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Document 32011R0010

    Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 , riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 12 del 15.1.2011, p. 1–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/08/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj

    15.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 12/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 14 gennaio 2011

    riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) f), h), i), e j),

    sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce i principi generali destinati ad eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento prevede la possibilità di adottare misure specifiche per alcuni gruppi di materiali e oggetti e descrive in modo particolareggiato la procedura da seguire per autorizzare sostanze a livello dell’UE, quando una misura specifica preveda un elenco di sostanze autorizzate.

    (2)

    Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004. Esso definisce norme specifiche per i materiali e gli oggetti di materia plastica al fine di garantirne l’impiego in condizioni di sicurezza e abroga la direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2).

    (3)

    La direttiva 2002/72/CE stabilisce norme di base per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. La direttiva è stata modificata in maniera sostanziale 6 volte. Per motivi di chiarezza il testo va consolidato e vanno soppresse le parti superflue e obsolete.

    (4)

    In passato la direttiva 2002/72/CE e le relative modifiche sono state recepite nelle legislazioni nazionali senza adeguamenti di rilievo. Per il recepimento nella legislazione nazionale è di solito necessario un periodo di 12 mesi. Nel caso di modifiche degli elenchi di additivi e monomeri finalizzate ad autorizzare nuove sostanze, tale periodo di recepimento ritarda l’autorizzazione e quindi rallenta il processo di innovazione. Risulta pertanto appropriato adottare norme sui materiali e sugli oggetti di materia plastica attraverso lo strumento di un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

    (5)

    La direttiva 2002/72/CE si applica ai materiali e agli oggetti costituiti unicamente di materia plastica e alle guarnizioni di materia plastica per i coperchi. In passato questi erano i principali impieghi della plastica sul mercato. Negli ultimi anni, tuttavia, oltre ad essere impiegata nei materiali e negli oggetti costituiti unicamente di materia plastica, la plastica è utilizzata anche in combinazione con altri materiali, all’interno dei cosiddetti multistrato multimateriali. Le norme sull’impiego del cloruro di vinile monomero, stabilite nella direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3), si applicano già a tutte le materie plastiche. È di conseguenza appropriato estendere il campo di applicazione del presente regolamento agli strati di materia plastica dei multistrato multimateriali.

    (6)

    I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere composti da diversi strati di materia plastica tenuti insieme da adesivi e possono anche essere stampati o dotati di un rivestimento organico o inorganico. È opportuno che nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino i materiali e gli oggetti di materia plastica stampati o rivestiti, così come a quelli tenuti insieme da adesivi. Adesivi, rivestimenti e inchiostri da stampa non sono necessariamente composti dalle stesse sostanze delle materie plastiche. A norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, per adesivi, rivestimenti e inchiostri da stampa possono essere adottate misure specifiche. Di conseguenza è necessario consentire che i materiali e gli oggetti di materia plastica stampati, rivestiti o tenuti insieme da adesivi possano contenere negli strati di stampa, di rivestimento o adesivi altre sostanze diverse da quelle autorizzate a livello UE per le materie plastiche. Tali strati possono essere soggetti ad altre norme UE o nazionali.

    (7)

    Le materie plastiche, così come le resine a scambio ionico, le gomme e i siliconi sono sostanze macromolecolari ottenute da processi di polimerizzazione. A norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, per le resine a scambio ionico, le gomme e i siliconi possono essere adottate misure specifiche. Poiché tali materiali sono composti da sostanze diverse dalla plastica e presentano proprietà fisico-chimiche diverse, è necessario applicare norme specifiche e precisare che essi non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

    (8)

    Le materie plastiche sono composte da monomeri e da altre sostanze di partenza trasformati mediante reazione chimica in una struttura macromolecolare, il polimero, che costituisce il principale componente strutturale delle materie plastiche. Al polimero si aggiungono additivi per conseguire determinati effetti tecnologici. Il polimero in quanto tale costituisce una struttura inerte dall’elevato peso molecolare. Poiché le sostanze con peso molecolare superiore a 1 000 Da di norma non possono essere assorbite dall’organismo, il polimero in sé presenta un rischio potenziale minimo per la salute. I rischi potenziali per la salute sorgono nel caso di monomeri o altre sostanze di partenza non reagiti o parzialmente reagiti, oppure nel caso di additivi a basso peso molecolare, che sono trasferiti agli alimenti per migrazione dal materiale di materia plastica con il quale gli alimenti sono a contatto. Di conseguenza, i monomeri, le altre sostanze di partenza e gli additivi devono essere oggetto di una valutazione dei rischi e devono ottenere un’autorizzazione prima di essere utilizzati nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

    (9)

    La valutazione dei rischi presentati da una sostanza, effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») deve contemplare la sostanza stessa, le relative impurità e i prodotti di reazione e di degradazione prevedibili per gli usi previsti. Essa deve esaminare la possibile migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili nonché la tossicità. Sulla base della valutazione dei rischi, l’autorizzazione deve stabilire, qualora necessario, le specifiche della sostanza e le restrizioni d’uso, le restrizioni quantitative o i limiti di migrazione per garantire la sicurezza dei materiali o degli oggetti finali.

    (10)

    Non esistono ancora norme a livello UE relative alla valutazione dei rischi e all’uso dei coloranti nelle materie plastiche. L’utilizzo dei coloranti deve dunque continuare ad essere soggetto alla legislazione nazionale. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

    (11)

    I solventi utilizzati nella fabbricazione delle materie plastiche per creare un ambiente di reazione idoneo sono di norma eliminati durante il processo produttivo poiché si tratta generalmente di sostanze volatili. Non esistono ancora norme a livello UE relative alla valutazione dei rischi e all’uso dei solventi nella fabbricazione delle materie plastiche. L’utilizzo dei solventi deve dunque continuare ad essere soggetto alla legislazione nazionale. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

    (12)

    Le materie plastiche possono anche essere fabbricate per mezzo di una reazione chimica tra strutture macromolecolari sintetiche o naturali e altre sostanze di partenza per formare una macromolecola modificata. Le macromolecole sintetiche utilizzate sono spesso strutture intermedie non completamente polimerizzate. I rischi potenziali per la salute possono derivare dalla migrazione di altre sostanze di partenza non reagite o parzialmente reagite, utilizzate per modificare la macromolecola, oppure dalla migrazione di una macromolecola che ha subito una reazione incompleta. Di conseguenza, le altre sostanze di partenza e le macromolecole utilizzate nella fabbricazione di macromolecole modificate devono essere oggetto di una valutazione dei rischi e devono ottenere un’autorizzazione prima di essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

    (13)

    Le materie plastiche possono anche essere prodotte da microorganismi che creano le strutture macromolecolari a partire dalle sostanze di partenza grazie a un processo di fermentazione. La macromolecola viene quindi rilasciata in un ambiente o estratta. I rischi potenziali per la salute possono derivare dalla migrazione di sostanze di partenza non reagite o parzialmente reagite, di prodotti intermedi o sottoprodotti del processo di fermentazione. In questo caso il prodotto finale deve essere oggetto di una valutazione dei rischi e deve ottenere un’autorizzazione prima di essere utilizzato nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

    (14)

    La direttiva 2002/72/CE contiene diversi elenchi di monomeri o altre sostanze di partenza nonché di additivi che sono autorizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica. Per quanto riguarda i monomeri, le altre sostanze di partenza e gli additivi, l’elenco dell’Unione è attualmente completo, ovvero solo le sostanze autorizzate a livello UE possono essere utilizzate. Di conseguenza, non è più necessario separare i monomeri e le altre sostanze di partenza dagli additivi in liste diverse in funzione del loro stato relativo all’autorizzazione. Poiché determinate sostanze possono essere utilizzate sia come monomeri o altre sostanze di partenza sia come additivi, per ragioni di chiarezza è necessario pubblicare un unico elenco di sostanze autorizzate con indicazione della funzione autorizzata.

    (15)

    I polimeri possono essere utilizzati, oltre che come componente strutturale principale delle materie plastiche, anche come additivi per conseguire determinati effetti tecnologici nella plastica. Se un tale additivo polimerico è identico a un polimero che può costituire il principale componente strutturale di una materia plastica, il rischio presentato da tale additivo polimerico può essere considerato già valutato se i monomeri sono già stati valutati e autorizzati. In questo caso non è necessario autorizzare l’additivo polimerico poiché esso potrebbe essere utilizzato sulla base dell’autorizzazione dei suoi monomeri e delle altre sostanze di partenza. Se tale additivo polimerico non è identico a un polimero che può costituire il principale componente strutturale di una materia plastica, il rischio rappresentato da tale additivo polimerico non può essere considerato già valutato sulla base della valutazione dei monomeri. In questo caso l’additivo polimerico deve essere oggetto di una valutazione dei rischi per quanto concerne la sua frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 Da e deve ottenere un’autorizzazione prima di essere utilizzato nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

    (16)

    In passato non è stata operata una chiara distinzione tra gli additivi che hanno una funzione nel polimero finale e le sostanze ausiliarie della polimerizzazione (polymerisation production aids - PPA) che hanno una funzione soltanto nel processo di fabbricazione e non sono destinate ad essere presenti nel prodotto finale. Alcune sostanze che agiscono da PPA sono già state incluse in passato nell’elenco incompleto degli additivi. Tali PPA devono rimanere nell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate. È necessario tuttavia precisare che l’utilizzo di altri PPA resterà possibile conformemente alla legislazione nazionale. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

    (17)

    L’elenco dell’Unione contiene sostanze autorizzate da utilizzare nella fabbricazione di materie plastiche. Sostanze quali acidi, alcoli e fenoli possono presentarsi anche sotto forma di sali. Poiché i sali generalmente si trasformano in acidi, alcoli o fenoli nello stomaco, l’utilizzo di sali con cationi che sono stati sottoposti a una valutazione della sicurezza deve in principio essere autorizzato insieme a quello dell'acido, dell’alcol o del fenolo. In determinati casi in cui la valutazione della sicurezza solleva preoccupazioni in merito all’uso degli acidi liberi, soltanto i sali devono essere autorizzati indicando nell’elenco la denominazione «acido/i…, sali».

    (18)

    Le sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali o oggetti di materia plastica possono contenere impurità provenienti dai processi di fabbricazione o estrazione. Tali impurità sono aggiunte non intenzionalmente alla sostanza nella fabbricazione della materia plastica (non-intentionally added substance — NIAS). Le principali impurità di una sostanza, qualora esse rivestano un’importanza per la valutazione dei rischi, devono essere prese in considerazione e, se necessario, devono essere incluse nelle specifiche di una sostanza. Non è tuttavia possibile elencare e prendere in considerazione tutte le impurità nell’autorizzazione. Esse possono quindi essere presenti nel materiale o nell’oggetto senza essere incluse nell’elenco dell’Unione.

    (19)

    Nella fabbricazione di polimeri, si utilizzano sostanze per innescare la reazione di polimerizzazione (catalizzatori) e per controllarla (trasferitori di catena, estensori di catena o terminatori di catena). Tali sostanze ausiliarie della polimerizzazione vengono utilizzate in quantità minime e non sono destinate a rimanere nel polimero finale. In questa fase esse non devono quindi essere soggette alla procedura di autorizzazione a livello UE. Tutti i rischi potenziali per la salute che il materiale o l’oggetto finale potrebbe porre al momento dell’utilizzo devono essere valutati dal fabbricante conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale.

    (20)

    Durante la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti di materia plastica, possono formarsi prodotti di reazione e di degradazione. Tali prodotti sono presenti non intenzionalmente nella materia plastica (NIAS). Qualora essi siano rilevanti per la valutazione dei rischi, i principali prodotti di reazione e degradazione connessi all’uso previsto di una sostanza devono essere presi in considerazione e inclusi nelle restrizioni della sostanza. Non è tuttavia possibile elencare e prendere in considerazione tutti i prodotti di reazione e degradazione nell’autorizzazione. Essi non devono pertanto figurare come voci distinte nell’elenco dell’Unione. Tutti i rischi potenziali per la salute che il materiale o l’oggetto finale potrebbe porre, derivanti dai prodotti di reazione o di degradazione, devono essere valutati dal fabbricante conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale.

    (21)

    Prima dell’istituzione dell’elenco di additivi dell’Unione, altri additivi rispetto a quelli autorizzati a livello UE potevano essere impiegati nella fabbricazione delle materie plastiche. Per quanto concerne gli additivi che erano consentiti negli Stati membri, il 31 dicembre 2006 è scaduto il termine concesso per la presentazione dei dati necessari affinché la loro sicurezza potesse essere valutata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in vista della loro inclusione nell’elenco dell’Unione. Gli additivi per i quali è stata presentata una domanda valida entro tale termine sono stati iscritti in un elenco provvisorio. Per determinati additivi figuranti nell’elenco provvisorio non è stata ancora presa una decisione relativa alla loro autorizzazione a livello UE. È opportuno che l’uso di tali additivi possa continuare ad essere autorizzato conformemente alla legislazione nazionale, fino a che la loro valutazione non sarà stata completata e una decisione sarà stata presa in merito alla loro inclusione nell’elenco dell’Unione.

    (22)

    Quando un additivo incluso nell’elenco provvisorio viene inserito nell’elenco dell’Unione, o quando si decide di non inserire un additivo in tale elenco, l’additivo in questione deve essere soppresso dall’elenco provvisorio degli additivi.

    (23)

    Le nuove tecnologie producono sostanze in forme di dimensioni particellari, ad esempio le nanoparticelle, che presentano proprietà chimiche e fisiche significativamente diverse da quelle di dimensioni maggiori. Tali diversità possono comportare proprietà tossicologiche diverse e quindi queste sostanze devono essere valutate caso per caso dall’Autorità sotto il profilo dei rischi, fino a che non si disporrà di maggiori informazioni relative a tali nuove tecnologie. È necessario quindi precisare che le autorizzazioni fondate sulla valutazione dei rischi di una sostanza sulla base della dimensione convenzionale delle particelle non si applicano alle nanoparticelle ingegnerizzate.

    (24)

    Sulla base della valutazione dei rischi, l’autorizzazione deve definire, se necessario, limiti di migrazione specifica al fine di garantire la sicurezza del materiale o dell’oggetto finale. Se un additivo autorizzato per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica è anche autorizzato come additivo alimentare o sostanza aromatizzante, è necessario assicurare che il rilascio della sostanza non modifichi la composizione dell’alimento in modo inaccettabile. Di conseguenza, il rilascio di tale additivo o aroma a doppio uso non dovrebbe svolgere funzioni tecnologiche sugli alimenti, a meno che tale funzione sia intenzionale e che il materiale che entra in contatto con gli alimenti sia conforme ai requisiti relativi ai materiali attivi destinati al contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 e al regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4). Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (5) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (6) devono essere rispettate, ove applicabili.

    (25)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004, il rilascio di sostanze da materiali o oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari non deve comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari. Le buone pratiche di fabbricazione consentono di fabbricare materiali di materia plastica che non rilasciano più di 10 mg di sostanza per 1 dm2 di superficie del materiale. Se la valutazione dei rischi di una singola sostanza non indica un livello inferiore, tale livello deve essere fissato come limite generico per l’inerzia di un materiale di materia plastica, vale a dire come limite di migrazione globale. Per ottenere risultati comparabili nel controllo del rispetto del limite di migrazione globale, è necessario condurre prove in condizioni standardizzate, quali durata, temperatura e mezzo (simulante alimentare), corrispondenti alle peggiori condizioni d’uso prevedibili del materiale o dell’oggetto di materia plastica.

    (26)

    Il limite di migrazione globale di 10 mg per 1 dm2 corrisponde, per un imballaggio cubico contenente 1 kg di prodotto alimentare, a una migrazione di 60 mg per kg di prodotto alimentare. Per i piccoli imballaggi, in cui il rapporto superficie/volume è più elevato, la migrazione nei prodotti alimentari è maggiore. Per quanto concerne i lattanti e i bambini, in cui il consumo di prodotti alimentari per chilogrammo di peso corporeo è più elevato rispetto agli adulti e l’alimentazione non è ancora diversificata, è necessario stabilire disposizioni specifiche per limitare l’assunzione di sostanze che migrano dai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Affinché per gli imballaggi di piccolo volume sia garantita la stessa sicurezza di quelli di grande volume, il limite di migrazione globale applicabile ai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e destinati all’imballaggio di alimenti per lattanti e bambini deve essere correlato al limite nell’alimento e non alla superficie dell’imballaggio.

    (27)

    Negli ultimi anni i materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono sviluppati in modo da non essere composti da una sola materia plastica ma da combinare fino a 15 strati diversi di materia plastica al fine di ottimizzare la funzionalità e la protezione dei prodotti alimentari, riducendo allo stesso tempo i rifiuti di imballaggio. In questo tipo di materiali o oggetti di materia plastica multistrato, gli strati possono essere separati dai prodotti alimentari da una barriera funzionale. Si tratta di una barriera costituita da uno strato all’interno dei materiali o degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che impedisce la migrazione di sostanze attraverso la barriera nei prodotti alimentari. Dietro la barriera funzionale possono essere impiegate sostanze non autorizzate, purché rispondenti a determinati parametri e a condizione che la migrazione resti al di sotto di un determinato limite di rilevabilità. Se si considerano i prodotti alimentari per lattanti e altre persone particolarmente sensibili nonché l’ampia tolleranza analitica delle analisi di migrazione, è opportuno stabilire un limite massimo di 0,01 mg/kg nei prodotti alimentari per la migrazione di sostanze non autorizzate attraverso la barriera funzionale. Sostanze mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione non devono essere utilizzate nei materiali o negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, tranne previa autorizzazione; di conseguenza, il concetto di barriera funzionale non deve applicarsi a questo tipo di sostanze. Le nuove tecnologie che producono sostanze in forme di dimensioni particellari (ad esempio le nanoparticelle), le quali presentano proprietà chimiche e fisiche significativamente diverse dalle forme di dimensioni maggiori, devono essere valutate caso per caso in riferimento ai rischi, sino a che non si disponga di ulteriori informazioni in merito. Di conseguenza, il concetto di barriera funzionale non deve applicarsi a tali nuove tecnologie.

    (28)

    Negli ultimi anni i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono sviluppati in modo da combinare diversi materiali al fine di ottimizzare la funzionalità e la protezione dei prodotti alimentari, riducendo allo stesso tempo i rifiuti di imballaggio. In questi materiali e oggetti multistrato multimateriali, i loro strati di materia plastica devono rispettare gli stessi requisiti di composizione previsti per gli strati di materia plastica non combinati ad altri materiali. Per gli strati di materia plastica dei multistrato multimateriali che sono separati dai prodotti alimentari mediante una barriera funzionale, si deve applicare il concetto di barriera funzionale. Poiché altri materiali sono combinati agli strati di materia plastica e per tali materiali non sono ancora state adottate misure specifiche a livello UE, non è ancora possibile fissare requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti multistrato multimateriali finali. Di conseguenza, i limiti di migrazione specifica e il limite di migrazione globale non si devono applicare, tranne che per il cloruro di vinile monomero per il quale esiste già tale restrizione. In assenza di misure specifiche a livello UE applicabili ai materiali o agli oggetti multistrato multimateriali nel loro insieme, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali relative a tali materiali o oggetti, a condizione che siano conformi alle norme del trattato.

    (29)

    L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che i materiali e gli oggetti ai quali si applicano misure specifiche devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta da cui risulti la conformità alle norme vigenti. Al fine di rafforzare il coordinamento tra fornitori e la loro responsabilità in ogni fase della produzione, compresa quella delle sostanze di partenza, il rispetto delle norme pertinenti deve essere documentato dai responsabili in una dichiarazione di conformità fornita al cliente.

    (30)

    I rivestimenti, gli inchiostri da stampa e gli adesivi non sono ancora oggetto di una legislazione UE specifica e non sono quindi soggetti all’obbligo di essere accompagnati da una dichiarazione di conformità. Tuttavia, per quanto concerne i rivestimenti, gli inchiostri da stampa e gli adesivi da utilizzare in materiali e oggetti di materia plastica, è necessario fornire informazioni adeguate al fabbricante dell’oggetto finale di materia plastica così da consentirgli di garantire la conformità per quanto attiene alle sostanze per le quali il presente regolamento fissa limiti di migrazione.

    (31)

    A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (7), gli operatori del settore alimentare devono verificare che gli alimenti soddisfino le disposizioni ad essi applicabili. A tale scopo, facendo salve le norme sulla riservatezza, gli operatori del settore alimentare devono avere accesso alle informazioni pertinenti, in modo tale che sia loro consentito di garantire che la migrazione nei prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti sia conforme alle specifiche e alle restrizioni stabilite nella legislazione alimentare.

    (32)

    In ogni fase della produzione, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo la documentazione giustificativa comprovante la dichiarazione di conformità. Tale dimostrazione di conformità può essere basata sulle prove di migrazione. Poiché tali prove di migrazione sono complesse, costose e lunghe, deve essere ammessa la prova della conformità anche mediante calcoli, compresi la modellizzazione, altre analisi e prove o argomentazioni scientifiche, se essi permettono di ottenere risultati tanto rigorosi quanto le prove di migrazione. I risultati dei test devono essere considerati validi finché le formulazioni e le condizioni di fabbricazione rimangono costanti nel quadro di un programma di garanzia della qualità.

    (33)

    Nel caso di prove effettuate su determinati oggetti che non sono ancora in contatto con i prodotti alimentari, ad esempio pellicole o coperchi, spesso non è possibile determinare la superficie in contatto con un volume definito di prodotto alimentare. È quindi necessario stabilire norme specifiche per verificare la conformità di tali oggetti.

    (34)

    La determinazione di limiti di migrazione parte dall’ipotesi convenzionale secondo cui una persona di 60 kg di peso corporeo consumi quotidianamente 1 kg di prodotti alimentari e questi ultimi siano imballati in un recipiente cubico con una superficie di 6 dm2 che rilascia la sostanza. Nel caso di recipienti molto piccoli o molto grandi, l’effettivo rapporto tra la superficie e il volume dei prodotti alimentari imballati si allontana notevolmente dall’ipotesi convenzionale. Di conseguenza, è necessario normalizzare la loro superficie prima di confrontare i risultati delle prove con i limiti di migrazione. È opportuno rivedere queste norme nel momento in cui saranno disponibili nuove informazioni sugli usi degli imballaggi alimentari.

    (35)

    Il limite di migrazione specifica corrisponde alla quantità massima di una sostanza consentita nei prodotti alimentari. Detto limite garantisce che il materiale destinato a venire in contatto con i prodotti alimentari non presenti rischi per la salute. Il fabbricante deve garantire che i materiali e gli oggetti che non sono ancora in contatto con prodotti alimentari rispetteranno tali limiti nel momento in cui entreranno in contatto con i prodotti alimentari nelle peggiori condizioni di contatto prevedibili. Di conseguenza, deve essere valutata la conformità dei materiali e degli oggetti che non sono ancora in contatto con i prodotti alimentari, ed è necessario stabilire le norme per la realizzazione di tali prove.

    (36)

    I prodotti alimentari sono matrici complesse e pertanto le analisi delle sostanze che vi migrano possono presentare difficoltà. È quindi necessario designare mezzi di prova che simulino il trasferimento delle sostanze dalla materia plastica al prodotto alimentare. Tali mezzi devono rappresentare le principali proprietà fisico-chimiche dei prodotti alimentari. Quando si utilizzano i simulanti alimentari, le condizioni standard quali durata della prova e temperatura, devono riprodurre il più possibile la migrazione potenziale dall’oggetto al prodotto alimentare.

    (37)

    Per determinare il simulante alimentare adeguato a determinati prodotti alimentari, è necessario tenere conto della composizione chimica e delle proprietà fisiche del prodotto alimentare. Per determinati prodotti alimentari rappresentativi sono disponibili risultati di ricerche che confrontano la migrazione nel prodotto alimentare e la migrazione nei simulanti. I simulanti alimentari devono essere designati in base ai risultati. In particolare, per i prodotti alimentari contenenti grassi, i risultati ottenuti con un simulante possono in alcuni casi sovrastimare di molto la migrazione nei prodotti alimentari. In questi casi è necessario prevedere la correzione dei risultati ottenuti con il simulante, mediante un coefficiente di riduzione.

    (38)

    L’esposizione alle sostanze che migrano dai materiali destinati a venire a contatto con prodotti alimentari si basa sull’ipotesi convenzionale che una persona consumi quotidianamente 1 kg di prodotti alimentari. Tuttavia l’ingestione giornaliera di grassi è al massimo di 200 g. Ciò deve essere preso in considerazione per le sostanze lipofiliche che migrano soltanto nei grassi. È quindi opportuno correggere la migrazione specifica con un coefficiente di correzione applicabile alle sostanze lipofiliche, conformemente al parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF) (8) e al parere dell’Autorità (9).

    (39)

    I controlli ufficiali devono stabilire strategie di prova che consentano alle autorità preposte di realizzare controlli con efficienza, utilizzando al meglio le risorse disponibili. Deve quindi essere ammissibile, a determinate condizioni, ricorrere a metodi di screening per verificare la conformità. La non conformità di un materiale o di un oggetto deve essere confermata da un metodo di verifica.

    (40)

    Le norme di base relative alle prove di migrazione vanno stabilite nel presente regolamento. Poiché tali prove sono molto complesse, è possibile tuttavia che queste norme di base non coprano tutti i casi prevedibili e tutti i dettagli necessari alla realizzazione delle prove. Di conseguenza, è necessario stabilire un documento di orientamento UE che spieghi più dettagliatamente come applicare le norme di base relative alle prove di migrazione.

    (41)

    Le norme aggiornate relative ai simulanti alimentari e alle prove di migrazione stabilite nel presente regolamento sostituiscono quelle di cui alla direttiva 78/142/CEE e all’allegato della direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (10).

    (42)

    Le sostanze presenti nelle materie plastiche ma non elencate nell’allegato I del presente regolamento non sono state necessariamente oggetto di una valutazione dei rischi, poiché non sono state sottoposte a una procedura di autorizzazione. Per tali sostanze è necessario che il rispetto dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 sia valutato dall’operatore economico competente conformemente ai principi scientifici riconosciuti a livello internazionale e tenendo conto dell’esposizione dovuta a materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e ad altre fonti.

    (43)

    L’Autorità ha recentemente effettuato una valutazione scientifica positiva di ulteriori monomeri, altre sostanze di partenza e additivi, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all’elenco dell’Unione.

    (44)

    Poiché si aggiungono nuove sostanze all’elenco dell’Unione, il regolamento si deve applicare il prima possibile per consentire ai fabbricanti di adattarsi ai progressi tecnici e per favorire l’innovazione.

    (45)

    Determinate norme relative alle prove di migrazione devono essere aggiornate tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche. Le autorità di controllo e l’industria devono adattare alle norme aggiornate il loro sistema attuale in materia di prove. Per consentire tale adeguamento, è appropriato prevedere che le norme aggiornate si applichino soltanto 2 anni dopo l’adozione del regolamento.

    (46)

    Attualmente gli operatori economici basano le loro dichiarazioni di conformità sulla documentazione giustificativa prevista nella direttiva 2002/72/CE. In linea di principio, una dichiarazione di conformità deve essere aggiornata solo quando modifiche sostanziali nella produzione determinano cambiamenti a livello della migrazione o quando sono disponibili nuovi dati scientifici. Per limitare l’onere a carico degli operatori economici, i materiali che sono stati immessi legalmente sul mercato, conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 2002/72/CE, devono poter essere immessi sul mercato con una dichiarazione di conformità basata sulla documentazione giustificativa prevista da detta direttiva fino a 5 anni dopo l’adozione del regolamento.

    (47)

    I metodi analitici di verifica della migrazione e del contenuto residuo del cloruro di vinile monomero descritti nelle direttive 80/766/CEE della Commissione, dell’8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (11) e 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (12) sono obsoleti. I metodi analitici devono rispettare i criteri di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Occorre pertanto abrogare le direttive 80/766/CEE e 81/432/CEE.

    (48)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

    2.   Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica:

    a)

    destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, oppure

    b)

    già a contatto con i prodotti alimentari; oppure

    c)

    di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell’UE che rientrano nelle seguenti categorie:

    a)

    materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in materia plastica;

    b)

    materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi;

    c)

    materiali e oggetti di cui alle lettere a) o b) stampati e/o rivestiti;

    d)

    strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali;

    e)

    strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali.

    2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE e destinati ad essere oggetto di altre misure specifiche:

    a)

    resine a scambio ionico;

    b)

    gomma;

    c)

    siliconi.

    3.   Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni UE o nazionali applicabili agli inchiostri da stampa, agli adesivi o ai rivestimenti.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «materiali e oggetti di materia plastica»:

    a)

    materiali e oggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), e c); nonché

    b)

    strati di materia plastica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e);

    2)

    «materia plastica»: polimero a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, capace di funzionare come principale componente strutturale di materiali e oggetti finiti;

    3)

    «polimero»: sostanza macromolecolare ottenuta nei seguenti modi:

    a)

    un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile, di monomeri e altre sostanze di partenza; oppure

    b)

    la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche; oppure

    c)

    la fermentazione microbica;

    4)

    «multistrato di materia plastica»: materiale o oggetto composto da due o più strati di materia plastica;

    5)

    «multistrato multimateriale»: materiale o oggetto composto da due o più strati di vari tipi di materiali, di cui almeno uno di materia plastica;

    6)

    «monomero o altra sostanza di partenza»:

    a)

    sostanza sottoposta a qualsiasi tipo di processo di polimerizzazione per la fabbricazione di polimeri; oppure

    b)

    sostanza macromolecolare naturale o sintetica impiegata nella fabbricazione di macromolecole modificate; oppure

    c)

    sostanza utilizzata per modificare macromolecole naturali o sintetiche preesistenti;

    7)

    «additivo»: sostanza aggiunta intenzionalmente alla materia plastica per conseguire un effetto fisico o chimico durante la lavorazione della materia plastica o nel materiale o oggetto finito; è destinato ad essere presente nel materiale o oggetto finito;

    8)

    «sostanza ausiliaria della polimerizzazione»: sostanza utilizzata per fungere da mezzo adeguato per la fabbricazione di polimeri o materie plastiche; può essere presente nel materiale o oggetto finito, ma non è destinato ad essere presente e non ha effetti fisici o chimici nel materiale o nell’oggetto finale;

    9)

    «sostanza aggiunta non intenzionalmente»: impurità presente nelle sostanze utilizzate, intermedio di reazione formatosi durante il processo produttivo o prodotto di reazione o di decomposizione;

    10)

    «sostanza ausiliaria della polimerizzazione»: sostanza che innesca la polimerizzazione e/o controlla la formazione della struttura macromolecolare;

    11)

    «limite di migrazione globale» (LMG): quantità massima consentita di sostanze non volatili rilasciate da un materiale o da un oggetto nei simulanti alimentari;

    12)

    «simulante alimentare»: mezzo di prova che imita il prodotto alimentare; il comportamento del simulante alimentare simula la migrazione dai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

    13)

    «limite di migrazione specifica» (LMS): quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o un oggetto nei prodotti o simulanti alimentari;

    14)

    «limite di migrazione specifica totale» [LMS(T)]: somma massima consentita di determinate sostanze rilasciate nei prodotti o simulanti alimentari, espressa come totale delle parti delle sostanze indicate;

    15)

    «barriera funzionale»: barriera costituita da uno o più strati di qualsiasi tipo di materiale, in grado di garantire che il materiale o l’oggetto finito sia conforme all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni del presente regolamento;

    16)

    «alimenti non grassi»: alimenti per i quali l’allegato V, tabella 2, del presente regolamento prevede simulanti alimentari diversi dai simulanti D1 o D2 per le prove di migrazione;

    17)

    «restrizione»: limitazione d’uso di una sostanza, limite di migrazione o limite di quantitativo della sostanza nel materiale o nell’oggetto;

    18)

    «specifica»: composizione di una sostanza, criteri di purezza di una sostanza, caratteristiche fisico-chimiche di una sostanza, indicazioni relative al processo di fabbricazione di una sostanza o ulteriori informazioni concernenti l’espressione dei limiti di migrazione.

    Articolo 4

    Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica

    I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere immessi sul mercato solamente se sono:

    a)

    conformi ai requisiti pertinenti di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 nelle condizioni d’uso previste e prevedibili;

    b)

    conformi ai requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004;

    c)

    conformi ai requisiti in materia di rintracciabilità di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004;

    d)

    fabbricati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione definite nel regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione (14); nonché

    e)

    conformi ai requisiti di dichiarazione e composizione di cui ai capi II, III e IV del presente regolamento.

    CAPO II

    REQUISITI DI COMPOSIZIONE

    SEZIONE 1

    Sostanze autorizzate

    Articolo 5

    Elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate

    1.   Solo le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate (nel seguito «l’elenco dell’Unione») di cui all’allegato I possono essere intenzionalmente utilizzate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica.

    2.   Tale elenco dell’Unione contiene:

    a)

    monomeri o altre sostanze di partenza;

    b)

    additivi esclusi i coloranti;

    c)

    sostanze ausiliarie della polimerizzazione esclusi i solventi;

    d)

    macromolecole ottenute per fermentazione microbica.

    3.   L’elenco dell’Unione può essere modificato secondo la procedura di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

    Articolo 6

    Deroghe per sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione

    1.   In deroga all’articolo 5, le sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione possono essere utilizzate come sostanze ausiliarie della polimerizzazione nella fabbricazione di strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica soggetti alla legislazione nazionale.

    2.   In deroga all’articolo 5, i coloranti e i solventi possono essere utilizzati nella fabbricazione di strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica soggetti alla legislazione nazionale.

    3.   L’uso delle seguenti sostanze, non incluse nell’elenco dell’Unione, è autorizzato nel rispetto delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12:

    a)

    i sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati;

    b)

    le miscele ottenute miscelando sostanze autorizzate senza una reazione chimica dei componenti;

    c)

    qualora utilizzate come additivi, le sostanze polimeriche naturali o sintetiche del peso molecolare minimo di 1 000 Da — eccetto le macromolecole ottenute per fermentazione microbica — conformi ai requisiti del presente regolamento, se capaci di funzionare come principale componente strutturale di materiali e oggetti finiti;

    d)

    qualora utilizzati come monomeri o altre sostanze di partenza, i prepolimeri e le sostanze macromolecolari naturali o sintetiche così come le loro miscele, eccetto le macromolecole ottenute per fermentazione microbica, se i monomeri o le sostanze di partenza necessarie alla loro sintesi figurano nell’elenco dell’Unione.

    4.   Le seguenti sostanze che non sono incluse nell’elenco dell’Unione possono essere presenti negli strati di materia plastica di materiali o oggetti di materia plastica:

    a)

    sostanze aggiunte non intenzionalmente;

    b)

    sostanze ausiliarie della polimerizzazione.

    5.   In deroga all’articolo 5, dopo il 1o gennaio 2010 è possibile continuare ad utilizzare gli additivi non inclusi nell’elenco dell’Unione, nel rispetto della legislazione nazionale, fino a che non sarà stata presa una decisione in merito alla loro inclusione nell’elenco dell’Unione, purché figurino nell’elenco provvisorio di cui all’articolo 7.

    Articolo 7

    Istituzione e gestione dell’elenco provvisorio

    1.   L’elenco provvisorio di additivi in corso di valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»), pubblicato dalla Commissione nel 2008, è aggiornato regolarmente.

    2.   Un additivo è soppresso dall’elenco provvisorio:

    a)

    se è incluso nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato I; o

    b)

    se la Commissione decide di non includerlo nell’elenco dell’Unione; o

    c)

    se nel corso dell’analisi dei dati l’Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i termini specificati dall’Autorità.

    SEZIONE 2

    Requisiti generali, restrizioni e specifiche

    Articolo 8

    Requisiti generali applicabili alle sostanze

    Le sostanze utilizzate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica devono essere di una qualità tecnica e di una purezza appropriata all’uso previsto e prevedibile del materiale o dell’oggetto. Il fabbricante della sostanza conosce la composizione e su richiesta la mette a disposizione delle autorità di controllo.

    Articolo 9

    Requisiti specifici applicabili alle sostanze

    1.   Le sostanze utilizzate nella fabbricazione di strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica sono soggetti alle seguenti restrizioni e specifiche:

    a)

    il limite di migrazione specifica di cui all’articolo 11;

    b)

    il limite di migrazione globale di cui all’articolo 12;

    c)

    le restrizioni e le specifiche di cui all’allegato I, punto 1, tabella 1, colonna 10;

    d)

    le specifiche dettagliate di cui all’allegato I, punto 4;

    2.   Le sostanze in nanoforma sono utilizzate solo se esplicitamente autorizzate e menzionate nelle specifiche di cui all’allegato I.

    Articolo 10

    Restrizioni generali applicabili a materiali e oggetti di materia plastica

    Le restrizioni generali relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica sono stabilite nell’allegato II.

    Articolo 11

    Limiti di migrazione specifica

    1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori ai limiti di migrazione specifica (LMS) di cui all’allegato I. Tali limiti sono espressi in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare (mg/kg).

    2.   Alle sostanze per le quali nell’allegato I non sono indicati limiti di migrazione specifica o altre restrizioni si applica un limite generico di migrazione specifica pari a 60 mg/kg.

    3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli additivi che sono anche autorizzati come additivi alimentari dal regolamento (CE) n. 1333/2008 o come aromi dal regolamento (CE) n. 1334/2008 non devono migrare nei prodotti alimentari in quantità tali da produrre un effetto tecnico nei prodotti alimentari e:

    a)

    non devono superare le restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008, al regolamento (CE) n. 1334/2008 o all’allegato I del presente regolamento nei prodotti alimentari in cui il loro utilizzo come additivi alimentari o sostanze aromatizzanti è autorizzato; o

    b)

    non devono superare le restrizioni di cui all’allegato I del presente regolamento nei prodotti alimentari in cui il loro utilizzo come additivi alimentari o sostanze aromatizzanti non è autorizzato.

    Articolo 12

    Limite di migrazione globale

    1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai simulanti alimentari in quantità superiori a 10 mg di costituenti totali ceduti per dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (mg/dm2).

    2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a entrare in contatto con alimenti per lattanti e bambini, così come definiti dalle direttive della Commissione 2006/141/CE (15) e 2006/125/CE (16), non devono trasferire i loro costituenti ai simulanti alimentari in quantità superiori a 60 mg di costituenti totali rilasciati per kg di simulante alimentare.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI MATERIALI E OGGETTI

    Articolo 13

    Materiali e oggetti di materia plastica multistrato

    1.   La composizione di ogni strato di materia plastica di un materiale o oggetto di materia plastica multistrato deve essere conforme al presente regolamento.

    2.   In deroga al paragrafo 1, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale può:

    a)

    non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al presente regolamento, eccetto per il cloruro di vinile monomero, come stabilito all’allegato I; e/o

    b)

    essere fabbricato con sostanze non figuranti nell’elenco dell’Unione o nell’elenco provvisorio.

    3.   La migrazione delle sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), nel prodotto alimentare o simulante alimentare non deve essere rilevabile ove misurata con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 che abbia un limite di rilevabilità di 0,01 mg/kg. Questo limite va sempre espresso come concentrazione nei prodotti alimentari o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).

    4.   Le sostanze non figuranti nell’elenco dell’Unione o nell’elenco provvisorio di cui al paragrafo 2, lettera b), non devono appartenere alle seguenti categorie:

    a)

    sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» secondo i criteri indicati ai punti 3.5, 3.6 e 3.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

    b)

    sostanze in nanoforma.

    5.   Il materiale o oggetto finito di materia plastica multistrato deve essere conforme ai limiti di migrazione specifica di cui all’articolo 11 e al limite di migrazione globale di cui all’articolo 12 del presente regolamento.

    Articolo 14

    Materiali e oggetti multistrato multimateriali

    1.   La composizione di ogni strato di materia plastica in un materiale o oggetto multistrato multimateriale deve essere conforme al presente regolamento.

    2.   In deroga al paragrafo 1, in un materiale o oggetto multistrato multimateriale, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale può essere fabbricato con sostanze non figuranti nell’elenco dell’Unione o nell’elenco provvisorio.

    3.   Le sostanze non figuranti nell’elenco dell’Unione o nell’elenco provvisorio di cui al paragrafo 2 non devono appartenere alle seguenti categorie:

    a)

    sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» secondo i criteri indicati ai punti 3.5, 3.6 e 3.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    b)

    sostanze in nanoforma.

    4.   In deroga al paragrafo 1, gli articoli 11 e 12 del presente regolamento non si applicano agli strati di materia plastica dei materiali e degli oggetti multistrato multimateriali.

    5.   Gli strati di materia plastica in un materiale o oggetto multistrato multimateriale devono essere sempre conformi alle restrizioni relative al cloruro di vinile monomero di cui all’allegato I del presente regolamento.

    6.   In un materiale o oggetto multistrato multimateriale, i limiti di migrazione specifica e globale per gli strati di materia plastica e per il materiale o l’oggetto finale possono essere definiti dalla legislazione nazionale.

    CAPO IV

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E DOCUMENTAZIONE

    Articolo 15

    Dichiarazione di conformità

    1.   Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti sono accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

    2.   La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1 è redatta dall’operatore commerciale e contiene le informazioni previste nell’allegato IV.

    3.   La dichiarazione scritta deve consentire un’identificazione agevole dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze per cui viene rilasciata. Deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello di composizione o fabbricazione determinino variazioni della migrazione dai materiali o dagli oggetti o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.

    Articolo 16

    Documenti giustificativi

    1.   L’operatore commerciale mette a disposizione dell’autorità nazionale competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti, i prodotti della fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla fabbricazione dei materiali sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

    2.   Tale documentazione contiene le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità. Le norme relative alla dimostrazione sperimentale della conformità sono definite nel capo V.

    CAPO V

    CONFORMITÀ

    Articolo 17

    Espressione dei risultati delle prove di migrazione

    1.   Ai fini della verifica della conformità, i valori della migrazione specifica sono espressi in mg/kg sulla base dell’effettivo rapporto superficie/volume per l’uso previsto o prevedibile.

    2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto concerne:

    a)

    contenitori e altri oggetti contenenti o destinati a contenere una quantità inferiore a 500 millilitri o grammi o superiore a 10 litri,

    b)

    materiali e oggetti per i quali, a causa della loro forma, non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie di tali materiali o oggetti e la quantità di prodotti alimentari a contatto con essi,

    c)

    fogli e pellicole non ancora a contatto con prodotti alimentari,

    d)

    fogli e pellicole contenenti quantità inferiori a 500 millilitri o grammi o superiori a 10 litri,

    il valore della migrazione è espresso in mg/kg sulla base di un rapporto superficie/volume pari a 6 dm2 per kg di prodotto alimentare.

    Il presente paragrafo non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a entrare in contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e bambini così come definiti dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE.

    3.   In deroga al paragrafo 1, per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura simili il valore di migrazione specifica è espresso in:

    a)

    mg/kg, sulla base del contenuto effettivo del contenitore al quale è destinata la chiusura, o in mg/dm2, sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell’oggetto è nota, tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 2;

    b)

    mg/oggetto se la destinazione dell’oggetto non è nota.

    4.   Per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura simili il valore di migrazione globale è espresso in:

    a)

    mg/dm2, sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell’oggetto è nota;

    b)

    mg/oggetto se la destinazione dell’oggetto non è nota.

    Articolo 18

    Norme per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione

    1.   Per i materiali e gli articoli già a contatto con prodotti alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica è effettuata conformemente alle norme di cui al capo 1 dell’allegato V.

    2.   Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica è effettuata su prodotti alimentari o simulanti alimentari indicati nell’allegato III conformemente alle norme di cui al capo 2, punto 2.1, dell’allegato V.

    3.   Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, lo screening del rispetto dei limiti di migrazione specifica può essere effettuata ricorrendo a metodi di screening conformemente alle norme di cui al capo 2, punto 2.2, dell’allegato V. Se durante la procedura di screening un materiale o un oggetto risulta non rispettare i limiti di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica a norma del paragrafo 2.

    4.   Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione globale è effettuata sui simulanti alimentari A, B, C, D1 e D2 indicati nell’allegato III conformemente alle norme di cui al capo 3, punto 3.1, dell’allegato V.

    5.   Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, lo screening della conformità dei limiti di migrazione globale può essere effettuato ricorrendo a metodi di screening conformemente alle norme di cui al capo 3, punto 3.4, dell’allegato V. Se durante la procedura di screening un materiale o un oggetto risulta non rispettare il limite di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica a norma del paragrafo 4.

    6.   I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nei prodotti alimentari prevalgono sui risultati ottenuti nei simulanti alimentari. I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nei simulanti alimentari prevalgono sui risultati ottenuti con la procedura di screening.

    7.   Prima di confrontare i risultati delle prove di migrazione specifica e globale con i limiti di migrazione, si applicano i fattori di correzione di cui al capo 4 dell’allegato V conformemente alle norme in esso contenute.

    Articolo 19

    Valutazione delle sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione

    Per le sostanze di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 5 e all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento che non sono incluse nell’allegato I del presente regolamento, la conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 è valutata conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 20

    Modifiche di atti dell’UE

    L’allegato della direttiva 85/572/CEE del Consiglio (18) è sostituito dal seguente:

    «I simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con gruppi determinati di prodotti alimentari sono definiti nell’allegato III, punto 3, del regolamento (UE) n. 10/2011».

    Articolo 21

    Abrogazione di atti dell’UE

    Le direttive 80/766/CEE, 81/432/CEE e 2002/72/CE sono abrogate con effetto dal 1o maggio 2011.

    I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato VI.

    Articolo 22

    Disposizioni transitorie

    1.   Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE.

    2.   A decorrere dal 1o gennaio 2013 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 per i materiali, gli oggetti e le sostanze immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2015 si possono basare:

    a)

    sulle norme per le prove di migrazione di cui all’articolo 18 del presente regolamento; o

    b)

    sulle norme di base per le prove di migrazione specifica e globale di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE.

    3.   A decorrere dal 1o gennaio 2016 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 si basano sulle norme per le prove di migrazione di cui all’articolo 18, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

    4.   Fino al 31 dicembre 2015 gli additivi utilizzati per l’appretto per fibre di vetro impiegate in plastiche rinforzate con fibre di vetro che non figurano nell’allegato I devono essere conformi alle disposizioni relative alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 19.

    5.   I materiali e gli oggetti immessi legalmente sul mercato prima del 1o maggio 2011 possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2012.

    Articolo 23

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2011.

    Le disposizioni di cui all’articolo 5 concernenti l’utilizzo degli additivi diversi dagli agenti plastificanti si applicano agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica dei coperchi e delle chiusure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), a decorrere dal 31 dicembre 2015.

    Le disposizioni di cui all’articolo 5 concernenti l’uso degli additivi utilizzati negli appretti delle fibre di vetro per plastiche rinforzate in fibra di vetro si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015.

    Le disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 20 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

    (2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

    (3)  GU L 44 del 15.2.1978, pag. 15.

    (4)  GU L 135 del 30.5.2009, pag. 3.

    (5)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (6)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

    (7)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    (8)  Parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana, del 4 dicembre 2002, sull’introduzione di un coefficiente di riduzione (del consumo) dei grassi (FRF) nella stima dell’esposizione a una sostanza migrante dai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

    http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

    (9)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, sugli aromatizzanti, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali a contatto con gli alimenti (MCA), espresso su richiesta della Commissione, in merito all’introduzione di un coefficiente di riduzione (del consumo) di grassi per i lattanti e i bambini, The EFSA Journal (2004) 103, pagg. 1-8.

    (10)  GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26.

    (11)  GU L 213 del 16.8.1980, pag. 42.

    (12)  GU L 167 del 24.6.1981, pag. 6.

    (13)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (14)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.

    (15)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

    (16)  GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

    (17)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

    (18)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14.


    ALLEGATO I

    Sostanze

    1.   Elenco dell’Unione di sostanze autorizzate: monomeri autorizzati, altre sostanze di partenza, macromolecole ottenute per fermentazione microbica, additivi e sostanze ausiliarie della polimerizzazione

    La tabella 1 contiene le seguenti informazioni:

    Colonna 1 (N. sostanza MCA): numero di identificazione unico della sostanza

    Colonna 2 (N. rif.): numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio

    Colonna 3 (N. CAS): numero CAS (Chemical Abstracts Service)

    Colonna 4 (Denominazione della sostanza): denominazione chimica

    Colonna 5 [Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione (sì/no)]: indicazione che l’impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione è autorizzato (sì) o non è autorizzato (no). Se l’impiego della sostanza è autorizzato soltanto come sostanza ausiliaria della polimerizzazione, si indica «sì» e nelle specifiche viene precisata la restrizione d’uso.

    Colonna 6 [Impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macromolecola ottenuta per fermentazione microbica (sì/no)]: indicazione che l’impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macromolecola ottenuta per fermentazione microbica è autorizzato (sì) o non è autorizzato (no). Se la sostanza è autorizzata come macromolecola ottenuta per fermentazione microbica, si indica «sì» e nelle specifiche viene precisato che la sostanza è una macromolecola ottenuta per fermentazione microbica.

    Colonna 7 [FRF applicabile (sì/no)]: indicazione che, per la sostanza considerata, i risultati della migrazione possono essere corretti dal coefficiente di riduzione del consumo dei grassi (FRF) (sì) o non possono essere corretti (no).

    Colonna 8 (LMS [mg/kg]): limite di migrazione specifica applicabile alla sostanza. È espresso in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare. Nel caso in cui la sostanza non debba migrare in quantità rilevabile, si indica «NR».

    Colonna 9 (LMS(T) [mg/kg] (n. restrizione di gruppo): numero d’identificazione del gruppo di sostanze al quale si applica la restrizione di gruppo di cui alla tabella 2, colonna 1, del presente allegato.

    Colonna 10 (Restrizioni e specifiche): altre restrizioni diverse dal limite di migrazione specifica e specifiche applicabili alla sostanza. Se sono stabilite specifiche dettagliate, si fa riferimento alla tabella 4.

    Colonna 11 (Note sulla verifica della conformità): numero di nota di cui alla tabella 3, colonna 1, del presente allegato, indicante le disposizioni dettagliate applicabili alla verifica della conformità per la sostanza.

    Qualora una sostanza figuri nell’elenco come composto singolo ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto composto singolo.

    Se nella colonna 8 il limite di migrazione specifica è indicato come non rilevabile (NR), si applica un limite di rilevabilità pari a 0,01 mg di sostanza per kg di prodotto alimentare, salvo indicazione contraria per una singola sostanza.

    Tabella 1

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    N. sostanza FCM

    N. rif.

    N. CAS

    Denominazione della sostanza

    Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione

    (sì/no)

    Impiego come monomero o sostanza di partenza o macromolecola ottenuta per fermentazione microbica

    (sì/no)

    FRF applicabile

    (sì/no)

    LMS

    [mg/kg]

    LMS(T)

    [mg/kg]

    (n. restrizione di gruppo)

    Restrizioni e specifiche

    Note sulla verifica della conformità

    1

    12310

    0266309-43-7

    Albumina

    no

    no

     

     

     

     

    2

    12340

    Albumina coagulata con formaldeide

    no

    no

     

     

     

     

    3

    12375

    Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C4-C22)

    no

    no

     

     

     

     

    4

    22332

    Miscela di (40 % p/p) 2,2,4-trimetilesano-1,6-diisocianato e (60 % p/p) 2,4,4-trimetilesano-1,6-diisocianato

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    5

    25360

    Trialchil(C5-C15)acetato di 2,3 epossipropile

    no

    no

    NR

     

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo epossidico.

    Il peso molecolare è pari a 43 Da.

     

    6

    25380

    Trialchil(C7-C17)acetato di vinile

    no

    no

    0,05

     

     

    (1)

    7

    30370

    Acido acetilacetico, sali

    no

    no

     

     

     

     

    8

    30401

    Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi

    no

    no

     

    (32)

     

     

    9

    30610

    Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, loro mono-, di- e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)

    no

    no

     

     

     

     

    10

    30612

    Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-, di-e triesteri di glicerina

    no

    no

     

     

     

     

    11

    30960

    Esteri degli acidi alifatici monocarbossilici (C6-C22) con poliglicerina

    no

    no

     

     

     

     

    12

    31328

    Acidi grassi da grassi e oli alimentari animali o vegetali

    no

    no

     

     

     

     

    13

    33120

    Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C4-C24)

    no

    no

     

     

     

     

    14

    33801

    Acido n-alchil(C10-C13)benzensolfonico

    no

    no

    30

     

     

     

    15

    34130

    Alchildimetilamine, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C12-C20)

    no

    30

     

     

     

    16

    34230

    Acido alchil(C8-C22)solfonico

    no

    no

    6

     

     

     

    17

    34281

    Acidi alchil(C8-C22)solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio

    no

    no

     

     

     

     

    18

    34475

    Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato

    no

    no

     

     

     

     

    19

    39090

    N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina

    no

    no

     

    (7)

     

     

    20

    39120

    Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina

    no

    no

     

    (7)

    LMS (T) espresso escludendo HCl

     

    21

    42500

    Acido carbonico, sali

    no

    no

     

     

     

     

    22

    43200

    Mono- e digliceridi dell’olio di ricino

    no

    no

     

     

     

     

    23

    43515

    Esteri degli acidi grassi dell’olio di cocco con cloruro di colina

    no

    no

    0,9

     

     

    (1)

    24

    45280

    Fibre di cotone

    no

    no

     

     

     

     

    25

    45440

    Cresoli butilati, stirenati

    no

    no

    12

     

     

     

    26

    46700

    5,7-di-ter-butil-3-(3,4-e 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one contenente: a) 5,7-di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100 % p/p) e b) 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (0-20 % p/p)

    no

    no

    5

     

     

     

    27

    48960

    9,10-acido diidrossi stearico e suoi oligomeri

    no

    no

    5

     

     

     

    28

    50160

    Bis[n-alchile(C10-C16) tioglicolato] di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    29

    50360

    Bis(etile maleato) di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    30

    50560

    1,4-butandiolo bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    31

    50800

    Dimaleato di di-n-ottilstagno, esterificato

    no

    no

     

    (10)

     

     

    32

    50880

    Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4)

    no

    no

     

    (10)

     

     

    33

    51120

    (Tiobenzoato) (2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    34

    54270

    Etilidrossimetilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    35

    54280

    etilidrossipropilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    36

    54450

    Grassi e oli provenienti da cibi animali o vegetali

    no

    no

     

     

     

     

    37

    54480

    Grassi e oli idrogenati provenienti da cibi animali o vegetali

    no

    no

     

     

     

     

    38

    55520

    Fibre di vetro

    no

    no

     

     

     

     

    39

    55600

    Microsfere di vetro

    no

    no

     

     

     

     

    40

    56360

    Esteri di glicerina con l’acido acetico

    no

    no

     

     

     

     

    41

    56486

    Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C14-C18) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C16-C18)

    no

    no

     

     

     

     

    42

    56487

    esteri di glicerina con l’acido butirrico

    no

    no

     

     

     

     

    43

    56490

    Esteri di glicerina con l’acido erucico

    no

    no

     

     

     

     

    44

    56495

    Esteri di glicerina con l’acido 12-idrossistearico

    no

    no

     

     

     

     

    45

    56500

    Esteri di glicerina con l’acido laurico

    no

    no

     

     

     

     

    46

    56510

    Esteri di glicerina con l’acido linoleico

    no

    no

     

     

     

     

    47

    56520

    Esteri di glicerina con l’acido miristico

    no

    no

     

     

     

     

    48

    56535

    Esteri di glicerina con l’acido nonanoico

    no

    no

     

     

     

     

    49

    56540

    Esteri di glicerina con l’acido oleico

    no

    no

     

     

     

     

    50

    56550

    Esteri di glicerina con l’acido palmitico

    no

    no

     

     

     

     

    51

    56570

    Esteri di glicerina con l’acido propionico

    no

    no

     

     

     

     

    52

    56580

    Esteri di glicerina con l’acido ricinoleico

    no

    no

     

     

     

     

    53

    56585

    Esteri di glicerina con l’acido stearico

    no

    no

     

     

     

     

    54

    57040

    Monooleato di glicerina, estere con acido ascorbico

    no

    no

     

     

     

     

    55

    57120

    Monooleato di glicerina, estere con acido citrico

    no

    no

     

     

     

     

    56

    57200

    Monopalmitato di glicerina, estere con acido ascorbico

    no

    no

     

     

     

     

    57

    57280

    Monopalmitato di glicerina, estere con acido citrico

    no

    no

     

     

     

     

    58

    57600

    Monostearato di glicerina, estere con acido ascorbico

    no

    no

     

     

     

     

    59

    57680

    Monostearato di glicerina, estere con acido citrico

    no

    no

     

     

     

     

    60

    58300

    Glicina, sali

    no

    no

     

     

     

     

    62

    64500

    Lisina, sali

    no

    no

     

     

     

     

    63

    65440

    Pirofosfito di manganese

    no

    no

     

     

     

     

    64

    66695

    Metilidrossimetilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    65

    67155

    Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4′ -(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4′-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4′-bis(5-metil-2-benzossazolil)stilbene

    no

    no

     

     

    Non più dello 0,05 % (p/p) (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione).

    Miscela ottenuta dal processo di produzione nella tipica proporzione di (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %).

     

    66

    67600

    Tris[alchil(C10-C16)tioglicolato] di mono-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (11)

     

     

    67

    67840

    Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerina

    no

    no

     

     

     

     

    68

    73160

    Fosfati di mono- e di-n-alchile (C16 e C18)

    no

    0,05

     

     

     

    69

    74400

    Fosfito di tris(nonil- e/o dinonilfenile)

    no

    30

     

     

     

    70

    76463

    Acido poliacrilico, sali

    no

    no

     

    (22)

     

     

    71

    76730

    Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilato

    no

    no

    6

     

     

     

    72

    76815

    Poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari

    no

    no

     

    (32)

    La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 Da non deve eccedere il 5 % (p/p)

     

    73

    76866

    Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo

    no

     

    (31)

    (32)

     

     

    74

    77440

    Diricinoleato di polietilenglicole

    no

    42

     

     

     

    75

    77702

    Esteri di polietilenglicole con acidi alifatici monocarbossilici (C6-C22) e i loro solfati di ammonio e sodio

    no

    no

     

     

     

     

    76

    77732

    Glicole di polietilene (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile 2-ciano 3-(4-idrossi-3-metossifenile)acrilato

    no

    no

    0,05

     

    Da utilizzarsi unicamente nel PET

     

    77

    77733

    Polietilenglicole (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile-2-ciano-3-(4-idrossifenile)acrilato

    no

    no

    0,05

     

    Da utilizzarsi unicamente nel PET

     

    78

    77897

    Polietilenglicole (EO = 1-50) monoalchiletere (lineare e ramificato C8-C20), solfato, sali

    no

    no

    5

     

     

     

    79

    80640

    Poliossialchil (C2-C4) dimetilpolisilossano

    no

    no

     

     

     

     

    80

    81760

    Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno, ferro e leghe di rame, stagno e ferro

    no

    no

     

     

     

     

    81

    83320

    Propilidrossietilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    82

    83325

    Propilidrossimetilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    83

    83330

    Propilidrossipropilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    84

    85601

    Silicati naturali (ad esclusione dell’amianto)

    no

    no

     

     

     

     

    85

    85610

    Silicati naturali sililati (ad esclusione dell’amianto)

    no

    no

     

     

     

     

    86

    86000

    Acido silicico sililato

    no

    no

     

     

     

     

    87

    86285

    Biossido di silicio sililato

    no

    no

     

     

     

     

    88

    86880

    Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio

    no

    no

    9

     

     

     

    89

    89440

    Esteri dell’acido stearico con etilenglicole

    no

    no

     

    (2)

     

     

    90

    92195

    Taurina, sali

    no

    no

     

     

     

     

    91

    92320

    Etere tetradecil-poliossietilenico (EO = 3-8) dell’acido glicolico

    no

    15

     

     

     

    92

    93970

    Triciclodecan dimetanol-bis(esaidroftalato)

    no

    no

    0,05

     

     

     

    93

    95858

    Cere, paraffine, raffinati, derivati dal petrolio o idrocarburi sintetici prodotti da materie prime, bassa viscosità

    no

    no

    0,05

     

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

    Peso molecolare medio non inferiore a 350 Da.

    Viscosità a 100 °C non meno di 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).

    Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 40 % (p/p).

     

    94

    95859

    Cere raffinate derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici, elevata viscosità

    no

    no

     

     

    Peso molecolare medio non inferiore a 500 Da.

    Viscosità a 100 °C non meno di 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

    Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p).

     

    95

    95883

    Oli minerali bianchi, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera

    no

    no

     

     

    Peso molecolare medio non inferiore a 480 Da.

    Viscosità a 100 °C non meno di 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

    Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p).

     

    96

    95920

    Farina e fibre di legno, non trattati

    no

    no

     

     

     

     

    97

    72081/10

    Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

    no

    no

     

     

    Le resine idrocarburiche idrogenate derivate dal petrolio prodotte mediante polimerizzazione catalitica o termica di dieni e olefine alifatici, aliciclici e/o arilalcheni monobenzenici da distillati di petrolio crackizzato con un intervallo di ebollizione non superiore a 220 °C, nonché i monomeri puri presenti in questi flussi della distillazione, con successiva distillazione, idrogenazione e ulteriore trasformazione.

    Proprietà:

    viscosità a 120 °C: > 3 Pa.s

    temperatura di rammollimento: > 95 °C determinata secondo metodo ASTM E 28-67

    numero di bromo: < 40 (ASTM D1159)

    colore di una soluzione al 50 % di toluene < 11 nella scala Gardner

    monomero aromatico residuo ≤ 50 ppm.

     

    98

    17260

    0000050-00-0

    Formaldeide

    no

     

    (15)

     

     

    54880

    99

    19460

    0000050-21-5

    Acido lattico

    no

     

     

     

     

    62960

    100

    24490

    0000050-70-4

    Sorbitolo

    no

     

     

     

     

    88320

    101

    36000

    0000050-81-7

    Acido ascorbico

    no

    no

     

     

     

     

    102

    17530

    0000050-99-7

    Glucosio

    no

    no

     

     

     

     

    103

    18100

    0000056-81-5

    Glicerina

    no

     

     

     

     

    55920

    104

    58960

    0000057-09-0

    Bromuro di esadeciltrimetilammonio

    no

    no

    6

     

     

     

    105

    22780

    0000057-10-3

    Acido palmitico

    no

     

     

     

     

    70400

    106

    24550

    0000057-11-4

    Acido stearico

    no

     

     

     

     

    89040

    107

    25960

    0000057-13-6

    Urea

    no

    no

     

     

     

     

    108

    24880

    0000057-50-1

    Saccarosio

    no

    no

     

     

     

     

    109

    23740

    0000057-55-6

    1,2-propandiolo

    no

     

     

     

     

    81840

    110

    93520

    0000059-02-9

    0010191-41-0

    ALFA-tocoferolo

    no

    no

     

     

     

     

    111

    53600

    0000060-00-4

    Acido etilendiamminotetraacetico

    no

    no

     

     

     

     

    112

    64015

    0000060-33-3

    Acido linoleico

    no

    no

     

     

     

     

    113

    16780

    0000064-17-5

    Etanolo

    no

     

     

     

     

    52800

    114

    55040

    0000064-18-6

    Acido formico

    no

    no

     

     

     

     

    115

    10090

    0000064-19-7

    Acido acetico

    no

     

     

     

     

    30000

    116

    13090

    0000065-85-0

    Acido benzoico

    no

     

     

     

     

    37600

    117

    21550

    0000067-56-1

    Metanolo

    no

    no

     

     

     

     

    118

    23830

    0000067-63-0

    2-propanolo

    no

     

     

     

     

    81882

    119

    30295

    0000067-64-1

    Acetone

    no

    no

     

     

     

     

    120

    49540

    0000067-68-5

    Dimetilsulfossido

    no

    no

     

     

     

     

    121

    24270

    0000069-72-7

    Acido salicilico

    no

     

     

     

     

    84640

    122

    23800

    0000071-23-8

    1-propanolo

    no

    no

     

     

     

     

    123

    13840

    0000071-36-3

    1-butanolo

    no

    no

     

     

     

     

    124

    22870

    0000071-41-0

    1-pentanolo

    no

    no

     

     

     

     

    125

    16950

    0000074-85-1

    Etilene

    no

    no

     

     

     

     

    126

    10210

    0000074-86-2

    Acetilene

    no

    no

     

     

     

     

    127

    26050

    0000075-01-4

    Cloruro di vinile

    no

    no

    NR

     

    1 mg/kg nel prodotto finito

     

    128

    10060

    0000075-07-0

    Acetaldeide

    no

    no

     

    (1)

     

     

    129

    17020

    0000075-21-8

    Ossido di etilene

    no

    no

    NR

     

    1 mg/kg nel prodotto finito

    (10)

    130

    26110

    0000075-35-4

    Cloruro di vinilidene

    no

    no

    NR

     

     

    (1)

    131

    48460

    0000075-37-6

    1,1-difluoroetano

    no

    no

     

     

     

     

    132

    26140

    0000075-38-7

    Fluoruro di vinilidene

    no

    no

    5

     

     

     

    133

    14380

    0000075-44-5

    Cloruro di carbonile

    no

    no

    NR

     

    1 mg/kg nel prodotto finito

    (10)

    23155

    134

    43680

    0000075-45-6

    Clorodifluorometano

    no

    no

    6

     

    Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza

     

    135

    24010

    0000075-56-9

    Propilene ossido

    no

    no

    NR

     

    1 mg/kg nel prodotto finito

     

    136

    41680

    0000076-22-2

    Canfora

    no

    no

     

     

     

    (3)

    137

    66580

    0000077-62-3

    2,2′-metilenbis[4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo]

    no

     

    (5)

     

     

    138

    93760

    0000077-90-7

    Tri-n-butil acetil citrato

    no

    no

     

    (32)

     

     

    139

    14680

    0000077-92-9

    Acido citrico

    no

     

     

     

     

    44160

    140

    44640

    0000077-93-0

    Citrato di trietile

    no

    no

     

    (32)

     

     

    141

    13380

    0000077-99-6

    1,1,1-trimetilolpropano

    no

    6

     

     

     

    25600

    94960

    142

    26305

    0000078-08-0

    Viniltrietossisilano

    no

    no

    0,05

     

    Da utilizzarsi unicamente come agente di trattamento delle superfici

    (1)

    143

    62450

    0000078-78-4

    Isopentano

    no

    no

     

     

     

     

    144

    19243

    0000078-79-5

    2-metil-1,3-butadiene

    no

    no

    NR

     

    1 mg/kg nel prodotto finito

     

    21640

    145

    10630

    0000079-06-1

    Acrilammide

    no

    no

    NR

     

     

     

    146

    23890

    0000079-09-4

    Acido propionico

    no

     

     

     

     

    82000

    147

    10690

    0000079-10-7

    Acido acrilico

    no

    no

     

    (22)

     

     

    148

    14650

    0000079-38-9

    Clorotrifluoroetilene

    no

    no

    NR

     

     

    (1)

    149

    19990

    0000079-39-0

    Metacrilammide

    no

    no

    NR

     

     

     

    150

    20020

    0000079-41-4

    Acido metacrilico

    no

    no

     

    (23)

     

     

    151

    13480

    0000080-05-7

    2,2-bis(4-idrossifenil)propano

    no

    no

    0,6

     

     

     

    13607

    152

    15610

    0000080-07-9

    4,4′-diclorodifenilsulfone

    no

    no

    0,05

     

     

     

    153

    15267

    0000080-08-0

    4,4′-diaminodifenil-sulfone

    no

    no

    5

     

     

     

    154

    13617

    0000080-09-1

    4,4′-diidrossidifenilsulfone

    no

    no

    0,05

     

     

     

    16090

    155

    23470

    0000080-56-8

    ALFA-pinene

    no

    no

     

     

     

     

    156

    21130

    0000080-62-6

    Metacrilato di metile

    no

    no

     

    (23)

     

     

    157

    74880

    0000084-74-2

    Dibutil ftalato

    no

    no

    0,3

    (32)

    Da utilizzarsi unicamente come:

    a)

    plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

    b)

    coadiuvante tecnologico di lavorazione nelle poliolefine, in concentrazioni non superiori allo 0,05 % nel prodotto finito.

    (7)

    158

    23380

    0000085-44-9

    Anidride ftalica

    no

     

     

     

     

    76320

    159

    74560

    0000085-68-7

    Benzil butil ftalato

    no

    no

    30

    (32)

    Da utilizzarsi unicamente come:

    a)

    plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

    b)

    plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 2006/141/CE o alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, come definiti dalla direttiva 2006/125/CE;

    c)

    coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

    (7)

    160

    84800

    0000087-18-3

    Salicilato di 4-terz-butilfenile

    no

    12

     

     

     

    161

    92160

    0000087-69-4

    Acido tartarico

    no

    no

     

     

     

     

    162

    65520

    0000087-78-5

    Mannitolo

    no

    no

     

     

     

     

    163

    66400

    0000088-24-4

    2,2′-metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)

    no

     

    (13)

     

     

    164

    34895

    0000088-68-6

    2-amminobenzammide

    no

    no

    0,05

     

    Da utilizzarsi unicamente nel PET per acqua e bevande

     

    165

    23200

    0000088-99-3

    Acido o-ftalico

    no

     

     

     

     

    74480

    166

    24057

    0000089-32-7

    Anidride piromellitica

    no

    no

    0,05

     

     

     

    167

    25240

    0000091-08-7

    2,6-diisocianato di toluene

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    168

    13075

    0000091-76-9

    2,4-diammino-6-fenil-1,3,5-triazina

    no

    no

    5

     

     

    (1)

    15310

    169

    16240

    0000091-97-4

    4,4′-diisocianato di 3,3′ -dimetildifenile

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    170

    16000

    0000092-88-6

    4,4′-diidrossidifenile

    no

    no

    6

     

     

     

    171

    38080

    0000093-58-3

    Benzoato di metile

    no

    no

     

     

     

     

    172

    37840

    0000093-89-0

    Benzoato di etile

    no

    no

     

     

     

     

    173

    60240

    0000094-13-3

    4-idrossibenzoato di propile

    no

    no

     

     

     

     

    174

    14740

    0000095-48-7

    o-cresolo

    no

    no

     

     

     

     

    175

    20050

    0000096-05-9

    Metacrilato di allile

    no

    no

    0,05

     

     

     

    176

    11710

    0000096-33-3

    Acrilato di metile

    no

    no

     

    (22)

     

     

    177

    16955

    0000096-49-1

    Carbonato di etilene

    no

    no

    30

     

    LMS espresso come etilenglicole.

    Contenuto residuo di 5 mg/kg di carbonato di etilene per kg di idrogel con un massimo di 10 g di idrogel a contatto con 1 kg di alimento.

     

    178

    92800

    0000096-69-5

    4,4′-tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)

    no

    0,48

     

     

     

    179

    48800

    0000097-23-4

    2,2′-diidrossi-5,5′-diclorodifenilmetano

    no

    12

     

     

     

    180

    17160

    0000097-53-0

    Eugenolo

    no

    no

    NR

     

     

     

    181

    20890

    0000097-63-2

    Metacrilato di etile

    no

    no

     

    (23)

     

     

    182

    19270

    0000097-65-4

    Acido itaconico

    no

    no

     

     

     

     

    183

    21010

    0000097-86-9

    Metacrilato di isobutile

    no

    no

     

    (23)

     

     

    184

    20110

    0000097-88-1

    Metacrilato di butile

    no

    no

     

    (23)

     

     

    185

    20440

    0000097-90-5

    Dimetacrilato di etilenglicole

    no

    no

    0,05

     

     

     

    186

    14020

    0000098-54-4

    4-terz-butilfenolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    187

    22210

    0000098-83-9

    ALFA-metilstirene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    188

    19180

    0000099-63-8

    Dicloruro dell’acido isoftalico

    no

    no

     

    (27)

     

     

    189

    60200

    0000099-76-3

    4-idrossibenzoato di metile

    no

    no

     

     

     

     

    190

    18880

    0000099-96-7

    Acido p-idrossibenzoico

    no

    no

     

     

     

     

    191

    24940

    0000100-20-9

    Dicloruro dell’acido tereftalico

    no

    no

     

    (28)

     

     

    192

    23187

    Acido ftalico

    no

    no

     

    (28)

     

     

    193

    24610

    0000100-42-5

    Stirene

    no

    no

     

     

     

     

    194

    13150

    0000100-51-6

    Alcol benzilico

    no

    no

     

     

     

     

    195

    37360

    0000100-52-7

    Benzaldeide

    no

    no

     

     

     

    (3)

    196

    18670

    0000100-97-0

    Esametilentetrammina

    no

     

    (15)

     

     

    59280

    197

    20260

    0000101-43-9

    Metacrilato di cicloesile

    no

    no

    0,05

     

     

     

    198

    16630

    0000101-68-8

    4,4′-diisocianato di difenilmetano

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    199

    24073

    0000101-90-6

    Etere diglicidilico di resorcinolo

    no

    no

    NR

     

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

    Solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.

    (8)

    200

    51680

    0000102-08-9

    N,N′-difeniltiourea

    no

    3

     

     

     

    201

    16540

    0000102-09-0

    Carbonato di difenile

    no

    no

    0,05

     

     

     

    202

    23070

    0000102-39-6

    Acido(1,3-fenilenediossi)diacetico

    no

    no

    0,05

     

     

    (1)

    203

    13323

    0000102-40-9

    1,3-bis(2-idrossietossi)benzene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    204

    25180

    0000102-60-3

    N,N,N′,N′-tetrakis(2-idrossipropil) etilendiammina

    no

     

     

     

     

    92640

    205

    25385

    0000102-70-5

    Triallilammina

    no

    no

     

     

    40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di alimento per un massimo di 1,5 grammi di idrogel.

    Da utilizzarsi unicamente negli idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti.

     

    206

    11500

    0000103-11-7

    Acrilato di 2-etilesile

    no

    no

    0,05

     

     

     

    207

    31920

    0000103-23-1

    Adipato di bis(2-etilesile)

    no

    18

    (32)

     

    (2)

    208

    18898

    0000103-90-2

    N-(4-idrossifenil) acetammide

    no

    no

    0,05

     

     

     

    209

    17050

    0000104-76-7

    2-etil-1-esanolo

    no

    no

    30

     

     

     

    210

    13390

    0000105-08-8

    1,4-bis(idrossimetil)cicloesano

    no

    no

     

     

     

     

    14880

    211

    23920

    0000105-38-4

    Propionato di vinile

    no

    no

     

    (1)

     

     

    212

    14200

    0000105-60-2

    Caprolattame

    no

     

    (4)

     

     

    41840

    213

    82400

    0000105-62-4

    Dioleato di 1,2-propilenglicole

    no

    no

     

     

     

     

    214

    61840

    0000106-14-9

    Acido 12-idrossistearico

    no

    no

     

     

     

     

    215

    14170

    0000106-31-0

    Anidride butirrica

    no

    no

     

     

     

     

    216

    14770

    0000106-44-5

    p-cresolo

    no

    no

     

     

     

     

    217

    15565

    0000106-46-7

    1,4-diclorobenzene

    no

    no

    12

     

     

     

    218

    11590

    0000106-63-8

    Acrilato di isobutile

    no

    no

     

    (22)

     

     

    219

    14570

    0000106-89-8

    Epicloridrina

    no

    no

    NR

     

    1 mg/kg nel prodotto finito

    (10)

    16750

    220

    20590

    0000106-91-2

    Metacrilato di 2,3-epossipropile

    no

    no

    0,02

     

     

    (10)

    221

    40570

    0000106-97-8

    Butano

    no

    no

     

     

     

     

    222

    13870

    0000106-98-9

    1-butene

    no

    no

     

     

     

     

    223

    13630

    0000106-99-0

    Butadiene

    no

    no

    NR

     

    1 mg/kg nel prodotto finito

     

    224

    13900

    0000107-01-7

    2-butene

    no

    no

     

     

     

     

    225

    12100

    0000107-13-1

    Acrilonitrile

    no

    no

    NR

     

     

     

    226

    15272

    0000107-15-3

    Etilendiammina

    no

    no

    12

     

     

     

    16960

    227

    16990

    0000107-21-1

    Etilenglicole

    no

     

    (2)

     

     

    53650

    228

    13690

    0000107-88-0

    1,3 butandiolo

    no

    no

     

     

     

     

    229

    14140

    0000107-92-6

    Acido butirrico

    no

    no

     

     

     

     

    230

    16150

    0000108-01-0

    Dimetilamminoetanolo

    no

    no

    18

     

     

     

    231

    10120

    0000108-05-4

    Acetato di vinile

    no

    no

    12

     

     

     

    232

    10150

    0000108-24-7

    Anidride acetica

    no

     

     

     

     

    30280

    233

    24850

    0000108-30-5

    Anidride succinica

    no

    no

     

     

     

     

    234

    19960

    0000108-31-6

    Anidride maleica

    no

    no

     

    (3)

     

     

    235

    14710

    0000108-39-4

    m-cresolo

    no

    no

     

     

     

     

    236

    23050

    0000108-45-2

    1,3-fenilendiammina

    no

    no

    NR

     

     

     

    237

    15910

    0000108-46-3

    1,3-diidrossibenzene

    no

    no

    2,4

     

     

     

    24072

    238

    18070

    0000108-55-4

    Anidride glutarica

    no

    no

     

     

     

     

    239

    19975

    0000108-78-1

    2,4,6-triammino-1,3,5-triazina

    no

    30

     

     

     

    25420

    93720

    240

    45760

    0000108-91-8

    Cicloesilammina

    no

    no

     

     

     

     

    241

    22960

    0000108-95-2

    Fenolo

    no

    no

     

     

     

     

    242

    85360

    0000109-43-3

    Sebacato di dibutile

    no

    no

     

    (32)

     

     

    243

    19060

    0000109-53-5

    Etere isobutilvinilico

    no

    no

    0,05

     

     

    (10)

    244

    71720

    0000109-66-0

    Pentano

    no

    no

     

     

     

     

    245

    22900

    0000109-67-1

    1-pentene

    no

    no

    5

     

     

     

    246

    25150

    0000109-99-9

    Tetraidrofurano

    no

    no

    0,6

     

     

     

    247

    24820

    0000110-15-6

    Acido succinico

    no

     

     

     

     

    90960

    248

    19540

    0000110-16-7

    Acido maleico

    no

     

    (3)

     

     

    64800

    249

    17290

    0000110-17-8

    Acido fumarico

    no

     

     

     

     

    55120

    250

    53520

    0000110-30-5

    N,N′-etilenbisstearammide

    no

    no

     

     

     

     

    251

    53360

    0000110-31-6

    N,N′-etilenbisoleammide

    no

    no

     

     

     

     

    252

    87200

    0000110-44-1

    Acido sorbico

    no

    no

     

     

     

     

    253

    15250

    0000110-60-1

    1,4-diamminobutano

    no

    no

     

     

     

     

    254

    13720

    0000110-63-4

    1,4 butandiolo

    no

     

    (30)

     

     

    40580

    255

    25900

    0000110-88-3

    Triossano

    no

    no

    5

     

     

     

    256

    18010

    0000110-94-1

    Acido glutarico

    no

     

     

     

     

    55680

    257

    13550

    0000110-98-5

    Dipropilenglicole

    no

     

     

     

     

    16660

    51760

    258

    70480

    0000111-06-8

    Acido palmitico, butil estere

    no

    no

     

     

     

     

    259

    58720

    0000111-14-8

    Acido eptanoico

    no

    no

     

     

     

     

    260

    24280

    0000111-20-6

    Acido sebacico

    no

    no

     

     

     

     

    261

    15790

    0000111-40-0

    Dietilentriammina

    no

    no

    5

     

     

     

    262

    35284

    0000111-41-1

    N-(2-amminoetill)etanolammina

    no

    no

    0,05

     

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

    Solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.

     

    263

    13326

    0000111-46-6

    Dietilenglicole

    no

     

    (2)

     

     

    15760

    47680

    264

    22660

    0000111-66-0

    1-ottene

    no

    no

    15

     

     

     

    265

    22600

    0000111-87-5

    1-ottanolo

    no

    no

     

     

     

     

    266

    25510

    0000112-27-6

    Trietilenglicole

    no

     

     

     

     

    94320

    267

    15100

    0000112-30-1

    1-decanolo

    no

    no

     

     

     

     

    268

    16704

    0000112-41-4

    1-dodecene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    269

    25090

    0000112-60-7

    Tetraetilenglicole

    no

     

     

     

     

    92350

    270

    22763

    0000112-80-1

    Acido oleico

    no

     

     

     

     

    69040

    271

    52720

    0000112-84-5

    Erucammide

    no

    no

     

     

     

     

    272

    37040

    0000112-85-6

    Acido beenico

    no

    no

     

     

     

     

    273

    52730

    0000112-86-7

    Acido erucico

    no

    no

     

     

     

     

    274

    22570

    0000112-96-9

    Isocianato di ottadecile

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    275

    23980

    0000115-07-1

    Propilene

    no

    no

     

     

     

     

    276

    19000

    0000115-11-7

    Isobutene

    no

    no

     

     

     

     

    277

    18280

    0000115-27-5

    Anidride esacloroendometilentetraidroftalica

    no

    no

    NR

     

     

     

    278

    18250

    0000115-28-6

    Acido esacloroendometilentetraidroftalico

    no

    no

    NR

     

     

     

    279

    22840

    0000115-77-5

    Pentaeritrite

    no

     

     

     

     

    71600

    280

    73720

    0000115-96-8

    Fosfato di tricloroetile

    no

    no

    NR

     

     

     

    281

    25120

    0000116-14-3

    Tetrafluoroetilene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    282

    18430

    0000116-15-4

    Esafluoropropilene

    no

    no

    NR

     

     

     

    283

    74640

    0000117-81-7

    Bis(2-etilesile)ftalato

    no

    no

    1,5

    (32)

    Da utilizzarsi unicamente come:

    a)

    plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

    b)

    coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

    (7)

    284

    84880

    0000119-36-8

    Salicilato di metile

    no

    no

    30

     

     

     

    285

    66480

    0000119-47-1

    2,2′-metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)

    no

     

    (13)

     

     

    286

    38240

    0000119-61-9

    Benzofenone

    no

    0,6

     

     

     

    287

    60160

    0000120-47-8

    4-idrossibenzoato di etile

    no

    no

     

     

     

     

    288

    24970

    0000120-61-6

    Tereftalato di dimetile

    no

    no

     

     

     

     

    289

    15880

    0000120-80-9

    1,2-diidrossibenzene

    no

    no

    6

     

     

     

    24051

    290

    55360

    0000121-79-9

    Gallato di propile

    no

    no

     

    (20)

     

     

    291

    19150

    0000121-91-5

    Acido isoftalico

    no

    no

     

    (27)

     

     

    292

    94560

    0000122-20-3

    Triisopropanolammina

    no

    no

    5

     

     

     

    293

    23175

    0000122-52-1

    Fosfito di trietile

    no

    no

    NR

     

    1 mg/kg nel prodotto finito

    (1)

    294

    93120

    0000123-28-4

    Tiodipropionato di didodecile

    no

     

    (14)

     

     

    295

    15940

    0000123-31-9

    1,4-diidrossibenzene

    no

    0,6

     

     

     

    18867

    48620

    296

    23860

    0000123-38-6

    Propionaldeide

    no

    no

     

     

     

     

    297

    23950

    0000123-62-6

    Anidride propionica

    no

    no

     

     

     

     

    298

    14110

    0000123-72-8

    Butirraldeide

    no

    no

     

     

     

     

    299

    63840

    0000123-76-2

    Acido levulinico

    no

    no

     

     

     

     

    300

    30045

    0000123-86-4

    Acetato di butile

    no

    no

     

     

     

     

    301

    89120

    0000123-95-5

    Acido stearico, butil estere

    no

    no

     

     

     

     

    302

    12820

    0000123-99-9

    Acido azelaico

    no

    no

     

     

     

     

    303

    12130

    0000124-04-9

    Acido adipico

    no

     

     

     

     

    31730

    304

    14320

    0000124-07-2

    Acido caprilico

    no

     

     

     

     

    41960

    305

    15274

    0000124-09-4

    Esametilendiammina

    no

    no

    2,4

     

     

     

    18460

    306

    88960

    0000124-26-5

    Stearammide

    no

    no

     

     

     

     

    307

    42160

    0000124-38-9

    Diossido di carbonio

    no

    no

     

     

     

     

    308

    91200

    0000126-13-6

    Acetoisobutirrato di saccarosio

    no

    no

     

     

     

     

    309

    91360

    0000126-14-7

    Ottaacetato di saccarosio

    no

    no

     

     

     

     

    310

    16390

    0000126-30-7

    2,2-dimetil-1,3-propandiolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    22437

    311

    16480

    0000126-58-9

    Dipentaeritrite

    no

     

     

     

     

    51200

    312

    21490

    0000126-98-7

    Metacrilonitrile

    no

    no

    NR

     

     

     

    313

    16650

    0000127-63-9

    Difenilsolfone

    no

    3

     

     

     

    51570

    314

    23500

    0000127-91-3

    Beta-pinene

    no

    no

     

     

     

     

    315

    46640

    0000128-37-0

    2,6-di-ter-butil-p-cresolo

    no

    no

    3

     

     

     

    316

    23230

    0000131-17-9

    Ftalato di diallile

    no

    no

    NR

     

     

     

    317

    48880

    0000131-53-3

    2,2′-diidrossi-4-metossibenzofenone

    no

     

    (8)

     

     

    318

    48640

    0000131-56-6

    2,4-diidrossibenzofenone

    no

    no

     

    (8)

     

     

    319

    61360

    0000131-57-7

    2-idrossi-4-metossibenzofenone

    no

     

    (8)

     

     

    320

    37680

    0000136-60-7

    Benzoato di butile

    no

    no

     

     

     

     

    321

    36080

    0000137-66-6

    Palmitato di ascorbile

    no

    no

     

     

     

     

    322

    63040

    0000138-22-7

    Lattato di butile

    no

    no

     

     

     

     

    323

    11470

    0000140-88-5

    Acrilato di etile

    no

    no

     

    (22)

     

     

    324

    83700

    0000141-22-0

    Acido ricinoleico

    no

    42

     

     

     

    325

    10780

    0000141-32-2

    Acrilato di n-butile

    no

    no

     

    (22)

     

     

    326

    12763

    0000141-43-5

    2-amminoetanolo

    no

    0,05

     

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

    Solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.

     

    35170

    327

    30140

    0000141-78-6

    Acetato di etile

    no

    no

     

     

     

     

    328

    65040

    0000141-82-2

    Acido malonico

    no

    no

     

     

     

     

    329

    59360

    0000142-62-1

    Acido esanoico

    no

    no

     

     

     

     

    330

    19470

    0000143-07-7

    Acido laurico

    no

     

     

     

     

    63280

    331

    22480

    0000143-08-8

    1-nonanolo

    no

    no

     

     

     

     

    332

    69760

    0000143-28-2

    Alcol oleico

    no

    no

     

     

     

     

    333

    22775

    0000144-62-7

    Acido ossalico

    no

    6

     

     

     

    69920

    334

    17005

    0000151-56-4

    Etilenimmina

    no

    no

    NR

     

     

     

    335

    68960

    0000301-02-0

    Oleammide

    no

    no

     

     

     

     

    336

    15095

    0000334-48-5

    Acido n-decanoico

    no

     

     

     

     

    45940

    337

    15820

    0000345-92-6

    4,4′ -difluorobenzofenone

    no

    no

    0,05

     

     

     

    338

    71020

    0000373-49-9

    Acido palmitoleico

    no

    no

     

     

     

     

    339

    86160

    0000409-21-2

    Carburo di silicio

    no

    no

     

     

     

     

    340

    47440

    0000461-58-5

    Diciandiammide

    no

    no

     

     

     

     

    341

    13180

    0000498-66-8

    Biciclo[2.2.1]ept-2-ene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    22550

    342

    14260

    0000502-44-3

    Caprolattone

    no

    no

     

    (29)

     

     

    343

    23770

    0000504-63-2

    1,3-propandiolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    344

    13810

    0000505-65-7

    1,4-butandiolo formale

    no

    no

    NR

     

     

    (10)

    21821

    345

    35840

    0000506-30-9

    Acido arachidico

    no

    no

     

     

     

     

    346

    10030

    0000514-10-3

    Acido abietico

    no

    no

     

     

     

     

    347

    13050

    0000528-44-9

    Acido trimellitico

    no

    no

     

    (21)

     

     

    25540

    348

    22350

    0000544-63-8

    Acido miristico

    no

     

     

     

     

    67891

    349

    25550

    0000552-30-7

    Anidride trimellitica

    no

    no

     

    (21)

     

     

    350

    63920

    0000557-59-5

    Acido lignocerico

    no

    no

     

     

     

     

    351

    21730

    0000563-45-1

    3-metil-1-butene

    no

    no

    NR

     

    Da utilizzarsi unicamente in polipropilene

    (1)

    352

    16360

    0000576-26-1

    2,6 dimetilfenolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    353

    42480

    0000584-09-8

    Carbonato di rubidio

    no

    no

    12

     

     

     

    354

    25210

    0000584-84-9

    2,4-diisocianato di toluene

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    355

    20170

    0000585-07-9

    Metacrilato di terz-butile

    no

    no

     

    (23)

     

     

    356

    18820

    0000592-41-6

    1-esene

    no

    no

    3

     

     

     

    357

    13932

    0000598-32-3

    3-buten-2-olo

    no

    no

    NR

     

    Da utilizzarsi unicamente come comonomero per la preparazione di additivi polimerici

    (1)

    358

    14841

    0000599-64-4

    4-cumilfenolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    359

    15970

    0000611-99-4

    4,4′-diidrossibenzofenone

    no

     

    (8)

     

     

    48720

    360

    57920

    0000620-67-7

    Trieptanoato di glicerina

    no

    no

     

     

     

     

    361

    18700

    0000629-11-8

    1,6-esandiolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    362

    14350

    0000630-08-0

    Monossido di carbonio

    no

    no

     

     

     

     

    363

    16450

    0000646-06-0

    1,3-diossolano

    no

    no

    5

     

     

     

    364

    15404

    0000652-67-5

    1,4:3,6-dianidrosorbitolo

    no

    no

    5

     

    Da utilizzarsi unicamente come comonomero nel tereftalato co-isosorbide di polietilene

     

    365

    11680

    0000689-12-3

    Acrilato di isopropile

    no

    no

     

    (22)

     

     

    366

    22150

    0000691-37-2

    4-metil-1-pentene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    367

    16697

    0000693-23-2

    Acido n-dodecandioico

    no

    no

     

     

     

     

    368

    93280

    0000693-36-7

    Tiodipropionato di diottadecile

    no

     

    (14)

     

     

    369

    12761

    0000693-57-2

    Acido 12-amminododecanoico

    no

    no

    0,05

     

     

     

    370

    21460

    0000760-93-0

    Anidride metacrilica

    no

    no

     

    (23)

     

     

    371

    11510

    0000818-61-1

    Monoacrilato di etilenglicole

    no

    no

     

    (22)

     

     

    11830

    372

    18640

    0000822-06-0

    Diisocianato di esametilene

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    373

    22390

    0000840-65-3

    2,6-naftalendicarbossilato di dimetile

    no

    no

    0,05

     

     

     

    374

    21190

    0000868-77-9

    Monometacrilato di etilenglicole

    no

    no

     

    (23)

     

     

    375

    15130

    0000872-05-9

    1-decene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    376

    66905

    0000872-50-4

    N-metilpirrolidone

    no

    no

     

     

     

     

    377

    12786

    0000919-30-2

    3-amminopropiltrietossisilano

    no

    no

    0,05

     

    Il contenuto residuo estraibile di 3 amminopropiltrietossisilano deve essere inferiore a 3 mg/kg di filler nel caso di utilizzo per il trattamento di superficie reattiva dei filler inorganici.

    LMS = 0,05 mg/kg nel caso di utilizzo per il trattamento della superficie dei materiali e degli oggetti.

     

    378

    21970

    0000923-02-4

    N-metilolmetacrilammide

    no

    no

    0,05

     

     

     

    379

    21940

    0000924-42-5

    N-metilolacrilammide

    no

    no

    NR

     

     

     

    380

    11980

    0000925-60-0

    Acrilato di propile

    no

    no

     

    (22)

     

     

    381

    15030

    0000931-88-4

    Cicloottene

    no

    no

    0,05

     

    Da utilizzarsi unicamente per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l’uso del simulante A

     

    382

    19490

    0000947-04-6

    Laurolattame

    no

    no

    5

     

     

     

    383

    72160

    0000948-65-2

    2-fenilindolo

    no

    15

     

     

     

    384

    40000

    0000991-84-4

    2,4-bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina

    no

    30

     

     

     

    385

    11530

    0000999-61-1

    Acrilato di 2-idrossipropile

    no

    no

    0,05

     

    LMS espresso come somma di acrilato di 2-idrossipropile e acrilato di 2-idrossiisopropile.

    Può contenere fino al 25 % (m/m) di acrilato di 2-idrossipropile (N. CAS 0002918-23-2).

    (1)

    386

    55280

    0001034-01-1

    Gallato di ottile

    no

    no

     

    (20)

     

     

    387

    26155

    0001072-63-5

    1-vinilimidazolo

    no

    no

    0,05

     

     

    (1)

    388

    25080

    0001120-36-1

    1-tetradecene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    389

    22360

    0001141-38-4

    Acido 2,6-naftalendicarbossilico

    no

    no

    5

     

     

     

    390

    55200

    0001166-52-5

    Gallato di dodecile

    no

    no

     

    (20)

     

     

    391

    22932

    0001187-93-5

    Perfluorometil per fluorovinil etere

    no

    no

    0,05

     

    Da utilizzare unicamente per rivestimenti antiaderenti

     

    392

    72800

    0001241-94-7

    Fosfato di difenile 2-etilesile

    no

    2,4

     

     

     

    393

    37280

    0001302-78-9

    Bentonite

    no

    no

     

     

     

     

    394

    41280

    0001305-62-0

    Idrossido di calcio

    no

    no

     

     

     

     

    395

    41520

    0001305-78-8

    Ossido di calcio

    no

    no

     

     

     

     

    396

    64640

    0001309-42-8

    Idrossido di magnesio

    no

    no

     

     

     

     

    397

    64720

    0001309-48-4

    Ossido di magnesio

    no

    no

     

     

     

     

    398

    35760

    0001309-64-4

    Triossido di antimonio

    no

    no

    0,04

     

    LMS espresso come antimonio

    (6)

    399

    81600

    0001310-58-3

    Idrossido di potassio

    no

    no

     

     

     

     

    400

    86720

    0001310-73-2

    Idrossido di sodio

    no

    no

     

     

     

     

    401

    24475

    0001313-82-2

    Solfuro di sodio

    no

    no

     

     

     

     

    402

    96240

    0001314-13-2

    Ossido di zinco

    no

    no

     

     

     

     

    403

    96320

    0001314-98-3

    Solfuro di zinco

    no

    no

     

     

     

     

    404

    67200

    0001317-33-5

    Disolfuro di molibdeno

    no

    no

     

     

     

     

    405

    16690

    0001321-74-0

    Divinilbenzene

    no

    no

    NR

     

    LMS espresso come la somma di divinilbenzene e etilvinilbenzene.

    Può contenere fino al 45 % (m/m) di etilvinilbenzene.

    (1)

    406

    83300

    0001323-39-3

    Monostearato di 1,2-propilenglicole

    no

    no

     

     

     

     

    407

    87040

    0001330-43-4

    Sodio tetraborato

    no

    no

     

    (16)

     

     

    408

    82960

    0001330-80-9

    Monooleato di 1,2-propilenglicole

    no

    no

     

     

     

     

    409

    62240

    0001332-37-2

    Ossido di ferro

    no

    no

     

     

     

     

    410

    62720

    0001332-58-7

    Caolino

    no

    no

     

     

     

     

    411

    42080

    0001333-86-4

    Nerofumo

    no

    no

     

     

    Particelle primarie di 10 – 300 nm aggregate in 100 – 1 200 nm che potrebbero formare agglomerati all’interno dell’intervallo di distribuzione granulometrica di 300nm - mm.

    Sostanze estraibili con il toluene: massimo 0,1 %, determinato secondo il metodo ISO 6209.

    Assorbimento UV dell’estratto cicloesanico a 386 nm: < 0,02 AU per cella di 1 cm o < 0,1 AU per una cella di 5 cm, determinato secondo un metodo di analisi generalmente riconosciuto.

    Tenore di benzo(a)pirene: massimo 0,25 mg/kg di nerofumo.

    Livello massimo di impiego del nerofumo nel polimero: 2,5 % p/p.

     

    412

    45200

    0001335-23-5

    Ioduro di rame

    no

    no

     

    (6)

     

     

    413

    35600

    0001336-21-6

    Idrossido di ammonio

    no

    no

     

     

     

     

    414

    87600

    0001338-39-2

    Monolaurato di sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    415

    87840

    0001338-41-6

    Monostearato di sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    416

    87680

    0001338-43-8

    Monooleato di sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    417

    85680

    0001343-98-2

    Acido silicico

    no

    no

     

     

     

     

    418

    34720

    0001344-28-1

    Ossido di alluminio

    no

    no

     

     

     

     

    419

    92150

    0001401-55-4

    Acidi tannici

    no

    no

     

     

    In accordo con le specifiche JECFA

     

    420

    19210

    0001459-93-4

    Isoftalato di dimetile

    no

    no

    0,05

     

     

     

    421

    13000

    0001477-55-0

    1,3-benzendimetanammina

    no

    no

    0,05

     

     

     

    422

    38515

    0001533-45-5

    4,4′-bis(2-benzossazolil)stilbene

    no

    0,05

     

     

    (2)

    423

    22937

    0001623-05-8

    Etere perfluoropropilperfluorovinilico

    no

    no

    0,05

     

     

     

    424

    15070

    0001647-16-1

    1,9-decadiene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    425

    10840

    0001663-39-4

    Acrilato di terz-butile

    no

    no

     

    (22)

     

     

    426

    13510

    0001675-54-3

    Etere di (2,2-bis (4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropano)

    no

    no

     

     

    In conformità al regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione (1)

     

    13610

    427

    18896

    0001679-51-2

    4-(idrossimetil)-1-cicloesene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    428

    95200

    0001709-70-2

    1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)benzene

    no

    no

     

     

     

     

    429

    13210

    0001761-71-3

    Bis(4-amminocicloesil)metano

    no

    no

    0,05

     

     

     

    430

    95600

    0001843-03-4

    1,1,3-tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano

    no

    5

     

     

     

    431

    61600

    0001843-05-6

    2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone

    no

     

    (8)

     

     

    432

    12280

    0002035-75-8

    Anidride adipica

    no

    no

     

     

     

     

    433

    68320

    0002082-79-3

    3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile

    no

    6

     

     

     

    434

    20410

    0002082-81-7

    Dimetacrilato di 1,4-butandiolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    435

    14230

    0002123-24-2

    Caprolattame, sale di sodio

    no

    no

     

    (4)

     

     

    436

    19480

    0002146-71-6

    Laurato di vinile

    no

    no

     

     

     

     

    437

    11245

    0002156-97-0

    Acrilato di dodecile

    no

    no

    0,05

     

     

    (2)

    438

    38875

    0002162-74-5

    Bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimmide

    no

    no

    0,05

     

    Unicamente per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

     

    439

    21280

    0002177-70-0

    Metacrilato di fenile

    no

    no

     

    (23)

     

     

    440

    21340

    0002210-28-8

    Metacrilato di propile

    no

    no

     

    (23)

     

     

    441

    38160

    0002315-68-6

    Benzoato di propile

    no

    no

     

     

     

     

    442

    13780

    0002425-79-8

    Etere bis(2,3-epossipropilico) di 1,4-butandiolo

    no

    no

    NR

     

    Contenuto residuo = 1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo epossidico.

    Il peso molecolare è pari a 43 Da.

    (10)

    443

    12788

    0002432-99-7

    Acido 11-amminoundecanoico

    no

    no

    5

     

     

     

    444

    61440

    0002440-22-4

    2-(2′-idrossi-5′-metilfenil)benzotriazolo

    no

    no

     

    (12)

     

     

    445

    83440

    0002466-09-3

    Acido pirofosforico

    no

    no

     

     

     

     

    446

    10750

    0002495-35-4

    Acrilato di benzile

    no

    no

     

    (22)

     

     

    447

    20080

    0002495-37-6

    Metacrilato di benzile

    no

    no

     

    (23)

     

     

    448

    11890

    0002499-59-4

    Acrilato di n-ottile

    no

    no

     

    (22)

     

     

    449

    49840

    0002500-88-1

    Disolfuro di diottadecile

    no

    3

     

     

     

    450

    24430

    0002561-88-8

    Anidride sebacica

    no

    no

     

     

     

     

    451

    66755

    0002682-20-4

    2-metil-4-isotiazolin-3-one

    no

    no

    0,5

     

    Da utilizzarsi unicamente per polimeri in dispersione acquosa ed emulsioni

     

    452

    38885

    0002725-22-6

    2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-idrossi-4-n-ottilossifenil)- 1,3,5-triazina

    no

    no

    0,05

     

    Da utilizzarsi unicamente per alimenti acquosi

     

    453

    26320

    0002768-02-7

    Viniltrimetossisilano

    no

    no

    0,05

     

     

    (10)

    454

    12670

    0002855-13-2

    1-ammino-3-amminometil-3,5,5-trimetilcicloesano

    no

    no

    6

     

     

     

    455

    20530

    0002867-47-2

    Metacrilato di 2-(dimetilammino)etile

    no

    no

    NR

     

     

     

    456

    10810

    0002998-08-5

    Acrilato di sec-butile

    no

    no

     

    (22)

     

     

    457

    20140

    0002998-18-7

    Metacrilato di sec-butile

    no

    no

     

    (23)

     

     

    458

    36960

    0003061-75-4

    Beenammide

    no

    no

     

     

     

     

    459

    46870

    0003135-18-0

    3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di diottadecile

    no

    no

     

     

     

     

    460

    14950

    0003173-53-3

    Isocianato di cicloesile

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    461

    22420

    0003173-72-6

    1,5-diisocianato di naftalene

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    462

    26170

    0003195-78-6

    N-vinil-N-metilacetammide

    no

    no

    0,02

     

     

    (1)

    463

    25840

    0003290-92-4

    Trimetacrilato di 1,1,1-trimetilolpropano

    no

    no

    0,05

     

     

     

    464

    61280

    0003293-97-8

    2-idrossi-4-n-esilossibenzofenone

    no

     

    (8)

     

     

    465

    68040

    0003333-62-8

    7-[2-H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina

    no

    no

     

     

     

     

    466

    50640

    0003648-18-8

    Dilaurato di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    467

    14800

    0003724-65-0

    Acido crotonico

    no

    0,05

     

     

    (1)

    45600

    468

    71960

    0003825-26-1

    Acido perfluorooctanoico, sale di ammonio

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente negli oggetti a uso ripetuto, sinterizzati ad alte temperature

     

    469

    60480

    0003864-99-1

    2-(2′-idrossi-3,5′-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo

    no

     

    (12)

     

     

    470

    60400

    0003896-11-5

    2-(2′-idrossi-3′-terz-butil-5′-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo

    no

     

    (12)

     

     

    471

    24888

    0003965-55-7

    5-solfoisoftalato di dimetile, sale monosodico

    no

    no

    0,05

     

     

     

    472

    66560

    0004066-02-8

    2,2′-metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)

    no

     

    (5)

     

     

    473

    12265

    0004074-90-2

    Adipato di divinile

    no

    no

    NR

     

    5 mg/kg nel prodotto finito.

    Da utilizzarsi unicamente come comonomero.

    (1)

    474

    43600

    0004080-31-3

    Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano

    no

    no

    0,3

     

     

     

    475

    19110

    0004098-71-9

    1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    476

    16570

    0004128-73-8

    4,4′-diisocianato dell’etere difenilico

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    477

    46720

    0004130-42-1

    2,6-di-terz-butil-4-etilfenolo

    no

    4,8

     

     

    (1)

    478

    60180

    0004191-73-5

    4-idrossibenzoato di isopropile

    no

    no

     

     

     

     

    479

    12970

    0004196-95-6

    Anidride azelaica

    no

    no

     

     

     

     

    480

    46790

    0004221-80-1

    3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di 2,4-di-terzbutilfenile

    no

    no

     

     

     

     

    481

    13060

    0004422-95-1

    Tricloruro dell’acido 1,3,5-benzentricarbossilico

    no

    no

    0,05

     

    LMS espresso come acido 1,3,5-benzentricarbossilico

    (1)

    482

    21100

    0004655-34-9

    Metacrilato di isopropile

    no

    no

     

    (23)

     

     

    483

    68860

    0004724-48-5

    Acido n-ottilfosfonico

    no

    no

    0,05

     

     

     

    484

    13395

    0004767-03-7

    Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico

    no

    no

    0,05

     

     

    (1)

    485

    13560

    0005124-30-1

    4,4′-diisocianato di dicicloesilmetano

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    15700

    486

    54005

    0005136-44-7

    Etilen-N-palmitammide-N′-stearammide

    no

    no

     

     

     

     

    487

    45640

    0005232-99-5

    Acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere etilico

    no

    no

    0,05

     

     

     

    488

    53440

    0005518-18-3

    N,N′-etilenbispalmitammide

    no

    no

     

     

     

     

    489

    41040

    0005743-36-2

    Butirrato di calcio

    no

    no

     

     

     

     

    490

    16600

    0005873-54-1

    2,4′-diisocianato di difenilmetano

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    491

    82720

    0006182-11-2

    Distearato di 1,2-propilenglicole

    no

    no

     

     

     

     

    492

    45650

    0006197-30-4

    Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico, 2-etilesil estere

    no

    no

    0,05

     

     

     

    493

    39200

    0006200-40-4

    Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi)metilammonio

    no

    no

    1,8

     

     

     

    494

    62140

    0006303-21-5

    Acido ipofosforoso

    no

    no

     

     

     

     

    495

    35160

    0006642-31-5

    6-ammino-1,3-dimetiluracile

    no

    no

    5

     

     

     

    496

    71680

    0006683-19-8

    Tetrakis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di pentaeritrite

    no

    no

     

     

     

     

    497

    95020

    0006846-50-0

    2,2,4-trimetil-1,3-pentandiolo diisobutirrato

    no

    no

    5

     

    Da utilizzarsi unicamente per i guanti monouso

     

    498

    16210

    0006864-37-5

    3,3′-dimetil-4,4′-diamminodicicloesilmetano

    no

    no

    0,05

     

    Solo per uso nei poliammidi

    (5)

    499

    19965

    0006915-15-7

    Acido malico

    no

     

     

    In caso di uso come monomero da utilizzarsi unicamente come comonomero nei poliesteri alifatici ad un livello massimo dell’1 % su base molare

     

    65020

    500

    38560

    0007128-64-5

    2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene

    no

    0,6

     

     

     

    501

    34480

    Alluminio (fibre, fiocchi, polveri)

    no

    no

     

     

     

     

    502

    22778

    0007456-68-0

    4,4′-ossibis(benzensolfonil azide)

    no

    no

    0,05

     

     

    (1)

    503

    46080

    0007585-39-9

    Beta-destrina

    no

    no

     

     

     

     

    504

    86240

    0007631-86-9

    Diossido di silicio

    no

    no

     

     

    Per il diossido di silicio sintetico amorfo: particelle primarie di 1 – 100 nm aggregate in 0,1 – 1 µm che potrebbero formare agglomerati all’interno dell’intervallo di distribuzione granulometrica di 300 µm- mm.

     

    505

    86480

    0007631-90-5

    Bisolfito di sodio

    no

    no

     

    (19)

     

     

    506

    86920

    0007632-00-0

    Nitrito di sodio

    no

    no

    0,6

     

     

     

    507

    59990

    0007647-01-0

    Acido cloridrico

    no

    no

     

     

     

     

    508

    86560

    0007647-15-6

    Bromuro di sodio

    no

    no

     

     

     

     

    509

    23170

    0007664-38-2

    Acido fosforico

    no

     

     

     

     

    72640

    510

    12789

    0007664-41-7

    Ammoniaca

    no

     

     

     

     

    35320

    511

    91920

    0007664-93-9

    Acido solforico

    no

    no

     

     

     

     

    512

    81680

    0007681-11-0

    Ioduro di potassio

    no

    no

     

    (6)

     

     

    513

    86800

    0007681-82-5

    Ioduro di sodio

    no

    no

     

    (6)

     

     

    514

    91840

    0007704-34-9

    Zolfo

    no

    no

     

     

     

     

    515

    26360

    0007732-18-5

    Acqua

    no

     

     

    In conformità alla direttiva 98/83/CE (2)

     

    95855

    516

    86960

    0007757-83-7

    Solfito di sodio

    no

    no

     

    (19)

     

     

    517

    81520

    0007758-02-3

    Bromuro di potassio

    no

    no

     

     

     

     

    518

    35845

    0007771-44-0

    Acido arachidonico

    no

    no

     

     

     

     

    519

    87120

    0007772-98-7

    Tiosolfato di sodio

    no

    no

     

    (19)

     

     

    520

    65120

    0007773-01-5

    Cloruro di manganese

    no

    no

     

     

     

     

    521

    58320

    0007782-42-5

    Grafite

    no

    no

     

     

     

     

    522

    14530

    0007782-50-5

    Cloro

    no

    no

     

     

     

     

    523

    45195

    0007787-70-4

    Bromuro di rame

    no

    no

     

     

     

     

    524

    24520

    0008001-22-7

    Olio di soia

    no

    no

     

     

     

     

    525

    62640

    0008001-39-6

    Cera giapponese

    no

    no

     

     

     

     

    526

    43440

    0008001-75-0

    Ceresina

    no

    no

     

     

     

     

    527

    14411

    0008001-79-4

    Olio di ricino

    no

     

     

     

     

    42880

    528

    63760

    0008002-43-5

    Lecitina

    no

    no

     

     

     

     

    529

    67850

    0008002-53-7

    Cera montana

    no

    no

     

     

     

     

    530

    41760

    0008006-44-8

    Cera candelilla

    no

    no

     

     

     

     

    531

    36880

    0008012-89-3

    Cera d’api

    no

    no

     

     

     

     

    532

    88640

    0008013-07-8

    Olio di soia epossidato

    no

    no

    60

    30(*)

    (32)

    (*)

    Per le guarnizioni in PVC usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, così come definiti dalla direttiva 2006/141/CE o alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, così come definiti dalla direttiva 2006/125/CE, l’LMS è abbassato a 30 mg/kg.

    Ossirano < 8 %, numero di iodio < 6.

     

    533

    42720

    0008015-86-9

    Cera Carnauba

    no

    no

     

     

     

     

    534

    80720

    0008017-16-1

    Acidi polifosforici

    no

    no

     

     

     

     

    535

    24100

    0008050-09-7

    Colofonia

    no

     

     

     

     

    24130

    24190

    83840

    536

    84320

    0008050-15-5

    Estere di colofonia idrogenata con metanolo

    no

    no

     

     

     

     

    537

    84080

    0008050-26-8

    Estere di colofonia con pentaeritrite

    no

    no

     

     

     

     

    538

    84000

    0008050-31-5

    Estere di colofonia con glicerina

    no

    no

     

     

     

     

    539

    24160

    0008052-10-6

    Resina di tallolio

    no

    no

     

     

     

     

    540

    63940

    0008062-15-5

    Acido lignosolfonico

    no

    no

    0,24

     

    Da utilizzarsi unicamente come disperdente per dispersioni di plastica

     

    541

    58480

    0009000-01-5

    Gomma arabica

    no

    no

     

     

     

     

    542

    42640

    0009000-11-7

    Carbossimetilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    543

    45920

    0009000-16-2

    Dammar

    no

    no

     

     

     

     

    544

    58400

    0009000-30-0

    Gomma di guar

    no

    no

     

     

     

     

    545

    93680

    0009000-65-1

    Gomma adragante

    no

    no

     

     

     

     

    546

    71440

    0009000-69-5

    Pectina

    no

    no

     

     

     

     

    547

    55440

    0009000-70-8

    Gelatina

    no

    no

     

     

     

     

    548

    42800

    0009000-71-9

    Caseina

    no

    no

     

     

     

     

    549

    80000

    0009002-88-4

    Cera di polietilene

    no

    no

     

     

     

     

    550

    81060

    0009003-07-0

    Cera di polipropilene

    no

    no

     

     

     

     

    551

    79920

    0009003-11-6

    0106392-12-5

    Poli(etilene propilene) glicole

    no

    no

     

     

     

     

    552

    81500

    0009003-39-8

    Polivinilpirrolidone

    no

    no

     

     

    La sostanza deve soddisfare i requisiti di purezza di cui alla direttiva 2008/84/CE della Commissione (3)

     

    553

    14500

    0009004-34-6

    Cellulosa

    no

     

     

     

     

    43280

    554

    43300

    0009004-36-8

    Acetobutirrato di cellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    555

    53280

    0009004-57-3

    Etilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    556

    54260

    0009004-58-4

    Etilidrossietilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    557

    66640

    0009004-59-5

    Metiletilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    558

    60560

    0009004-62-0

    Idrossietilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    559

    61680

    0009004-64-2

    Idrossipropilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    560

    66700

    0009004-65-3

    Metilidrossipropilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    561

    66240

    0009004-67-5

    Metilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    562

    22450

    0009004-70-0

    Nitrocellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    563

    78320

    0009004-97-1

    Monoricinoleato di polietilenglicole

    no

    42

     

     

     

    564

    24540

    0009005-25-8

    Amido commestibile

    no

     

     

     

     

    88800

    565

    61120

    0009005-27-0

    Idrossietilamido

    no

    no

     

     

     

     

    566

    33350

    0009005-32-7

    Acido alginico

    no

    no

     

     

     

     

    567

    82080

    0009005-37-2

    Alginato di 1,2-propilenglicole

    no

    no

     

     

     

     

    568

    79040

    0009005-64-5

    Monolaurato di polietilenglicole sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    569

    79120

    0009005-65-6

    Monooleato di polietilenglicole sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    570

    79200

    0009005-66-7

    Monopalmitato di polietilenglicole sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    571

    79280

    0009005-67-8

    Monostearato di polietilenglicole sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    572

    79360

    0009005-70-3

    Trioleato di polietilenglicole sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    573

    79440

    0009005-71-4

    Tristearato di polietilenglicole sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    574

    24250

    0009006-04-6

    Gomma naturale

    no

     

     

     

     

    84560

    575

    76721

    0063148-62-9

    Polidimetilsilossano (PM > 6 800 Da)

    no

    no

     

     

    Viscosità a 25 °C non meno di 100 cSt (100 × 10-6 m2/s)

     

    576

    60880

    0009032-42-2

    Idrossietilmetilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    577

    62280

    0009044-17-1

    Isobutilene-butene copolimero

    no

    no

     

     

     

     

    578

    79600

    0009046-01-9

    Fosfato tridecilico d’etere di polietilenglicole

    no

    no

    5

     

    Unicamente per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti acquosi.

    Fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole (EO ≤ 11) (estere di mono- e dialchile) con tenore massimo di polietileneglicole (EO ≤ 11) trideciletere pari al 10 %.

     

    579

    61800

    0009049-76-7

    Idrossipropilamido

    no

    no

     

     

     

     

    580

    46070

    0010016-20-3

    ALFA-destrina

    no

    no

     

     

     

     

    581

    36800

    0010022-31-8

    Nitrato di bario

    no

    no

     

     

     

     

    582

    50240

    0010039-33-5

    Bis(2-etilesile maleato) di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    583

    40400

    0010043-11-5

    Nitruro di boro

    no

    no

     

    (16)

     

     

    584

    13620

    0010043-35-3

    Acido borico

    no

     

    (16)

     

     

    40320

    585

    41120

    0010043-52-4

    Cloruro di calcio

    no

    no

     

     

     

     

    586

    65280

    0010043-84-2

    Ipofosfito di manganese

    no

    no

     

     

     

     

    587

    68400

    0010094-45-8

    Ottadecilerucammide

    no

    5

     

     

     

    588

    64320

    0010377-51-2

    Ioduro di litio

    no

    no

     

    (6)

     

     

    589

    52645

    0010436-08-5

    Cis-11-eicosenammide

    no

    no

     

     

     

     

    590

    21370

    0010595-80-9

    Metacrilato di 2-solfoetile

    no

    no

    NR

     

     

    (1)

    591

    36160

    0010605-09-1

    Stearato di ascorbile

    no

    no

     

     

     

     

    592

    34690

    0011097-59-9

    Idrossicarbonato di alluminio e magnesio

    no

    no

     

     

     

     

    593

    44960

    0011104-61-3

    Ossido di cobalto

    no

    no

     

     

     

     

    594

    65360

    0011129-60-5

    Ossido di manganese

    no

    no

     

     

     

     

    595

    19510

    0011132-73-3

    Lignocellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    596

    95935

    0011138-66-2

    Gomma di xantano

    no

    no

     

     

     

     

    597

    67120

    0012001-26-2

    Mica

    no

    no

     

     

     

     

    598

    41600

    0012004-14-7

    0037293-22-4

    Solfoalluminato di calcio

    no

    no

     

     

     

     

    599

    36840

    0012007-55-5

    Bario tetraborato

    no

    no

     

    (16)

     

     

    600

    60030

    0012072-90-1

    Idromagnesite

    no

    no

     

     

     

     

    601

    35440

    0012124-97-9

    Bromuro di ammonio

    no

    no

     

     

     

     

    602

    70240

    0012198-93-5

    Ozocerite

    no

    no

     

     

     

     

    603

    83460

    0012269-78-2

    Pirofillite

    no

    no

     

     

     

     

    604

    60080

    0012304-65-3

    Idrotalcite

    no

    no

     

     

     

     

    605

    11005

    0012542-30-2

    Acrilato di diciclopentenile

    no

    no

    0,05

     

     

    (1)

    606

    65200

    0012626-88-9

    Idrossido di manganese

    no

    no

     

     

     

     

    607

    62245

    0012751-22-3

    Fosfuro di ferro

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente per polimeri e copolimeri del PET

     

    608

    40800

    0013003-12-8

    4,4′-butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)

    no

    6

     

     

     

    609

    83455

    0013445-56-2

    Acido pirofosforoso

    no

    no

     

     

     

     

    610

    93440

    0013463-67-7

    Diossido di titanio

    no

    no

     

     

     

     

    611

    35120

    0013560-49-1

    Diestere dell’acido 3-amminocrotonico con etere tiobis (2-idrossietilico)

    no

    no

     

     

     

     

    612

    16694

    0013811-50-2

    N,N′-divinil-2-imidazolidinone

    no

    no

    0,05

     

     

    (10)

    613

    95905

    0013983-17-0

    Wollastonite

    no

    no

     

     

     

     

    614

    45560

    0014464-46-1

    Cristobalite

    no

    no

     

     

     

     

    615

    92080

    0014807-96-6

    Talco

    no

    no

     

     

     

     

    616

    83470

    0014808-60-7

    Quarzo

    no

    no

     

     

     

     

    617

    10660

    0015214-89-8

    Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico

    no

    no

    0,05

     

     

     

    618

    51040

    0015535-79-2

    Tioglicolato di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    619

    50320

    0015571-58-1

    Bis(2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    620

    50720

    0015571-60-5

    Dimaleato di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    621

    17110

    0016219-75-3

    5-etilidenebiciclo [2.2.1]ept-2-ene

    no

    no

    0,05

     

     

    (9)

    622

    69840

    0016260-09-6

    Oleilpalmitammide

    no

    5

     

     

     

    623

    52640

    0016389-88-1

    Dolomite

    no

    no

     

     

     

     

    624

    18897

    0016712-64-4

    Acido 6 idrossi-2-naftalenocarbossilico

    no

    no

    0,05

     

     

     

    625

    36720

    0017194-00-2

    Idrossido di bario

    no

    no

     

     

     

     

    626

    57800

    0018641-57-1

    Tribeenato di glicerina

    no

    no

     

     

     

     

    627

    59760

    0019569-21-2

    Huntite

    no

    no

     

     

     

     

    628

    96190

    0020427-58-1

    Idrossido di zinco

    no

    no

     

     

     

     

    629

    34560

    0021645-51-2

    Idrossido di alluminio

    no

    no

     

     

     

     

    630

    82240

    0022788-19-8

    Dilaurato di 1,2-propilenglicole

    no

    no

     

     

     

     

    631

    59120

    0023128-74-7

    1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]

    no

    45

     

     

     

    632

    52880

    0023676-09-7

    4-etossibenzoato di etile

    no

    no

    3,6

     

     

     

    633

    53200

    0023949-66-8

    2-etossi-2′-etilossanilide

    no

    30

     

     

     

    634

    25910

    0024800-44-0

    Tripropilenglicole

    no

    no

     

     

     

     

    635

    40720

    0025013-16-5

    Ter-butil-4idrossianisolo

    no

    no

    30

     

     

     

    636

    31500

    0025134-51-4

    Polimero dell’acido 2-propenoico, con 2-etilesile 2-propenoato

    no

    no

    0,05

    (22)

    LMS espresso come acrilato di 2-etilesile

     

    637

    71635

    0025151-96-6

    Dioleato di pentaeritrite

    no

    no

    0,05

     

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D

     

    638

    23590

    0025322-68-3

    Polietilenglicole

    no

     

     

     

     

    76960

    639

    23651

    0025322-69-4

    Polipropilenglicole

    no

     

     

     

     

    80800

    640

    54930

    0025359-91-5

    Copolimero formaldeide-1-naftolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    641

    22331

    0025513-64-8

    Miscela di 1,6-diammino-2,2,4-trimetilesano (35-45 % p/p) e 1,6-diammino-2,4,4-trimetilesano (55-65 % p/p)

    no

    no

    0,05

     

     

    (10)

    642

    64990

    0025736-61-2

    Copolimero stirene-anidride maleica, sale di sodio

    no

    no

     

     

    La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 Da non deve eccedere lo 0,05 % (p/p)

     

    643

    87760

    0026266-57-9

    Monopalmitato di sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    644

    88080

    0026266-58-0

    Sorbitano trioleato

    no

    no

     

     

     

     

    645

    67760

    0026401-86-5

    Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (11)

     

     

    646

    50480

    0026401-97-8

    Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    647

    56720

    0026402-23-3

    Monoesanoato di glicerina

    no

    no

     

     

     

     

    648

    56880

    0026402-26-6

    Monoottanoato di glicerina

    no

    no

     

     

     

     

    649

    47210

    0026427-07-6

    Polimero dell’acido dibutiltiostannoico

    no

    no

     

     

    Unità molecolare = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)

     

    650

    49600

    0026636-01-1

    Bis(isoottile tioglicolato) di dimetilstagno

    no

    no

     

    (9)

     

     

    651

    88240

    0026658-19-5

    Sorbitano tristearato

    no

    no

     

     

     

     

    652

    38820

    0026741-53-7

    Bis(2,4-di-terz-butilfenil)pentaeritritol difosfito

    no

    0,6

     

     

     

    653

    25270

    0026747-90-0

    2,4-diisocianato di toluene, dimero

    no

    no

     

    (17)

    1 mg/kg nel prodotto finito espresso come gruppo isocianato

    (10)

    654

    88600

    0026836-47-5

    Monostearato di sorbitolo

    no

    no

     

     

     

     

    655

    25450

    0026896-48-0

    Triciclodecandimetanolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    656

    24760

    0026914-43-2

    Acido stirensolfonico

    no

    no

    0,05

     

     

     

    657

    67680

    0027107-89-7

    Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (11)

     

     

    658

    52000

    0027176-87-0

    Acido dodecilbenzensolfonico

    no

    no

    30

     

     

     

    659

    82800

    0027194-74-7

    Monolaurato di 1,2-propilenglicole

    no

    no

     

     

     

     

    660

    47540

    0027458-90-8

    Disolfuro di di-terz-dodecile

    no

    0,05

     

     

     

    661

    95360

    0027676-62-6

    1,3,5-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

    no

    5

     

     

     

    662

    25927

    0027955-94-8

    1,1,1-tris(4-idrossifenil)etano

    no

    no

    0,005

     

    Da utilizzarsi unicamente nei policarbonati

    (1)

    663

    64150

    0028290-79-1

    Acido linolenico

    no

    no

     

     

     

     

    664

    95000

    0028931-67-1

    Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano

    no

    no

     

     

     

     

    665

    83120

    0029013-28-3

    Monopalmitato di 1,2-propilenglicole

    no

    no

     

     

     

     

    666

    87280

    0029116-98-1

    Dioleato di sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    667

    55190

    0029204-02-2

    Acido gadoleico

    no

    no

     

     

     

     

    668

    80240

    0029894-35-7

    Ricinoleato di poliglicerina

    no

    no

     

     

     

     

    669

    56610

    0030233-64-8

    Monobeenato di glicerina

    no

    no

     

     

     

     

    670

    56800

    0030899-62-8

    Monolaurato diacetato di glicerina

    no

    no

     

    (32)

     

     

    671

    74240

    0031570-04-4

    Fosfito di tris(2,4-di-terz-butilfenile)

    no

    no

     

     

     

     

    672

    76845

    0031831-53-5

    Poliestere di caprolattone con 1,4-butandiolo

    no

    no

     

    (29)

    (30)

    La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 Da non deve eccedere 0,5 % (p/p)

     

    673

    53670

    0032509-66-3

    Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene

    no

    6

     

     

     

    674

    46480

    0032647-67-9

    Dibenziliden sorbitolo

    no

    no

     

     

     

     

    675

    38800

    0032687-78-8

    N,N′-bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide

    no

    15

     

     

     

    676

    50400

    0033568-99-9

    Bis(isoottile maleato) di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    677

    82560

    0033587-20-1

    Dipalmitato di 1,2-propilenglicole

    no

    no

     

     

     

     

    678

    59200

    0035074-77-2

    1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]

    no

    6

     

     

     

    679

    39060

    0035958-30-6

    1,1-bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano

    no

    5

     

     

     

    680

    94400

    0036443-68-2

    Trietilenglicole-bis[3-(3-ter-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propionato]

    no

    no

    9

     

     

     

    681

    18310

    0036653-82-4

    1-esadecanolo

    no

    no

     

     

     

     

    682

    53270

    0037205-99-5

    Etilcarbossimetilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    683

    66200

    0037206-01-2

    Metilcarbossimetilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    684

    68125

    0037244-96-5

    Nefelina sienite

    no

    no

     

     

     

     

    685

    85950

    0037296-97-2

    Sale di magnesio-sodio-fluoruro dell’acido silicico

    no

    no

    0,15

     

    LMS espresso come floruro.

    Da utilizzarsi unicamente in strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti.

     

    686

    61390

    0037353-59-6

    Idrossimetilcellulosa

    no

    no

     

     

     

     

    687

    13530

    0038103-06-9

    Bis(anidride ftalica) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano

    no

    no

    0,05

     

     

     

    13614

    688

    92560

    0038613-77-3

    Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4′-bifenililene

    no

    18

     

     

     

    689

    95280

    0040601-76-1

    1,3,5-tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

    no

    6

     

     

     

    690

    92880

    0041484-35-9

    Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di tiodietanolo

    no

    2,4

     

     

     

    691

    13600

    0047465-97-4

    3,3-bis(3-metil-4-idrossifenil)-2-indolinone

    no

    no

    1,8

     

     

     

    692

    52320

    0052047-59-3

    2-(4-dodecilfenil)indolo

    no

    0,06

     

     

     

    693

    88160

    0054140-20-4

    Tripalmitato di sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    694

    21400

    0054276-35-6

    Metacrilato di solfopropile

    no

    no

    0,05

     

     

    (1)

    695

    67520

    0054849-38-6

    Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno

    no

    no

     

    (9)

     

     

    696

    92205

    0057569-40-1

    Diestere dell’acido tereftalico con 2,2′-metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)

    no

    no

     

     

     

     

    697

    67515

    0057583-34-3

    Tris(etilesil tioglicolato) di stagno monometile

    no

    no

     

    (9)

     

     

    698

    49595

    0057583-35-4

    Bis(etilesil tioglicolato) di stagno dimetile

    no

    no

     

    (9)

     

     

    699

    90720

    0058446-52-9

    Stearoilbenzoilmetano

    no

    no

     

     

     

     

    700

    31520

    0061167-58-6

    Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile

    no

    6

     

     

     

    701

    40160

    0061269-61-2

    Copolimero di N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)esametilendiammina-1,2-dibromoetano

    no

    no

    2,4

     

     

     

    702

    87920

    0061752-68-9

    Tetrastearato di sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    703

    17170

    0061788-47-4

    Acidi grassi dell’olio di cocco

    no

    no

     

     

     

     

    704

    77600

    0061788-85-0

    Estere di polietilenglicole con olio di ricino idrogenato

    no

    no

     

     

     

     

    705

    10599/90 A

    0061788-89-4

    Dimeri non idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) distillati e non distillati

    no

    no

     

    (18)

     

    (1)

    10599/91

    706

    17230

    0061790-12-3

    Acidi grassi di tallolio

    no

    no

     

     

     

     

    707

    46375

    0061790-53-2

    Terra diatomacea

    no

    no

     

     

     

     

    708

    77520

    0061791-12-6

    Estere di polietilenglicole con olio di ricino

    no

    no

    42

     

     

     

    709

    87520

    0062568-11-0

    Monobeenato di sorbitano

    no

    no

     

     

     

     

    710

    38700

    0063397-60-4

    Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno

    no

    18

     

     

     

    711

    42000

    0063438-80-2

    Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno

    no

    30

     

     

     

    712

    42960

    0064147-40-6

    Olio di ricino disidratato

    no

    no

     

     

     

     

    713

    43480

    0064365-11-3

    Carbone attivo

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente nel PET per un massimo di 10 mg/kg di polimero.

    Stessi requisiti di purezza del carbone vegetale (E 153) di cui alla direttiva 95/45/CE della Commissione (4), ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10 % (p/p).

     

    714

    84400

    0064365-17-9

    Estere di colofonia idrogenata con pentaeritrite

    no

    no

     

     

     

     

    715

    46880

    0065140-91-2

    3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di monoetile, sale di calcio

    no

    no

    6

     

     

     

    716

    60800

    0065447-77-0

    Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-succinato di dimetile

    no

    no

    30

     

     

     

    717

    84210

    0065997-06-0

    Colofonia idrogenata

    no

    no

     

     

     

     

    718

    84240

    0065997-13-9

    Estere di colofonia idrogenata con glicerina

    no

    no

     

     

     

     

    719

    65920

    0066822-60-4

    Copolimeri di cloruro di N-metacriloilossietil-N,N-dimetil-N-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-meta-crilato di etile-metacrilato di cicloesile-N-vinil-2-pirrolidone

    no

    no

     

     

     

     

    720

    67360

    0067649-65-4

    Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno

    no

    no

     

    (25)

     

     

    721

    46800

    0067845-93-6

    3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di esadecile

    no

    no

     

     

     

     

    722

    17200

    0068308-53-2

    Acidi grassi dell’olio di soia

    no

    no

     

     

     

     

    723

    88880

    0068412-29-3

    Amido idrolizzato

    no

    no

     

     

     

     

    724

    24903

    0068425-17-2

    Sciroppi idrogenati da amido idrolizzato

    no

    no

     

     

    In conformità ai criteri di purezza per lo sciroppo di maltitolo E 965 (ii) fissati dalla direttiva 2008/60/CE (5)

     

    725

    77895

    0068439-49-6

    Etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)

    no

    no

    0,05

     

    La composizione di questa miscela è la seguente:

    etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6) (circa 28 %)

    alcoli grassi (C16-C18) (circa 48 %)

    etere monoalchilico (C16-C18) di etilenglicole (circa 24 %).

     

    726

    83599

    0068442-12-6

    Prodotti di reazione dell’oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno

    no

     

    (9)

     

     

    727

    43360

    0068442-85-3

    Cellulosa rigenerata

    no

    no

     

     

     

     

    728

    75100

    0068515-48-0

    0028553-12-0

    Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari ramificati C8-C10, con oltre il 60 % di C9

    no

    no

     

    (26)

    (32)

    Da utilizzarsi unicamente come:

    a)

    plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

    b)

    plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 2006/141/CE o alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, come definiti dalla direttiva 2006/125/CE;

    c)

    coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

    (7)

    729

    75105

    0068515-49-1

    0026761-40-0

    Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari ramificati C9-C11, con oltre il 90 % di C10

    no

    no

     

    (26)

    (32)

    Da utilizzarsi unicamente come:

    a)

    plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

    b)

    plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 2006/141/CE o alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, come definiti dalla direttiva 2006/125/CE;

    c)

    coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

    (7)

    730

    66930

    0068554-70-1

    Metilsilsesquiossano

    no

    no

     

     

    Monomero residuo nel metilsilsesquiossano: < 1 mg metiltrimetossisilano/kg di metilsilsesquiossano

     

    731

    18220

    0068564-88-5

    Acido N-eptilamminoundecanoico

    no

    no

    0,05

     

     

    (2)

    732

    45450

    0068610-51-5

    Copolimero di p-cresolo, di diciclopentadiene e di isobutilene

    no

    5

     

     

     

    733

    10599/92 A

    0068783-41-5

    Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) distillati e non distillati

    no

    no

     

    (18)

     

    (1)

    10599/93

    734

    46380

    0068855-54-9

    Terra diatomacea calcinata in continuo con carbonato di sodio

    no

    no

     

     

     

     

    735

    40120

    0068951-50-8

    Idrossimetilfosfonato di bis(polietileneglicole)

    no

    no

    0,6

     

     

     

    736

    50960

    0069226-44-4

    Etilenglicole bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

    no

    no

     

    (10)

     

     

    737

    77370

    0070142-34-6

    30-dipolidrossistearato di polietileneglicole

    no

    no

     

     

     

     

    738

    60320

    0070321-86-7

    2-[2-idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo

    no

    1,5

     

     

     

    739

    70000

    0070331-94-1

    2,2′-ossamidobis[etil-3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]

    no

    no

     

     

     

     

    740

    81200

    0071878-19-8

    Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

    no

    3

     

     

     

    741

    24070

    0073138-82-6

    Acidi resinici ed acidi rosinici

    no

     

     

     

     

    83610

    742

    92700

    0078301-43-6

    Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa- 3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one

    no

    5

     

     

     

    743

    38950

    0079072-96-1

    Bis(4-etilbenzilideno)sorbitolo

    no

    no

     

     

     

     

    744

    18888

    0080181-31-3

    Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico

    no

    no

     

     

    La sostanza è utilizzata come prodotto ottenuto mediante fermentazione batterica. In conformità alle specifiche indicate nella tabella 4 dell’allegato I.

     

    745

    68145

    0080410-33-9

    2,2′ 2″-Nitrilo[trietil tris(3,3′,5,5′-tetra-terz-butil-1,1′-bifenil-2,2′-diil)fosfito]

    no

    5

     

    LMS espresso come somma di fosfito e fosfato

     

    746

    38810

    0080693-00-1

    Difosfito di bis(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite

    no

    5

     

    LMS espresso come somma di fosfito e fosfato

     

    747

    47600

    0084030-61-5

    Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno

    no

     

    (25)

     

     

    748

    12765

    0084434-12-8

    N-(2-amminoetil)-beta-alaninato di sodio

    no

    no

    0,05

     

     

     

    749

    66360

    0085209-91-2

    2′,2′-metilen-bis(4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato

    no

    5

     

     

     

    750

    66350

    0085209-93-4

    Fosfato di 2,2′-metilene-bis(4,6-di-terz-butilfenile) di litio

    no

    no

    5

     

     

     

    751

    81515

    0087189-25-1

    Poli(glicerolato di zinco)

    no

    no

     

     

     

     

    752

    39890

    0087826-41-30069158-41-40054686-97-40081541-12-0

    Bis(metilbenziliden)sorbitolo

    no

    no

     

     

     

     

    753

    62800

    0092704-41-1

    Caolino calcinato

    no

    no

     

     

     

     

    754

    56020

    0099880-64-5

    Dibeenato di glicerina

    no

    no

     

     

     

     

    755

    21765

    0106246-33-7

    4,4′-metilenbis(3-cloro-2,6-dietilanilina)

    no

    no

    0,05

     

     

    (1)

    756

    40020

    0110553-27-0

    2,4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo

    no

     

    (24)

     

     

    757

    95725

    0110638-71-6

    Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio

    no

    no

     

     

     

     

    758

    38940

    0110675-26-8

    2,4-bis(duodeciltiometil)-6-metilfenolo

    no

     

    (24)

     

     

    759

    54300

    0118337-09-0

    2,2′-etilidenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fluorofosfonito

    no

    6

     

     

     

    760

    83595

    0119345-01-6

    Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile

    no

    no

    18

     

    Composizione:

    4,4′-bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 0038613-77-3) (36-46 % p/p (*)]

    4,3′-bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 0118421-00-4) (17-23 % p/p (*)]

    3,3′-bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 0118421-01-5) (1-5 % p/p (*)]

    4-bifenilen-0,0-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 0091362-37-7) (11-19 % p/p (*)]

    Tris(2,4-di-terz-butilfenil) fosfito (N. CAS 0031570-04-4) (9-18 % p/p (*)]

    4,4′-bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito (N. CAS 0112949-97-0) (< 5 % p/p (*)]

    (*)

    Quantità di sostanza impiegata/quantità di formulazione.

    Altre specifiche:

    Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4 % e massimo 5,9 %

    Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo

    Intervallo di fusione: 85-110 °C

     

    761

    92930

    0120218-34-0

    Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)

    no

    no

    6

     

     

     

    762

    31530

    0123968-25-2

    Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifeni)etil]fenile

    no

    5

     

     

     

    763

    39925

    0129228-21-3

    3,3-bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano

    no

    0,05

     

     

     

    764

    13317

    0132459-54-2

    N,N′-bis[4-(etossicarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalenetetracarbossidiimmide

    no

    no

    0,05

     

    Purezza > 98,1 % (p/p).

    Da utilizzarsi unicamente come comonomero (4 % massimo) per poliesteri (PET, PBT).

     

    765

    49485

    0134701-20-5

    2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenolo

    no

    1

     

     

     

    766

    38879

    0135861-56-2

    Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitolo

    no

    no

     

     

     

     

    767

    38510

    0136504-96-6

    1,2-bis(3-amminopropil)etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina

    no

    no

    5

     

     

     

    768

    34850

    0143925-92-2

    Ammine, bis-alchilate (da grassi idrogenati) ossidate

    no

    no

     

     

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

    Da utilizzarsi unicamente come:

    a)

    in poliolefine a una concentrazione dello 0,1 % (p/p) e in

    b)

    PET a una concentrazione dello 0,25 % (p/p).

    (1)

    769

    74010

    0145650-60-8

    Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile

    no

    5

     

    LMS espresso come somma di fosfito e fosfato

     

    770

    51700

    0147315-50-2

    2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(esilossi)fenolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    771

    34650

    0151841-65-5

    Idrossibis[2,2′-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fosfato] di alluminio

    no

    no

    5

     

     

     

    772

    47500

    0153250-52-3

    N,N′-dicicloesil-2,6-naftalene dicarbossammide

    no

    no

    5

     

     

     

    773

    38840

    0154862-43-8

    Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol-difosfito

    no

    5

     

    LMS espresso come somma della sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritolfostato] e il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)]

     

    774

    95270

    0161717-32-4

    Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo

    no

    2

     

    LMS espresso come somma di fosfito, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP

     

    775

    45705

    0166412-78-8

    Acido 1,2- cicloesildicarbossilico, diisononil estere

    no

    no

     

    (32)

     

     

    776

    76723

    0167883-16-1

    Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 4,4 -diisocianato di dici-cloesilmetano

    no

    no

     

     

    La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 Da non deve eccedere l’1,5 % (p/p)

     

    777

    31542

    0174254-23-0

    Acido acrilico, metilestere, telomero con 1-dodecanetiolo, C16-C18 esteri alchilici

    no

    no

     

     

    0,5 % nel prodotto finito

    (1)

    778

    71670

    0178671-58-4

    Tetrakis (2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite

    no

    0,05

     

     

     

    779

    39815

    0182121-12-6

    9,9-bis(metossimetil)fluorene

    no

    0,05

     

     

    (1)

    780

    81220

    0192268-64-7

    Poli-[[6-[N-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilammino]1,3,5-triazin-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-esandiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-alfa-[N,N,N′,N′-tetrabutil-N″-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N″-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilammino)-esil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triammina]-omega-N,N,N′,N′-tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diammina]

    no

    no

    5

     

     

     

    781

    95265

    0227099-60-7

    1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benzene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    782

    76725

    0661476-41-1

    Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano

    no

    no

     

     

    La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 Da non deve eccedere l’1 % (p/p)

     

    783

    55910

    0736150-63-3

    Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati

    no

    no

     

    (32)

     

     

    784

    95420

    0745070-61-5

    1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)benzene

    no

    no

    0,05

     

     

     

    785

    24910

    0000100-21-0

    Acido tereftalico

    no

    no

     

    (28)

     

     

    786

    14627

    0000117-21-5

    Anidride 3-cloroftalica

    no

    no

    0,05

     

    LMS espresso come acido 3-cloroftalico

     

    787

    14628

    0000118-45-6

    Anidride 4-cloroftalica

    no

    no

    0,05

     

    LMS espresso come acido 4-cloroftalico

     

    788

    21498

    0002530-85-0

    [3-(metacrilossi) propil]trimetossisilano

    no

    no

    0,05

     

    Da utilizzarsi unicamente come agente di trattamento delle superfici dei filler inorganici

    (1)

    (11)

    789

    60027

    Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000 Da)

    no

    no

     

     

    Peso molecolare medio non inferiore a 440 Da.

    Viscosità a 100 °C non meno di 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m2/s).

    (2)

    790

    80480

    0090751-07-8

    0082451-48-7

    Poli(6-morfolin-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]

    no

    no

    5

     

    Peso molecolare medio non inferiore a 2 400 Da.

    Contenuto residuo di morfolina ≤ 30 mg/kg, di N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)esane-1,6-diammina < 15 000 mg/kg, e di 2,4-dicloro-6-morfolin-1,3,5-triazina ≤ 20 mg/kg.

    (16)

    791

    92470

    0106990-43-6

    N,N′,N″,N″-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadecan-1,10-diammina

    no

    no

    0,05

     

     

     

    792

    92475

    0203255-81-6

    Estere ciclico di 3,3′,5,5′-tetrakis(terz-butil)-2,2′-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso

    no

    5

     

    LMS espresso come somma della forma fosfato e fosfito della sostanza e dei prodotti di idrolisi

     

    793

    94000

    0000102-71-6

    Trietanolammina

    no

    no

    0,05

     

    LMS espresso come somma di trietanolammina e addotto cloridrato espresso come trietanolammina

     

    794

    18117

    0000079-14-1

    Acido glicolico

    no

    no

     

     

    Unicamente per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

     

    795

    40155

    0124172-53-8

    N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N′-diformilesametilendiammina

    no

    no

    0,05

     

     

    (2)

    (12)

    796

    72141

    0018600-59-4

    2,2′-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]

    no

    0,05

     

    L’LMS comprende la somma dei suoi prodotti di idrolisi

     

    797

    76807

    0007328-26-5

    Poliestere dell’acido adipico con 1,3-butandiolo, 1,2-propandiolo e 2-etil-1-esanolo

    no

     

    (31)

    (32)

     

     

    798

    92200

    0006422-86-2

    Acido tereftalico, bis(2-etilesil)estere

    no

    no

    60

    (32)

     

     

    799

    77708

    Polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8-C22)

    no

    no

    1,8

     

    In conformità ai requisiti di purezza per l’ossido di etilene fissati dalla direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1)

     

    800

    94425

    0000867-13-0

    Trietil fosfonoacetato

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente nel PET

     

    801

    30607

    Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, sale di litio

    no

    no

     

     

     

     

    802

    33105

    0146340-15-0

    Alcoli, C12-C14 secondari, beta-(2-idrossietossi), etossilati

    no

    no

    5

     

     

    (12)

    803

    33535

    0152261-33-1

    ALFA-alcheni(C20-C24), copolimero con anidride maleica, prodotto di reazione con 4- ammino,2,2,6,6-tetrametilpiperidina

    no

    no

     

     

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

    Da non utilizzarsi a contatto con alimenti contenenti alcol.

    (13)

    804

    80510

    1010121-89-7

    Miscela ottenuta dal processo di poli(3-nonil-1,1-diosso-1-tiopropan-1,3-diil)-block-poli(x-oleil-7-idrossi-1,5-diiminoottan-1,8-diil), con x = 1 e/o 5, neutralizzato con acido dodecilbenzensolfonico

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente come coadiuvante della polimerizzazione nella produzione di polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS)

     

    805

    93450

    Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell’acido [amminotris(metilenfosfonico)]

    no

    no

     

     

    Il contenuto del copolimero per il trattamento di superficie del biossido di titanio rivestito è inferiore a 1 % p/p

     

    806

    14876

    0001076-97-7

    Acido 1,4-cicloesanodicarbossilico

    no

    no

    5

     

    Da utilizzarsi unicamente per la fabbricazione di poliesteri

     

    807

    93485

    Nitruro di titanio, nanoparticelle

    no

    no

     

     

    Nessuna migrazione di nanoparticelle di nitruro di titanio.

    Da utilizzarsi unicamente per le bottiglie in PET fino a 20 mg/kg.

    Nel PET gli agglomerati hanno un diametro pari a 100 - 500 nm consistenti di nanoparticelle primarie di nitruro di titanio; le particelle primarie hanno un diametro di circa 20 nm.

     

    808

    38550

    0882073-43-0

    Bis(4-propilbenzilidene)propilsorbitolo

    no

    no

    5

     

    L’LMS comprende la somma dei suoi prodotti di idrolisi

     

    809

    49080

    0852282-89-4

    N-(2,6-diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dione

    no

    0,05

     

    Da utilizzarsi unicamente nel PET

    (6)

    (14)

    (15)

    810

    68119

     

    Neopentil glicole, diesteri e monoesteri con acido benzoico e acido 2-etilesanoico

    no

    no

    5

    (32)

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D

     

    811

    80077

    0068441-17-8

    Cere di polietilene, ossidate

    no

    no

    60

     

     

     

    812

    80350

    0124578-12-7

    Poli(acido 12-idrossistearico)-polietileneimmina copolimero

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente nel polietilene tereftalato (PET), nel polistirene (PS), nel polistirene ad alto impatto (HIPS) e nella poliammide (PA) fino a 0,1 % p/p.

    Risultante dalla reazione del poli(acido 12-idrossistearico) con la polietileneimmina.

     

    813

    91530

    Acido solfosuccinico, diesteri alchilici (C4-C20) o cicloesilici, sali

    no

    no

    5

     

     

     

    814

    91815

    Acido solfosuccinico, monoesteri di alchil (C10-C16) polietilenglicole, sali

    no

    no

    2

     

     

     

    815

    94985

    Trimetilolpropano, triesteri e diesteri miscelati con acido benzoico e acido 2-etilesanoico

    no

    no

    5

    (32)

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D

     

    816

    45704

    Sali, acido cis-1,2-ciclo-esandicarbossilico,

    no

    no

    5

     

     

     

    817

    38507

    Sali, acido-2,3-dicarbossilico di cis-endo-biciclo[2.2.1]eptano

    no

    no

    5

     

    Da non utilizzarsi con polietilene a contatto con alimenti acidi.

    Purezza ≥ 96 %.

     

    818

    21530

    Metallilsolfonato, sali

    no

    no

    5

     

     

     

    819

    68110

    Acido neodecanoico, sali

    no

    no

    0,05

     

    Da non utilizzarsi nei polimeri a contatto con alimenti grassi.

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D.

    LMS espresso come acido neodecanoico.

     

    820

    76420

    Acido pimelico, sali

    no

    no

     

     

     

     

    821

    90810

    Acido stearoil-2-lattico, sali

    no

    no

     

     

     

     

    822

    71938

    Acido perclorico, sali

    no

    no

    0,05

     

     

    (4)

    823

    24889

    Acido 5-solfoisoftalico, sali

    no

    no

    5

     

     

     

    854

    71943

    0329238-24-6

    Acido perfluoroacetico, sostituito in alfa con il copolimero del perfluoro-1,2-propilenglicole e perfluoro-1,1-etilenglicole, terminato con i gruppi cloroesafluoropropilossi

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente in concentrazioni fino allo 0,5 % p/p nella polimerizzazione di fluoropolimeri trattati a temperature pari o superiori a 340 °C e destinati a oggetti di uso ripetuto

     

    860

    71980

    0051798-33-5

    Acido perfluoro [2-(poli(n-propossi)] propionico

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente nella polimerizzazione di fluoropolimeri trattati a temperature pari o superiori a 265 °C e destinati a oggetti di uso ripetuto

     

    861

    71990

    0013252-13-6

    Acido perfluoro [2-(n-propossi)] propionico

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente nella polimerizzazione di fluoropolimeri trattati a temperature pari o superiori a 265 °C e destinati a oggetti di uso ripetuto

     

    862

    15180

    0018085-02-4

    3,4-diacetossi-1-butene

    no

    no

    0,05

     

    L’LMS comprende il prodotto di idrolisi 3,4-diidrossi-1-butene.

    Da utilizzarsi unicamente come comonomero per i copolimeri dell’alcol viniletilico.

     

    864

    46330

    0000056-06-4

    2,4-diammino-6-idrossipirimidina

    no

    no

    5

     

    Da utilizzarsi unicamente nel cloruro di polivinile (PVC) rigido a contatto con alimenti acquosi non acidi e non alcolici

     

    865

    40619

    0025322-99-0

    Copolimero butilacrilato-metilmetacrilato-butilmetacrilato

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente nel cloruro di polivinile (PVC) rigido con un tenore massimo dell’1 %

     

    866

    40620

    Copolimero butilacrilato-metilmetacrilato, reticolato con allilmetacrilato

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente nel cloruro di polivinile (PVC) rigido con un tenore massimo del 7 %

     

    867

    40815

    0040471-03-2

    Copolimero butilmetacrilato-etilacrilato-metilmetacrilato

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente nel cloruro di polivinile (PVC) rigido con un tenore massimo del 2 %

     

    868

    53245

    0009010-88-2

    Copolimero etilacrilato-metilmetacrilato

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente nel cloruro di polivinile (PVC) rigido con un tenore massimo del 2 %

     

    869

    66763

    0027136-15-8

    Copolimero butilacrilato-metilmetacrilato-stirene

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente nel cloruro di polivinile (PVC) rigido con un tenore massimo del 3 %

     

    870

    95500

    0160535-46-6

    N,N′,N″-tris(2-metilcicloesil)-1,2,3-propan-tricarbossiamide

    no

    no

    5

     

     

     

    875

    80345

    0058128-22-6

    Poli(12-idrossistearil)stearato

    no

    5

     

     

     

    878

    31335

    Acidi grassi (C8-C22) da grassi o oli animali e vegetali, esterificati con alcoli (C3-C22) primari, alifatici, monoidrici, saturi, ramificati

    no

    no

     

     

     

     

    879

    31336

    Acidi grassi (C8-C22) da grassi o oli animali e vegetali, esterificati con alcoli (C1-C22) primari, alifatici, monoidrici, saturi, lineari

    no

    no

     

     

     

     

    880

    31348

    0085116-93-4

    Acidi, grassi (C8-C22), esterificati con pentaeritrolo

    no

    no

     

     

     

     

    881

    25187

    0003010-96-6

    2,2,4,4-tetrametilciclobutan-1,3-diolo

    no

    no

    5

     

    Unicamente per oggetti di uso ripetuto destinati alla conservazione prolungata a temperatura ambiente o più bassa e riempiti a caldo

     

    882

    25872

    0002416-94-6

    2,3,6-trimetilfenolo

    no

    no

    0,05

     

     

     

    883

    22074

    0004457-71-0

    3-metil-1,5-pentandiolo

    no

    no

    0,05

     

    Da utilizzarsi unicamente nei materiali a contatto con alimenti su superfici con rapporto di massa fino a 0,5 kg/dm2

     

    884

    34240

    0091082-17-6

    Esteri fenolici dell’acido alchil solfonico (C10-C21)

    no

    no

    0,05

     

    Da non utilizzarsi per oggetti a contatto con alimenti grassi per i quali è indicato il simulante D

     

    885

    45676

    0263244-54-8

    Oligormeri ciclici di butilentereftalato

    no

    no

     

     

    Da utilizzarsi unicamente negli oggetti di plastica in polietilene tereftalato (PET), poli(butilentereftalato) (PBT), policarbonato (PC), polistirene (PS), cloruro di polivinile (PVC) rigido in concentrazioni fino all’1 % p/p a contatto con alimenti acquosi, acidi e alcolici destinati alla conservazione prolungata a temperatura ambiente

     

    2.   Restrizioni di gruppo delle sostanze

    La tabella 2 relativa alle restrizioni di gruppo contiene le seguenti informazioni:

    Colonna 1 (N. restrizione di gruppo): numero d’identificazione del gruppo di sostanze alle quali si applica la restrizione di gruppo; figura nella tabella 1, colonna 9, del presente allegato.

    Colonna 2 (N. sostanza MCA): numero di identificazione unico delle sostanze alle quali si applica la restrizione di gruppo; figura nella tabella 1, colonna 1, del presente allegato.

    Colonna 3 (LMS(T) [mg/kg]): limite di migrazione specifica totale relativo alla somma delle sostanze che rientrano nel gruppo un questione; è espresso in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare. Nel caso in cui la sostanza non debba migrare in quantità rilevabile, si indica «NR».

    Colonna 4 (Specifiche relative alla restrizione di gruppo): indicazione della sostanza il cui peso molecolare costituisce la base per l’espressione del risultato.

    Tabella 2

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    N. restrizione di gruppo

    N. sostanza MCA

    LMS(T)

    [mg/kg]

    Specifiche relative alla restrizione di gruppo

    1

    128

    211

    6

    espresso come acetaldeide

    2

    89

    227

    263

    30

    espresso come etilenglicole

    3

    234

    248

    30

    espresso come acido maleico

    4

    212

    435

    15

    espresso come caprolattame

    5

    137

    472

    3

    espresso come somma delle sostanze

    6

    412

    512

    513

    588

    1

    espresso come iodio

    7

    19

    20

    1,2

    espresso come ammina terziaria

    8

    317

    318

    319

    359

    431

    464

    6

    espresso come somma delle sostanze

    9

    650

    695

    697

    698

    726

    0,18

    espresso come stagno

    10

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    466

    582

    618

    619

    620

    646

    676

    736

    0,006

    espresso come stagno

    11

    66

    645

    657

    1,2

    espresso come stagno

    12

    444

    469

    470

    30

    espresso come somma delle sostanze

    13

    163

    285

    1,5

    espresso come somma delle sostanze

    14

    294

    368

    5

    espresso come somma delle sostanze

    15

    98

    196

    15

    espresso come formaldeide

    16

    407

    583

    584

    599

    6

    espresso come boro

    Fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE

    17

    4

    167

    169

    198

    274

    354

    372

    460

    461

    475

    476

    485

    490

    653

    NR

    espresso come gruppo isocianato

    18

    705

    733

    0,05

    espresso come somma delle sostanze

    19

    505

    516

    519

    10

    espresso come SO2

    20

    290

    386

    390

    30

    espresso come somma delle sostanze

    21

    347

    349

    5

    espresso come acido trimellitico

    22

    70

    147

    176

    218

    323

    325

    365

    371

    380

    425

    446

    448

    456

    636

    6

    espresso come acido acrilico

    23

    150

    156

    181

    183

    184

    355

    370

    374

    439

    440

    447

    457

    482

    6

    espresso come acido metacrilico

    24

    756

    758

    5

    espresso come somma delle sostanze

    25

    720

    747

    0,05

    somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di mono-dodecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno, espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno

    26

    728

    729

    9

    espresso come somma delle sostanze

    27

    188

    291

    5

    espresso come acido isoftalico

    28

    191

    192

    785

    7,5

    espresso come acido tereftalico

    29

    342

    672

    0,05

    espresso come somma di acido 6-idrossiesanoico e caprolattone

    30

    254

    672

    5

    espresso come 1,4-butandiolo

    31

    73

    797

    30

    espresso come somma delle sostanze

    32

    8

    72

    73

    138

    140

    157

    159

    207

    242

    283

    532

    670

    728

    729

    775

    783

    797

    798

    810

    815

    60

    espresso come somma delle sostanze

    3.   Note sulla verifica della conformità

    La tabella 3 relativa alla verifica della conformità contiene le seguenti informazioni:

    Colonna 1 (N. della nota): numero di identificazione della nota; figura nella tabella 1, colonna 11, del presente allegato.

    Colonna 2 (Note sulla verifica della conformità): norme da rispettare al momento della verifica della conformità della sostanza rispetto ai limiti di migrazione specifica o ad altre restrizioni, oppure osservazioni relative a situazioni che presentano un rischio di non conformità.

    Tabella 3

    (1)

    (2)

    N. della nota

    Note sulla verifica della conformità

    (1)

    Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA) in attesa che sia disponibile un metodo analitico.

    (2)

    Sussiste il rischio di superamento dell’LMS o dell’OML nei simulanti delle sostanze grasse.

    (3)

    La migrazione della sostanza rischia di determinare il deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell’alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento quadro (CE) n. 1935/2004.

    (4)

    Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D.

    (5)

    Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando un isoottano come sostituto del simulante D2 (instabile).

    (6)

    Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

    (7)

    Durante le prove di conformità effettuate su prodotti alimentari è necessario tenere in considerazione l’allegato V, punto 1.4.

    (8)

    Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA); QMA = 0,005 mg/6 dm2.

    (9)

    Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA) in attesa che sia disponibile un metodo analitico per le prove di migrazione. Il rapporto superficie/quantità di prodotto alimentare deve essere inferiore a 2 dm2/kg.

    (10)

    Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA) nel caso di reazione con il prodotto alimentare o con il simulante alimentare.

    (11)

    Esiste solo un metodo di analisi per la determinazione del monomero residuo nel filler trattato.

    (12)

    Sussiste il rischio di superamento dell’LMS nelle poliolefine.

    (13)

    Esistono solo un metodo per la determinazione del tenore nel polimero e un metodo per la determinazione delle sostanze di partenza nei simulanti alimentari.

    (14)

    Vi è il rischio che l’LMS possa essere superato nelle materie plastiche contenenti più dello 0,5 % p/p della sostanza.

    (15)

    Vi è il rischio che l’LMS possa essere superato a contatto con prodotti alimentari ad alto tenore alcolico.

    (16)

    Vi è il rischio che l’LMS possa essere superato nel polietilene a bassa densità (LDPE) contenente più dello 0,3 % p/p della sostanza, a contatto con prodotti alimentari grassi.

    (17)

    Esiste solo un metodo per la determinazione del contenuto residuo della sostanza nel polimero.

    4.   Specifiche dettagliate delle sostanze

    La tabella 4, relativa alle specifiche dettagliate concernenti le sostanze, contiene le seguenti informazioni:

    Colonna 1 (N. sostanza MCA): numero di identificazione unico della sostanza alla quale si applica la restrizione di gruppo, di cui alla tabella 1, colonna 1, dell’allegato I.

    Colonna 2 (Specifiche dettagliate della sostanza): specifiche relative alla sostanza.

    Tabella 4

    (1)

    (2)

    N. sostanza MCA

    Specifiche dettagliate della sostanza

    744

    Definizione

    Questi copolimeri vengono prodotti per fermentazione controllata di Alcaligenes eutrophus utilizzando miscele di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L’organismo utilizzato non è un prodotto dell’ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di Alcaligenes eutrophus del ceppo H16 NCIMB 10442. I campioni di base dell’organismo vengono conservati in ampolle come liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell’azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare qualsiasi eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata delle altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli formulati per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, riempitivi, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali.

     

    Denominazione chimica

    Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato)

     

    Numero CAS

    0080181-31-3

     

    Formula di struttura

    Image

    dove n/(m + n) > 0 e ≤ 0,25

     

    Peso molecolare medio

    Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia a permeazione di gel)

     

    Saggio

    Non meno del 98 % di poli (3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico

     

    Descrizione

    Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento

     

    Caratteristiche

     

     

    Prove di identificazione

     

     

    Solubilità

    Solubile in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubile in etanolo, alcani alifatici e acqua

     

    Restrizioni

    QMA per l’acido crotonico = 0,05 mg/6 dm2

     

    Purezza

    Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:

     

    azoto

    non oltre 2 500 mg/kg di materia plastica

     

    zinco

    non oltre 100 mg/kg di materia plastica

     

    rame

    non oltre 5 mg/kg di materia plastica

     

    piombo

    non oltre 2 mg/kg di materia plastica

     

    arsenico

    non oltre 1 mg/kg di materia plastica

     

    cromo

    non oltre 1 mg/kg di materia plastica


    (1)  GU L 302 del 19.11.2005, pag. 28.

    (2)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

    (3)  GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1.

    (4)  GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.

    (5)  GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17.


    ALLEGATO II

    Restrizioni su materiali e oggetti

    1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare le seguenti sostanze in quantità eccedenti i limiti di migrazione specifica indicati di seguito:

    Bario = 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.

    Cobalto = 0,05 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.

    Rame = 5 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.

    Ferro = 48 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.

    Litio = 0,6 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.

    Manganese = 0,6 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.

    Zinco = 25 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.

    2.   I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare amine aromatiche primarie, fatta eccezione per quelle che figurano nella tabella 1 dell’allegato I, in quantità rilevabile nei prodotti o simulanti alimentari. Il limite di rilevabilità è 0,01 mg di sostanza per kg di prodotto o simulante alimentare. Il limite di rilevabilità si applica alla somma delle amine aromatiche primarie rilasciate.


    ALLEGATO III

    Simulanti alimentari

    1.   Simulanti alimentari

    Per la dimostrazione di conformità di materiali e oggetti di materia plastica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari si designano i simulanti alimentari elencati nella tabella 1 qui sotto.

    Tabella 1

    Elenco di simulanti alimentari

    Simulante alimentare

    Abbreviazione

    Etanolo 10 % (v/v)

    Simulante alimentare A

    Acido acetico 3 % (p/v)

    Simulante alimentare B

    Etanolo 20 % (v/v)

    Simulante alimentare C

    Etanolo 50 % (v/v)

    Simulante alimentare D1

    Olio vegetale (1)

    Simulante alimentare D2

    poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene), dimensioni delle particelle 60-80 mesh, dimensioni dei pori 200 nm

    Simulante alimentare E

    2.   Designazione generale di simulanti per i prodotti alimentari

    I simulanti alimentari A, B e C sono designati per i prodotti alimentari che hanno un carattere idrofilo e sono in grado di estrarre sostanze idrofile. Il simulante alimentare B è utilizzato per i prodotti alimentari il cui pH è inferiore a 4,5. Il simulante alimentare C va utilizzato per i prodotti alimentari alcolici il cui contenuto di alcol è inferiore o uguale a 20 % e per i prodotti alimentari che contengono una quantità significativa di ingredienti organici che li rendono più lipofilici.

    I simulanti alimentari D1 e D2 sono designati per i prodotti alimentari che hanno un carattere lipofilico e sono in grado di estrarre sostanze lipofiliche. Il simulante alimentare D1 è utilizzato per i prodotti alimentari alcolici il cui contenuto alcolico è superiore a 20 % e per le emulsioni del tipo olio in acqua. Il simulante D2 è utilizzato per i prodotti alimentari che contengono grassi liberi nella superficie.

    Il simulante alimentare E è designato per le prove di migrazione specifica negli alimenti secchi.

    3.   Designazione specifica dei simulanti alimentari per i prodotti alimentari in vista delle prove di migrazione di materiali ed oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari

    Per le prove di migrazione da materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari, vengono scelti i simulanti alimentari corrispondenti ad una determinata categoria alimentare secondo quando indicato nella tabella 2 a seguire.

    Per le prove di migrazione globale da materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con diverse categorie alimentari o con una combinazione di categorie alimentari, si applica la designazione del simulante alimentare di cui al punto 4.

    La tabella 2 contiene le seguenti informazioni:

    Colonna 1 (Numero di riferimento): contiene il numero di riferimento della categoria alimentare.

    Colonna 2 (Descrizione del prodotto alimentare): contiene una descrizione dei prodotti alimentari compresi nella categoria alimentare.

    Colonna 3 (Simulante alimentare): contiene sotto-colonne per ciascuno dei simulanti alimentari.

    Il simulante alimentare nella cui sotto-colonna della colonna 3 compare una croce è utilizzato per le prove di migrazione di materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con prodotti alimentari.

    Quando per una categoria alimentare la croce nella sotto-colonna D2 è seguita da una barra obliqua e da un numero, il risultato della prova di migrazione va diviso per tale numero prima di procedere al confronto tra il risultato e il limite di migrazione. Il numero corrisponde al coefficiente di correzione di cui al punto 4.2 dell’allegato V del presente regolamento.

    Per la categoria alimentare 01.04 è opportuno sostituire il simulante alimentare D2 con etanolo al 95 %.

    Quando per una categoria alimentare la croce nella sotto-colonna B è seguita da (*), la prova nel simulante B può essere omessa se il pH del prodotto alimentare è superiore a 4,5.

    Quando per una categoria alimentare la croce nella sotto-colonna D2 è seguita da (**), la prova nel simulatore alimentare D2 può essere omessa se è possibile dimostrare tramite un’altra prova adeguata che non c’è alcun contatto fra prodotti alimentari grassi e il materiale di materia plastica destinato al contatto con i prodotti alimentari.

    Tabella 2

    Designazione specifica dei simulanti per le categorie alimentari

    (1)

    (2)

    (3)

    Numero di riferimento

    Descrizione del prodotto alimentare

    Simulanti alimentari

    A

    B

    C

    D1

    D2

    E

    01

    Bevande

     

     

     

     

     

     

    01.01

    Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 6 % vol:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Bevande non filtrate:

    Acque, sidri, succhi filtrati di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, nettari di frutta, limonate, sciroppi, bitter, infusi vegetali, caffè, tè, birre, bevande analcoliche, energetiche e simili, acqua aromatizzata, estratto di caffè liquido

     

    X(*)

    X

     

     

     

     

    B.

    Bevande torbide:

    Succhi, cremogenati e bevande analcoliche contenenti polpa di frutta, mosti contenenti polpa di frutta, cioccolato liquido

     

    X(*)

     

    X

     

     

    01.02

    Bevande con gradazione alcolica compresa fra 6 % vol e 20 %.

     

     

    X

     

     

     

    01.03

    Bevande con gradazione alcolica superiore a 20 % e creme di liquori

     

     

     

    X

     

     

    01.04

    Altri: alcol etilico non denaturato

     

    X(*)

     

     

    Sostituto: etanolo al 95 %

     

    02

    Cereali, derivati dei cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria

     

     

     

     

     

     

    02.01

    Amidi e fecole

     

     

     

     

     

    X

    02.02

    Cereali allo stato originario, in fiocchi, soffiati (compresi pop corn, corn flakes e simili)

     

     

     

     

     

    X

    02.03

    Farine di cereali e semole

     

     

     

     

     

    X

    02.04

    Paste secche: ad esempio paste alimentari e paste fresche

     

     

     

     

     

    X

    02.05

    Prodotti della panetteria secca, della biscotteria e della pasticceria secca:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Aventi sostanze grasse in superficie

     

     

     

     

    X/3

     

     

    B.

    Altri

     

     

     

     

     

    X

    02.06

    Prodotti della panetteria e della pasticceria fresca:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Aventi sostanze grasse in superficie

     

     

     

     

    X/3

     

     

    B.

    Altri

     

     

     

     

     

    X

    03

    Cioccolato, zucchero e loro derivati

    Dolciumi

     

     

     

     

     

     

    03.01

    Cioccolato, prodotti rivestiti di cioccolato, succedanei e prodotti rivestiti di succedanei

     

     

     

     

    X/3

     

    03.02

    Dolciumi:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    In forma solida:

     

     

     

     

     

     

     

    I.

    Aventi sostanze grasse in superficie

     

     

     

     

    X/3

     

     

    II.

    Altri

     

     

     

     

     

    X

     

    B.

    In forma di pasta:

     

     

     

     

     

     

     

    I.

    Aventi sostanze grasse in superficie

     

     

     

     

    X/2

     

     

    II.

    Umidi

     

     

    X

     

     

     

    03.03

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    In forma solida: in cristalli o polvere

     

     

     

     

     

    X

     

    B.

    Melassa, sciroppi di zucchero, miele e simili

    X

     

     

     

     

     

    04

    Frutta, ortaggi e loro derivati

     

     

     

     

     

     

    04.01

    Frutta intera, fresca o refrigerata, non pelata

     

     

     

     

     

     

    04.02

    Frutta trasformata:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Frutta secca o disidratata, intera o a pezzi, o sotto forma di farina o polvere

     

     

     

     

     

    X

     

    B.

    Frutta sotto forma di purea, conserva o pasta o nel suo stesso succo o sciroppo di zucchero (marmellate, composta e prodotti similari)

     

    X(*)

    X

     

     

     

     

    C.

    Frutta conservata in un mezzo liquido:

     

     

     

     

     

     

     

    I.

    In mezzo oleoso

     

     

     

     

    X

     

     

    II.

    In mezzo alcolico

     

     

     

    X

     

     

    04.03

    Frutta in guscio (arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole, noci, pinoli e simili):

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Sbucciata, secca, in fiocchi o in polvere

     

     

     

     

     

    X

     

    B.

    Sbucciata e tostata

     

     

     

     

     

    X

     

    C.

    In forma di pasta o di crema

    X

     

     

     

    X

     

    04.04

    Ortaggi interi, freschi o refrigerati, non pelati

     

     

     

     

     

     

    04.05

    Ortaggi trasformati:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Ortaggi secchi o disidratati, interi o a pezzi, sotto forma di farina o polvere

     

     

     

     

     

    X

     

    B.

    Ortaggi freschi, pelati o in pezzi

    X

     

     

     

     

     

     

    C.

    Ortaggi sotto forma di purea, conserva, pasta o nel loro stesso succo (compresi sott’aceto e in salamoia)

     

    X(*)

    X

     

     

     

     

    D.

    Ortaggi conservati:

     

     

     

     

     

     

     

    I.

    In mezzo oleoso

    X

     

     

     

    X

     

     

    II.

    In mezzo alcolico

     

     

     

    X

     

     

    05

    Grassi ed oli

     

     

     

     

     

     

    05.01

    Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, il burro fuso)

     

     

     

     

    X

     

    05.02

    Margarina, burro ed altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio

     

     

     

     

    X/2

     

    06

    Prodotti animali e uova

     

     

     

     

     

     

    06.01

    Pesci:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Freschi, refrigerati, trasformati, salati o affumicati, comprese le uova di pesce

    X

     

     

     

    X/3(**)

     

     

    B.

    Conserve di pesce:

     

     

     

     

     

     

     

    I.

    In mezzo oleoso

    X

     

     

     

    X

     

     

    II.

    In mezzo acquoso

     

    X(*)

    X

     

     

     

    06.02

    Crostacei e molluschi (comprese le ostriche, i mitili, le lumache)

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Freschi nella conchiglia

     

     

     

     

     

     

     

    B.

    Senza conchiglia, trasformati, conservati o cotti senza la conchiglia

     

     

     

     

     

     

     

    I.

    In mezzo oleoso

    X

     

     

     

    X

     

     

    II.

    In mezzo acquoso

     

    X(*)

    X

     

     

     

    06.03

    Carni d’ogni specie zoologica (compresi i volatili e la selvaggina):

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Fresche, refrigerate, salate, affumicate

    X

     

     

     

    X/4(**)

     

     

    B.

    Prodotti trasformati a base di carne (prosciutto, salame, pancetta, salsicce ed altri) o sotto forma di pasta o di crema

    X

     

     

     

    X/4(**)

     

     

    C.

    Prodotti a base di carne marinata in mezzo oleoso

    X

     

     

     

    X

     

    06.04

    Conserve di carne:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    In mezzo grasso o oleoso

    X

     

     

     

    X/3

     

     

    B.

    In mezzo acquoso

     

    X(*)

     

    X

     

     

    06.05

    Uova intere, tuorlo, albume

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    In polvere o essiccati o congelati

     

     

     

     

     

    X

     

    B.

    Liquidi e cotti

     

     

     

    X

     

     

    07

    Prodotti lattiero-caseari

     

     

     

     

     

     

    07.01

    Latte

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Latte e bevande a base di latte intero, parzialmente disidratato e parzialmente o totalmente scremato

     

     

     

    X

     

     

     

    B.

    Latte in polvere compreso il latte artificiale (a base di latte intero in polvere)

     

     

     

     

     

    X

    07.02

    Latte fermentato, come yogurt, latticello e prodotti analoghi

     

    X(*)

     

    X

     

     

    07.03

    Crema e crema acida

     

    X(*)

     

    X

     

     

    07.04

    Formaggi:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Interi, con crosta non commestibile

     

     

     

     

     

    X

     

    B.

    Formaggi naturali senza crosta o con crosta commestibile (gouda, camembert e simili) e formaggi fondenti

     

     

     

     

    X/3(**)

     

     

    C.

    Formaggi fusi (formaggi molli, cottage cheese e simili)

     

    X(*)

     

    X

     

     

     

    D.

    Formaggi conservati:

     

     

     

     

     

     

     

    I.

    In mezzo oleoso

    X

     

     

     

    X

     

     

    II.

    In mezzo acquoso (feta, mozzarella e simili)

     

    X(*)

     

    X

     

     

    08

    Prodotti vari

     

     

     

     

     

     

    08.01

    Aceto

     

    X

     

     

     

     

    08.02

    Alimenti fritti o arrostiti:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Patate fritte, frittelle e simili

    X

     

     

     

    X/5

     

     

    B.

    Di origine animale

    X

     

     

     

    X/4

     

    08.03

    Preparazioni per zuppe, brodi o salse liquide, solide o in polvere (estratti, concentrati); preparazioni alimentari composte omogeneizzate, piatti pronti, compresi lievito e agenti lievitanti

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    In polvere o secchi:

     

     

     

     

     

     

     

    I.

    Dal carattere grasso

     

     

     

     

    X/5

     

     

    II.

    Altri

     

     

     

     

     

    X

     

    B.

    In qualsiasi altra forma esclusi in polvere o secchi:

     

     

     

     

     

     

     

    I.

    Dal carattere grasso

    X

    X(*)

     

     

    X/3

     

     

    II.

    Altro

     

    X(*)

    X

     

     

     

    08.04

    Salse:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Dal carattere acquoso

     

    X(*)

    X

     

     

     

     

    B.

    Dal carattere grasso, ad esempio maionese, salse derivate dalla maionese, salse per insalate ed altre emulsioni olio/acqua, ad esempio salse a base di noce di cocco

    X

    X(*)

     

     

    X

     

    08.05

    Mostarde (ad eccezione di quelle in polvere comprese nella voce 08.14)

    X

    X(*)

     

     

    X/3(**)

     

    08.06

    Panini, pane tostato, pizza e simili contenenti ogni genere di alimenti

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Aventi sostanze grasse in superficie

    X

     

     

     

    X/5

     

     

    B.

    Altri

     

     

     

     

     

    X

    08.07

    Gelati

     

     

    X

     

     

     

    08.08

    Alimenti secchi:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Aventi sostanze grasse in superficie

     

     

     

     

    X/5

     

     

    B.

    Altri

     

     

     

     

     

    X

    08.09

    Alimenti congelati e surgelati

     

     

     

     

     

    X

    08.10

    Estratto concentrato idroalcolico con gradazione alcolica uguale o superiore a 6 % vol

     

    X(*)

     

    X

     

     

    08.11

    Cacao:

     

     

     

     

     

     

     

    A.

    Cacao in polvere, compreso cacao magro e cacao a basso contenuto di grassi

     

     

     

     

     

    X

     

    B.

    Pasta di cacao

     

     

     

     

    X/3

     

    08.12

    Caffè anche torrefatto o decaffeinato o solubile, surrogati del caffè in grani o in polvere

     

     

     

     

     

    X

    08.13

    Piante aromatiche ed altre piante ad esempio camomilla, malva, menta, tè, tiglio ed altre

     

     

     

     

     

    X

    08.14

    Spezie ed aromi allo stato naturale, ad esempio cannella, chiodi di garofano, mostarda in polvere, pepe, vaniglia, zafferano, sale ed altre

     

     

     

     

     

    X

    08.15

    Spezie ed aromi in un mezzo oleoso, ad esempio pesto, pasta di curry

     

     

     

     

    X

     

    4.   Designazione del simulante alimentare per la prova di migrazione globale

    Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nei simulanti alimentari A, B e D2.

    Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari eccetto quelli acidi, la prova si effettua in acqua distillata o in acqua di qualità equivalente o nei simulanti alimentari A e D2.

    Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e per i prodotti lattiero-caseari, la prova si effettua nel simulante alimentare D1.

    Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi, acidi ed alcolici e per i prodotti lattiero-caseari, la prova si effettua nel simulante alimentare B.

    Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici contenenti alcol fino al 20 %, la prova si effettua nel simulante alimentare C.

    Per dimostrare la conformità al limite di migrazione globale per tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi, acidi e alcolici (contenenti alcol fino al 20 %), la prova si effettua nei simulanti alimentari C e B.


    (1)  Qualunque olio vegetale con una distribuzione di acidi grassi di

    N. di atomi di carbonio nella catena di acidi grassi: n. di insaturazione

    6-12

    14

    16

    18:0

    18:1

    18:2

    18:3

    Gamma di composizione degli acidi grassi espressa in % (p/p) di metilestere per gascromatografia

    < 1

    < 1

    1,5-20

    < 7

    15-85

    5-70

    < 1,5


    ALLEGATO IV

    Dichiarazione di conformità

    La dichiarazione scritta di cui all’articolo 15 deve contenere le seguenti informazioni:

    1)

    l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità;

    2)

    l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;

    3)

    l’identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;

    4)

    la data della dichiarazione;

    5)

    la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004;

    6)

    informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione per i quali gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono restrizioni e/o specifiche, così da consentire agli operatori commerciali a valle di rispettare tali restrizioni;

    7)

    informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le disposizioni dell’UE pertinenti o, in mancanza di norme UE, le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti alimentari;

    8)

    le specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali:

    i)

    i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto;

    ii)

    la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;

    iii)

    il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto;

    9)

    in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 o all’articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.


    ALLEGATO V

    PROVE DI CONFORMITÀ

    Per le prove di conformità della migrazione da materiali e oggetti di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari si applicano le seguenti regole generali.

    CAPO 1

    Prove di migrazione specifica da materiali e oggetti già a contatto con prodotti alimentari

    1.1.   Preparazione del campione

    Il materiale o oggetto va conservato come indicato sull’etichetta della confezione o, in mancanza di istruzioni, in condizioni adeguate ai prodotti alimentari confezionati. Il prodotto alimentare va allontanato dal contatto con il materiale o oggetto prima della scadenza o di qualunque data entro cui, secondo il fabbricante, il prodotto deve essere consumato per motivi di qualità o di sicurezza.

    1.2.   Condizioni di prova

    Il prodotto alimentare va trattato in conformità alle istruzioni di cottura indicate sulla confezione, se per esso è prevista la cottura con la confezione. Le parti di alimento che non sono destinate ad essere consumate vanno rimosse ed eliminate. Il resto va omogeneizzato ed analizzato per la migrazione. I risultati analitici devono sempre essere espressi in base alla massa di cibo destinata ad essere consumata a contatto con il materiale destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari.

    1.3.   Analisi delle sostanze migrate

    La migrazione specifica è analizzata nei prodotti alimentari secondo un metodo analitico conforme alle prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    1.4.   Casi particolari

    Se vi è una contaminazione da fonti diverse dai materiali a contatto con i prodotti alimentari, è necessario tenerne conto durante le prove di conformità dei materiali a contatto con i prodotti alimentari, in particolare per quanto concerne gli ftalati (sostanza MCA 157, 159, 283, 728, 729) di cui all’allegato I.

    CAPO 2

    Prove di migrazione specifica da materiali e oggetti non ancora a contatto con prodotti alimentari

    2.1.   Metodo di verifica

    La verifica della conformità della migrazione nei prodotti alimentari ai limiti di migrazione va effettuata nelle condizioni più estreme di tempo e temperatura prevedibili per l’impiego effettivo, tenendo conto dei punti 1.4, 2.1.1, 2.1.6 e 2.1.7.

    La verifica della conformità della migrazione nei simulanti alimentari ai limiti di migrazione va effettuata utilizzando prove di migrazione convenzionali secondo le regole definite nei punti da 2.1.1 a 2.1.7.

    2.1.1.   Preparazione del campione

    Il materiale o l’oggetto deve essere trattato come descritto nelle istruzioni di accompagnamento o nelle disposizioni contenute nella dichiarazione di conformità.

    La migrazione è determinata sul materiale o sull’oggetto o, in presenza di difficoltà pratiche, su un campione prelevato dal materiale o dall’oggetto in questione o comunque rappresentativo di essi. Per ciascun simulante alimentare o tipo di prodotto alimentare viene utilizzato un nuovo campione di prova. Vengono messe a contatto con il simulante alimentare o con il prodotto alimentare soltanto le parti del campione effettivamente destinate al contatto con i prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego reali.

    2.1.2.   Scelta del simulante alimentare

    I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari vanno sottoposti a prove con i simulanti A, B e D2. Tuttavia, in mancanza di sostanze che potrebbero reagire con simulanti o prodotti alimentari acidi, la prova con il simulante B può essere omessa.

    I materiali e gli oggetti destinati solo a certi tipi di prodotti alimentari vanno sottoposti a prove con i simulanti indicati per i tipi di prodotti di cui all’allegato III.

    2.1.3.   Condizioni di contatto nell’impiego di simulanti alimentari

    Il campione va messo a contatto con il simulante alimentare in maniera tale da riprodurre le peggiori condizioni d’uso prevedibili per quanto riguarda la durata (v. tabella 1) e la temperatura (v. tabella 2) di contatto.

    Qualora si osservi che effettuando le prove nelle condizioni di contatto specificate nelle tabelle 1 e 2 i campioni di prova subiscono cambiamenti fisici o di altra natura che non si verificano nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili del materiale o dell’oggetto in esame, è opportuno effettuare le prove di migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili in cui detti cambiamenti fisici o di altra natura non si verificano.

    Tabella 1

    Durata del contatto

    Durata del contatto nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili

    Durata della prova

    t ≤ 5 min

    5 min

    5 min < t ≤ 0,5 ore

    0,5 ore

    0,5 ore < t ≤ 1 ora

    1 ora

    1 ora < t ≤ 2 ore

    2 ore

    2 ore < t ≤ 6 ore

    6 ore

    6 ore < t ≤ 24 ore

    24 ore

    1 giorno < t ≤ 3 giorni

    3 giorni

    3 giorni < t ≤ 30 giorni

    10 giorni

    Oltre 30 giorni

    Vedere condizioni specifiche


    Tabella 2

    Temperatura di contatto

    Contatto nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili

    Condizioni di prova

    Temperatura di contatto

    Temperatura della prova

    T ≤ 5 °C

    5 °C

    5 °C < T ≤ 20 °C

    20 °C

    20 °C < T ≤ 40 °C

    40 °C

    40 °C < T ≤ 70 °C

    70 °C

    70 °C < T ≤ 100 °C

    100 °C o temperatura di riflusso

    100 °C < T ≤ 121 °C

    121 °C (1)

    121 °C < T ≤ 130 °C

    130 °C (1)

    130 °C < T ≤ 150 °C

    150 °C (1)

    150 °C < T < 175 °C

    175 °C (1)

    T > 175 °C

    Regolare la temperatura alla temperatura effettiva dell’interfaccia con il prodotto alimentare (1)

    2.1.4.   Condizioni specifiche per durate di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente e inferiore alla temperatura ambiente

    Per durate di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente, o inferiore, il campione è sottoposto ad una prova accelerata a temperatura elevata per una durata massima di 10 giorni a 60 °C. Le condizioni di durata e di temperatura della prova sono basate sulla formula seguente.

    t2 = t1 * Exp [(-Ea/R) * (1/T1-1/T2)]

    Ea corrisponde all’energia di attivazione di 80 kJ/mol nel caso peggiore

    R è un fattore 8,31 J/Kelvin/mol

    Exp-9627 * (1/T1-1/T2)

    t1 è la durata del contatto

    t2 è la durata della prova

    T1 è la temperatura di contatto in Kelvin. Tale temperatura è regolata a 298 K (25 °C) per la conservazione a temperatura ambiente e a 278 K (5 °C) per condizioni di refrigerazione e congelamento.

    T2 è la temperatura di prova in Kelvin.

    La prova per 10 giorni a 20 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di congelamento

    La prova per 10 giorni a 40 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di refrigerazione e congelamento, compreso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.

    La prova per 10 giorni a 50 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di refrigerazione e congelamento compreso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.

    La prova per 10 giorni a 60 °C comprende la conservazione prolungata per oltre 6 mesi a temperatura ambiente incluso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.

    La temperatura di prova massima è regolata dalla temperatura della transizione di fase del polimero. Alla temperatura di prova il campione di prova non deve subire cambiamenti fisici.

    Per la conservazione a temperatura ambiente la durata della prova può essere ridotta a 10 giorni a 40 °C in presenza di dati scientifici che confermano che la migrazione della rispettiva sostanza nel polimero ha raggiunto l’equilibrio in dette condizioni di prova.

    2.1.5.   Condizioni specifiche per combinazioni di durate e temperature di contatto

    Se un materiale o un oggetto è destinato a diverse applicazioni che comprendono diverse combinazioni di durata e temperatura di contatto, la prova deve essere limitata alle condizioni di prova riconosciute come più rigorose secondo i dati scientifici.

    Se il materiale o l’oggetto è destinato ad un’applicazione a contatto con un prodotto alimentare che lo sottopone in successione ad una combinazione di due o più durate e temperature, la prova di migrazione viene effettuata sottoponendo il campione di prova in successione a tutte le peggiori condizioni d’impiego prevedibili, utilizzando la stessa porzione di simulante alimentare.

    2.1.6.   Oggetti ad uso ripetuto

    Se il materiale o l’oggetto è destinato a venire ripetutamente a contatto con i prodotti alimentari, le prove di migrazione sono effettuate tre volte su un campione singolo utilizzando ogni volta una nuova porzione di simulante alimentare. La verifica di conformità va effettuata sulla base del livello di migrazione riscontrato nella terza prova.

    Tuttavia, in presenza di una prova inconfutabile che il livello di migrazione non aumenta nella seconda e nella terza prova e se nella prima prova non si superano i limiti di migrazione, non sono necessarie altre prove.

    Il materiale o oggetto deve rispettare il limite di migrazione specifica già nella prima prova per le sostanze il cui limite di migrazione specifica è indicato come non rilevabile nell’allegato I, tabella 1, colonna 8, o tabella 2, colonna 3, e per le sostanze non comprese negli elenchi utilizzate al di qua di una barriera funzionale di materia plastica disciplinate dalle regole di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), che non dovrebbero migrare in quantità rilevabili.

    2.1.7.   Analisi delle sostanze che migrano

    Al termine della durata di contatto prescritta, la migrazione specifica è analizzata nel prodotto o nel simulante alimentare secondo un metodo analitico conforme alle prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    2.1.8.   Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA)

    Per le sostanze instabili nel simulante o nel prodotto alimentare o per cui non è disponibile un metodo analitico adeguato, l’allegato I reca che la verifica della conformità va effettuata verificando il contenuto residuo per 6 dm2 di superficie di contatto. Per i materiali e gli oggetti compresi fra 500 ml e 10 l si applica la superficie effettivamente a contatto. Per i materiali e gli oggetti inferiori ai 500 ml e superiori a 10 l nonché per quelli per cui non è pratico calcolare la superficie di contatto effettiva, si suppone che la superficie di contatto corrisponda a 6 dm2 per kg di prodotto alimentare.

    2.2.   Approcci di screening

    Per effettuare lo screening di un materiale o di un oggetto al fine di determinarne la conformità ai limiti di migrazione, è possibile applicare uno qualsiasi degli approcci seguenti, considerati più rigorosi del metodo di verifica descritto al punto 2.1.

    2.2.1.   Sostituzione della migrazione specifica con la migrazione globale

    Per effettuare lo screening della migrazione specifica delle sostanze non volatili, è possibile applicare la determinazione della migrazione globale a condizioni di prova rigorose almeno quanto quelle per la migrazione specifica.

    2.2.2.   Contenuto residuo

    Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare il potenziale di migrazione sulla base del contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell’oggetto supponendo una migrazione completa.

    2.2.3.   Modellizzazione della migrazione

    Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare il potenziale di migrazione in base al contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell’oggetto applicando i modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su dati scientifici costruiti per sovrastimare la migrazione effettiva.

    2.2.4.   Sostituti di simulanti alimentari

    Per lo screening della migrazione specifica è possibile sostituire i simulanti alimentari con sostituti di simulanti se, in base a dati scientifici, detti sostituti sovrastimano la migrazione rispetto ai simulanti alimentari regolamentati.

    CAPO 3

    Prove di migrazione globale

    Le prove di migrazione globale sono effettuate alle condizioni standardizzate definite nel presente capo.

    3.1.   Condizioni di prova standardizzate

    La prova di migrazione globale per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari alle condizioni descritte nella tabella 3, colonna 3, va effettuata per la durata e alla temperatura specificate nella colonna 2. La prova OM5 può essere effettuata per 2 ore a 100 °C (simulante D2) o ad una temperatura di riflusso (simulante A, B, C, D1) o per 1 ora a 121 °C. Il simulante alimentare è scelto conformemente all’allegato III.

    Qualora si osservi che effettuando le prove nelle condizioni di contatto specificate nella tabella 3 i campioni di prova subiscono cambiamenti fisici o di altra natura che non si verificano nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili del materiale o dell’oggetto in esame, è opportuno effettuare le prove di migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili in cui detti cambiamenti fisici o di altra natura non si verificano.

    Tabella 3

    Condizioni di prova standardizzate

    Colonna 1

    Colonna 2

    Colonna 3

    Numero della prova

    Durata di contatto in giorni [g] o ore [h] alla temperatura di contatto in [°C]

    Condizioni di contatto previste con i prodotti alimentari

    OM1

    10 g a 20 °C

    Qualunque contatto con il prodotto alimentare in condizioni di congelamento e refrigeramento.

    OM2

    10 g a 40 °C

    Qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, compreso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.

    OM3

    2 h a 70 °C

    Qualunque condizione di contatto che includa il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti non seguita da conservazione prolungata a temperatura ambiente o di refrigerazione.

    OM4

    1 h a 100 °C

    Applicazioni ad alta temperatura per tutti i simulanti alimentari ad una temperatura fino a 100 °C.

    OM5

    2 h a 100 °C o alla temperatura di riflusso oppure 1 h a 121 °C

    Applicazioni ad alta temperatura fino a 121 °C.

    OM6

    4 h a 100 °C o alla temperatura di riflusso

    Qualunque condizione di contatto con i prodotti alimentari con i simulanti A, B o C, ad una temperatura superiore a 40 °C.

    OM7

    2 h a 175 °C

    Applicazioni ad alta temperatura con cibi grassi che superano le condizioni di OM5.

    La prova OM7 comprende anche le condizioni di contatto con prodotti alimentari descritte per OM1, OM2, OM3, OM4, OM5. Essa corrisponde alle condizioni peggiori per i simulanti alimentari dei cibi grassi a contatto con non poliolefine. In caso sia tecnicamente impossibile svolgere la prova OM7 con il simulante D2, la prova può essere sostituita come descritto al punto 3.2.

    La prova OM 6 comprende anche le condizioni di contatto con prodotti alimentari descritte per OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Essa corrisponde alle condizioni peggiori per i simulanti A, B e C a contatto con non poliolefine.

    La prova OM 5 comprende anche le condizioni di contatto con prodotti alimentari descritte per OM1, OM2, OM3, OM4. Essa corrisponde alle condizioni peggiori per tutti i simulanti alimentari a contatto con poliolefine.

    La prova OM 2 comprende inoltre le condizioni di contatto con prodotti alimentari descritte per OM1 e OM3.

    3.2.   Prove sostitutive per OM7 con il simulante D2

    In caso sia tecnicamente impossibile svolgere la prova OM7 con il simulante D2, essa può essere sostituita dalle prove OM 8 o OM9. Entrambe le condizioni di prova descritte per le rispettive prove vanno ricreate con un nuovo campione di prova.

    Numero della prova

    Condizioni di prova

    Condizioni di contatto previste con i prodotti alimentari

    Comprende le condizioni di contatto previste con i prodotti alimentari descritte in

    OM 8

    Simulante E per 2 ore a 175 °C e simulante D2 per 2 ore a 100 °C

    Solo applicazioni ad alta temperatura

    OM1, OM3, OM4, OM5 e OM6

    OM 9

    Simulante E per 2 ore a 175 °C e simulante D2 per 10 giorni a 40 °C.

    Applicazioni ad alta temperatura compresa la conservazione prolungata a temperatura ambiente

    OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 e OM6

    3.3.   Oggetti ad uso ripetuto

    Se un materiale o un oggetto è destinato a venire ripetutamente a contatto con i prodotti alimentari, la prova di migrazione è effettuata tre volte su un campione singolo, utilizzando un nuovo campione di simulante alimentare ogni volta.

    La verifica della conformità dev’essere effettuata sulla base del livello di migrazione riscontrato nella terza prova. Tuttavia, in presenza di una prova inconfutabile che il livello di migrazione non aumenta nella seconda e nella terza prova, e se nella prima prova non si superano i limiti di migrazione globale, non sono necessarie altre prove.

    3.4.   Approcci di screening

    Per lo screening di un materiale o di un oggetto al fine di determinarne la conformità ai limiti di migrazione, è possibile applicare uno qualsiasi degli approcci seguenti, considerati più rigorosi del metodo di verifica descritto ai punti 3.1 e 3.2.

    3.4.1.   Contenuto residuo

    Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile calcolare il potenziale di migrazione sulla base del contenuto residuo di sostanze migrabili determinate in un’estrazione completa del materiale o dell’oggetto.

    3.4.2.   Sostituti di simulanti alimentari

    Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile sostituire i simulanti alimentari se, in base a dati scientifici, il sostituto del simulante alimentare sovrastima la migrazione rispetto ai simulanti alimentari regolamentati.

    CAPO 4

    Coefficienti di correzione applicati al confronto tra i risultati delle prove di migrazione e i limiti di migrazione

    4.1.   Correzione della migrazione specifica nei prodotti alimentari con un tenore di grassi superiore al 20 % mediante il coefficiente di riduzione per i grassi (Fat Reduction Factor — FRF)

    Per le sostanze lipofiliche per le quali nell’allegato I, colonna 7, è indicato che il FRF è applicabile, esso può essere utilizzato per correggere la migrazione specifica. Il FRF si determina con la formula FRF = (g di grassi nell’alimento/kg di alimento)/200 = (% grassi × 5)/100.

    Il FRF deve essere applicato secondo le regole seguenti.

    I risultati della prova di migrazione vanno divisi per il FRF prima di procedere al confronto con i limiti di migrazione.

    La correzione mediante l’FRF non si applica nei seguenti casi:

    a)

    quando il materiale o l’oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con prodotti alimentari per lattanti e bambini così come definiti dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE;

    b)

    ai materiali e agli oggetti per i quali non è possibile stimare — in ragione ad esempio della loro forma o impiego — il rapporto tra la loro superficie e la quantità di prodotto alimentare a contatto con essi e per i quali la migrazione è calcolata utilizzando il fattore di conversione convenzionale area/volume di 6 dm2/kg.

    L’applicazione dell’FRF non deve determinare una migrazione specifica superiore al limite globale di migrazione.

    4.2.   Correzione della migrazione nel simulante alimentare D2

    Per le categorie alimentari per le quali nella sotto-colonna D2 della colonna 3 della tabella 2 dell’allegato III la croce è seguita da un numero, il risultato della prova di migrazione nel simulante D2 va diviso per tale numero.

    I risultati della prova di migrazione vanno divisi per il coefficiente di correzione prima di procedere al confronto con i limiti di migrazione.

    La correzione non è applicabile alla migrazione specifica per le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione riportato nell’allegato I per le quali il limite di migrazione specifica nella colonna 8 è «non rilevabile» e per le sostanze non comprese negli elenchi utilizzate al di qua di una barriera funzionale di materia plastica, per le quali valgono le regole di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), che non dovrebbero migrare in quantità rilevabili.

    4.3.   Combinazione dei coefficienti di correzione 4.1 e 4.2

    I coefficienti di correzione descritti ai punti 4.1. e 4.2. possono essere combinati per la migrazione di sostanze per cui il FRF è applicabile quando si effettua la prova nel simulante D2 moltiplicando entrambi i fattori. Il coefficiente massimo applicato non deve superare 5.


    (1)  Questa temperatura va utilizzata solo per i simulanti D2 e E. Per applicazioni riscaldate sotto pressione può essere effettuata una prova di migrazione sotto pressione alla temperatura adeguata. Per i simulanti A, B, C o D1 la prova può essere sostituita da una prova a 100 °C o ad una temperatura di riflusso per una durata corrispondente a quattro volte la durata selezionata secondo le condizioni indicate nella tabella 1.


    ALLEGATO VI

    Tavole di concordanza

    Direttiva 2002/72/CE

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1

    Articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4

    Articolo 2

    Articolo 1 bis

    Articolo 3

    Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 4, paragrafo 2, articolo 4 bis, paragrafi 1 e 4, articolo 4 quinquies, allegato II, punti 2 e 3 ed allegato III, punti 2 e 3

    Articolo 6

    Articolo 4 bis, paragrafi 3 e 6

    Articolo 7

    Allegato II, punto 4, e allegato III, punto 4

    Articolo 8

    Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 9

    Articolo 6

    Articolo 10

    Articolo 5 bis, paragrafo 1, e allegato I, punto 8

    Articolo 11

    Articolo 2

    Articolo 12

    Articolo 7 bis

    Articolo 13

    Articolo 9, paragrafi 1e 2

    Articolo 15

    Articolo 9, paragrafo 3

    Articolo 16

    Articolo 7 e allegato I, punto 5 bis

    Articolo 17

    Articolo 8

    Articolo 18

    Allegato II, punto 3, e allegato III, punto 3

    Articolo 19

    Allegato I, allegato II, allegato IV, allegato IV bis, allegato V, parte B, e allegato VI

    Allegato I

    Allegato II, punto 2, allegato III, punto 2, ed allegato V, parte A

    Allegato II

    Articolo 8, paragrafo 5, e allegato VI bis

    Allegato IV

    Allegato I

    Allegato V


    Direttiva 93/8/CEE

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 11

    Articolo 1

    Articolo 12

    Articolo 1

    Articolo 18

    Allegato

    Allegato III

    Allegato

    Allegato V


    Direttiva 97/48/CE

    Presente regolamento

    Allegato

    Allegato III

    Allegato

    Allegato V


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