Regolamento (CE) n. 2010/2002 della Commissione, del 12 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1799/2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 13/11/2002 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 2010/2002 della Commissione del 12 novembre 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 1799/2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 453/2002(4), stabilisce disposizioni concernenti le caratteristiche qualitative, la calibrazione, la presentazione e le indicazioni esterne degli agrumi. (2) La norma raccomandata per gli agrumi dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è stata recentemente modificata e prevede la possibilità di calibrare gli agrumi in base al numero di frutti, di nuove regole di omogeneità di calibrazione e la possibilità di imballare agrumi di specie differenti nella stessa confezione destinata al consumatore. (3) È inoltre opportuno chiarire le disposizioni in vigore per quanto riguarda vari aspetti. Da un lato, il calibro 1-X è tradizionalmente commercializzato (sic) con la denominazione "1" e pertanto occorre prevedere una denominazione alternativa per questo calibro. Dall'altro, i contenuti minimi di succo applicabili alle differenti varietà di arance devono essere aggiornati. Infine, è opportuno precisare che l'obbligo di indicazione dei trattamenti di conservazione riguarda soltanto i trattamenti post-raccolto. (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1799/2001. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1. (3) GU L 244 del 14.9.2001, pag. 12. (4) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9. ALLEGATO L'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001 è modificato come segue: 1) Alla sezione II (Caratteristiche qualitative), lettera B (Requisiti di maturazione), sub iii) (Arance), il primo trattino è sostituito dal testo seguente: - Contenuto minimo di succo: >SPAZIO PER TABELLA> 2) La sezione III (Disposizioni relative alla calibrazione) è modificata come segue. a) La lettera B (Scale di calibro) è modificata come segue:i) alla quinta colonna della tabella, l'espressione "1-X" è sostituita da:"1 o 1-X"; ii) è aggiunto il seguente comma:"Gli agrumi possono essere calibrati secondo il numero di frutti. In tal caso, fatte salve le regole di omogeneità di calibro previste alla sezione III, lettera C, i frutti di uno stesso imballaggio possono situarsi a cavallo di due calibri adiacenti."; b) Il testo della lettera C è sostituito dal seguente: C. Omogeneità L'omogeneità di calibrazione corrisponde alle scale di calibro indicate più sopra, salvo nei casi seguenti: i) per i frutti presentati in strati ordinati, in pacchi o confezioni unitarie destinati alla vendita al consumatore, la differenza tra il frutto più piccolo e quello più grosso, in uno stesso imballaggio, non deve essere superiore ai seguenti valori massimi, all'interno di uno stesso codice di calibro oppure, nel caso di agrumi calibrati secondo il numero di frutti, all'interno di due calibri consecutivi: >SPAZIO PER TABELLA> ii) per i frutti non presentati in strati ordinati, in pacchi o confezioni unitarie rigide destinati alla vendita al consumatore, la differenza tra il frutto più piccolo e quello più grosso, in uno stesso imballaggio, non deve essere superiore all'ampiezza del calibro appropriato della scala di calibro oppure, nel caso di agrumi calibrati secondo il numero di frutti, allo scarto, in millimetri, da uno dei due codici consecutivi in questione; iii) per i frutti presentati alla rinfusa in casse di grande volume e i frutti presentati in confezioni unitarie non rigide (reti, sacchetti, ...) destinati alla vendita al consumatore, la differenza tra il frutto più piccolo e quello più grosso, in uno stesso imballaggio, non deve essere superiore all'ampiezza risultante dal raggruppamento di tre calibri consecutivi della scala di calibro. 3) Alla sezione VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), lettera D (Caratteristiche commerciali), il terzo e quarto trattino sono sostituiti dai seguenti: - calibro (oppure, se i frutti sono stati calibrati secondo il numero di frutti e si situano a cavallo di due calibri, calibri o diametri minimo e massimo) e numero di frutti, nel caso di disposizione in strati ordinati, - se fatti uso, indicazione degli agenti conservanti o delle altre sostanze chimiche utilizzati in trattamenti post-raccolta.