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13.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/23 |
DECISIONE 2008/666/PESC DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (1). |
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(2) |
L’articolo 13, paragrafo 4, di detta azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono stabilite in un accordo da concludere in conformità dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea. |
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(3) |
Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, in caso di future operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi, ad avviare negoziati con paesi terzi per concludere accordi sulla base di un modello di accordo tra l’Unione europea e un paese terzo sulla partecipazione di un paese terzo a un’operazione dell’Unione europea di gestione civile delle crisi. Su tale base, la presidenza ha negoziato un accordo con la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO). |
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(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. HORTEFEUX
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)
L’UNIONE EUROPEA (UE)
da una parte, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
dall’altra,
in appresso denominate «le parti»,
TENUTO CONTO:
dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO),
dell’invito alla Confederazione svizzera a partecipare alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO),
del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante civile dell’operazione dell’UE e del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione della Confederazione svizzera all’operazione diretta dall’UE,
della decisione del Comitato politico e di sicurezza EULEX/2/2008 del 22 aprile 2008 relativa all’accettazione del contributo della Confederazione svizzera alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO),
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Partecipazione all’operazione
1. La Confederazione svizzera aderisce all’azione comune 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (di seguito denominata «EULEX KOSOVO»), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decida di prorogare l’EULEX KOSOVO, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Confederazione svizzera all’EULEX KOSOVO lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.
3. La Confederazione svizzera garantisce che il suo personale partecipante all’EULEX KOSOVO effettui la propria missione in linea con
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l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) e le eventuali successive modifiche, |
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il piano operativo, |
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le misure di attuazione. |
4. Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera presso l’EULEX KOSOVO conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’EULEX KOSOVO.
5. La Confederazione svizzera informa a tempo debito il comandante civile dell’operazione e il capomissione dell’EULEX KOSOVO (di seguito denominato «il capomissione») di qualsiasi modifica del proprio contributo all’EULEX KOSOVO.
6. Il personale distaccato presso l’EULEX KOSOVO è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l’EULEX KOSOVO fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.
Articolo 2
Status del personale
1. Lo status del personale messo a disposizione dell’EULEX KOSOVO dalla Confederazione svizzera è disciplinato dalle disposizioni sullo status della missione previste all’articolo 10, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).
2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori del Kosovo è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Confederazione svizzera.
3. Fatto salvo l’accordo sullo status della missione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se disponibile, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all’EULEX KOSOVO.
4. La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo, formulate da o concernenti membri del suo personale, connesse alla partecipazione all’EULEX KOSOVO. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali.
5. La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’EULEX KOSOVO e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.
6. Gli Stati membri dell’Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo in relazione alla partecipazione della Confederazione svizzera all’EULEX KOSOVO e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.
Articolo 3
Informazioni classificate
1. La Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio del 19 marzo 2001 e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capomissione.
2. Laddove l’UE e la Confederazione svizzera abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo si applicano nell’ambito dell’EULEX KOSOVO.
Articolo 4
Catena di comando
1. Tutto il personale partecipante all’EULEX KOSOVO resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante civile dell’operazione, il quale esercita il comando e controllo a livello strategico.
3. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EULEX KOSOVO a livello di teatro delle operazioni.
4. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EULEX KOSOVO.
5. La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti alla medesima, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo.
6. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’EULEX KOSOVO. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.
7. Un responsabile del contingente nazionale (NCL) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in sede di EULEX KOSOVO. L’NCL riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina generale del contingente.
8. La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione della Confederazione svizzera, sempreché tale Stato contribuisca ancora all’EULEX KOSOVO alla data di conclusione dell’operazione.
Articolo 5
Aspetti finanziari
1. La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione tranne i costi soggetti a finanziamento comune, in base al bilancio operativo dell’operazione.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati alla popolazione locale o alle persone giuridiche nel luogo in cui condotta l’operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.
Articolo 6
Disposizioni di attuazione del presente accordo
Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell’attuazione del presente accordo è concluso tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.
Articolo 7
Inadempienza
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dei precedenti articoli, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.
Articolo 8
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera all’operazione.
Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2008.
Per l’Unione europea
Per la Confederazione svizzera
ALLEGATO
DICHIARAZIONI
Dichiarazione degli Stati membri dell’UE
Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’UE 2008/124/PESC, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’ambito dell’EULEX KOSOVO, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Confederazione svizzera nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’EULEX KOSOVO, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’EULEX KOSOVO proveniente dalla Confederazione svizzera nell’utilizzare detti mezzi.
Dichiarazione della Confederazione svizzera
La Confederazione svizzera, quale partecipante alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), istituita dall’azione comune dell’UE 2008/124/PESC, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’EULEX KOSOVO per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’ambito dell’EULEX KOSOVO qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’EULEX KOSOVO, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’EULEX KOSOVO, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’EULEX KOSOVO nell’utilizzare detti mezzi.