41973D0208

73/208/CEE: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 24 luglio 1973, relativa alla installazione provvisoria del Fondo europeo di cooperazione monetaria

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 28/07/1973 pag. 0046 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0010
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0050


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( 1 ) GU n . 152 del 13 . 7 . 1967 , pag . 18 .

( 2 ) GU n . L 89 del 5 . 4 . 1973 , pag . 2 .

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 24 luglio 1973

relativa alla installazione provvisoria del Fondo europeo di cooperazione monetaria

( 73/208/CEE )

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI .

visto l'articolo 37 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee .

vista la decisione dell'8 aprile 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità ( 1 ) , e in particolare l'articolo 10 ,

visto il parere della Commissione .

considerando che , fatta salva l'applicazione dell'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , occorre fissare il luogo provvisorio di lavoro del Fondo europeo di cooperazione monetaria istituito con il regolamento ( CEE ) n . 907/73 ( 2 ) ,

DECIDONO :

Articolo 1

1 . Il Fondo europeo di cooperazione monetaria è installato a Lussemburgo , che ne è il luogo provvisorio di lavoro ai sensi della decisione , dell'8 aprile 1965 , dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità .

2 . Le sedute del Consiglio di amministrazione del Fondo si tengono , come regola generale , nel luogo provvisorio di lavoro del Fondo . Il presidente puo convocare anche altrove le sedute del Consiglio di amministrazione .

3 . Il collegamento stretto e permanente che deve necessariamente stabilirsi tra il Fondo , da una parte , e il Consiglio e la Commissione , dall'altra , sarà assicurato :

_ dall'ufficio della Commissione a Lussemburgo ;

_ da un ufficio del Fondo installato a Bruxelles .

La Commissione prenderà gli opportuni provvedimenti di organizzazione interna per assicurare la continuità di questo collegamento .

Articolo 2

I rappresentanti dei governi degli Stati membri riesamineranno la situazione , tenendo conto dello sviluppo dei compiti del Fondo e sulla base di un parere della Commissione , entro il 30 giugno 1975 .

Fatto a Bruxelles , addi 24 luglio 1973 .

Il Presidente

I . NORGAARD