Regolamento ( CEE ) n. 314/92 della Commissione, del 7 febbraio 1992, relativo al regime da applicare alle importazioni in Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di alcuni prodotti tessili ( categoria 36 ) originari della Corea del Sud
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/1992 pag. 0021 - 0022
REGOLAMENTO (CEE) N. 314/92 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1992 relativo al regime da applicare alle importazioni in Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di alcuni prodotti tessili (categoria 36) originari della Corea del Sud LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3734/91 (2), in particolare l'articolo 11, considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 36), elencati in allegato, originari della Corea del Sud hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo; considerando che le importazioni dei prodotti in Francia e in Italia sono già state assoggettate a limitazioni regionali per l'anno 1992 con regolamento (CEE) n. 3734/91; considerando che l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Corea del Sud e la Comunità, applicato a partire dal 1o gennaio 1987, è stato prorogato sino alla fine del 1992 tramite uno scambio di lettere parafate il 16 ottobre 1991 ed è stato applicato a titolo provvisorio a partire dal 1o gennaio 1992; considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata alla Corea del Sud in data 11 novembre 1991, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni di prodotti tessili della categoria 36 in Germania, Regno Unito, Benelux, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo sono state assoggettate, per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 febbraio 1992 a dei limiti quantitativi con regolamento (CEE) n. 3790/91 della Commissione (3); considerando che, in seguito a queste consultazioni tenutesi il 14 e il 15 gennaio 1992, è stato convenuto di sottoporre i prodotti tessili della categoria 36 a limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992; considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86; considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3790/91; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importazione in Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di prodotti originari della Corea del Sud della categoria riportata in allegato è soggetta per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2. Articolo 2 1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Corea del Sud verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3790/91 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Detti limiti quantitativi di cui all'articolo 1 non impediscono l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3790/91. Articolo 3 1. Le importazioni dei prodotti riportati nell'articolo 1 spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3790/91 dalla Corea del Sud verso Germania, Benelux, Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo, sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 2. Tutti i tali prodotti spediti dalla Corea del Sud verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo a decorrere dal 1o gennaio 1992 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (2) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 7. (3) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 71. ALLEGATO Categoria Codice NC Designazione delle merci Paesi terzi Unità Stati membri Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 36 5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 Corea del Sud Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE 2 200 375 467 400 180 7 25 34 113 14 3 815