Regolamento (CEE) n. 2320/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce talune modalità della seconda fornitura gratuita di carni bovine non disossate all'Unione Sovietica ai sensi del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 01/08/1991 pag. 0053 - 0057
REGOLAMENTO (CEE) N. 2320/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 che stabilisce talune modalità della seconda fornitura gratuita di carni bovine non disossate all'Unione Sovietica ai sensi del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dell'Unione Sovietica (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 598/91 istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di prodotti agricoli all'Unione Sovietica; che le spese di consegna di tali prodotti sono a carico della Comunità europea; che, ai fini dell'esecuzione dell'azione d'urgenza, è necessario stabilire talune modalità di applicazione per il settore delle carni bovine; considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1513/91 della Commissione (4), si è già proceduto ad una prima fornitura di 5 000 t di carni con osso; considerando che, date l'entità e l'ubicazione delle scorte d'intervento comunitarie di carni bovine, è opportuno mobilitare, ai fini dell'azione in parola, un secondo lotto di complessive 3 000 t di quarti anteriori e posteriori immagazzinati in Francia; considerando che, per procurare che la merce arrivi a destinazione con il minimo possibile di spesa, è opportuno bandire una gara; che, vista l'urgenza dell'operazione, la carne dovrebbe essere consegnata all'Unione Sovietica entro il 20 settembre 1991; considerando che, ai fini della corretta esecuzione delle operazioni di fornitura, è necessario disciplinare con apposite disposizioni la costituzione di cauzioni e la stipulazione dei contratti; considerando che i prodotti detenuti dagli organismi di intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2212/91 (6); che l'allegato al predetto regolamento, recante le indicazioni da apporre, deve essere completato; che deve essere inoltre fornita, mediante un apposito certificato, la prova che la carne in questione è stata presa in consegna dalle autorità sovietiche; considerando che deve essere determinato il tasso di conversione applicabile alle spese di consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), nonché alle cauzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 4, paragrafo 2; che, per procedere in modo più equilibrato e in sintonia con i fattori economici che determinano tali spese, è opportuno applicare i tassi di cambio pubblicati in allegato al regolamento (CEE) n. 2024/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa i tassi rappresentativi del mercato da applicare a taluni importi nel quadro della politica agricola comune, in particolare per il calcolo degli importi compensativi monetari (7); considerando che, dato il carattere non commerciale dell'azione, le carni esportate non sono soggette al pagamento di restituzioni all'esportazione, né di importi compensativi monetari; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato previsto nell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È indetta una gara per la fissazione dei costi di fornitura di 1 500 t di quarti anteriori e di 1 500 t di quarti posteriori, presi in consegna dall'organismo di intervento francese anteriormente al 1° maggio 1991 e giacenti nei magazzini frigoriferi elencati nell'allegato I. 2. Conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 598/91, (CEE) n. 569/88 e del presente regolamento, le carni sono consegnate ai magazzini designati all'allegato II. Articolo 2 1. Le offerte devono pervenire per iscritto all'organismo d'intervento francese, il cui indirizzo figura nell'allegato III, entro le ore 12,00 dell'8 agosto 1991. Le offerte presentate entro detto termine si considerano pervenute simultaneamente. 2. Saranno prese in considerazione soltanto le offerte: a) indicanti il nome e l'indirizzo dell'offerente; b) concernenti il quantitativo totale di cui all'articolo 1, paragrafo 1; c) garantite da una cauzione di 100 ECU/t a favore dell'organismo d'intervento; d) corredate di un impegno scritto dell'offerente a consegnare, anteriormente al 20 settembre 1991, presso i magazzini frigoriferi sovietici elencati nell'allegato II, la totalità delle carni nello stesso stato in cui erano al momento del prelievo dal magazzino d'intervento; e) indicanti l'importo in ecu necessario per trasportare le carni dalla banchina di carico del magazzino comunitario alla banchina di scarico del magazzino sovietico; salvo in caso di forza maggiore, l'aggiudicatario si assume l'intero rischio del trasporto e della consegna delle carni, con particolare riguardo alla perdita e al deterioramento della merce. L'importo in ecu di cui al comma precedente include le eventuali spese veterinarie inerenti allo svincolo della merce, nonché le spese di movimentazione richieste per caricare la merce sul mezzo di trasporto designato. 3. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, per la conversione in moneta nazionale degli importi in ecu di cui al paragrafo 2, nonché all'articolo 4, paragrafo 2, si applicano i tassi di conversione pubblicati in allegato al regolamento (CEE) n. 2024/91. Articolo 3 1. L'organismo d'intervento francese trasmette via telex alla Commissione, al più tardi 24 ore dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tutte le offerte rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2. 2. Sulla base delle offerte ricevute, la Commissione decide: - di non aggiudicare l'appalto, oppure - di fissare un massimale per le spese di fornitura. 3. In caso di fissazione di un massimale, sarà accettata l'offerta che propone il valore più basso per l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e). Se più offerte indicano lo stesso importo minimo, la fornitura sarà aggiudicata per sorteggio. 4. Una volta intervenuta la decisione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l'organismo d'intervento informa al più presto possibile per iscritto tutti gli offerenti circa l'esito delle rispettive offerte e comunica all'aggiudicatario l'attribuzione del contratto di fornitura delle carni. Articolo 4 1. In caso di non accoglimento dell'offerta, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) è svincolata immediatamente. L'offerente è tenuto a rispettare le seguenti esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8): a) non ritirare la propria offerta; b) costituire la cauzione di cui al paragrafo 2 per i quantitativi specificati all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, entro il termine prescritto; c) prelevare i quantitativi per i quali è stata costituita la cauzione di cui alla lettera b) anteriormente al 30 agosto 1991. 2. Prima di ritirare la merce, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento francese, per ciascuno dei quantitativi presi in consegna, una cauzione dell'ammontare di 3 000 ECU/t. L'aggiudicatario è tenuto, a titolo di esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, a consegnare la totalità della carne conformemente al disposto dei paragrafi 4 e 5. 3. L'aggiudicatario prende in consegna la merce in ottemperanza alle disposizioni dell'organismo d'intervento relative allo svincolo delle scorte. 4. La cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata e l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) è versato all'aggiudicatario dietro presentazione della prova che le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono state integralmente consegnate in conformità con il presente regolamento presso i magazzini frigoriferi sovietici elencati nell'allegato II anteriormente al 20 settembre del 1991, nello stesso stato in cui si trovavano al momento del prelievo dal magazzino d'intervento. 5. La prova di cui al paragrafo 4 è costituita dal documento di trasporto e dal certificato di presa in consegna, riportato all'allegato IV, debitamente compilato, timbrato e firmato da un rappresentante della « Central Commission » (9). Detta prova deve essere presentata all'organismo d'intervento francese anteriormente al 1o ottobre 1991. Articolo 5 L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88 e la dichiarazione di esportazione recano la seguente dicitura supplementare: « Azione d'urgenza a favore dell'Unione Sovietica. Prodotti non soggetti al pagamento di restituzioni all'esportazione, né di importi compensativi monetari [regolamento (CEE) n. 2320/91] ». Articolo 6 Nella parte I dell'allegato al regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati ad essere esportati tal quali », è aggiunta la seguente voce e relativa nota in calce: « 97. Regolamento (CEE) n. 2320/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce talune modalità della fornitura gratuita di carni bovine all'Unione Sovietica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio (97). (97) GU n. L 213 del 1. 8. 1991, pag. 53. » Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 19. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 141 del 5. 6. 1991, pag. 24. (5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 47. (7) GU n. L 190 del 15. 7. 1991, pag. 42. (8) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (9) Central Commission for the Organization of the Implementation of Foreign Humanitarian Aid. The Kremlin, Moskow, USSR; tel. 206 68 13, telex 41 28 95, telefax 975 22 53. ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I Lista de las partidas de carne de vacuno almacenadas en los depósitos indicados a continuación Fortegnelse over partier af frosset oksekoed, der er oplagret foelgende steder Aufstellung der Partien von Rindfleisch, die in den nachfolgenden Kuehlhaeusern lagern Ðssíáêáò ðáñôssaeùí âïaassïõ êñÝáôïò õðïêaaéìÝíïõ óôïõò áêueëïõèïõò ÷þñïõò List of lots of frozen beef stored in the following warehouses Liste des lots de viande bovine stockée dans les entrepôts suivants Elenco delle partite di carni bovine immagazzinate nei seguenti depositi Lijst van de partijen rundvlees in de onderstaande vrieshuizen Lista dos lotes de carne de bovino armazenada nos entrepostos seguintes Nombre y dirección del depósito Cuartos traseros (toneladas) Cuartos delanteros (toneladas) Oplagringsstedets navn og adresse Bagfjerdinger (tons) Forfjerdinger (tons) Name und Anschrift des Kuehlhauses Hinterviertel (Tonnen) Vorderviertel (Tonnen) ¼íïìá êáé aeéaaýèõíóç ôïõ áðïèçêaaõôéêïý ÷þñïõ Ïðssóèéá ôÝôáñôá (ôueíïé) AAìðñueóèéá ôÝôáñôá (ôueíïé) Name and address of storage place Hindquarters (tonnes) Forequarters (tonnes) Nom et adresse de l'entrepôt Quartiers arrière (tonnes) Quartiers avant (tonnes) Nome e indirizzo del deposito Quarti posteriori (tonnellate) Quarti anteriori (tonnellate) Plaats en naam van de opslagplaats Achtervoeten (ton) Voorvoeten (ton) Nome e endereço do entreposto Quartos traseiros (toneladas) Quartos dianteiros (toneladas) (1) (2) (3) Strasbourg 102,600 120,000 Belfort 130,100 59,800 Nancy 179,400 58,900 Metz - 77,400 Bar-le-Duc 122,400 - Rouvroy-sur-Audry 76,800 158,300 Petite-Synthe 81,500 200,000 Dun-le-Palestel - 241,900 Chamalières 124,100 - Migennes 91,100 99,500 Vitry-le-François 41,200 91,700 Châteauroux 277,200 - Nevers 21,500 - Lyon/Gerland 40,000 157,400 Limoges - 100,000 Châlon-sur-Saône 140,800 - Arras Saint-Laurent 71,300 135,100 1 500,000 1 500,000 Ulitsa Nikolaya Ostrovskovo 59, 300016 Tula, USSR. ALLEGATO II Magazzini frigoriferi situati a Tula, Unione Sovietica, e quantitativi da fornirvi Tulaoblaptmiasomoltorg, (1) Kirvoluchye Station, Moskovskaya Zhelezhnaya Doroga No: 2217 Code: 8908 USSR 3 000 t ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III Dirección del organismo de intervención - Interventionsorganets adresse - Anschrift der Interventionsstelle - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Address of the intervention agency - Adresse de l'organisme d'intervention - Indirizzo dell'organismo d'intervento - Adres van het interventiebureau - Endereço do organismo de intervençao FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 (tél.: 45 38 84 00; télex: 260643) ALLEGATO IV CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA Il sottoscritto: (nome, cognome, ragione sociale) operante a nome di « Central Commission », per conto del governo sovietico, certifica che le merci sotto elencate, fornite in applicazione del regolamento (CEE) n. 2320/91 della Commissione, sono state prese in consegna: - Luogo e data di presa in consegna: - Tipo di prodotto: - Tonnellaggio, peso preso in consegna (lordo): - Condizionamento: - Numero di quarti: Osservazioni: