Direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14/12/1993 pag. 0083 - 0088
DIRETTIVA 93/94/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote(1) , vista la proposta della Commissione(2) , in cooperazione con il Parlamento europeo(3) , visto il parere del Comitato economico e sociale(4) , considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare la misure necessarie al suo funzionamento; considerando che in ciascuno Stato membro l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote deve rispondere a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità; considerando che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali; considerando che l'introduzione di prescrizioni armonizzate relative all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di approvazione e di omologazione di cui alla direttiva 92/61/CEE; considerando che l'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le dimensioni delle targhe di immatricolazione utilizzate nei vari Stati membri; che spetta dunque agli Stati membri provvedere a che le targhe di immatricolazione sporgenti non costituiscano un pericolo per gli utenti, senza che ciò richieda tuttavia una qualunque modifica per quanto riguarda la costruzione dei veicoli; considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva e il suo allegato si applicano all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE. Articolo 2 La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 92/61/CEE, rispettivamente nei capitoli II e III. Articolo 3 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE(5) . Articolo 4 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva. Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 1o novembre 1995. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993. Per il Consiglio Il Presidente R. URBAIN (1) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. (2) GU n. C 293 del 9. 11. 1992, pag. 38. (3) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 104 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale). (4) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 22. (5) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1). ALLEGATO 1. DIMENSIONI Le dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote(1) () sono le seguenti: 1.1. Ciclomotori e quadricicli leggeri 1.1.1. Larghezza: 100 mm; 1.1.2. Altezza: 175 mm; oppure 1.1.3. Larghezza: 145 mm; 1.1.4. Altezza: 125 mm. 1.2. Motocicli, tricicli fino a 15 kW di potenza massima e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri 1.2.1. Larghezza: 280 mm; 1.2.2. Altezza: 210 mm. 1.3. Tricicli con potenza massima superiore a 15 kW 1.3.1. Si applicano le norme prescritte per le autovetture (direttiva 70/222/CEE). 2. NORME GENERALI CONCERNENTI LA POSIZIONE 2.1. L'alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione deve trovarsi sulla parte posteriore del veicolo in modo che: 2.1.1. la targa possa trovarsi tra i piano longitudinali che passano per le estremità esterne del veicolo. 3. INCLINAZIONE 3.1. La targa posteriore d'immatricolazione: 3.1.1. deve essere perpendicolare al pianolongitudinale mediano del veicolo; 3.1.2. può essere inclinata rispetto alla verticale, di un angolo non superiore a 30° quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l'alto; 3.1.3. può essere inclinata rispetto alla verticale, di un angolo non superiore a 15° quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso. 4. ALTEZZA MASSIMA 4.1. Nessun punto dell'allogiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi ad un'altezza dal suolo superiore a 1,50 m quando il veicolo è carico (massa in ordine di marcia più massa di 75 kg). 5. ALTEZZA MINIMA 5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa di immatricolazione deve trovarsi ad un'altezza dal suolo inferiore a 0,20 m oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo carico (massa in ordine di marcia più massa di 75 kg). 6. VISIBILITÀ GEOMETRICA 6.1. La visibilità dell'alloggiamento per il montaggio della targa di immatricolazione deve essere garantita all'interno di uno spazio delimitato da due diedri: il primo con spigolo orizzontale e definito da due piani che passano per i bordi orizzontali superiori ed inferiori dell'alloggiamento per il montaggio della targa ed i cui angoli rispetto all'orizzontale sono indicati nella figura 1; l'altro con spigolo praticamente verticale e definito da due piani che passano per i bordi laterali della targa ed i cui angoli, rispetto al piano longitudinale mediano, sono indicati nella figura 2. Figura 1 Angolo di visibilità geometrica (diedro con spigolo orizzontale) Figura 2 Angolo di visibilità geometrica (diedro con spigolo praticamente verticale) Appendice 1 Scheda informativa relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote (Da allegare alla domanda di omologazione qualora venga presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo) Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): . La domanda di omologazione per quanto concerne l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione di un tipo i veicolo a motore a due o tre ruote deve essere corredata delle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, ai seguenti punti: - lettera A: - 0.1 - 0.2 - da 0.4 a 0.6 - 2.2 - 2.1.1 - lettera B: - 1.2 e 1.2.1 - lettera C: - 2.11 e 2.11.1. Appendice 2 Indicazione dell'amministrazione Certificato di omologazione concernente l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote MODELLO Rapporto n. . del servizio tecnico . in data . Numero di omologazione: .Numero di estensione: . 1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: . 2. Tipo di veicolo: . 3. Nome e indirizzo del costruttore: . . 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: . . 5. Veicolo presentato alla prova il . 6. L'omologazione è concessa/rifiutata(2) . 7. Località: . 8. Data: . 9. Firma: . (1)() Per i ciclomotori si tratta della targa di immatricolazione e/o dell'eventuale targa di identificazione. (2) Cancellare la dicitura inutile.