41967A0228(01)

Protocollo di accordo sui carboni da coke e sul coke destinati all'industria siderurgica, concluso fra i governi degli Stati membri delle Comunità europee, in occasione della 107a sessione del Consiglio speciale dei Ministri della CECA, tenutasi a Lussemburgo il 16 febbraio 1967

Gazzetta ufficiale n. 036 del 28/02/1967 pag. 0561 - 0561
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0027


PROTOCOLLO DI ACCORDO sui carboni da coke e sul coke destinati all'industria siderurgica concluso fra i governi degli Stati membri delle Comunità europee, in occasione della 107a sessione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio tenutasi a Lussemburgo il 16 febbraio 1967

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI NEL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI DELLA CECA,

Visto il Protocollo di accordo sui problemi energetici del 21 aprile 1964 (Gazzetta Ufficiale del 30. 4. 1964, pagg. 1099-1100/64),

Prendendo in considerazione le caratteristiche attuali del mercato dei carboni da coke e del coke destinati all'industria siderurgica:

- l'attiva concorrenza dei prodotti originari dei paesi terzi che aumenta le difficoltà di adattamento dell'industria del carbone,

- la limitata concorrenza dei prodotti di sostituzione,

- l'importanza degli scambi intracomunitari,

1. Stimano necessario di stabilire, per un periodo limitato, un regime particolare di aiuti degli Stati membri alle loro imprese carbonifere per abbassare i prezzi dei carboni da coke e del coke destinati all'industria siderurgica della Comunità;

2. Si dichiarano disposti a stabilire tra loro, per un periodo limitato ed entro certi limiti, un sistema eccezionale di compensazioni multilaterali che consenta di ripartire una parte degli oneri causati dall'erogazione degli aiuti di cui al paragrafo 1 e riguardanti i prodotti oggetto di scambi intracomunitari;

3. Invitano l'Alta Autorità a far loro, nei limiti del Trattato di Parigi, proposte per l'attuazione del regime di aiuti di cui al paragrafo 1 e delle compensazioni finanziarie di cui al paragrafo 2.