31998L0063

Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 15/09/1998 pag. 0024 - 0026


DIRETTIVA 98/63/CE DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 66,

vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/21/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 44 bis,

considerando che il Regno Unito ha inviato una domanda motivata volta a modificare per detto Stato la denominazione della neurochirurgia, della medicina interna, dell'ortopedia, dell'anatomia patologica e della psichiatria nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri;

considerando che il Lussemburgo ha inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detto Stato membro la denominazione della biologia clinica, della chirurgia dell'apparato digerente, della medicina nucleare, della chirurgia maxillo facciale e della chirurgia dentaria, della bocca e maxillo facciale nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che la Grecia ha inviato una domanda motivata volta a modificare per detto Stato membro la denominazione della radioterapia nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che il Regno Unito ha inviato una domanda motivata volta a modificare per detto Stato membro la denominazione della microbiologia-batteriologia, della chirurgia toracica, della cardiologia, della venerologia, della radiodiagnostica, della radioterapia, della geriatria, delle malattie renali, delle malattie infettive e della «community medecine» preventiva nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che la Grecia ha inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detto Stato membro la denominazione della chirurgia vascolare e della medicina sociale nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che il Belgio, l'Irlanda e il Regno Unito hanno inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detti Stati membri le cure di pronto soccorso nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che la Danimarca, la Spagna, l'Italia, l'Irlanda, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno inviato una domanda motivata volta ad introdurre per detti Stati membri la neurofisiologia nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE è modificato come segue:

a) al punto «neurochirurgia» la denominazione «neurological surgery» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «neurosurgery»;

b) al punto «medicina interna» la denominazione «general medicine» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «general (internal) medicine»;

c) al punto «ortopedia e traumatologia», la denominazione «orthopaedic surgery» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «trauma and orthopaedic surgery»;

d) al punto «anatomia patologica» la denominazione «morbid anatomy and histopathology» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «histopathology»;

e) al punto «psichiatria» la denominazione «psychiatry» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «general psychiatry».

Articolo 2

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/16/CEE è modificato come segue:

a) al punto «biologia clinica» va fatta l'aggiunta seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) al punto «microbiologia-batteriologia» la denominazione «medical microbiology» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «medical microbiology and virology»

c) al punto «chirurgia toracica» la denominazione «thoracic surgery» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «cardio-thoracic surgery»

d) al punto «chirurgia vascolare» va fatta l'aggiunta seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

e) al punto «cardiologia» la denominazione «cardio-vascular diseases» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «cardiology»

f) al punto «venerologia» la denominazione «venereology» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «genito-urinary medicine»

g) al punto «radiodiagnostica» la denominazione «diagnostic radiology» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «clinical radiology»

h) al punto «radioterapia» la denominazione «ÁêôéíïèåñáðåõôéêÞ» che figura a fronte della Grecia è sostituita dalla denominazione «ÁêôéíïèåñáðåõôéêÞ - Ïãêïëïãßá» e la denominazione «radiotherapy» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «clinical oncology»

i) al punto «geriatria» la denominazione «geriatrics» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «geriatric medicine»

j) al punto «malattie renali» la denominazione «renal diseases» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «renal medicine»

k) al punto «malattie infettive» la denominazione «communicable diseases» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «infectious diseases»

l) al punto «community medicine (igiene-medicina preventiva)» va aggiunta la denominazione «Grecia: ÊïéíùíéêÞ ÉáôñéêÞ» e la denominazione «community medicine» che figura a fronte del Regno Unito è sostituita dalla denominazione «public health medicine»

m) al punto «chirurgia dell'apparato digerente» va fatta l'aggiunta seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

n) al punto «medicina nucleare», va fatta l'aggiunta seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

o) al punto «chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)» va fatta l'aggiunta seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

p) al punto «chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)» va fatta l'aggiunta seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

q) sono aggiunti i due punti seguenti:

«- Cure di pronto soccorso

>SPAZIO PER TABELLA>

- Neurofisiologia

>SPAZIO PER TABELLA>

.

Articolo 3

L'articolo 27 della direttiva 93/16/CEE è modificato come segue:

a)

al punto «primo gruppo (5 anni)» è aggiunto il trattino seguente:

«- cure di pronto soccorso»;

b) al punto «secondo gruppo (4 anni)» è aggiunto il trattino seguente:

«- neurofisiologia».

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da detto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono fissate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno che segue quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1.

(2) GU L 119 del 22. 4. 1998, pag. 15.

(3) GU L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19.