Direttiva 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 18/01/2002 pag. 0032 - 0034
Direttiva 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) La direttiva 70/220/CEE del Consiglio(4) è una delle direttive particolari della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5). (2) La direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE(6) introduce limiti specifici per le emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi, nonché una nuova prova per misurare queste emissioni a bassa temperatura, in modo da adattare alle condizioni ambiente incontrate nella pratica l'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli della categoria M1 e della categoria N1, classe I, dotati di motore ad accensione comandata. (3) La Commissione ha fissato limiti adeguati per le emissioni a bassa temperatura dei veicoli della categoria N1, classe II e III, con motore ad accensione comandata. È ora opportuno sottoporre alla prova a bassa temperatura anche i veicoli della categoria M1 con motore ad accensione comandata destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli della categoria M1 con motore ad accensione comandata aventi una massa massima superiore a 2500 kg, che in precedenza ne erano esclusi. (4) A causa delle loro caratteristiche di emissione, è opportuno escludere dalla prova a bassa temperatura i veicoli con motore ad accensione comandata che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli dotati di sistema a benzina utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, devono essere considerati come veicoli che funzionano unicamente con combustibile gassoso. (5) È opportuno uniformare la prova relativa alle emissioni a bassa temperatura con la prova relativa alle emissioni a temperatura ambiente normale. La prova a bassa temperatura è pertanto limitata ai veicoli delle categorie M e N aventi una massa massima non superiore a 3500 kg. (6) La direttiva 70/220/CEE deve essere modificata in conseguenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli allegati I e VII della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano queste misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2001. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente I. Durant (1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 268. (2) GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 1. (3) Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 ottobre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 14 novembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 6.2.2001, pag. 34). (5) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9). (6) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1. ALLEGATO MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE 1. La figura I.5.2, tipo VI, è sostituita dalla figura seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" 2. Il punto 5.3.5 è modificato come segue: Il riferimento alla nota (1) e la stessa nota (1) sono soppressi. 3. Il punto 5.3.5.1 è sostituito dal punto seguente: "5.3.5.1. Devono essere sottoposti a questa prova tutti i veicoli della categoria M1 e della categoria N1 muniti di motore ad accensione comandata, ad eccezione di quelli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso, ma in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, sono considerati, ai fini della prova di tipo VI, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso. I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con GPL o GN devono essere sottoposti alla prova di tipo VI soltanto con la benzina. Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria M1 e della categoria N1, classe I, eccetto i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti ed i veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 kg.(1) A decorrere dal 1o gennaio 2003, questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria N1, classi II e III, ai nuovi tipi di veicoli della categoria M1 destinati a trasportare più di sei occupanti e ai nuovi tipi di veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg e inferiore o uguale a 3500 kg." 4. La tabella di cui al punto 5.3.5.2 è sostituita dalla tabella seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" MODIFICHE ALL'ALLEGATO VII DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE 5. La prima frase del punto 1 è modificata come segue: "1. Il presente allegato si applica soltanto ai veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono descritti al punto 5.3.5 dell'allegato I." 6. La prima frase del punto 2.1.1 è modificata come segue: "2.1.1. Il presente punto riguarda le apparecchiature necessarie per le prove delle emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura ambiente effettuate sui veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono definiti al punto 5.3.5 dell'allegato I." 7. Al punto 4.3.3, il riferimento alla nota 1 e la stessa nota 1 sono soppressi. (1) Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi a decorrere dal 1o gennaio 2002.