le autorità competenti possono tuttavia stabilire un importo diverso sulla base di eventuali altre informazioni loro note.

(4) Qualora le garanzie vengano verificate attraverso il sistema informatizzato di transito, è possibile non presentare all'ufficio di partenza documenti di garanzia su carta.

(5) Per il controllo informatizzato della garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati, è opportuno obbligare il fideiussore a fornire all'ufficio di garanzia tutte le informazioni necessarie in merito ai certificati rilasciati.

(6) Affinché le autorità competenti e gli operatori economici possano trarre pieno vantaggio dal sistema informatizzato di transito, è opportuno estendere anche al destinatario autorizzato l'obbligo di procedere a uno scambio di informazioni con l'ufficio di destinazione per via elettronica.

(7) L'impiego di un sistema informatizzato consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di avvio della procedura di ricerca.

(8) L'accesso ai dati elettronici in materia di transito verrà agevolato dalla stampa sul documento d'accompagnamento transito, sotto forma di codice a barre standard, del numero di riferimento dell'operazione (MRN), il che renderà la procedura più rapida ed efficiente,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice I è modificata in conformità dell'allegato A della presente decisione.

Articolo 2

L'appendice III è modificata in conformità dell'allegato B della presente decisione.

Articolo 3

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

3. Le autorizzazioni che concedono lo status di destinatario autorizzato devono conformarsi all'articolo 74 bis dell'appendice I entro una data decisa dalle autorità competenti e comunque entro il 31 marzo 2004.

Entro il 1° gennaio 2004 la commissione mista valuta, in base ad un rapporto redatto dalla Commissione tenuto conto delle contribuzioni dei paesi, l'applicazione dell'art.74 bis in relazione con il Capitolo VII del Titolo II dell'appendice I.. La commissione mista può decidere su questa base se e a quali condizioni un rinvio della data prevista al paragrafo precedente é necessario.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione mista

Il presidente

ALLEGATO A

L'appendice I è modificata nel modo seguente:

1. All'articolo 13, paragrafo 1 è aggiunto il terzo comma seguente:

"Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, l'ufficio di garanzia trattiene l'originale dell'atto di fideiussione e non viene presentata alcuna copia su carta all'ufficio di partenza."

2. All'articolo 14 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

"3bis. Qualora l'ufficio di garanzia e gli uffici di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all'ufficio di garanzia tutte le informazioni dettagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, conformemente alle modalità decise dalle autorità competenti."

3. Il testo dell'articolo 32, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

"2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'appendice III. Qualora, tuttavia, l'ufficio di partenza e l'ufficio di passaggio procedano allo scambio di dati relativi al transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun avviso di passaggio."

4. All'articolo 39 è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

"1bis. Ove si applichino le disposizioni del capitolo VII del titolo II e le autorità competenti del paese di partenza non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione, esse informano l'obbligato principale e gli chiedono di fornire la prova della conclusione del regime."

5. All'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunto il seguente ultimo comma:

"Ove si applichino le disposizioni del capitolo VII del titolo II, le autorità competenti avviano altresì immediatamente la procedura di ricerca ogniqualvolta non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione o il messaggio "risultati del controllo" entro sei giorni dal ricevimento del messaggio di arrivo previsto."

6. È inserito l'articolo 44 bis seguente:

"Garanzia

Articolo 44 bis

Qualora l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza siano situati in paesi diversi, i messaggi da utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti."

7. Il testo dell'articolo 45 è sostituito dal testo seguente:

"Messaggio di arrivo previsto e messaggio di transito previsto

Articolo 45

Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza notifica l'operazione di transito comune all'ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti."

8. È inserito l'articolo 45 bis seguente:

"Notifica di attraversamento della frontiera

Articolo 45 bis

L'ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito previsto inviato dall'ufficio di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effettuati sulla base del messaggio di transito previsto. Il passaggio viene notificato all'ufficio di partenza attraverso il messaggio "notifica di attraversamento della frontiera". Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti."

9. All'articolo 56, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dell'applicazione del primo comma, si calcola l'importo dell'obbligazione che potrebbe sorgere per ciascuna operazione di transito. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l'importo sia pari a 7000 euro a meno che, sulla base di altre informazioni note alle autorità competenti, venga fissato un importo diverso."

10. All'articolo 60, paragrafo 2, è aggiunto il secondo comma seguente:

"Qualora, tuttavia, l'ufficio di partenza e l'ufficio di garanzia procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun certificato all'ufficio di partenza."

11. Il testo dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

"b) ad inviare senza indugio all'ufficio di destinazione gli esemplari nn. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalandone, tranne qualora tali informazioni vengano comunicate per via informatica, la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti."

12. È aggiunto l'articolo 74 bis seguente:

"Destinatari autorizzati in caso di applicazione delle disposizioni del capitolo VII del titolo II

Articolo 74 bis

1. Qualora l'ufficio di destinazione applichi le disposizioni del capitolo VII del titolo II, è possibile accordare a una persona lo status di destinatario autorizzato se, oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 49, essa comunica con le autorità competenti mediante procedimenti informatici.

2. Il destinatario autorizzato informa l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci prima dello scarico.

3. L'autorizzazione indica segnatamente le modalità e il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve il messaggio di arrivo previsto dall'ufficio di destinazione ai fini dell'applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 47."

13. Al punto 3 dell'allegato IV, il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

"-ad eccezione dei casi in cui l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedono allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, tale garanzia isolata può essere utilizzata soltanto presso l'ufficio di partenza identificato nell'atto costitutivo della garanzia;"

ALLEGATO B

L'appendice III è modificata nel modo seguente:

1. All'allegato A9, casella 52, nella colonna "altre indicazioni necessarie", per il codice 2 è aggiunto il testo seguente:

"- riferimento all'atto costitutivo della garanzia

- ufficio di garanzia".

2. All'allegato D1, titolo II, punto B, al termine della nota esplicativa relativa al gruppo di dati "riferimento della garanzia", all'attributo "GRN", è inserito il testo seguente:

"Il "numero di riferimento della garanzia" (GRN) è attribuito dall'ufficio di garanzia per identificare ogni singola garanzia ed è strutturato nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un codice unico per anno e per paese che identifichi l'accettazione della garanzia da parte dell'ufficio di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere nel GRN il numero di riferimento dell'ufficio di garanzia, possono utilizzare fino ai primi 6 caratteri del codice.

Nel campo 4 deve figurare una cifra di controllo per i campi 1-3 del GRN. Questo campo consente di individuare eventuali errori nell'acquisizione dei primi quattro campi del GRN.

Il campo 5 viene utilizzato soltanto quando il GRN rinvia a una garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati registrata nelle sistema informatizzato di transito. In tal caso, questo campo dev'essere completato con l'identificatore del certificato."

3. All'allegato D1, Titolo II, punto B, la nota esplicativa del gruppo di dati "Riferimento della garanzia" è sostituita dal testo seguente:

"Numero: 99

Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo "tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1", "2", "4" oppure "9"."

4. All'allegato D1, Titolo II, punto B, la nota esplicativa dell'attributo "GRN" è sostituita dal testo seguente:

"Tipo/Lunghezza: an24

Questo attributo dev'essere utilizzato per inserire il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l'attributo "tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1", "2", "4" oppure "9". In questo caso, l'attributo "altro riferimento della garanzia" non può essere utilizzato. "

5. All'allegato D1, Titolo II, punto B, la nota esplicativa dell'attributo "altro riferimento della garanzia" è sostituita dal testo seguente:

"Tipo/Lunghezza: an35

Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "tipo di garanzia" contiene codici diversi da "0", "1", "2", "4" oppure "9". In questo caso, l'attributo "GRN" non può essere utilizzato."

6. All'allegato D1, Titolo II, punto B, nel gruppo di dati "riferimento della garanzia", la nota esplicativa riguardante l'attributo "codice di accesso" è sostituita dal testo seguente:

"Tipo/Lunghezza: an4

Questo attributo va utilizzato quando viene impiegato l'attributo "GRN"; in caso contrario, il suo impiego è a discrezione dei paesi. A seconda del tipo di garanzia, l'attributo viene assegnato dall'ufficio di garanzia, dal fideiussore o dall'obbligato principale e viene utilizzato per identificare una garanzia specifica."

7. All'allegato D4, dopo il primo comma del punto A è aggiunta la seguente ultima frase:

"L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il "codice 128" standard, set di caratteri "B". "