Regolamento (CEE) n. 2264/91 della Commissione del 26 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 30/07/1991 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0085
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0085
REGOLAMENTO (CEE) N. 2264/91 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 18, considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/71, il luppolo e i prodotti a base di luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati solo se sono di qualità almeno equivalente alle tolleranze minime approvate per prodotti analoghi raccolti nella Comunità o prodotti da essi derivati; considerando che il regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4060/88 (4), precisa due tipi di attestati che possono comprovare l'osservanza delle condizioni stabilite dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/71; considerando che dall'esperienza è emerso che l'abolizione dell'uso degli attestati di controllo permetterebbe sia di snellire le procedure di importazione, sia di garantire meglio l'osservanza delle norme comunitarie in materia di certificazione; considerando che per evitare pregiudizi inadeguati per alcuni operatori del settore è opportuno permettere di utilizzare l'attestato di controllo per un periodo transitorio nel caso di luppolo originario di paesi che non hanno autorizzato alcun organismo a rilasciare gli attestati di equivalenza; che gli attestati di controllo devono essere rilasciati soltanto se è stata comprovata l'origine delle partite di luppolo, per evitare l'impiego abusivo degli stessi; considerando che per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di certificazione del luppolo, è opportuno che gli Stati membri effettuino controlli volti a verificare la conformità del luppolo importato con i requisiti minimi di commercializzazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3076/78 è modificato come segue: 1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. La prova di cui al paragrafo 1 è costituita dalla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1696/71, in appresso denominato « attestato di equivalenza ». 2. All'articolo 2, paragrafo 1, i termini « di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) » sono sostituiti dai termini « di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ». 3. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: « Articolo 4 1. Fino al 30 aprile 1992, per il luppolo originario di paesi terzi che non hanno autorizzato alcun organismo ufficiale a rilasciare gli attestati di equivalenza, la prova di cui all'articolo 1 può essere costituita, per quanto riguarda i coni di luppolo di cui al codice NC 1210 10, dalla presentazione dell'attestato di controllo di cui al paragrafo 2. 2. L'attestato di controllo è rilasciato, per ciascuna partita, dalle competenti autorità degli Stati membri, previa verifica della conformità con i requisiti minimi di commercializzazione figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78, secondo le modalità descritte all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 dello stesso regolamento. 3. L'attestato di controllo è rilasciato soltanto per partite di luppolo accompagnate da una dichiarazione rilasciata da un organismo ufficiale del paese di origine in cui figura l'indicazione di tale paese. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità di cui al paragrafo 2, nonché le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei bolli a secco delle autorità competenti. 5. L'attestato di controllo è redatto in un originale e due copie su un formulario conforme al modello di cui all'allegato III, secondo le disposizioni figuranti nell'allegato IV. » 4. È inserito il seguente articolo: « Articolo 7 bis Gli Stati membri effettuano regolarmente controlli casuali intesi a verificare la conformità del luppolo importato a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/71, con i requisiti minimi di commercializzazione stabiliti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78. Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, essi comunicano alla Commissione la frequenza, il tipo e il risultato dei controlli effettuati nel corso dell'anno precedente. I controlli riguardano almeno il 5 % delle forniture di luppolo che lo Stato membro prevede di importare nell'anno considerato dai paesi terzi. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 17. (4) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 42.