51998AC1435

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e recante modificazioni della Direttiva del Consiglio 92/61/CEE»

Gazzetta ufficiale n. C 040 del 15/02/1999 pag. 0001 - 0002


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e recante modificazioni della Direttiva del Consiglio 92/61/CEE» () (1999/C 40/01)

Il Consiglio, in data 9 giugno 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Barros Vale, in data 28 ottobre 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 2 dicembre 1998, nel corso della 359a sessione plenaria, con 73 voti favorevoli e 2 contrari, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. L'installazione obbligatoria di tachimetri e contachilometri su tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, inclusi i ciclomotori a prestazioni ridotte, è giustificata da ragioni di sicurezza stradale.

1.2. L'installazione di un tachimetro su tutti i suddetti veicoli mette in grado i conducenti di rispettare i limiti di velocità stabiliti a norma di legge negli Stati membri.

1.3. L'installazione di tachimetri sui veicoli a due o tre ruote serve unicamente a informare il conducente sulla velocità istantanea, consentendogli di adeguare la guida alle norme vigenti.

1.4. I tachimetri costruiti o selezionati dai costruttori di un veicolo indicano in ogni caso una velocità generalmente superiore a quella effettiva, sia che si tratti di errore del dispositivo o di scelta del costruttore.

1.5. Tale scostamento, dovuto ad una misurazione per eccesso della velocità effettiva, giova ai fini di una guida sicura.

2. Osservazioni specifiche

2.1. Considerando che l'installazione di tachimetri e contachilometri costituisce un elemento informativo che responsabilizza il conducente, l'installazione di tachimetri e contachilometri con la menzione «CONF» contribuirà a rendere responsabili anche i costruttori, facendo sì che ottemperino all'obbligo di limitare la potenza e la velocità del veicolo conformemente alla categoria di immatricolazione.

2.2. La menzione «DP» comporterà costi aggiuntivi che penalizzeranno i piccoli produttori di attrezzature per veicoli a due ruote rispetto ai grandi produttori.

2.3. Il Comitato accoglie con favore l'obbligo di installare tachimetri e contachilometri, e lo considera un passo avanti rispetto alla Direttiva 92/61/CEE, la quale consentiva ai costruttori dei veicoli di decidere autonomamente l'opportunità di una tale installazione.

2.4. L'obbligo di omologazione con la menzione «DP» deve quindi essere imposto ai veicoli di nuova fabbricazione e, considerando che la progettazione e la commercializzazione di tale tipo di veicoli richiedono di solito un periodo di circa due anni, entrare in vigore solo due anni dopo la pubblicazione della direttiva modificata. I veicoli attualmente in produzione, e la cui omologazione non prevedeva la menzione «DP», ora proposta, relativa ai tachimetri e ai contachilometri, dovranno conformarsi a tale obbligo a partire dalla stessa data.

2.5. Il tachimetro meccanico, elettrico o elettronico montato in diversi cruscotti, eventualmente con indicazioni aggiuntive, sarà probabilmente identico in versioni differenti di cruscotti, per cui l'omologazione deve riguardare unicamente il tachimetro e non l'intero quadro degli strumenti.

3. Proposta di modifica

3.1. Di conseguenza, solo il testo dell'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/61/CEE va integrato come segue:

«Articolo 6

(...)

4. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 1° luglio 2001. Nondimeno, nei due anni successivi a tale data, l'installazione dei tachimetri e dei contachilometri potrà recare la menzione "CONF" o "DP".»

Bruxelles, 2 dicembre 1998.

La Presidente del Comitato economico e socialeBeatrice RANGONI MACHIAVELLI

() GU C 212 dell'8.7.1998, pag. 7.