20.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa al regime di aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002

[notificata con il numero C(2004) 3893]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/315/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 6 marzo e il 29 marzo 2003, la Commissione ha ricevuto due denunce concernenti la proroga della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in alcuni comuni italiani colpiti da eventi calamitosi nel 2002.

(2)

Il 20 marzo 2003, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni in merito a tale proroga. Dopo avere richiesto, il 2 maggio e il 21 maggio 2003, due proroghe dei termini stabiliti per la risposta, le autorità italiane hanno inviato una nota alla Commissione in data 10 giugno 2003. Una seconda nota delle autorità italiane è pervenuta alla Commissione il 4 luglio 2003.

(3)

Poiché l’entrata in vigore del regime di aiuti non era stata subordinata all’approvazione preliminare della Commissione ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato, il regime è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 58/03.

(4)

Con lettera del 17 settembre 2003, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito alla misura in questione. Il caso è stato registrato con il numero N 57/03. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) e gli interessati sono stati invitati a presentare osservazioni.

(5)

Con lettera del 23 ottobre 2003, le autorità italiane hanno richiesto una proroga dei termini per fornire le loro osservazioni. Con lettere del 5 novembre e 16 dicembre 2003 la Commissione ha, rispettivamente, accolto tale domanda di proroga ed inviato un sollecito.

(6)

L’Italia ha presentato osservazioni con lettera del 18 febbraio 2004, registrata il 23 febbraio 2004, e con lettera del 10 settembre 2004, registrata il 15 settembre 2004. Nessun terzo interessato ha presentato osservazioni.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME DI AIUTI

(7)

L’articolo 5 sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto con legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, proroga i benefici previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, esclusivamente a favore delle imprese che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002. L’articolo 5 sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, è stato oggetto di chiarimenti da parte del ministero dell’Economia e delle finanze italiano tramite la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 31 luglio 2003. I comuni interessati sono situati nelle zone individuate mediante:

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2002, che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna ed agli eventi sismici nel territorio della provincia di Catania,

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso,

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2002, che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Foggia,

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, che reca disposizioni relative alle dichiarazioni dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici (inondazioni e frane) verificatisi nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

(8)

Inoltre, è necessario che nei comuni in questione sia stata emessa una ordinanza di sgombero o di interdizione al traffico delle principali vie d’accesso al comune.

(9)

La Commissione ha appreso da articoli di stampa che un elenco dei comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna è stato stabilito con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2003.

(10)

La misura concernente la proroga della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è entrata in vigore il 23 febbraio 2003, ossia il giorno successivo alla pubblicazione della legge del 21 febbraio 2003, n. 27, nel supplemento ordinario n. 29 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2003.

(11)

Il regime risponde ad obiettivi di rilancio degli investimenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi citati dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al considerando 7 della presente motivazione.

(12)

Possono beneficiare della misura tutte le imprese di qualsiasi settore che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi suddetti. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 31 luglio 2003 indica che la ratio della misura è quella di incentivare gli investimenti delle imprese che, a causa delle gravi difficoltà recate dalle calamità naturali nei comuni in cui sono ubicati, hanno subito, direttamente o indirettamente, un danno economico. Al riguardo, tale danno può ritenersi verificato per la generalità delle imprese di un determinato comune solo se:

le ordinanze di sgombero abbiano interessato un consistente numero di fabbricati, tale da influenzare negativamente l’economia dell’intero territorio comunale,

in esecuzione di ordinanze sindacali, siano state chiuse al traffico tutte le principali vie d’accesso al comune.

Secondo la citata circolare, negli altri casi l’agevolazione spetterà alle sole imprese che hanno sedi operative ubicate nelle vie ovvero nei fabbricati interessati dalle predette ordinanze sindacali.

(13)

La misura in questione permette di prorogare le disposizioni della legge 18 ottobre 2001, n. 383, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003. Tali disposizioni permettono di detrarre, ai fini dell’imposizione fiscale dei redditi delle imprese e dei lavoratori autonomi, la parte degli investimenti realizzati a partire dal 1o luglio 2001 corrispondente al 50 % degli investimenti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 anni precedenti. Dal calcolo della media sono esclusi gli investimenti dell’anno in cui l’ammontare è stato maggiore. Per gli investimenti immobiliari, la proroga concerne gli investimenti realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 25 ottobre 2001 e comunque non oltre il 31 luglio 2004.

(14)

Il regime ha per oggetto gli investimenti volti alla creazione di nuovi stabilimenti, all’ampliamento, alla riattivazione e modernizzazione di stabilimenti già esistenti, alla conclusione dei lavori in sospeso e all’acquisto di nuovi impianti.

III.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(15)

Nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine (di seguito «decisione di avvio del procedimento»), la misura in questione è stata esaminata per verificare se possa beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto aiuto destinato ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

(16)

La Commissione ha inoltre valutato se la misura in questione possa beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c), del trattato, in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (3), al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (4) (PMI), nonché, per il settore agricolo, alle norme fissate dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (5) e, per il settore della pesca e dell’acquacoltura, alle norme fissate nelle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (6).

(17)

Per quanto riguarda la deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che gli aiuti si limitino ad ovviare esclusivamente ai danni causati da dette calamità, escludendo qualsiasi sovracompensazione dei danni a livello del singolo beneficiario. Non ha dunque avuto la possibilità di autorizzare il provvedimento in quanto aiuto destinato ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

(18)

Le autorità italiane non hanno quantificato i danni materiali diretti causati dalle calamità naturali suddette. Esse hanno specificato che il regime si basa su una nozione di danno intesa in chiave macroeconomica, giustificando tale impostazione con l’impossibilità di quantificare il danno a livello di singola impresa senza rendere il provvedimento inefficace e poco rapido.

(19)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha dunque ritenuto che le informazioni fornite dalle autorità italiane non permettessero di concludere che la misura in esame era destinata, per sua stessa natura e considerato il relativo meccanismo di funzionamento, ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali. Infatti, visto il meccanismo di funzionamento, la Commissione non ha potuto concludere che:

il beneficiario dell’aiuto sia un’impresa che ha effettivamente subito un danno,

che tale danno sia causato esclusivamente dalle calamità naturali indicate da uno dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri citato al considerando 7 della presente motivazione,

che l’aiuto a favore dell’impresa si limiti ad ovviare esclusivamente al danno causato da dette calamità naturali, escludendo qualsiasi sovracompensazione dei danni subiti a livello del beneficiario individuale. L’inesistenza di un nesso tra l’aiuto e il danno subito dall’impresa può anche essere dimostrata dal fatto che, visto il meccanismo di funzionamento del regime in questione, un’impresa che abbia effettivamente subito un danno a causa delle calamità naturali non beneficia necessariamente di detto regime. Infatti, un’impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito a causa delle calamità naturali di cui trattasi potrebbe non beneficiare dell’aiuto quando il valore dell’investimento è inferiore alla media degli investimenti realizzati nei cinque anni precedenti. Inoltre, non potrebbe beneficiare nello stesso anno del regime neppure un’impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito a causa di dette calamità naturali ma che, nell’esercizio in corso, registri una perdita di esercizio.

(20)

Per quanto riguarda l’ammissibilità alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c), del trattato, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha valutato il provvedimento potesse beneficiare delle deroghe in quanto aiuto destinato agli investimenti.

(21)

Per quanto riguarda le suddette deroghe, la Commissione ha innanzi tutto espresso dubbi sul fatto che gli aiuti disposti dal regime riguardino solo le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in base alla carta italiana degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006. La Commissione ha inoltre sollevato dubbi in merito ai seguenti punti:

la conformità della nozione di investimento prevista dal regime a quella di cui al punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 70/2001,

il fatto che l’intensità degli aiuti del regime, che dovrebbe essere calcolata rispetto all’insieme delle spese figuranti nella base tipo, quale definita al punto 4.5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 70/2001, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 oppure le intensità di aiuto previste all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001 per le PMI,

il rispetto delle regole sul cumulo di cui ai punti 4.18-4.21 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001,

l’osservanza del principio della necessità dell’aiuto, di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001,

il fatto che, per garantire che gli investimenti produttivi sovvenzionati siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l’apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento ammonti come minimo al 25 %, a norma del punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 70/2001,

il rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e dalle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(22)

Nelle sue risposte alla decisione d’avvio del procedimento, l’Italia ha fornito informazioni complementari ed ha presentato osservazioni, i cui punti principali sono riassunti in appresso.

(23)

Le autorità italiane hanno osservato che il territorio interessato dagli interventi è quello dei comuni indicati nei decreti del presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, 31 ottobre 2002 e 8 novembre 2002. A norma dell’articolo 1 del decreto del 29 ottobre 2002, gli aiuti vengono concessi esclusivamente nei comuni interessati dagli eventi alluvionali e nei quali siano state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. I comuni in questione sono stati individuati con ordinanza n. 3290 del presidente del Consiglio dei ministri.

(24)

Per quanto concerne i dubbi relativi al fatto che il beneficiario dell’aiuto sia un’impresa che ha subito effettivamente un danno e che tale danno sia causato esclusivamente dalle calamità naturali, le autorità italiane hanno affermato che il danno può ritenersi verificato con riferimento alla generalità dei contribuenti di un determinato comune solo se:

le ordinanze di sgombero hanno interessato un consistente numero di fabbricati, tale da influenzare negativamente l’economia dell’intero territorio comunale,

in esecuzione di ordinanze sindacali, sono state chiuse al traffico tutte le principali vie d’accesso al comune.

(25)

Le autorità italiane concludono pertanto che, in concreto, i principali beneficiari degli aiuti sono le imprese effettivamente danneggiate dall’evento che hanno sedi operative ubicate nelle vie ovvero nei fabbricati interessati dalle predette ordinanze di evacuazione.

(26)

Inoltre, relativamente al nesso tra danno subito ed aiuto concesso, le autorità italiane ritengono che il trattato non escluda la possibilità di prendere in considerazione i danni complessivamente subiti da una determinata area. Il regime si basa su una nozione di danno inteso in chiave macroeconomica poiché esigenze di efficacia e di tempestività non consentono una stima del danno specificamente riferibile alle singole imprese. Le autorità italiane fanno pertanto ricorso a dati macroeconomici per dimostrare che lo stanziamento disposto dal regime è nettamente inferiore ai danni subiti.

(27)

Le autorità italiane hanno inoltre osservato che in alcuni casi la Commissione ha autorizzato aiuti volti alla ripresa di un determinato settore o al risarcimento di forme più indirette di danni.

(28)

Nella lettera del 10 settembre 2004, le autorità italiane hanno confermato che il provvedimento si basa su un’impostazione macroeconomica, precisando tuttavia che verrà richiesta alle imprese un’apposita certificazione o dichiarazione, al fine di verificare in concreto il danno specificamente riferibile alle singole imprese. L’amministrazione finanziaria potrà effettuare conseguentemente gli opportuni controlli. Tale certificazione dovrà contenere gli elementi atti a dimostrare il diritto dell’impresa ad ottenere l’aiuto in quanto situata in una zona ammessa a beneficiarne. Le imprese dovranno inoltre certificare che l’importo dell’aiuto non è superiore al danno subito e che non vi è alcuna sovracompensazione.

(29)

Per quanto riguarda l’analisi della compatibilità della misura ai sensi delle deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, punti a) e/o c), del trattato, effettuata in base alle disposizioni richiamate al considerando 16 della presente motivazione, le autorità italiane si sono limitate ad osservare che l’individuazione delle aree interessate dalla misura discende direttamente ed esclusivamente dagli eventi calamitosi.

(30)

Esse sottolineano che la compatibilità degli aiuti deve essere valutata in base all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto si tratta di aiuti destinati ad ovviare ai danni recati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

(31)

Nella lettera del 10 settembre 2004, le autorità italiane hanno inoltre osservato che gli aiuti devono essere considerati compatibili con il mercato comune in forza di detta deroga e che ciò non rende necessario un ulteriore esame alla luce di altre deroghe o discipline.

V.   VALUTAZIONE

(32)

Per valutare se le misure disposte dal regime costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se le misure in questione incidano sulla concorrenza e se siano atte ad alterare gli scambi intracomunitari.

(33)

Il primo elemento costitutivo dell’articolo 87, paragrafo 1, è la possibilità che la misura procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ottengano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato o evitino costi che in linea di principio dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese e, dall’altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. La possibilità di dedurre fiscalmente una parte degli investimenti realizzati comporta un vantaggio economico per i beneficiari, giacché il loro reddito imponibile e di conseguenza l’ammontare delle imposte su tale reddito è ridotto rispetto a quello che le imprese dovrebbero in linea di principio versare. Inoltre, le misure sono destinate a talune imprese che operano — e in particolare realizzano investimenti — in determinate zone del territorio italiano e le favoriscono in quanto non sono concesse alle imprese situate al di fuori di tali zone.

(34)

In base alla seconda condizione d’applicazione dell’articolo 87, gli aiuti devono essere concessi dallo Stato mediante risorse statali. Nella fattispecie, l’impiego di risorse statali assume forma negativa trattandosi di un mancato guadagno per i poteri pubblici: la riduzione dell’imposta sul reddito riduce il gettito fiscale dello Stato.

(35)

In base alla terza e quarta condizione d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere atto ad incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, le misure minacciano di falsare la concorrenza dato che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare, tali misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese, situate in vari Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite (7). Lo stesso avviene quando uno Stato membro concede aiuti ad imprese che operano nel settore dei servizi e della distribuzione (8).

(36)

Per tali motivi, le misure in esame sono in linea di principio vietate dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato medesimo.

(37)

La Commissione rileva tuttavia che gli aiuti concessi in base al provvedimento di cui trattasi non costituiscono aiuti di Stato se soddisfano le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione (9) o dalle norme de minimis vigenti al momento della loro concessione.

(38)

Trattandosi di misure che sono già entrate in vigore, la Commissione deplora che le autorità italiane non abbiano soddisfatto gli obblighi di notifica ad esse incombenti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(39)

Dopo aver determinato che le misure in esame costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminarne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(40)

Quanto all’applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale né di aiuti che rientrano nell’ambito dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

(41)

Per quanto riguarda l’eventuale applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, punti a) e c), la Commissione fa riferimento ai dubbi espressi in merito nella decisione di avvio del procedimento e prende atto delle dichiarazioni fatte dall’Italia nell’ambito del procedimento, in base alle quali gli aiuti in questione non perseguono una delle finalità previste da dette deroghe. Lo Stato membro interessato non ha fornito le informazioni necessarie affinché la Commissione possa valutare la compatibilità del regime sulla base di tali deroghe e non è pertanto possibile valutare il regime sotto tale profilo nella presente decisione. Tale constatazione non pregiudica la possibilità che gli aiuti concessi in base al regime stesso vengano dichiarati compatibili in esito ad un esame individuale o che rientrino nel campo di applicazione dei regolamenti di esenzione.

(42)

La Commissione ha valutato se le misure possano beneficiare di una deroga in virtù dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto aiuti destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Va notato che l’Italia, nell’ambito del procedimento, ha sottolineato che gli aiuti rispondono a questa finalità.

(43)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, possono essere risarciti i danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. La Commissione, secondo una prassi costante, considera che le eruzioni vulcaniche, i terremoti, le inondazioni e le frane costituiscano calamità naturali ai sensi di detto articolo.

(44)

Il regime in questione prevede la concessione di aiuti volti a risarcire i danni subiti dalle imprese a causa delle calamità naturali che hanno colpito alcune zone dell’Italia. Le calamità ed i territori interessati sono stati specificati e delimitati mediante atti amministrativi.

(45)

Come del resto confermato dalle autorità italiane nella lettera del 10 settembre 2004, la misura si basa su un’impostazione macroeconomica. Tuttavia, alla luce del trattato stesso e secondo la prassi costante della Commissione, deve esistere un nesso chiaro e diretto tra il fatto che ha provocato il danno e l’aiuto di Stato destinato a risarcirlo. Il nesso deve essere stabilito a livello di ogni singola impresa e non a livello macroeconomico (10).

(46)

Quanto alle forme più indirette di danni, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio recante «la risposta della Comunità europea alle inondazioni in Austria, Germania e in numerosi paesi candidati» precisa che: «per quanto riguarda la compensazione per forme più indirette di danni provocati dalle inondazioni, ad esempio ritardi di produzione dovuti all’interruzione dell’erogazione di energia elettrica, difficoltà nella consegna dei prodotti dovute al blocco di talune vie di trasporto, ove sia possibile stabilire un chiaro collegamento causale tra il danno e l’inondazione sarà possibile la piena compensazione»  (11). Tuttavia, data l’impostazione macroeconomica del provvedimento cui hanno dato esecuzione le autorità italiane, non è possibile determinare un chiaro nesso causale tra il danno risarcito dalla misura e le calamità naturali. Anche per quanto riguarda i danni indiretti, il nesso deve essere determinato a livello di ogni singola impresa e non a livello macroeconomico.

(47)

Nel caso di specie, il regime va a beneficio di tutte le imprese che realizzino investimenti al di là di una determinata soglia, stabilita in funzione della media degli anni precedenti, nei comuni indicati dalle autorità italiane, alcuni dei quali sono molto estesi, molto popolosi e realizzano una considerevole attività economica (ad esempio Milano, Torino, Genova). È chiaro che molti beneficiari del regime non hanno subito un danno diretto e niente prova con certezza l’esistenza di danni indiretti. Non è d’altronde comprovato che gli eventuali danni siano stati causati esclusivamente dalle calamità naturali menzionate dalle autorità italiane.

(48)

Il meccanismo di aiuto e l’importo concesso a ciascun beneficiario non hanno alcun rapporto con i danni effettivamente subiti, ma dipendono dal volume degli investimenti realizzati durante un determinato periodo, dal volume di quelli realizzati negli anni precedenti e dall’esistenza di un reddito imponibile. In queste circostanze, ammesso che il beneficiario abbia effettivamente subito danni provocati dalle calamità naturali in questione, l’importo degli aiuti può superare quello dei danni.

(49)

Va dunque constatato che il procedimento formale di indagine non ha permesso di dissipare i dubbi della Commissione e che il provvedimento di cui trattasi costituisce un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune.

(50)

Nella lettera del 10 settembre 2004, le autorità italiane hanno precisato tuttavia che verrà richiesta alle imprese un’apposita certificazione o dichiarazione, al fine di verificare in concreto il danno specificamente riferibile alle singole imprese, e che potranno essere effettuati conseguentemente gli opportuni controlli.

(51)

Non si può infatti escludere che, in casi specifici d’applicazione della misura, gli aiuti concessi in base al regime in questione soddisfino le condizioni per essere considerati compatibili con il mercato comune. L’amministrazione italiana può pertanto procedere ad un controllo caso per caso su ogni impresa beneficiaria per verificare l’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra le calamità naturali in questione e l’aiuto di Stato destinato a risarcire il relativo danno. Questo controllo dovrà permettere di escludere con certezza ogni sovracompensazione dei danni subiti dalle singole imprese.

(52)

Per escludere qualsiasi sovracompensazione, le autorità italiane dovranno esigere la detrazione dell’importo dell’aiuto dai pagamenti dovuti ai beneficiari a titolo di assicurazione. Le autorità italiane dovranno inoltre prevedere un controllo del cumulo tra gli aiuti concessi in base alla misura in oggetto ed altre misure per escludere qualsiasi sovracompensazione dei danni.

(53)

La presente decisione riguarda il regime in quanto tale e ad essa deve essere data immediata esecuzione, in particolare mediante il recupero degli aiuti illegalmente concessi e dichiarati incompatibili con il mercato comune. La Commissione ricorda che una decisione negativa relativa ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati benefici concessi in base al regime stesso non debbano essere considerati aiuti di Stato ovvero possano ritenersi compatibili con il mercato comune in base a specifiche caratteristiche (ad esempio perché al beneficio individuale si applicano le regole de minimis o perché esso viene concesso nel quadro di una decisione che dichiara l’aiuto compatibile oppure in forza di regolamenti di esenzione).

VI.   CONCLUSIONE

(54)

La Commissione conclude che l’Italia ha dato illegalmente esecuzione agli aiuti previsti dal provvedimento di cui trattasi, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(55)

In base alla valutazione effettuata, la Commissione conclude che il regime in questione è incompatibile con il mercato comune poiché non soddisfa le condizioni necessarie per poter beneficiare — in quanto aiuto destinato ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali — della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), ossia dell’unica deroga invocata dall’Italia.

(56)

Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (12), nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. La Commissione non prescrive il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Nel caso di specie, il recupero non contrasta con alcun principio. La Commissione nota altresì che né le autorità italiane né i beneficiari hanno invocato siffatti principi.

(57)

L’Italia deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto presso i beneficiari del regime, fatti salvi i casi individuali che, secondo quanto è stato specificato ai considerando 50, 51 e 52 della presente motivazione, soddisfano le condizioni di compatibilità con il mercato comune in applicazione della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, punto b), del trattato. A tale scopo, l’Italia deve ingiungere ai beneficiari del regime il rimborso dell’aiuto entro due mesi dalla notifica della presente decisione. Gli aiuti da recuperare devono essere maggiorati degli interessi calcolati a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (13).

L’Italia deve trasmettere alla Commissione un apposito formulario relativo allo stato del procedimento di recupero degli aiuti, nonché stilare un elenco dei beneficiari soggetti al recupero ed a specificare chiaramente le misure concrete adottate per ottenere un recupero immediato ed efficace degli aiuti. L’Italia deve inoltre trasmettere, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, i documenti comprovanti l’avvenuto avvio dei procedimenti di recupero, presso i beneficiari, degli aiuti illegalmente concessi ed incompatibili con il mercato comune (ad esempio circolari, ordinanze di recupero emesse, ecc.),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato a favore delle imprese che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all’articolo 5 sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27, che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, al quale l’Italia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato comune, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3.

Articolo 2

L’Italia sopprime il regime di aiuti di cui all’articolo 1, in quanto continui a produrre effetti.

Articolo 3

I singoli aiuti concessi in base al regime di cui all’articolo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, punto b), del trattato, nella misura in cui non superino il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all’articolo 5 sexies decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Articolo 4

I singoli aiuti concessi in base al regime di cui all’articolo 1 che non soddisfano le condizioni stabilite dall’articolo 3 sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 5

1.   L’Italia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 4.

2.   L’Italia sospende tutti i versamenti di aiuti a partire dalla data di notifica della presente decisione.

3.   Il recupero è effettuato senza indugio secondo le procedure del diritto nazionale, purché queste permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

4.   Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi maturati a partire dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.

5.   Gli interessi sono calcolati in base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

6.   L’Italia ingiunge a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 4 di rimborsare, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, gli aiuti illegalmente concessi maggiorati degli interessi.

Articolo 6

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi compilando il questionario allegato alla presente decisione. In particolare, l’Italia trasmette alla Commissione, entro il medesimo termine, tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio dei procedimenti di recupero presso i beneficiari degli aiuti illegalmente concessi.

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 42 del 18.2.2004, pag. 5.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(4)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(5)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(6)  GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(7)  Sentenza del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Francia/Commissione (SEB), Racc. 1988, pag. 4067, punto 19.

(8)  Sentenza del 7 marzo 2002 nella causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-2289, punto 85.

(9)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(10)  Cfr., ad esempio, gli aiuti di Stato N 629/02, N 545/02, N 429/01, NN 62/2000, N 770/99 o NN 87/99. Anche nel caso, citato dalle autorità italiane, dell’aiuto di Stato N 92/2000, la Commissione ha determinato l’esistenza di un tale collegamento a livello degli operatori economici.

(11)  Documento COM(2002) 481 def. del 28.8.2002, pag. 9.

(12)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(13)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.