Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti
Gazzetta ufficiale n. L 147 del 12/06/1991 pag. 0037 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0143
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 31 maggio 1991 concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (91/296/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che è d'uopo adottare le misure volte ad instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 decembre 1992; che i successivi Consigli europei, in particolare quello di Rodi, hanno riconosciuto la necessità di realizzare un mercato interno unico nel settore dell'energia; considerando che la realizzazione del mercato interno dell'energia in generale, segnatamente nel settore del gas naturale, richiede l'elaborazione di una strategia comunitaria che consenta di rispondere alle sfide costituite, in particolare: - dalla sicurezza dell'approvvigionamento, - dalla protezione dell'ambiente; considerando che la realizzazione del mercato interno unico implica una migliore integrazione del mercato europeo dell'energia; che il gas naturale costituisce una componente essenziale del bilancio energetico della Comunità; considerando che nell'ambito della diversificazione delle fonti energetiche è auspicabile un maggiore ricorso al gas naturale; considerando che nella realizzazione del mercato interno dell'energia, in particolare nel settore del gas naturale, si terrà conto dell'obiettivo della coesione economica e sociale; considerando che il mercato interno del gas naturale ha lo scopo di favorire alti livelli di redditività, di compatibilità con l'ambiente e di sicurezza di approvvigionamento attraverso la libertà degli scambi, senza inaccettabili restrizioni della concorrenza; che per raggiungere tale scopo occorre tener conto delle caratteristiche specifiche del settore del gas naturale; considerando che per realizzare il mercato interno del gas naturale occorre tener conto non soltanto dei dati comparabili degli Stati membri, ma anche di divergenze talvolta considerevoli; considerando che tra le grandi reti di gasdotti ad alta pressione dei paesi europei esistono già scambi di gas naturale la cui importanza aumenta ogni anno e che hanno incidenze, in termini di investimenti; che la gestione dei collegamenti permette di migliorare nella Comunità la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e di diminuirne i costi; considerando che gli scambi di gas naturale tra grandi reti di gasdotti ad alta pressione hanno tale importanza che le richieste di transazioni e il seguito ad esse riservato devono essere sistematicamente comunicati alla Commissione; considerando che è possibile ed opportuno realizzare l'incremento degli scambi di gas naturale tra le grandi reti senza trascurare le esigenze della sicurezza e della qualità dell'approvvigionamento di gas naturale; che gli studi sinora compiuti indicano che l'incremento degli scambi di gas naturale tra le grandi reti è tale da minimizzare i costi di investimento; considerando che nei prosssimi anni dovranno essere realizzati ulteriori collegamenti fra vari Stati membri per agevolare un approvvigionamento adeguato; considerando che l'incremento degli scambi di gas naturale tra grandi reti favorirebbe inoltre la concertazione tra imprese di trasporto del gas naturale volta ad ottimizzare gli impianti di trasporto del gas naturale; che tale ottimizzazione sarà un fattore supplementare di risparmio; considerando che tuttora sussistono ostacoli all'aumento degli scambi di gas naturale tra grandi reti; che il rispetto dell'obbligo relativo al transito del gas naturale sulle grandi reti e l'introduzione di un dispositivo di controllo a riguardo, adeguato alle peculiarità del settore, possono ridurre tali ostacoli, nei casi in cui essi non risultino dallo stato delle tecniche e delle reti; considerando che tale obbligo e tale controllo riguardano i transiti di gas naturale corrispondenti a scambi di interesse comunitario, cioè i transiti sulle grandi reti ad alta pressione; considerando che le condizioni finanziarie, tecniche, giuridiche di questo transito devono essere determinate in generale mediante accordo diretto tra le reti interessate; considerando che le condizioni del transito devono essere eque e non devono implicare, direttamente o indirettamente, disposizioni contrarie alle norme comunitarie sulla concorrenza; considerando che, per facilitare la conclusione di contratti di transito, la Commissione prevede di istituire una procedura di conciliazione a cui sia obligatorio ricorrere se una parte lo richiede, ma il cui risultato non abbia effetto giuridico vincolante; considerando che è necessario ravvicinare le disposizioni che sono state prese dagli Stati membri e che influiscono sul transito del gas naturale; considerando che l'attuazione del mercato interno del gas naturale determinerà un processo dinamico di integrazione progressiva delle reti nazionali del gas naturale; che, in tale contesto, azioni specifiche in materia di infrastrutture permetterebbero di accelerare il collegamento delle regioni periferiche ed insulari della Comunità all'insieme della rete interconnessa; considerando che l'interconnessione delle grandi reti europee riguarda un territorio geografico che non coincide con le frontiere della Comunità; che è evidente la necessità di favorire la cooperazione in questo settore con i paesi terzi della rete europea interconnessa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per facilitare nel proprio territorio il transito del gas naturale tra grandi reti di trasporto ad alta pressione in conformità delle disposizioni della presente direttiva. Articolo 2 1. Ai fini della presente direttiva, e fatti salvi accordi particolari conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, per transito di gas naturale tra grandi reti si intende ogni operazione di trasporto dal gas naturale rispondente alle condizioni seguenti: a) il trasporto è effettuato dall'ente o dagli enti, che sono responsabili in ciascuno Stato membro di una grande rete di gas naturale ad alta pressione, escluse le reti di distribuzione, nel territorio di uno Stato membro, e che partecipano al buon funzionamento delle interconnessioni europee ad alta pressione; b) la rete di origine o di destinazione finale è situata nel territorio della Comunità; c) il trasporto implica il superamento di almeno una frontiera intracomunitaria. 2. Rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva le grandi reti di trasporto del gas naturale ad alta pressione esistenti negli Stati membri e gli enti che ne sono responsabili ed il cui elenco figura in allegato. Tale elenco viene aggiornato ogniqualvolta necessario dalla Commissione previa consultazione con lo Stato membro interessato, nel contesto degli obiettivi della presente direttiva e tenuto conto in particolare del paragrafo 1, lettera a). Articolo 3 1. I contratti riguardanti le condizioni del transito del gas naturale tra grandi reti sono negoziati tra gli enti responsabili delle reti interessate e della qualità dell'erogazione ed eventualmente con gli enti responsabili negli Stati membri dell'importazione e dell'esportazione del gas naturale. 2. A norma del trattato, le condizioni di transito devono essere eque e non discriminatorie per tutte le parti interessate, non devono contenere disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate e non devono compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento e la qualità del servizio, in particolare tenendo pienamente conto dell'utilizzazione delle capacità di riserva di produzione e di conservazione nonché dell'uso più efficace possibile dei sistemi esistenti. 3. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché, senza indugio, gli enti dipendenti dalla loro competenza territoriale, di cui all'allegato: - comunichino alla Commissione ed alle autorità nazionali interessate ogni domanda di transito; - avviino negoziati sulle condizioni del transito del gas naturale richiesto; - informino la Commissione e le autorità nazionali interessate in merito alla conclusione di un contratto di transito; - informino la Commissione e le autorità nazionali competenti dei motivi per cui, al termine di un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla comunicazione della domanda, le trattative non si siano concluse con un contratto. 4. Ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo, istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità. Articolo 4 Se i motivi del mancato accordo su un transito richiesto risultano ingiustificati o insufficienti, la Commissione, su denuncia del richiedente o di sua propria iniziativa, mette in atto i provvedimenti previsti dal diritto comunitario. Articolo 5 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. C 247 del 28. 9. 1989, pag. 6 e GU n. C 268 del 24. 10. 1990, pag. 9. (2) GU n. C 231 del 17. 9. 1990, pag. 72 e GU n. C 129 del 20. 5. 1991. (3) GU n. C 75 del 26. 3. 1990, pag. 20. ALLEGATO Elenco degli enti e delle reti di gasdotti ad alta pressione Stato Ente Rete Repubblica federale di Germania Bayerngas GmbH BEB Erdgas und Erdoel GmbH Deutsche Erdgas Transport GmbH Energieversorgung Weser Ems AG (EWE) Erdgas Verkaufs-Gesellschaft mbH Ferngas Nordbayern GmbH Ferngas Salzgitter GmbH Gas-Union GmbH Mobil Oil AG Ruhrgas AG Saar Ferngas AG Thyssengas GmbH Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG (VEW) Westfaelische Ferngas AG Energieversorgung Mittelrhein EWAG, Nuernberg Erdgas Schwaben GmbH Erdgas Suedbayern GmbH GEW Koeln Gasversorgung Sueddeutschland Gasversorgung Suedhannover/Nordhessen Hamburger Gaswerke Landesgasversorgung Niedersachsen Main-Gaswerke AG Schleswag AG Suedhessische Gas und Wasser AG Technische Werke der Stadt Stuttgart AG Thuega AG GASAG, Berlin Rete di alimentazione di distributori finali (amministrazioni comunali, ecc.) e di grossi consumatori finali Belgio Distrigaz SA Rete di alimentazione generale Danimarca Dansk Naturgas A/S Spagna Empresa Nacional de Gas SA (ENAGAS) Catalana de Gas Gas De Euskadi Rete di alimentazione di distributori finali (amministrazioni comunali, ecc.) e di grossi consumatori finali Grecia DEPA Lussemburgo SOTEG Paesi Bassi NV Nederlandse Gasunie Italia Snam SpA Francia Gaz de France SNGSO Rete di alimentazione generale Compagnie française du méthane (CEFEM) Regno Unito British Gas Rete di gas ad alta pressione Irlanda Irish Gas Board