14.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/65


DECISIONE 2008/669/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha ritenuto che un’azione di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) per la riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau fosse opportuna, coerente e complementare al Fondo europeo di sviluppo e ad altre attività comunitarie.

(2)

In seguito a una seconda missione di accertamento dei fatti dell’UE dispiegata nell’ottobre del 2007, il 10 dicembre 2007 il Consiglio ha approvato un concetto generale per un’eventuale azione PESD a sostegno della riforma del settore della sicurezza della Guinea-Bissau.

(3)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/112/PESC relativa alla missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1).

(4)

Un accordo sullo status della missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau è stato negoziato tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau.

(5)

Occorre approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione (3).

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)   GU L 40 del 14.2.2008, pag. 11.

(2)  Cfr. pag. 66 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau

L’UNIONE EUROPEA, in appresso «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU, in appresso «Stato ospitante»,

dall’altra,

in seguito denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

lo scambio di lettere tra il Segretario generale/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Javier Solana, e il presidente della Repubblica di Guinea-Bissau, João Bernardo Vieira, sulla possibile missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau,

l’azione comune 2008/112/PESC del Consiglio del 12 febbraio 2008 relativa alla missione dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1),

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e definizioni

1.   Il presente accordo si applica alla missione dell’Unione europea e al suo personale.

2.   Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Ai fini del presente accordo, si intende per:

a)

«EU SSR Guinea-Bissau»: la missione dell’UE nello Stato ospitante, istituita dall’azione comune 2008/112/PESC, compresi componenti, forze, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all’EU SSR Guinea-Bissau;

b)

«capomissione»: il capomissione dell’EU SSR Guinea-Bissau nominato dal Consiglio dell’Unione europea;

c)

«personale dell’EU SSR Guinea-Bissau»: il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE, e dai paesi terzi invitati dall’UE a partecipare all’EU SSR Guinea-Bissau, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall’EU SSR Guinea-Bissau, incaricato di preparare, sostenere ed attuare la missione e il personale inviato in missione da uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale locale;

d)

«quartier generale»: la sede dell’EU SSR Guinea-Bissau a Bissau;

e)

«Stato d’origine»: lo Stato membro dell’UE o il paese terzo che ha distaccato personale per l’EU SSR Guinea-Bissau;

f)

«infrastrutture»: tutti gli edifici, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell’EU SSR Guinea-Bissau, nonché per l’alloggio del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau;

g)

«personale locale»: il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   L’EU SSR Guinea-Bissau e il suo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi della missione.

2.   L’EU SSR Guinea-Bissau è autonoma per quanto riguarda l’esecuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell’EU SSR Guinea-Bissau.

3.   Il capomissione informa periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau presenti nel territorio dello Stato ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1.   Il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau è munito di e identificato da una tessera di riconoscimento dell’EU SSR Guinea-Bissau che ha l’obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti dello Stato ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell’EU SSR Guinea-Bissau.

2.   I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell’EU SSR Guinea-Bissau recano contrassegni d’identificazione e/o targhe distintivi dell’EU SSR Guinea-Bissau, che sono comunicati alle autorità competenti dello Stato ospitante.

3.   L’EU SSR Guinea-Bissau è autorizzata ad esporre la bandiera dell’UE presso il quartier generale e in altro locale, da sola o assieme alla bandiera dello Stato ospitante, a seconda della decisione del capomissione. Le bandiere nazionali o insegne degli elementi nazionali che costituiscono l’EU SSR Guinea-Bissau possono essere esposte sulle installazioni, sui veicoli e sulle uniformi dell’EU SSR Guinea-Bissau, su decisione del capomissione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1.   Il personale, le risorse e i mezzi di trasporto dell’EU SSR Guinea-Bissau devono attraversare le frontiere dello Stato ospitante ai valichi di frontiera ufficiali, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali.

2.   Lo Stato ospitante facilita l’ingresso nel suo territorio e l’uscita dallo stesso dell’EU SSR Guinea-Bissau e del suo personale. Fatto salvo il controllo dei passaporti all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato ospitante e dell’uscita dallo stesso, il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau, fornendo la prova dell’appartenenza alla missione, non è soggetto alle norme applicabili in materia di passaporti, controlli doganali, visti e immigrazione né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l’immigrazione nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau è esonerato dall’applicazione delle norme dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

4.   I beni e i mezzi di trasporto dell’EU SSR Guinea-Bissau in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto della missione sono esonerati dalla produzione di inventari e di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione.

5.   I veicoli e gli aeromobili a sostegno della missione non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti internazionali pertinenti. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell’articolo 19.

6.   Il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Lo Stato ospitante accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, le patenti e i permessi di guida detenuti dal personale dell’EU SSR Guinea-Bissau.

7.   L’EU SSR Guinea-Bissau e il suo personale, nonché i veicoli, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio dello Stato ospitante, compresi il mare territoriale e il suo spazio aereo. Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell’articolo 19.

8.   Ai fini della missione, il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau e il personale locale assunto dall’EU SSR Guinea-Bissau, quando viaggiano in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti senza pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri. L’EU SSR Guinea-Bissau non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per il personale dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell’EU SSR Guinea-Bissau concessi dallo Stato ospitante

1.   Le installazioni dell’EU SSR Guinea-Bissau sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.

2.   Le installazioni dell’EU SSR Guinea-Bissau, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3.   L’EU SSR Guinea-Bissau, i suoi beni mobili e immobili, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale di ogni genere.

4.   Gli archivi e i documenti dell’EU SSR Guinea-Bissau sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

5.   La corrispondenza ufficiale dell’EU SSR Guinea-Bissau è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa alla missione e alle sue funzioni.

6.   Per quanto riguarda le merci acquistate o importate, i servizi forniti e le installazioni utilizzate dall’EU SSR Guinea-Bissau ai fini della missione, l’EU SSR Guinea-Bissau è esonerata dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga. L’EU SSR Guinea-Bissau non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

7.   Per gli articoli destinati alla missione lo Stato ospitante consente l’ingresso e concede l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau concessi dallo Stato ospitante

1.   Il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

2.   I documenti, la corrispondenza e i beni del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.

3.   Il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza. Lo Stato d’origine o l’istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

4.   Il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau gode dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le dichiarazioni (orali o scritte) e tutti gli atti da esso compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali. Il capomissione e l’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione e l’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell’articolo 16. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può continuare. La certificazione da parte del capomissione e dell’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante, che non può contestarla.

Il membro del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni reclamo/ricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

5.   Il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau non è tenuto all’obbligo di rendere testimonianza.

6.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau, certificati dal capomissione come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

7.   L’immunità di un membro del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d’origine.

8.   Il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’EU SSR Guinea-Bissau, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.

9.   Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’EU SSR Guinea-Bissau o dagli Stati d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.

10.   Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l’ingresso in esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all’uso personale di membri del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau. Lo Stato ospitante autorizza altresì l’esportazione di tali oggetti. Per i beni e servizi acquisiti sul mercato interno, il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau è esentato dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte in conformità delle leggi dello Stato ospitante.

11.   I membri del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau sono esenti dall’ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso l’ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau interessato o di un rappresentante autorizzato dell’EU SSR Guinea-Bissau.

Articolo 7

Personale locale

Il personale locale gode dei privilegi e delle immunità solo nella misura consentita dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni della missione.

Articolo 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine su tutti i membri del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau soggetti alla pertinente legge dello Stato d’origine.

Articolo 9

Sicurezza

1.   Lo Stato ospitante, per mezzo delle proprie capacità, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau.

2.   A tal fine lo Stato ospitante adotta tutte le misure necessarie per la protezione e la sicurezza dell’EU SSR Guinea-Bissau e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dallo Stato ospitante, sono convenute con il capomissione prima di essere attuate. Lo Stato ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all’evacuazione medica del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell’articolo 19.

Articolo 10

Uniformi

1.   Il personale dell’EU SSR Guinea-Bissau indossa uniformi nazionali o abiti civili con segni distintivi di identificazione dell’EU SSR Guinea-Bissau.

2.   L’uso dell’uniforme è soggetto a norme emanate dal capomissione.

Articolo 11

Cooperazione e accesso all’informazione

1.   Lo Stato ospitante offre piena cooperazione e sostegno all’EU SSR Guinea-Bissau e al relativo personale.

2.   Se richiesto e se necessario per il compimento della missione EU SSR Guinea-Bissau, lo Stato ospitante fornisce al personale dell’EU SSR Guinea-Bissau effettivo accesso a:

a)

edifici, installazioni, locali e veicoli ufficiali sotto il controllo dello Stato ospitante;

b)

documenti, materiali e informazioni sotto il controllo dello Stato ospitante pertinenti al mandato dell’EU SSR Guinea-Bissau.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell’articolo 19.

3.   Il capomissione e lo Stato ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. Lo Stato ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l’EU SSR Guinea-Bissau.

Articolo 12

Supporto dello Stato ospitante e conclusione di contratti

1.   Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di assistere l’EU SSR Guinea-Bissau a trovare installazioni adeguate.

2.   Lo Stato ospitante mette a disposizione a titolo gratuito le installazioni disponibili di sua proprietà o di proprietà di persone giuridiche private, nella misura in cui le strutture in questione siano necessarie per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell’EU SSR Guinea-Bissau.

3.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l’esecuzione della missione, nonché l’assistenza alla stessa, il che comporta la condivisione di installazioni e la fornitura di attrezzature agli esperti dell’EU SSR Guinea-Bissau.

4.   Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto alla missione alle stesse condizioni previste per il proprio personale.

5.   La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall’EU SSR Guinea-Bissau nello Stato ospitante è determinata dal contratto in questione.

6.   Il contratto può stipulare che la procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 16, paragrafi 3 e 4, sia applicabile alle controversie derivanti dall’applicazione del contratto.

Articolo 13

Modifiche delle installazioni

L’EU SSR Guinea-Bissau è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo le installazioni in funzione delle loro necessità operative.

Per tali costruzioni, variazioni o modifiche lo Stato ospitante non può richiedere all’EU SSR Guinea-Bissau alcuna compensazione.

Articolo 14

Decesso di membri del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau

1.   Il capomissione è abilitato a provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau, nonché dei suoi effetti personali.

2.   Sulla salma dei membri del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato d’origine e la presenza di un rappresentante dell’EU SSR Guinea-Bissau e/o di tale Stato.

3.   Lo Stato ospitante e l’EU SSR Guinea-Bissau si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau.

Articolo 15

Comunicazioni

1.   L’EU SSR Guinea-Bissau può installare e utilizzare stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.

2.   L’EU SSR Guinea-Bissau ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, telefax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le attrezzature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle strutture dell’EU SSR Guinea-Bissau e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell’esecuzione dell’operazione.

3.   All’interno delle proprie strutture l’EU SSR Guinea-Bissau può prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza indirizzata al personale dell’EU SSR Guinea-Bissau o da esso spedita.

Articolo 16

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1.   L’EU SSR Guinea-Bissau e il relativo personale non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti beni civili o pubblici derivanti dalle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell’EU SSR Guinea-Bissau.

2.   Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni civili o pubblici non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite di beni dell’EU SSR Guinea-Bissau, sono trasmesse all’EU SSR Guinea-Bissau tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate dall’EU SSR Guinea-Bissau.

3.   Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione composta pariteticamente di rappresentanti dell’EU SSR Guinea-Bissau e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4.   La controversia, se non può essere composta nell’ambito della commissione per le richieste di indennizzo:

a)

è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell’UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR;

b)

è sottoposta a un’istanza arbitrale, le cui decisioni sono vincolanti, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a).

5.   L’istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall’EU SSR Guinea-Bissau e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall’EU SSR Guinea-Bissau. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l’EU SSR Guinea-Bissau non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l’arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

6.   L’EU SSR Guinea-Bissau e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell’istanza arbitrale, le procedure applicabili all’interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 17

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell’EU SSR Guinea-Bissau e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell’UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 18

Disposizioni varie

1.   Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell’EU SSR Guinea-Bissau e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all’EU SSR Guinea-Bissau.

Articolo 19

Accordi di attuazione

Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

Articolo 20

Entrata in vigore e cessazione

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell’ultimo membro del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau, secondo quanto notificato dall’EU SSR Guinea-Bissau.

2.   Nonostante il paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 8, all’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all’articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10, e agli articoli 13 e 16 sono considerate applicabili dalla data in cui il primo membro del personale dell’EU SSR Guinea-Bissau è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Bissau, addì 11 luglio 2008, in due originali in lingua portoghese.

Per l’Unione europea

J.-F. PAROT

Per la Repubblica di Guinea-Bissau

M.-C. NOBRE CABRAL


(1)   GU L 40 del 14.2.2008, pag. 11.