51994PC0300

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti /* COM/94/300DEF - CNS 94/0203 */

Gazzetta ufficiale n. C 274 del 01/10/1994 pag. 0010


Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (94/C 274/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 300 def. - 94/0203(CNS)

(Presentata dalla Commissione dell'8 settembre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 77/187/CEE del Consiglio (1) concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti; che, all'atto delle modifiche di cui essa deve essere oggetto, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere ad una riformulazione di detta direttiva;

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai Capi di Stato e di governo di 11 Stati membri in occasione del Consiglio europeo di Strasburgo il 9 dicembre 1989, dichiara al punto 7, primo paragrafo, prima frase e secondo paragrafo, al punto 17, primo paragrafo e al punto 18, secondo trattino:

«7. La realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea.

Tale miglioramento deve consentire, dove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro quali le procedure per il licenziamento collettivo e quelle concernenti i fallimenti.

17. Occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri.

18. L'informazione, la consultazione e la partecipazione devono essere realizzate tempestivamente, in particolare nei seguenti casi:

- in occasione di ristrutturazioni o fusioni di imprese che incidano sull'occupazione dei lavoratori»;

considerando che la direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, ha promosso l'armonizzazione delle rispettive normative nazionali che tutelano i diritti dei lavoratori trasferiti e che fanno obbligo ai cedenti e ai cessionari di informare e di consultare tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori;

considerando poi che l'obiettivo di questa proposta è quello di emendare la direttiva 77/187/CEE alla luce dell'impatto del mercato unico, delle tendenze legislative degli Stati membri per quanto riguarda il salvataggio delle imprese in difficoltà economiche, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della revisione adottata della direttiva riguardante i licenziamenti collettivi e delle norme legislative già in vigore nella maggior parte degli Stati membri;

considerando che considerazioni di sicurezza e di trasparenza del diritto esigono un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; che questa nozione deve comprendere ogni trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un altro titolare mediante contratto, atto, provvedimento amministrativo, decisione giudiziaria o operazione giuridica, comprese fusioni e scissioni;

considerando che le considerazioni di sicurezza e di trasparenza del diritto esigono altresì di prevedere espressamente, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che la direttiva sia applicabile alle imprese pubbliche e private che esercitano attività economiche, sia che operino o meno a fini di lucro;

considerando che le considerazioni di sicurezza e di trasparenza del diritto esigono inoltre che venga fatta alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee una netta distinzione tra il caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ed il caso costituito dal trasferimento di una sola funzione dell'impresa; che il caso in cui il trasferimento di una sola funzione non sia accompagnato dal trasferimento di un'entità economica che conserva la sua identità dopo detto trasferimento non deve rientrare nel campo di applicazione della direttiva;

considerando che motivi di flessibilità giustificano l'esclusione delle navi marittime dal campo di applicazione della sezione III della direttiva, ma non altre disposizioni;

considerando che è necessaria un'armonizzazione minima della nozione di lavoratore per garantire un'applicazione uniforme della direttiva nei vari Stati membri;

considerando che tra le legislazioni degli Stati membri sussistono ancora differenze per quanto riguarda la responsabilità solidale del cedente e del cessionario;

considerando che, al fine di assicurare la sopravvivenza di imprese insolventi, gli Stati membri devono essere espressamente autorizzati a non applicare gli articoli 3 e 4 della direttiva ai trasferimenti effettuati nell'ambito di procedure di liquidazione e che devono essere consentite talune deroghe alle disposizioni generali della direttiva in caso di trasferimenti effettuati nel contesto di procedure di insolvenza preliquidative; che tali disposizioni costituiscono un provvedimento di delegificazione rispetto all'attuale situazione giuridica;

considerando che devono essere chiarite le condizioni in cui sono da preservare la funzione e lo status dei rappresentanti dei lavoratori;

considerando che, ai fini di un uguale trattamento di situazioni similari, è necessario garantire che gli obblighi di informazione e di consultazione di cui alla direttiva 77/187/CEE vengano rispettati, a prescindere dal fatto che la decisione di trasferimento sia presa dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli;

considerando che va chiarita la facoltà degli Stati membri di non applicare gli obblighi in materia di informazione e di consultazione a talune imprese al di sotto di un determinato numero di dipendenti;

considerando che è necessario precisare i casi in cui i lavoratori devono essere informati in assenza di rappresentanti dei lavoratori;

considerando che, per motivi di efficacia, gli Stati membri devono adottare adeguati provvedimenti in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva 77/187/CEE, indicato nell'allegato I,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di stabilimenti ad un altro titolare, effettuati per contratto, in base a disposizione o provvedimento di legge o per decisione giudiziaria o tramite provvedimento amministrativo.

È considerato come traferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'attività accompagnato dal trasferimento di un'entità economica che conserva la propria identità. Il semplice trasferimento di un'attività dell'impresa, degli stabilimenti o di parte degli stabilimenti, esercitata o meno direttamente, non costituisce di per sé un trasferimento ai sensi della direttiva.

2. La presente direttiva è applicabile quando l'impresa, lo stabilimento o la parte di stabilimento da trasferire rientrano nel campo d'applicazione territoriale del trattato.

3. La presente direttiva è applicabile alle imprese, pubbliche o private, esercitanti un'attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro.

4. Gli Stati membri possono non applicare la sezione III della presente direttiva alle navi marittime.

5. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della presente direttiva nel caso in cui l'impresa, lo stabilimento o parte di uno stabilimento vengano trasferiti nel quadro di una procedura fallimentare o di procedura analoga avviata in vista della liquidazione dei beni di una persona fisica o giuridica e sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) cedente, ogni persona fisica o giuridica che, a motivo di un trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, perde lo status di titolare nei confronti dell'impresa, dello stabilimento o della parte di stabilimento;

b) cessionario, ogni persona fisica o giuridica che, a ragione di un trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, acquista lo status di titolare nei confronti dell'impresa, dello stabilimento o di parte dello stabilimento;

c) rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori previsti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri.

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di contratto e di rapporto di lavoro. Tuttavia gli Stati membri non potranno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i contratti o rapporti di lavoro a motivo unicamente:

a) del numero di ore di lavoro prestate o da prestare;

b) di rapporti di lavoro disciplinati da un contratto di lavoro di durata determinata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 91/383/CEE del Consiglio (2), intesa a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale;

c) di rapporti di lavoro temporanei ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 91/313/CEE.

SEZIONE II Tutela dei diritti dei lavoratori

Articolo 3

1. I diritti e gli obblighi derivanti per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, vengono trasferiti al cessionario per il fatto di questo trasferimento.

Gli Stati membri prevedono che il cedente, anche dopo la data del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, è, a fianco del cessionario, responsabile degli obblighi risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro. Tuttavia, per quanto riguarda gli obblighi i cui effetti si realizzano dopo la data del trasferimento, il cedente è responsabile soltanto limitatamente alla parte del periodo trascorsa prima della data del trasferimento. Gli Stati membri possono limitare la responsabilità solidale del cedente agli obblighi il cui elemento generatore è anteriore alla data del trasferimento ed i cui effetti si realizzeranno nel primo anno successivo a detta data.

2. Dopo il trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute da un contratto collettivo allo stesso modo in cui esso le ha previste per il cedente fino alla data di rescissione o di scadenza del contratto collettivo o di entrata in vigore o di applicazione di un altro contratto collettivo.

Gli Stati membri possono limitare il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro a patto che esso non sia inferiore ad un anno.

3. I paragrafo 1 e 2 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti in base a regimi complementari previdenziali professionali o interprofessionali esistenti al di fuori dei regimi obbligatori di sicurezza sociale degli Stati membri.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori, nonché delle persone che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente all'atto del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i loro diritti acquisiti o in corso di acquisizione a prestazione di vecchiaia, comprese le prestazioni ai superstiti, in base a regimi complementari di cui al primo capoverso.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2, e 3 del presente articolo, le normative degli Stati membri possono prevedere che gli obblighi del cedente - risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro maturati prima della data del trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza - non siano trasferiti al cessionario qualora i trasferimenti siano effettuati nel quadro di procedure di insolvenza diverse da quelle menzionate all'articolo 1, paragrafo 5, quali concordati amministrativi o giudiziari, transazioni, sospensione di pagamenti, o analoghe procedure non liquidative, purché dette procedure:

a) vengano svolte sotto il controllo di un'autorità competente, compreso il curatore dell'impresa autorizzato da un'autorità pubblica competente,

b) offrano la protezione prevista dalla legislazione nazionale almeno equivalente a quella prescritta dalla direttiva del Consiglio 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (3).

Articolo 4

1. Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non costituisce di per sé un motivo di licenziamento per il cedente o per il cessionario. Questa disposizione non osta a licenziamenti che possono avvenire per motivi economici, tecnici o organizzativi comportanti mutamenti sul piano occupazionale.

Gli Stati membri possono prevedere che il precedente primo comma non si applichi a talune categorie determinate di lavoratori che non sono coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di protezione contro il licenziamento.

2. Qualora il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro siano rescissi per il fatto che il trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, comporta una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a sfavore del lavoratore, la rescissione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro viene considerata imputabile al datore di lavoro.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le legislazioni degli Stati membri possono autorizzare il datore di lavoro o la persona o le persone che esercitano le funzioni di datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori a modificare le condizioni di lavoro tramite un accordo concluso al fine di garantire la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o della parte di stabilimento trasferiti nel contesto delle procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 4. Tale accordo può anche stabilire se e in quale misura possono aver luogo licenziamenti per motivi economici, tecnici o organizzativi comportanti variazioni occupazionali.

4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, qualora sia stato concluso l'accordo di cui al paragrafo 3 precedente, si dovrà presumere, salvo prova del contrario, che la modifica delle condizioni di lavoro avvenga allo scopo di garantire la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o della parte di stabilimento trasferiti e che i licenziamenti siano effettuati per motivi economici, tecnici o organizzativi comportanti mutamenti occupazionali.

5. Gli Stati membri possono conferire all'autorità giudiziaria competente la facoltà di modificare o di porre fine a contratti o rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento effettuato nel quadro delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per garantire la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parte dello stabilimento.

Articolo 5

1. Qualora lo stabilimento conservi la propria autonomia, saranno preservati lo status e la funzione dei rappresentanti dei lavoratori interessati da un trasferimento ai sensi dell'articolo 1, secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento previste dalla legislazione, dai regolamenti, dalle disposizioni amministrative o da accordi, a patto che siano riunite le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

Il primo comma non si applica qualora, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o alla prassi degli Stati membri o ai termini di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, siano riunite le condizioni necessarie per la nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o la nuova costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

Qualora lo stabilimento non conservi la propria autonomia e a patto che siano riunite le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori, gli Stati membri adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori trasferiti rappresentati prima del trasferimento continuino ad essere adeguatamente rappresentati per il periodo antecedente alla nuova costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori.

2. Qualora il mandato dei rappresentanti dei lavoratori interessati da un trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, scada a motivo di detto trasferimento, i rappresentanti continueranno a beneficiare dei provvedimenti di protezione previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o dalla prassi degli Stati membri.

SEZIONE III Informazione e consultazione

Articolo 6

1. Il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti del rispettivi lavoratori interessati da un trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 sui seguenti punti:

- motivo del trasferimento,

- conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori,

- provvedimenti previsti nei confronti dei lavoratori.

Il cedente è tenuto a comunicare queste informazioni ai rappresentanti del suoi lavoratori in tempo utile prima della realizzazione del trasferimento. Il cessionario è tenuto a comunicare queste informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile ed in ogni caso prima che i suoi lavoratori siano penalizzati direttamente dal trasferimento nelle loro condizioni d'impiego e di lavoro.

2. Qualora il cedente o il cessionario prevedano provvedimenti nei confronti dei rispettivi lavoratori, essi sono tenuti a procedere tempestivamente a consultazioni su detti provvedimenti con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di pervenire ad un accordo.

3. Gli Stati membri, le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedono la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di rivolgersi ad una istanza di arbitrato per ottenere una decisione su provvedimenti da adottare nei confronti dei lavoratori, possono limitare gli obblighi previsti ai paragrafi 1 e 2 al caso in cui il trasferimento effettuato provochi una modifica nell'ambito dello stabilimento tale da comportare sostanziali svantaggi per una parte rilevante dei lavoratori.

L'informazione e la consultazione devono riguardare almeno i provvedimenti previsti nei confronti dei lavoratori.

L'informazione e la consultazione devono essere effettuate tempestivamente prima della realizzazione della modifica nell'ambito dello stabilimento di cui al primo capoverso.

4. Gli obblighi contemplati in questo articolo si applicano a prescindere dal fatto che la decisione riguardante il trasferimento sia presa dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlla. All'atto dell'esame di pretese violazioni degli obblighi di informazione e di consultazione contemplati dalla presente direttiva non si terrà conto di giustificazioni basate sul fatto che l'impresa che ha preso la decisione di trasferimento non abbia fornito l'informazione.

5. Gli Stati membri possono limitare gli obblighi enunciati ai paragrafi 1, 2 e 3 ad imprese o stabilimenti che occupano normalmente 50 o più lavoratori o che, qualora impieghino meno di 50 lavoratori, soddisfino alle condizioni di numero minimo di lavoratori per l'elezione o la designazione di un organo collegiale che rappresenti i lavoratori.

6. Gli Stati membri prevedono che, qualora in un'impresa o in uno stabilimento non esistano rappresentanti dei lavoratori, i lavoratori interessati siano informati preliminarmente dell'imminenza del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

SEZIONE IV Disposizioni finali

Articolo 7

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di incoraggiare o consentire l'applicazione di accordi collettivi o di accordi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori.

Articolo 8

Gli Stati membri introducono nelle loro normative nazionali i provvedimenti atti a consentire ai lavoratori che si ritengono lesi dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva di tutelare i loro diritti con un'azione in giudizio dopo eventuali ricorsi ad altre istanze competenti.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai rappresentanti dei lavoratori per quanto riguarda i loro diritti di cui agli articoli 4 (paragrafi 3, 4 e 5), 5 e 6.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996 o garantiscono che entro questo periodo le parti sociali adotteranno le disposizioni necessarie mediante accordo; gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le disposizioni necessarie per consentire loro ad ogni momento di ottenere i risultati prescritti dalla presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione circa i provvedimenti adottati in applicazione della presente direttiva.

Articolo 10

La direttiva 77/187/CEE viene abrogata a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva nella legislazione nazionale, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il termine di attuazione di detta direttiva 77/187/CEE indicato all'allegato I.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono come effettuati alla presente direttiva in base all'articolo 9, paragrafo 1 e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza riportata all'allegato II.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

(2) GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 19.

(3) GU n. L 283 del 28. 10. 1980, pag. 23.

ALLEGATO I

Termine di attuazione

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Tabella di corrispondenza

>SPAZIO PER TABELLA>