31991D0500

91/500/CEE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 1991, relativa a talune misure di aiuti adottate a beneficio delle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 19/09/1991 pag. 0029 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1991 relativa a talune misure di aiuti adottate a beneficio delle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (91/500/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 93,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 14 aprile 1988, la Commissione ha chiesto alla Rappresentanza permanente d'Italia di essere informata, in conformità con quanto previsto all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, sul rifinanziamento di certi regimi di aiuti in favore dell'industria e dell'artigianato previsti dalla legge 30 gennaio 1988 n. 3 della regione Friuli-Venezia Giulia.

Con lettera del 1o giugno 1988, le autorità italiane hanno trasmesso, tramite la Reppresentanza permanente d'Italia, la loro posizione in merito a tali interventi.

Con lettera del 1o settembre 1988, la Commissione ha fatto presente a queste autorità che i rifinanziamenti di regimi di aiuti in vigore devono essere notificati a norma delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE e che pertanto essa ha deciso di considerare i rifinanziamenti in questione come aiuti non notificati.

Con lettera del 7 novembre 1988, la Rappresentanza permanente d'Italia ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste.

Essendo venuta a conoscenza del fatto che altri aiuti a finalità regionale non notificati erano stati attribuiti in due delle province della regione (Gorizia e Trieste) con la legge nazionale 29 gennaio 1986 n. 26, la Commissione ha informato il governo italiano, con lettera del 14 marzo 1989, che questi aiuti sarebbero stati esaminati nel quadro dell'esame che sta conducendo sugli aiuti all'industria e all'artigianato rifinanziati con la legge 30 gennaio 1988 n. 3 della regione Friuli-Venezia Giulia.

II

Con lettera del 24 luglio 1989, la Commissione ha ammesso l'attuazione di taluni aiuti rifinanziati dalla legge regionale 3/88 (in particolare quelli relativi all'artigianato) e, nel contempo, ha comunicato al governo italiano la decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti delle misure seguenti:

a) Legge regionale 3/88

- Articolo 39: aumento del capitale sociale della società finanziaria regionale Friulia SpA; - Articolo 40: conferimento allo speciale fondo di dotazione della Friulia SpA; - Articolo 41: aumento del capitale sociale della Friulia-Lis SpA; -

Articolo 42: conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) di cui alle leggi nazionali del 18 ottobre 1955 n. 908 e 23 gennaio 1970 n. 8; - Articolo 43: contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali (legge regionale dell'11 novembre 1965 n. 25); - Articolo 44: operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali; - Articolo 45: contributi in conto capitale sugli investimenti delle imprese industriali; - Articolo 46: ricerca applicata.

b) Legge nazionale 26/86

- Articoli 2 e 4: esoneri fiscali e sgravi degli oneri sociali nelle province di Trieste e Gorizia; - Articolo 6 b): rifinanziamento del « Fondo Trieste » di cui all'articolo 70 della legge constituzionale 31 gennaio 1963 n. 1; - Articolo 6 c): rifinanziamento del « Fondo Gorizia » di cui all'articolo 5, quarto comma della legge 27 dicembre 1975 n. 700; - Articolo 7: rifinanziamento del fondo di dotazione di cui all'articolo 12 del DPR 6 marzo 1978 n. 102.

Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, una comunicazione agli interessati è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1).

Per quanto riguarda le misure stabilite dagli articoli 39 e 41 della legge 3/88, la Commissione ha iniziato il procedimento previsto all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato poiché, non avendo ricevuto le relazioni periodiche sulle attività delle due finanziarie regionali Friulia e Friulia-Lis, non era in grado di pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune degli aumenti di capitale progettati.

Nei confronti della misura prevista dall'articolo 40 della legge 3/88 l'avvio del procedimento è stato giustificato in particolare dal mancato rispetto, da parte delle autorità italiane, dell'impegno (2) di non rifinanziare il fondo speciale di dotazione della Friulia SpA tramite il quale in passato erano stati erogati aiuti incompatibili con il mercato comune.

Nei confronti delle altre misure, il procedimento è stato avviato in quanto la Commissione non ha ritenuto di potere applicare la deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

Queste ultime misure istituiscono o rifinanziano i seguenti aiuti:

a) aiuti diretti all'investimento, in taluni casi cumulabili (3):

- finanziamenti a tasso agevolato o contributi in conto interessi attribuiti ad imprese della regione con un'intensità lorda di ± 21 % (FRIE e LR 25/65);

- contributi in conto capitale fino al 20 % del costo dell'investimento nel quadro delle misure regionali (leggi regionali del 23 luglio 1984 n. 30 e del 31 ottobre 1986 n. 45) limitatamente a certe zone (4) e fino al 30 % nel quadro delle misure nazionali (Fondi Gorizia e Trieste);

b) aiuti al funzionamento attribuiti nelle province di Gorizia e Trieste sotto forma di agevolazioni fiscali sui redditi delle imprese e di sgravi parziali degli oneri sociali (articoli 2 e 4 legge 26/86);

c) aiuti alla locazione finanziaria pari al 20 % del valore di acquisto dei macchinari e/o delle attrezzature delle piccole e medie imprese industriali (PMI) (legge regionale 6 dicembre 1973 n. 63);

d) aiuti alla ricerca applicata compresi tra il 20 ed il 70 % delle spese ammissibili (leggi regionali 3 giugno 1978 n. 47 e 31 ottobre 1986 n. 45; fondo di dotazione di cui all'articolo 12 del DPR 102/78).

Le autorità italiane hanno comunicato alle Commissione le loro osservazioni con lettera del 14 ottobre 1989. Queste osservazioni possono essere riassunte come segue:

a) Gli aiuti in questione vanno valutati non solo tenendo conto del livello di sviluppo socio-economico di recente raggiunto dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ma anche in considerazione dell'evoluzione economica della regione nel corso degli ultimi dieci anni.

b) L'analisi va inoltre effettuata nel quadro dell'azione più generale intrapresa dal governo italiano con la legge nazionale dell'11 novembre 1982 n. 828. Con quest'ultima, tenuto conto dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le autorità italiane hanno infatti attribuito a detta regione fondi speciali onde permetterle di adottare misure intese:

- allo sviluppo delle attività produttive nelle zone colpite dal sisma del 1976 nonché nelle zone di montagna delle province di Pordenone e di Udine;

- alla ripresa economica delle province di Trieste e di Gorizia e della parte meridionale del territorio, caratterizzata dalla presenza di settori industiali in declino.

c) L'incidenza degli aiuti in questione sugli scambi tra gli Stati membri va valutata unicamente in base all'applicazione concreta dei vari regimi.

d) L'intensità degli aiuti alla locazione finanziaria è stata riportata nel 1989 al 15 %, livello che è stato autorizzato nel 1982 dalla Commissione. Questi aiuti che mirano in particolare a favorire la modernizzazione delle PMI della regione avrebbero un impatto limitato sulla concorrenza.

Le autorità italiane hanno inoltre comunicato alla Commissione, il 31 gennaio 1990, un rapporto di sintesi sull'attività delle società Friulia e Friulia-Lis SpA nel periodo 1983-1989 e reso noto che nessun aiuto alla ricerca applicata è attribuito alle imprese sulla base del fondo di cui all'articolo 7 della legge 26/86 che serve soltanto a finanziare delle attività legate alla ricerca fondamentale.

In seguito, in data 25 marzo 1991, queste stesse autorità hanno trasmesso alla Commissione il testo della legge 18 marzo 1991 n. 12 della regione Friuli-Venezia Giulia, che istituisce dei provvedimenti intesi ad adeguare alle norme comunitarie gli strumenti di intervento nel settore industriale.

III

Nel loro complesso le misure suesposte costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, poiché per la loro natura possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare gli scambi intracomunitari migliorando il rendimento che il beneficiario trae dal suo investimento rispetto ai concorrenti comunitari che non beneficiano dell'aiuto stesso.

In particolare, detti aiuti incidono sugli scambi tra gli Stati membri nella misura in cui una parte della produzione delle imprese interessate è esportata verso altri Stati membri; del pari, nella misura in cui suddette imprese non effettuano esportazioni, la produzione nazionale è favorita in ragione del fatto che vengono limitate le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato italiano (5).

Gli scambi vengono inoltre pregiudicati dall'influenza che gli aiuti esercitano sulle decisioni di insediamento delle imprese beneficiarie. Nella misura in cui gli aiuti portano le imprese a scegliere un insediamento nelle zone aiutate o a spostarsi da uno Stato membro all'altro, la produzione nel nuovo insediamento e l'offerta dei prodotti provenienti da quest'ultimo modificano le correnti degli scambi intracomunitari.

Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti in questione ricadono sotto il divieto generale statuito dall'articolo 92, paragrafo 1. Non essendo stati notificati preliminarmente alle Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, essi sono illegali per violazione delle norme di procedura.

IV

Le misure che formano oggetto di questo procedimento sono tese a promuovere lo sviluppo economico di certe zone della regione Friuli-Venezia Giulia; esse possono inoltre essere dirette, più particolarmente, allo sviluppo di certe attività come, per esempio, la ricerca.

Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, la loro compatibilità deve essere apprezzata nel quadro delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato.

Tali condizioni impongono che gli aiuti siano finalizzati a specifici obiettivi comunitari, oltre che agli interessi dello Stato membro o del beneficiario dell'aiuto. Le deroghe debbono essere applicate restrittivamente. In particolare esse si applicano soltanto quando la Commissione constati che le forze di mercato da sole sarebbero insufficienti per indurre i beneficiari ad un comportamento favorevole al raggiungimento di uno degli obiettivi specificati nelle disposizioni derogatorie dell'articolo 92.

Ricorrere alle deroghe nei casi nei quali non è riscontrabile un tale nesso di causalità, equivarrebbe a mettere a repentaglio le condizioni degli scambi tra Stati membri e ad ammettere distorsioni della concorrenza senza contropartita per la Comunità.

Gli aiuti a finalità regionale

Nell'applicare i richiamati principi all'esame dei regimi di aiuti a finalità regionale la Commissione deve assicurarsi che nelle regioni in questione sussistano, rispetto all'insieme della Comunità, difficoltà sufficientemente gravi da giustificare la concessione dell'aiuto e la sua intensità. Da tale esame deve risultare che l'aiuto è necessario per realizzare gli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato. A tal fine la Commissione dispone di poteri discrezionali che esercita tenuto conto di fattori economici e sociali considerati nel contesto globale della Comunità.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) è applicabile agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

Nel quadro del metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 212 del 12 agosto 1988, la Commissione ha ritenuto che il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione allorquando una zona di livello II della NUTS (6) (regione in Italia) presenta un PIL-SPA (standard di potere d'acquisto) pari a o inferiore al 75 % della media comunitaria.

Non essendo applicabile nella fattispecie l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato, poiché il PIL-SPA pro capite della regione Friuli-Venezia Giulia è ampiamente superiore al 75 % della media comunitaria, l'analisi è stata effettuata in base al metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali.

Ai sensi di questa disposizione gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche possono essere autorizzati sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Gli effetti degli aiuti regionali sulle condizioni degli scambi possono venire considerati compatibili con l'interesse comune qualora sia accertato che la regione beneficiaria fa fronte a difficoltà sufficientemente gravi rispetto alla media comunitaria; che queste difficoltà non sono eliminabili, in mancanza dell'aiuto, grazie al gioco delle sole forze di mercato; che infine la concessione degli aiuti non falsa indebitamente la concorrenza in determinati settori.

A tal fine la Commissione ha stabilito per tutti gli Stati membri i livelli limite di disoccupazione strutturale e del prodotto interno lordo pro capite da applicare, in una prima fase, per valutare se una regione possa beneficiare degli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Le soglie applicabili ai vari Stati membri vengono calcolate in funzione della loro posizione relativa rispetto alla media comunitaria e sono più restrittive per gli Stati membri più sviluppati. Per l'Italia, esse sono attualmente pari all'85 % della media nazionale del PIL pro capite e al 110 % del tasso medio nazionale di disoccupazione.

In una seconda fase della sua analisi la Commissione prende in considerazione ogni altro indicatore rilevante, eventualmente segnalato dallo Stato membro interessato.

Questa analisi si basa sulla possibilità di disporre di statistiche armonizzate al livello III della NUTS. Di conseguenza, salvo dedroghe debitamente motivate, nella fattispecie l'analisi delle zone destinate a beneficiarie degli aiuti va condotta al livello che per l'Italia corrisponde a quello della provincia.

L'applicazione della prima fase del suddetto metodo non ha consentito di concludere che le quattro province della regione Friuli-Venezia Giulia, vale a dire Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, possano beneficiare di aiuti a finalità regionale, in quanto il loro indice del PIL pro capite è superiore all'85 % della media nazionale e il tasso di disoccupazione è inferiore al 110 % della media nazionale.

Tuttavia l'analisi effettuata sulla base di altri indicatori economici, conformemente alla seconda fase del metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, ha consentito di giustificare il mantenimento in vigore di taluni aiuti a finalità regionale nelle province di Gorizia e di Trieste.

In effetti in queste due ultime province il tasso di disoccupazione, pur in netta diminuzione, permane relativamente elevato rispetto alla maggioranza delle province dell'Italia settentrionale.

Inoltre l'analisi della struttura economica ha evidenziato un tasso di dipendenza da industrie in declino, in particolare dalla costruzione navale, ancora relativamente elevato nonostante le gravi perdite subite dal settore negli ultimi anni.

I suddetti elementi, nonché la situazione di relativa perifericità geografica delle due province in questione, consentono di ritenere che la loro economia sia tuttora vulnerabile nei confronti di un eventuale ribaltamento della congiuntura, particolarmente qualora tutti gli aiuti diretti agli investimenti fossero vietati immediatamente.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno non opporsi fin d'ora a qualsiasi concessione di aiuti a finalità regionale nelle due province in questione.

Ciò nondimeno detti aiuti devono venire limitati in proporzione alla gravità dei problemi socio-economici constatati; la Commissione, tenuto conto delle ultime cifre disponibili in materia di disoccupazione (1987-1990) e dei livelli di aiuti da essa autorizzati per altre regioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, ritiene che un livello di aiuti del 15 % lordo può essere considerato compatibile con il mercato comune nelle province di Gorizia e Trieste (7).

D'altronde è da rilevare che gli esoneri fiscali e gli sgravi degli oneri sociali previsti agli articoli 2 e 4 della legge 26/86 a favore delle imprese di queste province sono degli aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune. In effetti, in applicazione del metodo di cui sopra, questo tipo di aiuto può essere autorizzato soltanto nelle regioni ammissibili per gli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

Potendo la soppressione immediata di questi aiuti avere delle ripercussioni negative sull'economia di queste due province, la Commissione autorizza, a titolo transitorio, l'applicazione di questi aiuti fino al 30 luglio 1992.

Per quanto riguarda le province di Udine e di Pordenone, la seconda fase dell'analisi non ha consentito di autorizzare, nemmeno a titolo transitorio, il mantenimento in vigore di aiuti a finalità regionale.

Va infatti rilevato che il tasso di disoccupazione in queste due province è nettamente inferiore alle media nazionale (8) e che il tessuto industriale è costituito essenzialmente da PMI estremamente dinamiche in settori che non presentano particolari problemi strutturali.

Gli aiuti alla ricerca

Questi aiuti sono stati analizzati nel quadro della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato in favore delle misure destinate a favorire lo sviluppo di certe attività sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

La Commissione considera che questa deroga può essere applicata agli aiuti alla ricerca applicata se si rispettano le intensità massime previste per questo tipo di aiuto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca-sviluppo (9).

Le società Friulia SpA e Friulis-Lis SpA

La società Friulia SpA, costituita principalmente con capitale pubblico, ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico della regione attraverso l'acquisto di partecipazioni minoritarie (in generale 35 % del capitale) di piccole imprese aventi buone prospettive di sviluppo.

La società Friulia-Lis SpA, anch'essa costituita principalmente con capitale pubblico, è stata creata per promuovere lo siluppo delle PMI della regione attraverso il leasing di macchine ed attrezzature.

Sulla base del rapporto d'attività trasmesso dalle autorità italiane, si può ritenere che gli aumenti di capitale previsti dagli articoli 39 e 41 della legge regionale 3/88 non finanziano interventi incompatibili con il mercato comune. La Commissione deve tuttavia poter continuare a verificare gli interventi di queste società sulla base di relazioni annuali, affinché la trasparenza necessaria sia assicurata.

Per ciò che concerne il rifinanziamento del fondo speciale di dotazione della Friulia SpA, quale previsto dall'articolo 40 della legge regionale 3/88, è opportuno segnalare che tale fondo può essere utilizzato su direttiva dal consiglio regionale per operazioni determinate da esigenze di carattere economico e sociale (articolo 1 della legge 13 maggio 1975 n. 22). Sulla base della relazione d'attività è possibile constatare che il fondo serve effettivamente a finanziare operazioni di rilancio di imprese in difficoltà, attraverso acquisti di partecipazioni, prestiti a tasso agevolato e prestazioni di assistenza tecnica e gestionale.

Nonostante, nella maggior parte dei casi, tali interventi sembrino aver avuto un effetto positivo, si rilevano, al 30 giugno 1989, 8 società in procedura di concordato e altre 3 in netta difficoltà su un totale di 68 imprese nei confronti delle quali la Friulia interviene a titolo del fondo speciale di dotazioni. Questi interventi a favore di società senza reali prospettive di sviluppo si sono tradotte in stanziamenti a rischio relativamente consistenti a livello dei bilanci della società ed in risultati di gestione anormalmente bassi.

Concentrate in gran parte in settori sensibili, tali misure hanno potuto dunque trasferire, senza giustificazione reale, i problemi sociali o industriali rilevati da uno Stato membro all'altro, non accordando che un sollievo temporaneo alle imprese beneficiarie, nella misura in cui esse non sono state accompagnate dall'applicazione immediata di un piano di ristrutturazione attendibile, in applicazione degli orientamenti comunicati dalla Commissione agli Stati membri in materia di aiuti di salvataggio pubblicati nell'ottavo rapporto sulla politica della concorrenza (punto 228). Esse devono quindi essere considerate incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Comunicazione delle autorità italiane

Per ciò che riguarda le osservazioni generali inizialmente formulate dalle autorità italiane, va sottolineato che dal metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato agli aiuti regionali nazionali risulta che la situazione socio-economica delle regioni deve essere valutata sulla base degli ultimi 5 anni per i quali si disponga di statistiche (10). Secondo la Commissione, si tratta infatti di un periodo sufficiente per valutare l'esistenza di eventuali disparità regionali tenuto conto, in particolare, della necessità di prendere in considerazione la disoccupazione strutturale della regione (prima fase del metodo) e il suo andamento (seconda fase del metodo).

D'altronde, il problema sollevato relativamente alla valutazione delle misure di aiuto regionali in questione nel quadro dell'azione generale intrapresa in seguito al sisma del 1976 non sembra pertinente poiché il fatto che la legge nazionale 828/82 abbia messo a disposizione delle risorse finanziarie che hanno permesso, fino ad ora, di finanziare una parte importante delle misure di aiuto a finalità regionale non comporta alcuna modifica della valutazione della compatibilità delle misure su menzionate con il mercato comune, essendo tale valutazione indipendente dall'origine dei fondi utilizzati.

Inoltre, essendo trascorsi diversi anni dal sisma, si può difficilemente ancora far riferimento ad esso per giustificare il mantenimento in vigore di aiuti allo sviluppo regionale come misure di accompagnamento agli aiuti alla ricostruzione.

Per ciò che concerne l'argomentazione relativa all'applicazione effettiva dei differenti regimi, occorre mettere in evidenza il fatto che se è vero che gli aiuti attribuiti sulla base di alcuni dei regimi in questione (in particolare gli aiuti alla ricerca) hanno intensità inferiore al massimo previsto dalla legge, è altrettanto vero che questa permette di superare i livelli autorizzati dalla Commissione e che si tratta dunque di una situazione incompatibile con il mercato comune.

Relativamente agli aiuti alla ricerca concessi sulla base del fondo di cui all'articolo 7 della legge nazionale 26/86, la Commissione ritiene che essi non rilevano ai fini dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, nella misura in cui concernono unicamente della ricerca fondamentale non realizzata in impresa.

Oltre alle osservazioni, la Commissione ha esaminato la legge 18 marzo 1991 n. 12 della regione Friuli-Venezia Giulia che stabilisce misure intese all'adeguamento alle norme comunitarie degli interventi regionali nel settore industriale. Questa legge modifica i regimi di aiuto quali rifinanziati ai sensi degli articoli 39, 40, 41, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 3/88.

La Commissione ritiene che le disposizioni contenute in tale legge rendono effettivamente compatibile con il mercato comune, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, i regimi di aiuti stabiliti dalla regione Friuli-Venezia Giulia per i quali la Commissione ha avviato il procedimento.

Attraverso queste disposizioni le autorità italiane hanno infatti:

- eliminato gli aiuti a finalità regionale vigenti nelle province di Udine e Pordenone;

- limitato l'intensità degli aiuti a finalità regionale applicabili nelle province di Gorizia e di Trieste ad un massimo del 15 % lordo;

- limitato il livello degli aiuti alla ricerca applicata al massimo previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

- limitato l'applicazione degli aiuti alla locazione finanziaria (15 % lordo del valore di acquisto) alle PMI che non occupino più di 250 lavoratori e con un fatturato non superiore a 30 miliardi di lire;

- assicurato il rispetto della comunicazione della Commissione agli Stati membri sugli aiuti al salvataggio e d'accompagnamento effettuati nel quadro degli interventi del fondo speciale di dotazione della Friulia SpA, stabilendo un obbligo formale di comunicazione a priori dei casi concreti alla Commissione.

La legge 18 marzo 1991 n. 12 della regione Friuli-Venezia Giulia ha inoltre previsto, modificando i regimi di aiuti per i quali è stato avviato il procedimento, aiuti generali all'investimento in favore delle PMI di tutta la regione così limitati:

- 15 % lordo per le PMI che non occupano più di 250 lavoratori e aventi un fatturato non superiore a 30 miliardi di lire;

- 20 % lordo per le PMI che non occapno più di 50 lavoratori e aventi un fatturato non superiore a 7,5 miliardi di lire.

Questi aiuti, che possono cumularsi con gli aiuti a finalità regionale autorizzati per le province di Gorizia e di Trieste entro il limite massimo dal 10 %, possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, tenuto conto che essi sono destinati a facilitare lo sviluppo di determinate attività e che non alterano le condizioni di scambio in misura contraria all'interesse comune.

In conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge 18 marzo 1991 n. 12 della regione Friuli-Venezia Giulia, la Commissione ritiene che le uniche misure ancora incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, tra quelle oggetto del procedimento siano:

- gli aiuti al funzionamento previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 26/86 limitatamente alla loro applicazione successiva al 30 giugno 1992;

- gli aiuti all'investimento a finalità regionale attribuiti nelle province di Gorizia e Trieste mediante il FRIE di cui all'articolo 42 della legge regionale 3/88, e mediante i Fondi di Gorizia e Trieste, di cui all'articolo 6, lettere b) e c) della legge nazionale 26/86, dato che hanno intensità superiore al 15 % lordo;

- gli aiuti all'investimento a finalità regionale accordati mediante il FRIE nelle province di Udine e Pordenone.

V

Al fine di permettere alla Commissione di seguire, nel quadro dell'esame permanente previsto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, l'applicazione degli aiuti autorizzati, il governo italiano è tenuto a presentare entro il mese di giugno di ogni anno una relazione riguardante tali aiuti e le attività delle società Friulia SpA e Friulia-Lis SpA, nonché una relazione speciale sugli interventi del fondo speciale di dotazione della Friulia SpA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli interventi rifinanziati ai sensi degli articoli 39, 40, 41, 43, 44, 45 e 46 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia del 30 gennaio 1988 n. 3, quali modificati dalla legge regionale 18 marzo 1991 n. 12, sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

Articolo 2

Gli aiuti all'investimento a finalità regionale concessi nelle province di Gorizia e Trieste mediante il FRIE, di cui all'articolo 42 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia del 30 gennaio 1988 n. 3, e mediante i Fondi Gorizia e Trieste, di cui dall'articolo 6, lettere b) e c) della legge nazionale italiana del 29 gennaio 1986 n. 26, sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE nella misura in cui la loro intensità non sia superiore al 15 % lordo.

Articolo 3

Gli aiuti all'intervento a finalità regionale concessi mediante il FRIE, di cui all'articolo 42 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia del 30 gennaio 1988 n. 3, nelle province di Udine e Pordenone sono incompatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Articolo 4

Gli aiuti previsti dagli articoli 2 e 4 della legge nazionale italiana del 29 gennaio 1986 n. 26 sono incompatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Tuttavia, a titolo transitorio, tali aiuti possono essere accordati fino al 30 giugno 1992.

Articolo 5

La concessione degli aiuti autorizzati sulla base della presente decisione lascia impregiudicate le norme specifiche, vigenti o future, relative agli aiuti concessi in settori determinati.

Articolo 6

L'Italia comunica alla Commissione, entro il termine di un mese dalla data di notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 7

L'Italia comunica ogni anno alla Commissione, prima della fine del mese di giugno:

- une relazione sull'applicazione dei diversi regimi di aiuto autorizzati con questa decisione, con riferimento, per ciascun tipo di intervento, alle spese ammissibili, ai relativi aiuti attribuiti ed ai settori interessati;

- una relazione sulle attività delle società Friulia e Friulia-Lis SpA sulla base del modello già comunicato alla Commissione per il periodo 1983-1989 con indicazione del numero dei lavoratori per ciascuna impresa;

- una relazione speciale con dati dettagliati per ciascuna impresa sugli interventi del fondo speciale di dotazione della Friulia SpA.

Articolo 8

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1991. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. C 300 del 29. 9. 1989, pag. 4. (2) Vedi chiusura del procedimento aiuto di Stato n. C/3305/73. (3) Le leggi in questione non prevedono espressamente un divieto di cumulo. (4) Comuni montani, province di Trieste e Gorizia, zone industriali Aussa-Corno e S. Vito al Tagliamento ed alcuni comuni della Bassa Friulana e del Sanvitese. (5) Vedi sentenza del 13. 7. 1988 nella causa 108/87 (Racc. 1988, pag. 4067). (6) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche dell'Istituto statistico delle Comunità europee. (7) Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto in particolare del fatto che il livello del 30 % equivalente sovvenzione netta, che costituisce di regola l'intensità massima autorizzata nel quadro dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), è applicabile a partire dal 1991 nella provincia di Frosinone, dove sussistono problemi socio-economici nettamente più gravi di quelli delle due province in questione. (8) 4,6 % per Udine e 5,2 % per Pordenone contro 10,2 % per l'Italia (1990 - Eurostat). (9) Vedi GU n. C 83 dell'11. 4. 1986. (10) Gli indici europei ai quali fa riferimento il metodo sono in effetti calcolati su tale base.