73/208/CEE: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 24 luglio 1973, relativa alla installazione provvisoria del Fondo europeo di cooperazione monetaria
Gazzetta ufficiale n. L 207 del 28/07/1973 pag. 0046 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0010
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0050
++++ ( 1 ) GU n . 152 del 13 . 7 . 1967 , pag . 18 . ( 2 ) GU n . L 89 del 5 . 4 . 1973 , pag . 2 . CONSIGLIO DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI del 24 luglio 1973 relativa alla installazione provvisoria del Fondo europeo di cooperazione monetaria ( 73/208/CEE ) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI . visto l'articolo 37 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee . vista la decisione dell'8 aprile 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità ( 1 ) , e in particolare l'articolo 10 , visto il parere della Commissione . considerando che , fatta salva l'applicazione dell'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , occorre fissare il luogo provvisorio di lavoro del Fondo europeo di cooperazione monetaria istituito con il regolamento ( CEE ) n . 907/73 ( 2 ) , DECIDONO : Articolo 1 1 . Il Fondo europeo di cooperazione monetaria è installato a Lussemburgo , che ne è il luogo provvisorio di lavoro ai sensi della decisione , dell'8 aprile 1965 , dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità . 2 . Le sedute del Consiglio di amministrazione del Fondo si tengono , come regola generale , nel luogo provvisorio di lavoro del Fondo . Il presidente puo convocare anche altrove le sedute del Consiglio di amministrazione . 3 . Il collegamento stretto e permanente che deve necessariamente stabilirsi tra il Fondo , da una parte , e il Consiglio e la Commissione , dall'altra , sarà assicurato : _ dall'ufficio della Commissione a Lussemburgo ; _ da un ufficio del Fondo installato a Bruxelles . La Commissione prenderà gli opportuni provvedimenti di organizzazione interna per assicurare la continuità di questo collegamento . Articolo 2 I rappresentanti dei governi degli Stati membri riesamineranno la situazione , tenendo conto dello sviluppo dei compiti del Fondo e sulla base di un parere della Commissione , entro il 30 giugno 1975 . Fatto a Bruxelles , addi 24 luglio 1973 . Il Presidente I . NORGAARD