31997F0154

97/154/GAI: Azione comune del 24 febbraio 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 04/03/1997 pag. 0002 - 0006


AZIONE COMUNE del 24 febbraio 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (97/154/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

considerando che stabilire regole comuni d'azione per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini può contribuire alla lotta contro talune forme non autorizzate di immigrazione e migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale, che sono questioni di interesse comune per gli Stati membri a norma dell'articolo K.1, punti 3 e 7 del trattato;

vista la risoluzione sulla tratta di esseri umani, adottata il 18 gennaio 1996 dal Parlamento europeo (1), e la risoluzione sui minorenni vittime di violenza, adottata il 19 settembre 1996 (2),

tenendo presenti le raccomandazioni contro la tratta degli esseri umani adottate dal Consiglio il 29 e 30 novembre 1993,

tenendo presenti le conclusioni della Conferenza europea sulla tratta delle donne, tenutasi a Vienna il 10 e 11 giugno 1996,

tenendo presenti le conclusioni del Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996,

rammentando l'articolo 34 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;

considerando che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali della persona e in particolare della dignità umana;

consapevole della necessità di tener conto della situazione particolarmente vulnerabile delle vittime di questo tipo di criminalità, in particolare della vulnerabilità dei bambini;

considerando che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini possono rappresentare una forma importante di criminalità organizzata internazionale, le cui dimensioni all'interno dell'Unione europea diventano sempre più preoccupanti;

desiderando avvalersi dei mezzi necessari per metter fine alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei bambini;

tenuto conto che il Consiglio ha già deciso di prendere misure concrete contro la tratta degli esseri umani con l'adozione di azioni comuni che ampliano il mandato dell'Unità droga Europol, per istituire un repertorio dei centri di avanguardia (3) e con il varo di un programma di scambio per la formazione del personale competente in materia (4);

considerando che, riguardo a certi comportamenti in materia di tratta degli esseri umani e di sfruttamento sessuale dei bambini, gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero prendere misure coordinate volte a rimuovere, quando si presentano, gli ostacoli a un'efficace cooperazione giudiziaria in questo settore, in base al programma pluriennale sulla cooperazione in materia di giustizia e affari interni, adottato dal Consiglio il 14 ottobre 1996;

consapevole della necessità di un'impostazione multidisciplinare del problema della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini;

rilevando che i termini usati nella presente azione comune non si riferiscono a nessun ordinamento giuridico né a nessuna legislazione nazionale specifici, ma andrebbero interpretati alla luce degli ordinamenti giuridici degli Stati membri;

sottolineando che le disposizioni della presente azione comune lasciano impregiudicati gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni cui sono vincolati, come la convenzione ONU del 1950 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione o il diritto Stati membri di prendere misure per migliorare ulteriormente la protezione dei bambini o contrastare maggiormente la tratta degli esseri umani,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

TITOLO I Obiettivi

A. Come ausilio agli Stati membri nell'applicazione della presente azione comune, e fatte salve le definizioni più specifiche esistenti nelle legislazioni degli Stati membri, nel contesto della presente azione comune si applicano le seguenti definizioni:

i) «tratta»: qualsiasi comportamento che agevola l'ingresso, il transito e il soggiorno nel territorio di uno Stato membro, nonché l'uscita da esso, per uno degli scopi menzionati nel titolo I, parte B, lettere b) e d);

ii) «sfruttamento sessuale» in riferimento ad un bambino, ciascuno dei seguenti comportamenti:

a) incitare o costringere il bambino a dedicarsi ad un'attività sessuale illegale,

b) sfruttare il bambino a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali,

c) sfruttare il bambino ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico, compresi la produzione, la vendita e la distribuzione o altre forme di traffico nonché il possesso di tale materiale.

iii) «sfruttamento sessuale» in riferimento ad un adulto, almeno lo sfruttamento ai fini di prostituzione.

B. Per migliorare la cooperazione giudiziaria nell'ambito della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, ciascuno Stato membro si impegna, nel rispetto delle proprie norme costituzionali e tradizioni giuridiche, a rivedere la normativa nazionale concernente le misure di cui ai titoli II e III per quanto concerne i seguenti tipi di comportamenti intenzionali, secondo la procedura di cui al titolo IV:

a) sfruttamento sessuale a scopo di lucro di una persona diversa da un bambino, qualora si ricorra:

- a mezzi coercitivi, in particolare violenza o minacce;

- all'inganno;

- ad abusi di autorità o altre pressioni tali che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere alle pressioni o agli abusi di cui è vittima;

b) tratta a scopo di lucro di persone diverse dai bambini, finalizzata allo sfruttamento sessuale, alle condizioni di cui alla lettera a);

c) sfruttamento o abuso sessuale di bambini;

d) tratta di bambini finalizzata allo sfruttamento o all'abuso sessuali.

TITOLO II Misure da adottare a livello nazionale

A. Ciascuno Stato membro riesamina le vigenti disposizioni legislative e procedurali per far sì che:

a) i tipi di comportamento di cui al titolo I, parte B siano considerati reati;

b) tali reati, nonché la partecipazione ad essi ed il tentativo di commetterli, ad eccezione del possesso di cui al titolo I, parte A, punto ii), lettera c), siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

c) le persone giuridiche possano essere ritenute, se opportuno, amministrativamente responsabili dei reati di cui alla parte B del titolo I, o penalmente responsabili di tali reati perpetrati per loro conto, secondo modalità da definire nel diritto interno dello Stato membro. La responsabilità della persona giuridica lascia impregiudicata la responsabilità penale delle persone fisiche complici o istigatrici degli stessi reati;

d) le sanzioni e, a seconda dei casi, i provvedimenti amministrativi di cui alle lettere b) e c) del presente titolo comprendano:

- per le persone fisiche, almeno nei casi gravi, pene restrittive della libertà che possono comportare l'estradizione;

- se opportuno, la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati;

- se opportuno e in base al diritto amministrativo o penale dello Stato membro interessato, la chiusura provvisoria o definitiva dei locali che sono serviti a commettere i reati o sono stati a tal fine riservati;

e) i reati previsti dalla presente azione comune rientrino, se opportuno, nel campo di applicazione della convenzione del 1990 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato;

f) le sue autorità siano competenti per i reati di cui alle lettere c) e d) del titolo I, parte B almeno qualora:

i) il reato sia commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio;

ii) ad eccezione del reato di possesso di materiale pornografico di cui al titolo I, parte A, punto ii), lettera c), l'autore del reato sia un suo cittadino o una persona che risiede abitualmente sul suo territorio.

B. Uno Stato membro può prevedere che il reato debba essere punibile anche in base alla legge dello Stato in cui è stato commesso, qualora, in assenza di ciò, l'introduzione o l'esercizio della competenza di cui alla parte A, lettera f), punto ii) sia incompatibile con i principi in materia di competenza stabiliti dal suo diritto penale.

C. Qualora uno Stato membro mantenga il principio della doppia punibilità di cui alla precedente parte B, esso verifica regolarmente la propria legislazione, al fine di assicurare che detto principio non sia un ostacolo all'efficacia delle misure adottate contro i suoi cittadini o delle persone che risiedono abitualmente sul suo territorio, sospettati di commettere tali reati in Stati che non avessero adottato le misure adeguate di cui all'articolo 34 della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

D. Gli Stati membri possono disporre di esercitare la competenza di cui alla parte A, lettera f), punto ii) soltanto qualora siano soddisfatte talune condizioni procedurali o quando il presunto colpevole non possa essere estradato a motivo:

- di un rifiuto da parte dello Stato membro in questione di accogliere una richiesta di estradizione fatta dallo Stato in cui è stato commesso il reato,

- di una conferma da parte di quest'ultimo Stato che non intende chiedere l'estradizione del presunto colpevole,

- della mancata richiesta di estradizione del presunto colpevole entro un lasso di tempo ragionevole.

E. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che, oltre alle misure coercitive ordinarie quali la perquisizione e la confisca, siano disponibili mezzi e tecniche investigative adeguati per poter ricercare e perseguire efficacemente i reati di cui alla parte A, lettera a), b) ed e), nel rispetto dei diritti della difesa e della vita privata delle persone oggetto di dette misure.

F. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare:

a) un'adeguata protezione dei testimoni che forniscono informazioni sui reati di cui alla parte A, lettere a), b) ed e), in base in particolare alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 23 novembre 1995, relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata (5);

b) un'assistenza adeguata per le vittime e i loro familiari.

A tal fine ciascuno Stato membro garantisce:

i) la disponibilità delle vittime cui l'ordinamento giudiziario penale dello Stato membro chiede di testimoniare in un procedimento penale, il che può in determinati casi comportare il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio;

ii) la possibilità per le vittime di ritornare nel paese d'origine o in un altro paese disposto ad accettarle, con tutti i diritti e le tutele garantiti dal diritto interno dello Stato membro.

Inoltre ciascuno Stato membro garantisce alle vittime dei reati di cui al titolo I, parte B, un'assistenza adeguata per la difesa dei loro interessi dinanzi agli ordini giurisdizionali.

Ciascuno Stato membro esamina il modo in cui tenere i familiari dei bambini vittime dei reati contemplati nella presente azione comune al corrente dell'andamento delle indagini.

G. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a assicurare che i servizi che possono disporre di esperienza pertinente nell'ambito della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare i servizi responsabili in materia di immigrazione, di previdenza sociale e in materia tributaria, riservino un'attenzione particolare ai problemi connessi alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei bambini e, nel rispetto del diritto interno di ciascuno Stato membro, cooperino con le autorità incaricate delle indagini e di perseguire i reati di cui alla parte A, lettere a), b) ed e). Nei casi che meritano un'attenzione particolare, tali servizi dovrebbero in particolare.

- avvertire dette autorità di propria iniziativa quando si possa ragionevolmente ritenere che sia stato commesso uno di questi reati;

- fornire a dette autorità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni utili;

- partecipare eventualmente ai procedimenti in veste di esperti.

H. Per garantire la piena efficacia della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, ciascuno Stato membro assicura un adeguato coordinamento delle attività delle autorità responsabili nel settore, per consentire un'impostazione multidisciplinare. Tale coordinamento potrebbe ad esempio coinvolgere, al livello nazionale o regionale secondo la struttura amministrativa e l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato, servizi ministeriali, servizi di polizia, autorità giudiziarie specializzate in materia, nonché organismi pubblici cui sono state affidate responsabilità particolari nel settore.

I. Le autorità di ciascuno Stato membro tengono nel debito conto il contributo alla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini fornito da qualsiasi gruppo, fondazione o associazione, in virtù del proprio statuto, abbia per obiettivo la lotta a tali reati.

TITOLO III Cooperazione tra Stati membri

A. Gli Stati membri si prestano la cooperazione giudiziaria più ampia possibile nelle indagini e nei procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al titolo II, parte A, lettere a), b) ed e).

B. Gli Stati membri che abbiano espresso una riserva o fatto una dichiarazione in merito all'articolo 5 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959, provvedono a riesaminarla per verificare se essa possa rappresentare un ostacolo ad una effettiva cooperazione con altri Stati membri riguardo ai reati contemplati dalla presente azione comune.

C. Gli Stati membri provvedono, in base agli accordi applicabili ed alle convenzioni in vigore, ad accelerare il trattamento delle rogatorie e a fornire la massima informazione allo Stato richiedente sullo stato della procedura.

D. Gli Stati membri adottano, se opportuno, le misure atte a consentire la trasmissione diretta delle richieste di assistenza tra le autorità competenti a livello locale.

E. Ciascuno Stato membro, se non lo ha ancora fatto, designa una o più autorità di contatto alle quali è possibile rivolgersi in caso di difficoltà nell'esecuzione di una rogatoria urgente.

F. Gli Stati membri, in base alle rispettive tradizioni giuridiche ed alle convenzioni ed accordi applicabili, si prestano altresì assistenza per lo scambio di informazioni che in uno di essi sono di natura amministrativa ovvero rientrano nella competenza di autorità amministrative.

G. Ciascuno Stato membro assicura che le informazioni sui minori scomparsi e sulle persone condannate per i reati contemplati nella presente azione comune e le informazioni che potrebbero risultare utili alle indagini e ai procedimenti giudiziari concernenti siffatti reati siano raccolte e conservate in modo da poter essere efficacemente usate e trasmesse ad altri Stati membri.

H. Fatte salve le proprie indagini e procedure, ciascuno Stato membro può comunicare informazioni fattuali ad un altro Stato membro, senza richiesta preliminare, quando ritenga che la trasmissione di tali informazioni possa aiutare lo Stato che le riceve ad avviare o svolgere indagini o procedimenti volti a prevenire o a reprimere i reati di cui al titolo II, parte A, lettere a), b) ed e), ovvero possa determinare una richiesta di cooperazione giudiziaria di tale Stato membro.

I. Lo scambio e la comunicazione delle informazioni di cui alle parti F, G ed H avvengono nel rispetto del diritto alla vita privata, degli strumenti applicabili e delle norme di diritto interno riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

J. Gli Stati membri informano e sensibilizzano le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi terzi, se possibile, e utilizzano al meglio le possibilità da esse offerte nel quadro della cooperazione internazionale contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

TITOLO IV Impegno e controllo

A. Ciascuno Stato membro presenta proposte adeguate per l'attuazione della presente azione comune, affinché le autorità competenti le esaminino ai fini dell'adozione.

B. Entro il 1999 il Consiglio valuta, basandosi sulle informazioni appropriate, come gli Stati membri abbiano adempiuto i loro obblighi a norma della presente azione comune.

C. La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

D. Essa entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

(1) GU n. C 32 del 5. 2. 1996, pag. 88.

(2) GU n. C 320 del 28. 10. 1996.

(3) GU n. L 342 del 31. 12. 1996, pag. 2.

(4) GU n. L 322 del 12. 12. 1996, pag. 7.

(5) GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 5.