20.12.2003   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/37


REGOLAMENTO (CE) N. 2247/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2286/2002 stabilisce il regime applicabile ai prodotti importati dagli Stati ACP, convenuto nel quadro all'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) (in appresso «accordo di Cotonou»). L'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento istituisce un regime generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti ivi elencati nell'allegato I e un regime specifico di riduzione dei dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per taluni prodotti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento. È previsto un contingente annuo di 52 100 tonnellate di carni disossate.

(2)

Prima dell'accordo di Cotonou, le modalità di applicazione delle concessioni tariffarie nel settore delle carni bovine erano state adottate dal regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e abroga il regolamento (CE) n. 589/96 (3). Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1918/98 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3)

È opportuno che il regime di importazione venga gestito mediante i titoli di importazione. A tal fine è opportuno prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso mediante deroghe a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5).

(4)

Per consentire la gestione ottimale dei contingenti tariffari, è necessario prevedere l'applicazione pluriennale del presente regolamento con decorrenza dal 1o gennaio 2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per i prodotti elencati nell'allegato originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli di importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, espressi in tonnellate di carne disossata. I quantitativi per paese, espressi in carne disossata, sono i seguenti: per il Botswana 18 916 tonnellate, per il Kenya 142 tonnellate, per il Madagascar 7 579 tonnellate, per lo Swaziland 3 363 tonnellate, per lo Zimbabwe 9 100 tonnellate e per la Namibia 13 000 tonnellate.

I quantitativi annui dei paesi di cui al primo comma recano i seguenti numeri d'ordine: il contingente del Botswana 09.4052, quello del Kenya 09.4054, quello del Madagascar 09.4051, quello dello Swaziland 09.4053, quello dello Zimbabwe 09.4055 e quello della Namibia 09.4056.

2.   Per l'imputazione ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 100 kg di carne disossata equivalgono a:

130 kg di carne non disossata,

260 kg di animali vivi della specie bovina,

100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.

Articolo 2

1.   Nei limiti del contingente, gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti del 92 % e il dazio ad valorem del 100 %, per i prodotti elencati nell'allegato e importati ai sensi del presente regolamento.

2.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi che superano i limiti indicati nel titolo di importazione.

Articolo 3

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 4

1.   Per i prodotti che beneficiano di una riduzione dell'importo specifico dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2286/2002, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:

a)

alla voce «note» e nella casella 20, rispettivamente, una delle seguenti diciture:

Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y (CE) no 2247/2003

AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 2247/2003

AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 2247/2003

Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2247/2003

ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 2247/2003

Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no 2247/2003

Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003

ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 2247/2003

Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 2247/2003

AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 2247/2003

AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 2247/2003

b)

nella casella 8, l'indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario; il titolo vincola all'importazione da detto Stato;

c)

nella casella 17, oltre al numero degli animali, il relativo peso vivo.

2.   Le domande di titoli possono essere presentate unicamente nei primi dieci giorni di ogni mese.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande ricevibili per fax o posta elettronica entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Dette comunicazioni devono specificare, per ciascun paese terzo interessato, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda, ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC.

4.   Qualora non siano state presentate domande ricevibili, gli Stati membri lo comunicano alla Commissione, per fax o posta elettronica, entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

1.   Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione determina il quantitativo rimanente.

2.   Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.

Articolo 6

L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei dazi all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo solo se l'origine dei prodotti è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori in base alle norme relative all'origine applicabili agli stessi prodotti, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou.

Articolo 7

1.   I titoli di importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1291/2000. Nessun titolo è comunque valido dopo il 31 dicembre successivo alla data di rilascio.

2.   I titoli sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1918/98 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 9).


ALLEGATO

Prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002

Código NCKN-kodeKN-CodeΚωδικός ΣΟCN codeCode NCCodice NCGN codeCódigo NCCN-koodiKN-nummer

 

0102 90 05

 

0102 90 21

 

0102 90 29

 

0102 90 41

 

0102 90 49

 

0102 90 51

 

0102 90 59

 

0102 90 61

 

0102 90 69

 

0102 90 71

 

0102 90 79

 

0201 10 00

 

0201 20 20

 

0201 20 30

 

0201 20 50

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 10 00

 

0202 20 10

 

0202 20 30

 

0202 20 50

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

 

0210 20 10

 

0210 20 90

 

0210 99 51

 

0210 99 90

 

1602 50 10

 

1602 90 61

Nota:

Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

NB:

KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

NB:

Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).

Σημείωση:

Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τον Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

NB:

The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB:

Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

NB:

I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

NB:

GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

NB:

Os códigos NC, incluindo as notas de pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

HUOM.:

Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

Anm.:

KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).