94/45/CE: Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1993 relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, e all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra
Gazzetta ufficiale n. L 025 del 29/01/1994 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 28 pag. 0017
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, e all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (94/45/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, viste le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Copenhagen il 21-22 giugno 1993, vista la proposta della Commissione, considerando che la Commissione ha negoziato a nome delle Comunità un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali e all'accordo europeo con la Repubblica di Ungheria; considerando che è necessario approvare il suddetto protocollo aggiuntivo, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, e all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, è approvato a nome della Comunità europea. Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea. Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 9 del protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente W. CLAES