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28.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/18 |
DECISIONE 2012/123/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2012
recante modifica della decisione 2011/523/UE che sospende parzialmente l’applicazione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 1977 la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana hanno concluso un accordo di cooperazione (1) («accordo di cooperazione»), al fine di promuovere una cooperazione globale e favorire il consolidamento delle loro relazioni. |
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(2) |
Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/523/UE (2) che sospende parzialmente l’applicazione dell’accordo di cooperazione fino a che le autorità siriane non porranno termine alle violazioni sistematiche dei diritti umani e si potrà nuovamente ritenere che il loro comportamento si conforma al diritto internazionale generale e ai principi che costituiscono la base dell’accordo di cooperazione. |
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(3) |
Successivamente, visto l’ulteriore deterioramento della situazione in Siria, l’Unione ha adottato misure restrittive aggiuntive nei confronti del regime siriano (3). |
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(4) |
È opportuno pertanto mantenere la sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di cooperazione. In linea con la posizione stabilita nella decisione 2011/523/UE, la sospensione dovrebbe essere diretta contro le autorità siriane, non contro il popolo siriano, ed essere limitata di conseguenza. Poiché l’oro, i metalli preziosi e i diamanti sono prodotti il cui commercio risulta vantaggioso soprattutto per il regime siriano, di cui sostiene quindi le politiche repressive, la sospensione dovrebbe essere estesa per trovare applicazione anche al commercio di queste materie, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’allegato della decisione 2011/523/UE.
Articolo 2
La presente decisione è notificata alla Repubblica araba siriana.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.
(2) GU L 228 del 3.9.2011, pag. 19.
(3) Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1), regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 6), decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 33).
ALLEGATO
Elenco delle misure di cui all’articolo 1
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«6) |
Vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, di oro, metalli preziosi e diamanti elencati in appresso, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati, |
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7) |
acquisto, importazione o trasporto, diretti o indiretti, di oro, metalli preziosi e diamanti elencati in appresso, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e |
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8) |
fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui ai punti 6 e 7 al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità od organismo da essi posseduti o controllati. |
Costituiscono oro, metalli preziosi e diamanti di cui al presente allegato:
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Codice SA |
Designazione delle merci |
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7102 |
Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati. |
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7106 |
Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere. |
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7108 |
Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere. |
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7109 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati. |
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7110 |
Platino, greggio o semilavorato, o in polvere. |
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7111 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati. |
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7112 |
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.». |