31.10.2003   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/51


DIRETTIVA 2003/96/CE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2003

che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue

(1)

Il campo d'applicazione della direttiva 92/81/CEE (1) del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e della direttiva 92/82/CEE (2) del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, è limitato agli oli minerali.

(2)

L'assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima l'elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.

(3)

Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l'elettricità, il gas naturale e il carbone.

(4)

L'esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull'energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.

(5)

La fissazione di livelli minimi comunitari di tassazione appropriati può consentire di ridurre le attuali differenze tra i livelli nazionali di tassazione.

(6)

Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche comunitarie.

(7)

In quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Comunità ha ratificato il protocollo di Kyoto. La tassazione dei prodotti energetici e, se del caso, dell'elettricità è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto.

(8)

Il Consiglio deve esaminare periodicamente le esenzioni e riduzioni, nonché i livelli minimi di tassazione, tenendo in considerazione il buon funzionamento del mercato interno, il valore reale dei livelli minimi di tassazione, la competitività delle imprese comunitarie nel contesto internazionale e i più ampi obiettivi del trattato.

(9)

Agli Stati membri dovrebbe essere lasciata la flessibilità necessaria per definire ed attuare politiche adeguate al loro contesto nazionale.

(10)

Gli Stati membri desiderano introdurre o mantenere diversi tipi di tassazione sui prodotti energetici e sull'elettricità. A tal fine dovrebbe essere consentito agli Stati membri di rispettare i livelli minimi comunitari di tassazione tenendo conto dell'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette che hanno scelto di applicare (eccetto l'IVA).

(11)

La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all'attuazione del presente quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità spetta a ciascuno Stato membro. A questo proposito gli Stati membri potrebbero decidere di non aumentare la tassazione fiscale complessiva se ritengono che l'applicazione di tale principio di neutralità fiscale possa contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento del loro sistema tributario, incoraggiando comportamenti a favore di una maggiore tutela dell'ambiente e del maggior impiego di manodopera.

(12)

I prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità sono elementi chiave per le politiche comunitarie dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente.

(13)

La tassazione concorre a determinare i prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità.

(14)

I livelli minimi di tassazione dovrebbero riflettere la competitività relativa dei diversi prodotti energetici e dell'elettricità. In tale contesto sarebbe opportuno basare, per quanto possibile, il calcolo di detti livelli minimi sul contenuto energetico dei prodotti. Tuttavia questo metodo non dovrebbe essere applicato ai carburanti per motori.

(15)

In talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è opportuno consentire l'applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari di tassazione e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza.

(16)

Poiché gli scambi intracomunitari di calore sono molto limitati, la tassazione del calore non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del presente quadro comunitario.

(17)

È necessario fissare livelli minimi comunitari di tassazione differenziati in funzione dei diversi usi dei prodotti energetici e dell'elettricità.

(18)

I prodotti energetici utilizzati come carburanti per determinati fini industriali e commerciali e quelli utilizzati come combustibili per riscaldamento sono tassati, di norma, a livelli inferiori a quelli applicabili ai prodotti energetici utilizzati come propellente.

(19)

La tassazione del gasolio per autotrasporto, in particolare per quello intracomunitario, richiede la possibilità di un trattamento specifico, comprese misure che consentano l'introduzione di un canone per gli utenti della strada, per limitare le distorsioni della concorrenza che gli operatori del settore dovessero affrontare.

(20)

Gli Stati membri possono avere la necessità di operare una distinzione tra diesel per uso commerciale e non commerciale. Gli Stati membri possono avvalersi di tale possibilità per ridurre il divario di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale, utilizzato come propellente, e la benzina.

(21)

I consumi di prodotti energetici e di elettricità, per usi commerciali e non, possono essere trattati differentemente ai fini fiscali.

(22)

I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro comunitario l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici. L'elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità.

(23)

Gli obblighi internazionali vigenti e il mantenimento della posizione competitiva delle imprese comunitarie rendono opportuno mantenere le esenzioni per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea e marittima, esclusa la navigazione da diporto, mentre dovrebbe essere possibile per gli Stati membri limitare tali esenzioni.

(24)

È opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza.

(25)

In particolare, la generazione combinata di calore e di energia nonché, ai fini della promozione dell'uso di fonti di energia alternative, le energie rinnovabili possono beneficiare di un trattamento privilegiato.

(26)

È auspicabile istituire un sistema comunitario che consenta agli Stati membri di esentare dalle accise o di accordare riduzioni d'accisa per promuovere i biocarburanti, contribuendo in tal modo a un migliore funzionamento del mercato interno e garantendo un adeguato grado di certezza del diritto agli Stati membri e agli operatori economici. Occorre limitare le distorsioni di concorrenza; l'incentivo a una riduzione dei costi industriali da parte dei produttori e distributori di biocarburanti dovrebbe essere mantenuto attraverso, inter alia, l'applicazione da parte degli Stati Membri di correttivi che tengano conto delle variazioni dei prezzi delle materie prime.

(27)

La presente direttiva fa salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (3) e della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (4), allorché il prodotto destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo di un carburante è l'alcole etilico quale definito nella direttiva 92/83/CEE.

(28)

Talune esenzioni o riduzioni nel livello di tassazione possono rivelarsi necessarie, in particolare laddove non esista un'avanzata armonizzazione a livello comunitario, vi siano rischi di perdita di competitività internazionale o per considerazioni di carattere sociale o ambientale.

(29)

Le imprese che concludono accordi volti a migliorare significativamente la protezione ambientale e l'efficienza energetica meritano un'attenzione particolare; fra di esse meritano un trattamento specifico quelle ad alta intensità energetica.

(30)

Possono rendersi necessari periodi e regimi transitori per consentire agli Stati membri di adeguarsi gradualmente ai nuovi livelli di tassazione, limitando in tal modo gli eventuali effetti collaterali negativi.

(31)

È necessario prevedere una procedura per autorizzare l'introduzione da parte degli Stati membri, per un determinato periodo, di altre esenzioni o riduzioni del livello di tassazione. Occorrerebbe procedere periodicamente alla revisione di siffatte esenzioni o riduzioni.

(32)

È opportuno disporre che talune misure nazionali siano comunicate per informazione dagli Stati membri alla Commissione. Tale comunicazione non esime gli Stati membri dall'obbligo di notificare talune misure nazionali, previsto dall'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. La presente direttiva lascia impregiudicato l'esito di eventuali procedure relative agli aiuti di Stato avviate a norma degli articoli 87 e 88 del trattato.

(33)

Il campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE dovrebbe essere esteso, se del caso, ai prodotti e alle imposte indirette contemplati dalla presente direttiva.

(34)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Ai fini della presente direttiva s'intendono per «prodotti energetici» i prodotti:

a)

di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b)

di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715;

c)

di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d)

di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustile per riscaldamento o come carburante per motori;

e)

di cui al codice NC 3403;

f)

di cui al codice NC 3811;

g)

di cui al codice NC 3817;

h)

di cui al codice NC 3824 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2.   La presente direttiva si applica altresì:

all'elettricità di cui al codice NC 2716.

3.   Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all'aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota dell'equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori.

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota del prodotto energetico equivalente qualsiasi altro idrocarburo, esclusa la torba, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato a scopo di riscaldamento.

4.   La presente direttiva non si applica:

a)

alla tassazione del calore e alla tassazione dei prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402;

b)

ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell'elettricità:

prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,

usi combinati dei prodotti energetici.

Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato.

Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici.

Elettricità, se incide per oltre il 50 % sul costo di un prodotto. Per «costo di un prodotto» si intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa, quale definita all'articolo 11. Questo costo è calcolato in media per unità. Per «costo dell'elettricità» si intende l'effettivo valore d'acquisto dell'elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell'impresa.

Processi mineralogici.

Per «processi mineralogici» s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (6).

L'articolo 20 si applica tuttavia ai suddetti prodotti energetici.

5.   I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (7).

Ogni anno è presa, secondo la procedura di cui all'articolo 27, una decisione per aggiornare i codici della nomenclatura combinata per i prodotti elencati nella presente direttiva. La decisione non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella presente direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici e elettricità.

Articolo 3

I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva.

Articolo 4

1.   I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità di cui all'articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.

2.   Ai fini della presente direttiva si intende per «livello di tassazione» l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.

Articolo 5

Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi:

quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto,

quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento,

per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (compresi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze,

tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 6

Gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui alla presente direttiva:

a)

direttamente, o

b)

attraverso un'aliquota d'imposta differenziata,

o

c)

rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata.

Articolo 7

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2004 e dal 1o gennaio 2010 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.

Entro il 1o gennaio 2012 il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, decide, sulla scorta di una relazione e di una proposta della Commissione, in merito ai livelli minimi di tassazione per il gasolio applicabili nel periodo successivo con decorrenza al 1o gennaio 2013.

2.   Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1o gennaio 2003, a prescindere dalle deroghe per detta utilizzazione stabilite dalla presente direttiva.

3.   Si intende per «gasolio commerciale utilizzato come propellente» il gasolio utilizzato ai fini seguenti:

a)

trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b)

trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3, quali definite dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (8).

4.   Nonostante il paragrafo 2, gli Stati membri che introducono un sistema di canone per gli utenti della strada destinato agli autoveicoli a motore o agli autoveicoli con rimorchio, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, possono applicare un'aliquota ridotta sul gasolio utilizzato da tali autoveicoli inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1o gennaio 2003, purché l'onere fiscale complessivo rimanga globalmente equivalente e purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e il livello nazionale di tassazione in vigore al 1o gennaio 2003 per il gasolio utilizzato come propellente sia superiore di almeno due volte rispetto al livello minimo di tassazione applicabile al 1o gennaio 2004.

Articolo 8

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2004, nonostante l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.

2.   Il presente articolo si applica alle utilizzazioni per i seguenti fini industriali e commerciali:

a)

lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicultura;

b)

motori fissi;

c)

impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;

d)

veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.

Articolo 9

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.

2.   Gli Stati membri che al 1o gennaio 2003 sono autorizzati ad applicare una tassa di controllo sul gasolio per riscaldamento, possono continuare ad applicare un'aliquota ridotta pari a 10 EUR per 1000 litri di prodotto. L'autorizzazione è abrogata il 1o gennaio 2007 se il Consiglio, deliberando all'unanimità in base ad una relazione e ad una proposta della Commissione, decide in tal senso, dopo aver preso atto che il livello dell'aliquota ridotta è troppo basso, allo scopo di evitare problemi di distorsione negli scambi commerciali tra gli Stati membri.

Articolo 10

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare all'elettricità sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.

2.   Al di sopra dei livelli minimi di tassazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri avranno la facoltà di determinare la base imponibile, purché rispettino la direttiva 92/12/CEE.

Articolo 11

1.   Nella presente direttiva, per «uso commerciale» si intende l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale, identificata conformemente al paragrafo 2, che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni e servizi, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività economiche.

Le attività economiche comprendono tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive e agricole e quelle delle libere professioni o professioni assimilate.

Gli Stati, le autorità di governo locale e regionale e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati entità commerciali per le attività o operazioni che esercitano in quanto autorità pubbliche. Se però esercitano attività o operazioni di questo genere, sono considerate soggetti commerciali per dette attività o operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza.

2.   Ai fini della presente direttiva, un'entità commerciale non può essere considerata più piccola di una parte di un'impresa o di una persona giuridica che, dal punto di vista organizzativo, costituisca un'attività economica indipendente, vale a dire un'entità capace di operare con mezzi propri.

3.   Nel caso di utilizzazioni miste la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione; qualora una delle due utilizzazioni sia insignificante, può essere trattata come nulla.

4.   Gli Stati membri possono limitare il campo di applicazione del livello ridotto di tassazione per l'utilizzazione da parte di imprese.

Articolo 12

1.   Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in unità diverse da quelle di cui agli articoli da 7 a 10, purché i corrispondenti livelli di tassazione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.

2.   Per i prodotti energetici di cui agli articoli 7, 8 e 9 con livelli di tassazione basati sui volumi, il volume è misurato alla temperatura di 15 °C.

Articolo 13

1.   Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di tassazione, è fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; la loro applicazione decorre dal 1o gennaio dell'anno civile successivo.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi di tassazione in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, qualora la conversione degli importi espressi in euro dia luogo ad un aumento del livello di tassazione espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o inferiore a 5 EUR, assumendo il più basso di tali due valori.

Articolo 14

1.   In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

a)

i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull'elettricità stabilito all'articolo 10;

b)

i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto.

Ai fini della presente direttiva, per «aviazione privata da diporto» si intende l'uso di un aeromobile da parte del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbo (codice NC 2710 19 21);

c)

i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni.

Ai fini della presente direttiva per «imbarcazioni private da diporto» si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di u n contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

2.   Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.

Articolo 15

1.   Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:

a)

ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;

b)

all'elettricità:

di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica,

di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici,

generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa,

generata dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate,

generata da celle a combustibile;

c)

ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

d)

all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché le unità di cogenerazione siano rispettose dell'ambiente. Gli Stati membri possono applicare la definizione nazionale di cogenerazione «rispettosa dell'ambiente» (o ad alta efficienza) finché il Consiglio non avrà adottato all'unanimità una definizione comune, in base a una relazione e a una proposta della Commissione;

e)

ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus;

f)

ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione sulle vie navigabili interne (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e all'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni;

g)

al gas naturale negli Stati membri in cui la quota del gas naturale nel consumo complessivo di energia non abbia superato il 15 % nel 2000.

Le esenzioni o le riduzioni totali o parziali possono applicarsi per un periodo massimo di dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva o fino alla data in cui la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunga il 25 %, se questa data è precedente. Tuttavia, non appena la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunge il 20 %, gli Stati membri interessati applicano un livello di tassazione strettamente positivo, che aumenta su base annua per raggiungere almeno l'aliquota minima alla fine del periodo di cui sopra.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord può applicare le esenzioni o riduzioni totali o parziali per il gas naturale in modo distinto all'Irlanda del Nord;

h)

all'elettricità, al gas naturale, al carbone e ai combustibili solidi utilizzati per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute caritative dallo Stato membro interessato. Nei confronti delle organizzazioni caritative gli Stati membri possono limitare l'esenzione o la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla;

i)

al gas naturale e al GPL utilizzati come propellenti;

j)

ai carburanti per motori utilizzati nel settore della fabbricazione, dello sviluppo, del controllo e della manutenzione di aeromobili e di navi;

k)

ai carburanti per motori utilizzati per operazioni di dragaggio delle vie navigabili e dei porti;

l)

ai prodotti di cui al codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento.

2.   Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati al paragrafo 1, lettera b).

3.   Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura.

Il Consiglio valuta, anteriormente al 1o gennaio 2008 e sulla base di una proposta della Commissione, se abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero.

Articolo 16

1.   Fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:

i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,

i prodotti di cui ai codici NC 3824 90 55 e da 3824 90 80 a 3824 90 99 per i loro componenti derivati dalla biomassa,

i prodotti di cui ai codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00 che non siano di origine sintetica,

i prodotti derivati dalla biomassa, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402.

Gli Stati membri possono anche applicare, sotto controllo fiscale, aliquote ridotte di imposta ai prodotti soggetti a tassazione di cui all'articolo 2, ove essi contengano acqua (codici NC 2201 e 2851 00 10).

Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

2.   L'esenzione o la riduzione di tassazione che deriva dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuto sul volume dei prodotti di cui al paragrafo 1 presente nei prodotti che possono beneficiare di detta riduzione.

I livelli di tassazione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1 o che li contengono, possono essere inferiori ai livelli minimi previsti all'articolo 4.

3.   Le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

4.   Fino al 31 dicembre 2003 gli Stati membri possono esentare o continuare ad esentare i prodotti esclusivamente o quasi esclusivamente costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1.

5.   Le esenzioni o le riduzioni per i prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere concesse, nell'ambito di un programma pluriennale, tramite autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa ad un operatore economico per più di un anno civile. La durata dell'esenzione o della riduzione così autorizzata non può superare sei anni consecutivi. Questo periodo è eventualmente rinnovabile.

Nell'ambito di un programma pluriennale oggetto di autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa prima del 31 dicembre 2012 gli Stati membri possono applicare l'esenzione o la riduzione di cui al paragrafo 1 dopo il 31 dicembre 2012 e fino al termine del programma pluriennale, senza facoltà di rinnovo.

6.   Qualora la normativa comunitaria richiedesse agli Stati membri di adempiere ad obblighi giuridicamente vincolanti volti ad immettere sui loro mercati una quota minima dei prodotti di cui al paragrafo 1, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo cessano di applicarsi dalla data in cui detti obblighi diventano vincolanti per gli Stati membri.

7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 2004, e successivamente ogni dodici mesi, l'elenco delle esenzioni o riduzioni di imposizione applicate conformemente al presente articolo.

8.   Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sugli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle riduzioni concesse conformemente al presente articolo.

Articolo 17

1.   A condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di elettricità nei seguenti casi:

a)

a favore delle imprese a forte consumo di energia.

 

Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un'impresa, come definita all'articolo 11, in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.

 

Per «acquisti di prodotti energetici e di elettricità» si intende il costo effettivo dell'energia acquistata o generata nell'impresa. Sono inclusi soltanto l'elettricità, i prodotti per riscaldamento ed energetici utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c). Sono incluse tutte le imposte, tranne l'IVA detraibile.

 

Per «valore produttivo» si intende la cifra d'affari, compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita.

 

Per «valore aggiunto» si intende il totale della cifra d'affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA, comprese le importazioni.

 

Agli Stati membri, che attualmente applicano sistemi nazionali di imposizione dell'energia in cui le imprese a forte consumo di energia sono definite secondo criteri diversi dal costo dell'energia rapportato al valore produttivo e dalla tassa nazionale sull'energia pagabile rapportata al valore aggiunto, è concesso un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007 al massimo per conformarsi alla definizione di cui alla lettera a), primo comma;

b)

qualora siano conclusi accordi con imprese o associazioni di imprese, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l'efficienza energetica.

2.   Nonostante l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità definiti all'articolo 2, se utilizzati da un'impresa a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo 1.

3.   Nonostante l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino al 50 % dei livelli minimi previsti dalla presente direttiva ai prodotti energetici e all'elettricità definiti all'articolo 2, se utilizzati dalle imprese di cui all'articolo 11 che non sono imprese a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo 1.

4.   Le imprese che beneficiano delle possibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 sottoscrivono gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti devono portare al conseguimento di obiettivi di protezione ambientale o ad una maggiore efficienza energetica in misura globalmente equivalente al risultato che si sarebbe ottenuto in caso di osservanza delle normali aliquote minime della Comunità.

Articolo 18

1.   In deroga alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell'allegato II.

Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato II.

2.   In deroga ai periodi fissati nei paragrafi da 3 a 12 del presente articolo, e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione, sarà concesso un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.

3.   Il Regno di Spagna può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, per adeguare il livello nazionale di imposizione del gasolio utilizzato come carburante al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale per l'uso commerciale del gasolio impiegato come carburante, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata per l'uso commerciale del gasolio utilizzato come carburante, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio impiegato come carburante può anche essere applicata ai taxi fino al 1o gennaio 2012. In relazione all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), detto Stato membro può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate.

4.   La Repubblica d'Austria può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato Membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché da ciò non derivi un'imposizione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata sull'uso commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti.

5.   Il Regno del Belgio può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata all'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti.

6.   Il Granducato del Lussemburgo può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e, fino al 1o gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale all'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi un'imposizione inferiore a 272 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010 fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti.

7.   La Repubblica portoghese può applicare ai prodotti energetici e all'elettricità consumati nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, livelli di tassazione inferiori a quelli minimi prescritti nella presente direttiva, al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla lontananza geografica delle regioni in questione.

La Repubblica portoghese può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR e, fino al 1o gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 272 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010, fino al 1o gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata per l'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente può anche essere applicata ai taxi fino al 1o gennaio 2012. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), tale Stato membro può applicare, sino al 1o gennaio 2008, un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate nella definizione di scopi commerciali.

La Repubblica portoghese può applicare esenzioni totali o parziali al livello di tassazione dell'elettricità fino al 1o gennaio 2010.

8.   La Repubblica ellenica può applicare livelli di tassazione minore di 22 EUR al massimo per 1000 l alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al gasolio utilizzato come propellente e alla benzina consumati nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso, delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per convertire il suo attuale sistema di tassazione dell'energia elettrica sull'input in un sistema di tassazione sull'output e per raggiungere il nuovo livello minimo per la benzina.

La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1000 l e, fino al 1o gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31o dicembre 2009, detto Stato membro può applicare, inoltre, un'aliquota differenziata per l'uso commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 264 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1o gennaio 2010, fino al 1o gennaio 2012, la Repubblica ellenica può applicare un'aliquota differenziata per l'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1o gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come carburante per veicoli può anche essere applicata ai taxi fino al 1o gennaio 2012. In relazione all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), detto Stato membro può applicare fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali, un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate.

9.   L'Irlanda può applicare esenzioni totali o parziali o riduzioni del livello di tassazione dell'elettricità fino al 1o gennaio 2008.

10.   Fino al 1o gennaio 2009, la Repubblica francese può applicare esenzioni o riduzioni, totali o parziali, ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati dallo Stato, da autorità di governo locale e regionale e da altri organismi di diritto pubblico per le attività od operazioni che essi esercitano in quanto autorità pubbliche.

La Repubblica francese può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 volto ad adeguare il regime vigente di tassazione dell'elettricità alle disposizioni stabilite nella presente direttiva. Durante questo periodo, per valutare il rispetto delle aliquote minime stabilite nella presente direttiva, si tiene conto del livello globale medio dell'attuale tassazione locale dell'elettricità.

11.   La Repubblica italiana può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

12.   La Repubblica federale di Germania può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 12 tonnellate.

13.   Il Regno dei Paesi Bassi può applicare, fino al 1o gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 12 tonnellate.

14.   Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3 % di quel livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio.

Articolo 19

1.   Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di questo tipo, ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie.

La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti.

Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi.

2.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, è accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano più essere mantenute, in particolare in base a considerazioni riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento del mercato interno o la politica comunitaria in materia di sanità, protezione dell'ambiente, energia e trasporti, sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio adotta all'unanimità una decisione su tali proposte.

Articolo 20

1.   Le disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/12/CEE, si applicano soltanto ai prodotti energetici elencati in appresso:

a)

i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b)

i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

c)

i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, tuttavia, le disposizioni relative al controllo e alla circolazione si applicano soltanto per i movimenti commerciali dei prodotti sfusi;

d)

i prodotti di cui ai codici NC 2711 (salvo 2711 11, 2711 21 e 2711 29);

e)

i prodotti di cui al codice NC 2901 10;

f)

i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;

g)

i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

h)

prodotti di cui al codice 3824 90 99, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2.   Se uno Stato membro constata che prodotti energetici diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizzati, sono messi in vendita o sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori o sono comunque all'origine di frodi, evasioni o abusi, ne avvisa immediatamente la Commissione. Questa disposizione si applica altresì all'elettricità. La Commissione trasmette detta comunicazione agli altri Stati membri, entro un mese dal suo ricevimento. La decisione in merito all'opportunità di assoggettare o meno tali prodotti alle disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/12/CEE, è presa secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri possono, conformemente ad accordi bilaterali, dispensare in tutto o in parte dalle misure di controllo, di cui alla direttiva 92/12/CEE, tutti i prodotti di cui sopra o alcuni di essi, purché non siano contemplati dagli articoli 7, 8 e 9 della presente direttiva. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non ne siano parte. Tutti gli accordi bilaterali suddetti sono notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 21

1.   In aggiunta alle disposizioni generali della direttiva 92/12/CEE, che definiscono il fatto generatore d'imposta e le norme relative al pagamento, l'imposta sui prodotti energetici diventa esigibile anche all'atto del verificarsi di uno dei fatti generatori d'imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della presente direttiva.

2.   Ai fini della presente direttiva, il termine «fabbricazione», di cui all'articolo 4, lettera c) e all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, comprende, se del caso, anche l'«estrazione».

3.   Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, non è considerato un fatto generatore d'imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all'interno dello stabilimento. Gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all'interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all'interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d'imposta. Qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d'imposta, che comporta l'imposizione.

4.   Gli Stati membri possono anche stabilire che l'imposta sui prodotti energetici e sull'elettricità diventa esigibile quando si constati che non è, o non è più, rispettata una condizione di utilizzazione finale fissata dalla normativa nazionale per poter beneficiare di un livello di imposizione ridotto o dell'esenzione.

5.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE, l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore. Quando la fornitura per il consumo ha luogo in uno Stato membro in cui il distributore o ridistributore non ha sede, l'imposta degli Stati membri di fornitura è imputata a una società che deve essere registrata nello Stato membro di fornitura. In ogni caso, l'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.

In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno il diritto di determinare il fatto generatore d'imposta quando non vi sono connessioni tra i loro gasdotti e quelli di altri Stati membri.

Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE, il carbone, il coke e la lignite sono soggetti ad imposta e diventano tassabili al momento della fornitura da parte di società che le autorità competenti hanno registrato a tal fine. Queste ultime possono autorizzare il produttore, il commerciante, l'importatore o un rappresentante fiscale a sostituire la società registrata per gli obblighi fiscali cui è soggetta. L'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.

6.   Gli Stati membri non considerano «produzione di prodotti energetici»:

a)

le operazioni durante le quali sono ottenuti incidentalmente piccoli quantitativi di prodotti energetici;

b)

le operazioni per le quali l'utilizzatore di un prodotto energetico ne rende possibile la riutilizzazione nella propria impresa, purché l'imposta già pagata per tale prodotto non sia inferiore a quella dovuta se il prodotto energetico riutilizzato dovesse essere di nuovo soggetto a imposizione;

c)

le operazioni consistenti nel miscelare, fuori dello stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, prodotti energetici con altri prodotti energetici o altri materiali, purché:

i)

l'imposta sui componenti sia stata precedentemente pagata, e

ii)

l'importo pagato non sia inferiore a quello dell'imposta applicabile alla miscela.

La prima condizione non si applica se la miscela è esentata per un uso specifico.

Articolo 22

In caso di variazione di una o più aliquote di tassazione, le riserve di prodotti energetici già immessi in consumo possono essere assoggettate ad un aumento o ad una riduzione dell'imposizione.

Articolo 23

Gli Stati membri possono rimborsare l'imposta già versata sui prodotti energetici contaminati o accidentalmente miscelati, rinviati ad un deposito fiscale per il riciclaggio.

Articolo 24

1.   Non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri i prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli, nonché in contenitori per usi speciali e destinati a essere utilizzati per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui gli stessi contenitori sono dotati.

2.   Ai fini del presente articolo, si intende per:

 

«Serbatoi normali»:

i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli, che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali, i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli,

i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.

 

«Contenitore per usi speciali»: qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

Articolo 25

1.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai livelli di tassazione che applicano ai prodotti di cui all'articolo 2, al 1o gennaio di ogni anno e in occasione di qualsiasi modifica della normativa nazionale in materia.

2.   Se i livelli di tassazione applicati dagli Stati membri sono espressi in unità di misura diverse da quelle indicate per ogni prodotto negli articoli da 7 a 10, gli Stati membri notificano anche i livelli d'imposizione corrispondenti risultanti dalla conversione in tali unità.

Articolo 26

1.   Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati conformemente all'articolo 5, all'articolo 14, paragrafo 2 ed agli articoli 15 e 17.

2.   I provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Le informazioni fornite alla Commissione in applicazione della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3.   L'obbligo, sancito al paragrafo 1 del presente articolo, d'informare la Commissione in merito ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva, non esonera gli Stati membri dagli obblighi di notifica derivanti dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE.

Articolo 27

1.   La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 28

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Essi applicano tali disposizioni dal 1o gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 18, paragrafo 1, che possono essere applicate dagli Stati membri dal 1o gennaio 2003.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Il Consiglio, agendo sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, esamina periodicamente le esenzioni e le riduzioni, nonché i livelli minimi di imposizione prescritti nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 30

Nonostante l'articolo 28, paragrafo 2, le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE sono abrogate dal 31 dicembre 2003.

Articolo 31

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE.

(3)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

(4)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 29/2002 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

(7)  GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

(8)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.


ALLEGATO I

Tabella A —   Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori

 

1o gennaio 2004

1o gennaio 2010

Benzina con piombo

(in euro per 1 000 l)

Codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59

421

421

Benzina

(in euro per 1 000 l)

Codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49

359

359

Gasolio

(in euro per 1 000 l)

Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49

302

330

Cherosene

(in euro per 1 000 l)

Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25

302

330

GPL

(in euro per 1 000 kg)

Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00

125

125

Gas naturale

(in euro per gigajoule, potere calorifico superiore)

Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00

2,6

2,6

Tabella B —   Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2

Gasolio

(in euro per 1 000 l)

Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49

21

Cherosene

(in euro per 1 000 l)

Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25

21

GPL

(in euro per 1 000 kg)

Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00

41

Gas naturale

(in euro per gigajoule, potere calorifico superiore)

Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00

0,3

Tabella C —   Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento e all'elettricità

 

Imprese

Non imprese

Gasolio

(in euro per 1 000 l)

Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49

21

21

Olio combustibile pesante

(in euro per 1 000 kg)

Codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69

15

15

Cherosene

(in euro per 1 000 l)

Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25

0

0

GPL

(in euro per 1 000 kg)

Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00

0

0

Gas naturale

(in euro per gigajoule, potere calorifico superiore)

Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00

0,15

0,3

Carbone e coke

(in euro per gigajoule)

Codici NC 2701, 2702 e 2704

0,15

0,3

Elettricità

(in euro per MWh)

Codice NC 2716

0,5

1,0


ALLEGATO II

Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1

1.   BELGIO:

per il gas di petrolio liquefatto (GPL), il gas naturale e il metano;

per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;

per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;

per la navigazione privata da diporto;

per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 euro per tonnellata;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa;

per un'aliquota di accisa differenziata sulla benzina senza piombo a basso contenuto di zolfo (50 ppm) e di composti aromatici (35 %);

per un'aliquota di accisa differenziata sul gasolio per autotrazione a basso contenuto di zolfo (50 ppm).

2.   DANIMARCA:

per un tasso differenziato di accisa, dal 1o febbraio 2002 al 31 gennaio 2008, per gli oli combustibili pesanti e oli da riscaldamento utilizzati da industrie ad alta intensità energetica per produrre riscaldamento e acqua calda. L'importo massimo della differenziazione autorizzata dell'accisa è 0,0095 euro per kg per gli oli combustibili pesanti e 0,008 euro per litro per gli oli da riscaldamento. Le riduzioni dell'accisa debbono essere conformi alla presente direttiva, in particolare i tassi minimi;

per una riduzione delle aliquote di accisa sul carburante per motori diesel volta a favorire l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tali incentivi siano subordinati ad una serie di caratteristiche tecniche prestabilite, in particolare il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;

per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate alla benzina erogata da distributori dotati di un sistema di recupero dei vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;

per l'applicazione alla benzina di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;

per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;

per l'applicazione al gasolio di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;

per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise in questione siano conformi alle disposizioni comunitarie e che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o le tasse di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva;

per l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa pari a DKK 0,03 al litro al massimo per la benzina erogata dai distributori che rispettano norme più severe di attrezzatura e di funzionamento volte a ridurre le perdite di metil butilico terziario etere nelle acque freatiche, purché le aliquote differenziate siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva ed in particolare alle aliquote minime di accisa.

3.   GERMANIA:

per un tasso differenziato di accisa per i combustibili con un contenuto massimo di zolfo pari a 10 ppm dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005;

per l'utilizzo di gas di idrocarburi di scarto come combustibili da riscaldamento;

per un'aliquota differenziata di accisa sugli oli minerali utilizzati come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, a condizione che siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE;

per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici;

per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sui combustibili da riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

4.   GRECIA:

per l'impiego da parte delle forze armate nazionali;

per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dell'ufficio del Primo Ministro e delle forze di polizia nazionali;

per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;

per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;

per il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il metano usati a fini industriali.

5.   SPAGNA:

per il GPL impiegato come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale;

per il GPL impiegato come carburante nei taxi;

per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

6.   FRANCIA:

per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate per il gasolio usato dai veicoli commerciali fino al 1o gennaio 2005, che non possono essere inferiori a 380 euro per 1000 l a decorrere dal 1o marzo 2003;

nell'ambito di alcune politiche dirette ad aiutare le regioni colpite da spopolamento;

per il consumo in Corsica, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate su un nuovo combustibile composto da un'emulsione di acqua e di antigelo in sospensione nel gasolio, stabilizzata da tensioattivi, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare all'aliquota minima di accisa;

per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sulla benzina super senza piombo contenente un additivo a base di potassio inteso a migliorare le caratteristiche anticorrosione delle valvole (o qualsiasi altro additivo d'effetto equivalente);

per i carburanti usati nei taxi, nei limiti di un contingente annuo;

per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante nei trasporti pubblici, nei limiti di un contingente annuo;

per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante per i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana muniti di motore a gas;

per una riduzione dell'aliquota di imposta sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota minima sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria;

per un'esenzione dall'accisa sugli oli pesanti usati come combustibili per la produzione di allumina nella regione di Gardanne;

per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;

per la distribuzione di benzina per la navigazione da diporto nei porti della Corsica;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa;

per i veicoli locali per il trasporto pubblico di passeggeri fino al 31 dicembre 2005;

per la concessione di permessi per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alle miscele impiegate come carburanti di «benzine/derivati dell'alcole etilico la cui componente alcolica è di origine agricola» e per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alle miscele impiegate come carburanti «gasolio/esteri metilici di oli vegetali». Per beneficiare di una riduzione delle accise sulle miscele contenenti EMOV e DAE, utilizzate come carburante ai sensi della presente direttiva, le autorità francesi devono concedere la propria autorizzazione alle unità di produzione dei biocarburanti in questione entro il 31 dicembre 2003 al più tardi. Tali autorizzazioni hanno una validità massima di sei anni, a decorrere dalla data del rilascio. La riduzione prevista nell'autorizzazione può essere applicata dopo il 31 dicembre 2003, fino al termine dell'autorizzazione. Le riduzioni di accisa non possono superare 35,06 EUR/hl o 396,64 EUR/t per gli «esteri metilici di oli vegetali» e 50,23 EUR/hl o 297,35 EUR/t per i «derivati dell'alcole etilico la cui componente alcolica è di origine agricola» utilizzate nelle suddette miscele. Le riduzioni di accisa sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per non comportare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi di produzione dei biocarburanti. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 1997. Essa scade il 31 dicembre 2003;

per la concessione di permessi per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alla miscela «gasolio da riscaldamento/esteri metilici di oli vegetali». Per beneficiare di una riduzione delle accise sulle miscele contenenti esteri metilici di oli vegetali e utilizzate come carburante ai sensi della presente direttiva, le autorità francesi devono concedere la propria autorizzazione alle unità di produzione dei biocarburanti in questione entro il 31 dicembre 2003 al più tardi. Tali autorizzazioni hanno una validità massima di sei anni, a decorrere dalla data del rilascio. La riduzione prevista nell'autorizzazione può essere applicata dopo il 31 dicembre 2003, fino al termine dell'autorizzazione. Essa non è rinnovabile. Le riduzioni di accisa non possono superare 35,06 EUR/hl o 396,64 EUR/t per gli esteri metilici di oli vegetali utilizzati nelle miscele di cui sopra. Le riduzioni di accisa sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per non comportare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi di produzione dei biocarburanti. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 1997. Essa scade il 31 dicembre 2003.

7.   IRLANDA:

per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore,

per i veicoli a motore impiegati dai disabili;

per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;

per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;

per la produzione di allumina nella regione di Shannon;

per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva;

per la navigazione privata da diporto;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa;

per un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo.

8.   ITALIA:

applicazione fino al 30 giugno 2004 di un'aliquota di accisa differenziata alle miscele impiegate come carburanti, comprendenti 5 % o 25 % di biodiesel. L'accisa ridotta non può essere superiore all'importo dell'accisa imponibile sul volume dei biocarburanti presenti nei prodotti che possono beneficiare di tale riduzione. Le riduzioni di accisa sono modulate ogni anno in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per evitare che dette riduzioni portino ad una sovracompensazione dei costi aggiuntivi legati alla produzione di biocarburanti;

per una riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori del trasporto su strada fino al 1o gennaio 2005, che non può essere inferiore a 370 EUR per 1000 l a decorrere dal 1o gennaio 2004;

per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come combustibili;

applicazione di una aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante a decorrere dal 1o ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005 a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;

per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore;

per le forze armate nazionali;

per le ambulanze;

per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;

per il carburante usato nei taxi;

per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento e distribuito dalle reti locali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;

per il consumo nella regione della Valle d'Aosta e nella provincia di Gorizia;

per una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;

per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Udine e Trieste, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;

per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali usati come combustibili per la produzione di allumina in Sardegna;

per una riduzione delle aliquote di accisa sulla nafta destinata alla produzione di vapore e sul gasolio impiegato nei forni di essiccamento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella regione Calabria, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;

per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

9.   LUSSEMBURGO:

per il GPL, il gas naturale e il metano;

per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;

per una riduzione delle aliquote sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 EUR per tonnellata;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

10.   PAESI BASSI:

per il GPL, il gas naturale e il metano;

per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici;

per l'utilizzazione da parte delle forze armate nazionali;

per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate al GPL usato come carburante nei trasporti pubblici;

per un'aliquota di accisa differenziata sul GPL usato come carburante dai camion adibiti alla nettezza urbana, i camion espurgo dei pozzetti stradali e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade.

per un'aliquota di accisa differenziata sul gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) fino al 31 dicembre 2004;

per un'aliquota di accisa differenziata sulla benzina a basso tenore di zolfo (50 ppm) fino al 31 dicembre 2004;

11.   AUSTRIA:

per il gas naturale e il metano;

per il GPL usato come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

12.   PORTOGALLO:

per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;

per un'esenzione dall'accisa per il GPL, il gas naturale e il metano usati come carburante nei trasporti pubblici locali di passeggeri;

per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai costi aggiuntivi dovuti al trasporto del carburante stesso fino a tale regione;

per una riduzione dell'aliquota di accisa sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria;

per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

13.   FINLANDIA:

per il gas naturale usato come carburante;

per un'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi;

per aliquote di accisa ridotte per il gasolio e per il gasolio da riscaldamento, purché le aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva ed in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9;

per aliquote di accisa ridotte per la benzina riformulata con o senza piombo, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva e in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;

per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;

per la navigazione privata da diporto;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

14.   SVEZIA:

per aliquote ridotte per il gasolio in base alle categorie ambientali;

per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;

per l'applicazione di un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi, fino al 30 giugno 2008 sempre che l'aliquota di accisa totale rispetti gli obblighi della presente direttiva;

per un'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui;

per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati ad usi industriali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva;

per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, con l'introduzione di un'aliquota più bassa di quella standard e di un'aliquota ridotta per le imprese a forte consumo di energia, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva e non diano luogo a distorsioni di concorrenza;

per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva.

15.   REGNO UNITO:

per l'applicazione di quote di accisa differenziate sul carburante per il trasporto stradale contenente biodiesel e sul biodiesel utilizzato come carburante puro per il trasporto stradale, fino al 31 marzo 2007. L'aliquota minima comunitaria dev'essere rispettata e bisogna evitare una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione di biocarburanti;

per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore;

per una riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per motori diesel, al fine di incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente;

per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7;

per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;

per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate all'emulsione acqua/gasolio, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;

per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;

per la navigazione privata da diporto;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.