8.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/31


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2005

relativa a un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2005 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché i programmi nazionali per il 2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/178/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE prevedono che la Commissione si adoperi progressivamente per introdurre un sistema che consenta di calcolare l’esposizione effettiva agli antiparassitari attraverso la dieta. Per poter formulare stime realistiche si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta europea. Si ritiene generalmente che i principali componenti della dieta europea siano costituiti da circa 20-30 prodotti alimentari. Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati membri sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, campioni di appena otto prodotti. Gli usi degli antiparassitari variano nell’arco di tre anni. Ciascun composto antiparassitario dovrebbe quindi essere controllato, in generale, in 20-30 prodotti alimentari nell’arco di vari cicli triennali.

(2)

I residui di tutti gli antiparassitari oggetto della presente raccomandazione dovrebbero essere controllati nel 2005, in modo da poter utilizzare questi dati per la stima della reale esposizione attraverso la dieta.

(3)

Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare in ciascuna operazione coordinata di controllo. Un simile approccio è stato definito dalla Commissione del Codex Alimentarius (3). Secondo una distribuzione binomica delle probabilità è possibile calcolare che l’esame di 613 campioni fornisce un livello di fiducia superiore al 99 % per l’individuazione di un campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di determinazione, qualora meno dell’1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di determinazione. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in base all’entità della popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni all’anno del prodotto.

(4)

Nuove linee direttrici concernenti le «Procedure di controllo della qualità per l’analisi dei residui di antiparassitari» sono pubblicate sul sito web della Commissione (4). È stato convenuto che tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri ed essere riesaminate costantemente alla luce dell’esperienza acquisita.

(5)

Secondo le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE gli Stati membri sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto all’elaborazione dei rispettivi programmi d’ispezione nazionali. Tali informazioni devono comprendere i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate, nonché le informazioni relative al riconoscimento dei laboratori che eseguono le analisi, ai sensi della direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (5). Devono essere indicati anche il numero e il tipo di infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

(6)

I residui massimi per gli alimenti per bambini sono stati fissati conformemente all’articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (6), e all’articolo 6 della direttiva 96/5/CE, Euratom della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (7).

(7)

Le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica. La Commissione ha approntato gli opportuni formati per cui gli Stati membri devono inviarle i dati per posta elettronica. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le loro relazioni secondo il formato standard. L’ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se realizzato attenendosi alle linee direttrici della Commissione.

(8)

Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

RACCOMANDA:

1)

Gli Stati membri sono invitati, nel corso del 2005, a raccogliere e analizzare campioni delle combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell’allegato I, sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto assegnato loro nell’allegato II, in proporzione tale da rispecchiare la quota nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato dello Stato membro.

Per gli antiparassitari che presentano un rischio acuto, quali gli esteri organofosfati, l’endosulfan e gli N-metilcarbammati, campioni selezionati di pere, patate, carote, arance o mandarini e cetrioli devono essere sottoposti anche ad un’analisi individuale dei singoli componenti del secondo campione, qualora vengano rinvenute tracce di tali antiparassitari, in particolare sui prodotti che provengono da un unico produttore. Il numero di componenti deve essere conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE della Commissione (8).

Devono essere prelevati due campioni. Se nel primo campione viene riscontrato un livello rilevabile dell’antiparassitario in questione, i componenti del secondo campione devono essere analizzati separatamente.

Devono essere prelevati almeno dieci campioni sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini composti principalmente da verdura, frutta o cereali. I campioni vanno prelevati in ciascuno Stato membro.

I campioni dovrebbero essere prelevati da prodotti provenienti dall’agricoltura biologica. Il numero di campioni dovrebbe essere proporzionato al settore di mercato coperto dall’agricoltura biologica in ogni Stato membro, con un minimo di un campione.

2)

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere i risultati delle analisi dei campioni analizzati e delle combinazioni prodotto/residuo, specificate nell’allegato I, entro e non oltre il 31 agosto 2006 indicando:

a)

i metodi di analisi utilizzati e i livelli raggiunti, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento «Procedure di controllo della qualità per l’analisi dei residui di antiparassitari»;

b)

il numero e il tipo di infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

La comunicazione deve essere presentata in un formato, compreso quello elettronico, conforme al documento orientativo per l’attuazione, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari coordinati di controllo forniti dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

I risultati dei campioni prelevati da prodotti provenienti da settori di agricoltura biologica devono essere comunicati separatamente.

3)

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 31 agosto 2005, tutte le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controllo, in modo da garantire almeno attraverso i controlli per campione, l’osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari e in particolare:

a)

i risultati dei programmi nazionali sui residui di antiparassitari;

b)

le informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti delle linee direttrici concernenti le procedure di controllo della qualità per l’analisi dei residui di antiparassitari che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;

c)

i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell’organismo che lo ha rilasciato, unitamente a una copia dell’atto di riconoscimento;

d)

informazioni sulle prove di competenza e sui ring test ai quali ha partecipato il laboratorio.

4)

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre 2005, il rispettivo programma nazionale messo a punto ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalle direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE, per il 2006, e in particolare:

a)

i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare;

b)

le soglie di notificazione applicate e i criteri secondo cui sono state fissate;

c)

le informazioni relative al riconoscimento, in conformità con la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, dei laboratori che effettuano le analisi.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

(2)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/115/CE della Commissione (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 64).

(3)  Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma, 1994, ISBN 92-5-203271-1, vol. 2, pag. 372.

(4)  Documento SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/ plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

(7)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

(8)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.


ALLEGATO I

Combinazioni antiparassitari/prodotti da controllare

Residui di antiparassitari da analizzare

 

2005

2006 (1)

2007 (1)

Acefato

(a)

(b)

(c)

Aldicarb

(a)

(b)

(c)

Azinfos-metile

(a)

(b)

(c)

Azoxystrobin

(a)

(b)

(c)

Gruppo Benomil

(a)

(b)

(c)

Bifentrin

(a)

(b)

(c)

Bromopropilato

(a)

(b)

(c)

Bupirimato

(a)

(b)

(c)

Captan

(a)

(b)

(c)

Carbaryl

(a)

(b)

(c)

Clormequat (2)

(a)

(b)

(c)

Clorotalonil

(a)

(b)

(c)

Clorprofam

(a)

(b)

(c)

Clorpirifos

(a)

(b)

(c)

Clorpirifos-metile

(a)

(b)

(c)

Cipermetrina

(a)

(b)

(c)

Ciprodinil

(a)

(b)

(c)

Deltametrina

(a)

(b)

(c)

Diazinon

(a)

(b)

(c)

Dichlofluanid

(a)

(b)

(c)

Dicofol

(a)

(b)

(c)

Dimetoato

(a)

(b)

(c)

Difenilamina (3)

(a)

(b)

(c)

Endosulfan

(a)

(b)

(c)

Fenexamid

(a)

(b)

(c)

Fludioxonil

(a)

(b)

(c)

Folpet

(a)

(b)

(c)

Fosalone

(a)

(b)

(c)

Imazalil

(a)

(b)

(c)

Imidacloprid

(a)

(b)

(c)

Iprodione

(a)

(b)

(c)

Cresoxim-metile

(a)

(b)

(c)

Lambda-cialotrina

(a)

(b)

(c)

Malation

(a)

(b)

(c)

Gruppo Maneb

(a)

(b)

(c)

Metalaxil

(a)

(b)

(c)

Metamidofos

(a)

(b)

(c)

Metidation

(a)

(b)

(c)

Metiocarb

(a)

(b)

(c)

Metomil

(a)

(b)

(c)

Miclobutanil

(a)

(b)

(c)

Ossidemeton-metile

(a)

(b)

(c)

Paration

(a)

(b)

(c)

Piretrine

(a)

(b)

(c)

Pirimicarb

(a)

(b)

(c)

Pirimifos-metile

(a)

(b)

(c)

Procimidone

(a)

(b)

(c)

Propargite

(a)

(b)

(c)

Pirimetanil

(a)

(b)

(c)

Spiroxamina

(a)

(b)

(c)

Tiabendazolo

(a)

(b)

(c)

Tolcloflos-metile

(a)

(b)

(c)

Tolilfluanid

(a)

(b)

(c)

Triadimefon

(a)

(b)

(c)

Vinclozolin

(a)

(b)

(c)

(a)

Pere, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance o mandarini, spinaci (freschi o congelati), riso e cetriolo.

(b)

Cavolfiori, peperoni, frumento, melanzane, uve, piselli (freschi/congelati, sgranati), banane e succo d’arancia.

(c)

Mele, pomodori, lattuga, fragole, porri, cavoli, segala/avena, pesche comprese nettarine e ibridi simili.


(1)  Dati indicativi per il 2006-2007, in funzione dei programmi che saranno raccomandati per quegli anni.

(2)  L’analisi del clormequat deve essere effettuata soltanto per pere e cereali.

(3)  L’analisi della difenilamina deve essere effettuata soltanto per pere e mele.


ALLEGATO II

Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro deve prelevare

Codice paese

Campione

AT

12

BE

12

CY

12

CZ

12

DE

93

DK

12

ES

45

EE

12

EL

12

FR

66

FI

12

HU

12

IT

65

IE

12

LU

12

LT

12

LV

12

MT

12

NL

17

PT

12

PL

45

SE

12

SI

12

SK

12

UK

66

Totale campioni: 613