32003D0879

2003/879/CE: Decisione della Commissione, del 24 giugno 2003, riguardante l'aiuto a favore di NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) cui i Paesi Bassi intendono dare esecuzione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1909]

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 16/12/2003 pag. 0039 - 0045


Decisione della Commissione

del 24 giugno 2003

riguardante l'aiuto a favore di NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) cui i Paesi Bassi intendono dare esecuzione

[notificata con il numero C(2003) 1909]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/879/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse(1),

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 27 novembre 2001 le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, l'aiuto che i Paesi Bassi intendono concedere a favore della costruzione di un terminal per container. La notifica è stata protocollata dal segretariato generale della Commissione il 5 dicembre 2001 con il numero N 840/01. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni mediante lettera in data 5 febbraio 2002. Il 26 marzo 2002 si è svolto un incontro tecnico tra i rappresentanti dei Paesi Bassi e funzionari della DG TREN. In data 28 maggio 2002 e 5 giugno 2002 sono pervenute le risposte inviate dai Paesi Bassi, protocollate rispettivamente con i numeri SG (2002) A/5441 e DG TREN A/59943.

(2) La Commissione ha informato i Paesi Bassi, mediante lettera in data 17 luglio 2002, della decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in relazione all'aiuto in discorso. A tale procedimento è stato attribuito il numero di protocollo C 51/2002.

(3) La Commissione ha pubblicato la decisione di avviare il procedimento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2), sollecitando i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni.

(4) Le autorità olandesi hanno trasmesso le loro osservazioni mediante lettera in data 11 ottobre 2002, protocollata il 16 ottobre 2002.

(5) La Commissione non ha ricevuto alcune osservazioni da parte di terzi.

2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

2.1. Finalità dell'aiuto

(6) L'aiuto, accordato per la costruzione di un terminal per container ad Alkmaar (provincia dell'Olanda settentrionale), mira a promuovere il trasporto di rifiuti domestici mediante navigazione interna anziché su strada. Tale terminal, destinato principalmente al trasbordo di rifiuti domestici provenienti dai comuni, è situato ad Alkmaar nelle immediate vicinanze di un impianto d'incenerimento di rifiuti ed è in funzione dall'aprile del 2001. Il terminal dovrebbe diventare un anello fondamentale nella catena di trasporto via acqua che parte dal comune di Zaanstad e dalla provincia Flevoland e fa capo ad Alkmaar. I costi complessivi della costruzione del terminal si elevano a 7714262 EUR. L'impianto è costituito da una banchina lungo il "Noord Hollands Kanaal", una gru mobile per la movimentazione dei container e da un terreno per il trasbordo delle merci.

2.2. Beneficiario dell'aiuto

(7) Destinatario dell'aiuto è l'impresa NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, in appresso "HVC", che gestisce un impianto per l'incenerimento di rifiuti domestici da smaltire. HVC è una società anonima, le cui quote di capitale sono detenute da comuni e da consorzi di comuni della regione settentrionale delle province Olanda settentrionale e Flevoland, nonché da un'azienda energetica a capitale pubblico(3). HVC è stata costituita dai comuni per lo smaltimento dei rifiuti domestici da essi raccolti e la sua attività primaria è l'esercizio di un grosso inceneritore situato ad Alkmaar. HVC tratta circa 465000 tonnellate di rifiuti all'anno.

(8) I comuni a breve distanza dall'inceneritore di HVC provvedono al trasporto dei rifiuti domestici di loro competenza con i propri camion di nettezza urbana. Gli altri comuni si servono di centri di trasbordo situati ad Almere, Den Helder, Lelystad, Noordoostpolder, Oudeschild, Zaanstad e Urk gestiti da HVC, che provvede al trasporto da detti centri all'impianto d'incenerimento di Alkmaar. Per i primi 5 anni successivi all'entrata in funzione del terminal, HVC è tenuta a trasportare via acqua un quantitativo annuo minimo di 115000 tonnellate di rifiuti in provenienza da Lelystad e 35000 tonnellate da Zaanstad. Qualora HVC non riuscisse a soddisfare le condizioni fissate per la concessione del sovvenzionamento, la provincia potrà esigere la restituzione del contributo, a norma delle disposizioni della legge generale sugli atti amministrativi ("Algemene wet bestuursrecht").

(9) HVC scarica la totalità dei costi di trasporto e trasbordo sui comuni attraverso una tariffa di compensazione. I comuni trasferiscono a loro volta tali costi mediante l'imposizione di tasse sui rifiuti solidi urbani. Il trasporto via acqua comporta un incremento di circa 3,60 EUR per tonnellata dell'onere di trasporto versato dai comuni, equivalente ad un aumento del 28 % circa, se calcolato in rapporto all'onere complessivo per tonnellata (pari a circa 12,90 EUR nel 2001).

(10) L'aiuto all'investimento permetterà di moderare i costi di HVC per il trasporto dei rifiuti all'inceneritore, riducendo di conseguenza anche il prezzo pagato dai comuni. I costi di trasporto a carico dei comuni aumenterà quindi solo di 1,80 EUR alla tonnellata (pari a circa il 14 % del prezzo), un importo che questi possono sopportare senza dover inasprire le tasse sui rifiuti. Le autorità olandesi ritengono che senza tale contributo della provincia il progetto non sarebbe redditizio e dovrebbe essere abbandonato.

(11) In cambio della sovvenzione, HVC ha dovuto impegnarsi a costruire e gestire il terminal per container di Alkmaar (in esercizio dall'aprile 2001), che può essere adibito anche ad attività di trasbordo per conto di terzi che vi abbiano interesse. HVC è proprietaria del terminal e potrà offrire i servizi di trasbordo in base ai propri criteri commerciali. Non sussistono vincoli per le modalità di gestione. HVC svolge diversi tipi di attività: incenerimento di rifiuti, trasporto e gestione di centri di trasbordo.

2.3. Costi ammissibili e intensità dell'aiuto

(12) L'aiuto è rappresentato da una sovvenzione una tantum all'investimento concessa dalla provincia Olanda settentrionale. I costi ammissibili si riferiscono ad un investimento diretto per la costruzione di un terminal per container polifunzionale ad Alkmaar. I costi d'investimento per il terminal si elevano a 7714262 EUR. La sovvenzione è di 5309226 EUR. L'intensità dell'aiuto è quindi pari al 68,82 %.

2.4. Motivazione dell'avvio del procedimento

(13) A seguito dell'esame preliminare del progetto di aiuto notificato, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dei Paesi Bassi per chiedere ulteriori chiarimenti. La decisione è stata motivata soprattutto dai dubbi circa la proporzionalità dell'aiuto. È prassi della Commissione reputare gli aiuti a favore dell'infrastruttura di trasporto di intensità superiore al 50 % non compatibili con il trattato, salvo qualora si dimostri che il fruitore principale delle strutture non sia in grado di dare un contributo superiore senza l'aiuto di stato(4) e che senza l'aiuto previsto il progetto non verrebbe realizzato.

(14) La Commissione ha sollevato dubbi in merito ai seguenti punti:

a) la necessità e la proporzionalità di un aiuto d'intensità pari al 68,82 % per l'esecuzione del progetto, visto che il terminal per container è già stato costruito ed è in esercizio dall'aprile 2001;

b) l'eventuale impatto del terminal su altri terminal per la navigazione interna;

c) l'eventuale incidenza del terminal sul mercato dello smaltimento e del recupero dei rifiuti;

d) la modalità di gestione del terminal dopo il primo quinquennio.

3. OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

(15) Le autorità olandesi hanno precisato che, avendo la provincia dell'Olanda settentrionale manifestato la disponibilità a cofinanziare - mediante la sovvenzione in discorso - il costo del trasporto via acqua, i comuni che cooperano in seno ad HVC hanno optato di avvalersi unicamente del trasporto via acqua e hanno pertanto deciso di costruire il terminal per container.

(16) Considerato che i costi di trasporto e di trasbordo sono a carico dell'amministrazione pubblica, i Paesi Bassi ritengono che HVC non trae alcun vantaggio, né diretto né indiretto, dal sovvenzionamento. Nel caso la sovvenzione si configuri come un aiuto, la sua intensità oscilla tra il 68,8 % (qualora la sovvenzione valga solo per Alkmaar) al 27,3 % (qualora la sovvenzione interessi l'intero progetto e quindi anche le altre strutture, tra cui quelle di Zaanstad e Lelystad).

(17) Per la sua collocazione geografica, il terminal di Alkmaar non ha alcun impatto sugli altri terminal utilizzati per la navigazione interna. Le autorità rilevano che la domanda regionale di capacità di terminal interessa solo le località lungo il "Noordzeekanaal" tra IJmuiden e Amsterdam, essendo il trasporto su strada delle merci giunte in Olanda per via mare molto meno costoso del trasporto su imbarcazioni adibite alla navigazione interna. Nel trasporto per via navigabile interna le merci subiscono solitamente due trasbordi (dalla nave all'imbarcazione fluviale e successivamente da questa al camion che le porta alla destinazione finale), mentre le merci trasportate su strada subiscono invece un solo trasbordo (dalla nave al camion). Questa constatazione è avvalorata dal fatto che dall'entrata in funzione, nell'aprile 2001, il terminal di Alkmaar non è servito per il trasbordo i merci di terzi.

(18) La sovvenzione è utilizzata unicamente per compensare i costi di trasporto e trasbordo dei rifiuti domestici di pertinenza dei comuni e non per sovvenzionare i costi di attività svolte da HVC nel settore dell'incenerimento di rifiuti. È inoltre alquanto improbabile che per i rifiuti di origine diversa da quella domestica, di pertinenza degli azionisti e destinati all'incenerimento nell'impianto di HVC, si ricorra ad imbarcazioni adibite alla navigazione interna. Il terminal non procura altresì alcun vantaggio ad HVC rispetto ad altri impianti d'incenerimento. Le autorità olandesi hanno inoltre dichiarato che HVC non opera comunque nel mercato dell'incenerimento - a finalità economiche - di rifiuti.

(19) I Paesi Bassi hanno da ultimo fatto presente che dopo il primo quinquennio le modalità di conduzione del terminal non cambieranno. L'unica differenza è che HVC non sarà più obbligata a trasportare determinate quantità di rifiuti domestici via acqua. Non vi è motivo di ritenere che, dopo cinque anni, gli azionisti di HVC decidano di rinunciare al trasporto per via navigabile. Per l'accesso da parte di terzi non vi sarà alcun cambiamento.

4. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

4.1. Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(20) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato statuisce: "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

(21) Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di stato valgono unicamente per le imprese. La nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento(5). L'offerta di beni e servizi su un determinato mercato è da ritenersi un'attività economica(6).

(22) Le disposizioni comunitarie relative agli aiuti di stato si applicano esclusivamente alle misure che soddisfano tutti i criteri enunciati all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

4.1.1. Trasferimento di risorse statali

(23) In base alla misura notificata, HVC riceve una sovvenzione pubblica per la costruzione di un terminal ad Alkmaar. La suddetta misura comporta palesemente un trasferimento di risorse statali.

4.1.2. Beneficio

(24) La sovvenzione non offre ad HVC alcun vantaggio per quanto riguarda il trasporto ed il trasbordo dei rifiuti domestici dei comuni, essendo il sovvenzionamento destinato a ridurre le tariffe che questi pagano.

(25) La dotazione di un terminal per container conferisce tuttavia ad HVC un vantaggio economico quantificabile rispetto ai concorrenti attivi nel mercato delle operazioni di terminal (l'offerta di servizi di trasbordo a terzi), anche se l'infrastruttura sovvenzionata è accessibile a tutti i potenziali utilizzatori a normali condizioni di mercato. Con la misura prospettata, HVC percepisce un contributo pubblico a copertura di costi d'investimento per un terminal adibito al trasporto combinato, mentre altre imprese nazionali o di altri Stati membri operanti nel medesimo settore non fruiscono di un siffatto contributo.

4.1.3. Selettività

(26) L'aiuto favorisce una determinata impresa, HVC, ed ha pertanto carattere selettivo.

4.1.4. Effetti sugli scambi e distorsione della concorrenza

(27) In base al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione(8), gli Stati membri hanno la facoltà di limitare il trasporto transfrontaliero di rifiuti da smaltire, al fine di attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza. Detti principi non valgono per il trasporto di rifiuti al fine del recupero, che potrebbe essere effettuato da un'impresa all'interno della Comunità. Le attività di HVC connesse ai rifiuti da smaltire (trasporto, trasbordo ed incenerimento) hanno quindi un'incidenza tutt'al più molto limitata sugli scambi tra Stati membri.

(28) Il terminal per container di Alkmaar svolgerà attività di trasbordo anche per conto di terzi che lo richiedano. HVC opererà quindi nel mercato dell'esercizio di terminal per container, mercato che è stato liberalizzato in forza dei principi generali della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 43 e 49 del trattato. Non si può pertanto escludere un'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

(29) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura notificata costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato ed è incompatibile con il mercato, a meno che non possa beneficiare di una delle deroghe contemplate dal trattato. La Commissione ritieni inoltre che l'articolo 87, paragrafo 1, sottolinea la possibilità che altre disposizioni del trattato (quali l'articolo 73) autorizzino l'erogazione di aiuti in determinate situazioni.

4.2. Base giuridica della valutazione

(30) L'articolo 73 del trattato statuisce che sono compatibili con il trattato gli aiuti richiesti dalla necessità del coordinamento dei trasporti. La nozione di coordinamento contenuta nell'articolo 73 va intesa in senso ampio, in quanto comprende attività che non si limitano alla semplice agevolazione dello sviluppo di un'industria, ma implicano anche una certa forma di programmazione da parte dello Stato.

(31) La creazione di infrastrutture per la navigazione interna spetta di norma allo Stato e rientra tra le sue competenze in materia di pianificazione territoriale e di sviluppo di un sistema integrato e sostenibile di trasporti. Gli investimenti per le infrastrutture non sono quindi dettati unicamente dai calcoli commerciali di un'impresa operante nel mercato della fornitura di infrastrutture per il trasporto. La Commissione reputa perciò che vi sia una certa necessità d'intervento dello Stato, segnatamente di misure di coordinamento nel settore degli investimenti in infrastrutture per la navigazione interna, essendo improbabile che il mercato effettui spontaneamente gli investimenti necessari sulla base di considerazioni puramente commerciali.

(32) Come già osservato dalla Commissione nella decisione del 17 luglio 2002 di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, l'articolo 73 del trattato rappresenta la base giuridica appropriata per analizzare gli aiuti all'investimento in infrastrutture per il trasbordo di merci sulle vie navigabili e per valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

(33) Il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/97(10), dà attuazione all'articolo 73 del trattato e contempla specifiche deroghe per gli aiuti destinati a soddisfare delle esigenze di coordinamento dei trasporti nazionali. Le deroghe previste per il settore della navigazione interna sono state tuttavia abrogate a partire dal 31 dicembre 1999 e non sono più applicabili in forza del regolamento (CE) n. 2255/96 del Consiglio, del 19 novembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70(11). In questa fase la Commissione ritiene che, in assenza di disposizioni di diritto derivato, l'articolo 73 sia direttamente applicabile agli aiuti all'investimento per la navigazione interna(12).

(34) Al fine della valutazione dell'aiuto notificato a favore di un terminal per container ad Alkmaar, la Commissione intende pertanto applicare direttamente le disposizioni dell'articolo 73.

(35) Secondo la prassi della Commissione, per poter essere considerato necessario ai fini del coordinamento dei trasporti, ai sensi dell'articolo 73 del trattato, un aiuto deve possedere tre requisiti(13):

a) il contributo pubblico al finanziamento complessivo del progetto dev'essere necessario per consentire la realizzazione di un progetto o di attività nell'interesse della Comunità;

b) l'infrastruttura sovvenzionata deve essere accessibile secondo modalità non discriminatorie;

c) l'aiuto non deve falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse.

a) Necessità e proporzionalità dell'aiuto

(36) La Comunità persegue da tempo una politica volta a favorire la realizzazione di un sistema equilibrato di trasporti intermodali ed una strategia tesa a ridurre il trasporto di merci su strada mediante il ricorso a modi di trasporto più ecologici(14). Il libro bianco della Commissione sulla politica europea dei trasporti(15) stabilisce che il trasporto via acqua è meno dannoso per l'ambiente del trasporto su strada. Il programma Marco Polo(16), recentemente proposto, mira a trasferire i 12 miliardi di tonnellate/chilometro all'anno supplementari - che sono attesi nel trasporto stradale internazionale di merci - verso il trasporto marittimo a corto raggio, la ferrovia e le vie navigabili.

(37) La Commissione reputa che un sistema di trasporti intermodale e sostenibile nel futuro può essere realizzato solo accordando la priorità agli investimenti in infrastrutture. A diversità del trasporto su strada, il trasporto di merci per via navigabile richiede talvolta impianti costosi e specializzati di cui il primo può fare a meno. Sovvenzionando i costi richiesti per tali strutture, si permette alla navigazione interna di competere sul piano finanziario con il trasporto su strada. In assenza di un intervento finanziario dell'amministrazione pubblica a favore dell'infrastruttura necessaria ai terminal intermodali, gli operatori economici che gestiscono le attività connesse a tali infrastrutture non sarebbero indotti ad investire nella realizzazione di infrastrutture nei terminal intermodali, perché la loro redditività non può essere assicurata senza fondi pubblici. Nel caso in esame, alla luce della relativa scarsa densità industriale dell'area di Alkmaar, la costruzione di un terminal per container non sarebbe fattibile sotto il profilo commerciale.

(38) Il trasporto di rifiuti domestici per via navigabile, anziché su strada, comporta un incremento dei costi d'esercizio, la maggior parte dei quali è imputabile alla costruzione del terminal di Alkmaar. Anche con il contributo della provincia, i comuni in causa devono accollarsi notevoli costi supplementari per il trasporto via acqua. Senza tale sovvenzione i rifiuti sarebbero ancora trasportati ad HVC su strada.

(39) I Paesi Bassi sostengono che, qualora tutti gli investimenti necessari per il trasporto via acqua (strutture di Zaanstad e Lelystad) fossero dichiarati ammissibili, l'intensità dell'aiuto si ridurrebbe al 27,3 %. La Commissione non condivide tale analisi, in quanto la sovvenzione della provincia Olanda Settentrionale riguarda unicamente la costruzione del terminal per container di Alkmaar, in esercizio già dall'aprile 2001 e notificato come progetto a se stante. L'elemento d'aiuto è pari quindi al 68,8 % dei costi del terminal.

(40) La Commissione ritiene altresì che un così elevato livello di sovvenzionamento è necessario per la realizzazione del progetto ed è giustificato dal positivo effetto della misura sull'ambiente, che rientra nell'interesse comune della Comunità. In questo contesto è inoltre opportuno rilevare che la sovvenzione consentirà di contenere l'incremento dell'onere di trasporto che HVC addebita ai comuni. L'entità dell'aiuto effettivamente percepito da HVC è quindi inferiore, visto che una quota rilevante dello stesso è trasferita ai comuni, in forma di incremento ridotto dell'onere di trasporto. Al riguardo, la Commissione esige che i Paesi Bassi le inviino una relazione annuale, che attesti il reale funzionamento di tale meccanismo di trasferimento, conformemente a quanto stabilito ai punti 9 e 10 della presente decisione.

b) Accesso non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata

(41) Il terminal per container è utilizzato principalmente per il trasbordo di rifiuti domestici provenienti dai comuni, al fine di incentivare il trasporto per navigazione interna anziché su strada. Il terminal può tuttavia essere utilizzato anche per il trasbordo di beni di terzi secondo modalità non discriminatorie e a titolo oneroso, in base a tariffe di mercato. Conformemente alle condizioni per l'erogazione della sovvenzione contenute nella notifica, HVC è tenuta segnatamente ad offrire servizi di trasbordo a terzi che ne abbiano interesse a tariffe concorrenziali e in tempi competitivi, assicurando sufficienti capacità di deposito e di trasbordo, nonché con orari di apertura conformi alle esigenze del mercato.

(42) La provincia Olanda settentrionale ha imposto ad HVC l'obbligo, per cinque anni, di trasportare determinate quantità di rifiuti per via navigabile. Non vi è tuttavia motivo di ritenere che, al termine di tale periodo, i soci di HVC decidano di rinunciare a tale sistema.

c) Assenza di indebiti effetti distorsivi della concorrenza

(43) Riguardo alla possibilità che HVC inizi ad operare nel mercato dei terminal per container, va rilevato che, benché nell'area di Alkmaar non vi siano altre strutture di trasbordo per container, dall'aprile 2001 l'interesse manifestato dai terzi all'uso del terminal di Alkmaar è stato scarso o nullo. Si può pertanto concludere che l'attività del terminal di Alkmaar avrà un'incidenza - supposto che ne abbia - alquanto limitata sugli altri terminal.

(44) Le autorità olandesi affermano che il beneficiario non opera nel mercato dei rifiuti destinati ad un impiego economico. Viste le informazioni pubblicate nel sito Internet(17) di HVC, non si può escludere completamente il suo eventuale interesse in detto mercato.

(45) Non è inoltre pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi interessati. La Commissione ritiene quindi che i concorrenti - sia operatori di terminal sia operatori del mercato dei rifiuti destinati ad un impiego economico - non reputano che l'aiuto minacci la loro posizione nel mercato sul piano della concorrenza.

(46) La Commissione ritiene perciò che i benefici offerti dal progetto sotto il profilo dell'ambiente superano di gran lunga gli eventuali effetti sulla concorrenza e che la sovvenzione non falserà la concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

(47) La Commissione può quindi sciogliere le riserve espresse inizialmente in sede di avvio del procedimento.

5. CONCLUSIONE

(48) Alla luce di quanto precede, la Commissione stabilisce che l'aiuto è compatibile con il trattato ai sensi dell'articolo 73 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto notificato, cui i Paesi Bassi intendono dare esecuzione a favore di HVC, è compatibile con il trattato ai sensi dell'articolo 73 dello stesso.

Articolo 2

I Paesi Bassi sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione annua, che attesti che la sovvenzione concessa dalla provincia è effettivamente utilizzata per ridurre i costi supplementari a carico dei comuni derivanti dal trasporto dei rifiuti domestici per via navigabile.

Nella relazione devono inoltre essere indicati i servizi di trasbordo prestati da HVC a terzi, nonché gli utili realizzati con tale attività.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU C 212 del 6.9.2002, pag. 2.

(2) Cfr. nota 1.

(3) Energie Noord West (ENW) detiene una partecipazione di minoranza del 15 % in HVC.

(4) Decisione della Commissione del 31 gennaio 2001, N 597/2000, Paesi Bassi (GU C 102 del 31.3.2001, pag. 8); decisione della Commissione del 14 settembre 2001, N 208/2000, Paesi Bassi, SOIT (GU C 315 del 4.11.2000, pag. 22); decisione della Commissione del 15 novembre 2000, N 755/1999, Italia, Provincia di Bolzano (GU C 71 del 3.3.2001, pag. 21).

(5) Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1991, nella causa C-41/90, Höfner e Elser/Macrotron, punto 21, Racc. 1991, pag. I-1979; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, Commissione/Italia, punto 36, Racc. 1998, pag. I-3851.

(6) Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987 nella causa 118/85, Commissione/Italia, punto 3, Racc. 1987, pag. 2599.

(7) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(8) GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1.

(9) GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1.

(10) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6.

(11) GU L 304 del 27.11.1996, pag. 3.

(12) Decisione della Commissione del 14 settembre 2000, N 208/2000, Paesi Bassi, SOIT (GU C 315 del 4.11.2000, pag. 22); decisione della Commissione del 20 giugno 2001, N 219/01 Austria, Pilotprogramme Donau (GU C 244 dell'1.9.2001, pag. 2), e decisione della Commissione del 31 gennaio 2001, N 597/2000, Paesi Bassi, Regime di sovvenzione a favore dei raccordi industriali privati alle vie navigabili (GU C 102 del 31.3.2001, pag. 8).

(13) Ibidem. Cfr. anche COM(2000) 5 def. del 26.7.2000, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di aiuti finalizzati al coordinamento dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

(14) Cfr. il Libro verde "Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti", COM(1995) 691 del 20 dicembre 1995; Libro bianco della Commissione sul pagamento commisurato all'uso dell'infrastruttura, COM(1998) 466 del 22 luglio 1998 e la risoluzione del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla promozione dell'intermodalità e del trasporto merci intermodale nell'Unione europea (GU C 56 del 29.2.2000, pag. 1).

(15) La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, COM(2001) 370 del 12 settembre 2001.

(16) COM(2002) 54 def. del 4 febbraio 2002.

(17) http://www.huisvuilcentrale.nl www.huisvuilcentrale.nl

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