Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 27/10/2000 pag. 0039 - 0043
Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere della Banca centrale europea(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) Le attività degli enti creditizi di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2000/12/CE(5), sono limitate nella loro portata. (2) È necessario tener conto delle caratteristiche specifiche di tali enti e prevedere le opportune misure necessarie al coordinamento e all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. (3) Ai fini della presente direttiva, la moneta elettronica può essere considerata un surrogato elettronico di monete metalliche e banconote, memorizzato su un dispositivo elettronico, come una carta a microprocessore o una memoria di elaboratore, e generalmente destinato a effettuare pagamenti elettronici di importo limitato. (4) Il metodo seguito è adatto a realizzare unicamente l'armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente ai fini del mutuo riconoscimento dell'autorizzazione e della vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, in modo da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica riconosciuta nell'intera Comunità e in grado di garantire la fiducia del detentore, nonché l'applicazione del principio della vigilanza prudenziale dello Stato membro di origine. (5) Nel contesto più ampio del commercio elettronico, in rapida evoluzione, è auspicabile prevedere un quadro giuridico che favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità positive della moneta elettronica e che non ostacoli, in particolare, l'innovazione tecnologica. La presente direttiva introduce pertanto un quadro giuridico neutro dal punto di vista tecnologico che armonizza la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica nella misura necessaria ad assicurarne la sana e prudente operatività e, in particolare, l'integrità finanziaria. (6) Gli enti creditizi, in forza del punto 5 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, sono già autorizzati ad emettere e gestire mezzi di pagamento, tra i quali la moneta elettronica, nonché a svolgere tali attività a livello comunitario in base al mutuo riconoscimento ed al sistema generale di vigilanza prudenziale cui sono soggetti a norma delle direttive bancarie europee. (7) L'introduzione di un sistema di vigilanza prudenziale separato per gli istituti di moneta elettronica, distinto dal sistema di vigilanza prudenziale applicato per gli altri enti creditizi, pur se calibrato sul medesimo e, in particolare, sulla direttiva 2000/12/CE fatta eccezione per il titolo V, capi 2 e 3, appare giustificata ed auspicabile in quanto l'emissione di moneta elettronica, per la sua particolare natura di surrogato elettronico di monete metalliche o banconote, non costituisce in sé attività di raccolta di depositi a norma dell'articolo 3 della direttiva 2000/12/CE, se i fondi ricevuti sono immediatamente cambiati in moneta elettronica. (8) La ricezione di fondi dal pubblico in cambio di moneta elettronica, che risulta in un saldo a credito in un conto presso l'ente di emissione, costituisce ricezione di depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2000/12/CE. (9) Per garantire la fiducia del detentore, è necessario che la moneta elettronica sia rimborsabile. La rimborsabilità non implica di per sé che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica siano considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2000/12/CE. (10) La rimborsabilità dovrebbe sempre intendersi al valore nominale. (11) Onde ovviare ai rischi specifici connessi all'emissione di moneta elettronica, questo regime di vigilanza prudenziale deve essere più specifico e, di conseguenza, meno complesso di quello applicato agli enti creditizi, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali iniziali ridotti e la non applicazione della direttiva 93/6/CEE(6) e del titolo V, capo 2, sezione II e III della direttiva 2000/12/CE. (12) Tuttavia è necessario mantenere parità di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica e gli altri enti creditizi che emettono moneta elettronica e, quindi, garantire una concorrenza leale in una più vasta gamma di istituti a vantaggio dei detentori. Questo obiettivo è raggiunto dal momento che le succitate caratteristiche, meno onerose, del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica sono compensate da altre disposizioni, più severe rispetto a quelle che si applicano agli altri enti creditizi, riguardanti in particolare le restrizioni delle attività che gli istituti di moneta elettronica possono svolgere e, specificatamente, le limitazioni prudenti dei loro investimenti allo scopo di assicurare che le passività relative alla massa di moneta elettronica siano sempre investite in attività sufficientemente liquide e a basso rischio. (13) In attesa dell'armonizzazione della vigilanza prudenziale sulle attività affidate all'esterno (outsourcing) degli enti creditizi, è opportuno prevedere per gli istituti di moneta elettronica procedure sane e prudenti in materia di gestione e controllo. Vista la possibilità che le funzioni operative e le altre funzioni accessorie connesse all'emissione di moneta elettronica siano svolte da imprese non soggette a vigilanza prudenziale, è essenziale che gli istituti di moneta elettronica predispongano strutture interne commisurate ai rischi finanziari e non finanziari ai quali sono esposti. (14) L'emissione di moneta elettronica potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema finanziario ed il buon funzionamento dei sistemi di pagamento. È necessaria una stretta cooperazione nella valutazione dell'integrità degli schemi di moneta elettronica. (15) È opportuno conferire alle autorità competenti la possibilità di concedere deroghe per determinati o per tutti i requisiti previsti dalla presente direttiva per gli istituti di moneta elettronica che operino soltanto all'interno del territorio dei rispettivi Stati membri. (16) L'adozione della presente direttiva costituisce il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi prefissi. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tali obiettivi e non va al di là di quanto è necessario a tal fine. (17) Occorre prevedere la possibilità di revisione della presente direttiva alla luce dell'esperienza degli sviluppi del mercato e della tutela dei detentori di moneta elettronica. (18) Il comitato consultivo bancario è stato consultato sull'adozione della presente direttiva, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Campo di applicazione, definizioni e limitazione delle attività 1. La presente direttiva si applica agli istituti di moneta elettronica. 2. La presente direttiva non si applica agli istituti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE. 3. Ai fini della presente direttiva si intende per: a) "istituto di moneta elettronica": qualsiasi impresa, o altra persona giuridica diversa dagli enti creditizi di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2000/12/CE, che emetta mezzi di pagamento in forma di moneta elettronica; b) "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia: i) memorizzato su un dispositivo elettronico; ii) emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso; iii) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente. 4. Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi secondo la definizione di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/12/CE di svolgere l'attività di emissione di moneta elettronica. 5. Le attività degli istituti di moneta elettronica non consistenti nell'emissione di moneta elettronica sono limitate: a) alla prestazione di servizi finanziari e non finanziari strettamente correlati, come la gestione di moneta elettronica attraverso lo svolgimento di funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con l'emissione di moneta elettronica, nonché l'emissione e la gestione di altri mezzi di pagamento, esclusa la concessione di qualsiasi forma di credito; e b) alla memorizzazione di dati su un dispositivo elettronico per conto di altre imprese o enti pubblici. Gli istituti di moneta elettronica non debbono detenere partecipazioni in altre imprese, salvo che queste svolgano funzioni operative o altre funzioni accessorie riguardanti la moneta elettronica da esso emessa o distribuita. Articolo 2 Applicazione delle direttive bancarie 1. Salvo espressa disposizione contraria, soltanto i riferimenti agli enti creditizi contenuti nelle direttive 91/308/CEE(7) e 2000/12/CE, fatta eccezione per il titolo V, capo 2 si applicano agli istituti di moneta elettronica. 2. Agli istituti di moneta elettronica non si applicano gli articoli 5, 11, 13, 19, 20, paragrafo 7, 51 e 59 della direttiva 2000/12/CE. Le disposizioni sul riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/12/CE non si applicano alle attività degli istituti di moneta elettronica diverse dall'emissione di moneta elettronica. 3. La ricezione di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), non costituisce depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 3, della direttiva 2000/12/CE, se i fondi percepiti sono cambiati immediatamente in moneta elettronica. Articolo 3 Rimborsabilità 1. Il detentore di moneta elettronica può, durante il periodo di validità, esigere dall'emittente il rimborso al valore nominale in monete metalliche e banconote o mediante versamento su un conto corrente senza altre spese che non siano quelle strettamente necessarie per l'esecuzione di tale operazione. 2. Il contratto tra emittente e detentore deve contenere indicazioni chiare sulle condizioni del rimborso. 3. Il contratto può prevedere un limite minimo per il rimborso. Tale limite non può essere superiore a 10 EUR. Articolo 4 Requisiti relativi al capitale iniziale e ai fondi propri 1. Gli istituti di moneta elettronica devono avere un capitale iniziale, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/12/CE, non inferiore a 1 milione di EUR. Nonostante i paragrafi 2 e 3, i loro fondi propri, quali definiti nella direttiva 2000/12/CE, non devono mai essere inferiori a tale importo. 2. Gli istituti di moneta elettronica devono disporre in qualsiasi momento di fondi propri pari o superiori al 2 % dell'importo corrente delle passività totali - o, se è superiore, della media delle passività totali dei sei mesi precedenti - relative alla moneta elettronica in circolazione. 3. L'istituto di moneta elettronica che non abbia completato sei mesi d'esercizio, ivi incluso il giorno d'inizio dell'attività, deve possedere fondi propri pari o superiori al 2 % dell'importo corrente delle passività totali - o, se è superiore, dell'importo previsto delle passività totali nei sei mesi - relative alla moneta elettronica in circolazione. L'importo previsto per i successivi sei mesi delle passività totali relative alla moneta elettronica in circolazione verrà indicato nel piano industriale, fatto salvo l'eventuale adeguamento del piano stesso a richiesta delle autorità competenti. Articolo 5 Limitazione degli investimenti 1. Gli istituti di moneta elettronica investono esclusivamente, e per un importo non inferiore alle proprie passività connesse alla moneta elettronica in circolazione, in: a) voci dell'attivo alle quali, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4 dell'articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE, è attribuita una ponderazione del rischio di credito pari a 0 e che sono sufficientemente liquide; b) depositi a vista presso enti creditizi appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2000/12/CE e c) strumenti di debito che siano: i) sufficientemente liquidi; ii) non contemplati dal paragrafo 1, lettera a); iii) riconosciuti dalle autorità competenti come voci qualificate ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 93/6/CEE e iv) non emessi da imprese che abbiano partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/12/CE nell'istituto di moneta elettronica, o da imprese che debbano essere incluse nei conti consolidati delle suddette. 2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non possono essere superiori a venti volte l'importo dei fondi propri dell'istituto di moneta elettronica e sono soggetti a limitazioni non meno rigorose di quelle vigenti per gli enti creditizi in forza del titolo V, capo 2, sezione III, della direttiva 2000/12/CE. 3. Per la copertura dei rischi di mercato derivanti dall'emissione di moneta elettronica e dagli investimenti di cui al paragrafo 1, gli istituti di moneta elettronica possono utilizzare voci fuori bilancio connesse ai tassi di interesse e di cambio sufficientemente liquide, aventi la forma di strumenti derivati negoziati sul mercato ufficiale (diversi da quelli negoziati fuori borsa - OTC), se soggetti alla costituzione di margini di garanzia giornalieri, o se si tratta di transazioni in cambi con una durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario. L'utilizzo di strumenti derivati a norma della prima frase è ammesso solo se si persegue la completa eliminazione dei rischi di mercato e per quanto possibile la si ottiene. 4. Gli Stati membri stabiliscono adeguati limiti ai rischi di mercato cui gli istituti di moneta elettronica possono esporsi a causa degli investimenti di cui al paragrafo 1. 5. Ai fini del paragrafo 1 le voci dell'attivo sono valutate in base al minor valore fra quello di costo e quello di mercato. 6. Qualora il valore delle attività di cui al paragrafo 1 sia inferiore alle passività relative alla moneta elettronica in circolazione, le autorità competenti provvedono affinché l'istituto di moneta elettronica in questione prenda le opportune misure per ovviare prontamente alla situazione. A questo scopo e solo in via temporanea, le autorità competenti possono consentire che le passività relative alla moneta elettronica in circolazione vengano investite in attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1 fino ad un importo non superiore al 5 % di dette passività o all'importo complessivo dei fondi propri dell'istituto, ove questi siano inferiori rispetto alle passività. Articolo 6 Verifica dei requisiti specifici ad opera delle autorità competenti Le autorità competenti assicurano che le verifiche contabili sulla conformità agli articoli 4 e 5 siano effettuate, almeno due volte l'anno, dagli stessi istituti di moneta elettronica, che comunicano alle autorità competenti detti calcoli e i dati costitutivi richiesti, oppure dalle autorità competenti sulla scorta dei dati forniti dagli istituti di moneta elettronica. Articolo 7 Gestione sana e prudente Gli istituti di moneta elettronica garantiscono una gestione sana e prudente, nonché sane e prudenti procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno. Questi ultimi devono essere commisurati ai rischi finanziari e non finanziari ai quali l'istituto è esposto compresi i rischi tecnici e procedurali e i rischi derivanti dalla cooperazione con imprese che svolgono funzioni operative o accessorie connesse alla sua attività. Articolo 8 Deroghe 1. Gli Stati membri possono consentire alle loro autorità competenti di dispensare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni della presente direttiva e dall'applicazione della direttiva 2000/12/CE nei seguenti casi: a) le attività complessive del tipo indicato all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva dell'istituto generano un importo complessivo di passività finanziarie connesse alla moneta elettronica in circolazione che di norma non superi 5 milioni di EUR e in nessun momento superi 6 milioni di EUR; oppure b) la moneta elettronica emessa dall'istituto è accettata in pagamento solo da controllate dell'istituto che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da controllanti dell'istituto emittente e da altre controllate del controllante; oppure c) la moneta elettronica emessa dall'istituto è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, che possono chiaramente essere individuate in base: i) alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un'altra area locale circoscritta; oppure ii) al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto emittente, per esempio un sistema comune di commercializzazione o di distribuzione. Gli accordi contrattuali sottostanti devono prevedere che il portafoglio elettronico messo a disposizione del detentore per l'effettuazione dei pagamenti è soggetto a un limite di caricamento massimo di 150 EUR. 2. Un istituto di moneta elettronica al quale è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 del presente articolo non beneficia delle disposizioni per il mutuo riconoscimento di cui alla direttiva 2000/12/CE. 3. Gli Stati membri esigono che tutti gli istituti di moneta elettronica ai quali è stata concessa una deroga dall'applicazione della presente direttiva e della direttiva 2000/12/CE riferiscano periodicamente sulle loro attività, indicando anche l'importo complessivo delle passività finanziarie relative alla moneta elettronica. Articolo 9 Diritti acquisiti Gli istituti di moneta elettronica soggetti alla presente direttiva, che abbiano iniziato la propria attività, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui si trova la loro sede principale, anteriormente alla prima data tra quella di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva e quella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, si presumono autorizzati ai sensi della direttiva stessa. Gli Stati membri obbligano tali istituti a fornire alle autorità competenti, tutte le informazioni atte a consentire a queste ultime di valutare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva se essi posseggono i requisiti di cui alla presente direttiva, quali misure debbano essere adottate per conformarvisi, ovvero se sia opportuna la revoca dell'autorizzazione. Se i requisiti non sono rispettati entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli istituti di moneta elettronica non beneficiano del riconoscimento reciproco dopo tale termine. Articolo 10 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 aprile 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 Riesame Entro il 27 aprile 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, segnatamente sulle: - misure destinate a tutelare i detentori di moneta elettronica, inclusa l'eventuale necessità di introdurre un sistema di garanzia, - i requisiti patrimoniali, - le deroghe, e - l'eventuale necessità di vietare il pagamento di interessi su fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica, corredate, se del caso, di una proposta di eventuale modifica. Articolo 12 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente H. Védrine (1) GU C 317 del 15.10.1998, pag. 7. (2) GU C 101 del 12.4.1999, pag. 64. (3) GU C 189 del 6.7.1999, pag. 7. (4) Parere del Parlamento europeo del 15 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 415), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 29 novembre 1999 (GU C 26 del 28.1.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2000 (non ancora pubblicata). Decisione del Consiglio del 16 giugno 2000. (5) Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale). (6) Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 98/33/CE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29). (7) Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77).