20.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/1


DIRETTIVA 2010/23/UE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2010

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), i soggetti passivi che effettuano operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili sono tenuti a versare l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Tuttavia, nel caso delle operazioni transfrontaliere e di alcuni settori nazionali ad alto rischio, come quello della costruzione o dei rifiuti, è previsto che l’obbligo di versare l’IVA spetti al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

(2)

Tenuto conto della gravità delle frodi in materia di IVA, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati, a titolo temporaneo, ad applicare un meccanismo in base al quale l’obbligo di versare l’IVA spetti al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE (4) e altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva.

(3)

Contrariamente ad un’applicazione generale, l’introduzione di un meccanismo mirato a tali servizi che, secondo l’esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi, non dovrebbe influire negativamente sui principi fondamentali del regime dell’IVA, quali i pagamenti frazionati.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero redigere una relazione di valutazione sull’applicazione del meccanismo in modo da consentire una valutazione della sua efficacia.

(5)

Per valutare in modo trasparente l’effetto dell’applicazione del meccanismo sulle attività fraudolente è opportuno che le relazioni di valutazione degli Stati membri siano basate su criteri predefiniti stabiliti dagli stessi. Tale valutazione dovrebbe indicare chiaramente il livello della frode prima e dopo l’applicazione del meccanismo ed eventuali conseguenti trasferimenti di attività fraudolente verso altri servizi. È inoltre opportuno che la relazione valuti i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi.

(6)

È opportuno che ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento delle attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi contemplati dalla presente direttiva presenti una relazione al riguardo.

(7)

Per offrire a tutti gli Stati membri l’opzione di applicare tale meccanismo è necessario apportare una modifica specifica alla direttiva 2006/112/CE.

(8)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire combattere le frodi ai danni dell’IVA mediante una misura temporanea che deroga alle norme vigenti nell’Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2006/112/CE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 199 bis

1.   Fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

a)

trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (5), trasferibili a norma dell’articolo 12 di tale direttiva;

b)

trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’applicazione del meccanismo di cui al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e le forniscono le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione relativa all’ambito di applicazione della misura che attua il meccanismo e una descrizione particolareggiata delle misure di accompagnamento, inclusi qualsiasi obbligo dei soggetti passivi in materia di comunicazione delle informazioni e qualsiasi misura di controllo;

b)

criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l’applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri servizi prima e dopo l’applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l’applicazione del meccanismo;

c)

la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

3.   Gli Stati membri che applicano il meccanismo di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), entro il 30 giugno 2014. La relazione menziona chiaramente le informazioni da considerare riservate e quelle che possono essere pubblicate.

La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell’efficacia e dell’efficienza globali della misura, in particolare con riguardo ai seguenti aspetti:

a)

l’impatto sulle attività fraudolente inerenti alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;

b)

il possibile trasferimento delle attività fraudolente ai beni o ad altri servizi;

c)

i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi.

4.   Ogni Stato membro che, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 1 presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2014.

Articolo 2

Gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo di cui all’articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, comunicano alla Commissione le disposizioni della misura di applicazione del meccanismo al momento dell’avvio di quest’ultimo.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

La presente direttiva si applica fino al 30 giugno 2015.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  Parere del 10 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 21 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(4)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(5)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32