Regolamento (CEE) n. 1304/91 della Commissione del 17 maggio 1991 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 18/05/1991 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0145
REGOLAMENTO (CEE) N. 1304/91 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1991 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90 (2), in particolare l'articolo 14 octies, considerando che il regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3403/89 (4), ha previsto la possibilità di modificare i piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione in corso di esecuzione; che è opportuno precisare le condizioni di accettazione delle domande di modifica dei suddetti piani; che per quanto riguarda le domande presentate allo scopo di tener conto dell'incremento della superficie dei frutteti per effetto dell'adesione di nuovi soci alle organizzazioni di produttori, le modifiche devono essere esaminate dopo che sia trascorso un certo periodo dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione dei piani e sono entrate in funzione dette organizzazioni, in modo da poterne valutare la stabilità e fare un bilancio dello stato di avanzamento dei piani rispetto al momento della loro approvazione; considerando che è opportuno verificare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari; che a tal fine è necessario limitare le percentuali degli acconti versati quale rata annua per l'esecuzione dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione e concedere il versamento di una rata annua soltanto dopo che sia stato effettivamente versato l'importo corrispondente alla rata dell'anno precedente; che i documenti giustificativi presentati devono permettere di seguire e controllare l'andamento dei lavori su tutta la superficie di frutteto oggetto del piano di miglioramento; considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2159/89 è modificato come segue: 1. All'articolo 8, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: « 4. In caso di domanda di modifica del piano, l'autorità competente adotta una decisione dopo un esame approfondito dei documenti giustificativi forniti, operato alla luce dei criteri esposti al paragrafo 2, secondo comma e in base alla procedura ivi descritta. Le domande di modifica del piano, dettate dalla volontà di estendere la superficie in esso indicata, in particolare in ragione dell'aumento del numero degli aderenti, possono essere presentate una sola volta non prima del quarto anno successivo all'approvazione del piano. Le domande sono corredate da un bilancio che evidenzia, da un lato, le modifiche apportate alla superficie del frutteto dall'organizzazione di produttori indicata nel piano, in ragione dell'adesione di nuovi soci o di eventuali partenze di soci successive alla data di presentazione del piano e, dall'altro, lo stato di avanzamento del piano rispetto al momento della sua approvazione. L'autorità competente decide in merito alle domande di cui ai commi che precedono dopo aver controllato in loco i dati indicati al paragrafo 2, secondo comma, nonché lo stato di avanzamento del piano e i motivi che giustificano la domanda di modifica dello stesso. La relazione relativa a tale controllo è acclusa alla comunicazione alla Commissione da effettuarsi a norma del paragrafo 2. Il termine di esecuzione del piano modificato non può in nessun caso superare quello inizialmente previsto. » 2. All'articolo 8, paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma: « L'autorità competente prende atto della riduzione della superficie del frutteto indicata nel piano e imputabile ad una diminuzione del numero di soci dell'organizzazione di produttori. » 3. All'articolo 19, terzo comma è aggiunto il seguente testo: « Le domande di aiuto contengono tutti i dati necessari per l'identificazione geografica della parte di frutteto in cui sono effettuati i vari tipi di lavori in questo periodo annuo. Le fatture e i documenti giustificativi recano il riferimento preciso alla parte di frutteto in cui sono effettuati i lavori. » 4. All'articolo 22 bis, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le domande di acconto dell'aiuto relativo al piano devono essere presentate conformemente all'allegato VII dopo l'approvazione del piano stesso. Per ogni anno di esecuzione del piano viene presentata un'unica domanda di acconto, corredata della prova che è stata iniziata la frazione annua di esecuzione. Tale prova è costituita da documenti giustificativi, che riguardano almeno il 50 % dell'importo stimato nell'allegato VII, punto 7. Nella domanda occorre indicare tutti i dati necessari per l'identificazione della parte di frutteto in cui sono effettuati i vari tipi di lavori della frazione annua. Il pagamento effettuato a titolo dell'acconto del contributo comunitario rappresenta al massimo il 50 % della partecipazione finanziaria annua della Comunità di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Detto pagamento è subordinato al versamento effettivo del 50 % del contributo dello Stato membro definito dalla suddetta disposizione. Tuttavia, il totale degli acconti di cui al comma precedente non può superare il 50 % dell'importo fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89. Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo massimo degli acconti è il tasso di conversione agricolo valido il 1° settembre che precede la domanda di acconto. Gli acconti e gli aiuti relativi ad una frazione annua di esecuzione del piano possono essere versati solo dopo che sia stato effettuato l'intero pagamento relativo alla frazione annua precedente, alle condizioni previste dagli articoli 19 e 20. 5. Nell'allegato III, parte D, punto 1 è aggiunta la seguente frase: « Il piano delimita con precisione le parcelle in cui è effettuato ciascun intervento. » 6. Nell'allegato VII: a) il coefficiente « 0,44 » indicato nella parte A « Spese ammissibili », punto 4 è sostituito dal coefficiente « 0,275 »; b) il coefficiente « 0,90 » indicato nella parte B « Importo massimo dell'acconto », punto 1 è sostituito dal coefficiente « 0,50 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17. (3) GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19. (4) GU n. L 328 del 14. 11. 1989, pag. 23.