41998A0126

Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata)

Gazzetta ufficiale n. C 027 del 26/01/1998 pag. 0001 - 0027


Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata)

NOTA PRELIMINARE

La firma, avvenuta il 29 novembre 1996, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché al protocollo relativo all'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile che gli ambienti giuridici possano disporre di una versione codificata della convenzione di Bruxelles e di detto protocollo, aggiornata rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 189 del 28 luglio 1990.

Detti testi sono completati da tre dichiarazioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, di cui la prima, del 1978, concerne la convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi, la seconda, del 1989, concerne la ratifica della convenzione di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e la terza, del 1996, concerne la competenza nei casi in cui un lavoratore è distaccato, nell'ambito di una prestazione di servizi, in uno Stato membro diverso da quello in cui svolge abitualmente il proprio lavoro.

Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo. Si noti tuttavia che il testo non ha carattere vincolante. I testi ufficiali degli strumenti codificati figurano nelle seguenti Gazzette ufficiali:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO

CONVENZIONE concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1)

PREAMBOLO (2)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

DESIDEROSE di applicare l'articolo 220 del trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,

SOLLECITE di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,

CONSIDERANDO che a tal fine è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento a creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie (2),

HANNO DECISO di stipulare la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

(Plenipotenziari designati)

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa (3).

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione:

1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

2) i fallimenti, concordati ed altre procedure affini;

3) la sicurezza sociale;

4) l'arbitrato.

TITOLO II

DELLA COMPETENZA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 2

Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare:

- nel Belgio: l'articolo 15 del codice civile (Code civil - Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek);

- in Danimarca: l'articolo 246, paragrafi 2 e 3 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje) (4);

- nella Repubblica federale di Germania; l'articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozeßordnung);

- in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile (Êþäéêáò ðïëéôéêÞò äéêïíïìßáò);

- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);

- in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda;

- in Italia: l'articolo 2 e l'articolo 4, n. 1 e 2 del codice di procedura civile;

- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);

- in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm);

- nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);

- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65 A, lettera c) del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho);

- in Finlandia: «oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken», il capo 10, articolo 1, primo comma, seconda, terza e quarta frase;

- in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del codice di procedura civile (rättegångsbalken),

- nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata:

a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito,

b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto,

c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito (5).

Articolo 4

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

Sezione 2

Competenze speciali

Articolo 5

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto (6);

2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti (7);

3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;

5) qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente;

6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio (8);

7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:

a) è stato sequestrato a garanzia di questo pagamento, oppure

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;

questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio (9).

Articolo 6

Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;

2) qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;

3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;

4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile è situato (10).

Articolo 6 bis (11)

Qualora, ai sensi della presente convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilità nell'impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtù della legislazione interna di detto Stato, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

Sezione 3

Competenza in materia d'assicurazioni

Articolo 7

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.

Articolo 8 (12)

L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure

2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure

3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.

Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

Articolo 9

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 10

In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile.

Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

Articolo 11

Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 12 (13)

Le disposizioni della presente sezione possono esser derogate solo con una convenzione:

1) posteriore al sorgere della controversia, o

2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3) che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni, o

4) conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente, o

5) che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o più rischi di cui all'articolo 12 bis.

Articolo 12 bis (14)

I rischi di cui all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti:

1) ogni danno

a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,

b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto;

2) ogni responsabilità, salvo per danni all'integrità fisica dei passeggeri o ai loro bagagli,

a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), sempreché la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave è immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,

b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);

3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego ed il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio;

4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

Sezione 4 (15)

Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

Articolo 13

In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata «consumatore», la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.

1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,

2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,

3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se:

a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se

b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto.

Articolo 14

L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.

Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione:

1) posteriore al sorgere della controversia, o

2) che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3) che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Sezione 5

Competenze esclusive

Articolo 16

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1) a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato;

b) tuttavia, in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, purché il proprietario e l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato contraente (16);

2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;

3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;

5) in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

Sezione 6

Proroga di competenza

Articolo 17 (17)

Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.

Il giudice o i giudici di uno Stato contraente, ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.

Se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione.

In materia di contratti individuali di lavoro una clausola attributiva di competenza è efficace solo se posteriore al sorgere della controversia o se il lavoratore l'adduce per adire giudici diversi da quello del domicilio del convenuto o da quello di cui all'articolo 5, punto 1.

Articolo 18

Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

Sezione 7

Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione

Articolo 19

Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 20

Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda tale competenza.

Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso (18).

Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.

Sezione 8

Litispendenza e connessione

Articolo 21 (19)

Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Articolo 22

Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 23

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.

Sezione 9

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 24

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.

TITOLO III

DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

Articolo 25

Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

Sezione 1

Del riconoscimento

Articolo 26

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

Articolo 27

Le decisioni non sono riconosciute:

1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;

2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese (20).

3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;

4) se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate;

5) se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto (21).

Articolo 28

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59.

Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1 (22).

Articolo 29

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 30

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento (23).

Sezione 2

Dell'esecuzione

Articolo 31

Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere stati ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata (24).

Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata (25).

Articolo 32

L'istanza deve essere proposta:

- in Belgio, al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg»;

- in Danimarca, al «byret» (26);

- nella Repubblica federale di Germania, al presidente di una sezione del «Landgericht»;

- in Grecia, al «ìïíïìåëÝò ðñùôïäéêåßï»;

- in Spagna, al «Juzgado de Primera Instancia»;

- in Francia, al presidente del «tribunal de grande instance»;

- in Irlanda, alla «High Court»;

- in Italia, alla Corte d'appello;

- nel Lussemburgo, al presidente del «tribunal d'arrondissement»;

- in Austria, al «Bezirksgericht»;

- nei Paesi Bassi, al presidente dell'«arrondissementsrechtbank»;

- in Portogallo, al «Tribunal Judicial de Círculo»;

- in Finlandia, al «käräjäoikeus/tingsrätt»;

- in Svezia, allo «Svea hovrätt»;

- nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e nel Galles, alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla «Magistrates' Court», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «secretary of State»;

b) in Scozia, alla «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla «Sheriff Court», alle quale l'istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;

c) nell'Irlanda del Nord, alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla «Magistrates' Court», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State» (27).

Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 33

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

Articolo 34

Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 35

La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

Articolo 36

Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 37 (28)

1. L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:

- in Belgio, davanti al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg»;

- in Danimarca, davanti al «landsret»;

- nella Repubblica federale di Germania, davanti all'«Oberlandesgericht»;

- in Grecia, davanti all'«åöåôåßï»;

- in Spagna, davanti all'«Audiencia Provincial»;

- in Francia, davanti alla «Cour d'appel»;

- in Irlanda, davanti alla «High Court»;

- in Italia, davanti alla Corte d'appello;

- nel Lussemburgo, davanti alla «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile;

- in Austria, dinanzi al «Bezirksgericht»;

- nei Paesi Bassi, davanti all'«arrondissementsrechtbank»;

- in Portogallo, davanti al «Tribunal da Releção»;

- in Finlandia, dinanzi al «hovioikeus/hovrätt»;

- in Svezia, dinanzi allo «Svea hovrätt»;

- nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court»;

b) in Scozia, davanti alla «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Sheriff Court»;

c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court».

2. La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;

- ricorso davanti al «højesteret», con autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca;

- «Rechtsbeschwerde», nella Repubblica federale di Germania;

- «Revisionsrekurs» in caso di procedimento di ricorso, e ricorso (Berufung) con eventuale possibilità di revisione, in caso di opposizione, in Austria;

- ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto, in Irlanda;

- ricorso per motivi di diritto in Portogallo;

- ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen», in Finlandia;

- ricorso dinanzi allo «Högsta Domstolen», in Svezia;

- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

Articolo 38

Il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione può, su istanza della parte proponente sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione (29).

Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del primo comma (30).

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

Articolo 39

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

Articolo 40

1. Se l'istanza vien respinta, l'istante può proporre opposizione:

- in Belgio, davanti alla «Cour d'appel» o «hof van beroep»;

- in Danimarca, davanti al «landsret»;

- nella Repubblica federale di Germania, davanti all'«Oberlandesgericht»;

- in Grecia, davanti all'«åöåôåßï»;

- in Spagna, davanti all'«Audiencia Provincial»;

- in Francia, davanti alla «Cour d'appel»;

- in Irlanda, davanti alla «High Court»;

- in Italia, davanti alla Corte d'appello;

- nel Lussemburgo, davanti alla «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile;

- in Austria, dinanzi al «Bezirksgericht»;

- nei Paesi Bassi, davanti alla «gerechtshof»;

- in Portogallo, davanti al «Tribunal da Relação»;

- in Finlandia, dinanzi al «hovioikeus/hovrätt»;

- in Svezia, dinanzi allo «Svea hovrätt»;

- nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court»;

b) in Scozia, davanti alla «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Sheriff Court»;

c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court» (31).

2. La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

Articolo 41 (32)

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;

- ricorso davanti al «hojesteret», con autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca;

- «Rechtsbeschwerde», nella Repubblica federale di Germania;

- ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto, in Irlanda;

- «Revisionsrekurs», in Austria;

- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo;

- ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen», in Finlandia;

- ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen», in Svezia;

- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

Articolo 42

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.

L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.

Articolo 43

Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

Articolo 44 (33)

L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli articoli da 32 a 35, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più larga dalle spese prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza.

L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca da un'autorità amministrativa può invocare nello Stato in cui l'istanza è proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del ministero danese della giustizia comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.

Articolo 45

Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 46

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:

1) una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;

2) se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace (34).

Articolo 47

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:

1) qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;

2) eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

Articolo 48

Qualora i documenti di cui all'articolo 46, punto 2 ed all'articolo 47, punto 2 non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.

Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

Articolo 49

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

TITOLO IV

ATTI AUTENTICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 50

Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto (35).

L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.

Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

Articolo 51 (36)

Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 52

Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato . . . (37)

Articolo 53

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

Per definire se un trust ha domicilio sul territorio di uno Stato contraente i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato (38).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 54 (39)

Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione (40).

Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente al 1° giugno 1988, per l'Irlanda o al 1° gennaio 1987 per il Regno Unito, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia (41).

Articolo 54 bis (42)

Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre 1986 per la Danimarca, e dal 1° giugno 1988 per l'Irlanda, la competenza in materia marittima è determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei punti da 1 a 6. Tuttavia, tali disposizioni non saranno più applicabili in ciascuno di detti Stati allorché in ciascuno di essi entrerà in vigore la convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952.

1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o qualsiasi altra nave di sua proprietà è stata oggetto di sequestro conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei casi seguenti:

a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato;

b) quando la rivendicazione è sorta in detto Stato;

c) quando la rivendicazione è sorta durante un viaggio nel corso del quale è stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo;

d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti;

e) quando la rivendicazione è sorta in seguito a salvataggio o assistenza;

f) quando la rivendicazione è garantita da ipoteca sulla nave di cui è stato operato il sequestro conservativo.

2. Può essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento in cui è sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p) o q), potrà essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.

3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.

4. In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore può essere sequestrata in virtù di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Ciò vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.

5. Si intende per «rivendicazione di diritto marittimo» una rivendicazione originata da uno o più dei motivi seguenti:

a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo;

b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di una nave;

c) assistenza e salvataggio;

d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro;

e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro;

f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave;

g) avaria comune;

h) cambio marittimo;

i) rimorchio;

j) pilotaggio;

k) merci o materiali forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione;

l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino;

m) retribuzioni dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio;

n) esborsi del capitano ed esborsi effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di una nave o del suo proprietario;

o) controversie sulla proprietà di una nave;

p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di proprietà, possesso, uso o profitti della stessa;

q) garanzia ipotecaria su una nave.

6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui al punto 5, lettere o) e p), l'espressione «sequestro conservativo» comprende, in Danimarca, il «forbud» nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje).

TITOLO VII

RELAZIONI CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo 55

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma, e dall'articolo 56, la presente convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:

- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;

- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;

- la convenzione tra il Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Parigi il 18 gennaio 1934 (43);

- la convenzione tra il Regno Unito e il Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934 (43);

- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;

- la convenzione tra il Regno del Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957; (44)

- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;

- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959 (45);

- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959 (45);

- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960 (46);

- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970 (45);

- la convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961 (47);

- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963 (45);

- la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966 (48);

- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il relativo protocollo di modifica firmato a Roma il 14 luglio 1970 (49);

- la convenzione tra il Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata all'Aia il 17 novembre 1967 (49);

- la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969 (50);

- la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971 (48);

- la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971 (48);

- la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973 (50);

- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977 (48);

- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982 (48);

- la convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983 (50);

- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984 (48);

- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986 (48);

e, nella misura in cui sia in vigore

- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.

Articolo 56

Il trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile.

Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 57

1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni (51).

2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente:

a) la presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente convenzione;

b) le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente alla presente convenzione.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernente la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni (52).

3. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti (53).

Articolo 58 (54)

Fino al momento in cui la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988, produrrà i propri effetti nei confronti della Francia e della Confederazione svizzera, le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione tra la Francia e la Confederazione svizzera sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno 1869.

Articolo 59

La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto all'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.

Tuttavia, nessuno Stato contraente può impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti

1) se la domanda verte sulla proprietà o il possesso di tali beni, è volta ad ottenere l'autorizzazione di disporne o è relativa ad un'altra causa che li riguarda, ovvero

2) se i beni costituiscono la garanzia di un credito che è l'oggetto della domanda (55).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

. . . (56)

Articolo 61 (57)

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 62 (58)

La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 63

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ha l'obbligo di accettare che la presente convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.

Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

Articolo 64 (59)

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione;

c) . . . (60)

d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo;

e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo.

Articolo 65

Il protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti, è allegato alla presente convenzione, ne fa parte integrante.

Articolo 66

La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata.

Articolo 67

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 68 (61)

La presente convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari (62).

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Firme dei plenipotenziari (63)

PROTOCOLLO (64)

Le alte parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla convenzione:

Articolo I (65)

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro contraente in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

Articolo II

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti.

Articolo III

Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

Articolo IV

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.

Articolo V (66)

La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 10, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica d'Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici:

- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;

- della Repubblica d'Austria, conformemente all'articolo 21 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio.

Le decisioni rese negli altri Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica d'Austria, conformemente al titolo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

Articolo V bis (67)

In materia di obbligazioni alimentari, i termini «giudice», «tribunale», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziaria» comprendono le autorità amministrative danesi.

In Svezia, in caso di procedure sommarie relative ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e a provvedimenti cautelari (handräckning) i termini «giudici», «tribunale», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziaria» comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).

Articolo V ter (68)

Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda o in Portogallo, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave è stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli.

Articolo V quater (69)

Se, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, gli articoli 52 e 53 della presente convenzione si applicano alle disposizioni relative alla «residence» in base al testo inglese della prima convenzione, ogni riferimento alla «residence» nella prima convenzione deve avere la stessa portata del termine «domicile» negli articoli 52 e 53.

Articolo V quinquies (70)

Fatta salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti, in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

Articolo V sexies (71)

Sono parimenti considerati atti autentici ai sensi dell'articolo 50, primo comma della convenzione, le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.

Articolo VI

Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2 della convenzione.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre millenovecentosessantotto.

(Firme dei plenipotenziari)

DICHIARAZIONE COMUNE

I governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

al momento della firma della convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,

solleciti di evitare divergenze di interpretazione della convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,

consci del fatto che nell'applicazione della convenzione potrebbero eventualmente insorgere conflitti positivi o negativi di competenza,

si dichiarano pronti:

1. a studiare tali problemi e segnatamente ad esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;

2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre millenovecentosessantotto.

(Firme dei plenipotenziari)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

CONSAPEVOLI che è opportuno che vi siano disposizioni che disciplinano la competenza giurisdizionale nei casi in cui un lavoratore è distaccato, nell'ambito di una prestazione di servizi, in uno Stato membro diverso da quello in cui svolge abitualmente il proprio lavoro;

PRENDONO ATTO che il 3 giugno 1996 il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta modificata di direttiva «Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi», attualmente all'esame del Parlamento europeo nel contesto della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 498Y0126(01).1

S'IMPEGNANO a valutare l'opportunità di modificare eventualmente le convenzioni di Bruxelles e di Lugano per realizzare la protezione del lavoratore nell'ambito di una prestazione di servizi, in seguito all'adozione da parte del Consiglio della direttiva «Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi».

(1) Testo pubblicato nella versione modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in seguito denominata «convenzione di adesione del 1978», dalla convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in seguito denominata «convenzione di adesione del 1982», dalla convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in seguito denominata «convenzione di adesione del 1989» e dalla convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in seguito denominata «convenzione di adesione del 1996».

(2) Il preambolo della convenzione di adesione del 1989 contiene il testo seguente:

«CONSAPEVOLI che il 16 settembre 1988 gli Stati membri della Comunità e gli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio hanno concluso a Lugano la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che estende i principi della convenzione di Bruxelles agli Stati che parteciperanno a tale convenzione;».

(3) La seconda frase è stata aggiunta dalla convenzione di adesione del 1978.

(4) Questa modifica risulta da una comunicazione fatta l'8 febbraio 1988 conformemente all'articolo VI del protocollo allegato ed è stata confermata dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto I.

(5) L'articolo 3, secondo comma è stato modificato dall'articolo 4 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 3 della convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 3, dall'allegato I, lettera g), punto 1 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 2 della convenzione di adesione del 1996.

(6) Il punto 1 è stato modificato dall'articolo 4 della convenzione di adesione del 1989.

(7) Il punto 2 è stato modificato dall'articolo 5, paragrafo 3 della convenzione di adesione del 1978.

(8) Il punto 6 è stato aggiunto dall'articolo 5, paragrafo 4 della convenzione di adesione del 1978.

(9) Il punto 7 è stato aggiunto dall'articolo 4 della convenzione di adesione del 1978.

(10) Il punto 4 è stato aggiunto dall'articolo 5 della convenzione di adesione del 1989.

(11) L'articolo 6 bis è stato aggiunto dall'articolo 6 della convenzione di adesione del 1978.

(12) L'articolo 8 è stato modificato dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1978.

(13) L'articolo 12 è stato modificato dall'articolo 8 della convenzione di adesione del 1978.

(14) L'articolo 12 bis è stato aggiunto dall'articolo 9 della convenzione di adesione del 1978. Il suo testo è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 2.

(15) La sezione 4 è stata modificata dall'articolo 10 della convenzione di adesione del 1978.

(16) Il punto 1 è stato modificato dall'articolo 6 della convenzione di adesione del 1989.

(17) L'articolo 17 è stato modificato dall'articolo 11 della convenzione di adesione del 1978 e dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1989.

(18) L'articolo 20, secondo comma è stato modificato dall'articolo 12 della convenzione di adesione del 1978.

(19) L'articolo 21 è stato modificato dall'articolo 8 della convenzione di adesione del 1989.

(20) Il punto 2 è stato modificato dall'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione di adesione del 1978.

(21) Il punto 5 è stato aggiunto dall'articolo 13, paragrafo 2 della convenzione di adesione del 1978.

(22) L'articolo 28, ultimo comma è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 3.

(23) L'articolo 30, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 14 della convenzione di adesione del 1978. Il suo testo è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 3.

(24) L'articolo 31, primo comma è stato modificato dall'articolo 9 della convenzione di adesione del 1989.

(25) L'articolo 31, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 15 della convenzione di adesione del 1978.

(26) L'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino risulta da una comunicazione che è stata fatta l'8 febbraio 1988 conformemente all'articolo VI del protocollo allegato e che è stata confermata dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 4.

(27) L'articolo 32, paragrafo 1 è stato modificato dall'articolo 16 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 4 della convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 10 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 3 della convenzione di adesione del 1996.

(28) L'articolo 37 è stato modificato dall'articolo 17 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 5 della convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 11 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 4 della convenzione di adesione del 1996.

(29) L'articolo 38, primo comma è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 5.

(30) L'articolo 38, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 18 della convenzione di adesione del 1978.

(31) L'articolo 40, primo comma è stato modificato dall'articolo 19 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 6 della convenzione di adesione del 1982 e dall'articolo 12 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 5 della convenzione di adesione del 1996.

(32) L'articolo 40 è stato modificato dall'articolo 20 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1982 e dall'articolo 13 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 6 della convenzione di adesione del 1996.

(33) L'articolo 44 è stato modificato dall'articolo 21 della convenzione di adesione del 1978 e dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 6.

(34) L'articolo 46, punto 2 è stato modificato dall'articolo 22 della convenzione di adesione del 1978.

(35) L'articolo 50, primo comma, è stato modificato dall'articolo 14 della convenzione di adesione del 1989.

(36) L'articolo 51 è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 7.

(37) L'articolo 52, terzo comma è stato soppresso dall'articolo 15 della convenzione di adesione del 1989.

(38) L'articolo 53, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 23 della convenzione di adesione del 1978.

(39) L'articolo 54 è stato sostituito dall'articolo 16 della convenzione di adesione del 1989.

(40) La convenzione di adesione del 1978 contiene nel titolo V la seguente disposizione transitoria:

«Articolo 34

1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971 modificati dalla presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia, nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della convenzione del 1968, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968 modificata.

3. Inoltre, nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della convenzione del 1968 ed i tre Stati di cui all'articolo 1 della presente convenzione, nonché nelle relazioni tra questi ultimi, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione fra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968 modificata, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II modificato o alle disposizioni previste da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.»

La convenzione di adesione del 1982 contiene nel titolo V la seguente disposizione transitoria:

«Articolo 12

1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia, nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione.»

La convenzione di adesione del 1989 contiene nel titolo VI la seguente disposizione transitoria:

«Articolo 29

1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione.»

La convenzione di adesione del 1996 contiene nel titolo V la seguente disposizione transitoria:

«1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, come modificati dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.»

(41) L'articolo 54, terzo comma sostituisce l'articolo 35 del titolo V della convenzione di adesione del 1978, la portata del quale era stata estesa alla Repubblica ellenica in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione di adesione del 1982. La convenzione di adesione del 1989 ha previsto, all'articolo 28, la soppressione di queste due ultime disposizioni.

(42) L'articolo 54 bis è stato aggiunto dall'articolo 17 della convenzione di adesione del 1989. Esso corrisponde all'articolo 36 del titolo V della convenzione di adesione del 1978, la portata del quale era stata estesa alla Repubblica ellenica in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione di adesione del 1982. La convenzione di adesione del 1989 ha previsto, all'articolo 28, la soppressione di queste due ultime disposizioni.

(43) Trattino aggiunto dall'articolo 24 della convenzione di adesione del 1978.

(44) Trattino aggiunto dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1996.

(45) Trattino aggiunto dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1996.

(46) Trattino aggiunto dall'articolo 24 della convenzione di adesione del 1978.

(47) Trattino aggiunto dall'articolo 8 della convenzione di adesione del 1982.

(48) Trattino aggiunto dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1996.

(49) Trattino aggiunto dall'articolo 24 della convenzione di adesione del 1978.

(50) Trattino aggiunto dall'articolo 18 della convenzione di adesione del 1989.

(51) L'articolo 57, paragrafo 1 è stato modificato dall'articolo 25, paragrafo 1 della convenzione di adesione del 1978 e dall'articolo 19 della convenzione di adesione del 1989.

(52) L'articolo 57, paragrafo 2 è stato aggiunto dall'articolo 19 della convenzione di adesione del 1989. Questo paragrafo corrisponde all'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di adesione del 1982. La convenzione di adesione del 1989 ha previsto all'articolo 28 la soppressione di queste due ultime disposizioni.

(53) L'articolo 57, paragrafo 3 è stato aggiunto dall'articolo 25, paragrafo 1 della convenzione di adesione del 1978.

(54) L'articolo 58 è stato modificato dall'articolo 20 della convenzione di adesione 1989.

(55) L'articolo 59, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 26 della convenzione di adesione del 1978.

(56) L'articolo 21 della convenzione di adesione del 1989 ha previsto la soppressione dell'articolo 60, modificato dall'articolo 27 della convenzione di adesione del 1978.

(57) La ratifica delle convenzioni di adesione del 1978 e del 1982 era disciplinata dagli articoli 38 e 14 delle suddette convenzioni.

La ratifica della convenzione di adesione del 1989 è disciplinata dall'articolo 31 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 31

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»

La ratifica della convenzione di adesione del 1996 è disciplinata dall'articolo 15 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 15

La presente convenzione è ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.»

(58) L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1978 e del 1982 era disciplinata dagli articoli 39 e 15 delle suddette convenzioni. L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1989 è disciplinata dall'articolo 32 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 32

1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati firmatari, uno dei quali sia il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.

2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.»

L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1996 è disciplinata dall'articolo 16 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 16

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica da parte di due Stati firmatari, uno dei quali dev'essere la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia o il Regno di Svezia.

2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.»

(59) Le notifiche relative alle convenzioni di adesione del 1978 e del 1982 erano disciplinate dagli articoli 40 e 16 delle suddette convenzioni.

Le notifiche relative alla convenzione di adesione del 1989 sono disciplinate dall'articolo 33 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 33

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

Le notifiche relative alla convenzione di adesione del 1996 sono disciplinate dall'articolo 17 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 17

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica:

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

(60) L'articolo 22 della convenzione di adesione del 1989 ha previsto la soppressione della lettera c), modificata dall'articolo 28 della convenzione di adesione del 1978.

(61) L'indicazione dei testi facenti fede delle convenzioni di adesione risulta dalle disposizioni seguenti:

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 41 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 41

La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretario del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli stati firmatari»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 17 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 17

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1989, dall'articolo 34 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 34

La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari».

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1996, dall'articolo 18 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 18

La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale ne consegna una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»

(62) La redazione dei testi facenti fede della convenzione del 1968 nelle lingue ufficiali degli Stati membri aderenti risulta:

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 37 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 37

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme della convenzione del 1968 e del protocollo del 3 giugno 1971 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

I testi della convenzione del 1968 e del protocollo del 1971, redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese sono allegati alla presente convenzione. I testi redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari della convenzione del 1968 e del protocollo del 1971»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 13 della stessa il quale stabilisce:

«Articolo 13

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica una copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, redatti in lingua greca, sono allegati alla presente convenzione. I testi redatti in lingua greca fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1989, all'articolo 30 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 30

1. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, figurano negli allegati II, III, IV e V della presente convenzione. I testi redatti nelle lingue spagnola e portoghese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982».

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1996, all'articolo 14 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 14

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea consegna ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia una copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989 redatti nelle lingue finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989.»

(63) Le convenzioni di adesione del 1978, del 1982 e del 1989 sono state firmate dai rispettivi plenipotenziari degli Stati membri. La firma del plenipotenziario del Regno di Danimarca è stata assorta dal testo seguente:

«Fatto salvo il diritto di formulare, al momento della ratifica, una riserva di carattere territoriale sulle Faerøer e sulla Groenlandia ma riservando la possibilità di estendere successivamente la portata della convenzione in modo da includere questi due territori.»

(64) Il protocollo è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1978, dalla convenzione di adesione del 1982 e dalla convenzione di adesione del 1989.

(65) L'articolo I è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 8.

(66) L'articolo V è stato modificato dall'articolo 8 della convenzione di adesione del 1996.

(67) L'articolo V bis è stato aggiunto dall'articolo 29 della convenzione di adesione del 1978 e modificato dall'articolo 9 della convenzione di adesione del 1996.

(68) L'articolo V ter è stato aggiunto dall'articolo 29 della convenzione di adesione del 1978 e modificato dall'articolo 9 della convenzione di adesione del 1989.

(69) L'articolo V quater è stato aggiunto dall'articolo 29 della convenzione di adesione del 1978.

(70) L'articolo V quinquies è stato aggiunto dall'articolo 29 della convenzione di adesione del 1978 e modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 10.

(71) L'articolo V sexies è stato aggiunto dall'articolo 10 della convenzione di adesione del 1996.



Primo protocollo relativo all'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia (versione consolidata)

Gazzetta ufficiale n. C 027 del 26/01/1998 pag. 0028 - 0033


Primo protocollo relativo all'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia (versione consolidata)

NOTA PRELIMINARE

La firma, avvenuta il 29 novembre 1996, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché al protocollo relativo all'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile che gli ambienti giuridici possano disporre di una versione codificata della convenzione di Bruxelles e di detto protocollo, aggiornata rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 189 del 28 luglio 1990.

Detti testi sono completati da tre dichiarazioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, di cui la prima, del 1978, concerne la convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi, la seconda, del 1989, concerne la ratifica della convenzione di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e la terza, del 1996, concerne la competenza nei casi in cui un lavoratore è distaccato, nell'ambito di una prestazione di servizi, in uno Stato membro diverso da quello in cui svolge abitualmente il proprio lavoro.

Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo. Si noti tuttavia che il testo non ha carattere vincolante. I testi ufficiali degli strumenti codificati figurano nelle seguenti Gazzette ufficiali:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO

PROTOCOLLO relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Facendo riferimento alla dichiarazione allegata alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968,

Hanno deciso di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

[Elenco dei plenipotenziari designati dagli Stati membri]

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo allegato a detta convenzione, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, nonché sull'interpretazione del presente protocollo.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione del 27 settembre 1968 nonché al presente protocollo (2).

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalla convenzione del 1978 (3).

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978 e del 1982 (4).

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 27 settembre 1968 nonché al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978, del 1982 e del 1989 (5).

Articolo 2

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:

1) - in Belgio: la Cour de cassation - het Hof van Cassatie e le Conseil d'État - de Raad van State,

- in Danimarca: hojesteret,

- nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

- in Grecia: «ôá áíþôáôá äéêáóôÞñéá»,

- in Spagna: el Tribunal Supremo,

- in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'État,

- in Irlanda: the Supreme Court,

- in Italia: la Corte suprema di cassazione,

- nel Lussemburgo: la Cour supérieure de justice giudicante in cassazione,

- in Austria: l'«Oberste Gerichtshof», il «Verwaltungsgerichtshof» e il «Verfassungsgerichtshof»,

- nei Paesi Bassi: de Hoge Raad,

- in Portogallo: o Supremo Tribunal de justiça e o Supremo Tribunal Administrativo,

- in Finlandia: il «korkein oikeus/högsta domstolen» e il «korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen»,

- in Svezia, lo «Högsta domstolen» il «Regeringsrätten», l'«Arbetsdomstolen» e il «Marknadsdomstolen»,

- nel Regno Unito: the House of Lords e le giurisdizioni adite a norma dell'articolo 37, secondo comma, o dell'articolo 41 della convenzione (6);

2) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello;

3) nei casi previsti dall'articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.

Articolo 3

1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punto 1, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punti 2 e 3, tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 4

1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2, punti 1 e 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.

4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.

Articolo 5

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 6

. . . (7)

Articolo 7 (8)

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 8 (9)

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Articolo 9

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ed al quale si applica l'articolo 63 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovrà accettare le disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari.

Articolo 10 (10)

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;

c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3;

d) . . . (11)

Articolo 11

Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle disposizioni legislative che implichino una modifica dell'elenco delle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1.

Articolo 12

Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata.

Articolo 13

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 14 (12)

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari (13).

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

(Firme dei plenipotenziari)

DICHIARAZIONE COMUNE

I governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

al momento della firma del protocollo sull'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace ed uniforme delle disposizioni di detto protocollo,

si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di giustizia uno scambio d'informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1 di detto protocollo in applicazione della convenzione e del protocollo del 27 settembre 1968.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

(Firme dei plenipotenziari)

DICHIARAZIONE COMUNE del 9 ottobre 1978

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

desiderando che, nello spirito della convenzione del 27 settembre 1968, l'uniformità delle competenze giudiziarie sia assicurata anche, per quanto possibile, in materia marittima,

considerando che la convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme sul sequestro conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952, contiene disposizioni sulla competenza giudiziaria,

considerando che gli Stati membri non sono tutti parte alla suddetta convenzione,

auspicano che gli Stati membri, che sono Stati costieri e che non sono ancora divenuti parte della convenzione del 10 maggio 1952, la ratifichino o vi aderiscano quanto prima.

Fatto a Lussemburgo, addì nove ottobre millenovecentosettantotto.

(Firme dei plenipotenziari)

DICHIARAZIONE COMUNE del 26 maggio 1989 concernente la ratifica della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di esecuzione di Bruxelles del 1968

Al momento della firma della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di Bruxelles del 1968, avvenuta a Donostia - San Sebastián, il 26 maggio 1989,

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

DESIDEROSI che, in vista in particolare del completamento del mercato interno, l'applicazione della convenzione di Bruxelles e del protocollo del 1971 sia estesa rapidamente a tutta la Comunità,

SI COMPIACCIONO della conclusione, avvenuta il 16 settembre 1988, della convenzione di Lugano che estende i principi della convenzione di Bruxelles agli Stati che diverranno parte alla convenzione di Lugano, destinata principalmente a disciplinare le relazioni tra gli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) e quelli dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone stabilite in tutti i suddetti Stati nonché la semplificazione delle formalità per il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni dei tribunali,

CONSIDERANDO che la convenzione di Bruxelles ha come base giuridica l'articolo 220 del trattato di Roma ed è interpretata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,

CONSAPEVOLI che la convenzione di Lugano lascia impregiudicata l'applicazione della convenzione di Bruxelles per quanto concerne i rapporti tra gli Stati membri della Comunità economica europea, in quanto tali rapporti devono essere disciplinati dalla convenzione di Bruxelles,

PRENDENDO ATTO che la convenzione di Lugano entrerà in vigore dopo che due Stati, di cui uno membro delle Comunità europee e l'altro membro dell'associazione europea di libero scambio, avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica,

SI DICHIARANO PRONTI a prendere ogni misura utile affinché le procedure nazionali per la ratifica della convenzione di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di Bruxelles, firmata in data odierna, siano portate a termine quanto prima ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1992.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione.

Fatto a Donostia - San Sebastián, addì ventisei maggio millenovecentottantanove.

(Firme dei plenipotenziari)

(1) Il protocollo è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1978, dalla convenzione di adesione del 1982, dalla convenzione di adesione del 1989 e dalla convenzione di adesione del 1996.

(2) L'articolo 1, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 30 della convenzione di adesione del 1978.

(3) L'articolo 1, terzo comma è stato aggiunto dall'articolo 10 della convenzione di adesione del 1982.

(4) L'articolo 1, quarto comma è stato aggiunto dall'articolo 24 della convenzione di adesione del 1989.

(5) L'articolo 1, quinto comma è stato aggiunto dall'articolo 11 della convenzione di adesione del 1996.

(6) L'articolo 2, punto 1 è stato modificato dall'articolo 31 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 11 della convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 25 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 12 della convenzione di adesione del 1996.

(7) L'articolo 26 della convenzione di adesione del 1989 ha previsto la soppressione dell'articolo 6 modificato dall'articolo 32 della convenzione di adesione del 1978.

(8) La ratifica delle convenzioni di adesione del 1978 e del 1982 era disciplinata dagli articoli 38 e 14 delle suddette convenzioni.

La ratifica della convenzione di adesione del 1989 è disciplinata dall'articolo 31 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 31

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»

La ratifica della convenzione di adesione del 1996 è disciplinata dall'articolo 15 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 15

La presente convenzione è ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.»

(9) L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1978 e del 1982 era disciplinata dagli articoli 39 e 15 delle suddette convenzioni. L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1989 è disciplinata dall'articolo 32 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 32

1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati firmatari, uno dei quali sia il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.

2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.»

L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1996 è disciplinata dall'articolo 16 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 16

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica da parte di due Stati firmatari, uno dei quali dev'essere la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia o il Regno di Svezia.

2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.»

(10) Le notifiche relative alle convenzioni di adesione del 1978 e del 1982 erano disciplinate dagli articoli 40 e 16 delle suddette convenzioni.

Le notifiche relative alla convenzione di adesione del 1989 sono disciplinate dall'articolo 33 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 33

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

Le notifiche relative alla convenzione di adesione del 1996 sono disciplinate dall'articolo 17 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 17

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica:

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

(11) L'articolo 27 della convenzione di adesione del 1989 ha previsto la soppressione della lettera d) modificata dall'articolo 33 della convenzione di adesione del 1978.

(12) L'indicazione dei testi facenti fede delle convenzioni di adesione risulta dalle disposizioni seguenti:

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 41 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 41

La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretario del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli stati firmatari»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 17 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 17

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1989, dall'articolo 34 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 34

La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari».

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1996, dall'articolo 18 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 18

La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale ne consegna una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»

(13) La redazione dei testi facenti fede della convenzione del 1968 nelle lingue ufficiali degli Stati membri aderenti risulta:

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 37 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 37

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme della convenzione del 1968 e del protocollo del 3 giugno 1971 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

I testi della convenzione del 1968 e del protocollo del 1971, redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese sono allegati alla presente convenzione. I testi redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari della convenzione del 1968 e del protocollo del 1971»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 13 della stessa il quale stabilisce:

«Articolo 13

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica una copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, redatti in lingua greca, sono allegati alla presente convenzione. I testi redatti in lingua greca fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1989, all'articolo 30 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 30

1. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, figurano negli allegati II, III, IV e V della presente convenzione. I testi redatti nelle lingue spagnola e portoghese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982».

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1996, all'articolo 14 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 14

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea consegna ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia una copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989 redatti nelle lingue finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989.»