Regolamento (CEE) n. 3426/91 della Commissione, del 26 novembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione della garanzia di credito di 500 milioni di ecu per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 27/11/1991 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0015
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 3426/91 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1991 che stabilisce le modalità di applicazione della garanzia di credito di 500 milioni di ecu per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 Marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia in Unione Sovietica (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 599/91 la garanzia si riferisce non solo ai contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari stipulati tra l'Unione Sovietica e imprese della Comunità, ma anche ai contratti stipulati da detto paese con imprese bulgare, cecoslovacche, ungheresi, polacche, rumene, iugoslave, lituane, lettoni ed estoni; considerando che per le consegne effettuate nell'ambito della garanzia di credito dalla Bulgaria, dalla Cecoslovachia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Iugoslavia, dalla Lituania, dalla Lettonia e dall'Estonia è necessario decidere l'importo massimo della garanzia che può essere utilizzato per gli acquisti in questi paesi; considerando che per la fissazione della quota da utilizzare per l'acquisto del prodotti agricoli e alimentari nei paesi suelencati occorre tener conto delle disponibilità, in detti paesi, di prodotti da esportare; che è opportuno che le consegne effettuate in provenienza da tali paesi coprano nella più ampia misura possibile i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo ad una garanzia di credito per assicurare l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità in Unione Sovietica (3); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « garanzia URSS », HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica può essere utilizzata nella misura massima del 25 % per l'acquisto e per il trasporto in Unione Sovietica di prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21. (2) GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 39. (4) GU n. L 202 del 25.7.1991, pag. 39.