31991R1809

Regolamento (CEE) n. 1809/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio per la fornitura di zucchero bianco alla Romania

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 27/06/1991 pag. 0016 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/91 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1991 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio per la fornitura di zucchero bianco alla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 597/91 istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Romania e alla Bulgaria; che le spese di fornitura di tali prodotti sono a carico della Comunità;

considerando che la Romania ha chiesto la fornitura di 20 000 t di zucchero bianco; che è opportuno accogliere tale domanda e definitire le modalità di fornitura; che tale prodotto, non disponibile all'intervento, deve essere mobilitato sul mercato comunitario;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 597/91, la fornitura è aggiudicata mediante gara; che tale procedura deve consentire di fissare alle migliori condizioni le spese relative alla fornitura, in particolare il prezzo del prodotto e il costo del trasporto fino al luogo di destinazione in Romania;

considerando che, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, è necessario determinare le modalità di costituzione delle cauzioni, nonché le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (3);

considerando che occorre ricordare che, in applicazione dell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 597/91, i prodotti forniti nel quadro della presente azione non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti a importi compensativi monetari; che, per motivi di controllo, tali deroghe devono essere indicate nel relativo titolo d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Conformemente alle disposizioni del presente regolamento, si procede mediante gara alla fornitura di 20 000 t di zucchero bianco alla Romania, in applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91.

La fornitura comprende:

1) la mobilitazione sul mercato comunitario di zucchero bianco prodotto nella Comunità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (4).

Lo zucchero da fornire risponde alla qualità e alle caratteristiche fissate nell'allegato I. Il prodotto viene condizionato e marcato conformemente alle disposizioni stabilite nello stesso allegato;

2) il trasporto si effettua per via marittima fino al luogo di destinazione, franco molo di sbarco nel porto di Costanza (Romania) entro il 15 settembre 1991. Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara inviando le offerte mediante telecomunicazione scritta all'indirizzo appresso indicato, con la dicitura « Aiuto d'urgenza alla Romania - Regolamento (CEE) n. 1809/91 ».

Per essere accolte, le offerte devono pervenire o essere depositate in forma integrale entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 2 luglio 1991 al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

Divisione « zucchero »

Edificio Loi 120; ufficio 7/11

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

(Telefax: 236 33 05, telex: AGREC 22037 B, telefono: 235 30 73)

Qualora, conformemente all'articolo 3, la fornitura non venga aggiudicata, un secondo termine di presentazione delle offerte scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del 16 luglio 1991.

2. L'offerta è valida soltanto se:

a) reca esatto riferimento alla fornitura di cui all'articolo 1 e al presente regolamento;

b) reca il nome e l'indirizzo dell'offerente stabilito nella Comunità, in particolare il numero di telex e/o di telefax;

c) riguarda una partita di 5 000 t (peso netto). Per partita si intende un quantitativo di zucchero immagazzinato nello stesso luogo durante il carico, da consegnare al tempo stesso nel luogo di destinazione previsto;

d) indica un importo in ECU/t per la fornitura integrale della partita e la quota dell'offerta relativa al trasporto marittimo;

e) indica il porto d'imbarco nella Comunità; per una determinata partita l'offerta può indicare soltanto un unico porto d'imbarco;

f) è corredata dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di gara di 20 ECU/t a favore della Commissione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita da un documento rilasciato dal garante.

Qualora non venga presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenga disposizioni diverse da quelle stabilite per la gara, l'offerta non è valida.

L'offerta non può essere modificata né ritirata. Articolo 3

1. In base alle offerte pervenute,

a) la fornitura è aggiudicata agli offerenti che hanno presentato l'offerta con l'importo meno elevato; in caso di offerte identiche, l'aggiudicazione avviene per sorteggio;

b) se del caso, la fornitura non è aggiudicata, in particolare qualora le offerte presentate siano superiori alle condizioni economiche dell'operazione prevista;

2. Al più tardi entro tre giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle offerte, la Commissione informa tutti gli offerenti, mediante telecomunicazione scritta, dell'esito della loro partecipazione alla gara. Qualora la fornitura venga attribuita, l'aggiudicatario è informato immediatamente con telecomunicazione scritta.

3. In caso di mancata o parziale attribuzione della fornitura, gli organismi competenti degli Stati membri pubblicano un secondo termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, la pubblicazione viene affissa negli appositi locali della Commissione. Articolo 4

1. La cauzione di gara prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) è immediatamente svincolata, se l'offerta non è stata accettata o se non si procede all'aggiudicazione.

2. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:

a) per gli offerenti: l'irrevocabilità dell'offerta fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b) per l'aggiudicatario: la costituzione della cauzione di fornitura di cui all'articolo 5. Articolo 5

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla notifica dell'assegnazione della fornitura, l'aggiudicatario trasmette all'organismo del paese d'imbarco indicato all'articolo 8 la prova della costituzione, a favore di detto organismo, di una cauzione di fornitura pari al 10 % dell'importo dell'offerta, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita da un documento rilasciato dal garante. Articolo 6

1. La fornitura è oggetto di un controllo da parte dell'organismo designato dallo Stato membro del porto d'imbarco.

2. L'aggiudicatario si sottopone ai controlli dell'organismo di cui al paragrafo 1, communicandogli a tal uopo l'indirizzo del deposito nel porto d'imbarco al più tardi quindici giorni prima del carico.

3. Al termine dei controlli, il suddetto organismo rilascia un certificato di conformità, in cui si attesta che il prodotto soddisfa le esigenze relative alla fornitura.

4. L'aggiudicatario comunica, quanto prima e al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 2, all'organismo incaricato del pagamento di cui all'articolo 8 l'indicazione della nave o delle navi noleggiate e la data di carico nel porto. Articolo 7

La domanda di titolo e il titolo d'esportazione recano nella casella 20 (condizioni particolari) la dicitura: « Aiuto d'urgenza alla Romania - Regolamento (CEE) n. 1809/91. Non applicazione delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari ». Articolo 8

L'aggiudicatario presenta, entro il 1o ottobre 1991, la domanda di pagamento della fornitura all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è situato il porto d'imbarco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e). La domanda deve essere accompagnata:

a) dall'originale del certificato di presa in consegna redatto sul modello che figura nell'allegato II, rilasciato dalla Société Commerciale Prodexport SA 1-3 rue Walter Maracineanu, Bucarest (telex: 11 527, telefax: 15 21 07, telefono: 15 55 96);

b) dalla copia del documento di trasporto marittimo;

c) dall'attestato rilasciato dall'organismo di cui all'articolo 6 al termine dei controlli. Articolo 9

1. Ai fini dello svincolo della cauzione di fornitura, le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono l'esecuzione della fornitura alle condizioni prescritte.

Il quantitativo consegnato si considera soddisfacente se il peso netto constatato all'atto della presa in consegna da parte del beneficiario è inferiore dell'1 % al massimo al quantitativo previsto.

2. La cauzione di fornitura è svincolata quando l'aggiudicatario presenta all'organismo interessato i documenti di cui all'articolo 8.

3. La cauzione è immediatamente svincolata in caso di forza maggiore.

4. In caso di difficoltà particolari al momento della presa in consegna, la Commissione adotterà le disposizioni appropriate. Articolo 10

I tassi di conversione applicabili alle offerte e alle cauzioni di gara e di fornitura sono i tassi di conversione agricoli validi il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Articolo 11

1. La Commissione comunica agli organismi di cui agli articoli 6 e 8 il nome dell'aggiudicatario e ogni altra informazione relativa all'esecuzione della fornitura.

2. I suddetti organismi comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative alla fornitura, in particolare i risultati dei controlli e la sorveglianza della fornitura fino all'uscita dal territorio doganale della Comunità. Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17. (2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54. (4) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

ALLEGATO I

1. Caratteristiche e qualità della merce:

Zucchero bianco della qualità tipo, categoria 2, di cui al regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).

2. Condizionamento e marcatura:

Sacchi di iuta nuovi con rivestimento interno in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, di un peso minimo complessivo di 420 g e una capacità di 50 kg (peso netto).

Sui sacchi deve figurare, in una delle lingue della Comunità, in lettere di almeno 5 cm di altezza, la seguente dicitura:

« Aiuto della CEE alla Romania - Regolamento (CEE) n. 1809/91 ».

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI PRESA CONSEGNA

Il sottoscritto:

(cognome, nome, ragione sociale)

agente in nome di , per conto del governo

certifica che le merci sopra elencate, consegnate in applicazione del regolamento (CEE) n. 1809/91 della Commissione, sono state prese in consegna:

- Luogo e data della presa in consegna:

- Tipo di prodotto:

- Quantitativo preso in consegna (peso netto in tonnellate):

- Imballaggio:

Osservazioni:

Firma:

Data: