31998L0058

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 08/08/1998 pag. 0023 - 0027


DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (in prosieguo denominata «la convenzione»); che la Comunità ha approvato altresì la stessa convenzione con la decisione 78/923/CEE (4) ed ha depositato il suo strumento di approvazione;

considerando che la Comunità, come parte contraente, ha l'obbligo di porre in atto i principi contenuti nella convenzione;

considerando che tali principi riguardano il ricovero, l'alimentazione e le cure adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;

considerando che occorre inoltre che la Comunità provveda all'applicazione uniforme della convenzione e delle raccomandazioni adottate a norma di quest'ultima e che emani norme specifiche relative all'applicazione della presente direttiva;

considerando che nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in materia di benessere degli animali d'allevamento (5) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre norme comunitarie riguardanti gli aspetti generali dell'allevamento di bestiame;

considerando che la dichiarazione n. 24 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea invita le istituzioni europee e gli Stati membri a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria, in particolare nel settore della politica agricola comune, delle esigenze in materia di benessere degli animali;

considerando che le differenze che rischiano di alterare le condizioni di concorrenza hanno effetti negativi sul buon funzionamento dell'organizzazione del mercato degli animali;

considerando che è pertanto necessario stabilire norme minime comuni riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti, per garantire lo sviluppo razionale della produzione e facilitare l'organizzazione del mercato degli animali; che a tal fine occorre tener conto delle disposizioni in materia di benessere degli animali già enunciate nelle norme comunitarie;

considerando che occorre procedere ad un esame comparativo delle disposizioni in materia di benessere degli animali applicabili nella Comunità ed in alcuni paesi terzi, corredato di una valutazione intesa a determinare la natura di future iniziative della Comunità allo scopo di eliminare le distorsioni della concorrenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva definisce norme minime riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti.

2. Essa non si applica:

a) agli animali che vivono in ambiente selvatico,

b) agli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni o manifestazioni o ad attività culturali o sportive,

c) agli animali da sperimentazione o da laboratorio,

d) agli animali invertebrati.

3. Essa si applica fatte salve le norme comunitarie specifiche stabilite in altri strumenti e, in particolare, le direttive 88/166/CEE (6), 91/629/CEE (7) e 91/630/CEE (8), che restano in vigore.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1) animale: qualsiasi animale (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

2) proprietario o custode: qualsiasi persona fisica o giuridica, responsabile o che si occupa permanentemente o temporaneamente degli animali;

3) autorità competente: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (9).

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari o i custodi adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato.

Articolo 5

1. La Commissione presenta al Consiglio le proposte necessarie ai fini di un'applicazione uniforme della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e, in base ad una valutazione scientifica, le raccomandazioni adottate ai sensi di detta convenzione e ogni altra norma specifica.

2. Inoltre, la Commissione, ogni cinque anni e, la prima volta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, in base all'esperienza acquisita nell'attuazione di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 1, e in base alle evoluzioni tecniche e scientifiche, presenta al Consiglio una relazione corredata di eventuali proposte adeguate, che tengano conto delle conclusioni della stessa.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito a dette proposte.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente effettui ispezioni per garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. Le ispezioni possono essere effettuate in occasione di controlli per altri scopi.

2. A decorrere da una data da determinarsi secondo la procedura prevista nel paragrafo 3, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La Commissione sottopone una sintesi di dette relazioni al comitato veterinario permanente.

3. Anteriormente al 1° luglio 1999 e secondo la procedura di cui all'articolo 9, la Commissione sottopone proposte aventi lo scopo di armonizzare:

a) le ispezioni previste nel paragrafo 1;

b) il modello, il contenuto e la frequenza della presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 7

1. Ove necessario per l'applicazione uniforme dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva, esperti veterinari della Commissione possono, di concerto con le autorità competenti:

a) verificare che gli Stati membri si conformino ai summenzionati requisiti;

b) effettuare controlli sul posto per assicurarsi che le ispezioni vengano effettuate ai sensi della presente direttiva.

2. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuata l'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle loro mansioni. I risultati dei controlli effettuati devono essere discussi con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima dell'elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per tener conto dei risultati del controllo.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 8

1. Entro il 30 giugno 1999 la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente:

- il confronto tra le disposizioni in materia di benessere degli animali della Comunità e dei paesi terzi fornitori della Comunità,

- la possibilità di ottenere una più ampia accettazione internazionale dei principi in materia di benessere degli animali stabiliti dalla presente direttiva, e

- il rischio che gli obiettivi comunitari relativi al benessere degli animali possano essere vanificati dalla concorrenza di paesi terzi che non applicano norme equivalenti.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata delle proposte necessarie allo scopo di eliminare distorsioni della concorrenza.

Articolo 9

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (10), in prosieguo denominato «comitato», è investito immediatamente della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le rende immediatamente applicabili, tranne nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999, salvo diversa decisione eventualmente adottata dal Consiglio alla luce della relazione di cui all'articolo 8. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, per quanto riguarda la protezione degli animali negli allevamenti, dopo il 31 dicembre 1999, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento adottato in tal senso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 156 del 23. 6. 1992, pag. 11.

(2) GU C 337 del 21. 12. 1992, pag. 225.

(3) GU C 332 del 16. 12. 1992, pag. 22.

(4) GU L 323 del 17. 11. 1978, pag. 12.

(5) GU C 76 del 23. 3. 1987, pag. 185.

(6) Direttiva 88/166/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 [annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria (GU L 74 del 19. 3. 1988, pag. 83)].

(7) Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28. 1. 1997, pag. 24).

(8) Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 33).

(9) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

(10) GU L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero di casi di mortalità constatati ad ogni ispezione.

Se dati equivalenti devono essere registrati per altri scopi, siffatta registrazione è considerata sufficiente ai fini della presente direttiva.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE (1), deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni

19. In attesa dell'adozione, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della direttiva e fatta salva la direttiva 91/630/CEE, di disposizioni specifiche in materia di mutilazioni, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali nel rispetto delle norme generali del trattato.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

(1) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/211/CEE (GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 3).