28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/52


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2004

che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010

(2004/904/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea volto a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell’Unione europea.

(2)

L’attuazione di tale politica dovrebbe basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone l’esistenza di meccanismi destinati a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che accolgono rifugiati e sfollati e subiscono le conseguenze di tale accoglienza. A tal fine è stato istituito con decisione 2000/596/CE (3) il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004.

(3)

È necessario istituire un Fondo europeo per i rifugiati, in prosieguo: «il Fondo», per il periodo 2005-2010, al fine di assicurare una costante solidarietà tra Stati membri, alla luce della normativa comunitaria l’attuazione della prima fase del Fondo per il periodo 2000-2004.

(4)

È necessario sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per offrire ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate ed applicare procedure di asilo eque ed efficaci, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale.

(5)

L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui si sono stabiliti costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. È necessario fare in modo che queste persone condividano i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È d’uopo, a questo fine, sostenere le azioni degli Stati membri destinate a promuovere la loro integrazione sociale, economica e culturale, in quanto contribuiscono alla coesione economica e sociale, il cui mantenimento e il cui rafforzamento figurano fra gli obiettivi fondamentali della Comunità di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del trattato.

(6)

È nell'interesse degli Stati membri e delle persone interessate che i rifugiati e gli sfollati autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri vengano messi in grado di sopperire alle loro necessità attraverso un'attività lavorativa conformemente alle disposizioni dei pertinenti strumenti comunitari.

(7)

Le misure che beneficiano del contributo dei Fondi strutturali, nonché le altre misure comunitarie nel settore dell'istruzione e della formazione professionale non sono sufficienti da sole a promuovere questa integrazione ed è quindi opportuno favorire misure specifiche per permettere ai rifugiati ed agli sfollati di fruire pienamente dei programmi che vengono organizzati.

(8)

È necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino di decidere con piena cognizione di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine.

(9)

Azioni cui partecipano autorità di due o più Stati membri e azioni d’interesse comunitario in questo settore dovrebbero poter beneficiare del sostegno del Fondo e dovrebbero essere incoraggiati gli scambi tra gli Stati membri allo scopo di individuare e promuovere le pratiche più efficaci.

(10)

È opportuno costituire una riserva finanziaria destinata all’attuazione di misure d’urgenza al fine di fornire una protezione temporanea in caso di afflusso in massa di sfollati conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (4).

(11)

Allo scopo di attuare in modo efficace, e proporzionale la solidarietà finanziaria e tenendo conto dell’esperienza acquisita nell'attuazione del Fondo tra il 2000 e il 2004, è opportuno indicare le competenze della Commissione e quelle degli Stati membri per l'attuazione e la gestione del Fondo. Gli Stati membri dovrebbero designare autorità nazionali idonee a tal fine e definirne i compiti.

(12)

Il sostegno del Fondo sarà più efficace e mirato qualora il cofinanziamento delle azioni ammissibili venga basato su due programmi pluriennali e su un programma di lavoro annuale formulati da ciascuno Stato membro in funzione della sua situazione e delle sue esigenze.

(13)

È giusto ripartire le risorse in maniera proporzionale all’onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi compiuti per accogliere rifugiati e sfollati, compresi i rifugiati che beneficiano di protezione internazionale nel quadro di programmi nazionali.

(14)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(15)

Una delle garanzie dell’efficacia delle azioni sostenute dal Fondo è un controllo efficiente. È necessario stabilire le condizioni nelle quali avviene tale controllo.

(16)

Fatte salve le competenze della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno stabilire una cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(17)

L’attuazione delle azioni da parte degli Stati membri dovrebbe offrire garanzie sufficienti per quanto riguarda le modalità e la qualità di esecuzione. É necessario stabilire le competenze degli Stati membri in materia di individuazione e correzione delle irregolarità e delle infrazioni, nonché quelle della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri.

(18)

L’efficacia e l’incidenza delle azioni sostenute dal Fondo dipendono anche dalla valutazione che ne viene fatta. È opportuno definire chiaramente le competenze degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità che garantiscono l’affidabilità della valutazione.

(19)

È opportuno procedere alla valutazione delle azioni in vista della loro revisione intermedia e dell’apprezzamento del loro impatto e integrare il processo di valutazione nelle modalità di controllo delle azioni.

(20)

Poiché lo scopo della presente decisione, vale a dire promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che accolgono rifugiati e sfollati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(22)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(23)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 e obiettivi

1.   La presente decisione istituisce, per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010, il Fondo europeo per i rifugiati (di seguito «Fondo»).

2.   Il Fondo è destinato a sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 è pari a 114 milioni di EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali del Fondo sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Gruppi destinatari delle azioni

Ai fini della presente decisione, i gruppi destinatari sono composti dalle seguenti categorie:

(1)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo del 1967 e autorizzato a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri;

(2)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (6);

(3)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia domandato di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste ai punti 1 e 2;

(4)

qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolidi che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE.

Articolo 4

Azioni

1.   Il Fondo sostiene le azioni degli Stati membri relative a una o più dei seguenti aspetti:

a)

alle condizioni di accoglienza e alle procedure di asilo;

b)

all’integrazione delle persone di cui all’articolo 3, il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e stabile;

c)

al rimpatrio volontario delle persone di cui all’articolo 3, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano lasciato il territorio dello Stato membro.

2.   Le azioni previste al paragrafo 1 sostengono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della pertinente normativa comunitaria attuale o futura, nel settore del sistema europeo comune di asilo.

3.   Le azioni tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale.

Articolo 5

Azioni nazionali ammissibili in materia di condizioni d’accoglienza e procedure d’asilo

Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di condizioni d’accoglienza e di procedure d’asilo e riguardanti in particolare:

a)

le infrastrutture o i servizi destinati all’alloggio;

b)

la fornitura di aiuti materiali, di assistenza medica o psicologica;

c)

l’assistenza sociale, l’informazione o l’assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative;

d)

l'assistenza legale e linguistica;

e)

l’istruzione, la formazione linguistica, e altre iniziative coerenti con lo status della persona;

f)

la prestazione di servizi di sostegno quali la traduzione e la formazione per contribuire a migliorare le condizioni di accoglienza, l’efficacia e la qualità delle procedure di asilo;

g)

l’informazione delle comunità locali che interagiranno con le persone accolte nel paese ospitante.

Articolo 6

Azioni nazionali ammissibili in materia d’integrazione

Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di integrazione nella società degli Stati membri delle persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), nonché dei loro familiari, e in particolare:

a)

la consulenza e l'assistenza in settori quali l’alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mondo del lavoro, l'assistenza medica, psicologica e sociale;

b)

l’adattamento dei beneficiari alla società dello Stato membro, anche sul piano socioculturale, nonché la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

c)

le azioni di promozione della partecipazione civile e culturale, duratura e sostenibile, dei beneficiari;

d)

le misure incentrate sull’istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

e)

le azioni dirette a promuovere l'autovalorizzazione e a rendere tali persone autonome, anche sul piano economico;

f)

le azioni a favore dell'instaurazione di contatti utili e di un dialogo costruttivo fra queste persone e la società di accoglienza tra cui azioni che promuovono il coinvolgimento di partner fondamentali quali il pubblico in generale, le autorità locali, le associazioni di rifugiati, i gruppi di volontariato, le parti sociali e la società civile nel senso più ampio;

g)

le misure a favore dell'acquisizione di competenze da parte di tali persone, ivi compresa la formazione linguistica;

h)

le azioni volte a promuovere parità di accesso e di risultati per quanto riguarda le relazioni di tali persone con gli enti pubblici.

Articolo 7

Azioni nazionali ammissibili in materia di rimpatrio volontario

Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di rimpatrio volontario, e in particolare:

a)

l’informazione e i servizi di consulenza relativi ai programmi di rimpatrio volontario;

b)

l’informazione relativa alla situazione nei paesi o nelle regioni d’origine o di residenza abituale precedente;

c)

la formazione generale o professionale e l’aiuto al reinserimento;

d)

le azioni delle comunità d’origine residenti nell’Unione europea che facilitino il rimpatrio volontario delle persone considerate nella presente decisione;

e)

le azioni che facilitano l'organizzazione e l'attuazione dei programmi nazionali di rimpatrio volontario.

Articolo 8

Azioni comunitarie

1.   Oltre alle azioni previste dagli articoli 5, 6 e 7, il Fondo può anche finanziare, su iniziativa della Commissione, e nel limite del 7 % delle risorse disponibili del Fondo, azioni transnazionali o di interesse comunitario in materia di politica d’asilo e di misure applicabili ai rifugiati e agli sfollati, previste al paragrafo 2.

2.   Le azioni comunitarie ammissibili riguardano in particolare:

a)

la promozione della cooperazione comunitaria nell’attuazione della legislazione comunitaria e di buone pratiche;

b)

il sostegno alla realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi di due o più Stati membri concepiti per incoraggiare l’innovazione, facilitare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica d’asilo;

c)

il sostegno a operazioni transnazionali di sensibilizzazione alla politica europea d’asilo e alla situazione e alle circostanze delle persone di cui all’articolo 3;

d)

il sostegno alla divulgazione e allo scambio di informazioni, compreso l'uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti del Fondo.

3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce la priorità dell'azione comunitaria è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Misure urgenti

1.   In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, il Fondo può inoltre finanziare, al di fuori delle azioni di cui all’articolo 4 e in aggiunta a queste ultime, misure urgenti a favore degli Stati membri.

2.   Le misure urgenti ammissibili coprono i seguenti tipi di azioni:

a)

accoglienza e alloggio;

b)

fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;

c)

assistenza medica, psicologica o di altro genere;

d)

spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e all'attuazione delle misure;

e)

spese logistiche e di trasporto.

CAPO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE

Articolo 10

Attuazione

La Commissione è incaricata dell’attuazione della presente decisione e adotta tutte le modalità necessarie alla sua applicazione.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4.   Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 12

Responsabilità della Commissione e degli Stati membri

1.   La Commissione:

a)

adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, le linee guida riguardanti le priorità dei programmi pluriennali previsti dall’articolo 15 e comunica agli Stati membri le dotazioni finanziarie indicative del Fondo;

b)

quale responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo appropriati, affinché i fondi comunitari siano utilizzati in modo regolare ed efficace. Tale verifica include in particolare un controllo preliminare, sulla base di documenti e in loco, delle procedure di attuazione, dei sistemi di controllo, dei sistemi di contabilità e delle procedure di appalto e di concessione delle sovvenzioni posti in essere dalle autorità responsabili. La Commissione procede ad ogni necessario riesame in occasione di mutamenti sostanziali delle procedure o dei sistemi;

c)

attua le azioni comunitarie previste all’articolo 8.

2.   Gli Stati membri:

a)

sono responsabili dell’attuazione delle azioni nazionali che beneficiano del sostegno del Fondo;

b)

adottano le misure necessarie al funzionamento efficiente del Fondo a livello nazionale associandovi tutte le parti interessate alla politica d’asilo, conformemente alla prassi nazionale;

c)

designano l'autorità responsabile per gestire le azioni nazionali sostenute dal Fondo conformemente alla normativa comunitaria applicabile e al principio di sana gestione finanziaria;

d)

assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e si accertano che i sistemi di gestione e di controllo siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizioni di questi sistemi;

e)

attestano l’esattezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e si accertano che provengano da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

f)

collaborano con la Commissione per la raccolta dei dati statistici necessari all’attuazione dell’articolo 17.

3.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri:

a)

garantisce la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell’ambito della fase 2000-2004 del Fondo e di quelle da attuare nell’ambito della fase 2005-2010;

b)

si accerta che le azioni sostenute dal Fondo siano oggetto di un’informazione, di una pubblicità e di un controllo adeguati;

c)

garantisce la coerenza globale e la complementarietà delle azioni con ulteriori politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 13

Autorità responsabili

1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità responsabile che sarà l’unico interlocutore della Commissione. Tale autorità è un organo dello stesso Stato membro, o un ente nazionale di diritto pubblico. L'autorità responsabile può delegare in toto o in parte i suoi compiti esecutivi a un'altra amministrazione pubblica o a un ente di diritto privato regolato dal diritto dello Stato membro ed investito di una funzione di pubblico servizio. Nel caso in cui lo Stato membro designi un'autorità responsabile diversa da sé stesso, stabilisce le modalità concernenti le sue relazioni con tale autorità e le relazioni di quest’ultima con la Commissione.

2.   L’organismo designato quale autorità responsabile o qualsiasi autorità delegata, soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

possedere personalità giuridica, salvo il caso in cui l’autorità responsabile sia un organo dello Stato membro;

b)

possedere una capacità finanziaria e di gestione adeguata al volume dei fondi comunitari che sarà chiamato a gestire e tale da permettergli di svolgere adeguatamente i suoi compiti, secondo le norme di gestione dei fondi della Comunità;

3.   Le autorità responsabili svolgono in particolare i seguenti compiti:

a)

consultano i partner pertinenti al fine di decidere la programmazione pluriennale;

b)

organizzano e pubblicano i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte;

c)

organizzano procedure di selezione e di attribuzione di cofinanziamenti da parte del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi conflitto di interessi;

d)

garantiscono la coerenza e la complementarietà tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli previsti nell’ambito dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

e)

la gestione amministrativa, contrattuale e finanziaria delle azioni;

f)

esercitano attività d’informazione, di consulenza e di diffusione dei risultati;

g)

il controllo e la valutazione;

h)

la cooperazione e la collaborazione con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri.

4.   Lo Stato membro fornisce all'autorità responsabile, o qualsiasi autorità delegata, le risorse atte a permetterle di continuare a svolgere i suoi compiti convenientemente durante l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo. Le attività di attuazione possono essere finanziate a titolo dell’assistenza tecnica e amministrativa di cui all’articolo 18.

5.   La Commissione adotta, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 11, paragrafo 2, le norme concernenti i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, ivi comprese le norme di gestione amministrativa e finanziaria delle azioni nazionali cofinanziate dal Fondo.

Articolo 14

Criteri di selezione

L'autorità responsabile procede alla selezione dei progetti tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

la situazione e le necessità nello Stato membro;

b)

il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c)

l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d)

la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee o nell'ambito di programmi nazionali.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

Articolo 15

Programmi pluriennali

1.   Le azioni negli Stati membri sono attuate sulla base di due periodi di programmazione pluriennale della durata di tre anni (2005-2007 e 2008-2010).

2.   Per ciascun periodo di programmazione, sulla base di linee guida basate sulle priorità dei programmi pluriennali e delle dotazioni finanziarie indicative comunicate dalla Commissione e previste dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), ciascun Stato membro propone un progetto di programma pluriennale contenente, in particolare, i seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione attuale nello Stato membro, avuto riguardo alle condizioni d'accoglienza, alle procedure d’asilo, d'integrazione e di rimpatrio volontario delle persone previste dall’articolo 3;

b)

un’analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di accoglienza, di procedure d’asilo, integrazione e rimpatrio volontario e l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dalla programmazione;

c)

la presentazione di una strategia appropriata al raggiungimento di tali obiettivi e la priorità da attribuire alla loro realizzazione, tenendo conto dei risultati della consultazione dei partner prevista all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), nonché di una descrizione schematica delle azioni previste per attuare le priorità;

d)

una relazione sul grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)

un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascun obiettivo e ciascun anno, la partecipazione finanziaria prevista dal Fondo, nonché l’importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati.

3.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione i loro progetti di programma pluriennale entro 4 mesi dalla comunicazione da parte della Commissione delle linee guida e delle dotazioni finanziarie per il periodo di riferimento.

4.   La Commissione approva, in base alla procedura prevista all’articolo 11, paragrafo 3, i programmi pluriennali entro 3 mesi dalla data della loro ricezione, alla luce degli orientamenti di cui alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 16

Programmi annuali

1.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi di lavoro annuali.

2.   La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 1o luglio di ogni anno, una stima degli importi che saranno loro destinati per l’anno seguente all'interno degli stanziamenti globalmente concessi nel quadro della procedura di bilancio annuale, in applicazione delle modalità di calcolo definite all’articolo 17.

3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o novembre di ogni anno, una proposta di programma annuale per l’anno successivo, stabilita in base al programma pluriennale approvato e comprendente:

a)

le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del programma annuale, qualora esse differiscano dalle modalità stabilite nel programma pluriennale;

b)

la descrizione dei compiti che l’autorità responsabile deve svolgere nell'attuazione del programma annuale;

c)

la ripartizione finanziaria prevista del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma, nonché l’importo richiesto a titolo dell’assistenza tecnica e amministrativa di cui all'articolo 18 per l’attuazione del programma annuale.

4.   La Commissione esamina la proposta dello Stato membro, tenendo conto in particolare dell’importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell’ambito della procedura di bilancio, e decide sul cofinanziamento da parte del Fondo entro il 1o marzo dell’anno di riferimento. La decisione indica l’importo attribuito allo Stato membro nonché il periodo di ammissibilità delle spese.

5.   Se intervengono modifiche significative che incidono sull'attuazione del programma annuale da cui deriva un trasferimento di fondi tra le azioni superiore al 10 % dell'importo totale attribuito allo Stato membro per l'anno in questione, quest'ultimo sottopone all'approvazione della Commissione un programma annuale riveduto entro la data di presentazione della relazione di avanzamento di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Articolo 17

Ripartizione annuale delle risorse destinate alle azioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 attuate negli Stati membri

1.   Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l’importo fisso di 300 000 EUR. In conformità delle nuove prospettive finanziarie tale importo è fissato a 500 000 EUR all’anno per gli anni 2005, 2006 e 2007 a favore degli Stati entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004.

2.   Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a)

al numero delle persone ammesse ad una delle categorie di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, nel corso dei tre anni precedenti, per il 30 % del loro volume;

b)

al numero delle persone di cui all’articolo 3, punti 3 e 4, registrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 70 % del loro volume.

3.   Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico della Comunità europea, conformemente alla normativa comunitaria relativa alla raccolta e all’analisi delle statistiche nel settore dell’asilo.

Articolo 18

Assistenza tecnica e amministrativa

Parte del cofinanziamento annuale concesso a uno Stato membro può essere riservato alla copertura delle spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la preparazione, il controllo e la valutazione delle azioni.

L’importo annuale stanziato per l’assistenza tecnica e amministrativa non può superare il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, aumentato di 30 000 EUR.

Articolo 19

Modalità particolari relative alle misure urgenti

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure urgenti previste dall’articolo 9 comprendente una descrizione delle azioni previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.

2.   Il contributo finanziario per le misure urgenti di cui all’articolo 9 proveniente dal Fondo è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80 % del costo di ogni misura.

3.   Le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero di persone che beneficiano, in ciascun Stato membro, della protezione temporanea di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

4.   Si applicano l’articolo 20, paragrafi 1 e 2, l’articolo 21 e gli articoli da 23 a 26.

CAPO IV

GESTIONE E CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 20

Struttura del finanziamento

1.   La partecipazione finanziaria del Fondo assume la forma di sovvenzioni non rimborsabili.

2.   Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, senza scopo di lucro, e non sono ammissibili ad un finanziamento di altre fonti a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

3.   Gli stanziamenti del Fondo devono essere complementari alle spese pubbliche o assimilabili degli Stati membri destinate ad azioni e misure coperte dalla presente decisione.

4.   Il contributo comunitario alle azioni sostenute non può superare:

a)

nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri, previste dagli articoli 5, 6 e 7, il 50 % del costo totale di un’azione specifica. Tale percentuale può essere portata al 60 % per azioni particolarmente innovative, ad esempio quelle svolte da partenariati transnazionali o quelle che comportano la partecipazione attiva delle persone di cui all'articolo 3 o delle organizzazioni istituite dai gruppi destinatari ivi contemplati, ed è portata al 75 % negli Stati membri che partecipano al Fondo di coesione;

b)

nell’ambito degli inviti a presentare proposte per azioni comunitarie, previste dall’articolo 8, l’80 % del costo totale di un’azione specifica.

5.   In generale, gli aiuti finanziari comunitari concessi per progetti nell’ambito del Fondo sono accordati per un periodo massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 21

Ammissibilità

1.   Le spese corrispondono a pagamenti eseguiti dai beneficiari finali delle sovvenzioni e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

2.   Per essere considerata ammissibile al sostegno del Fondo, una spesa deve essere stata effettuata al massimo entro il 1o gennaio dell’anno al quale si riferisce la decisione di cofinanziamento della Commissione prevista dall’articolo 16, paragrafo 4.

3.   La Commissione decide, in base alla procedura prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, le norme relative all’ammissibilità delle spese nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e cofinanziate dal Fondo.

Articolo 22

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di cofinanziamento adottata dalla Commissione di cui all’articolo 16, paragrafo 4.

Articolo 23

Pagamenti

1.   Il contributo del Fondo è versato dalla Commissione all’autorità responsabile conformemente agli impegni di bilancio.

2.   Un primo prefinanziamento rappresentante il 50 % dell’importo stanziato nella decisione annuale della Commissione relativa al cofinanziamento da parte del Fondo è versato allo Stato membro nei 60 giorni successivi all’adozione della suddetta decisione.

3.   Un secondo prefinanziamento è versato entro un termine non superiore a tre mesi, previa approvazione da parte della Commissione di una relazione di avanzamento del programma di lavoro annuale e di una dichiarazione di spesa che attesti un livello di spesa pari almeno al 70 % dell’importo del primo prefinanziamento. L’importo del secondo prefinanziamento versato dalla Commissione non può superare il 50 % dell’importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l’importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore delle azioni selezionate nell’ambito del programma annuale e l’importo del primo prefinanziamento versato.

4.   Il pagamento del saldo, ovvero la domanda di rimborso delle somme versate a titolo del primo e del secondo prefinanziamento eccedenti le spese finali approvate dal Fondo, sono effettuati entro tre mesi dall’approvazione, da parte della Commissione, della relazione finale d’esecuzione e della dichiarazione finale di spesa del programma annuale, previste dall’articolo 24, paragrafo 3 e articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 24

Dichiarazione di spesa

1.   Per ogni spesa dichiarata alla Commissione, l’autorità responsabile garantisce che i programmi nazionali di attuazione sono gestiti in conformità della normativa comunitaria applicabile e che i fondi sono utilizzati secondo il principio di sana gestione finanziaria.

2.   Le dichiarazioni di spesa sono certificate da un addetto o un servizio funzionalmente indipendenti dall’autorità responsabile.

3.   Entro i nove mesi seguenti la data stabilita dalla decisione di cofinanziamento per l’esecuzione delle spese, l’autorità responsabile trasmette alla Commissione una dichiarazione finale di spesa. Qualora non sia rispettato tale termine, la Commissione procede automaticamente alla chiusura del programma annuale e al disimpegno dei relativi stanziamenti.

Articolo 25

Controlli e rettifiche finanziarie effettuati dagli Stati membri

1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni. A tal fine, essi adottano, in particolare, le misure seguenti:

a)

organizzano, sulla base di un campione appropriato, controlli sulle azioni relativi ad almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ciascun programma annuale di attuazione e su un campione rappresentativo delle azioni approvate. Gli Stati membri assicurano un’adeguata separazione tra questi controlli e le procedure di attuazione o di pagamento relative alle azioni;

b)

prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione secondo la normativa vigente alla Commissione, che tengono informata dell'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari;

c)

collaborano con la Commissione per assicurare un impiego dei fondi comunitari conforme al principio di sana gestione finanziaria.

2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie connesse con l’irregolarità accertata, tenendo conto del carattere sporadico o sistemico di questo. Le rettifiche consistono in una soppressione totale o parziale del contributo comunitario e danno luogo, in caso di mancato rimborso alla data di scadenza stabilita dallo Stato membro, al versamento di interessi di mora, al tasso previsto dall’articolo 26, paragrafo 4.

3.   La Commissione adotta, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, le norme e le procedure relative alle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e cofinanziate dal Fondo.

Articolo 26

Controlli e rettifiche finanziarie effettuati dalla Commissione

1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli in loco, compresi quelli per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a questi controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli.

2.   Se, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 25, essa sospende i pagamenti di prefinanziamento o il pagamento finale relativi ai cofinanziamenti del Fondo per i programmi annuali in questione, nei casi seguenti:

a)

se uno Stato membro non attua le azioni come convenuto nella decisione di cofinanziamento, oppure;

b)

se una parte o la totalità di un'azione non giustifica né una parte né la totalità del cofinanziamento da parte del Fondo;

c)

se esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo che potrebbero provocare irregolarità di carattere sistemico.

In tali casi, la Commissione, indicando le proprie ragioni, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e, se del caso, di apportare eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

3.   Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha proceduto alle rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle eventuali osservazioni di quest’ultimo, può decidere, entro tre mesi:

a)

di ridurre il pagamento di prefinanziamento o il pagamento finale; oppure

b)

di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo del Fondo alle azioni in questione.

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b), la sospensione dei pagamenti cessa con effetto immediato.

4.   Gli importi da recuperare o oggetto di ripetizione dell’indebito sono riversati alla Commissione. In caso di mancato rimborso alla data di scadenza fissata dalla Commissione, l’importo dovuta è maggiorato degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento al quale si applica la maggiorazione è il tasso in vigore il primo giorno del mese della data limite di pagamento, quale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie C dell’Unione europea.

5.   La Commissione decide, ai sensi della procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, le norme e le procedure relative alle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione nell’ambito delle azioni attuate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e cofinanziate dal Fondo.

CAPO V

CONTROLLO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 27

Controllo e valutazione

1.   La Commissione garantisce un controllo regolare del Fondo, in collaborazione con gli Stati membri.

2.   Il Fondo è soggetto a una valutazione regolare, effettuata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri, della pertinenza, dell'efficacia e dell'impatto delle azioni attuate con riferimento agli obiettivi previsti all’articolo 1. La Commissione valuta anche la complementarietà tra le azioni attuate nell’ambito del Fondo e quelle concernenti altre pertinenti politiche, strumenti e iniziative della Comunità.

Articolo 28

Relazioni

1.   L'autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il controllo e la valutazione delle azioni.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell’attuazione delle azioni comportano clausole relative all’obbligo di presentare periodicamente, dettagliate relazioni di avanzamento delle azioni stesse e una relazione finale d'esecuzione che precisi in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi dichiarati.

2.   Entro nove mesi dal termine fissato per l’ammissibilità delle spese nella decisione di cofinanziamento di ogni programma annuale, l’autorità responsabile invia alla Commissione una relazione finale sull’attuazione delle azioni nonché la dichiarazione finale di spesa, prevista dall’articolo 24, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a)

entro il 31 dicembre 2006, una relazione di valutazione sull’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b)

entro il 30 giugno 2009 e il 30 giugno 2012 rispettivamente, una relazione di valutazione dei risultati e degli effetti delle azioni cofinanziate dal Fondo.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 30 aprile 2007, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del Fondo, accompagnata, se del caso, da eventuali proposte di adeguamento;

b)

entro il 31 dicembre 2009, una relazione di valutazione intermedia accompagnata da una proposta concernente la prosecuzione del Fondo;

c)

entro il 31 dicembre 2012, una relazione di valutazione a posteriori.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 29

Programma pluriennale 2005-2007

In deroga all’articolo 15, si applica il seguente calendario ai fini dell’attuazione della programmazione pluriennale relativa al periodo 2005-2007:

a)

entro il 31 gennaio 2005, la Commissione comunica agli Stati membri le linee guida di programmazione e le dotazioni finanziarie indicative degli importi loro destinati;

b)

entro il 1o maggio 2005 gli Stati membri designano l’autorità responsabile nazionale prevista all’articolo 13 e presentano alla Commissione la proposta di programmazione pluriennale per il periodo 2005-2007 prevista all’articolo 15;

c)

la Commissione approva, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, i programmi pluriennali entro due mesi dal ricevimento della proposta di programma pluriennale.

Articolo 30

Programma annuale 2005

In deroga all’articolo 16, si applica il seguente calendario ai fini dell’esecuzione nell'esercizio 2005:

a)

entro il 31 gennaio 2005, la Commissione comunica agli Stati membri la stima degli importi loro destinati;

b)

gli Stati membri presentano alla Commissione la proposta di programma annuale prevista all’articolo 16 entro il 1o giugno 2005; la proposta è accompagnata da una descrizione dei sistemi di gestione e dei controlli che saranno applicati per assicurare un utilizzo efficace e regolare dei fondi comunitari;

c)

la Commissione adotta le decisioni di cofinanziamento entro due mesi dal ricevimento della proposta di programma annuale, previa verifica degli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

Le spese effettivamente sostenute nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2005 e la data di adozione delle decisioni di cofinanziamento sono ammissibili ad un sostegno del Fondo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Riesame

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 31 dicembre 2010.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. P. H. DONNER


(1)  Parere reso il 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 27.

(3)  GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

(4)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.