Regolamento (CE) n. 448/96 della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'ufficio comunitario delle varietà vegetali
Gazzetta ufficiale n. L 062 del 13/03/1996 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 448/96 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'ufficio comunitario delle varietà vegetali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (2), in particolare l'articolo 114, considerando che dall'esperienza dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali è emersa l'esigenza di accertare, anche nel caso di domande già archiviate, la possibilità di utilizzare le relazioni d'esame effettuate sotto la responsabilità di autorità di un paese terzo che sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle selezioni vegetali (UPOV); che il regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione (3) deve essere modificato in conseguenza; considerando che è stato consultato il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1239/95, si aggiunge il seguente paragrafo 4: «4. Una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico eseguito o in corso di esecuzione a fini ufficiali in un paese terzo che sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle selezioni vegetali può essere considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, sempreché l'esame tecnico sia stato eseguito in modo conforme alle condizioni definite in un accordo scritto tra l'Ufficio e l'autorità competente del suddetto paese terzo. Tra tali condizioni figurano, per lo meno, le seguenti: - sono rispettati i requisiti relativi al materiale, come riferito al paragrafo 1, primo trattino, - gli esami tecnici devono essere stati effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite o alle istruzioni generali impartite conformemente all'articolo 56, paragrafo 2 del regolamento di base, - l'Ufficio deve avere avuto la possibilità di valutare l'idoneità degli impianti ad effettuare un esame tecnico delle specie in oggetto nel paese terzo interessato e di controllare l'andamento dell'esame tecnico in questione, - sussistono i requisiti relativi alla disponibilità delle relazioni, come indicato al paragrafo 1, quarto trattino.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1° giugno 1995 al 30 giugno 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 3. (3) GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 37.