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13.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/66 |
ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’EUROPOL
del 29 novembre 2006
che modifica l’elenco dei posti Europol di cui all’allegato 1 dello statuto del personale dell’Europol
(2007/32/CE)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
visto l'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998, che istituisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (1) (di seguito «lo statuto»), in particolare il suo allegato 1,
considerando che spetta al consiglio di amministrazione, all’unanimità, la modifica dell’elenco dei posti Europol che compare nell’allegato 1 dello statuto,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il primo paragrafo dell’allegato 1 dello statuto del personale dell’Europol è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO 1
Posti Europol
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1) |
Fatto salvo il paragrafo 3, i posti Europol sono in particolare i seguenti:
Il presente elenco può essere modificato dal consiglio di amministrazione con delibera unanime (*4). |
(*1) Il personale di sicurezza continuerà ad essere retribuito in base alle condizioni locali finché gli stipendi di tale categoria saranno pagati prevalentemente dal governo olandese. Questi posti figurano pertanto tra parentesi quadre."
(*1) Il personale di sicurezza continuerà ad essere retribuito in base alle condizioni locali finché gli stipendi di tale categoria saranno pagati prevalentemente dal governo olandese. Questi posti figurano pertanto tra parentesi quadre."
(*2) Nota esplicativa: conformemente al paragrafo 5 dell’appendice 1 dello statuto, tutti i posti contrassegnati da un asterisco saranno considerati posti da ricoprire con personale locale, come disposto dall’articolo 3 dello statuto."
(*3) Contratto di un anno al massimo (posto temporaneo per far fronte ad un bisogno di personale urgente, eccezionale ed imprevisto entro i limiti del bilancio Europol, conformemente alla tabella dell’organico Europol). Questi posti dovrebbero, in linea di principio, essere limitati a quei casi in cui la normale procedura di selezione non è riuscita o in cui il personale assunto è assente a causa di una malattia di lunga durata."
(*1) Il personale di sicurezza continuerà ad essere retribuito in base alle condizioni locali finché gli stipendi di tale categoria saranno pagati prevalentemente dal governo olandese. Questi posti figurano pertanto tra parentesi quadre."
(*4) Paragrafo sostituito con atto del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU C 112 del 12.4.2001, pag. 1).» "
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Fatto a L’Aia, addì 29 novembre 2006.
Kari RANTAMA
Presidente del consiglio di amministrazione
(1) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dall’atto del Consiglio del 4 dicembre 2006 (GU C 311 del 19.12.2006, pag. 1).